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Ticino Tribunale penale cantonale 13.11.2006 72.2006.128

13 novembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,021 mots·~5 min·3

Résumé

Due furti in appartamento e sincero pentimento per aver risarcito totalmente le vittime

Texte intégral

Incarto n. 72.2006.128

Lugano, 13 novembre 2006/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

 AC 1  e     domiciliato a       

detenuto dal 17 agosto 2006;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   ripetuto furto

per avere,

nelle sottoindicate circostanze,

in correità con terzi non identificati,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

sottratto cose mobili altrui al fine di appropriarsene

e meglio per avere,

                                        1.1   in data 17 agosto 2006, a Gordola,

                                                introducendosi nell’abitazione di PL 1, impadronitosi di gioielli vari ossia anelli, collane, ciondoli,

                                                un orologio, per un valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 11’170.-;

                                       1.2   in data 17 agosto 2006, a Minusio,

                                                introducendosi nell’abitazione di PC 1, impadronitosi di oggetti vari ossia una cassaforte contenente denaro contante, gioielli e oggetti vari, per un valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 30’000.-;

                                                 la refurtiva è stata recuperata e restituita;

                                   2.   ripetuto danneggiamento

per avere,

nelle circostanze di cui sopra sub 1,

deteriorato, distrutto o reso inservibile una cosa altrui,

e meglio per avere,

                                          2.1   in occasione del furto ai danni di PL 1 danneggiato le tapparelle della finestra del bagno;

                                         2.2   in occasione del furto ai danni di PC 1,

                                                  forzato con un cacciavite la serratura di una porta finestra, “smurato” ed asportato la cassaforte che si trovava dentro un armadio servendosi di un piccone ed altri attrezzi trovati nel garage dell’abitazione causato ciò facendo, danni alla muratura, all’armadio, al marmo del camino, alle piastrelle e alla porta finestra della cucina;

                                   3.   ripetuta violazione di domicilio

per essersi,

nelle circostanze di cui sopra sub 1,

indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,

introdotto in una casa, e meglio per essere entrato nelle abitazioni di PL 1 e successivamente di PC 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 139, 144 e 186 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 125/2006 del 16 ottobre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il   PP 1. §  L'accusato  AC 1 assistito dal difensore d'ufficio      DUF 1 §  L'avv. __________ di Torino.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:35 alle ore 10:55.

È pervenuta alla Corte:

                                     -   lettera 9.11.2006 di PC 1 con cui si costituisce parte civile per fr. 15'237.25 (doc. TPC 3).

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l'atto di accusa e ritenuto che in concreto non è possibile formulare una prognosi favorevole, visti in particolare i precedenti in Italia dell'accusato, conclude chiedendo una condanna di 15 mesi di detenzione da espiare. Nell'eventualità di una pena sospesa condizionalmente, chiede l'applicazione di un lungo periodo di prova.

                                    §   Il Difensore, il quale, ritenuto che i fatti sono ammessi e non contestati e che, di fatto, si è trattato di una "ragazzata", considerati, inoltre, il pentimento e la disponibilità ad indennizzare completamente le vittime tali da giustificare l'applicazione dell'art. 64 CP, conclude chiedendo che la pena proposta dal PP venga ridotta e posta al beneficio della sospensione condizionale. Chiede, infine, il dissequestro dei beni del suo assistito.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuto furto

                                         per avere, il 17 agosto 2006

                            1.1.1.   a Gordola, introducendosi nell’abitazione di PL 1, impadronitosi di gioielli vari per un valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 11’170.-;

                            1.1.2.   a Minusio, introducendosi nell’abitazione di PC 1, impadronitosi di oggetti vari per un valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 30’000.-;

                               1.2.   ripetuto danneggiamento

                            1.2.1.   in occasione del furto ai danni di PL 1 danneggiato le tapparelle della finestra del bagno;

                            1.2.2.   in occasione del furto ai danni di PC 1, causato danni alla muratura, all’armadio, al marmo del camino, alle piastrelle e alla porta finestra della cucina;

                               1.3.   ripetuta violazione di domicilio

                                         per essersi, nelle circostanze di cui sopra sub 1,

indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,

introdotto nelle abitazioni di PL 1 e successivamente di PC 1;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   E’ recidivo?

                                   3.   Può beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   5.   Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

                                   6.   Deve essere condannato al pagamento di un'indennità alle parti civili?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 2, 5 e 6;

visti gli art.                       18, 36, 41, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 139 n. 1,

144 n. 1 e 186 CP;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuto furto

                                         per avere, il 17 agosto 2006

                            1.1.1.   a Gordola, introducendosi nell’abitazione di PL 1, impadronitosi di gioielli vari per un valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 11’170.-;

                            1.1.2.   a Minusio, introducendosi nell’abitazione di PC 1, impadronitosi di oggetti vari per un valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 30’000.-;

                               1.2.   ripetuto danneggiamento

                                         per avere,

in occasione dei due suddetti furti, danneggiato cose altrui;

                               1.3.   ripetuta violazione di domicilio

                                         per essersi, nelle circostanze di cui sopra sub 1.1,

indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,

introdotto in abitazioni altrui;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1, avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato:

                               2.1.   alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                   4.   È ordinato il dissequestro degli oggetti e valori indicati nell'atto di accusa.

                                   5.   Le parti civili sono rinviate al foro civile.

Intimazione a:

terzi implicati

1.  PC 1     2.  PL 1     3. PC 2      

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           450.--

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