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Ticino Tribunale penale cantonale 21.12.2005 72.2005.141

21 décembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,692 mots·~8 min·3

Résumé

Stupefacenti: in correità detenuto, trasportato e importato in Svizzera 68,51 g di cocaina. Guida in stato di inattitudine. Scemata responsabilità per un correo e giovane età per l'altro correo. Espulsioni effettive.

Texte intégral

Incarto n. 72.2005.141

Lugano, 21 dicembre 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.  AC 1     detenuto dal 20 giugno 2005;     2.  AC 2  

detenuto dal 20 giugno al 13 luglio 2005;

prevenuti colpevoli di:

                                  A.   AC 1 e AC 2, in correità

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone

e meglio per avere, senza essere autorizzati,

la notte del 19/20 giugno 2005,

a Chiasso, in entrata al valico autostradale di Brogeda,

detenuto, trasportato ed importato in Svizzera,

68,51 grammi netti di cocaina (grado di purezza medio del 44,58%), confezionata in un sacchetto minigrip bianco,

occultato sotto il tappetino del sedile del passeggero dell’autovettura marca Fiat Punto targata (I) __________,

di proprietà di __________, ma condotta da suo figlio AC 2 e sulla quale viaggiava,

quale passeggero, AC 1,

cocaina acquistata, la sera del 19 giugno 2005,

a Ponte Chiasso, da AC 1

da due spacciatori dominicani non identificati di nome “Alberto”

e “Alvel o Albel”, al prezzo di fr. 50.- il grammo,

da lui previamente contattati telefonicamente da Mezzovico

ed incontrati poche ore dopo a Cantù,

sostanza destinata interamente a __________,

al quale l’aveva precedentemente offerta e che,

a questo scopo, gli aveva consegnato fr. 4'500.-, accompagnandoli inoltre da Mezzovico a Chiasso,

con la sua autovettura marca Mitsubishi targata __________, attendendo il loro rientro a Chiasso dapprima presso il Bar Glamour e poi presso lo Snack Bar Pedrocchino’s,

conseguendo, AC 1,

un illecito profitto di fr. 1’000.-;

                                  B.   AC 1

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a Mezzovico, il 19 giugno 2005, presso il Motel __________, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

sostanza previamente acquistata da uno spacciatore non identificato, incontrato in quel luogo;

                                  C.   AC 2

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a Mezzovico, il 19 giugno 2005, presso il Motel __________, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

sostanza offertagli da AC 1;

                                   4.   guida in stato di inattitudine

per avere,

a Chiasso, il 19/20 giugno 2005,

circolato alla guida dell’autovettura marca Fiat Punto targata (I) __________, di proprietà di sua madre __________, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti (cocaina);

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS e 91 cpv. 2 LCS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 143/2005 del 14 novembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1. §  L'accusatoAC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 2.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 15:30.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l'atto d'accusa, ritenuti i diversi ruoli avuti dagli accusati e riconosciuta la giovane età a AC 2, conclude chiedendo la condanna di:

-     AC 1: a 16 mesi di detenzione, pena per la quale non si oppone alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per anni 3 effettivi;

-     AC 2: a 12 mesi di detenzione, pena per la quale non si oppone alla concessione della sospensione condizionale, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per anni 3 effettivi;

Chiede altresì la confisca dello stupefacente, dei valori e degli oggetti in sequestro, indicati nell'atto d'accusa, ad eccezione del natel Nokia di pertinenza di AC 2, per il quale non si oppone al dissequestro.

                                    §   Il Difensore di AC 1, il quale pone in risalto la personalità, la figura e il carattere del suo assistito nonché la di lui difficile situazione economica e famigliare. Evidenzia altresì l'incensuratezza e il lungo carcere preventivo sofferto. Non contesta né in fatto né in diritto l'atto d'accusa ma evidenzia come l'agire del suo patrocinato sia stato influenzato dai suoi consumi di cocaina. In applicazione dell'attenuante specifica della scemata responsabilità conclude chiedendo per il suo cliente la condanna ad una pena non superiore agli 8 mesi di detenzione da porre al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla pena dell'espulsione, purché contenuta in tre anni, e nemmeno si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

                                    §   Il Difensore di AC 2, il quale non contesta né in fatto né in diritto l'atto d'accusa. Pone in evidenza la vita anteriore, la personalità e il carattere ancora immaturo del suo patrocinato nonché il ruolo marginale da lui avuto nella commissione del reato. Del suo assistito sottolinea pure l'incensuratezza, la collaborazione dimostrata in inchiesta e il pieno ravvedimento. Conclude chiedendo, vista la giovane età, una riduzione della pena proposta e la concessione alla stessa del beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla pena accessoria dell'espulsione. Chiede il dissequestro e la restituzione al suo cliente del natel Nokia. Per gli altri oggetti e valori in sequestro non si oppone alla loro confisca.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

agendo in correità con AC 2,

detenuto, trasportato e importato in Svizzera

68,51 grammi netti di cocaina,

con un grado di purezza del 44,58%,

a Chiasso, attraverso il valico autostradale di Brogeda,

la notte del 19-20 giugno 2005?

                            1.1.1.   trattasi di reato aggravato siccome riferito ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

a Mezzovico, il 19 giugno 2005,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

                                   2.   Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               3.1.   privativa della libertà?

                               3.2.   accessoria dell’espulsione?

                                   4.   Dev'essere ordinata la confisca della cocaina sequestrata,

di fr. 1'000.-, di due natel Motorola con relative carte SIM?

                                  B.   AC 2

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

                                         agendo in correità con AC 1,

                                         detenuto, trasportato e importato in Svizzera

68,51 grammi netti di cocaina,

con un grado di purezza del 44,58%,

                                         a Chiasso, attraverso il valico autostradale di Brogeda,

la notte del 19-20 giugno 2005?

                            1.1.1.   trattasi di reato aggravato siccome riferito ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

                                         consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

                                         a Mezzovico, il 19 giugno 2005?

                               1.3.   guida in stato di inattitudine

                                         per avere circolato alla guida della vettura marca Fiat Punto, sotto l'influsso di sostanze stupefacenti,

                                         a Chiasso, il 19-20 giugno 2005,

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa?

                                   2.   Ha egli agito prima del compimento del ventesimo anno di età?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               3.1.   privativa della libertà?

                               3.2.   accessoria dell’espulsione?

                                   4.   Dev'essere ordinata la confisca del natel Nokia con relativa carta SIM?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo           A.   per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 3.2;

                                  B.   per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti,

                                          tranne che ai quesiti n. 3.2 e 4;

visti gli art.                       11, 18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69 CP;

19 cifre 1 e 2, 19a LFStup;

91 cpv. 2 LCStr;

                                         9 segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 e AC 2,

sono coautori colpevoli di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone

per avere, senza essere autorizzati,

agendo in correità tra loro,

previo acquisto, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 68,51 grammi netti di cocaina,

con un grado di purezza del 44,58%,

                                         a Chiasso, attraverso il valico autostradale di Brogeda,

la notte del 19-20 giugno 2005.

                                   2.   AC 1 è autore colpevole di:

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

                                         consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

                                         a Mezzovico, il 19 giugno 2005.

                                   3.   AC 2 è autore colpevole di:

                               3.1.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                                         consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

                                         a Mezzovico, il 19 giugno 2005;

                               3.2.   guida in stato di inattitudine

per avere circolato alla guida dell'autovettura marca Fiat Punto sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cocaina),

dimostrandosi quindi inabile alla guida,

a Chiasso, il 19/20 giugno 2005,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                   4.   Di conseguenza, avendo AC 1

agito in stato di scemata responsabillità e avendo AC 2 agito prima del compimento del 20.esimo anno d'età,

                               4.1.   AC 1 è condannato:

                            4.1.1.   alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                            4.1.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per anni 5 (cinque).

                               4.2.   AC 2 è condannato:

                            4.2.1.   alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                            4.2.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per anni 3 (tre).

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido in ragione di un mezzo ciascuno.

                                   6.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                   7.   L'esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                   8.   È ordinata la confisca della cocaina, da distruggere, della somma di fr. 1'000.-, dei due cellulari marca Motorola con relative carte SIM.

                                   9.   È ordinato il dissequestro del cellulare marca Nokia con relativa carta SIM da restituire a AC 2.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           800.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.           301.30

                                         Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.-fr.        1'151.30

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 1

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           400.--

Inchiesta preliminare                             fr.           150.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.           575.65

                                                                 ============

Distinta spese a carico di AC 2

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           400.--

Inchiesta preliminare                             fr.           150.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.           575.65

                                                                 ============

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria

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