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Ticino Tribunale penale cantonale 25.01.2006 72.2005.158

25 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·7,624 mots·~38 min·7

Résumé

infrazione aggravata alla LStup (singolarmente e in correità venduto oltre 400 g e detenuto 885,38 g di cocaina - complicità per vendita e detenzione di oltre 1300 g di cocaina) - infrazione alla LDDS (soggiorno illegale) - contravvenzione alla LStup - infrazione alla LArm (tirapugni)

Texte intégral

Incarto n. 72.2005.158

Locarno, 25 gennaio 2006/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.  AC 1 e domiciliato a   detenuto dal 3 maggio 2005;   2.  AC 2 e domiciliato a   detenuto dal 3 maggio 2005;     3.  AC 3 e domiciliato a   

detenuto dal 3 maggio al 6 luglio 2005;

prevenuti colpevoli di:

                                  A.   AC 1 e AC 2, congiuntamente

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                          per avere, senza essere autorizzati,

a __________,

nel periodo inizio marzo 2005 e fino al giorno dell’arresto,

                                1.1   venduto a diversi consumatori/spacciatori locali

tra cui __________, __________ __________

e terzi non meglio identificati

lmeno 405 grammi di cocaina al prezzo di fr. 80.-- / fr. 90.-al grammo, sostanza previamente ricevuta a credito nell’appartamento di __________ in occasione

di cinque differenti consegne effettuate

da non meglio identificati “__________” e “__________”;

                                1.2   detenuto nell’appartamento di __________,

185,82 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza

media del 37,70%), sostanza destinata alla vendita a terzi

ed occultata da AC 1 dietro un radiatore nell’imminenza del loro arresto, stupefacente sequestrato dalla Polizia il

03 maggio 2005;

                                1.3   detenuto nell’appartamento di __________,

un quantitativo complessivo di 699.56 grammi netti di cocaina contenuta in 6 involucri (con un grado di purezza variante tra

il 16,50% ed il 50,80%), sostanza destinata alla vendita a terzi ed occultata nel soffitto a lamelle ribassato del locale bagno, stupefacente sequestrato dalla Polizia il 5 ottobre 2005;

                                  B.   AC 1, singolarmente

                                   2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                          per avere,

                                          senza essere autorizzato,

                                          a __________, nell’appartamento di __________,

                                          nel periodo febbraio 2005 / 3 marzo 2005,

venduto a __________ e __________,

15/20 grammi di cocaina al prezzo di fr. 80.-- / 90.-- al grammo, stupefacente consegnatogli a tal fine da __________;

                                   3.   infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso il

valico di __________ il 06/07 febbraio 2005 e per aver soggiornato illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005 siccome sprovvisto di validi certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del visto richiesto);

                                   4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                          per avere, senza essere autorizzato,

                                          a Lugano ed altre località non meglio indicate,

                                          nel periodo dal 20.04.2005 al 03.05.2005,

consumato un imprecisato quantitativo ma almeno

5 grammi di cocaina;

                                  C.   AC 2, singolarmente

                                   5.   infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

                                          per essere entrato illegalmente in Svizzera

attraverso il valico di Chiasso, l’11 febbraio 2005

e per aver soggiornato illegalmente a Lugano

fino al 3 maggio 2005

siccome sprovvisto di validi certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del visto richiesto);

                                   6.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                          per avere,

                                          senza essere autorizzato,

                                          a Lugano ed altre località non meglio indicate,

                                          nel periodo inizio marzo 2005 / 03.05.2005,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina

(ma almeno 30 grammi) e di marijuana (ma almeno 10 grammi) nonché detenuto 6 grammi lordi di marijuana;

                                  D.   AC 3, singolarmente

                                   7.   complicità in infrazione alla LF sugli Stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                          per avere, senza essere autorizzato,

                                          tra Lugano, Massagno, Como ed altre imprecisate località,

                                          nel periodo febbraio 2005 / 3 maggio 2005,

intenzionalmente aiutato AC 1, AC 2 e terzi correi nella vendita e nella detenzione ai fini di vendita

di 1'325,38 grammi di cocaina (pari ai quantitativi di cui ai punti 1, 4 e 6 del presente Atto di accusa), in particolare per avere:

                                     -   stipulato il contratto di locazione per l’appartamento di __________, anticipando personalmente fr. 2'000.-- per la cauzione e fr. 1'000.-- per il pagamento del canone di locazione per il primo mese (marzo 2005), appartamento dove AC 1 e AC 2, hanno venduto e detenuto ai fini di vendita, i quantitativi di cocaina di cui al punto 1, 4 e 6 del presente Atto di accusa;

                                     -   preso contatto con la responsabile della società __________

e funto da interprete tra la stessa e AC 1

al fine di favorire lo sgombero dell’appartamento di via ________, facendosi garante per la pulizia dell’appartamento e pagando l’affitto di marzo 2005 consegnando materialmente fr. 900.--, datigli da AC 1, alla sig.ra __________;

                                     -   appreso da AC 1 dell’arrivo di AC 2

a Como (I), provveduto ad andarlo a prendere alla stazione ferroviaria in compagnia di +__________ al fine di condurlo

in Svizzera, nell’appartamento di __________, non riuscendo nell’intento poiché al valico di Chiasso, AC 2 fu respinto in Italia in quanto sprovvisto del necessario visto d’entrata per cui l’accusato provvide a riaccompagnarlo a Como;

                                     -   fatto recuperare il bagaglio che AC 2 - entrato autonomamente in Svizzera il giorno successivo al fermo in frontiera, - aveva lasciato presso un albergo di Como per poi recapitarglielo nell’appartamento di __________ a __________;

                                     -   fatto stipulare alla sua amica __________ un abbonamento telefonico corrispondente al n. __________

che diede a AC 1 che lo utilizzò per le vendite

di cocaina;

                                     -   provveduto, su richiesta di AC 1,

a far stipulare alla sua amica __________ due ulteriori abbonamenti telefonici che consegnò poi a AC 1;

                                     -   provveduto, su richiesta di AC 1,

a far stipulare a __________, un abbonamento

telefonico italiano che poi consegnò a AC 1;

                                     -   consegnato a AC 1 e AC 2 elettrodomestici vari per l’appartamento di __________ ( televisore, video, play station ecc.) oltre ad aver acquistato in più occasioni generi alimentari da lui personalmente portati in predetto appartamento;

                                   8.   infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere, a Lugano,

nel periodo inizio marzo 2005/03.05.2005,

favorito il soggiorno illegale di AC 1 e di AC 2, in particolare assicurando il loro illecito soggiorno presso l’appartamento di __________

– di cui aveva stipulato a proprio nome il contratto d’affitto, depositato, anticipandola, la cauzione nonché anticipato

fr. 1'000.-- per il pagamento del primo mese di locazione – nonché consegnando ad entrambi vari generi alimentari ed altri oggetti così come indicato al punto 7 del presente atto di accusa;

                                   9.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

                                          a Lugano ed altre località non meglio indicate,

                                          nel periodo 29.07.2004 al 03.05.2005,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, eroina, ecstasy, hascisc e marijuana nonché detenuto sulla sua

persona al momento del fermo 2,4 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata al proprio consumo personale e sequestrata dalla Polizia;

                                10.   infrazione alla LF sulle Armi

per avere, il 26.08.2005 a Lugano,

portato senza diritto, un tirapugni in ferro di color argento, sequestrato dalla Polizia;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 25 CP, art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 19a LS; art. 33 LArm richiamato l’art. 4 lett. d) e 5 LArm;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 160/2005 del 7 dicembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio  (GP) DUF 1. §  L'accusato AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 2 §  Il DUF 3 difensore d'ufficio (GP) dell'accusato AC 3, assente. §  IE 1  

Espleti i pubblici dibattimenti

                                         martedì       24 gennaio 2006 dalle ore 9:35 alle ore 16:20                                          mercoledì   25 gennaio 2006 dalle ore 9:35 alle ore 15:40

La Presidente constatato che l'accusato AC 3, regolarmente citato presso il suo domicilio non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione decide di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, à sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede, in fatto ed in diritto, la conferma dell'atto di accusa. Per la commisurazione della pena sottolinea la gravità oggettiva dei fatti in giudizio ritenuto l'ingente quantitativo di cocaina trattata dei protagonisti, lo spregio da questi dimostrato per la vita altrui, agendo, altresì, per puro fine di lucro. A ciò si aggiunge il breve lasso di tempo in cui gli accusati hanno agito nell'ambito di una attività intensa e ben organizzata favorita dalle agevolazioni logistiche fornite da AC 3. Si aggiunge anche la determinazione dell'agire degli imputati che risiedevano illegalmente sul territorio elvetico e quindi il concorso degli altri reati collaterali. Stigmatizza poi l'assenza di collaborazione: la sola collaborazione prestata dagli imputati agli inquirenti è stata quella finalizzata a non far emergere la verità. Essi hanno sottaciuto la presenza della cocaina sequestrata in seconda battuta ed hanno assunto un atteggiamento marcatamente omertoso ciò che ne riflette la professionalità e non l'asserita e pretesa immaturità. L'unico che ha abbozzato un inizio di collaborazione, repentinamente ritrattata, è stato AC 2. L'atteggiamento degli imputati non è poi cambiato nemmeno in aula. AC 3 non si è neppure presentato, perseverando nell'atteggiamento negatorio ed ostile assunto durante tutta l'inchiesta. Per AC 3, poi, pesa la recidiva specifica ai sensi dell'art. 67 CP. Tutto questo è indicativo di colpa grave non mitigata da scemata responsabilità. Nemmeno per Schneider deve essere ritenuta l'applicazione dell'art. 11 CP, il suo consumo rientrando nei criteri di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 63 CP.

In conclusione chiede che vengano pronunciate le pene seguenti:

-    Per AC 1:

     3 anni di detenzione;

     l'espulsione per 10 anni vista l'assenza di legami con la Svizzera.

-    Per AC 2:

     2 anni e 6 mesi detenzione;

     l'espulsione per 10 anni vista l'assenza di legami con la Svizzera.

-    Per AC 3:

     2 anni e 6 mesi di detenzione.

Chiede da ultimo la confisca di quanto in sequestro.

                                    §   Il DUF 3, difensore di AC 3, il quale sottolinea che l'assenza del suo patrocinato non equivale alla prova della sua colpa. Ribadisce che il suo cliente ha agito all'oscuro del traffico di cocaina messo in atto da AC 1 e AC 2. Quello che, nei fatti, si è, a posteriori, rivelato un aiuto allo spaccio, in realtà era stato un aiuto ad una persona della quale si fidava e con la quale era in amicizia. I suoi precedenti non devono giocare a suo sfavore. Sottolinea inoltre la sua completa estraneità al fatto che i due soggiornassero in Svizzera illegalmente. Per quanto concerne l'imputazione di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, sottolinea come il reato debba essere considerato di lieve entità. Per quel che concerne per contro la contravvenzione alla LARM, evidenzia come egli non sapesse che il trasporto di un oggetto, facente parte della sua collezione di armi, fosse un reato. In conclusione chiede, in via principale, l'assoluzione da tutti i capi di accusa. In via subordinata chiede che nell'aggravante della complicità in infrazione alla Lstup non venga confermato il quantitativo di cocaina rinvenuta in seconda battuta in quanto non poteva averne conoscenza e chiede, quindi, una massiccia riduzione della pena ritenuto anche il suo ruolo altamente marginale in tutta la vicenda.

                                    §   Il DUF 2, difensore di AC 2, il quale evidenzia la personalità e la vita anteriore del suo patrocinato. Stigmatizza il ruolo secondario giocato dal suo assistito nel traffico di cocaina, in termini di quantitativi venduti, di tempo dedicato allo spaccio, di esperienza e di misconoscenza dell'identità di chi tirava le fila. Chiede che gli venga ascritta solo la vendita del quantitativo da lui consegnato agli acquirenti ovvero di 150 grammi. Chiede altresì che, per questa imputazione, si tenga conto del fatto che lui agiva poiché si sentiva nell'obbligo di fare un favore a AC 1 che lo ospitava senza farlo partecipare ai costi di vitto e di alloggio. Chiede per contro l'assoluzione dal reato di detenzione della cocaina rinvenuta dagli inquirenti nell'ottobre del 2005 in quanto ne era totalmente all'oscuro. Il rinvenimento delle sue impronte digitali è dovuto al fatto che chi ha nascosto la cocaina l'ha impacchettata verosimilmente con i sacchetti presenti nel cassetto della cucina. Sottolinea poi il fatto che, malgrado il suo consumo sia iniziato per curiosità e non si sia mai trasformato in una vera e propria dipendenza, lo stesso ha influito sul suo agire che non è mai stato dettato dal fine di lucro bensì dalla necessità di ricambiare il vitto e l'alloggio che gli veniva offerto dall'amico AC 1. Egli ha sì ottenuto fr. 6'000.-- ma si trattava di guadagni saltuari e non importanti. Evoca le difficoltà vissute dal suo assistito durante il carcere preventivo che lo hanno portato a dire cose non vere nella speranza di accontentare gli inquirenti ed a momenti di depressione. Sottolinea poi l'incensuratezza del suo assistito ed il fatto che quanto gli viene imputato è da ascrivere ad un capitolo isolato nella sua vita. La prognosi è senz'altro positiva in quanto il suo assistito non ricadrà mai più negli stessi errori e chiede quindi che la pena che verrà pronunciata venga posta al beneficio della sospensione condizionale. Se AC 2 non è stato collaborativo e se ha cambiato molte volte le sue versioni ciò è dovuto al fatto che egli teme possibili ritorsioni contro lui o contro i suoi famigliari. Ad un certo punto un barlume di verità l'ha detta. Secondo giurisprudenza (RJN 94, 96 e ss) un prevenuto che mente può essere degno della sospensione della pena. A 24 anni ha diritto al reinserimento sociale. Conclude chiedendo che la pena non ecceda i 18 mesi di detenzione da porre al beneficio della sospensione condizionale per un lungo periodo di prova, rimettendosi per contro al giudizio della Corte per quanto attiene al periodo della pena dell'espulsione.

                                    §   La DUF 1, difensore di AC 1, la quale sottolinea la personalità, la vita anteriore del suo patrocinato e le ragioni che lo hanno portato in Svizzera. Sottolinea come non abbia avuto alcun guadagno dalle vendite effettuate in __________ mentre evidenzia il ruolo passivo assunto da AC 1 nell'avviare lo spaccio in __________ dal quale ha unicamente ricavato vitto e alloggio. La versione dei fatti resa dal suo cliente è costante e lineare e deve per questo essere assolto dall'imputazione relativa al deposito di ca. 700 grammi di cocaina della cui esistenza egli era all'oscuro. Il rinvenimento delle sue impronte digitali è dovuto al fatto che chi ha nascosto la cocaina l'ha impacchettata verosimilmente con i sacchetti presenti nel cassetto della cucina e che deve aver agito quando lui non era in casa. Se gli viene imputata una mancanza di collaborazione questa è dovuta al semplice fatto che lui non era al corrente di chi organizzava il traffico e quindi non ha potuto riferire di più di quanto ha ammesso. Chiede poi che nella commisurazione della pena venga tenuta in considerazione la sua collaborazione, la sua incensuratezza ed il suo ruolo marginale nello spaccio. Afferma inoltre che AC 1 non commetterà mai più gli stessi errori e che quindi la prognosi è favorevole. Non opponendosi né all'espulsione né alla confisca di quanto in sequestro chiede da ultimo che la pena non ecceda i 18 mesi di detenzione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          A. AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

singolarmente ed in correità con AC 2,

                            1.1.1.   venduto 405 grammi di cocaina?

                            1.1.2.   detenuto 185,82 grammi di cocaina destinati alla vendita?

                            1.1.3.   detenuto 699,56 grammi di cocaina destinati alla vendita?

                            1.1.4.   venduto 15/20 grammi di cocaina?

                            1.1.5.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri

                                         per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso

il valico di Ponte Tresa, il 06/07 febbraio 2005 e per aver

soggiornato illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005 siccome sprovvisto di validi certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del visto richiesto)?

                               1.3.   contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo ma almeno

5 grammi di cocaina,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               2.1.   privativa della libertà?

                               2.2.   d’espulsione?

                                   3.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               3.1.   187,35 grammi lordi (peso netto gr. 185,82) di cocaina (reperto SAD no. 3092.1);

                               3.2.   6 grammi lordi di marijuana (reperto SAD no. 3092.2);

                               3.3.   699,56 grammi netti di cocaina (contenuta in 6 involucri) (reperto SAD no. 3229);

                               3.4.   CHF 1'882.-- (versati sul ccp del Tribunale Penale Cantonale);

                               3.5.   1 bilancia digitale marca MAC;

                               3.6.   1 telefono cellulare marca SONY ERICSSON con inserita una carta SIM italiana della TIM;

                               3.7.   1 telefono cellulare marca PANASONIC con inserita una carta SIM SUNRISE;

                               3.8.   1 telefono cellulare marca SAMSUNG con inserita una carta SIM SUNRISE;

                               3.9.   1 telefono cellulare marca NOKIA senza carta SIM;

                             3.10.   1 telefono cellulare marca SIEMENS MC 60 con inserita una carta SIM SUNRISE corrispondente al no. __________;

                             3.11.   2 schede SIM SUNRISE;

                             3.12.   1 passaporto __________ rilasciato a nome di __________, __________;

                             3.13.   materiale cartaceo;

                             3.14.   1 paio di scarpe GUCCI di colore marrone;

                             3.15.   3 paia di scarpe PRADA;

                             3.16.   1 paio di scarpe ESPRIT;

                             3.17.   5 magliette EMPORIO ARMANI;

                             3.18.   1 felpa EMPORIO ARMANI;

                             3.19.   3 costumi da bagno (Armani, Adidas, Ralph Laurent);

                             3.20.   1 giacca sportiva PRADA;

                             3.21.   9 paia di calze di cui 7 paia restituite a AC 2?

B. __________

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

in correità con AC 1,

                            1.1.1.   venduto 405 grammi di cocaina?

                            1.1.2.   detenuto 185,82 grammi di cocaina destinati alla vendita?

                            1.1.3.   detenuto 699,56 grammi di cocaina destinati alla vendita?

                            1.1.4.   trattasi di quantità inferiore di cocaina?

                            1.1.5.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri

per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso

il valico di Chiasso, l'11 febbraio 2005 e per aver

soggiornato illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005

siccome sprovvisto di validi certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del visto richiesto)?

                               1.3.   contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina

(ma almeno 30 grammi), di marijuana (ma almeno 10 grammi) nonché detenuto 6 grammi lordi di marijuana;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               2.1.   privativa della libertà?

                               2.2.   d’espulsione?

                                   3.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               3.1.   187,35 grammi lordi (peso netto gr. 185,82) di cocaina (reperto SAD no. 3092.1);

                               3.2.   6 grammi lordi di marijuana (reperto SAD no. 3092.2);

                               3.3.   699,56 grammi netti di cocaina (contenuta in 6 involucri) (reperto SAD no. 3229);

                               3.4.   CHF 1'882.-- (versati sul ccp del Tribunale Penale Cantonale);

                               3.5.   1 bilancia digitale marca MAC;

                               3.6.   1 telefono cellulare marca SONY ERICSSON con inserita una carta SIM italiana della TIM;

                               3.7.   1 telefono cellulare marca PANASONIC con inserita una carta SIM SUNRISE;

                               3.8.   1 telefono cellulare marca SAMSUNG con inserita una carta SIM SUNRISE;

                               3.9.   1 telefono cellulare marca NOKIA senza carta SIM;

                             3.10.   1 telefono cellulare marca SIEMENS MC 60 con inserita una carta SIM SUNRISE corrispondente al no. __________

                             3.11.   2 schede SIM SUNRISE;

                             3.12.   1 passaporto __________ rilasciato a nome di __________ 17.06.1982;

                             3.13.   materiale cartaceo;

                             3.14.   1 paio di scarpe GUCCI di colore marrone;

                             3.15.   3 paia di scarpe PRADA;

                             3.16.   1 paio di scarpe ESPRIT;

                             3.17.   5 magliette EMPORIO ARMANI;

                             3.18.   1 felpa EMPORIO ARMANI;

                             3.19.   3 costumi da bagno (Armani, Adidas, Ralph Laurent);

                             3.20.   1 giacca sportiva PRADA;

                             3.21.   9 paia di calze di cui 7 paia restituite a AC 2?

C. AC 3

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   complicità infrazione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra Lugano, Massagno, Como ed altre imprecisate località,

nel periodo febbraio 2005 / 3 maggio 2005,

intenzionalmente aiutato AC 1, AC 2 e terzi correi nella vendita e nella detenzione ai fini di vendita

di 1'325,38 grammi di cocaina, in particolare per avere:

                            1.1.1.   stipulato il contratto di locazione per l'appartamento di __________ anticipando personalmente fr. 2'000.-- per la cauzione e fr. 1'000.-- per il pagamento del canone di locazione per il primo mese (marzo 2005), appartamento dove AC 1 e AC 2,

hanno venduto e detenuto ai fini di vendita, i quantitativi di cocaina di cui al punto 1, 4 e 6 del presente atto di accusa?

                            1.1.2.   preso contatto con la responsabile della società __________

e funto da interprete tra la stessa e AC 1

al fine di favorire lo sgombero dell'appartamento di __________ facendosi garante per la pulizia dell'appartamento e pagando l'affitto di marzo 2005 consegnando materialmente fr. 900.--, datigli da AC 1, alla sig.ra __________?

                            1.1.3.   appreso da __________ dell'arrivo di AC 2

a Como (I), provveduto ad andarlo a prendere alla stazione ferroviaria in compagnia di +__________ al fine di condurlo

in Svizzera, nell'appartamento di __________ non riuscendo nell'intento poiché al valico di Chiasso, AC 2 fu respinto in Italia in quanto sprovvisto del necessario visto d'entrata per cui l'accusato provvide a riaccompagnarlo a Como?

                            1.1.4.   fatto recuperare il bagaglio che AC 2

- entrato autonomamente in Svizzera il giorno successivo

al fermo in frontiera, - aveva lasciato presso un albergo di

Como per poi recapitarglielo nell'appartamento di __________

a __________?

                            1.1.5.   fatto stipulare alla sua amica __________ un abbonamento telefonico corrispondente al n. ________

che diede a AC 1 che lo utilizzò per le vendite

di cocaina?

                            1.1.6.   provveduto, su richiesta di __________,

a far stipulare alla sua amica __________

due ulteriori abbonamenti telefonici che consegnò poi a AC 1?

                            1.1.7.   provveduto, su richiesta di AC 1,

a far stipulare a __________,

un abbonamento telefonico italiano che poi consegnò a AC 1

                            1.1.8.   consegnato a AC 1 e AC 2 elettrodomestici vari per l'appartamento di __________ ( televisore, video, play station ecc.) oltre ad aver acquistato

in più occasioni generi alimentari da lui personalmente

portati in predetto appartamento?

                            1.1.9.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere, a Lugano,

nel periodo inizio marzo 2005/03.05.2005,

favorito il soggiorno illegale di AC 1 e di AC 2, in particolare assicurando il loro illecito soggiorno presso l'appartamento di __________

- di cui aveva stipulato a proprio nome il contratto d'affitto, depositato, anticipandola, la cauzione nonché anticipato

fr. 1'000.-- per il pagamento del primo mese di locazione - nonché consegnando ad entrambi vari generi alimentari

ed altri oggetti così come indicato al punto 7 del presente

atto di accusa?

                               1.3.   contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, eroina, ecstasy, hascisc e marijuana,

nonché detenuto 2.4 grammi lordi di cocaina?

                               1.4.   infrazione alla legge federale sulle armi

per avere portato senza diritto un tirapugni in ferro di color argento;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   E’ recidivo?

                                   3.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               5.1.   2,4 grammi lordi (peso netto gr. 0,3) di cocaina (reperto no. 3098);

                               5.2.   3 agende telefoniche;

                               5.3.   1 cassetta SONY;

                               5.4.   2 scatole (confezioni) telefoni cellulari vuote;

                               5.5.   4 carte SIM per telefoni cellulari (3 SWISSCOM + 1 RING);

                               5.6.   materiale cartaceo;

                               5.7.   1 bilancia digitale marca EDINEX;

                               5.8.   1 telefono cellulare marca NOKIA 1100 con inserita carta SIM SWISSCOM;

                               5.9.   1 telefono cellulare marca NOKIA 6600 con inserita carta SIM SUNRISE;

                             5.10.   1 telefono cellulare marca NOKIA 7810 con inserita carta SIM ORANGE?

Considerato                   in fatto ed in diritto

                                   1.   vita

Della sua vita,  AC 1, nato l’11 maggio 1981, cittadino serbo, ha raccontato quanto segue:

"  Ho frequentato le scuole dell'obbligo e poi una scuola elettrotecnica e mi sono diplomato quale elettrotecnico. Ho lavorato due mesi nella ditta __________. Poi sono andato in un chiosco e poi in un'altra ditta di elettrotecnica. Dopo in una ditta di computer e frigoriferi, facevo il rappresentante. Ho lavorato anche come cuoco. Ho cambiato tanti lavori, rimanendo sempre in Serbia. Ultimamente, in Serbia, guadagnavo l'equivalente di euro 100.-- al mese, in media. In Serbia vivevo con i miei genitori e mio fratello. Al momento sono privo di mezzi finanziari, i miei genitori non hanno lavoro e sono poveri, sono proprietari di una piccola casa in Serbia." (PS 2.5.2005)

AC 2, nato il __________, ha pure vissuto a __________.

Finite le scuole dell’obbligo, ha frequentato per un anno una scuola superiore di commercio che ha abbandonato a causa delle difficoltà incontrate nel conciliare studio e lavoro visto che, a causa della disagiata situazione economica dei genitori, doveva mantenersi da solo.

Né AC 1 né AC 2 hanno precedenti penali.

Diversa è la situazione di AC 3, cittadino svizzero,  nato il __________ a __________, che è stato condannato,una prima volta, il 16.6.1998 dal Tribunale correzionale di Losanna a 2 anni di detenzione per furto, atti preparatori per rapina, danneggiamento, truffa, violazione di domicilio, fabbricazione di monete false, falso in certificati, infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup e, una seconda volta, l’8.2.2002, dalle Assise correzionali di Bellinzona, a tre anni di detenzione  per infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup e per infrazione alla LFArm.

Entrambe le pene sono state, in un primo tempo,  sospese: la prima per un trattamento ambulatoriale e la seconda per un collocamento.

Tuttavia, le misure sono fallite e AC 3 ha così scontato interamente non avendo nemmeno beneficiato dell’art 38 cifra 1 CP -  le due pene.

Egli è stato rimesso in libertà il 29.7.2004.

Altre informazioni sulla vita di AC 3 questa Corte non ha potuto avere.

                                   2.   circostanze dell’arresto

Gli imputati sono stati arrestati  grazie a delle intercettazioni telefoniche – ordinate nell’ambito dell’inchiesta Guasta 2 - che hanno permesso di accertare che __________ (persona già conosciuta agli inquirenti ) si riforniva di cocaina da spacciatori di etnia slava.

Fermato la sera del 2 maggio 2005 dopo essere stato visto uscire dallo stabile sito in __________, __________ venne trovato in possesso di 8,7 grammi di cocaina.

A quel momento, __________ si avvalse del diritto di non rispondere.

Tuttavia, vedendo il nome di AC 3 su una delle bucalettere dello stabile, la polizia fece irruzione nell’appartamento corrispondente (app. no __________ dove trovarono AC 1 e AC 2, risultati poi soggiornare illegalmente in Svizzera.

AC 2 dirà, poi, che i due si erano appena preparati delle strisce di cocaina da inalare e che, entrati i poliziotti, avevano buttato per terra lo stupefacente.

Nell’appartamento vennero rinvenuti 187,35 grammi di cocaina nascosti dietro un termosifone (in seguito, AC 1 ammise di averceli nascosti dopo avere sentito del rumore sulle scale ed avere intuito l’arrivo della polizia) e 1.882.- fr  dentro un cassetto della cucina.

Inoltre, vennero sequestrati dei telefoni cellulari e delle pesole.

Sia l'esame tossicologico delle urine effettuato a AC 1, che quello effettuato a AC 2 diede esito positivo alla cocaina.

Alle ore 23.15 della stessa sera gli inquirenti notarono, fra alcune persone ferme  all'entrata dell'immobile di viale, AC 3 e __________.

I due vennero subito fermati.

__________ ammise sin dall’inizio di avere acquistato nel mese di marzo 5/10 grammi di cocaina da AC 1 e AC 2.

AC 3, per contro, dichiarò di avere affittato l'appartamento per AC 1 e di essersi recato regolarmente a fargli visita, ma di non sapere nulla del traffico di stupefacenti in atto.

                                   3.   L’inchiesta fu piuttosto difficoltosa poiché gli indagati  si diedero un gran da fare per intorpidire le acque mentendo spudoratamente.

Nonostante questo impegno, è stato possibile accertare che sia AC 1 che AC 2 decisero di prendere la via per la Svizzera per svolgervi un’attività di spaccio.

Entrambi lasciarono il loro paese in aereo. Entrambi atterrarono in Italia. AC 1 – arrivato per primo – sembra avere soggiornato alcuni giorni a Firenze, prima di avviarsi verso il Ticino dove è entrato illegalmente.

AC 2, invece – partito un po’ di tempo dopo e sempre in contatto telefonico con l’amico (entrambi hanno vissuto a __________ e si conoscevano) -  da Malpensa si è diretto dapprima a Como da dove – sempre grazie ai contatti telefonici con l’amico AC 1 – è stato raggiunto da AC 3 che doveva portarlo a Lugano. Questo primo tentativo di entrata andò vuoto poiché l’autovettura venne fermata in dogana e AC 2 , non avendo i documenti richiesti, venne respinto.

L’imputato riuscì, tuttavia, ad entrare in Svizzera il giorno successivo, e a raggiungere la stazione di Lugano dove venne recuperato da AC 3 che lo portò nell’appartamento di __________ dove alloggiava AC 1.

AC 3, alcuni giorni dopo, provvide pure, grazie ad un suo amico, a recuperare a Como i bagagli che AC 2 aveva lasciato nell’albergo per evitare di destare sospetti e di essere controllato durante il passaggio in dogana.

Va, a questo proposito, fatto un inciso.

L’appartamento di __________ venne affittato , per il periodo dal  6 ottobre al 31 dicembre 2004, da __________  __________ , compagna di __________, detto “__________”, su cui pende un ordine d’arresto per reati di spaccio. Dal 1.gennaio 2005, il contratto d’affitto per quell’appartamento venne ripreso, con effetto sino al 31.3.2005, da __________, pure di __________.

Nell’appartamento di via __________, in questo periodo, oltre al __________, soggiornò anche __________ detto __________.

Secondo quanto si legge nel rapporto di polizia:

"  tutte queste persone hanno alcune similitudini. La prima è che, eccezion fatta per __________, hanno risieduto illegalmente in Svizzera. Tutti sono originari di __________ in Serbia Montenegro. Tutti sono spacciatori di cocaina facenti parte di una banda appositamente costituitasi ed operante sull’intero suolo elvetico con ramificazioni in Olanda e in Serbia Montenegro…” (cfr rapporto di polizia pag 10 e seg)

Sia quel che sia, si è potuto appurare che, nell’appartamento di via __________, AC 1, istruito da __________,  spacciò una ventina di grammi di cocaina.

Lo spaccio si svolgeva all’interno dell’appartamento con gli acquirenti che vi si recavano per acquistare i quantitativi che loro occorrevano.

Già in questo primo periodo, AC 3 svolse un’attività di supporto allo spaccio nel senso che – oltre che degli spostamenti di cui abbiamo già detto – si occupava praticamente della sussistenza (portando cibo e altre cose nell’appartamento).

Che si trattasse di supporto cosciente allo spaccio è incontestabile.

Verso fine febbraio 2005 –  all’epoca erano stati operati, con un certo clamore mediatico, i primi arresti dell’inchiesta Guasta – sorse la necessità di cambiare appartamento.

AC 1 ha raccontato che fu __________, prima di partire (__________aveva – sembra- lasciato il nostro paese circa una settimana dopo l’arrivo di AC 1), a dire all’imputato che, se era intenzionato a spacciare in modo più serio di quanto fatto sin lì, doveva cambiare appartamento.

Della bisogna si occupò AC 3 che – risolte le questioni relative all’appartamento di via __________ – trovò un nuovo appartamento in viale __________, firmò il relativo contratto d’affitto e consegnò al proprietario fr 3.000.- (caparra e canone di locazione per il primo mese).

Va detto che, per il mese di marzo 2005, oltre all’affitto per il nuovo appartamento, venne pagato l’affitto per quello di via __________.

Chi fu ad effettivamente sborsare quei soldi non è stato possibile appurare con certezza.

Certamente non fu AC 3 che di soldi non ne doveva avere molti.

In aula, dopo le molte versioni date, AC 1 ha detto che quei soldi li diede lui a AC 3 ma che, in realtà, fu __________ a lasciarglieli per quello scopo prima di partire.

Se andò effettivamente così o se, invece, quei soldi erano frutto di uno spaccio in via __________ più importante di quello emerso non è dato sapere.

Fatto è che quei soldi dalle tasche di qualcuno uscirono.

Difficile è anche solo ipotizzare che quel qualcuno li abbia guadagnati con il sudore della fronte.

Comunque, dopo che i due imputati si trasferirono in viale __________, l’attività di spaccio riprese subito.

I vecchi clienti vennero immediatamente informati del trasferimento e poterono così continuare a far capo al solito venditore.

__________, sentito al dibattimento, ha dichiarato di avere avuto le istruzioni necessarie al reperimento preciso del luogo di spaccio in una telefonata che ricevette subito, nei primi giorni di marzo.

Dai tabulati risulta che quella telefonata fu fatta dal cellulare in uso esclusivo a AC 3.

In aula, __________ ha dichiarato che chi gli telefonò parlava italiano.

Ritenuto che né AC 1 né AC 2 parlavano italiano,  non si può che dedurre che fu lo stesso AC 3 a telefonare a __________ e, dunque, che lo AC 3, nonostante le sue negazioni, era perfettamente al corrente e partecipava al traffico di cocaina che nell’appartamento si svolgeva.

AC 3, peraltro, per sua stessa ammissione, si recava regolarmente – quasi quotidianamente – nell’appartamento. In esso aveva, addirittura, portato il suo televisore, la sua play-station e dei video-giochi. Inoltre, continuava, più o meno regolarmente, ad occuparsi della sussistenza dei due spacciatori.

Sino all’intervento della polizia, i due – con il supporto dello AC 3 -  vendettero almeno 405 grammi di cocaina.

Lo stupefacente veniva portato loro da due serbi provenienti – sembra – dalla Svizzera interna.

I due lasciavano la cocaina in affidamento a AC 1 per la vendita.

AC 1 ha dichiarato di non conoscere  i suoi fornitori se non di nome (__________e __________).

Si tratta di un’ affermazione inverosimile ritenuto che difficilmente qualcuno affida ad uno sconosciuto – quale sarebbe stato il AC 1 per questi __________ e __________ – della merce di un certo valore senza pretendere nulla, in particolare senza esigere nessuna garanzia circa il pagamento.

Ciò detto, nulla di diverso si è riusciti a far dire di diverso all’imputato.

Quanto a AC 2, lui non avrebbe mai assistito alle consegne dello stupefacente.

Le indicazioni sui prezzi di vendita (variabili a seconda degli acquirenti) venivano date dai due fornitori a AC 1 che, a sua volta, le trasmetteva a AC 2.

Le modalità di vendita erano le stesse che in via __________. Nessuna vendita in strada. Il cliente arrivava nell’appartamento, pagava e riceveva la cocaina.

I soldi venivano messi nel cassetto della cucina.

Da quel cassetto – secondo le loro dichiarazioni - i due potevano attingere per le spese di mantenimento e il pagamento dell’affitto.

Il guadagno di AC 1 avrebbe dovuto essere – sempre secondo quanto da lui dichiarato – di fr 6.- per ogni grammo di cocaina venduto.

Diverse le versioni date sul momento in cui questi soldi gli sarebbero stati versati. In un primo tempo, gli avrebbero dovuto essere versati al rientro in patria. In un secondo tempo, lui  avrebbe dovuto averli già in Svizzera. In un terzo tempo, lui avrebbe potuto scegliere il momento del pagamento e avrebbe scelto il pagamento in patria.

Petrovic, invece, nulla avrebbe guadagnato dallo spaccio ma l’avrebbe fatto – dice lui – solo per sdebitarsi con l’amico che gli dava ospitalità.

La realtà era sicuramente diversa.

Del resto, nell’appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi capi d’abbigliamento firmati  che AC 2 ha dichiarato essere stati acquistati da lui con un prestito di fr 4.000.- che gli avrebbe fatto AC 1 – dichiarazione poi ritrattata – e con altri 1.000.- fr  che gli avrebbe dato uno sconosciuto che aveva passato una notte nell’appartamento.

Non è necessario affannarsi per mostrare che quanto dichiarato da AC 2 sull’origine di quei soldi è una menzogna.

I fornitori, invece, ritiravano i soldi delle vendite gradualmente, ad ogni fornitura successiva, prendendoli semplicemente dal cassetto della cucina.

Insomma, stando alle dichiarazioni degli imputati, in quel cassetto, tutti attingevano più o meno liberamente, in un clima caratterizzato dalla più grande fiducia reciproca nonostante il fatto che venditori e fornitori della merce non si conoscessero.

La realtà era sicuramente diversa ma non ha potuto essere accertata con precisione.

I 185 grammi trovati nell’appartamento era quanto ancora invenduto della terza consegna di stupefacente e che i due imputati avrebbero dovuto continuare a vendere se non fosse intervenuta la polizia.

                                   4.   In seguito a circostanze particolari (cfr rapporto di polizia), il 5 ottobre 2005 la polizia effettuò una nuova perquisizione dell’appartamento di viale __________.

Nascosti nel soffitto a lamelle ribassato del bagno dell’appartamento vennero rinvenuti 699.56 grammi di cocaina.

Gli imputati hanno negato di avere avuto qualcosa a che fare con tale stupefacente.

Tuttavia, le impronte digitali trovate sui sacchetti indicano chiaramente e senza alcuna ombra di dubbio che i due avevano in affidamento anche quella partita di cocaina, evidentemente anch’essa destinata alla vendita.

                                   5.   Sulla base di tali accertamenti, l’atto di accusa è stato integralmente confermato.

Ritenuto l’importante quantitativo di stupefacente messo in circolazione e  l’intensità dell’agire  delinquenziale visto che tale importante quantitativo è stato messo in circolazione in un tempo relativamente breve e  considerato , poi,  l’esclusivo fine di lucro che ha mosso i due imputati, pur tenendo conto della loro relativamente giovane età e della loro incensuratezza, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 1 una pena di 2 anni e 6 mesi di detenzione e adeguata alla colpa di AC 2 – che ha avuto un ruolo leggermente più defilato rispetto al compagno – la pena di 2 anni e 3 mesi di detenzione.

Alle pene detentive si è aggiunta, per entrambi, la pena accessoria dell’espulsione effettiva per 7 anni.

AC 3 deve rispondere – oltre che di infrazione alla LDDS, infrazione alla LFArmi e di contravvenzione alla LFStup - per  complicità in infrazione aggravata agli stupefacenti.

Tuttavia, si tratta di una complicità importante, qualificata che si avvicina alla correità.

Ritenuta inoltre la sua recidività, la sua colpa appare particolarmente grave.

Perciò, pur potendo egli beneficiare dell’attenuante della scemata responsabilità , la Corte ha ritenuto di dovergli infliggere la pena di due anni di detenzione.

                                   6.   Tutto quanto in sequestro è poi stato confiscato.

Rispondendo           A.   per AC 1, a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2.1., 2.2.;

                                  B.   per AC 2, a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.4., 2.1., 2.2.,

                                  C.   per AC 3, affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito no. 4;

visti gli art.                       11, 18, 25, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 66, 67, 68 e 69 CP;

   19 n. 1 e n. 2, 19a n. 1 LStup;

   23 cpv. 1 LDDS;

   4 lett. d, 5 e 33 LArm;

   9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva

o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo

la salute di parecchie persone

                                         per avere, senza essere autorizzato,

singolarmente ed in correità con AC 2,

                            1.1.1.   venduto 420 grammi di cocaina;

                            1.1.2.   detenuto 885,38 grammi di cocaina destinati alla vendita;

                               1.2.   infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri

per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso

il valico di Ponte Tresa, il 06/07 febbraio 2005 e per aver soggiornato illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005 siccome sprovvisto di validi certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del visto richiesto);

                               1.3.   contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo ma almeno

5 grammi di cocaina.

                                   2.   AC 2 è autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva

o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo

la salute di parecchie persone

per avere, senza essere autorizzato,

in correità con AC 1,

                            2.1.1.   venduto 405 grammi di cocaina;

                            2.1.2.   detenuto 885,38 grammi di cocaina destinati alla vendita;

                               2.2.   infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri

per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso

il valico di Chiasso, l'11 febbraio 2005 e per aver

soggiornato illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005 siccome sprovvisto di validi certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del visto richiesto);

                               2.3.   contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina

(ma almeno 30 grammi), di marijuana (ma almeno 10 grammi) nonché detenuto 6 grammi lordi di marijuana.

                                   3.   AC 3 è autore colpevole di:

                               3.1.   complicità in infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva

o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo

la salute di parecchie persone,

                                         per avere, senza essere autorizzato,

tra Lugano, Massagno, Como ed altre imprecisate località,

nel periodo febbraio 2005 / 3 maggio 2005,

intenzionalmente aiutato AC 1, AC 2 e terzi correi nella vendita e nella detenzione ai fini di vendita

di 1'325,38 grammi di cocaina, in particolare per avere:

                            3.1.1.   stipulato il contratto di locazione per l'appartamento di Viale __________, anticipando personalmente fr. 2'000.-- per la cauzione e fr. 1'000.-- per il pagamento del canone di locazione per il primo mese (marzo 2005), appartamento dove AC 1 e AC 2, hanno venduto e detenuto ai fini di vendita, i quantitativi di cocaina di cui al punto 1, 4 e 6 del presente atto di accusa;

                            3.1.2.   preso contatto con la responsabile della società __________

e funto da interprete tra la stessa e AC 1

al fine di favorire lo sgombero dell'appartamento di via ________, facendosi garante per la pulizia dell'appartamento e pagando l'affitto di marzo 2005 consegnando materialmente fr. 900.--, datigli da AC 1, alla sig.ra __________

                            3.1.3.   appreso da AC 1 dell'arrivo di AC 2

a Como (I), provveduto ad andarlo a prendere alla stazione ferroviaria in compagnia di +__________ al fine di condurlo

in Svizzera, nell'appartamento di Via __________, non riuscendo nell'intento poiché al valico di Chiasso, AC 2 fu respinto in Italia in quanto sprovvisto del necessario visto d'entrata per cui l'accusato provvide a riaccompagnarlo a Como;

                            3.1.4.   fatto recuperare il bagaglio che AC 2

- entrato autonomamente in Svizzera il giorno successivo

al fermo in frontiera, - aveva lasciato presso un albergo di

Como per poi recapitarglielo nell'appartamento di via __________

a __________;

                            3.1.5.   fatto stipulare alla sua amica __________

un abbonamento telefonico corrispondente al n. __________ che diede a AC 1 che lo utilizzò per le vendite

di cocaina;

                            3.1.6.   provveduto, su richiesta di AC 1,

a far stipulare alla sua amica __________ due ulteriori abbonamenti telefonici che consegnò poi a AC 1;

                            3.1.7.   provveduto, su richiesta di AC 1

a far stipulare a __________, un abbonamento telefonico italiano che poi consegnò a AC 1

                            3.1.8.   consegnato a AC 1 e AC 2 elettrodomestici vari per l'appartamento di Viale __________ ( televisore, video, play station ecc.) oltre ad aver acquistato in più occasioni generi alimentari da lui personalmente portati in predetto appartamento;

                               3.2.   infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere, a Lugano,

nel periodo inizio marzo 2005/03.05.2005,

favorito il soggiorno illegale di AC 1 e di AC 2 in particolare assicurando il loro illecito soggiorno presso l'appartamento di Viale __________

- di cui aveva stipulato a proprio nome il contratto d'affitto, depositato, anticipandola, la cauzione nonché anticipato

fr. 1'000.-- per il pagamento del primo mese di locazione - nonché consegnando ad entrambi vari generi alimentari

ed altri oggetti così come indicato al punto 7 del presente

atto di accusa;

                               3.3.   contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, eroina, ecstasy, hascisc e marijuana, nonché detenuto 2.4 grammi

lordi di cocaina;

                               3.4.   infrazione alla legge federale sulle armi

per avere portato senza diritto un tirapugni in ferro di color argento,

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

                                   4.   Di conseguenza:

                               4.1.   AC 1 è condannato:

                            4.1.1.   alla pena di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                            4.1.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 7 (sette) anni.

                               4.2.   AC 2 è condannato:

                            4.2.1.   alla pena di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                            4.2.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 7 (sette) anni.

                               4.3.   AC 3, essendo recidivo, ed avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato, in contumacia, alla pena di 2 (due) anni di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 600.--. e le spese processuali sono a carico dei condannati AC 1, AC 2 e AC 3 in solido ed in parti uguali.

                                   6.   E’ ordinata la confisca di:

                               6.1.   187,35 grammi lordi (peso netto gr. 185,82) di cocaina (reperto SAD no. 3092.1);

                               6.2.   6 grammi lordi di marijuana (reperto SAD no. 3092.2);

                               6.3.   699,56 grammi netti di cocaina (contenuta in 6 involucri) (reperto SAD no. 3229);

                               6.4.   CHF 1'882.-- (versati sul ccp del Tribunale Penale Cantonale);

                               6.5.   1 bilancia digitale marca MAC;

                               6.6.   1 telefono cellulare marca SONY ERICSSON con inserita una carta SIM italiana della TIM;

                               6.7.   1 telefono cellulare marca PANASONIC con inserita una carta SIM SUNRISE;

                               6.8.   1 telefono cellulare marca SAMSUNG con inserita una carta SIM SUNRISE;

                               6.9.   1 telefono cellulare marca NOKIA senza carta SIM;

                             6.10.   1 telefono cellulare marca SIEMENS MC 60 con inserita una carta SIM SUNRISE corrispondente al no. __________;

                             6.11.   2 schede SIM SUNRISE;

                             6.12.   1 passaporto __________ rilasciato a nome di __________ __________

                             6.13.   materiale cartaceo;

                             6.14.   1 paio di scarpe GUCCI di colore marrone;

                             6.15.   3 paia di scarpe PRADA;

                             6.16.   1 paio di scarpe ESPRIT;

                             6.17.   5 magliette EMPORIO ARMANI;

                             6.18.   1 felpa EMPORIO ARMANI;

                             6.19.   3 costumi da bagno (Armani, Adidas, Ralph Laurent);

                             6.20.   1 giacca sportiva PRADA;

                             6.21.   9 paia di calze di cui 7 paia restituite a AC 2

                             6.22.   2,4 grammi lordi (peso netto gr. 0,3) di cocaina (reperto no. 3098);

                             6.23.   3 agende telefoniche;

                             6.24.   1 cassetta SONY;

                             6.25.   2 scatole (confezioni) telefoni cellulari vuote;

                             6.26.   4 carte SIM per telefoni cellulari (3 SWISSCOM + 1 RING);

                             6.27.   materiale cartaceo;

                             6.28.   1 bilancia digitale marca EDINEX;

                             6.29.   1 telefono cellulare marca NOKIA 1100 con inserita carta SIM SWISSCOM;

                             6.30.   1 telefono cellulare marca NOKIA 6600 con inserita carta SIM SUNRISE;

                             6.31.   1 telefono cellulare marca NOKIA 7810 con inserita carta SIM ORANGE.

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           600.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.        2'971.--

                                         Spese diverse                                        fr.           382.30

                                         Teste                                                       fr.              67.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.-fr.        4'070.50

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 1

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           200.--

Inchiesta preliminare                             fr.           990.35

Teste                                                       fr.              22.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              16.65

                                                                 fr.        1'229.40

                                                                 ============

Distinta spese a carico di AC 2

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           200.--

Inchiesta preliminare                             fr.           990.35

Teste                                                       fr.              22.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              16.65

                                                                 fr.        1'229.40

                                                                 ============

Distinta spese a carico di AC 3

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           200.--

Inchiesta preliminare                             fr.           990.30

Spese diverse                                        fr.           382.30

Teste                                                       fr.              22.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              16.70

                                                                 fr.        1'611.70

                                                                 ============

Intimazione a:

terzi implicati

1. IE 1 2. TE 1  

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria

72.2005.158 — Ticino Tribunale penale cantonale 25.01.2006 72.2005.158 — Swissrulings