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Ticino Tribunale penale cantonale 17.01.2007 72.2006.56

17 janvier 2007·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,286 mots·~6 min·5

Résumé

infrazione aggravata LFStup (venduto 170 gr cocaina, offerto 30 gr cocaina, detenuto 50 gr cocaina), contravvenzione LFStup

Texte intégral

Incarto n. 72.2006.56

Lugano, 17 gennaio 2007/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

detenuto dal 11 gennaio al 2 febbraio 2006;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato:

                                           1.1    Lugano, Massagno, Lamone ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

nel periodo luglio 2005 / 11.01.2006,

agendo a titolo personale che per conto di __________, ripetutamente venduto a vari suoi clienti tra cui __________ nonché ad altri non meglio identificati

170 grammi di cocaina parzialmente tagliata a Fr. 100.- il grammo, sostanza previamente acquistata a Lugano, Massagno, Lucerna ed in Serbia Montenegro da __________, __________, da ignoti cittadini serbi e di etnia africana nonché da spacciatori occasionali a Fr. 75.- / Fr. 100.- e Euro 35.- il grammo, rispettivamente a credito;

                                           1.2   a Lugano, Massagno, Lamone ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

nel periodo luglio 2005 / 11.01.2006

ripetutamente offerto a vari suoi conoscenti tra cui quelli di cui al punto precedente e ad altri rimasti sconosciuti 30 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.1;

                                           1.3    a Lamone, nel periodo dicembre 2005 / 11.01.2006,

detenuto presso il suo domicilio almeno 50 grammi netti di cocaina, sostanza previamente acquistata a credito nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.1,

destinata alla vendita a terzi dopo aggiunta di sostanza da taglio e sequestrata dalla Polizia al momento dell’arresto;

                                           1.4   in tre o quattro occasioni,

nel periodo agosto 2005 / novembre 2005,

accompagnando __________ con la sua autovettura, trasportato da Lamone a Massagno un imprecisato quantitativo di cocaina da lui stimato in 60 / 80 grammi;  

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19 cfr. 2 LS;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, Massagno, Lamone e nel Luganese,

nel periodo maggio 2005 / 11.01.2006,

consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 115 grammi, nonché detenuto presso il suo domicilio 37,07 grammi netti di predetta sostanza, destinata al suo consumo e sequestrata dalla Polizia al momento del suo arresto;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19a cfr. 1 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 53/2006 del 26 aprile 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico __________. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio  (GP) avv.dr. DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 10:30.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea come l’accusato abbia subito ammesso le proprie responsabilità. Il contenuto dell’atto d’accusa non è quindi contestato. Evidenzia il quantitativo spacciato, esso è da ritenersi importate tenuto conto in particolare del breve lasso di tempo in cui è stato venduto. Grave anche il fatto che l’accusato tagliasse la droga prima di rivenderla. AC 1 è un recidivo. A suo favore non vi sono attenuanti specifiche, il consumo di droga deve essere tenuto in considerazione unicamente quale circostanza personale.

Il PP conclude pertanto chiedendo, confermato integralmente l’atto d’accusa, la condanna ad una pena di 13 mesi sospesi per 3 anni. Egli domanda altresì la confisca degli oggetti sequestrati. In relazione ai soldi chiede, in via principale, la devoluzione a favore dello Stato quale risarcimento dell’illecito profitto tratto e, in via subordinata, la confisca conservativa a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia.

                                    §   Il Difensore, il quale inizia spiegando le modifiche introdotte dal nuovo codice penale. La difesa dà atto che i fatti imputati nell’atto accusa sono ammessi dall’imputato. Si associa alla richiesta del PP di infliggere una pena sospesa, eventualmente anche con un periodo di prova più lungo di quello proposto dall’accusa. Chiede si tenga conto del forte consumo di droga ma rinuncia a chiedere che la stessa sia considerata quale attenuante specifica. Il difensore pone quindi in risalto la personalità e la vita anteriore dell’accusato, osserva come questi abbia cercato negli ultimi tempi di riprendere in mano la sua vita ed abbia sempre lavorato. Lo stesso può contare su un retroterra famigliare solido.

Conclude chiedendo la condanna ad una pena detentiva di un anno e domanda che si prescinda dalla comminazione di una pena pecuniaria. Da ultimo la difesa chiede il dissequestro dei natel e non si oppone alla confisca degli importi in denaro, così come richiesto dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, Massagno, Lamone ed in altre località del Luganese, nel periodo luglio 2005 - 11 gennaio 2006,

1.1.1  venduto 170 grammi di cocaina?

1.1.2  offerto 30 grammi di cocaina?

1.1.3   detenuto 50 grammi di cocaina destinata alla vendita?

1.1.4   trasportato ca. 60/80 grammi di cocaina?

1.1.1.1   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, Massagno, Lamone e nel Luganese,

nel periodo maggio 2005 – 11 gennaio 2006,

consumato personalmente almeno 115 grammi di cocaina, nonché detenuto presso il domicilio 37.07 grammi di cocaina destinata al suo consumo personale?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   3.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70, 71 CP;

19 cfr. 2, 19a LFStup ;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                                1.1   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, Massagno, Lamone ed in altre località del Luganese, nel periodo luglio 2005 - 11 gennaio 2006,

1.1.1  venduto 170 grammi di cocaina;

1.1.2  offerto 30 grammi di cocaina;

1.1.3   detenuto 50 grammi di cocaina destinata alla vendita;

1.1.4   trasportato ca. 60/80 grammi di cocaina;

1.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, Massagno, Lamone e nel Luganese,

nel periodo maggio 2005 – 11 gennaio 2006,

consumato personalmente almeno 115 grammi di cocaina, nonché detenuto presso il domicilio 37.07 grammi di cocaina destinata alla suo consumo personale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1 è condannato:

                                2.1   alla pena detentiva di  13 mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                                2.2   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 anni.

                                   4.   E’ ordinata la confisca degli oggetti sequestri con distruzione dello stupefacente, menzionati nell’atto d’accusa, eccezion fatta per gli importi in denaro, sui quali è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia di tasse e spese di giustizia.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           550.--

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