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Ticino Tribunale penale cantonale 14.02.2007 72.2006.51

14 février 2007·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,134 mots·~6 min·2

Résumé

spaccio di eroina da parte di tossicodipendente

Texte intégral

Incarto n. 72.2006.51

Lugano, 14 febbraio 2007/ap

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretario:

Alessandro Guidini, dott.iur.

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

detenuto dal 28 novembre al 06 dicembre 2005;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,

siccome riferita ad un quantitativo di eroina, almeno ca. 210 gr., che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

e meglio per avere, senza essere autorizzato,

                                1.1   nel periodo ottobre 2003/dicembre 2004 nel Bellinzonese, in

                                         diverse occasioni, procurato a __________ e ad altri consumatori locali, complessivamente almeno 600 buste dosi di eroina da CHF 50.-- cadauna e dal peso di ca. gr 0.30 ogni busta, stupefacente ricevuto da __________ dalla quale riceveva gratuitamente buste dosi nell’ordine di circa una su tre acquistate, per i quantitativi precisati al p.to 2.1;

                                1.2   nel periodo aprile 2005/inizio novembre 2005 nel Bellinzonese, in diverse occasioni, procurato a __________, complessivamente almeno 100 buste dosi da CHF 50.-cadauna e dal peso di ca gr 0.30 ogni busta, stupefacente ricevuto da __________ dalla quale riceveva gratuitamente buste dosi nell’ordine di circa una su tre acquistate, per i quantitativi precisati al p.to 2.3;

                                1.3   tra l’ottobre 2003 ed il dicembre 2004, in un’occasione, guidato l’autovettura di __________ accompagnando quest’ultima a Zurigo, sapendo che la stessa doveva incontrarsi con uno spacciatore per l’acquisto di eroina, ricevendo quale compenso una dose di eroina per il proprio consumo;

                                2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta,

                                   per avere, senza essere autorizzato,

                                2.1   nel periodo novembre 2003/dicembre 2005 nel

                                         Bellinzonese, in

                                         innumerevoli occasioni, acquistato e ricevuto gratuitamente da __________, complessivamente almeno ca. 1200 (versione AC 1) /1500 (versione __________) buste dosi da CHF 50.-- cadauna e dal peso di ca gr 0.30 ogni busta,

                                         di cui ca. 600/900 buste dosi consumate personalmente ed il rimanente procurato a terzi come precisato al punto 1.1.,

                                         nonché, sempre nel periodo in questione nel Bellinzonese, in 3 occasioni, acquistato per il proprio consumo da __________, almeno 3 minigrip di eroina da ca. gr. 5 cadauna a CHF 250.-/300.- ogni minigrip,

                                         ricevendo gratuitamente da quest’ultima, in alcune occasioni, anche alcuni “tiri” di cocaina per un quantitativo globale di almeno ca gr 1.00;

                                2.2   nel periodo gennaio 2005/marzo 2005 a Locarno, in alcune occasioni, acquistato da spacciatori sconosciuti, almeno circa una ventina di buste dosi di eroina da CHF 50.- l’una, sostanza consumata personalmente,

                                         nonché nel Bellinzonese, in alcune occasioni, acquistato da __________ complessivamente circa 10 buste dose di eroina da CHF 50.—cadauna, sostanza consumata personalmente;

                                2.3   nel periodo aprile 2005/novembre 2005 nel Bellinzonese, in numerose occasioni, acquistato e ricevuto gratuitamente da __________, almeno ca. 400/480 buste dosi da CHF 50.-- cadauna e dal peso di ca. gr 0.30 ogni busta,

                                         di cui ca 300/380 buste dosi consumate personalmente ed il rimanente procurato a terzi come specificato al punto 1.2.;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti art. 19 cifra 2 e 19a cifra 1 LS;

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa 49/2006 del 20    aprile 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio     lic.iur.DUF 1  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:30.

Sentiti                                 §  Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

- riconosce il rispetto dei buoni propositi espressi nel verbale       d’interrogatorio del 2005;

- riconosce la piena collaborazione dell’accusato;

- rileva come la sussistenza dell’infrazione aggravata risulti         pacificamente dal  quantitativo messo in circolazione;   

- ammette che l’imputato ha agito in stato di scemata imputabilità;

- sottolinea la sua incensuratezza;

- conclude chiedendo una pena detentiva di 14 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di tre anni, CHF 200.-- di multa e la confisca della busta dose sequestrata.

                                        §                               Il Difensore, il quale sottolinea come il suo assistito, nonostante la lunga tossicodipendenza, abbia sempre condotto una vita laboriosa.

Rileva il valore e il significato dell’incensuratezza di una persona di 40 anni.

Contesta la realizzazione dell’aggravante di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a, ritenendo che il suo assistito ha procurato stupefacente soltanto a cinque persone che conosceva, e sapendo che esso era destinato al loro esclusivo consumo. Cita a questo proposito le DTF120 IV 334 e 104 IV 210.

Dopo aver sottolineato la pronta e completa collaborazione offerta agli inquirenti, chiede una sensibile riduzione della pena proposta dal PP anche in considerazione dell’esistente stato di scemata imputabilità. Da ultimo chiede il dissequestro del telefono cellulare e della relativa scheda SIM.

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere

nel periodo ottobre 2003/ inizio novembre 2005

nel bellinzonese

procurato a diversi consumatori locali almeno 210 grammi di eroina;

                            1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere

                                          nel periodo novembre 2003/dicembre 2005

nel bellinzonese

                                          consumato almeno 295 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   ha agito in stato di scemata imputabilità?

                                   3.   può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   4.   deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv.4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti;

visti gli art.                      12, 19, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, CP;

                                         19 cfr. 2 e 19a LF Stup;

 9 e segg. 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

e meglio per avere, senza essere autorizzato

nel periodo ottobre 2003/inizio novembre 2005, nel bellinzonese

procurato a consumatori locali, almeno 210 grammi di eroina;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato

nel periodo novembre 2003/dicembre 2005, nel bellinzonese,

consumato almeno 295 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, considerata la scemata imputabilità, AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 100.-- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   4.   E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione del telefono cellulare e della carta SIM che vanno riconsegnati al condannato.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        Il segretario

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           100.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           350.--

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