Incarto n. 72.2006.11
Lugano, 25 marzo 2009/sd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di Giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1 e residente a 0
in carcere preventivo dal 16 gennaio al 19 febbraio 2001
2. AC 2 e residente a
3. AC 3 e residente a
prevenuti colpevoli di:
I. AC 1 e AC 2 congiuntamente
1. ripetuta appropriazione indebita
per avere,
a __________ ed in altre località in __________,
in più occasioni nel periodo compreso tra luglio 1998 e dicembre 2000,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
agendo in correità,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a loro affidati,
e meglio,
per aver indotto AC 3 (detto __________), all'epoca responsabile dell'Amministrazione ordinaria degli Istituti Filippin di Paderno del Grappa (Istituti scolastici appartenenti all'PC 1, che gestisce istituti scolastici), ad affidare ingenti fondi della PC 1 alla società __________ (con sede all'epoca a __________ e successivamente a __________), di cui risultavano essere azionisti e sulla quale disponevano di procura generale, con l'incarico di amministrarli con un'oculata gestione conservativa,
in particolare, per aver indotto AC 3 a far versare dalla PC 1, tramite bonifici bancari, senza preventiva sottoscrizione di un mandato di gestione che stabilisse termini e modalità dell'investimento, l'importo di ITL 2'000'000'000 (accreditato il 21 luglio 1998) e l'importo di GBP 70'000.- (accreditato il 16 luglio 1998) a favore del conto n. __________ presso la __________, intestato alla società __________ di cui AC 2 figurava essere avente diritto economico e sul quale AC 1 disponeva di diritto di firma individuale in qualità di procuratore,
nonché l'importo di USD 192'180 consegnato brevi manu nel medesimo periodo, di cui USD 98'377.- riversati a contanti il 4 settembre 1998 sul predetto conto n. __________ della __________,
fondi che, dopo essere stati parzialmente investiti in titoli e dopo trasferimenti su varie relazioni riconducibili agli accusati e di cui figuravano aventi diritto economico, sono stati da loro indebitamente prelevati a contanti e/o indebitamente trasferiti, sottraendoli allo scopo cui erano destinati, a proprio indebito profitto e/o indebito profitto di terzi, con asserito parziale utilizzo, all'insaputa della PC 1 e senza alcun rendiconto, quali prestiti concessi a terzi, senza che sia intervenuta alcuna restituzione alla medesima,
in particolare effettuando le seguenti indebite operazioni:
1.1. indebiti prelevamenti a contanti effettuati da AC 2
a) dal conto n. __________ presso la __________ in __________ (conto intestato alla società __________):
· in data 2 ottobre 1998 l'importo di ITL 50'000'00 (controvalore CHF 41'705.-);
· in data 29 ottobre 1998 l'importo di GBP 2'179.95 (controvalore CHF 4'902.49);
· in data 10 novembre 1998 l'importo di GBP 7'262.16 (controvalore CHF 16'782.13);
· in data 16 dicembre 1998 l'importo di ITL 24'000'000 (controvalore CHF 19'596.-);
· in data 19 febbraio 1999 l'importo di GBP 19'545.13 (controvalore CHF 45'375.97);
b) dal conto__________ presso la Banca __________ in __________:
· in data 13 aprile 1999 l'importo di ITL 56'140'000 (controvalore CHF 46'540.06);
· in data 15 aprile 1999 l'importo di ITL 11'025'455 (controvalore CHF 9'131.28);
· in data 22 aprile 1999 l'importo di ITL 20'050'000 (controvalore CHF 16'575.33);
· in data 22 aprile 1999 l'importo di Euro 94.60 (controvalore CHF 148.65);
· in data 22 aprile 1999 l'importo di ITL 204'510'000 (controvalore CHF 169'068.42);
· in data 22 aprile 1999 l'importo di Euro 4'325.61 (controvalore CHF 6'797.26);
· in data 17 maggio 1999 l'importo di Euro 110'797.16 (controvalore CHF 177'607.85);
· in data 17 maggio 1999 l'importo di Euro 1'564.46 (controvalore CHF 2'507.83);
· in data 17 maggio 1999 l'importo di Euro 2'503.13 (controvalore CHF 4'012.52);
· in data 2 giugno 1999 l'importo di Euro 3'149.61 (controvalore CHF 5'011.66);
· in data 2 giugno 1999 l'importo di Euro 10'354.93 (controvalore CHF 16'476.76);
· in data 2 giugno 1999 l'importo di Euro 52'810.16 (controvalore CHF 84'031.53);
· in data 2 luglio 1999 l'importo di Euro 15'532.25 (controvalore CHF 24'937.03);
· in data 2 luglio 1999 l'importo di Euro 5'000.- (controvalore CHF 8'027.50);
· in data 2 luglio 1999 l'importo di Euro 126'743.21 (controvalore CHF 203'486.22);
· in data 27 luglio 1999 l'importo di Euro 20'761.49 (controvalore CHF 33'230.84);
· in data 27 luglio 1999 l'importo di Euro 25'705.33 (controvalore CHF 41'143.95);
· in data 19 agosto 1999 l'importo di Euro 3'128.91 (controvalore CHF 5'004.69);
· in data 19 agosto 1999 l'importo di Euro 23'298.41 (controvalore CHF 37'265.81);
· in data 23 agosto 1999 l'importo di Euro 79'215.35 (controvalore CHF 126'538.60);
· in data 16 settembre 1999 l'importo di Euro 49'185.93 (controvalore CHF 78'849.96);
· in data 29 maggio 2000 l'importo di Euro 958.47 (controvalore CHF 1'500.77);
· in data 26 giugno 2000 l'importo di Euro 5'177.46 (controvalore CHF 8'031.79);
per un ammontare complessivo di CHF 1'234'287.92;
1.2. indebiti prelevamenti a contanti effettuati da AC 1
a) dal conto n. __________ presso la __________,
in __________ (conto intestato alla società __________):
· in data 14 gennaio 1999 l'importo di ITL 20'000'000 (controvalore CHF 16'440.-);
· in data 27 gennaio 1999 l'importo di GBP 108.30 (controvalore CHF 250.16);
· in data 27 gennaio 1999 l'importo di GBP 21.74 (controvalore CHF 50.22);
· in data 28 gennaio 1999 l'importo di GBP 3'603.60 (controvalore CHF 8'389.18);
b) dal conto __________ presso la Banca __________ in __________:
· in data 28 gennaio 1999 l'importo di ITL 50'000'000 (controvalore CHF 41'655.-);
· in data 3 febbraio 1999 l'importo di ITL 25'062'500 (controvalore CHF 20'696.61);
· in data 13 ottobre 1999 l'importo di USD 603 (controvalore CHF 890.45);
· in data 13 ottobre 1999 l'importo di Euro 77'661.71 (controvalore CHF 123'583.08);
· in data 13 ottobre 1999 l'importo di USD 30'150 (controvalore CHF 44'522.50);
· in data 13 ottobre 1999 l'importo di Euro 1'553.23 (controvalore CHF 2'471.65);
· in data 22 dicembre 1999 l'importo di Euro 20'709.79 (controvalore CHF 33'139.81);
· in data 14 febbraio 2000 l'importo di Euro 10'354.89 (controvalore 16'614.42);
· in data 1° marzo 2000 l'importo di Euro 10'354.88 (controvalore CHF 16'636.15);
· in data 4 maggio 2000 l'importo di Euro 5'177.47 (controvalore CHF 7'989.87);
· in data 7 agosto 2000 l'importo di Euro 4'141.95 (controvalore CHF 6'412.57);
· in data 2 ottobre 2000 l'importo di Euro 3'264.20 (controvalore CHF 5'517.99);
· in data 3 marzo 1999 l'importo di USD 20'408.16 (controvalore CHF 29'746.93);
c) dal conto __________ presso la Banca __________ in
Lugano:
· in data 27 ottobre 2000 l'importo di Euro 5'177.42
(controvalore CHF 7'821.01);
· in data 10 novembre 2000 l'importo di Euro 5'177.42
(controvalore CHF 7'874.34);
· in data 5 dicembre 2000 l'importo di Euro 2'588.75
(controvalore CHF 3'910.57);
· in data 22 dicembre 2000 l'importo di Euro 5'177.42
(controvalore CHF 7'875.89);
d) dal conto __________ presso la Banca __________ in
__________:
· in data 25 marzo 1999 l'importo di USD 14'182.58
(controvalore CHF 20'750.53);
per un ammontare complessivo di CHF 423'238.94;
1.3. ordine di trasferimento del 27 gennaio 1999 dal conto __________ presso la Banca __________ intestato a __________ a favore di __________ di ITL 25'012'257 controvalore CHF 20'654.20) con addebito in conto del 3 febbraio 1999;
1.4. pagamenti per carta di credito VISA intestata a AC 2:
a) dal conto n. 29144-4-0003 presso la __________ in __________ intestato a __________:
· in data 14 ottobre 1998 l'importo di GBP 188.47
(controvalore 426.24);
· in data 16 novembre 1998 l'importo di GBP 786.80
(controvalore CHF 1'819.-);
· in data 15 dicembre 1998 l'importo di GBP 837.24
(controvalore CHF 1'891.07);
· in data 15 gennaio 1999 l'importo di GBP 1'549.74
(controvalore CHF 3'492.03);
· in data 17 febbraio 1999 l'importo di GBP 2'524.16 (controvalore CHF 5'875.49);
b) dal conto __________ presso la Banca __________ in
__________:
· in data 13 aprile 1999 l'importo di USD 6'744.87 (controvalore CHF 10'035.69);
· in data 14 maggio 1999 l'importo di USD 8'377.46 (controvalore CHF 12'582.11);
· in data 11 giugno 1999 l'importo di USD 5'609.51
(controvalore CHF 8'533.19);
· in data 16 luglio 1999 l'importo di USD 4'617.32
(controvalore CHF 7'269.05);
· in data 12 agosto 1999 l'importo di USD 4'043.72
(controvalore CHF 6'090.65);
· in data 13 settembre 1999 l'importo di USD 2'890.94
(controvalore CHF 4'480.09);
· in data 13 ottobre 1999 l'importo di USD 3'493.12
(controvalore CHF 5'161.43);
· in data 11 novembre 1999 l'importo di USD 2'621.49
(controvalore CHF 4'048.89);
· in data 13 dicembre 1999 l'importo di USD 3'648.01
(controvalore CHF 5'771.15);
· in data 13 gennaio 2000 l'importo di USD 7'481.70
(controvalore CHF 11'692.40);
· in data 11 febbraio 2000 l'importo di USD 4'127.44
(controvalore CHF 6'731.44);
per un ammontare complessivo di CHF 95'899.90;
1.5. pagamenti per carta di credito VISA intestata a AC 1:
a) dal conto __________ presso la __________
in __________ intestato a __________:
· in data 14 ottobre 1998 l'importo di GBP 143.53 (controvalore CHF 324.61);
· in data 16 novembre 1998 l'importo di GBP 793.69 (controvalore CHF 1'834.93);
· in data 15 dicembre 1998 l'importo di GBP 150.91 (controvalore CHF 340.86);
· in data 15 gennaio 1999 l'importo di GBP 422.25 (controvalore CHF 951.46);
· in data 17 febbraio 1999 l'importo di GBP 656.87 (controvalore CHF 1'529.-);
· in data 12 marzo 1999 l'importo di GBP 1'147.13 (controvalore CHF 2'747.15);
b) dal conto __________ presso la Banca __________ in
__________:
· in data 13 aprile 1999 l'importo di USD 2'037.39 (controvalore CHF 3'031.43);
· in data 14 maggio 1999 l'importo di USD 3'851.42 (controvalore CH 5'784.45)
· in data 11 giugno 1999 l'importo di USD 2'433.13 (controvalore CHF 3'701.28);
· in data 16 luglio 1999 l'importo di USD 2'763.29 (controvalore CHF 4'350.25);
· in data 12 agosto 1999 l'importo di USD 2'510.29 (controvalore CHF 3'781.-);
· in data 13 settembre 1999 l'importo di USD 305.70 (controvalore CHF 473.74);
· in data 13 ottobre 1999 l'importo di USD 5'558.22 (controvalore CHF 7'399.10);
· in data 11 novembre 1999 l'importo di USD 2'725.27 (controvalore CHF 4'209.18);
· in data 13 dicembre 1999 l'importo di USD 5'428.05 (controvalore CHF 8'587.18);
· in data 13 gennaio 2000 l'importo di USD 4'229.04 (controvalore CHF 6'593.07);
· in data 11 febbraio 2000 l'importo di USD 3'056.62 (controvalore CHF 4'985.04);
per un ammontare complessivo di CHF 60'623.70;
1.6. pagamenti per carte VISA intestate a AC 1 o a
AC 2
· dal conto __________ presso la __________ in __________, in data 12 marzo 1999, l'importo di USD 4'483.53 (controvalore CHF 6'562.99);
· dal conto __________ presso la Banca __________ in __________, in data 11 aprile 2000, l'importo di Euro 5'696.30 (controvalore CHF 8'967.12) e, in data 5 giugno 2000, l'importo di Euro 2'192.01 (controvalore CHF 3'449.79);
per un totale di CHF 18'979.89;
1.7. impiegando pure a loro indebito profitto l'importo di USD
93'803 della somma di USD 192'180 a loro affidata dalla
PC 1 nel luglio 1998;
1.8. causando all'PC 1 un danno
di CHF 1'833'030.40, ITL 25'012'257.- (controvalore CHF
20'654.20) e USD 93'803 (controvalore CHF 134'026.-) per
un ammontare complessivo di CHF 1'987'710.60,
ritenuto che, dopo l'apertura del presente procedimento, la parte civile ha ottenuto, tramite l'accusato AC 1, un risarcimento parziale di ITL 372'164'000 (controvalore CHF 293'525.-), cosicché il danno residuo ammonta a CHF 1'694'185.60;
II. AC 1 singolarmente
2. falsità in documenti
per avere a __________,
presso la Banca __________,
in data 16 dicembre 1998,
nell'intento di procacciare a sé un indebito profitto,
formato un documento falso, rispettivamente attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
e meglio, per avere, al momento dell'apertura della relazione __________, compilato e sottoscritto il formulario A relativo a detto conto indicando sé medesimo quale avente diritto economico dei valori patrimoniali, pur sapendo che la relazione sarebbe stata alimentata unicamente con averi dell' PC 1, così com'è in effetti avvenuto;
III. AC 1 e AC 3 congiuntamente
3. falsità in documenti
per avere,
a __________ e a __________,
nel marzo 2000 e dal giugno 2000,
agendo in correità,
nell'intento di procacciare a sé un indebito profitto, in particolare per quanto riguarda AC 3 nell'intento di sottrarsi alle proprie responsabilità nei confronti della PC 1 per aver investito ingenti fondi della stessa senza preventiva sottoscrizione di un mandato di gestione che stabilisse termini e modalità dell'investimento,
formato un documento falso, rispettivamente attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
nonché fatto uso di un siffatto documento a scopo di inganno,
e meglio,
per avere redatto la scrittura privata denominata "accordo di gestione patrimoniale", indicante, in urto con la verità:
- quale luogo e data di sottoscrizione "__________ il giorno 1° luglio 1998", mentre in realtà la scrittura è stata redatta e sottoscritta a __________ presso l'Hotel __________ nel corso del mese di marzo 2000,
- qualificando AC 3 quale "Direttore generale degli PC 1 e Procuratore speciale con pieni poteri nel merito alla sottoscrizione del presente accordo", mentre in realtà egli era già stato esautorato da questa carica,
- inserendo clausole non discusse e pattuite preventivamente al trasferimento dei fondi, in ispecie il vincolo triennale dell'investimento e la clausola che prevedeva la diversificazione degli investimenti anche in operazioni immobiliari, commerciali ed industriali, sottoscrivendo AC 3 il contratto apponendo un timbro denominato "Direzione __________" da lui fatto appositamente coniare in data 29 febbraio 2000,
mediante la fittizia scrittura privata retrodatata volendo ingannare la PC 1 sul fatto che si fossero discussi e pattuiti i termini e le modalità dell'investimento ivi figuranti antecedentemente all'affidamento dei fondi, ciò che in realtà non era avvenuto,
nonché per aver fatto uso di questa falsa scrittura privata, depositandola in busta sigillata presso il notaio __________ con studio in __________ a __________, con l'autorizzazione ad esibirla a ciascuna delle parti a determinate condizioni, cosicché venne esibita dal notaio in data 19 ottobre 2000 ai rappresentanti degli __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dall'art. 138 cifra 1 CP e dall' art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 10/2006 del 06.02.2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________. § L’avv. DF 1 difensore di fiducia dell’accusato AC 1, assente. § L’avv. DUF 1 difensore d’ufficio (GP) di AC 2, assente. § L’accusato AC 3 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 17:15.
Il difensore di AC 2 dà atto della regolarità della citazione, ragion per cui il presidente della Corte decide di procedere nei confronti del suo patrocinato nelle forme contumaciali.
Il difensore di AC 1 afferma di avere pensato che il proprio assistito si sarebbe presentato al dibattimento ma di avere ricevuto ieri il documento della __________, istituto cardiologico (doc. dib. 1), equivalente al nostro cardiocentro, e di avere appreso dell’avvenuto ricovero del proprio mandante. Produce inoltre in originale il certificato medico 20 marzo 2009 del dott. __________ (doc. dib. 2) già annesso al suo scritto 20 marzo 2009 al Tribunale Penale Cantonale chiedente la dispensa del prevenuto ex art. 229 CPP dalla presenza al dibattimento (doc. TPC 24).
Il PP dichiara di non essere favorevole alla dispensa di presenza di AC 1.
Con l’accordo del difensore e del PP, il Presidente decide di rinviare per il momento la decisione sull‘istanza di dispensa di presenza al dibattimento avanzata da AC 1; decisione che verrà comunque presa prima della chiusura dell’istruttoria.
Il presidente, preso atto dei certificati medici agli atti, respinge l’istanza di AC 1 e decide di procedere nei suoi confronti nelle forme contumaciali.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
ricostruisce i fatti oggi a giudizio. Il PP ribadisce che i soldi prelevati in contanti sono stati distratti dal loro scopo e sono stati oggetto di un atto di appropriazione da parte di AC 1 e AC 2. Che ne dica AC 1 non vi è alcun riscontro oggettivo dei presunti investimenti fatti dagli imputati, ad accezione dei soldi dati a __________. Ad ogni buon conto questi prestiti sono stati fatti in violazione degli accordi di gestione presi con AC 3. Non vi è dubbio che i fondi versati dalla PC 1 sono stati oggetto di distrazione a favore proprio e di terzi dai qui imputati, ne consegue la correttezza dell’imputazione di appropriazione indebita.
Quo all’imputazione di cui al punto 2 AA, il PP sostiene che AC 1 era perfettamente consapevole di dichiarare il falso indicando se medesimo come avente diritto economico della relazione bancaria. In relazione al punto 3 AA, spiega che questa imputazione concerne solo il 3. contratto redatto dagli accusati; esso contiene indicazioni inesatte dal punto di vista ideologico. A suo dire l’aspetto soggettivo per AC 1 è pacifico. A mente del PP anche AC 3 era consapevole di quello che stava facendo. Egli ha agito in questo modo per migliorare la propria posizione nei confronti della PC 1. Ricorda poi che egli ha fatto coniare appositamente un timbro.
Nell’ottica della commisurazione della pena, il PP ricorda i vari precedenti penali di AC 2 e AC 1. Definisce riprovevole l’agire dei due i quali hanno sottratto senza ritegno denaro a una PC 1 che fa del bene e che si occupa dell’educazione dei giovani. A suo dire la responsabilità dei due è di pari grado. Dà atto però che AC 1 ha sofferto della carcerazione preventiva e ha permesso di recuperare parte dei soldi. Menziona poi il lungo tempo trascorso dai fatti.
Tutto questo considerato il PP conclude chiedendo, confermato integralmente l’AA:
- per AC 3 la condanna ad una pena pecuniaria di 180 aliquote da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni;
- per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per 2 anni;
- per AC 2, la condanna ad una pena detentiva aggiuntiva di 12 mesi. Ritenuto che per lui la prognosi è negativa questa pena dovrà essere espiata.
Il PP chiede in via principale la confisca della cauzione, ritenuta la sua origine illecita, con assegnazione alla PC, subordinatemene chiede che la questione vada demandata alla CRP. Si rimette al giudizio della Corte per decidere il destino dei fondi immobili in sequestro ubicati in __________. Chiede la confisca degli importi depositati sul conto __________ presso __________ e sul conto __________ presso __________ con assegnazione alla PC. Postula altresì la confisca dell’accordo di gestione, della documentazione e degli altri oggetti sequestrati indicati nell’AA
§ L’avv. DF 2, difensore di AC 3, il quale inizia ponendo l’accento sulla figura, la vita e la personalità di AC 3. In merito al punto 3 AA il difensore ricorda che alla prima stesura del contratto ha fatto seguito una seconda riscrittura nel marzo 2000 in cui AC 3 ha fatto inserire un riferimento alla procura che lo legittimava ad operare. Nel giugno 2000 vi è poi stata una seconda ristesura effettuata su richiesta di AC 1. In questo frangente egli ha introdotto all’insaputa di AC 3 delle nuove clausole.
Ritenuto che tutti i contratti sono stati sottoscritti in __________, il difensore contesta la competenza territoriale di questa Corte e chiede già per questo il proscioglimento del suo patrocinato. Cita la sentenza 6B 160.2007. A suo dire l’indicazione inesatta del luogo di sottoscrizione non ha rilevanza giuridica, come non lo ha neppure il fatto che AC 3 abbia indicato una qualifica che non aveva più. Secondo il patrocinatore i 3 contratti dicono solo quello che era stato pattuito. Imputata nell’AA è solo la terza versione; in effetti questo contratto prevede delle clausole nuove non pattuite, esse sono però state introdotte all’insaputa di AC 3. A dire del difensore anche il fatto di postdatare il contratto e il timbro sono di nessuna rilevanza. Il deposito del contratto presso il notaio __________ non configura a suo avviso atto illecito. Nega che il contenuto di quel documento abbia arrecato un danno alla PC 1. Ribadisce che AC 3 non ha mai avuto intenzione di avere un profitto. Il patrocinatore contesta inoltre la sussistenza dell’aspetto soggettivo del reato. Il difensore conclude chiedendo il proscioglimento del suo patrocinato dal reato ascritto.
§ L’avv. DF 1 difensore di AC 1, il quale inizia lamentando le lungaggini dell’inchiesta. Afferma che AC 1 è stato tirato per i capelli in questa brutta storia da __________; è lui la mente oscura di questa vicenda. Dichiara che in fase predibattimentale il PP ha rifiutato tutte le prose proposte dalla difesa. Ricorda il carcere disumano sofferto dal suo patrocinato, l’unico degli indagati ad essere stato arrestato. __________ ha approfittato dei suoi rapporti con la PC 1 e AC 3. A dire del difensore il fatto di non aver ritenuto l’imputazione di truffa ha giovato al solo __________ che è stato “liberato”.
Il difensore contesta la premessa dell’affidamento, cita al riguardo il DTF 117 IV 429. Secondo il difensore AC 1 era legittimato a eseguire le operazioni effettuate. Nega l’appropriazione e sostiene che vi era consenso. I prelievi non hanno pertanto rilevanza penale. A suo dire AC 3 sapeva dei prestiti, a questo proposito cita il verbale A10 di AC 1. Egli voleva guadagnare tanto, al riguardo cita il verbale A8 di AC 3. Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Sostiene che AC 1 è stato plagiato da __________; il suo assistito non ha mai usato i soldi a suo favore.
In relazione al falso documentale di cui al punto 2 AA, afferma che l’errata indicazione è da ricondurre a __________ e non a AC 1. E’ __________ che ha steso il formulario A. AC 1 si è limitato a firmare quanto gli veniva sottoposto dal suo consulente senza verificarlo. A suo dire si è trattato di un errore dovuto alla fretta. Il difensore contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo.
Quo al punto 3 AA il patrocinatore ritiene si sia in presenza di una semplice menzogna scritta. Né AC 1 né AC 3 ricoprivano un ruolo di garante.
Nell’ottica della commisurazione della pena ritiene si debba separare la colpa di AC 1 da quella di AC 2. AC 1 deve infatti rispondere dell’ammanco di circa fr. 493'000.- Ricorda che il suo patrocinato dopo i fatti ha restituito circa fr. 293'000.- AC 1 è stato profondamente toccato da questi fatti. A favore del suo assistito invoca l’attenuante dl sincero pentimento, il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità. Dichiara che AC 1 non ha agito per bramosia di lucro. Tutto questo considerato postula la condanna ad una pena detentiva che non sia superiore alla carcerazione preventiva già espiata, pari a 32 giorni di detenzione.
Il difensore chiede il rinvio al foro civile delle pretese della PC. Postula il dissequestro dei beni immobili mentre non si oppone alla confisca dei soldi sequestrati.
§ L’avv. DUF 1 difensore di AC 2, il quale inizia manifestando il suo imbarazzo per dover oggi difendere una persona che nessuno dei qui presenti ha avuto il piacere di incontrare, eccezion fatta per AC 3. Spiega poi le ragioni che a suo avviso hanno impedito a AC 2 di essere qui oggi. Sottolinea il fatto che AC 2 non ha avuto difesa durante l’inchiesta, questo anche perché nei suoi confronti l’accusa è stata promossa tardivamente. Invoca quindi una violazione dei diritti della difesa. In relazione alla lunghezza dell’inchiesta invoca una violazione del principio di celerità. Si associa alle considerazioni dell’avv. DF 1.
A dire del difensore l’istruttoria è stata incompleta, ne consegue che gli elementi agli atti sono insufficienti per ritenere adempiuto il reato di appropriazione indebita. A dire del difensore AC 2 aveva un ruolo subordinato a quello di AC 1 e questo malgrado egli abbia prelevato di più.
Conclude quindi chiedendo in via principale il proscioglimento di AC 2 per insufficienza di prove e subordinatamente la condanna ad una pena di 6 mesi da porsi al beneficio della sospensione condizionale.
Il difensore chiede il rinvio al foro civile delle pretese della PC e subordinatamente che esse siano respinte.
§ Il Procuratore pubblico, in replica, dichiara che la detenzione preventiva scontata da AC 1 non può essere considerata eccessiva. Dà atto che la situazione odierna è insoddisfacente, questo anche a causa dell’assenza degli accusati. Spiega le ragioni soggiacenti le diverse richieste di pena formulate dalla pubblica accusa.
Per AC 3 ricorda che la competenza è dato dal foro dei coimputati.
In merito a AC 2 ricorda che in quanto “contumacio” potrà ricorrere solo su questo aspetto; ad ogni buon conto se gli non è stato sentito dagli inquirenti è perché non ha voluto.
§ L’avv. DF 2 difensore di AC 3, in duplica, si riconferma nelle sue precedenti conclusioni;
§ L’avv. DF 1 difensore di AC 1, in duplica, espone i problemi legati alla difficoltà di effettuare accertamenti in __________; per il resto si riconferma nelle sue precedenti conclusioni e chiede il proscioglimento dai reati di appropriazione indebita e di falsità in documenti. La pena di 24 mesi postulata dalla pubblica accusa è a suo dire eccessiva.
§ L’avv. DUF 1 difensore di AC 2, in duplica, si riconferma nelle sue precedenti conclusioni;
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1 ripetuta appropriazione indebita
per avere, a __________ e in altre località in __________, tra luglio 1998 e dicembre 2000, a scopo di indebito profitto, in correità con AC 2, in più occasioni, impiegato indebitamente l’importo di ITL 2 miliardi, GBP 70'000.- e USD 192'180.- che era stato loro affidato da AC 3, causando all’PC 1 un danno complessivo pari a fr. 1'694'185.60?
1.2 ripetuta falsità in documenti
per avere, a scopo di indebito profitto,
1.2.1 a __________, presso la banca __________, il 16 dicembre 1998, compilato e sottoscritto il formulario A del conto __________ indicando, contrariamente alla verità, se stesso quale avente diritto economico in luogo dell’PC 1?
1.2.2 a __________ e __________, nel marzo 2000 e dal giugno 2000, in correità con AC 3, redatto una scrittura privata denominata “accordo di gestione patrimoniale” dal contenuto inveritiero e su cui è stato apposto un timbro falso, nonché fatto uso della stessa a scopo di inganno?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. E’ stato violato il principio di celerità?
3. Sussistono attenuanti specifiche?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale?
5. Deve un risarcimento alla PC e se sì in che misura?
6. Deve essere ordinata la confisca e/o essere mantenuto il sequestro conservativo di quanto in sequestro?
B. AC 2
1. è autore colpevole di:
1.1 ripetuta appropriazione indebita
per avere, a __________ e in altre località in __________, tra luglio 1998 e dicembre 2000, a scopo di indebito profitto, in correità con AC 1, in più occasioni, impiegato indebitamente l’importo di ITL 2 miliardi, GBP 70'000.- e USD 192'180.- che era stato loro affidato da AC 3, causando all’PC 1 un danno complessivo pari a fr. 1'694'185.60?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. E’ stato violato il principio di celerità?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale?
4. Deve un risarcimento alla PC e se sì in che misura?
5. Deve essere ordinata la confisca e/o essere mantenuto il sequestro conservativo di quanto in sequestro?
C. AC 3
1. è autore colpevole di:
1.1 falsità in documenti
per avere, a __________ e __________, nel marzo 2000 e dal giugno 2000, in correità con AC 1, redatto una scrittura privata denominata “accordo di gestione patrimoniale” dal contenuto inveritiero e su cui è stato apposto un timbro falso, nonché fatto uso della stessa a scopo di inganno?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. E’ stato violato il principio di celerità?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale?
Considerato, - che con atto di accusa 6 febbraio 2006 il Procuratore pubblico ha
rinviato a giudizio AC 1, AC 2 e AC 3, tutti residenti in __________, per i titoli di ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti per fatti risalenti al periodo 1998-2000;
- che i prevenuti sono stati regolarmente citati al dibattimento del 25 marzo 2009;
- che l’atto di accusa è stato sostanzialmente confermato;
- che AC 3 ha presenziato al processo e ha accettato la condanna emessa a suo carico al pagamento di 90 aliquote giornaliere di fr. 10.- sospese per due anni per il titolo di falsità in documenti;
- che AC 2 ha disertato il processo e ha accettato la condanna in contumacia alla pena detentiva (aggiuntiva a tre pene inflittegli in __________ nel 1999, 2000 e 2005) di 12 mesi sospesi per 4 anni e al pagamento di una multa di fr. 5'000.per ripetuta appropriazione indebita;
- che AC 1, pure assente al dibattimento e giudicato in contumacia, è stato condannato alla pena detentiva (aggiuntiva a quella inflittagli in __________ nel 2006) di 18 mesi sospesi per 2 anni e al pagamento di una multa di fr. 5'000.- per ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti;
- che AC 1 e AC 2 sono inoltre stati condannati in solido a risarcire alla parte civile fr. 1'694'185.60 e fr. 15'000.- per spese legali;
- che la Corte ha confiscato la cauzione di lire 50 milioni prestata da AC 1, siccome pagata con provento di reato, e il saldo attivo del suo conto cifrato presso __________, con devoluzione alla parte civile previo pagamento di tasse e spese di giustizia;
- che AC 1 ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso;
- che nell'eventualità di una sentenza contumaciale il ricorso per cassazione è ammissibile solo contro la dichiarazione di contumacia, ovvero sulla questione a sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194; CCRP, sentenza inc. 17.2005.44 del 22 novembre 2005);
- che già in sede di inchiesta predibattimentale AC 1, dopo essere stato scarcerato il 19 febbraio 2001, ha chiaramente mostrato di volersi sottrarre al procedimento, rifiutando, adducendo vari pretesti, di dare seguito alle ripetute richieste del magistrato di poterlo nuovamente interrogare (cfr. AI 71, 76, 78, 81, 83), tanto che infine egli non è più stato interrogato;
- che AC 1 sostiene di non essere stato regolarmente citato al dibattimento;
- che con scritto di data 20 marzo 2009 l’avv. DF 1, patrocinatore di AC 1, ha inoltrato a nome del suo assistito un’istanza di dispensa di presenza al processo giusto l’art. 229 CPP adducendo ragioni di salute (doc. TPC 24);
- che per fondare la propria istanza egli ha prodotto copia del certificato medico 20 marzo 2009 redatto dal dott. __________ attestante che AC 1 “è affetto da: broncopolmonite dx, in soggetto con cardiopatia ipertensiva. Necessita di ospedalizzazione. La suddetta condizione ne limita l’autonomia di spostamento per i rischi reali con esso connessi.”;
- che egli non ha di contro instato per un rinvio del processo;
- che il 25 marzo 2009 AC 1 non si è presentato al pubblico dibattimento;
- che, alla richiesta di spiegazioni del Presidente, il difensore di AC 1 ha dichiarato di aver pensato che il proprio assistito si sarebbe presentato al dibattimento, ma di avere ricevuto per fax il giorno precedente uno scritto della fondazione __________, istituto cardiologico (a dire dell’avv. DF 1 equiparabile al nostro Cardiocentro), e di avere appreso del ricovero del proprio assistito (verbale dibattimentale, pag. 2);
- che questo documento, manoscritto, prodotto in aula dal difensore (doc. dib. 1), è di difficile lettura;
- che tale documento non proviene dalla casa di cura, ma risulta essere stato spedito dal telefax di una “__________”, società di cui nulla è dato sapere;
- che dallo stesso si riesce a decifrare unicamente quanto segue (pag. 1):
“sig. AC 1 __________
Famigliarità per diabete. In trattamento per glaucoma. Valori di pressione arteriosa di 145/95 Fin dall’età giovanile – non fuma – Buon mangiatore.
Lamenta fugaci episodi di palpitazione soprattutto a riposo di durata massima di 2-3 minuti a risoluzione spontanea. Tali sintomi sono prevalenti in posizione clinostatica battito mancante da sforzo – Obiettivamente peso Kg 110 Altezza 178 PA 150/90 [….] dx 140/90 [….] sin
Toni cardiaci ritmici, lievemente parafonici normofrequenti, pause libere non […] […] congestione venosa […] e/o periferica
Ecg: ritmo sinusale 74 [ …]conduzione AV MRI […], ãans deviato a sin, non alterazioni significative del cvr e deviazione assiale sin.
Si consiglia:- esecuzione ecg dinamico Sec hoster
- test ergometrico
- ecocardiogramma
Nel frattempo controlli seriali […..] P* rigorosa dieta ipolipidica e ipoglucidica. Controllo assetto metabolico glucidico, lipidico, funzionalità renale, epatica, elettroliti […], esame urine, FT3 FT4 TSM – Da rivedere a breve con tali accertamenti”;
- che la seconda pagina del certificato consta di un elettrocardiogramma dello AC 1, e che vi si legge “EGC Anormale” e “Probabile ipertrofia ventricolare sx”;
- che tali indicazioni non risultano tuttavia riprese nel testo a pagina 1, ragione per cui esso nemmeno si esprime sulla portata di queste anomalie ai fini della presenza al dibattimento;
- che tale documento, nel suo complesso, non attesta in nessun modo la degenza del qui accusato presso il Centro cardiologico (l’indicazione per cui egli è “da rivedere a breve” depone semmai in senso contrario) e/o l’impossibilità di viaggiare, ma riporta unicamente un’anamnesi del paziente e indica degli esami diagnostici e trattamenti medici a cui egli deve sottoporsi;
- che AC 1 risulta lamentare solo “fugaci episodi di palpitazioni”, mentre che il testo manoscritto (tolte le predette indicazioni figuranti a pag. 2 del documento) non evidenzia nulla che possa giustificare l’assenza dal dibattimento;
- che, in particolare, questo nuovo documento non menziona l’asserita broncopolmonite (con conseguente asserita limitata autonomia di spostamento) attestata dal precedente certificato medico, prodotto in originale al dibattimento (doc. dib. 2);
- che la mancata diagnosi della pregressa asserita broncopolmonite in occasione della visita del 24 marzo, unitamente all’affermazione del difensore secondo cui egli faceva affidamento sulla presenza del prevenuto al dibattimento, consentono alla Corte di ritenere che l’accusato deve essere nel frattempo guarito (o almeno essere decisamente migliorato) dal predetto asserito malanno;
- che pertanto l’assenza dell’accusato appare ingiustificata, rispettivamente la sua istanza di dispensa appare infondata, dovendosi ritenere superate le asserite patologie di cui al primo certificato medico, mentre che il secondo certificato nulla attesta che giustifichi l’assenza;
- che il Procuratore in aula ha dichiarato di opporsi alla dispensa di AC 1;
- che la Corte ne ha concluso per il sussistere di un tentativo, non nuovo, di AC 1 di sottrarsi al procedimento, ragione per cui ha respinto l’istanza di dispensa e ha deciso di procedere nei suoi confronti nelle forme contumaciali;
- che, di fatto, siffatta decisione non crea pregiudizio all’accusato, potendo questi chiedere la revoca della sentenza e la ripetizione del dibattimento nei termini e modalità previsti dall’art. 316 CPP, risultato non dissimile da quello che otterrebbe qualora il suo eventuale ricorso per cassazione dovesse essere accolto;
Rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti posti, meno
che al n. 3;
B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti;
C. per AC 3 affermativamente ai quesiti posti;
visti gli art. 12, 34, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 71, 103, 106, 138 cifra 1 e 251 cifra 1 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1, in contumacia, è autore colpevole di:
1.1 ripetuta appropriazione indebita
per avere, a __________ e in altre località in __________, tra luglio 1998 e dicembre 2000, a scopo di indebito profitto, in correità con AC 2, in più occasioni, impiegato indebitamente l’importo di ITL 2 miliardi, GBP 70'000.- e USD 192'180.- che era stato loro affidato da AC 3, causando all’PC 1 un danno complessivo pari a fr. 1'694'185.60;
1.2 ripetuta falsità in documenti
per avere, a scopo di indebito profitto,
1.2.1 a __________, presso la banca __________, il 16 dicembre 1998, compilato e sottoscritto il formulario A del conto __________ indicando, contrariamente alla verità, se stesso quale avente diritto economico in luogo dell’PC 1;
1.2.2 a __________ e __________, nel marzo 2000 e dal giugno 2000, in correità con AC 3, redatto una scrittura privata denominata “accordo di gestione patrimoniale” dal contenuto inveritiero e su cui è stato apposto un timbro falso, nonché fatto uso della stessa a scopo di inganno;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. AC 2, in contumacia, è autore colpevole di:
2.1 ripetuta appropriazione indebita
per avere, a __________ e in altre località in __________, tra luglio 1998 e dicembre 2000, a scopo di indebito profitto, in correità con AC 1, in più occasioni, impiegato indebitamente l’importo di ITL 2 miliardi, GBP 70'000.- e USD 192'180.- che era stato loro affidato da AC 3, causando all’PC 1e un danno complessivo pari a fr. 1'694'185.60;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3. AC 3 è autore colpevole di:
3.1 falsità in documenti
per avere, a __________ e __________, nel marzo 2000 e dal giugno 2000, in correità con AC 1, redatto una scrittura privata denominata “accordo di gestione patrimoniale” dal contenuto inveritiero e su cui è stato apposto un timbro falso, nonché fatto uso della stessa a scopo di inganno;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
4. Di conseguenza,
ritenuta per tutti gli accusati la violazione del principio di celerità,
4.1 AC 1, trattandosi di pena aggiuntiva a quella del 17 maggio 2006 del Tribunale di __________, è condannato, in contumacia:
4.1.1 alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.1.2 al pagamento di una multa di fr. 5000.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 2 mesi;
4.1.3 l’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4.2 AC 2, trattandosi di pena aggiuntiva a quella del 3 febbraio 1999 della Pretura di __________, a quella del 6 ottobre 2000 del Tribunale di __________ e a quella del 27 settembre 2005 del __________ Tribunale di __________,
è condannato, in contumacia:
4.2.1 alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;
4.2.2 al pagamento di una multa di fr. 5000.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 2 mesi
4.2.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).
4.3 AC 3 è condannato:
4.3.1 alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondenti a 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 10.- cadauna;
4.3.2. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
5. AC 1 e AC 2 sono condannati a pagare in solido alla PC 1 fr 1'694'185.60 oltre a fr. 15'000.- per spese legali.
6. E’ ordinata la confisca della cauzione di lire 50 milioni prestata da AC 1 e del saldo del conto __________ presso __________, siccome provento di reato, con devoluzione alla parte civile previo il soddisfacimento di tasse e spese di giustizia. E’ inoltre ordinata la confisca del documento “accordo di gestione patrimoniale” siccome oggetto di reato, e della documentazione sequestrata presso __________, menzionati nell’AA.
7. E’ ordinato il dissequestro di quanto rinvenuto nella vettura di AC 1 (in AI 16: un timbro e una lettera), del fabbricato sito in __________, del terreno edificabile sito in __________ oltre che del conto corrente bancario __________ presso __________, menzionati nell’AA.
8. La tassa di giustizia di fr. 1000.- e le spese processuali sono messe a carico dei condannati in ragione del 45% ciascuno per AC 1 e AC 2, e del 10% per AC 3.
9. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multe fr. 10'000.--
Pubblicazione su FU fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 11'400.--
============
Distinta spese a carico di AC 1 (45%)
Tassa di giustizia fr. 450.--
Inchiesta preliminare fr. 90.--
Multa fr. 5'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 22.50
fr. 5'562.50
============
Distinta spese a carico di AC 2 (45%)
Tassa di giustizia fr. 450.--
Inchiesta preliminare fr. 90.--
Multa fr. 5'000.--
Pubblicazione su FU fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 22.50
fr. 5'712.50
============
Distinta spese a carico di AC 3 (10%)
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 20.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 5.-fr. 125.--
============
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria