Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 09.03.2006 72.2005.82

9 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,279 mots·~6 min·2

Résumé

Spaccio di 276 grammi di eroina; reato qualificato. Violazione alle norme della circolazione stradale.

Texte intégral

Incarto n. 72.2005.82

Lugano, 9 marzo 2006/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a  

detenuto dal 15 aprile al 19 maggio 2005;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo fra l’ottobre 2004 e il 15 aprile 2005,

a __________,

acquistato, detenuto, trasportato, venduto, ed offerto un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 276 grammi (grado di purezza sconosciuto);

in particolare per avere:

                               1.1.   venduto in buste dosi 0,2 e 0,4 grammi

al prezzo variabile di fr. 40.-- e fr. 50.-- la busta-dose,

a diversi consumatori in genere frequentatori del __________

fra i quali __________, complessivamente almeno 275 grammi di eroina;

                               1.2.   offerto a diversi consumatori e in particolare

a __________,

un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 1 grammo, sostanza previamente acquistata a __________ in occasione di

9 viaggi effettuati singolarmente o assieme a __________,

al prezzo di fr. 50.-- il grammo, da tali “__________”, “__________” e da fornitori non meglio identificati,

e successivamente trasportata in Ticino per la successiva

messa in commercio, rispettivamente acquistata a __________  

in diverse occasioni da __________, da un non meglio identificato cittadino turco e da diversi spacciatori locali al prezzo variabile

di fr. 350.--/400.-- per 5 grammi;

reato previsto dall’art. 19 cifra 2 LS;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

fra il mese di ottobre 2004 e il 15 aprile 2005, a __________,

consumato un imprecisato quantitativo di eroina

ma almeno 180 grammi (grado di purezza sconosciuto) e almeno 5 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata

a __________ in occasione di 9 viaggi effettuati singolarmente o assieme a __________ e acquistata a __________ in diverse occasioni da __________, da un non meglio identificato cittadino turco e da diversi spacciatori locali,

reato previsto dall’art. 19a LS;

                                   3.   infrazione aggravata alle norme della circolazione

per avere

dal mese di ottobre 2004 al 31 dicembre 2004,

sulle tratte __________ e fra diverse località del canton __________, in diverse circostanze,

circolato alla guida delle vetture FIAT BRAVO targata __________ e SMART targata __________ di sua proprietà sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

reato previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCS, richiamate le disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001;

                                   4.   guida in stato di inattitudine

per avere

dal 1 gennaio 2005 al 15 aprile 2005,

in particolare sulla tratta __________ e fra diverse località del canton __________, in diverse circostanze,

circolato alla guida delle vetture SMART targata __________

e FIAT targata __________ di sua proprietà sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCS;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 78/2005 del 21 giugno 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:20.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l'atto di accusa, conclude chiedendo che l'accusato sia condannato

-  a 14 (quattordici) mesi di detenzione da porsi al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 2 (due) anni;

all'espulsione dal territorio svizzero per 3 (tre) anni pure sospesa condizionalmente.

Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale, posti in evidenza la vita anteriore, la figura e la personalità del suo assistito ed in applicazione della scemata responsabilità conclude chiedendo una riduzione della pena proposta dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________,

nel periodo fra l’ottobre 2004 e il 15 aprile 2005,

                            1.1.1.   venduto a diversi consumatori in genere frequentatori del __________ complessivamente almeno 275 grammi di eroina?

                            1.1.2.   offerto a diversi consumatori un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 1 grammo?

                         1.1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, fra il mese di ottobre 2004 e il 15 aprile 2005, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno

180 grammi e almeno 5 grammi di cocaina?

                               1.3.   infrazione aggravata alle norme della circolazione

per avere, dal mese di ottobre 2004 al 31 dicembre 2004,

sulle tratte __________ e fra diverse località del canton __________, in diverse circostanze,

circolato alla guida delle vetture FIAT BRAVO targata __________ e SMART targata __________ di sua proprietà sotto l’influsso di sostanze stupefacenti?

                               1.4.   guida in stato di inattitudine

per avere,

dal 1 gennaio 2005 al 15 aprile 2005,

in particolare sulla tratta __________ e fra diverse località del canton __________, in diverse circostanze, circolato alla guida delle vetture SMART targata __________

e FIAT targata __________ di sua proprietà sotto l’influsso di sostanze stupefacenti,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               3.1.   privativa della libertà?

                               3.2.   d’espulsione?

                                   4.   Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti;

visti gli art.                      11, 18, 36, 41, 55, 58, 63, 66, 68 e 69 CP;

                                          19 n. 1 e n. 2 e 19a LStup;

                                          90 n. 2 e 91 n. 2 LCS;

                                          9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo fra l’ottobre 2004 e il 15 aprile 2005,

                            1.1.1.   venduto a diversi consumatori complessivamente almeno

275 grammi di eroina;

                            1.1.2.   offerto a diversi consumatori almeno 1 grammo di eroina;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, fra il mese di ottobre 2004 e il 15 aprile 2005, consumato almeno 180 grammi di eroina e almeno 5 grammi

di cocaina,

                               1.3.   infrazione aggravata alle norme della circolazione

per avere,

dal mese di ottobre 2004 al 31 dicembre 2004,

sulle tratte __________ e fra diverse località del canton __________, in diverse circostanze,

circolato alla guida delle vetture FIAT BRAVO targata __________ e SMART targata __________ di sua proprietà sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

                               1.4.   guida in stato di inattitudine

per avere,

dal 1 gennaio 2005 al 15 aprile 2005,

in particolare sulla tratta __________ e fra diverse località del canton __________, in diverse circostanze, circolato alla guida delle vetture SMART targata __________ e FIAT targata __________ di sua proprietà sotto l’influsso di sostanze stupefacenti,

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità è condannato:

                               2.1.   alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione, a valere parzialmente quale pena addizionale a quella inflitta il 12 ottobre 2004 dal Tribunale di __________ nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 3 (tre) anni;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva e d’espulsione inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                   4.   È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.              50.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese diverse                                   fr.           243.45

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           543.45

                                                             ===========

72.2005.82 — Ticino Tribunale penale cantonale 09.03.2006 72.2005.82 — Swissrulings