Incarto n. 72.2004.95
Lugano, 23 settembre 2004/nh
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretario:
Pascal Cattaneo, vicecancelliere
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1 sedicente, e soggiornante presso la CRS a
detenuto dal 8 al 9 marzo 2004 e dal 22 giugno 2004;
prevenuto colpevole di:
infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta
per avere, senza essere autorizzato,
1. l’8 marzo 2004, a Lugano,
detenuto un ovulo di cocaina del peso lordo di 5,7 grammi, occultandolo nella tasca destra dei suoi pantaloni,
che a suo dire gli sarebbe stato consegnato a Paradiso,
la mattina dello stesso giorno, da un cittadino albanese non identificato, con il compito di venderlo ad ignoti tossicodipendenti di Lugano;
2. il 16 marzo 2004, a Zurigo,
acquistato, da un ignoto spacciatore africano di nome __________, due ovuli di plastica contenenti ciascuno 7 buste dosi,
per un peso complessivo di 70,16 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante dal 19.7 al 26.5%),
sostanza trasportata lo stesso giorno dal connazionale __________, richiedente l’asilo residente a __________,
dalla stazione centrale FFS di Zurigo fino al __________ __________, dove è stata sequestrata dalla Polizia cantonale;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall’art. 19 cifra 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 107/2004 del 23 agosto 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP1. § L'accusato AC1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. __________. § L'interprete IE1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:10.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che AC1 venga condannato alla pena di 12 mesi di detenzione effettivi e alla pena accessoria dell’espulsione effettiva per 5 anni. Chiede inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di detenzione inflitta il 30.4.2004 dalla Pretura penale di Bellinzona.
Infine chiede pure la confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore, che pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato.
Contesta i fatti di cui al pt. 1.2 dell’atto di accusa sostenendo che la chiamata di correo di __________ non è credibile in quanto ha cambiato più volte versione, contraddicendosi. In applicazione, quindi, del principio in dubio pro reo, chiede l’assoluzione dall’imputazione di cui al pt. 1.2 dell’AA. In via subordinata ne chiede l’assoluzione in quanto, citando Corboz vol. I, n. 37, il reato prospettato non era stato consumato. Chiede infine che la pena detentiva richiesta dal PP venga ridotta e che il cellulare di AC1 e i 595.- fr. vengano restituiti al suo patrocinato.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC1
1. È autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LFStup
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1 a Lugano, l’8.3.2004,
detenuto un ovulo di cocaina del peso lordo di 5,7 grammi, consegnatoli affinché provvedesse alla sua vendita?
1.1.2 a Zurigo, il 16.3.2004,
acquistato due ovuli di plastica contenenti 7 buste dosi per un peso complessivo di 70,16 grammi netti di cocaina (purezza da 19,7 al 26,5 %), sostanza trasportata da __________ dalla stazione FFS di Zurigo al __________ __________, nella camera n. __________?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale:
2.1. della pena privativa di libertà?
2.2. della pena accessoria dell’espulsione?
3. Deve essere ordinata la confisca, rispettivamente il sequestro conservativo, di quanto in sequestro?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, in modo parzialmente affermativo al quesito n. 3 e negativamente ai quesiti n. 2.1 e 2.2
visti gli art. 18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 68, 69 CP;
19 cifra 1 LFStup;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC1
1. È autore colpevole di
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1 detenuto un ovulo di cocaina del peso lordo di 5,7 grammi, consegnatoli affinché provvedesse alla sua vendita;
1.1.2 acquistato, a scopo di vendita, due ovuli di plastica contenenti 7 buste dosi per un peso complessivo di 70,16 grammi netti di cocaina (purezza da 19,7 al 26,5 %),
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, AC1 é condannato:
2.1. alla pena di 10 mesi di detenzione, a valere quale pena integralmente aggiuntiva alla pena di 20 giorni di detenzione inflitti il 30.4.2004 dalla Pretura Penale di Bellinzona, nella quale é computato il carcere preventivo sofferto;
2.1. all’espulsione dal territorio svizzero per 5 anni;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.
3. È ordinata la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione dell’importo di fr. 595.- e del natel per i quali viene ordinata la restituzione al condannato.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
IE1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente Il segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 450.--
===========