Incarto n. 72.2006.143
Lugano, 21 dicembre 2006/ep
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei giudici:
Claudio Zali (Presidente) GI 1 GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 3 AS 4 AS 5 AS 6 AS 7
con la segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
AC 1 sedicente e già soggiornante a
detenuta dal 10 agosto 2006;
prevenuta colpevole di:
1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, e meglio,
per avere, senza essere autorizzata, a Lugano, Paradiso ed in altre località, nel periodo dall’autunno 2004 sino all’agosto 2006, venduto un quantitativo imprecisato di cocaina, ma almeno circa 1150 grammi, ad acquirenti solo in parte identificati e meglio:
- a __________ almeno gr. 100 a fr. 70 il grammo;
- a __________, 1 bola di cocaina;
il restante quantitativo essendo stato venduto ad altre persone non identificate, perlopiù verosimilmente di origini africane;
2. Riciclaggio di denaro ripetuto
per avere, a Lugano e Paradiso, nel periodo dal dicembre 2004 sino al 24 maggio 2006, in più occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provenivano dalla propria attività di spaccio di stupefacenti, segnatamente come descritto al p.to 1. del presente atto d’accusa, inviando, in 63 transazioni, per il tramite delle agenzie __________, un importo complessivo di fr. 46'158.-, incluse le spese di invio;
3. Contravvenzione alla LTP
per avere, il 15 maggio 2005, tra Lugano, Zurigo e Bienne, viaggiato in treno senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto, cagionando alle FFS un danno di fr. 474;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti Art. 19 Cifra 2 LS, Art. 305bis Cifra 1 CP, art. 51 LTP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 138/2006 del 20 novembre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1. § L'accusata AC 1 assistita dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DUF 1. § L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- mercoledì 20 dicembre 2006 dalle ore 09.30 alle ore 16.00
- giovedì 21 dicembre 2006 dalle ore 09.30 alle ore 12.00;
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale spiega come si è arrivati ai quantitativi indicati nell’atto d’accusa, stimati in modo prudenziale sulla base dei soldi inviati in Africa dall’imputata e prendendo quale base di calcolo un guadagno di circa fr. 40.- al grammo. L’accusata svolgeva un ruolo di “capo”, di “grossista”, lei riforniva altri spacciatori tra cui lo stesso __________, che la chiama in causa; AC 1 aveva altresì a disposizione ben 3 abbonamenti generali e diverse utenze telefoniche. Il dispendio dell’accusata è particolarmente alto: ai soldi inviati tramite __________ devono essere aggiunti i costi degli abbonamenti, le spese per le telefonate pari a circa fr. 4'200.-, le spese correnti oltre evidentemente al denaro sequestrato presso il suo domicilio.
Sottolinea il carattere indiziario del procedimento ed analizza gli elementi a carico della stessa: in primis essa è incastrata dal suo atteggiamento ostinatamente negatorio quo ai versamenti effettuati a suo nome tramite __________, solo oggi in aula la stessa ha ritrattato la sua versione dichiarando di aver effettuato questi versamenti per conto di terzi. Pesa inoltre a suo carico la chiamata in correità di __________, questi accusando la AC 1 ha incolpato anche se stesso. Le dichiarazioni di __________ sono attendibili e circostanziate. Va inoltre rilevato che il fidanzato della prevenuta è stato condannato per traffico di cocaina, inverosimile che la stessa non lo sapesse. Anche il possesso di 3 abbonamenti non si giustifica se non per darli a terzi che poi li utilizzavano per andare a rifornirsi di cocaina fuori cantone. Il PP ricorda inoltre che sono state trovate forti tracce di cocaina nel portagioielli con cui giocava la figlia dell’accusata oltre che sul denaro trovato in suo possesso ed in altre parti dell’appartamento. La prevenuta aveva un dispendio incompatibile con le entrate modeste che lei ha dichiarato. L’accusa rileva come solo oggi la stessa ha fornito dichiarazioni differenti quo alle sue entrate. Rimarca inoltre il numero impressionante di contatti telefonici – più di 10'000 in 5 mesi e mezzo - avuti coi suoi telefoni. Le giustificazioni fornite oggi dalla stessa appaiono non credibili; non avrebbe infatti avuto senso per altri africani usare i suoi telefonini cellulari quando avrebbero pagato molto meno usando delle schede per la cabina telefonica. E’ stato inoltre possibile appurare come molti dei numeri chiamati dalla stessa, anche se intestati a ditte o persone svizzere, facessero capo ad africani.
Osserva inoltre come l’accusata abbia fornito versioni discordanti anche sulla sua vicenda personale. Palesi le contraddizioni tra quanto dichiarato alle autorità d’asilo ed alle autorità inquirenti. AC 1 è una bugiarda.
In relazione alla commisurazione della pena sottolinea l’atteggiamento negatorio dell’accusata, l’intensità del suo agire, l’ingente profitto tratto dai traffici, la scaltrezza della stessa. A suo favore vi è unicamente il fatto che è praticamente incensurata.
Il PP chiede pertanto la condanna ad una pena da espiare di 3 anni e 9 mesi di reclusione e l’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 10 anni. Domanda inoltre la confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la figura e la vita anteriore dell’accusata. Ricorda gli eventi che hanno portato alla fuga della sua patrocinata in Europa.
Relativizza il valore probatorio delle telefonate. Anche se le stesse fossero state fatte a persone poco raccomandabili, non vi è alcuna prova sul contenuto delle stesse. Anche la presenza di tracce di cocaina rinvenute sull’astuccio, sul denaro sequestrato e nella stanza non è concludente. La stanza era sta utilizzata anche da terzi, l’astuccio non le apparteneva ed il denaro - per sua natura - passa di mano in mano, chiunque potrebbe avere su di se dei soldi contaminati. In merito ai bonifici sottolinea come l’aver ammesso oggi in aula di averli effettuati con costituisce certo ammissione di colpevolezza per il traffico di droga. E’ vero che davanti al PP essa ha sempre negato questo fatto ma l’ha fatto per paura non perché avesse qualcosa da nascondere. Essa ha effettuato questi bonifici per fare dei favori a dei suoi amici ed integrare le sue magre entrate, senza invero porsi troppe domande sull’origine di questi soldi.
Non vi è inoltre alcuna traccia di questi frequenti viaggi che avrebbe fatto l’accusata per andare a rifornirsi di droga, agli atti risulta un unico viaggio a Bienne.
Conclude chiedendo l’assoluzione della sua patrocinata dai reati di cui ai punti 1 e 2 AA, in via subordinata, qualora la corte ritenesse provate le accuse, domanda una massiccia riduzione della pena, da comprimere in al massimo 2 anni. Nell’ottica della commisurazione della pena chiede si tenga conto della sua giovane età, della sua incensuratezza e della sua maternità.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1 (sedicente)
1. E’ autrice colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a Lugano, Paradiso, ed in altre località, nel periodo autunno 2004 – 10 agosto 2006, venduto almeno 1150 grammi di cocaina?
1.1.1 trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2 riciclaggio di denaro, ripetuto
per avere, a Lugano e Paradiso, dall’autunno 2004 al 24 maggio 2006, in 63 occasioni, compiuto atti suscettibili a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva provenire dalla propria attività di spaccio, per un importo complessivo di fr 46'158.-?
1.3 contravvenzione alla LTP
per avere, tra Lugano, Zurigo e Bienne, il 15 maggio 2005, viaggiato in treno senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa della libertà;
2.2. d’espulsione?
3. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?
4. Deve essere condannata al pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?
Considerato, in fatto ed in diritto:
1. AC 1 (sedicente, vista l’assenza di documenti di legittimazione) afferma di essere cittadina nigeriana e di essere nata a __________ il 15 giugno 1982, località in cui è cresciuta e ha frequentato le scuole dell’obbligo presso il __________, senza però superare l’esame finale di scuole secondarie. A suo dire, la madre avrebbe gestito un ristorante fino alla propria morte violenta, nell’ottobre/novembre 2002, linciata da miliziani musulmani per l’asserita violazione dei precetti islamici in tema di vendita di alcolici. Il padre avrebbe invece lavorato nel settore agricolo, favorito in ciò dal sostegno di un maggiorente locale, di religione musulmana, tale __________. Questi, come contropartita per l’appoggio al padre dell’accusata, avrebbe premuto (con successo) affinché questi si convertisse all’islam. Inoltre, nel corso del 2002 detto __________, uomo anziano e marito di più mogli, avrebbe manifestato un interesse particolare per l’imputata e l’avrebbe chiesta in sposa. La prevenuta ha dichiarato di aver subito forti pressioni affinché accettasse la proposta di matrimonio. Essa, fidanzata con un coetaneo, avrebbe finto di accettare ma sarebbe invece fuggita con il compagno, proprio grazie al denaro consegnatole dal futuro marito in vista del matrimonio.
I due si sarebbero diretti dapprima a __________, dove si sarebbero imbarcati alla volta dell’Italia. Dopo alcuni mesi di navigazione avrebbero raggiunto __________, e poi proseguito alla volta della Svizzera. Scesi dal treno nei pressi di __________, ed indirizzati al locale centro per richiedenti l’asilo, i due avrebbero perso i contatti, e non si sarebbero in seguito più rivisti.
Il 17 febbraio 2003 l’accusata ha formalizzato la richiesta di asilo politico; domanda che l’Ufficio federale dei rifugiati ha respinto meno di un mese dopo, il 12 marzo 2003, decidendo la non entrata in materia e l’allontanamento dalla Svizzera a seguito della mancanza di un documento di legittimazione della richiedente. Il ricorso dell’imputata contro questa decisione è stato stralciato dal ruolo per il motivo del mancato pagamento da parte della ricorrente del richiesto anticipo delle spese di procedura. A tutt’oggi il provvedimento di allontanamento della prevenuta non ha però potuto essere eseguito per il medesimo motivo dell’assenza dei documenti di legittimazione che aveva determinato l’irricevibilità della domanda d’asilo.
Il 4 novembre 2003 l’accusata ha dato alla luce all’Ospedale __________ una bambina, a cui ha dato il nome __________.
L’ambasciata nigeriana ha nel frattempo riconosciuto la qui imputata come sua cittadina, ma ciò nonostante a tutt’oggi non è ancora pervenuto alcun documento ufficiale. L’asserita volontà dell’accusata di collaborare nell’iter finalizzato al suo rimpatrio è quantomeno dubbia, considerato che il suo attuale fidanzato si trova in __________ e potrebbe attivarsi per ottenere i documenti necessari al suo rimpatrio. L’assenza di un documento di identità ufficiale della prevenuta rende oltretutto impossibile anche il rilascio del certificato di nascita della figlia, ed in assenza di questo attestato neppure la bambina può ottenere un documento di legittimazione.
Prima dell’arresto l’accusata viveva grazie alle prestazioni erogate dell’assistenza ed ai soldi guadagnati esercitando saltuariamente l’attività di parrucchiera, nonché con il provento del noleggio ad altri richiedenti l’asilo dei tre abbonamenti generali delle FFS da lei sottoscritti.
Essa alloggiava con la figlia in un appartamento della __________, mentre che dopo l’arresto della madre la bambina è stata provvisoriamente collocata presso una famiglia affidataria.
Il 16 agosto 2004 l’accusata è stata condannata in Ticino a fr. 100.- di multa per contravvenzione alla LF sui trasporti pubblici, mentre che l’11 gennaio 2006 lo Strafbefehlsrichter Basel-Stadt le ha inflitto una multa di fr. 1’200.- per soggiorno illegale.
2. Nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________”, è stato arrestato tale __________ (poi condannato il 23 agosto 2006 dalla Corte delle Assise Correzionali per infrazione aggravata alla LFStup), il quale, interrogato, ha tra l’altro dichiarato di aver acquistato complessivi 100 grammi di cocaina da “__________” di __________; persona da lui identificata - tramite riconoscimento fotografico - nella qui accusata.
Su questa base il 10 agosto 2006 si è proceduto all’arresto della prevenuta. Essa ha negato ogni addebito, dichiarandosi totalmente estranea al traffico di droga; versione mantenuta sino al dibattimento.
3. L’atto d’accusa imputa a AC 1 l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per la vendita di complessivi 1150 grammi di cocaina, il riciclaggio di denaro, ripetuto, per un importo di fr. 46'158.-, provento del predetto spaccio di droga, e la contravvenzione alla LTP.
L’ipotesi accusatoria per i reati più gravi si fonda in primo luogo sulla chiamata in correità di __________, grazie alla quale (nell’ipotesi del suo fondamento) la prevenuta può essere qualificata come spacciatrice di cocaina, seppure unicamente per 100 grammi di sostanza.
Alla presunta entità complessiva dei traffici della AC 1, determinata in 1150 grammi, la pubblica accusa è però giunta per altra strada. Avendo l’inchiesta rivelato che la AC 1 avrebbe effettuato 63 trasferimenti di denaro tramite agenzie __________ per complessivi fr. 46'158.- (ciò che essa contestava), e ritenendo che si sarebbe trattato, in assenza di altre plausibili fonti d’entrata, del provento del proprio traffico di cocaina, stante un ipotetico guadagno di fr. 40.- al grammo, sarebbe stato necessario trafficare 1150 grammi per racimolare l’importo di fr. 46'000.- e rotti da lei inviato all’estero.
4. Al dibattimento l’accusata ha infine ammesso di aver spedito soldi all’estero, sostenendo però che non si sarebbe trattato di denaro di sua pertinenza (e perciò nemmeno del provento del contestato traffico di cocaina), ma di soldi di altri suoi connazionali, che essa avrebbe inviato secondo le loro disposizioni, senza porsi particolari problemi al riguardo della loro provenienza (cfr. verbale dibattimentale, pag. 2).
5. La Corte, chiamata a valutare gli elementi indiziari a carico dell’accusata, ha in primo luogo accertato che essa, a dispetto delle sue dichiarazioni, ha sicuramente trafficato cocaina, quanto meno nella misura addebitatale da __________, la cui chiamata in correità è stata ritenuta credibile ed affidabile, ed è stata costantemente ribadita, anche in contraddittorio (cfr. il verbale di confronto 12 settembre 2006, AI 42, pag. 2):
" … riconosco la qui presente AC 1 come la __________ da cui ho comperato, come dichiarato nell’inchiesta a mio carico, circa 100 grammi di cocaina al __________ dove ella abita”
(...)
" … Devo dire che prima telefonavo a __________ poiché l’accesso al __________ non era possibile essendovi un sorvegliante. Da lei compravo ogni settimana, comunque secondo le mie necessità, dai 5 ai 15 gr. per volta di cocaina, qualche volta pagavo la cocaina, altre volte a credito, Pagavo CHF 350.- per 5 grammi”.
A fronte di queste chiare accuse, la prevenuta ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie, negando dapprima di avere mai avuto a che fare con il __________, salvo poi sostenere di averlo incontrato in alcune occasioni, seppure non per questioni di stupefacenti. A mente dell’accusata, la chiamata in causa si spiegherebbe con un non meglio precisato rancore che __________ proverebbe nei confronti del di lei fidanzato __________, a sua volta condannato per traffico di droga e nel frattempo rientrato in __________, oltre che con rivalità etniche tra guineiani (come il __________) e nigeriani.
6. Ciò posto, la Corte si è chinata sul teorema accusatorio, riassunto dall’equazione secondo cui i fr. 46'158.- inviati tramite __________ sarebbero il provento della vendita di 1150 grammi di cocaina con un utile di fr. 40.- al grammo, per il che dette spedizioni di denaro costituirebbero altrettante operazioni di riciclaggio del denaro guadagnato dall’accusata con il proprio traffico di droga. Si tratta di una tesi che non ha convinto la Corte.
Essa ha infatti rilevato che i bonifici in parola, effettuati presso due soli sportelli di Lugano ed utilizzando le proprie generalità (nonché, per legittimarsi, la tessera di abbonamento “Arcobaleno” con la propria fotografia), sono stati eseguiti in favore di almeno venti persone diverse, risiedenti in sei nazioni, sia in Stati europei che africani.
Orbene, secondo la Corte, nell’ipotesi di riciclaggio dell’utile del proprio traffico di cocaina, parrebbe incongruente l’assenza di cautela all’atto dell’invio del denaro per rapporto alla particolare complessità e raffinatezza delle modalità di arrivo all’estero del denaro, laddove ben si vede che se il denaro fosse davvero di pertinenza dell’accusata, questa avrebbe dovuto affrontare non poche difficoltà per recuperare, dopo 63 operazioni di invio, i suoi fr. 46'000.- da 20 persone diverse in 6 nazioni, quando per gli inquirenti, a dispetto di tanta fatica, è stato assai facile risalire sino a lei.
A fronte di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto più convincente la tesi secondo cui si sarebbe trattato di soldi di suoi connazionali i quali, contro compenso, si rivolgevano a lei affinché provvedesse ai bonifici per loro conto.
Stante l’esistenza di un’ipotesi addirittura preferibile a quella accusatoria, è chiaro che la Corte ha dovuto riconoscere di avere concreti dubbi al riguardo della tesi sfavorevole all’accusata, per il che non ha potuto dichiararla colpevole degli ascritti reati, stanti la presunzione di innocenza e il principio “in dubio pro reo”.
Non è quindi su queste basi che può essere ammesso che essa abbia venduto 1150 grammi di cocaina, per il che nemmeno può essere ritenuto che essa abbia riciclato il provento di tale reato.
Nulla muta in tal senso il rilievo del fatto che è verosimile che la AC 1 abbia in tal modo, del tutto o in parte, proceduto quanto meno con dolo eventuale all’invio all’estero del provento dei traffici di droga altrui. Posto che si tratta in ogni caso solamente di un’ipotesi, la Corte ha rilevato che alla prevenuta non è stato imputato di avere riciclato il provento del reato di un terzo. Nemmeno in tale eventualità, pertanto, vi è spazio per la condanna dell’accusata anche solo per il titolo di riciclaggio di denaro.
7. E’ ben vero, come giustamente rilevato dall’accusa, che vi sono altri indizi che lasciano intravedere il coinvolgimento della AC 1 in attività poco chiare.
Tra questi spicca il frenetico traffico telefonico risultante dai tabulati dei 3 numeri di telefono cellulare in uso alla stessa: circa 13’000 telefonate in poco più di 5 mesi, con un costo mensile per la prevenuta, asseritamente priva di mezzi, di varie centinaia di franchi (doc. TPC 2, 3, 4 con allegati). Inoltre, la perquisizione domiciliare effettuata al momento dell’arresto ha rivelato importanti tracce di cocaina nella stanza in cui questa alloggiava, sul denaro sequestrato, e soprattutto su di una piccola trousse, che sicuramente è servita come contenitore dello stupefacente, che l’imputata pretende di avere trovato in giro e di avere dato alla figlioletta affinché ci giocasse.
Significativo appare anche il fatto che il fidanzato dell’accusata __________ fosse uno spacciatore di cocaina, come riconosciuto dalla Corte delle Assise Correzionali che il 25 maggio 2005 l’ha condannato per infrazione e contravvenzione alla LFStup.
Tutti questi elementi, tuttavia, non possono, senza adeguato sviluppo, concorrere alla condanna dell’accusata nella misura richiesta.
La Corte ha la necessaria certezza della sola vendita di 100 grammi di cocaina a __________ e di ulteriori 0.3 grammi (corrispondenti ad una bola) a __________, e in tale misura la ritiene autrice colpevole di infrazione alla LFStup, prosciogliendola dalle ulteriori imputazioni, eccezion fatta per la contravvenzione alla LTP, ammessa dall’accusata, il che ha comportato anche l’accoglimento della pretesa risarcitoria di fr. 474.- presentata dalla parte civile.
8. La Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusata una pena di 9 mesi di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto, pena parzialmente aggiuntiva alla multa di fr. 1'200.- inflittale in data 11 gennaio 2006 dallo Strafbefehlsrichter di Basilea-Città.
Ritenuta la situazione della condannata di asilante respinta che ostacola il proprio rimpatrio per trattenersi in Svizzera il più a lungo possibile, la Corte ha ammesso l’esistenza di un chiaro rischio di recidiva, ed ha quindi formulato prognosi sfavorevole, rifiutando di sospendere condizionalmente la pena.
Gli oggetti e valori sequestrati sono dissequestrati in favore della AC 1, eccezion fatta per gli importi di denaro di fr. 1'470.- e Euro 210.-, sui quali è stato mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia
9. Stante il proscioglimento dalla parte preponderante delle principali imputazioni, la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste a carico della condannata per 1/10, mentre che per 9/10 rimangono a carico dello Stato.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 1.2, 2.1, 3; 1.1 parzialmente affermativo, mentre che il n. 2.2 è privo d’oggetto;
visti gli art. 18, 35, 41, 48, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 305bis cifra 1 CP;
19 LFStup
51 LTP
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. La sedicente AC 1 è autrice colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a Lugano, Paradiso, ed in altre località, nel periodo autunno 2004 – 10 agosto 2006, venduto almeno 100,3 grammi di cocaina;
1.2. contravvenzione alla LTP
per avere, tra Lugano, Zurigo e Bienne, il 15 maggio 2005, viaggiato in treno senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
2. La sedicente AC 1 è prosciolta dall’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro.
3. Di conseguenza la sedicente AC 1 è condannata:
3.1. alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla multa di fr. 1'200.inflittale in data 11 gennaio 2006 dallo Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento di 1/10 della tassa di giustizia di fr. 2'000.- e delle spese processuali, che per 9/10 sono a carico dello Stato.
3.3. al pagamento di fr. 474.- in favore della PC PC 1.
4. È ordinato il dissequestro degli oggetti e valori sequestrati, ad eccezione degli importi di fr. 1'470.- ed Euro 210.-, sui quali è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento della parte di tasse e spese di giustizia a carico della condannata.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 3'320.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.-fr. 5'420.--
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Distinta spese a carico di AC 1:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 332.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 10.-fr. 542.--
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Il rimanente a carico dello Stato:
Intimazione a:
terzi implicati
1. PC 1 2. IE 1 3. GI 1 4. GI 2 5. AS 1 6. AS 2 7. AS 3 8. AS 4 9. AS 5 10. AS 6 11. AS 7
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La segretaria