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Ticino Tribunale penale cantonale 31.03.2006 72.2006.37

31 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·7,087 mots·~35 min·3

Résumé

Infrazione aggravata alla LStup (trasporto, detenzione e vendita di eroina) - atti preparatori all'infrazione alla LStup (eroina) - contravvenzione alla LStup (sostanze stupefacenti) - aiuto al soggiorno illegale - soggiorno illegale - confisca (corpus sceleris)

Texte intégral

Incarto n. 72.2006.37

Lugano, 31 marzo 2006/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Küng Nicole

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.  AC 1 sedicente e soggiornante a    2.  AC 2 sedicente e soggiornante a   

detenuti dal 27 ottobre 2005;

prevenuti colpevoli di:

                                  A.   AC 1 in correità con AC 2

                                         infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapevano o dovevano presumere tale da potere mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio:

per avere, senza essere autorizzati,

nel periodo dicembre 2004 sino al 27 ottobre 2005,

acquistato e trasportato, da __________,

almeno circa 1035 g di eroina,

quantitativo in gran parte destinato alla vendita ed in parte destinato al consumo personale di AC 1 e meglio:

·          nel marzo 2005, viaggio effettuato da AC 2; acquistati 50 gr. a credito;

·          nell’aprile 2005, viaggio effettuato da AC 2, acquistati 100 gr. per CHF 2'500.-;

·          il 17 maggio 2005, viaggio effettuato da AC 2; acquistati 100 gr per CHF 2'500.-;

·          tra il 4 ed il 5 luglio 2005, viaggio effettuato da AC 2, acquistati gr. 50 per CHF 1'500.-;

·          tra il 25 ed il 26 luglio 2005, viaggio effettuato da AC 1 e AC 2 insieme, acquistati gr. 150 per CHF 4'000.-;

·          tra l’11 ed il 12 agosto 2005, viaggio effettuato da AC 1, acquistati gr. 100 per CHF 3'000.-;

·          nel settembre 2005, viaggio effettuato da AC 2; acquistati gr. 50 per CHF 1'300.-,

·          tra settembre e ottobre 2005, viaggio effettuato da AC 2, acquistati gr. 250 per CHF 6'000.- ;

                                   1.   venduto

per avere,

nel periodo compreso tra dicembre 2004 sino al 27 ottobre 2005, a __________ presso il proprio domicilio, senza essere autorizzati, venduto al dettaglio, prevalentemente in sacchetti da grammi 5 al prezzo variante fra i CHF 300.- e 350.-,

un quantitativo di almeno circa 860 gr. di eroina (quantitativo ammesso da ___ gr. 670);

                               1.1.   vendite effettuate direttamente da AC 1:

a __________, grammi 250, ammessi almeno gr. 240;

a __________, grammi 210, ammessi almeno gr. 100;

a __________, grammi 160, ammessi almeno gr. 140;

a __________, grammi 140,ammessi almeno gr. 140; 

a __________, grammi 5, ammessi almeno gr. 40;

ad uno sconosciuto grammi 10;

                               1.2.   vendite effettuate direttamente da AC 2:

a __________, grammi 30;

a __________, grammi 20;

                                   2.   detenuto per la vendita

per avere,

a __________, senza essere autorizzati, il 27 ottobre 2005,

detenuto per la vendita, all’interno della propria abitazione,

un quantitativo di circa 95 grammi di eroina con un grado di purezza tra 6.79% e 20.99%;

                                  B.   AC 1 singolarmente

                                   1.   atti preparatori ad infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, tra l’8 ed il 9 luglio 2005,

fatto preparativi per l’acquisto di 50 gr. di eroina,

avendo effettuato la trasferta ed avendo a disposizione il denaro necessario, pari a fr. 1’600;

                                   2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, ceduto gratuitamente,

tra il dicembre 2004 ed il 27 ottobre 2005,

a __________, in almeno 3 occasioni,

un quantitativo imprecisato di eroina,

a __________, pari a tre “tiri”;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo compreso tra aprile 2005 e fino al 27 ottobre 2005, consumato a __________,

un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno grammi 80 ed un imprecisato quantitativo di ecstasy, metadone e marijuana;

                                   4.   aiuto al soggiorno illegale

per avere,

nel periodo febbraio/marzo 2005 al 27 ottobre 2005, a __________, favorito il soggiorno illegale del connazionale AC 2, persona priva di autorizzazione a rimanere su territorio svizzero ospitandolo presso l’appartamento di via al __________;

                                  C.   AC 2 singolarmente

                                         soggiorno illegale

per avere,

nel periodo dal 14 novembre 2003 sino al momento del suo arresto, a __________, ed in altre località,

soggiornato clandestinamente in Svizzera, senza essere in possesso del necessario permesso di soggiorno;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 1 e 2 LS, art. 19a LS; art. 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 33/2006 del 17 marzo 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (CP) lic.iur. DUF 1. § AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 2. §  L'interprete IE 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 18:20.

Le parti danno atto che il periodo di cui all’imputazione A va corretta da febbraio/marzo 2005 fino al 27 ottobre 2005.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria il quale, ripercorsi gli avvenimenti che hanno condotto all’apertura dell’inchiesta e spiegato che le dichiarazioni dei due accusati risultano essere poco credibili per diversi motivi e sottolineato che il traffico di droga è avvenuto senza dubbio in correità tra gli accusati conclude chiedendo:

la conferma integrale dell’atto d’accusa tranne la precisazione fatta a verbale di cui al punto A .

per AC 1, avendo agito in scemata responsabilità, la condanna alla pena di 21 mesi e l’espulsione dal territorio svizzero per 7 anni;

per AC 2 tenuto conto delle precedenti condanne probabilmente non ancora espiate, la condanna alla pena di 24 mesi di detenzione e l’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni;

la confisca di quanto indicato nell’atto d’accusa.

                                    §   Il Difensore di AC 2, il quale, in considerazione del fatto che AC 2 è stato indotto da AC 1 ad accettare la partecipazione al traffico di droga in cambio di vitto e alloggio, essendo AC 2 da anni senza fissa dimora e considerato la vita passata dell’accusato, conclude chiedendo il proscioglimento dai punti A, A.1, A 1.1 e A.2, ammettendo le accuse di cui al punto A.2 e postulando una pena di 18 mesi sospesi condizionalmente opponendosi all’espulsione dalla Svizzera. Non si oppone invece al sequestro degli oggetti indicati nell’atto d’accusa.

                                    §   Il Difensore di AC 1, il quale, mette in evidenza la giovane età del suo assistito e la dimostrazione di voler collaborare. Bisogna inoltre tener conto di fatti compiuti in scemata responsabilità per il motivo che AC 1 ha agito quasi unicamente a scopo di soddisfare il proprio consumo e non quello di arricchirsi. La difesa chiede quindi la pena di 18 mesi sospesi condizionalmente e si oppone all'espulsione effettiva.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          A. AC 1, sedicente

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                            1.1.1.   venduto 860 grammi di eroina?

                         1.1.1.1.   trattasi di quantitativo inferiore?

                            1.1.2.   detenuto 95 grammi di eroina?

                            1.1.3.   ceduto gratuitamente in 3 occasioni un quantitativo imprecisato di eroina pari a 3 tiri?

                            1.1.4.   trattasi di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti poiché riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da potere mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   atti preparatori all'infrazione alla legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

tra l'8 ed il 9 luglio 2005,

fatto preparativi per l'acquisto di 50 grammi di eroina?

                               1.3.   contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere consumato un imprecisato quantitativo di eroina

ma almeno 80 grammi ed un imprecisato quantitativo di ecstasy,

metadone e marijuana?

                               1.4.   aiuto al soggiorno illegale

                                         per avere

favorito il soggiorno illegale del connazionale AC 2,

persona priva di autorizzazione a rimanere su territorio svizzero ospitandolo presso l'appartamento di via al __________,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

                                   3.   Può beneficiare dell’attenuante della giovane età?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               4.1.   privativa della libertà?

                               4.2.   d’espulsione?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

                                  B.   AC 2, sedicente

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                            1.1.1.   venduto 860 grammi di eroina?

                         1.1.1.1.   trattasi di quantitativo inferiore?

                            1.1.2.   detenuto 95 grammi di eroina

                             1.1.3   trattasi di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti poiché riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da potere mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   soggiorno illegale

                                         per avere soggiornato clandestinamente in Svizzera senza essere in possesso del necessario permesso di soggiorno,

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   È recidivo?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               3.1.   privativa della libertà?

                               3.2.   d’espulsione?

                                   4.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Premessa

AC 2 (in seguito AC 2) e AC 1 (in seguito AC 1) sono stati processati assieme. AC 1 ha accettato la sentenza, rinunciando pure alle motivazioni, di condanna a 21 mesi di detenzione da espiare in relazione alle imputazioni contenute nell'atto d'accusa, in sostanza confermate, fatta salva una leggera correzione verso il basso dei quantitativi oggetto di infrazione aggravata alla LFStup che non hanno avuto alcuna incidenza sulla commisurazione della pena. AC 2 ha invece presentato dichiarazione di ricorso l'ultimo giorno utile. Ne discende che i fatti e le considerazioni alla base del giudizio nei confronti di AC 1 verranno ripresi soltanto nella misura in cui appaiono utili per la decisione avverso AC 2.

                                   2.   Curriculum vitae

                               2.1.   AC 1

Il passato di AC 1 è sostanzialmente irrilevante. Basta al riguardo osservare che si tratta di un asilante, assegnato alle autorità ticinesi, arrivato nel nostro Paese nel febbraio 2003, la cui domanda d'asilo è stata respinta con decisione 29 aprile 2005 dall'UFR, ma al beneficio di un'ammissione provvisoria pronunciata il 30 settembre 2005 dall'Ufficio federale della migrazione. AC 1 aveva pure diritto ad un alloggio individuale in un appartamento in via al __________, che divideva con un altro connazionale risultato assolutamente estraneo ai fatti di cui in rassegna (AI 59).

AC 1 e AC 2 si sono conosciuti a __________ nel febbraio 2005. Su questo punto, come su altri, AC 1 è sempre stato costante. AC 2 ha sempre sostenuto di aver conosciuto l'amico molto prima a __________, salvo poi ammettere, in occasione del verbale di confronto 19 gennaio 2006 davanti al PP, la bontà di quanto riferito da AC 1 al riguardo.

                               2.2.   AC 2

In occasione del suo interrogatorio di polizia il 6 dicembre 2005 ha dichiarato:

"  Sono nato in __ a __. Mio padre di mestiere faceva l'operaio edile mentre mia madre la casalinga. Ho frequentato 3 anni di scuola elementare e poi all'età di 17 anni ho iniziato a lavorare come pastore di pecore. Ho lavorato come pastore per 3 anni e quindi ho deciso di cambiare perché si guadagnava poco. Ho tentato di fare anche il tassista in società con un altro ma senza successo. Per i motivi legati al poco lavoro mi sono arruolato come miliziano per l'esercito di Saddam. Restavo in servizio ogni mese per 15 giorni e altri 15 restavo libero. Questo è durato fino al 1991 all'inizio della prima indipendenza curda. Fino al 1999 momento in cui ho deciso di partire per l'estero ho effettuato lavori precari in qualità di operaio, pastore ecc. Per quanto concerne il mio arrivo in Svizzera prima sono passato per la ___ con un TIR e quindi sono giunto in Svizzera a Chiasso senza capire quali paesi avessi attraversato."

Al proposito le dichiarazioni di AC 2 appaiono già contraddire quanto riferito alle autorità preposte alla sua domanda di asilo, laddove, il 6 settembre 1999, a precisa domanda ha risposto di non aver mai fatto il servizio militare di essersi iscritto volontariamente alla milizia curda filogovernativa, prestando servizio in abiti civili curdi con il compito di sorvegliare le postazioni militari sulle montagne con appostamenti negli appositi bunker.

Nel 1991 si è trasferito illegalmente in _____, lavorando in nero in hotel. Rientrato al suo Paese ha poi svolto lavori saltuari e precari finchè, nel 1999, ha lasciato definitivamente l'Iraq per venire in Europa. Ha asserito di essere passato per la Turchia e poi con un camion di aver raggiunto la Svizzera senza essere in grado di descrivere attraverso quali paesi. Fatto sta che ha varcato, a suo dire tramite passatori, il confine elvetico il 3 luglio 1999.

Dal profilo famigliare si segnala che in occasione dell'interrogatorio del 6 settembre 1999 (AI 60) in relazione alla sua domanda di asilo AC 2 ha riferito che al suo Paese vivrebbero i genitori e 4 fratelli e sorelle nonché la moglie dalla quale non avrebbe avuto figli. Ha pure dichiarato di non avere parenti in altri paesi all'infuori dell'Iraq. In occasione del verbale 21 dicembre 2005 dinanzi al PP ha dal canto suo affermato di avere un figlio, nato dal suo matrimonio, di 8/9 anni e che la moglie è nel frattempo deceduta. Sia che sia non ha particolari rapporti con il figlio, di cui nemmeno ricorda la data di nascita.

Il 4 luglio 1999 ha presentato domanda d'asilo.

Dagli atti richiamati presso l'ufficio dei rifugiati (AI 60), emerge che tale domanda è stata respinta il 17 luglio 2000 con decisione di non entrata in materia. In sostanza l'autorità ha accertato che nella regione del nord dell'Iraq all'epoca non vi era una situazione di violenza generalizzata, al momento addirittura da ritenersi normalizzata, di guisa che il richiedente non poteva ottenere asilo politico, le difficoltà legate ad una situazione economica sfavorevole in quella zona, non potendo manifestamente giustificare la domanda di asilo.

Il 24 luglio 2000 a AC 2 veniva fissato un primo termine scadente il 31 luglio 2000 per lasciare il Paese. Il 21 agosto 2000 AC 2 si aggravava tardivamente presso la preposta commissione di ricorso in materia d'asilo, la quale con decisione 5 settembre 2000 dichiarava il gravame inammissibile e l'immediata esigibilità della decisione di rimpatrio, provvedimento poi confermato dalla decisione formale 12 ottobre 2000 della medesima commissione di ricorso. Il 30 ottobre 2000 la sezione dei permessi e dell'immigrazione di __________ faceva ordine alla polizia cantonale di allontanare immediatamente AC 2 dalla Svizzera. L'8 novembre 2000 l'ufficio stranieri di __________comunicava alla sezione cantonale dei permessi che l'interessato nulla aveva intrapreso per procurarsi i documenti di viaggio, condizione indispensabile affinché le autorità federali potessero eseguire il rimpatrio. Il 21 dicembre 2000 la sezione dei permessi comunicava all'UFR che l'interessato non aveva nessuna intenzione di iscriversi al programma di aiuto al ritorno in patria. Il 29 marzo 2001 il Dipartimento delle Istituzioni, vista la reticenza a voler lasciare il Paese, intimava a AC 2 di non varcare il territorio comunale di __________. Egli si dava poi alla macchia a partire dall'aprile 2001. In aula ha precisato di aver vissuto clandestinamente in Svizzera fino al momento del suo arresto svolgendo lavoretti in nero e trovando ospitalità qua e là presso amici e dormendo a volte anche all'addiaccio. Da che ha conosciuto AC 1 a __________, AC 2 ha abitualmente preso alloggio nel suo appartamento di via al __________, fino al suo arresto.

Per quel che riguarda i documenti di legittimazione risulta che agli inizi del 2000 l'accusato aveva fatto giungere dall'Iraq la sua carta d'identità,

"  L'originale l'ho smarrito quando ero in Svizzera. Su richiesta della Polizia circa 7-8 mesi dopo il mio arrivo, avevo fatto arrivare il documento originale dall'___. L'ho poi mandato, sempre in originale a ___, poi me lo hanno rispedito e io l'ho perso quando vivevo a __________, nel 2000 o 2001".

Compreso che il documento lo avrebbe ricondotto al suo Paese, AC 2 lo ha quindi, per così dire, smarrito, senza poi più preoccuparsi di farsi rilasciare un duplicato. Anzi, visto come sono andate le sue pratiche per l'allontanamento a seguito della decisione di non entrata in materia sulla sua domanda di asilo, vi è da ritenere che non abbia voluto sin dall'inizio far rientro al suo Paese, circostanza poi confermata pure dal suo legale con scritto 22 marzo 2006 a questo tribunale. Il tutto per affermare con estrema chiarezza che l'imputato non ha a tutt'oggi nessuna intenzione di lasciare la Svizzera.

A carico di AC 2 figurano vari precedenti (AI 24). La prima condanna è pronunciata il 7 luglio 2002 dal MP di __________ che gli ha inflitto 60 giorni di detenzione con la condizionale per 2 anni e con espulsione effettiva per tre anni pure sospesa per lesioni semplici aggravate, vie di fatto, ingiuria e minaccia ai danni di un altro ospite del centro asilanti. La seconda consiste in una pena di 30 giorni di detenzione con la condizionale per tre anni inflittagli il 18 dicembre 2002 dal MP di __________per entrata illegale. Con la terza decisione penale il 15 aprile 2004 il Bezirkamt di __________ha condannato AC 2 ad una pena di 63 giorni da espiare con revoca dei benefici della sospensione condizionale di cui al citato giudizio del MP di __________per titolo di entrata illegale e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico.

AC 2 in aula ha riferito di aver espiato pochi giorni di prigione in Svizzera interna. Con il che egli è recidivo ai sensi dell'art 67 CP. Non è noto se e quando AC 2 ha interamente espiato tali pene. Le avesse espiate interamente egli si troverebbe in una situazione di impedimento oggettivo alla concessione della sospensione condizionale (art. 41 CP), diversamente sarà chiamato, in corso di espiazione della presente condanna, a scontare il saldo delle precedenti. La questione è comunque di competenza del SEPEM poichè, sia che sia, come vedremo, per AC 2 non ricorrono affatto nè i requisiti oggettivi nè quelli soggettivi per infliggergli oggi una pena nuovamente sospesa condizionalmente. Ci mancherebbe!

                                   3.   Le circostanze dell'arresto

I due sono stati arrestati presso l'abitazione di AC 1.

Dal rapporto di arresto si legge che il 27 ottobre 2005, nell'ambito dell'inchiesta denominata "__________",

"  si è dato mandato all'ordine d'arresto per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, inerente il nominato AC 1.

Lo stesso era chiamato in causa da due tossicomani, __________, per un traffico di almeno 45 grammi di eroina.

Al momento del suo fermo e nella susseguente perquisizione del suo appartamento, si rinvenivano circa 80 grammi di eroina, circa 30 grammi di sostanza da esaminare, pastiglie di ecstasy e marijuana.

All'interno dell'appartamento veniva pure fermato il cittadino iracheno sedicente AC 2, già richiedente l'asilo, privo di permessi validi onde risiedere sul territorio Elvetico, colpito pure da un ordine di arresto emanato dal Canton __________.

Questa persona veniva già citata nei verbali d'interrogatorio di __________ quale corriere nel traffico di eroina fra la Svizzera Interna ed il Ticino."

Il GIAR ha poi confermato l'arresto e AC 2 è stato associato alle carceri pretoriali di __________.

                                   4.   I fatti dell'atto di accusa

                               4.1.   AC 1 non ha ammesso sin dall'inizio tutte le sue responsabilità. E' però vero che nei vari verbali di interrogatorio egli ha costantemente ammesso sempre più quantitativi di droga trafficata. Se nel primo verbale di polizia si è ad esempio limitato ad ammettere la vendita di circa 20 gr di eroina, è altrettanto vero che nei successivi, posto di fronte alle sue responsabilità, ha ammesso di aver venduto quantitativi sempre maggiori. Nel verbale 24 novembre 2005 dinanzi alla polizia AC 1 ha dichiarato:

"  facendo i dovuti calcoli nella mia abitazione sono arrivati almeno

850 grammi di eroina, di questi ne ho consumati almeno 80, di conseguenza ne ho rivenduti almeno 670 grammi di eroina, la Polizia ne ha sequestrato 100 grammi.

A chi ha rivenduto questa eroina?

A ___, ___, ___, ___, ___ ed ad uno sconosciuto che so che gli ho dato 10 grammi.

A ___ ho venduto almeno 240 grammi.

A ___ ho venduto almeno 100 grammi di eroina.

A ___ ho venduto almeno 140 grammi di eroina.

Ad ___ ho venduto almeno 40 grammi di eroina.

A ___ ho venduto almeno 140 grammi di eroina.

Allo sconosciuto 10 grammi di eroina".

Questi quantitativi sono poi sempre stati fermamente mantenuti da AC 1 anche di fronte alle contestazioni del magistrato al quale, in base alle dichiarazioni degli acquirenti, ne risultavano di più, tant'è che li ha poi formalizzati nell'atto di rinvio a giudizio. Senonchè AC 1 è assolutamente credibile quando indica i quantitativi venduti in ca. 670 gr. In effetti le sue dichiarazioni corrispondono in modo sostanziale, qualche imprecisione essendo al riguardo irrilevante poichè dovuta proprio alla tipologia dei traffici di eroina laddove acquirente e venditore non tengono ovviamente una contabilità formale e precisa, a quelle fatte dagli acquirenti __________ (240 invece di 250); __________ (140 invece di 160); __________ (140 giusti) e __________ (al quale AC 1 dice addirittura di averne venduta di più: 40 e non 5 gr). La differenza è data per contro dalle affermazioni di __________ il quale ha riferito di aver acquistato, già a partire da dicembre 2004, 210 gr. di eroina, mentre AC 1 ne ammette solo 100 da marzo 2005. Su questo punto evidentemente AC 1 ha ragione: accertato come vedremo che il traffico è iniziato a marzo 2005 con il primo viaggio a __________, AC 1 non può aver venduto droga a ___ già a dicembre 2004. D'altro canto ___ ha riferito che quando andava ad acquistare eroina da AC 1, spesso era presente AC 2 (verbale PS 5 ottobre 2005): ora, visto che, come stabilito in entrata, i due si sono conosciuti a __________ nel febbraio/marzo 2005, non è possibile che i due fossero già attivi assieme con __________ nel dicembre 2004. Ne discende che la Corte ha ritenuto anche su questo punto credibili le affermazioni fatte dal AC 1 agli inquirenti nel corso dell'inchiesta.

                               4.2.   AC 1 ha spiegato al Magistrato inquirente:

"  Circa 8 mesi fa ho iniziato a consumare eroina. È __________, quello che mi ha dato il telefono con il numero  e la persona che mi ha fatto provare l'eroina per la prima volta.

ADR che quando ho iniziato a consumare ho avuto l'esigenza di procurarmi soldi per acquistare l'eroina per il mio consumo. Una volta ho visto AC 2 che era venuto a __________ proveniente dalla Svizzera Interna e sul lungo lago con altri connazionali.

(...)

Il Magistrato mi chiede di spiegare nei dettagli come sono entrato in contatto con AC 2.

L'ho incontrato e gli ho parlato dei miei problemi di eroina.

Non è certo usuale parlare con un connazionale subito di problemi di eroina.

In realtà ho incontrato più volte AC 2 e lui mi ha proposto di portarmi dell'eroina e che avremmo messo in piedi questo traffico".

Nel corso del verbale di confronto del 19 gennaio 2006 davanti al PP AC 1 ha confermato in modo convincente quanto già detto al magistrato in occasione del suo interrogatorio del 25 novembre 2005 e alla polizia il 17 gennaio 2006 e meglio:

"  Riassuntivamente io e AC 2 abbiamo acquistato, nel periodo da marzo 2005 sino al mio arresto, complessivamente 850 grammi di eroina, di questi ne ho consumati almeno 80 (i miei consumi all'inizio erano saltuari e poi sono andati aumentando), le vendita al dettaglio, effettuate perlopiù da me e meno da AC 2 (che si occupava piuttosto dei rifornimenti dalla Svizzera interna), ammontano a gr. 670 di eroina. In aggiunta vi sono i circa 95 gr. sequestrati presso la mia  abitazione.

(...)

ADR che tutta l'eroina da me trafficata a __________ è stata trattata con AC 2.",

ribadendo più sotto

"  Abbiamo fatto questo lavoro di spaccio insieme. AC 2 me la portava e io la vendevo sulla piazza di __________, dal mio appartamento ed anche talvolta uscendo. Abbiamo diviso i proventi a metà io e AC 2."

Sui motivi che lo avrebbero spinto a fare affermazioni volte a coinvolgere maggiormente l'amico per rapporto a quanto ammesso da quest'ultimo, lo stesso AC 1 ha precisato di non avere alcun motivo di aggravare la posizione di AC 2:

"  La verità è quanto ho dichiarato. Non vorrei mai danneggiarlo di più di quello che ha effettivamente fatto." (AI 78)

Del resto è lo stesso AC 1 ad ammettere di aver venduto direttamente a clienti un quantitativo maggiore di eroina rispetto a AC 2: certo, era lui che aveva i contatti con gli acquirenti in Ticino dove viveva, mentre AC 2 li aveva con i fornitori della Svizzera interna dove aveva prevalentemente vissuto da che si era dato alla macchia, come attestano le ultime due condanne avvenute proprio nella Svizzera tedesca. Tant'è che i guadagni, sempre come riferito da AC 1, venivano suddivisi a metà:

"  malgrado abbia effettuato vendite più io, rispetto ad AC 2, i guadagni sono stati sempre divisi a metà; anche gli acquisti sono stati finanziati al 50% da ciascuno, a parte nel quinto viaggio." (AI 78 p. 14)

Lo stesso AC 1 precisa, con dovizia, i viaggi eseguiti a __________:

"  1° viaggio: marzo 2005 viaggio effettuato da AC 2;

                      acquistati gr. 50 a credito;

2° viaggio:  circa aprile 2005 viaggio effettuato da AC 2;

                      acquistati gr. 100, pagati fr. 2'500;   

3° viaggio:  maggio 2005 viaggio effettuato da AC 2;

                    acquistati gr. 100, pagati fr. 2'500.-;

4° viaggio:  giugno 2005 viaggio effettuato da AC 2;

                    acquistati gr. 50, pagati fr. 1'500.-;

5° viaggio:  inizio luglio 2005 viaggio effettuato da me a vuoto

                    per acquistare gr. 50;

6° viaggio:  dopo la metà di luglio 2005 viaggio effettuato da me

                    e AC 2; acquistati gr. 150, pagati fr. 4'000;

7° viaggio:  agosto 2005 viaggio effettuato da me solo;

                    acquistati gr. 100, pagati fr. 3'000.-;

8° viaggio:  settembre 2005 viaggio effettuato da AC 2;

                    acquistati gr. 50, pagati fr. 1'300.-;

9° viaggio:  metà settembre 2005 viaggio effettuato da AC 2;

                    acquistati gr. 250, pagati fr. 6'000.-." (AI 78 p. 13)

Da notare che il quinto viaggio non è imputato a AC 2, ma al solo AC 1 al punto B1 dell'atto d'accusa. Ciò che dimostra ancora una volta l'attendibilità della chiamata di correo di questi nei confronti di AC 2, poiché scevro da ogni intento di aggravare la posizione dell'amico, diversamente gli avrebbe attribuito anche il quantitativo di eroina di questo quinto viaggio.

                               4.3.   Che tra i due è nato un vero e proprio sodalizio in punto allo spaccio dei quantitativi di eroina qui riportati è provato in modo cristallino sia dalle affermazioni credibili di AC 1 in corso di istruttoria, sia dalla logica delle cose sia infine da diversi riscontri oggettivi.

Già si è detto come le affermazioni di AC 1 abbiano trovato sostanziale riscontro nelle affermazioni degli acquirenti nonché dell'assenza oggettiva - nemmeno lo stesso AC 2 è stato capace in aula di dare una spiegazione che renderebbe anche solo plausibile la tesi secondo la quale AC 1 avrebbe mentito - di motivi di astio o di rivalsa nei confronti dell'amico.

Il racconto della vita in Svizzera dei due personaggi rende logico il dire di AC 1: egli viveva in Ticino, qui poteva avere i contatti giusti per piazzare la droga. A __________ i contatti migliori li poteva avere solo AC 2, visto che, come visto, da che si è dato alla clandestinità, ha passato parecchio tempo in Svizzera tedesca dove si è pure "distinto" per alcune violazioni di legge.

Quanto ai riscontri si evidenzia come __________ in particolare abbiano riferito il primo che AC 2 era spesso presente presso AC 1 dove si riforniva ed il secondo che, quando acquistò droga da AC 2, fu nell'appartamento di AC 1. A ciò aggiungasi che lo stesso AC 2 ha dichiarato che viveva, nel periodo oggetto delle vendite di eroina, circa 20 giorni su trenta presso AC 1, che in tale appartamento, dove entrambi vivevano, sono stati rinvenuti quasi 100 gr. di eroina con tanto di sostanza da taglio e che AC 2 non aveva alcun mezzo per finanziarsi la sua vita da clandestino. Per tacere del fatto che i viaggi dichiarati da AC 1 trovano riscontro, astrazion fatta per gli ultimi due per i quali non si hanno informazioni verosimilmente poichè non faceva uso dell'utenza telefonica oggetto dei CT retroattivi, nei tabulati telefonici almeno per quanto riguarda gli standort (AI 83) da e per __________. Lo stesso dicasi per quelli relativi all'utenza in uso a AC 2 almeno da maggio a fine luglio 2005. Certo, questi tabulati non costituiscono da soli l'indizio decisivo, anche perché, come si sa, la legge non permette di avere accesso ai dati retroattivi oltre sei mesi, ma dimostrano i continui spostamenti di AC 2 nelle zone tipiche di __________ dove bazzicano notoriamente i fornitori di eroina, come ad esempio attorno alla stazione principale e sono un elemento che conferma, pur non essendo decisivo, la correttezza delle tesi accusatorie. Sempre a proposito dei tabulati retroattivi erra il difensore allorquando pretende che la circostanza secondo la quale dal 26 luglio 2005 non vi sarebbero più stati contatti tra l'utenza in uso a AC 2 e __________ dimostrerebbe l'attendibilità del suo dire: quanto emerge dall'AI 83 è semmai che da quell'utenza, dal 26 luglio 2005, non ci sono più stati contatti con __________, ma questo ancora non scalfisce l'impianto accusatorio fondato sui chiari indizi di cui sopra e sull'attendibile chiamata di correo di AC 1. Peraltro, dalla disamina degli stessi emerge pure che nel maggio 2005, allorquando l'attività di vendita di eroina era ormai in pieno svolgimento, AC 2 era prevalentemente in Ticino.

Per quel che è del quantitativo sequestrato al momento dell'arresto basta rilevare, oltre a quanto riferito da AC 1, che la droga si trovava nell'appartamento dove AC 2 si era ormai stabilmente trasferito, e meglio dal suo amico con cui traficava eroina, che la droga era destinata allo spaccio e che egli era perfettamente a conoscenza di ciò perché, come visto, aveva pure partecipato al suo trasporto.

                               4.4.   Quanto alle ritrattazioni rese in aula da AC 1 sono apparse alla Corte un goffo ed inconsistente tentativo di alleggerire la posizione di AC 2, senza tuttavia avere alcun riscontro di attendibilità. Intanto va detto che fino al momento del verbale di confronto davanti al PP AC 1 era ancora detenuto presso le celle pretoriali di __________, mentre AC 2 era già stato trasferito da __________ al PCT. Fino al trasferimento al PCT di AC 1, avvenuto lo stesso 19 gennaio (AI 78 p. 14 in fine) i due, dal loro arresto, non hanno mai avuto occasione di parlarsi in privato.

AC 1 sapeva (AI 78 p. 13) che AC 2 aveva ammesso di aver trafficato con lui 250 gr. oltre a 50 gr. (quantitativo peraltro nemmeno ritenuto nell'AA) trafficati con tale __________ (personaggio rimasto sconosciuto). AC 1 sapeva quindi che AC 2 aveva ammesso 300 gr. in tutto. In aula AC 1 ha dichiarato che il traffico posto in essere con AC 2 sarebbe di soli 300 gr di eroina, pari al corrispondente provento che sarebbe pertoccato all'amico. Sennonché AC 1 ha omesso di considerare che AC 2 aveva ammesso in realtà solo 250 gr di eroina siccome trafficati con lui, e non 300 perché i rimanenti 50 li avrebbe venduti da solo. Già solo questa costatazione basta per affermare con tutta tranquillità che AC 1 ha voluto, con la ritrattazione fatta in aula, unicamente fare un favore all'amico, dando una versione che nemmeno coincide con quella di AC 2.

A ciò aggiungasi come non trova spiegazione plausibile la circostanza che, improvvisamente, al dibattimento AC 1 si corregga verso il basso per rapporto ai quantitativi riferiti a AC 2, dopo che aveva fatto chiare e "vestite" affermazioni in corso d'inchiesta. E' vero, al momento dei fatti AC 1 era tossicodipendente e, già solo per questo fatto, beneficia di una scemata responsabilità, ma da lì ad affermare che aveva la mente così confusa da fare affermazioni così errate, per non dire false, ne corre. A parte il fatto che la sola circostanza che uno è tossicodipendente, non rende le sue affermazioni inattendibili o di gran lunga non credibili, diversamente nelle inchieste per droga non si giungerebbe quasi mai ad un risultato accettabile poichè i quantitativi sono spesso determinati proprio in base alle affermazioni dei tossicodipendenti, AC 1, nella misura in cui ha riferito in aula che:

"  le ritrattazioni di oggi sono dovute al fatto che al momento in cui era stato interrogato nel corso dell’istruttoria era in astinenza, era in cura metadonica e quindi i suoi ricordi erano labili" (verb. dib. p. 3)

mente spudoratamente. In effetti già in occasione dell'interrogatorio del 17 gennaio 2006 (AI74), ossia due giorni prima del verbale di confronto del 19 gennaio, davanti al Magistrato ha dichiarato esattamente il contrario e meglio che di salute stava bene e che non prendeva più metadone:

"  di salute sto bene. (…) che il medico mi ha prescritto unicamente due pastiglie per dormire",

circostanza precisata lo stesso giorno agli agenti di polizia (all. 9 AI rapp. polizia 10.02.06), ai quali già il 7 dicembre 2005 aveva detto che da due giorni non prendeva più ketalgine (verbale PS 07.12.05). Ora sostenere che, nel verbale di confronto del 19 gennaio 2006, in occasione del quale confermava le affermazioni precedentemente rese in istruttoria, aveva la mente offuscata dalla sua tossicodipendenza, allorquando già da un mese e mezzo più non faceva uso nemmeno di metadone, è francamente molto poco serio. Si tratta in realtà, come detto, di un goffo ed inconsistente tentativo di alleggerire la posizione giudiziaria del AC 2 che, come tale, cade nel vuoto.

Ne discende che è stato accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che AC 2 è responsabile del medesimo traffico ammesso da AC 1 con riferimento alla lett. A dell'atto di accusa.

Superando abbondantemente i quantitativi limite posti dalla giurisprudenza in 12 gr di eroina pura, l'accusato deve essere riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LFStup

                               4.5.   Sull'imputazione di infrazione alla LDDS non occorre disquisire oltre per ammettere che AC 2, dopo essersi dato alla macchia, ha risieduto illegalmente nel nostro Paese.

                                   5.   La commisurazione della pena

                               5.1.   Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della colpa può nondimeno secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che il criterio decisivo nella commisurazione della pena non è la quantità della droga trattata, bensì l’aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193) e, in particolare, che la quantità e la purezza dello stupefacente è di rilievo solo ove l’imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita (DTF 122 IV 299) o facesse dipendere la sua attività delittuosa proprio dai quantitativi (CCRP 22 ottobre 2004 in re S.).

                               5.2.   Non vi è dubbio che la colpa dell'accusato è grave già solo per il fatto che ha spacciato droga pesante, atta seriamente a mettere in pericolo la salute pubblica, il tutto a prescindere dai quantitativi ritenuto che, pur essendo di una certa entità, non hanno pesato granché sulla commisurazione della pena. Lo ha fatto per mero fine di lucro e meglio per garantirsi il proprio sostentamento ed il proprio modo di vivere da clandestino, poichè non ha voluto fornire assistenza al suo rimpatrio. In altri termini AC 2 non volendo rientrare al suo Paese, per mantenersi nel nostro, ha spacciato droga. Egli non è un tossicodipendente, per i quali le nostre Corti riconoscono una certa attenuata responsabilità se hanno agito, tra l'altro, anche per garantirsi il proprio consumo, ma uno che, non accettando la propria situazione personale che ne impone il suo rimpatrio, ha trafficato droga per garantirsi i mezzi per vivere da clandestino. Né va banalizzato il concorso con il soggiorno illegale, durato anni, reato che l'imputato si ostina a commettere e vorrebbe perpetrare anche in futuro. L'accusato ha dimostrato di avere una personalità pericolosa che non merita ulteriori commenti. Per tacere poi della recidiva, dei precedenti penali e della scarsissima collaborazione con gli inquirenti se solo si pensi che ha ammesso per la prima volta di aver venduto eroina solo in occasione del verbale di polizia del 22 novembre 2005, senza peraltro ammettere completamente le sue responsabilità, così come non ha voluto (e non vuole tuttora) rientrare al suo Paese, dove a suo avviso vivrebbe un figlio con il quale non avrebbe quasi mai avuto contatto. Anche questo è segno di mancanza di resipiscenza e di assunzione di responsabilità.

Aggiungasi infine che AC 2 ha interrotto la sua attività solo e soltanto grazie all'intervento della polizia e, dove viveva, era depositato poco meno di un etto di eroina pronta ad essere venduta, con tanto di materiale atto alla preparazione delle dosi (cfr. materiale sequestrato AI 5).

                               5.3.   AC 2 non ha attenuanti se non quella di aver vissuto una vita economicamente difficile, peraltro tipica di buona parte delle persone che provengono dal suo Paese. La Corte ha inoltre voluto tener conto pure dei disagi che l'espiazione della pena comporterà per l'accusato che vive lontano dai suoi cari, dal figlio in particolare, del quale peraltro non ha comunque dimostrato di volersi occupare concretamente.

Tutto ciò ben ponderato, si giustifica la condanna ad una pena di 24 mesi di detenzione.

Già solo per la lunghezza della pena detentiva, la questione della sospensione condizionale non si pone. Aggiungasi al riguardo che, sia che sia, la prognosi è comunque negativa, nella misura in cui AC 2 si oppone al rimpatrio ciò che fa dire, con chilometrica giurisprudenza, che il pronostico circa la futura condotta in Svizzera, Paese che già avrebbe dovuto lasciare e con il quale non intrattiene il benchè minimo legame degno di protezione, è del tutto negativo. Ma ciò sarà poi questione di competenza dell'autorità di esecuzione qualora il condannato chieda la liberazione condizionale ai sensi dell'art. 38 CP una volta trascorsi i due terzi della pena.

                               5.4.   Come detto AC 2 non ha legami con il nostro Paese. Da che è in Svizzera egli altro non ha fatto che approfittare, meglio sarebbe dire abusare, della nostra legislazione in materia di asilo: una volta respinta la sua domanda, non solo si è dato alla macchia, ma ha violato più volte la legge fino a vendere eroina sulla nostra piazza. Ne discende che dal profilo dell'ordine pubblico, a prescindere dalla sua effettiva possibilità di essere eseguita, si giustifica la sua espulsione per la durata di 10 anni.

La difesa ha chiesto la sospensione condizionale dell'espulsione. A prescindere dagli obblighi di patrocinio, la richiesta appare francamente poco seria. Ancora una volta l'accusato, opponendosi al suo rimpatrio, non ha nessuna possibilità di essere risocializzato in Svizzera, dove si darebbe nuovamente alla macchia, frequenterebbe i medesimi ambienti e, privo di mezzi, cercherebbe di mantenersi così come si è mantenuto finora e meglio violando il nostro ordinamento (CCRP 22 marzo 2006 in re S. e riferimenti).

                                   6.   Spese e confische

La confisca di quanto in sequestro si giustifica in quanto trattasi di corpus sceleris.

Le spese sono poste a carico di entrambi gli accusati in solido in misura uguale, le loro responsabilità nel principale capo d'imputazione essendo risultate sostanzialmente equivalenti.

Rispondendo           A.   per AC 1 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 4.1 e 4.2;

                                  B.   per AC 2 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 3.1 e 3.2;

visti gli art.                       11, 18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 CP;

19 n. 1 e 2, 19a LS;

23 cpv. 1 LDDS;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                  A.   AC 1, sedicente, è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da potere mettere in pericolo la salute di parecchie persone

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                            1.1.1.   da febbraio/marzo al 27 ottobre 2005

detenuto e venduto almeno 765 grammi di eroina;

                            1.1.2.   ceduto gratuitamente in 3 occasioni un quantitativo imprecisato di eroina pari a 3 tiri;

                               1.2.   atti preparatori all'infrazione alla legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere,

senza essere autorizzato,

tra l'8 ed il 9 luglio 2005,

fatto preparativi per l'acquisto di 50 grammi di eroina;

                               1.3.   contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere

consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno

80 grammi ed un imprecisato quantitativo di ecstasy, metadone e marijuana;

                               1.4.   aiuto al soggiorno illegale

                                         per avere

favorito il soggiorno illegale del connazionale AC 2,

persona priva di autorizzazione a rimanere su territorio svizzero ospitandolo presso l'appartamento di via al __________;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC 2, sedicente, è autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da potere mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                            2.1.1.   trasportato, detenuto e venduto almeno 765 grammi di eroina;

                               2.2.   soggiorno illegale

                                         per avere

soggiornato clandestinamente in Svizzera senza essere in possesso del necessario permesso di soggiorno,

                                         e meglio come indicato nell'atto di accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   Di conseguenza:

                               3.1.   AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità e vista la giovane età, è condannato:

                            3.1.1.   alla pena di 21 (ventuno) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                            3.1.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 7(sette) anni;

                               3.2.   AC 2, essendo recidivo, è condannato:

                            3.2.1.   alla pena di 24 (ventiquattro) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                            3.2.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 10 (dieci) anni.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese processuali sono a carico dei condannati in solido ed in parti uguali.

                                   5.   È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           400.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.        3'092.60

                                         Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.-fr.        3'542.60

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 1

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           200.--

Inchiesta preliminare                             fr.        1'546.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.        1'771.30

                                                                 ============

Distinta spese a carico di AC 2

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           200.--

Inchiesta preliminare                             fr.        1'546.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.        1'771.30

                                                                 ============

Intimazione a:

terzi implicati

IE 1  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

72.2006.37 — Ticino Tribunale penale cantonale 31.03.2006 72.2006.37 — Swissrulings