Incarto n. 72.2004.42
_________, 15 dicembre 2004/eg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei giudici:
Claudio Zali (Presidente) GI 1 GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 1 AS 2 AS 4 AS 5 AS 7
con il segretario:
Enzo Barenco, segretario di camera
Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
ACCO 1AC 1 e domiciliato a
detenuto dal 5 marzo 2003 al 21 marzo 2003;
prevenuto colpevole di:
1. ripetuta appropriazione indebita qualificata
per avere,
in più occasioni, a _________,
nel periodo settembre 2001 - marzo 2003,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
agendo nell'esercizio della professione di pubblico notaio e di avvocato per la quale aveva ottenuto l'autorizzazione da un'autorità,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati,
e meglio per avere,
nel citato periodo ed in più occasioni,
utilizzato, con prelevamenti in contanti o trasferimenti bancari, somme di denaro versate da clienti del suo Studio legale e notarile sui conti bancari __________ (CHF, rubrica clienti) e __________ (Euro, rubrica clienti) a lui intestati presso la PC 1, _________ e sul conto bancario __________ (rubrica società) a lui intestato presso la __________, _________,
nonché utilizzato somme di denaro a lui affidate in gestione da clienti del suo Studio legale e notarile e depositate su relazioni bancarie sulle quali aveva procura con diritto di firma individuale,
per complessivi almeno ca. fr. 2'617'817.55 ed almeno ca. Euro 1'865'275.18 (pari a ca. fr. 2'721'250.- al cambio medio del 5 marzo 2003),
in parte per il finanziamento e per il pagamento di spese del __________ nonché per il pagamento di spese personali, in ragione di almeno complessivi Euro 1'397'162,32 (pari a ca. fr. 2'038'320.- al cambio medio del 5 marzo 2003) e complessivi fr. 311'000.-, tutt'oggi dovuti a clienti del suo Studio legale e notarile,
ed in parte utilizzati per risarcire le pretese di altri clienti, i cui fondi erano stati usati per gli scopi di cui sopra,
e più in dettaglio per avere
1.1. nel periodo settembre 2001 - novembre 2001,
indebitamente impiegato la somma di fr. 237'500.- a lui affidata in qualità di notaio (valuta 27.09.2001, conto __________/CHF, rubrica clienti, presso PC 1) da __________ per il pagamento del prezzo di compravendita della Part. __________ di __________ e destinata alla parte venditrice, alla quale è stata versata la somma dovuta in data 29.11.2001 attingendo da fondi a lui affidati da altri clienti;
1.2. nel periodo settembre 2001 - marzo 2002,
indebitamente impiegato la somma di fr. 444'317.55 a lui affidata in qualità di notaio (valuta 11/20.09.2001, conto __________CHF, rubrica clienti, presso PC 1) da __________ per il pagamento del prezzo di compravendita della Part. __________ di __________ e destinata a riscattare l'ipoteca presso la __________; il riscatto dell'ipoteca è avvenuto in data 08.03.2002 attingendo da fondi a lui da altri clienti e da fondi propri;
1.3. nel periodo novembre 2001 - novembre 2002,
indebitamente impiegato la somma di fr. 290'000.- a lui affidata in qualità di notaio (valuta 26.11.2001, conto __________/CHF, rubrica clienti, presso PC 1) da __________ e __________ in previsione dell'acquisto della Part. __________ di __________; visto l'esito negativo delle trattative di acquisto, detta somma è stata restituita ai potenziali acquirenti in data 20.11.2002 attingendo da fondi propri;
1.4. nel periodo febbraio 2002 - aprile 2002,
indebitamente impiegato la somma di fr. 310'000.- a lui affidata in qualità di notaio (valuta 21/22.02.2002, conto __________/CHF, rubrica clienti, presso PC 1) da __________, __________ e __________ per il pagamento del prezzo di compravendita della Part. __________ di __________ e destinata alla parte venditrice, alla quale è stata versata la somma dovuta in data 17.04.2002 attingendo da fondi a lui affidati da altri clienti;
1.5. nel periodo marzo 2002 - aprile 2002,
indebitamente impiegato la somma di fr. 355'000.- a lui affidata in qualità di notaio (valuta 06.03.2002, conto __________/CHF, rubrica clienti, presso PC 1) da __________ per il pagamento del prezzo di compravendita della Part. ___ di _________ e destinata alla parte venditrice, alla quale è stata versata la somma dovuta in data 23.04.2002 attingendo da fondi a lui affidati da altri clienti;
1.6. nel periodo marzo 2002 - marzo 2003,
indebitamente impiegato la somma complessiva di Euro 599'185.35 a lui affidata in qualità di avvocato incaricato di procedere all'incasso di somme di pertinenza del cliente (conto __________/Euro, rubrica clienti, presso PC 1 e conto __________/Euro, rubrica società presso __________) da __________; quest'ultimo è stato parzialmente risarcito in corso di inchiesta in ragione di fr. 306'000.- (pari a Euro 208'112.86) dissequestrati a suo favore e la somma di Euro 391'072,49 risulta a tutt'oggi dovuta;
1.7. nel periodo aprile 2002 - inizio 2003,
indebitamente impiegato la somma di fr. 311'000.- a lui affidata in qualità di notaio (valuta 12/22.04.2002, conto __________/CHF, rubrica clienti, presso PC 1) da __________ per il pagamento del prezzo di compravendita della PPP __________ di __________ e destinata a riscattare l'ipoteca presso la PC 1, _________; il riscatto dell'ipoteca non è a tutt'oggi avvenuto;
1.8. nel periodo luglio 2002 - agosto 2002,
indebitamente impiegato la somma complessiva di Euro 454'366.- (Euro 200'500.- con valuta 24.07.2002, Euro 130'325 con valuta 30.07.2002 e Euro 123'541.- con valuta 29.08.2002) a lui affidata in qualità di avvocato dal beneficiario economico della società __________, __________, con l'incarico di gestire i fondi depositati sul conto __________ intestato alla società presso il __________, _________ sul quale egli disponeva di procura con diritto di firma individuale; con la cliente è stato raggiunto in data 15.11.2002 un accordo di risarcimento ma la somma non risulta a tutt'oggi versata;
1.9. nel periodo ottobre 2002 - novembre 2002,
indebitamente impiegato la somma di circa fr. 205'000.- a lui affidata in qualità di notaio (valuta 10.10.2002, conto __________/CHF, rubrica clienti, presso PC 1) dai coniugi __________ per il pagamento del prezzo di compravendita della Part. __________ di __________ e destinata alla parte venditrice, alla quale è stata versata la somma dovuta in data 11.12.2002 attingendo da fondi propri (versamento di fr. 1.1 Mio relativi al prestito ipotecario ottenuto sulla part. __________ di __________ da lui acquistata in comproprietà con la compagna __________);
1.10. nel periodo ottobre 2002 - dicembre 2002,
indebitamente impiegato la somma di fr. 210'000.- a lui affidata in qualità di avvocato (valuta 15.10.2002, conto __________/CHF, rubrica clienti, presso PC 1) nell'ambito di una vertenza civile e destinata alla cliente __________; tale somma è stata versata alla cliente in data 11.12.2002 attingendo da fondi propri (versamento di fr. 1.1 Mio relativi al prestito ipotecario ottenuto sulla part. __________ di __________ da lui acquistata in comproprietà con la compagna __________);
1.11. in data 08.11.2002,
indebitamente impiegato la somma complessiva di Euro 260'000.- (Euro 110'000.- a debito della __________ e Euro 150'000.- a debito della __________) a lui affidata dai beneficiari economici della fondazione di famiglia __________ __________, e depositata sui conti __________ e __________ intestati alla fondazione di famiglia presso la PC 1, _________, sui quali disponeva di procura con diritto di firma individuale; le parti lese sono state risarcite nel corso del mese di novembre 2002 con lo storno degli importi a loro favore;
1.12. nel periodo dicembre 2002 - gennaio 2003,
indebitamente impiegato la somma di circa fr. 255'000.- a lui affidata in qualità di notaio (valuta 16.12.2002, conto __________CHF, rubrica clienti, presso PC 1) dal cliente __________ per il pagamento del prezzo di compravendita della Part. __________ di __________ e destinata alla parte venditrice, alla quale è stata versata la somma dovuta in data 10.01.2003 attingendo da fondi a lui affidati da altri clienti;
1.13. nel periodo gennaio 2002 - dicembre 2002
indebitamente impiegato la somma complessiva di Euro 240'701.59 a lui affidata in qualità di avvocato incaricato di procedere all'incasso ed alla gestione di somme di pertinenza del cliente (conto __________/Euro, rubrica clienti, presso PC 1) dal beneficiario economico della società __________; la somma non è stata a tutt'oggi versata al cliente;
1.14. nel gennaio 2003
indebitamente impiegato la somma di Euro 311'022.24 a lui affidata in qualità di avvocato (valuta 7/8.01.2003, conto __________/Euro, rubrica clienti, presso PC 1) nell'ambito di una pratica successoria e destinata ai clienti __________ e __________; la somma non è stata a tutt'oggi versata ai clienti;
2. disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere,
_________, nel periodo 9 settembre 2002 - 8 marzo 2004,
omesso di ottemperare alla risoluzione di data 9 settembre 2002 della PL 1, sede di __________, che gli imponeva, sotto esplicita comminatoria dell'art. 292 CP, di presentare entro il 30 settembre 2002 i rendiconto finanziari ed i rapporti morali per le gestioni 1998 (parziale), 1999, 2000 e 2001 relativi alla tutela in favore del fratello __________;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 138 cifre 1 e 2 CP e art. 292 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 49/2004 del 26 aprile 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1. § L'accusato ACCO 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DIFI. § L'avv. RAPC rappresentante della PC 4. § L'avv. RAPC, rappresentante della PC 2.
Espleti i pubblici dibattimenti
- martedì 14.12.2004 dalle ore 09.30 alle ore 16.50
- mercoledì 15.12.2004 dalle ore 09.30 alle ore 17.35.
E' pervenuta ora alla Corte la lettera 14.12.2004 dell'avv. RAPC (con allegato "riconoscimento di debito" 2.4.2003, con la quale si costituisce Parte civile per la __________, per Euro 303'151.49 (doc.dib. 1).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l'atto d'accusa in esame e quindi le ipotesi accusatorie di ripetuta appropriazione indebita qualificata (malversazioni commesse in danno di 14 clienti, in più occasioni, per complessivi almeno ca. chf 2'617'817.55 ed almeno ca. Euro 1'865'275.18 - fattispecie ammesse e non contestate dall'accusato) e disobbedienza a decisioni dell'autorità, ritenuti i fatti in esame e la colpa dell' ACCO 1 particolarmente gravi e considerati a favore dello stesso la sua incensuratezza, le sue ammissioni e il fatto di aver risarcito una parte dei clienti danneggiati (che a mente della PP non configura ancora l'attenuante specifica del sincero pentimento dell'art. 64 CP), conclude chiedendo che ACCO 1 venga condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione. Lascia alla Corte decidere se la pena detentiva abbia ad essere accompagnata dalla pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio della professione di avvocato. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro e l'assegnazione alla Parti civili in proporzione di quanto riconosciuto in sentenza.
§ Il rappresentante della PC PC 2, il quale si associa alla pubblica accusa per quel che concerne la colpabilità dell'accusato e conclude chiedendo (riconfermandosi nel suo scritto 6.12.2004, doc. TPC 7) che ACCO 1 venga condannato a versare alla Parte civile fr. 595'212.30 + interessi del 5% dall'11.3.2003 e fr. 20'000.-- + interessi del 5% dal 16.12.2004 a titolo di risarcimento del danno .
§ Il rappresentante della PC PC 4, il quale si associa alla pubblica accusa per quel che concerne la colpabilità dell'accusato e sostenuta la legittima costituzione a Parte civile del suo cliente nel presente procedimento così come già stabilito dal GIAR, conclude chiedendo che AC 1 venga condannato a versare alla Parte civile fr. 14'376.-- per spese di patrocinio, rispettivamente venga condannato a rimborsare fr. 300'000.-- alla PC 1.
§ Il Difensore, il quale premette come questo processo sia per la difesa delicato a fronte della richiesta di pena esemplare della pubblica accusa, che appare arbitrariamente rigorosa e sproporzionata. Sottolinea la lodevole precisione con la quale il Procuratore pubblico ha ricostruito i fatti, ciò che l'ha spinto ad andare oltre la formulazione di una proposta equa, rilevando come la punizione oggi da infliggere all'accusato abbia ad essere non elemento afflittivo bensì sanzione che eviti la commissione di ulteriori reati. A mente della difesa l'accusato non ha agito per bramosità di denaro e nemmeno mosso da autostima. Per quanto attiene ai fatti la difesa, sulle fattispecie elencate nell'atto d'accusa, non ha grosse obiezioni e particolari contestazioni da fare, se non richiedere l'assoluzione del proprio patrocinato dall'imputazione n. 1.3., poiché in quel caso è stato accertato, che i signori __________ e __________ versarono sul conto "rubrica clienti" AC 1 fr. 290'000.-- e che questi furono immediatamente rimborsati con mezzi propri dell'accusato quando videro sfumare la trattativa immobiliare per problemi edificatori (cambio di destinazione). Osserva inoltre che nessun centesimo è rimasto nelle tasche dell'accusato, rilevando nel contempo il ruolo anomalo avuto da PC 1nella vicenda, banca presso la quale AC 1 aveva il conto "rubrica clienti". In virtù dell'ampia prova fornita dall' ACCO 1 di risarcire le parti danneggiate per quanto si potesse da lui pretendere, il difensore chiede che abbia ad essergli riconosciuta l'attenuante specifica del sincero pentimento (che il TF in una sentenza del 14.2.1996 ha quantificato in una riduzione fino a 1/3 della pena astratta). Tutto ciò premesso e ammesse anche tutte le attenuanti generiche dell'art. 63 CP (incensuratezza; atteggiamento processuale e dibattimentale; consapevolezza di quanto commesso; figura, personalità e vita anteriore; incarcerazione presso le celle pretoriali; clamore mediatico dell'arresto) conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena proposta da contenere in 18 mesi di reclusione (una pena fino a 21 mesi, per effetto della "compressione" voluta dal TF, dovrà essere ridotta a 18 mesi), da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla pronuncia della pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio della professione di avvocato a condizione che la medesima abbia ad essere considerata quale ulteriore attenuazione della pena privativa della libertà. Lascia alla Corte la decisione di valutare la posizione del cliente PC 4, memore comunque della giurisprudenza applicabile, ovvero che il danno deve essere diretto e realizzato e non solo un danno futuro o un probabile danno.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: ACCO 1
1. E' autore colpevole di:
1.1. ripetuta appropriazione indebita,
per avere, in danno di 14 clienti, in più occasioni, a _________, nel periodo settembre 2001 - marzo 2003, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati, in particolare utilizzato, con prelevamenti in contanti o trasferimenti bancari, somme di denaro versate da clienti del suo Studio legale e notarile sui conti bancari __________ (CHF, rubrica clienti) e __________ (Euro, rubrica clienti) a lui intestati presso la PC 1, _________ e sul conto bancario __________ (rubrica società) a lui intestato presso la __________, __________, nonché utilizzato somme di denaro a lui affidate in gestione da clienti del suo Studio legale e notarile e depositate su relazioni bancarie sulle quali aveva procura con diritto di firma individuale, per complessivi almeno ca. fr. 2'617'817.55 ed almeno ca. Euro 1'865'275.18 (pari a ca. fr. 2'721'250.-- al cambio medio del 5 marzo 2003)?
1.1.1. trattasi di appropriazione indebita qualificata, siccome commessa agendo nell'esercizio delle professioni di pubblico notaio e di avvocato per le quali ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità?
1.2. disobbedienza a decisioni dell'autorità per avere, a _________, nel periodo 9 settembre 2002 - 8 marzo 2004, omesso di ottemperare alla risoluzione di data 9 settembre 2002 della __________ sede di _________, che gli imponeva, sotto esplicita comminatoria dell'art. 292 CP, di presentare entro il 30 settembre 2002, i rendiconti finanziari ed i rapporti morali per le gestioni 1998 (parziali), 1999, 2000 e 2001 relativi alla tutela in favore del fratello __________,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Ricorrono attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se si quali?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa della libertà?
3.2. accessoria dell'interdizione dell'esercizio della professione di avvocato?
4. Devono essere accolte le pretese di risarcimento delle Parti civili e se si per quanto?
5. Deve essere ordinata la confisca con conseguente assegnazione alle Parti civili, subordinatamente il sequestro conservativo dei valori patrimoniali sequestrati ed indicati a pag. 6 dell'atto d'accusa?
6. Deve essere ordinato il sequestro conservativo della quota parte di 1/2 di ACCO 1 della particella n. __________ RFD di __________?
Considerato, in fatto ed in diritto:
1. ACCO 1 è nato l'____________, ultimogenito dopo un fratello nato nel _____ e una sorella nata nel ______. Il padre era agente generale di un'importante compagnia d'assicurazioni, mentre che la madre era casalinga. Ha assolto le scuole dell'obbligo a ________, ed in seguito ha frequentato l'Istituto _______. Nel 1983 ha ottenuto la licenza in diritto all'Università di ________, svolgendo in seguito la pratica legale e notarile presso __________. Nel 1986 ha conseguito i brevetti di avvocato e notaio e ha contratto matrimonio. Nel 1989 ha aperto un proprio studio legale e notarile a _________, al quale nel 1996 ha associato __________.
Nel 1997 ha divorziato, senza avere avuto figli. E' attualmente legato a __________, assieme alla quale -come si dirà più avanti- ha acquistato l'abitazione di __________.
L'accusato, oltre che per l'attività professionale, si è distinto anche per l'impegno politico, che l'ha portato in Consiglio Comunale a __________, e sportivo, avendo rivestito cariche quali membro del consiglio di amministrazione della società __________, del consiglio di fondazione della __________, di responsabile delle finanze del __________.
2. E' però la passione dell'accusato per la pallacanestro che ne caratterizza l'esistenza, e che costituisce la principale chiave di lettura dei fatti posti a giudizio.
Dopo la pratica attiva nelle squadre giovanili ed in seconda divisione, l'accusato nel 1992 assume la presidenza del __________ (__________), che manterrà sino al 10 aprile 2002. Una carica sicuramente onorifica, che lo rende popolare e gli conferisce visibilità mediatica e della quale l'accusato dice "…la presidenza del __________ mi ha portato molto sia in termini di pubblicità che di clientela" (classificatore 5/5, verbali, verbale 5 marzo 2003, A1, pag. 4).
Come è noto a chi ha un minimo di dimestichezza con il funzionamento dell'attività sportiva, vi è però un rovescio della medaglia legato alla presidenza di qualsivoglia società sportiva, costituito dall'implicito onere all'assunzione dei costi della società medesima, o più precisamente dall'impegno alla copertura dell'eventuale maggior costo di gestione rispetto ai proventi generati dall'attività sportiva.
Il prevenuto ha dichiarato di essere stato consapevole di questo impegno al momento dell'assunzione della carica, impegno che considerava compatibile con le sue possibilità economiche. In effetti, all'epoca il budget annuo del __________ era a dire dell'accusato di circa fr. 350'000.-- (A1, pag. 3), mentre che l'apporto degli sponsor era di circa fr. 200'000.-- annui, ai quali andava aggiunto ancora l'incasso delle partite, per il che il deficit a carico del presidente poteva essere stimato, nell'ordine di grandezza, in fr. 100/120'000.-- all'anno. Concretamente questo apporto avveniva in particolare fornendo garanzie per la concessione e il mantenimento di una linea di credito bancario in favore del sodalizio, così da assicurargli la necessaria liquidità.
3. L'impegno economico del prevenuto era sicuramente importante, ma non incompatibile con le sue possibilità finanziarie. L'attività dello studio legale, alimentata anche dal ritorno pubblicitario creato dalla presidenza del __________, gli procurava un reddito di circa fr. 300'000.-- all'anno, al quale si cumulava il provento di investimenti immobiliari effettuati in quegli anni.
L'accusato, infatti, aveva avuto l'opportunità di acquisire a prezzi convenienti alcuni stabili da reddito che le banche avevano ritirato in seguito a fallimenti e che, secondo le sue dichiarazioni, gli assicuravano un provento di ulteriori circa fr. 270'000.-- all'anno.
Oltre a ciò, l'accusato nel 2000 ha beneficiato di un'importante entrata straordinaria di circa fr. 1'500'000.--, riscuotendo in una sola volta il corrispettivo di 15 anni di prestazioni svolte in favore di un suo cliente. Era infatti accaduto che egli nel 1985/1986 si era occupato del recupero dal Canada di un patrimonio di circa fr. 7 milioni di un suo cliente, che in seguito (e dopo di lui, la vedova) gli aveva conferito l'incarico di occuparsi della gestione di questa sostanza, che formalmente era stata attribuita a due persone giuridiche del __________, la __________ e la __________.
Nel corso degli anni la vedova ha progressivamente consumato la sostanza con prelievi regolari. Quando nel 2000 il saldo residuo era sceso a circa fr. 1'500'000.--, il prevenuto si è accordato con l'avente diritto economico nel senso che questo importo era da ritenere di sua spettanza così che essa, consenziente, gli ha di fatto ceduto i diritti sulla società in questione (A1, pag. 4):
" …io non ho mai fatturato le mie prestazioni alla signora __________. ed al marito dal 1985. Ho calcolato che il mio onorario poteva aggirarsi, viste anche le consulenze prestate ed i vari mandati professionali svolti, su ca. l'1% all'anno dell'intero patrimonio, per un totale di ca. fr. 100'000.-- all'anno. Quindi nel 2000 ho ritenuto di vantare una pretesa nei confronti della signora di ca. fr. 1.5 Mio.
ADR che non ho emesso alcuna fattura né durante gli anni né alla fine del mandato."
La persona in questione, sentita il 10 marzo 2003, ha confermato le affermazioni del prevenuto (B8, pag. 2, in fine), da lei considerato "quasi come mio nipote" (pag. 3).
Al dibattimento l'accusato ha dichiarato di non avere ancora notificato al fisco questa entrata.
4. All'inizio della stagione sportiva 1999/2000 la situazione del __________ cambia drasticamente e, per usare le parole dell'accusato "…il budget è aumentato a fr. 1.3/1.5 Mio." (A1, pag. 2). Questa frase racchiude in sé l'errore sostanziale nel quale è incorso il prevenuto: in realtà non era l'intero budget societario (entrate ed uscite) ad essere improvvisamente quadruplicato, vero era solamente che le spese erano esplose sino a quel livello, senza che vi fosse una corrispondente crescita anche dei ricavi.
L'accusato non ha fornito particolari spiegazioni in merito, né ha spiegato su quali basi economiche, a seguito di quali previsioni e prospettive, di quale piano finanziario sarebbe stata presa la decisione di allestire una squadra ambiziosa (che puntualmente ha conseguito gli obiettivi sportivi prefissati), ma anche estremamente onerosa. Semplicemente, lo si è fatto e basta.
All'atto pratico, questo aumento delle spese è stato reso possibile, nell'immediato, dall'aumento dei finanziamenti bancari.
Nel 1999 la __________ era divenuta sponsor del __________, che aveva perciò trasferito presso questo istituto il proprio conto bancario e la relativa linea di credito. Essa era all'inizio di fr. 500'000.-- (in luogo dei fr. 300'000.-concessi in precedenza da __________), ed è poi stata aumentata a fr. 1'000'000.--. A garanzia di questi crediti, il prevenuto ha costituito in pegno elementi della propria sostanza privata, ed in particolare gli attivi di pertinenza della predetta __________ (sui dettagli relativi al finanziamento bancario cfr. i verbali A1, pag. 2-4 e B12 del funzionario della __________).
Le entrate del club -tolto l'incasso una tantum di U$ 450'000.-- per diritti televisivi derivanti dalla partecipazione __________ - non hanno però subito incrementi di rilievo, ragione per cui -con l'approssimazione dovuta al fatto che non esiste una contabilità attendibile del __________ - il deficit annuo, che in precedenza era di fr. 100/120'000.-- all'anno, saliva a partire dal 1999 ad almeno fr. 1'200'000.-- all'anno, eccetto che per la stagione in cui vi è stato l'incasso dei predetti diritti televisivi e per la quale il deficit può essere stato di circa fr. 500'000.--.
Una situazione che le pur floride finanze del prevenuto non potevano reggere. Egli stesso, a posteriori, ammette che "…questa decisione è stata certamente irrazionale e mi sta causando problemi di natura finanziaria" (A1, pag. 4).
Considerato che questo insostenibile dispendio si è protratto sull'arco di tre stagioni (1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002), il deficit complessivo deve essere prossimo ai fr. 3 milioni (cfr. verbale dibattimentale, pag. 2).
Questo ha significato per l'imputato da una parte la perdita secca di quei fr. 1.5 milioni incamerati facendosi cedere dalla cliente __________ i diritti sulla __________, rimanendo inoltre debitore della __________ a titolo personale per ulteriori fr. 390'000.-- (B12, pag. 3).
D'altra parte, trova così, nel complesso, almeno parziale spiegazione l'interminabile serie di prelevamenti per contanti dal conto clienti c/o PC 1dello studio legale effettuati dall'accusato nel periodo incriminato, ammontanti nel complesso a quasi fr. 2'000'000.-- (cfr. doc. dib. 5), mentre che nel dettaglio del singolo prelevamento l'accusato, né in sede d'inchiesta, e nemmeno in aula, non è mai riuscito a fare chiarezza sulla destinazione specifica dell'uno o dell'altro importo.
5. L'atto di accusa imputa al prevenuto 14 malversazioni commesse nel periodo compreso tra il settembre del 2001 e il marzo 2003, ma la corretta lettura degli atti permette di rilevare i segni premonitori dei successivi illeciti in pregressi comportamenti che, anche volendoli benignamente ritenere privi di rilevanza penale, sono almeno ampiamente discutibili dal profilo deontologico.
Risulta infatti che già nell'agosto del 1999, quando ancora __________ apparteneva alla signora __________ e l'imputato non aveva ancora fatto suo il saldo residuo di fr. 1.5 milioni (cosa che avverrà nel 2000 secondo le sue dichiarazioni), gli averi di questa persona giuridica sono stati utilizzati come garanzia per l'emissione di una garanzia bancaria di fr. 550'000.-- da parte della __________ a copertura della linea di credito di fr. 500'000.-- concessa dalla __________ (cfr. A1, pag. 2 e B12, pag. 1 e 2).
Quanto all'indispensabile consenso dell'avente diritto economico signora __________, l'accusato ha dichiarato (A1, pag. 3):
" ADR non posso dire al 100% se ho comunicato alla signora __________ che era stata emessa una garanzia bancaria utilizzando parte dei fondi della __________. Devo però precisare che la signora aveva con me un rapporto tale che non mi chiedeva particolari informazioni sulla gestione del conto perché era interessata a poter disporre dei fondi quando ne aveva la necessità. A lei in sostanza interessava sapere che i soldi erano depositati in banca, come poi venivano gestiti alla signora interessava meno e mi lasciava completa carta bianca. Inoltre aggiungo che ero praticamente sicuro che la garanzia non sarebbe stata riscattata a danno della __________ e se lo fosse stata sarebbe stata coperta diversamente."
Inutile dire che la costituzione a pegno degli averi in favore di impegni di terzi di dubbia solvibilità (cioè del __________) è atto che con ogni evidenza non si concilia con l'asserito interesse della cliente di "poter disporre dei fondi quando ne aveva la necessità".
Sempre al riguardo degli averi di __________, nel corso dell'audizione della signora __________ (B8) gli inquirenti le hanno fatto rilevare che nel 1998 dal conto bancario in questione erano stati trasferiti fr. 300'000.-- in favore RAPC, operazione che essa ha espressamente dichiarato di non conoscere (e perciò di non potere avere autorizzato), in quanto "…non ho mai voluto sapere niente dei movimenti finanziari dei miei conti. Io mi fidavo del ACCO 1" (B8, pag. 4). Nessuna indagine risulta essere stata effettuata al proposito.
Da ultimo, merita di essere segnalato che era già a partire dal 2000, e quindi non solo dal settembre del 2001, che l'accusato aveva iniziato a gestire il proprio conto clienti -ovvero il conto sul quale sono provvisoriamente depositati averi di pertinenza dei clienti ricevuti nel contesto di un mandato legale o notarile- come una sorta di suo conto corrente personale, violando così il fondamentale dovere professionale di custodire fedelmente quanto affidatogli (A1, pag. 5/6):
" Devo dire che più o meno a far tempo dall'anno 2000 ho utilizzato il conto clienti dello studio un po' come un "conto corrente" per operazioni di clienti, per operazioni legate al basket e per operazioni mie personali. Non ho tenuto una contabilità di questo "conto corrente", ma so per certo che ad oggi nessun cliente vanta delle pretese nei miei confronti."
In questa situazione di mancanza di ritegno etico, e di mescolanza dell'avere del cliente con i propri affari, occorreva ancora solo un piccolo passo per cadere nell'illecito penale, che si sarebbe verificato -e che si è puntualmente verificato- nella forma dell'appropriazione indebita, non appena fosse venuta meno per l' ACCO 1 la possibilità di disporre l'immediato rimborso del denaro dei clienti impiegato a loro insaputa.
6. Secondo l'atto di accusa, ciò è avvenuto per la prima volta nel settembre 2001.
Il giorno 11 settembre 2001 egli ha incassato da __________ (il noto pilota da corsa), e per esso dal __________ di __________, fr. 550'000.-- sul proprio conto clienti, ricevendo ulteriori fr. 60'000.-- il 20 settembre 2001 in relazione all'acquisto da parte del predetto __________ del fondo n. __________ di __________. Di questa somma, fr. 155'682.-- andavano consegnati dall'accusato, che agiva in qualità di pubblico notaio, al venditore __________, mentre che fr. 444'317.55 dovevano essere consegnati alla __________ ad estinzione del di lei credito ipotecario (cfr. punto 1.2 AA).
Invece di procedere in questo modo, risulta dagli atti (AI 219, rapporto 7 ottobre 2003 __________, tabella allegato 1, foglio 1) che il prevenuto tra il 12 e il 27 settembre 2001 ha effettuato prelevamenti per contanti dal conto dello studio per fr. 355'009.35, di modo che sul conto sono rimasti solo fr. 254'990.65.
Importo quest'ultimo sufficiente a coprire quanto dovuto al venditore (e difatti per i fr. 155'682.-- non vi è imputazione di appropriazione indebita), ma non per pagare il creditore ipotecario, di modo che al prevenuto è stata addebitata l'appropriazione indebita dei fr. 444'317.55 spettanti alla __________.
L'imputato ha riconosciuto nella sostanza l'addebito già in sede preprocessuale (A3, pag. 4; A4, pag. 2), ammettendolo anche in aula.
7. Dopo i massicci prelevamenti di fr. 355'000.-- e rotti del settembre 2001 di cui al punto precedente (sulla cui destinazione l'accusato nulla ha saputo o voluto dire di preciso), il 27 settembre 2001 sono fortunatamente entrati sul conto clienti dell'accusato, agente come notaio, due pagamenti di fr. 117'500.-- e fr. 120'000.-- (per un totale di fr. 237'500.--) da parte di __________, con i quali intendeva pagare il fondo n. __________ di __________, vendutole dalla signora __________ (cfr. punto 1.1 AA).
Con questo denaro, e con i fr. 254'990.65 che erano rimasti sul conto, l'accusato il 1° ottobre 2001 ha invece pagato fr. 155'682.-- al venditore __________ dell'operazione precedente, effettuando per il resto un nuovo, misterioso prelevamento di contanti di ben fr. 305'337.--, che ha lasciato sul conto solo fr. 31'471.65 (cfr. AI 219, allegato 1, foglio 1), e del quale, nuovamente, non ha saputo fornire spiegazione (cfr. A3, pag. 4).
Anche in questo caso è manifesto l'utilizzo del denaro affidatogli nell'esercizio della funzione di notaio per imprecisati scopi personali, estranei a quello dell'affidamento.
Non esistendo la possibilità di immediato rimborso, circostanza che del resto nemmeno l'accusato pretende, si ha che anche in questo caso egli si è appropriato indebitamente del denaro della sua cliente, cosa che egli del resto ammette (A3, pag. 4; verbale dibattimentale, pag. 4).
8. Il 26 novembre 2001 sono pervenuti fr. 290'000.-- sul conto clienti dell'accusato versati da __________ e __________, intenzionati ad acquistare il fondo n. __________ di __________ (cfr. punto 1.3AA).
Nonostante il versamento, di per sé indiziante di una stipula imminente, vi erano problemi legati al rilascio di una licenza edilizia e la trattativa si è perciò protratta per quasi un anno, senza che i potenziali acquirenti chiedessero mai la restituzione del denaro versato.
Già il 29 novembre 2001 l'imputato ha prelevato a contanti fr. 294'300.-- (cfr. AI 219, allegato 1, foglio 1), non già per pagare il venditore del fondo in questione (alla vendita non si arriverà mai), ma per pagare alla signora __________ i fr. 237'500.-- versati dalla signora __________.
L'imputato ha poi restituito, non appena richiesti, i fr. 290'000.-- ai signori __________ in data 20 novembre 2002, facendo capo a parte dei fr. 400'000.-- provento della vendita di un suo immobile (cfr. A3, pag. 4). Per questo motivo, cioè quello dell'avvenuta immediata restituzione a prima richiesta del denaro, il prevenuto nega che per questa fattispecie sussista l'ascritto reato di appropriazione indebita.
La tesi è al limite del temerario.
Occorre infatti rammentare all'accusato che l'affidatario deve essere in grado di procedere in ogni momento alla restituzione di quanto affidatogli e che perciò, un'appropriazione temporanea, che rende temporaneamente impossibile la restituzione, è sufficiente a configurare il reato di appropriazione indebita, anche se poi la restituzione viene effettuata puntualmente (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. edizione, n. 17 ad art. 138 CP).
Questo è manifestamente il caso del notaio, al quale incombe l'obbligo di custodire diligentemente, ed ininterrottamente, quanto affidatogli dai clienti, e che egli deve quindi essere in ogni istante in possesso dei denari che gli sono stati confidati.
L' ACCO 1 ha invece saccheggiato i fr. 290'000.-- dei signori __________ e __________ già poche ore dopo l'avvenuto affidamento per procedere al pagamento del prezzo di una precedente compravendita. Vi è ogni motivo di ritenere che se egli avesse avuto altri mezzi avrebbe effettuato il pagamento con quei mezzi, e non attingendo ai fondi di questi nuovi clienti. Dopo la razzia, sul conto non rimaneva più nulla, e osservando il più volte citato AI 219, allegato 1, fogli 1 e 2, si vede che nel corso dell'anno in cui il denaro gli è stato affidato, l'accusato non ha praticamente mai avuto la possibilità di disporre di fr. 290'000.--, se non quando affluiva il denaro di qualche altro cliente.
Sussiste pertanto anche in questo caso l'ascritto reato di appropriazione indebita.
9. A partire dal gennaio del 2002 l'accusato inizia ad utilizzare a proprio vantaggio il denaro del cliente titolare della società __________.
Questa società, come ha spiegato il titolare nel verbale B16, si occupa della compravendita e del noleggio di containers, e incassa in Svizzera i proventi delle attività svolte all'estero. Il denaro confluiva di regola su di un conto presso PC 1intestato alla società, ma quando vi erano fondi in eccedenza che la società non intendeva utilizzare subito, questi, a partire dal gennaio 2002, venivano trasferiti sul conto clienti dell' ACCO 1 (rubrica Euro) per essere investiti in fiduciari a 48 ore ed essere disponibili a prima richiesta, nel caso in cui la società ne avesse avuto bisogno (B16, pag. 2).
Questo tipo di mandato era pervenuto all'accusato per il tramite della sua amica __________, direttrice della filiale di _________ di __________.
L'accusato ha immediatamente e crassamente disatteso la fiducia riposta in lui: egli non ha mai proceduto a investimento di sorta, utilizzando invece il denaro "per esigenze del __________ e per mie esigenze personali" (A3, pag. 2) attingendo dalla rubrica Euro del suo conto clienti per tutto il 2002 come se si trattasse di un suo conto corrente personale, ossia prelevando a piacimento e rimettendo del denaro quando ne aveva la possibilità.
Il saldo finale negativo è di Euro 240'701.59, per il quale sussiste ovviamente il reato di appropriazione indebita, così come imputato all'accusato al punto 1.13 AA.
10. Il 21 e 22 febbraio 2002 __________, __________ e __________, con 5 pagamenti, hanno fatto affluire complessivi fr. 310'000.-- sul conto clienti dell'accusato in vista di un acquisto immobiliare a _______. Di questo denaro, al 6 marzo 2002 l'accusato aveva già prelevato per contanti fr. 242'226.55, senza con ciò avere pagato alcunché in relazione alla transazione immobiliare in questione e senza nemmeno avere rifuso nulla delle altre posizioni "in sospeso".
Anche questa è manifestamente un'appropriazione indebita (punto 1.4 AA), della quale l'accusato inizialmente non si è ricordato, visto che l'ha confessata, su contestazione dell'interrogante, solo il 1° ottobre 2003 (A7, pag. 1):
" …la somma complessiva di fr. 310'000.-- versata dai signori __________ nel periodo 21.02/22.02.2002 sul conto __________ presso PC 1 non è stata utilizzata nel contesto della compravendita relativa al mappale __________ __________, ma è stata usata per diversi pagamenti, soprattutto a favore del __________, e per pagamenti relativi alla società __________ e relativi ad altro cliente (non notarile). La signora __________, destinataria della somma versata dai signori __________, ha ricevuto quanto di sua spettanza in data 17.04.2002, come si può rilevare dalla tabella doc. 2 che indica un addebito di Euro 239'488.75 con rif. __________. Per effettuare tale versamento (rimborso mutuo ipotecario) ho attinto da fondi di pertinenza delle società __________ e __________."
A questo punto, pertanto, si ha che il "buco" scavato dall'accusato con i prelevamenti indebiti supera già ampiamente fr. 1'000'000.--, visto che è debitore almeno di fr. 444'317.55 spettanti alla __________, di fr. 290'000.-di __________ e __________ e di fr. 310'000.-- dei signori __________.
11. Il 6 marzo 2002 __________, intenzionato ad acquistare il fondo n. __________ di __________, ha fatto pervenire all'imputato, agente come notaio, fr. 355'000.--. Questi, pressoché immediatamente (l'8 marzo 2002) ha prelevato l'intera somma, e grazie a quanto ancora si trovava sul conto ha potuto pagare i fr. 444'317.55 dovuti alla __________.
Con questo nuovo illecito (punto 1.5 AA), l'accusato ha quindi potuto ripagare il denaro sottratto in precedenza (punto 1.2 AA).
Manifesta comunque, ancora una volta, l'appropriazione indebita commessa in danno del cliente __________.
12. A marzo del 2002 sono iniziati anche i prelevamenti indebiti dell'accusato in danno degli importi in Euro che un cliente italiano, titolare delle ditte __________ e __________, faceva transitare dal conto del prevenuto (che riceveva una provvigione del 2.5% sull'incassato), che poi li faceva pervenire al titolare delle società in questione.
Anche in questa fattispecie, perdurata sino al marzo 2003 e del tutto simile a quella relativa alla società __________ (consid. 9), il prevenuto ha usato il denaro così pervenutogli a proprio vantaggio e per scopi personali, ed in conclusione l'ammontare delle appropriazioni indebite è di Euro 599'185.35, così come indicato al punto 1.6 AA e ammesso dall'accusato (A2, pag. 3).
13. Il 12 aprile 2002 __________ ha versato al prevenuto fr. 130'000.-- in vista dell'acquisto da __________, compagna dell'accusato, del di lei fondo fol. PPP __________ di __________.
Tra il 15 e il 22 aprile 2002 l' ACCO 1 con quei soldi ha pagato circa fr. 15'000.-- ad un paio di giocatori del __________ e ha prelevato più di fr. 55'000.-- in contanti, denaro la cui destinazione non è nota (cfr. AI 219, allegato 1, foglio 1).
Il 22 aprile 2002 PC 4, e per esso la PC 5, ha versato ulteriori fr. 345'000.-- sul conto dell'accusato, che ha così potuto effettuare il pagamento relativo al cliente __________ (cfr. AI 219, allegato 1, foglio 2), lasciando però impagata l'ipoteca che PC 4 aveva inteso estinguere con quei versamenti.
Così racconta la fattispecie l'accusato (A1, pag. 5):
" Confermo di avere in data 19.4.2002 rogato, in qualità di notaio, la compra-vendita della PPP di __________ della signora __________ all'acquirente signor PC 4. Il prezzo era stato fissato in fr. 500'000.-- da pagare in parte in contanti ed in parte sul mio conto clienti per il riscatto della cartella ipotecaria che gravava l'immobile. Alcuni giorni dopo ho ricevuto sul mio conto clienti l'importo di fr. 345'000.-- e prima della firma del rogito avevo già ricevuto la somma di fr. 130'000.--. Se non erro ad inizio aprile l'PC 1 mi aveva trasmesso un conteggio per il riscatto della cartella ipotecaria di ca. fr. 311'000.--.
ADR dei fondi incassati sul conto clienti relativi a questa compra-vendita fr. 311'000.-- erano destinati a riscattare la __________ mentre il resto era capitale proprio della signora __________. La somma di fr. 345'000.-- proveniva dalla PC 5 che era l'istituto bancario finanziatore dell'acquirente.
ADR io ho utilizzato i fondi che erano pervenuti dalla __________ per il pagamento a favore di tale signora __________ relativo ad un altro rogito che avevo rogato in precedenza. E' vero che la signora __________ aveva una pretesa derivante da altro rogito ed i soldi della signora __________ non erano più sul mio conto clienti."
La Pubblica accusa per questa fattispecie ha imputato all'accusato l'appropriazione indebita dei fr. 311'000.-- destinati a PC 1 per il pagamento del debito ipotecario della signora __________ (punto 1.7 AA), reato sicuramente concretizzato.
A tutt'oggi i fr. 311'000.-- non sono stati risarciti.
14. Nel periodo luglio-agosto 2002 l'accusato si è appropriato di altri complessivi Euro 454'366.-- in danno dell'avente diritto economico sulla società __________.
Anche in questo caso (cfr. le situazioni analoghe di cui ai consid. 9 e 12), si trattava di un cittadino italiano che faceva transitare su di un conto bancario presso il __________ delle "commissioni" a lui spettanti in conseguenza dell'attività di un gruppo di società che si occupano di trasporti (cfr. B15, pag. 1 e 2).
L'avente diritto economico per la gestione di questi flussi di denaro aveva avuto per 20 anni rapporti commerciali con il funzionario di PC 1 __________, che dopo il pensionamento aveva iniziato a collaborare con __________, società fiduciaria della quale l'accusato era consigliere d'amministrazione.
L'avente diritto economico di __________ aveva mantenuto il proprio rapporto con il signor __________ anche dopo la sua uscita da PC 1. Il conto bancario per il transito dei fondi era stato aperto al __________, con procura al signor __________ e all'accusato.
__________ è però deceduto nel giugno del 2002, motivo per cui l'avente diritto economico di __________ ha incaricato l'accusato "di continuare ad occuparsi del conto in __________ " (B15, pag. 2).
L' ACCO 1 ha preso in parola il suo cliente, e solo un mese dopo la morte del __________, che evidentemente in precedenza vigilava sul conto e si sarebbe accorto di eventuali irregolarità, già iniziavano i primi prelevamenti illeciti a fini personali.
Con tre prelevamenti, l'accusato si è appropriato di complessivi Euro 454'366.--: Euro 200'500.-- li ha prelevati il 25 luglio 2002, Euro 130'325.-- il 30 luglio 2002 e ulteriori Euro 123'541.-- li ha prelevati il 29 agosto 2002 (A1, pag. 7; B15, pag. 3).
Il risarcimento dell'indebito è avvenuto in data 11 agosto 2003 (doc. TPC 3).
15. In questa situazione, già pesantemente compromessa con debiti ingenti conseguenti ad illeciti nei confronti di numerosi clienti,. ACCO 1 ha ritenuto opportuno l'acquisto per sé e per __________, al prezzo di fr. 1'600'000.--, oltre a fr. 200'000.-- per l'arredamento, di una villa con darsena in quel di __________.
L'abitazione in questione apparteneva ai signori __________ e __________, suoi amici di lunga data, che da 8/9 anni tentavano di venderla. Il prezzo di fr. 1.6 milioni era, secondo i venditori, di molto inferiore a quanto essi avevano speso per la costruzione, e costituiva a mente loro l'espressione di una svendita (A5, pag. 2). Ciò nonostante, dichiara la signora __________ (A5, pag. 1/2), "io e mio marito eravamo molto contenti di potere vendere questa casa soprattutto all' ACCO 1", con il quale "c'era un rapporto di amicizia e di fiducia".
Stante questo rapporto di amicizia e di fiducia, i venditori hanno accettato di procedere alla stipula del rogito avanti al notaio __________ (occasione in cui si sono fatti rappresentare da un procuratore) senza contestuale pagamento del prezzo di vendita e senza nemmeno garantirsi con l'iscrizione dell'ipoteca legale del venditore, protetti solo da una generica clausola, secondo la quale il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto una volta ottenuto il finanziamento ipotecario che l'accusato doveva richiedere per finanziare l'operazione.
Così ha raccontato la trattativa l'accusato (A1, pag. 8):
" Confermo di avere a fine agosto 2002 acquistato in comproprietà con la signora __________ la part. __________ e un'ulteriore particella di __________ per il prezzo complessivo di fr. 1,6 Mio. La venditrice è la signora __________ che conosco dagli inizi degli anni '90 perché presentatami con il marito dall'arch. __________, mio ex suocero. La villa in questione è appunto stata progettata dall'arch. __________ e costruita negli anni 91/92. Nel 1995 i signori __________ hanno deciso di trasferirsi all'estero ed hanno messo in vendita la casa che era costata ca. fr. 2.4/2.6 Mio, o almeno così mi è stato riferito. Trattandosi di un oggetto particolare i signori __________ hanno incontrato difficoltà di vendita e sono scesi drasticamente con il prezzo. Quando ho deciso di sposarmi con la signora __________ abbiamo venduto le rispettive abitazioni con l'intenzione di acquistarne una in comune. E' stato così che, per il tramite dell'arch. __________, ho ripreso contatto con i signori __________ i quali mi hanno offerto in vendita la villa di _________ per il prezzo di fr. 1.6 Mio. L'idea era quella di ottenere un finanziamento di fr. 1.1 Mio, di investire i rispettivi capitali propri provenienti dalla vendita delle rispettive abitazioni precedenti (ca. fr. 160'000.-- per la signora __________ e ca. fr. 150/160'000.-- per quello che mi concerne). Il capitale mancante pensavo di recuperarlo dalla vendita dei miei immobili. E' stato così che a fine agosto 2002 abbiamo acquistato la casa di __________ per il prezzo di fr. 1,6 Mio, trattando un finanziamento prima con l'PC 1che era disposta a concederlo, ma solo per fr. 1 Mio e poi con la __________ che ha concesso un mutuo di fr. 1.1 Mio ricevendo in garanzia le __________ che gravavano la part. __________ di __________."
Le affermazioni dell'accusato vanno rettificate almeno quo alla questione del capitale proprio, che sarebbe dovuto provenire dalla vendita dei rispettivi appartamenti.
Vero è in effetti che tale capitale non esisteva affatto al momento della stipula, e che l'accusato ha comperato la casa senza disporre di un centesimo. Addirittura, l'operazione di vendita dell'appartamento della __________ che egli pretende essere fonte di capitale proprio degli acquirenti è oggetto di ipotesi di reato (punto 1.7 AA), e vi è ogni motivo di ritenere, anche se l'imputazione di appropriazione indebita riguarda solo i fr. 311'000.-- dell'ipoteca, che l'intero provento di quella vendita (e perciò anche il preteso capitale proprio della __________) sia sparito, inghiottito dal buco nero che era il conto clienti del prevenuto (cfr. in effetti AI 219, allegato 1, foglio 2, in cui si vede che dopo il secondo versamento di fr. 345'000.-- del compratore PC 4 il saldo del conto viene di fatto azzerato dagli immediati prelievi dell' ACCO 1).
Ad ogni buon conto, l'atto è stato effettivamente rogato il 29 agosto 2002. Quello stesso giorno l'accusato, con la __________, si è recato a __________ dai signori __________ per pagare loro i fr. 200'000.-- pattuiti (in aggiunta al prezzo di fr. 1.6 milioni dell'immobile) per l'arredamento (A5, pag. 4). Il pagamento è stato effettuato con il denaro del cliente titolare della società __________ (cfr. A1, pag. 7 e consid. 14, in relazione al prelievo di Euro 123'541.-avvenuto proprio il 29 agosto 2002).
L' ACCO 1 ha quindi iniziato a cercare il finanziamento ipotecario con cui pagare almeno la maggior parte del prezzo della villa. A tale scopo gli era stata confidata dai venditori la cartella ipotecaria di fr. 500'000.-- gravante il fondo in primo rango, titolo che essi detenevano a riprova del fatto che il fondo libero era libero da debiti ipotecari.
Le circostanze della consegna della cartella ipotecaria all'accusato non sono state chiarite.
Non è in particolare chiaro se essa gli sia stata consegnata solo a quel momento -cioè a stipula avvenuta per consentirgli di cercare il credito ipotecario- o se egli la detenesse già da tempo allo scopo di svolgere le pratiche finalizzate alla vendita del fondo per l'eventuale terzo compratore che i signori __________ cercavano in precedenza (A5, pag. 2; AI 77, punto 2, pag. 2). Come che sia, risulta, secondo quanto raccontato al dibattimento, che l'accusato é entrato in possesso della cartella ipotecaria senza particolari formalità, e quindi senza che vi fossero al proposito esplicite, ancorché verbali, pattuizioni con i proprietari del titolo.
Nondimeno, ragionando con il Presidente al dibattimento, l'accusato ha riconosciuto che vi deve essere comunque stato un tacito accordo tra venditori ed acquirente nel senso che il titolo gli veniva affidato (o, se già lo deteneva per altro motivo, da quel momento mutava la causale del suo possesso) affinché egli potesse con esso procurarsi il necessario finanziamento ipotecario, e consegnasse poi il provento ai venditori in pagamento (parziale) del prezzo dell'immobile.
Le cose sono però andate diversamente.
Intanto il 20 settembre 2002 è avvenuto il trapasso di proprietà in favore degli acquirenti ACCO 1 e __________, con un certo ritardo rispetto alla firma del rogito a causa della mancanza di alcuni documenti (cfr. B19, pag. 2).
L'11 dicembre 2002 è infine stato concesso il finanziamento ipotecario di fr. 1'100'000.-- da __________, ma l'accusato si è guardato bene dal riversare questo denaro ai venditori della villa, avendo egli preferito utilizzare questa vigorosa iniezione di contante per coprire le tracce dei suoi reati. E' così successo (AI 219, allegato 1, foglio 4) che fr. 106'000.-- sono stati versati al cliente __________ (cfr. consid. 9), fr. 210'000.-- alla cliente __________ (consid. 19), fr. 220'000.-- ai signori __________ (consid. 18), circa fr. 275'000.-- se ne sono andati per contanti verso più o meno ignota destinazione (cfr. A1, pag. 9), e solo fr. 200'000.-- hanno trovato, il 31 dicembre 2002 (cioè ben 20 giorni dopo), la via dei venditori del fondo.
Va ancora segnalato che prima di effettuare questo parziale pagamento in favore dei venditori, egli ha tentato di far credere loro di avere pagato l’intero prezzo dovuto per mezzo di ordini di bonifico inefficaci (A1, pag. 9):
" ADR è vero che, se non erro il 27.12.2002, ho caricato nel sistema e-banking due ordini di bonifico per complessivi fr. 1.6 Mio a favore di un conto presso PC 1 __________ intestato ai signori __________. Io sapevo che non c’era disponibilità sul conto, ma normalmente gli ordini e-banking restano in sospeso fino a quando è possibile eseguirli. E’ anche vero che ho trasmesso copia di questi ordini ai signori __________, dicendo loro che sarebbero stati eseguiti non appena ci sarebbero stati i fondi a disposizione dando loro l’autorizzazione a verificare la situazione presso il consulente PC 1, _________ signor __________.”
Così descrive invece la questione il signor __________ (A6, pag. 2 e 3):
" Ho saputo dall’ ACCO 1 che l’PC 1non aveva erogato il mutuo per motivi che non mi sono noti e che l’avvocato si era rivolto alla __________ dalla quale aveva ricevuto il prestito di fr. 1.1 Mio. Io non ero contento ed ero pure preoccupato perché i soldi non arrivavano e conoscevo da tanti anni __________ che considero un amico. (…) Il 30 o 31 dicembre 2002 ho avuto un colloquio telefonico con l’ AC 1 abbastanza acceso e lui mi ha detto che la situazione era risolta e che mi avrebbe mandato copia dei bonifici, che rivedo nel Doc. 1 allegato al presente verbale. Ho spedito personalmente la copia dei bonifici al direttore dell’PC 1di __________ come si può rilevare dall’indicazione in calce al documento a mia calligrafia. Visto che i soldi non arrivavano mi sono rivolto all’arch. __________ che ha preso contatto con l’impiegato dell’PC 1 __________, chiedendogli come mai non veniva dato seguito ai bonifici ed il signor __________ ci ha comunicato di rivolgerci all’ ACCO 1.”
L’accusato e __________ vivono tuttora nella villa acquistata in queste circostanze, senza che siano intervenuti ulteriori pagamenti.
16. Il Magistrato inquirente, investito quanto meno della denuncia dei venditori per il titolo di truffa (AI 77), si è dovuto porre la questione a sapere se la fattispecie relativa all’acquisto della villa di __________ potesse costituire reato, risolvendola in senso negativo (l’atto di accusa è in effetti silente in proposito).
Ciò ha sorpreso non poco la Corte, che se da un lato può condividere le riflessioni sulla mancanza di inganno astuto (ai fini del reato di truffa) in chi induce poco accorti venditori a trasferire la proprietà della villa in difetto di pagamento, o di chi si fa concedere un finanziamento ipotecario senza fornire precisazioni alla banca in merito alla destinazione del mutuo, non può d’altro lato disattendere che la consegna della cartella ipotecaria nelle mani dell’accusato era avvenuta al preciso fine di procurare il finanziamento per l’acquisto della villa e di fare pervenire il relativo provento ai venditori.
Il fatto che l’accusato abbia invece tenuto per sé quasi tutto il provento della messa a pegno della cartella ipotecaria doveva porre seri interrogativi dal punto di vista di un’eventuale appropriazione indebita, ed è insoddisfacente che il Procuratore Pubblico abbia invece liquidato la questione sostenendo che il reato non poteva entrare in linea di conto per il motivo che l’accusato era divenuto proprietario della cartella ipotecaria in conseguenza dell’acquisto del fondo (verbale dibattimentale, pag. 4), giacché siffatta argomentazione è gravata da un manifesto errore sul retrostante tema di diritto civile, essendo in realtà possibile, ed anche usuale, che –esattamente come nella specie- la cartella ipotecaria non segua il fondo nella trasmissione della proprietà.
17. Tornando allo svolgimento dei fatti di cui all’atto di accusa dopo l’agosto del 2002, si ha che il 2 ottobre 2002 è stata sporta una prima denuncia penale nei confronti del prevenuto (AI 1). Ne era autrice una società di pallacanestro italiana, la __________, che sosteneva di avere versato al prevenuto lire 800'000'000 nell’ottobre del 2000 in vista di un affare poi non realizzato e lamentava il fatto che l’accusato avrebbe trattenuto, a suo dire indebitamente, la somma di lire 45'676'000.
A seguito della denuncia, AC 1 ha prontamente pagato l’importo in discussione, di modo che già il 10 ottobre 2002 la denunciante si è dichiarata soddisfatta ed ha ritirato la propria costituzione di parte civile (AI 9).
18. Il 10 ottobre 2002 __________ ha ricevuto fr. 280'000.—dai signori __________ in vista dell’acquisto da parte loro del fondo n. __________ di __________. Di questa somma, fr. 205'000.—sono spariti in un istante, ossia nel breve spazio di quattro giorni, per scopi che ovviamente nulla avevano a che vedere con la vendita del fondo di __________ (sulla destinazione degli importi prelevati: AI 219, allegato 1, foglio 3).
Il reato, ascrittogli al punto 1.9 AA, è pacificamente ammesso dal prevenuto (A3, pag. 3):
" Confermo di avere ricevuto dagli acquirenti __________ la somma di fr. 280'000.—in data 10.10.2002, destinata in ragione di fr. 60'935.—per l’estinzione dell’ipoteca presso la __________ di __________. La differenza era da versare al signor __________ ad iscrizione avvenuta. Ho utilizzato buona parte della somma versata dai coniugi __________per spese del __________ ed in minima parte per spese personali (__________A, __________). Quando ho estinto l’ipoteca presso la __________ in data 31.10.2002 disponevo comunque ancora di fondi di pertinenza del cliente __________. E’ dunque corretto affermare che della somma di fr. 280'000.—ho utilizzato per spese __________ e per mie spese personali la somma di ca. fr. 205'000.--. E’ corretto dire che il saldo a favore del cliente __________ è stato versato in data 11.12.2002 (fr. 220'065.--) attingendo dal prestito di fr. 1.1 Mio della __________.”
19. Il 15 ottobre 2002 sul conto clienti dell’accusato sono pervenuti ulteriori fr. 221'235.--, incassati a conclusione di una vertenza civile per conto della cliente __________. Tolto il diritto alla retribuzione dell’accusato per fr. 11'235.--, la rimanenza di fr. 210'000.-- avrebbe dovuto essere prontamente versata alla mandante. Ciò non è avvenuto, avendo l’accusato nei giorni successivi disposto dell’importo con una lunga fila di prelevamenti e bonifici di vario genere, sino a mandare in passivo il saldo del conto (cfr. AI 219, allegato 1, foglio 3).
Anche questa cliente è stata risarcita attingendo ai fr. 1.1 Mio del prestito ipotecario destinato (nelle speranze dei venditori) al pagamento della villa di __________.
Il prevenuto è reo confesso di questa fattispecie (A3, pag. 3), descritta al punto 1.10 AA.
20. L’8 novembre 2002 l’accusato ha girato la somma di complessivi Euro 260'000.-- da due conti bancari in essere presso PC 1di pertinenza di __________, e sui quali aveva diritto di firma, in favore della società __________.
Il funzionario di banca __________ che curava i conti di __________ si è però insospettito per questi prelevamenti inconsueti, i primi effettuati dall'accusato in 10 anni, e ne ha dato notizia agli aventi diritto, che ovviamente erano all’oscuro di tutto e che non avevano autorizzato alcun movimento di fondi (cfr. verbale B2).
L’accusato, colto letteralmente con le mani nel sacco, ha raccontato agli aventi diritto economico una penosa bugia circa l’asserita opportunità di trasferire altrove il denaro per ottenere un migliore rendimento del capitale, promettendo comunque l’immediato ritorno dei soldi.
Per fare ciò, è stato necessario stornare il bonifico in favore di __________ che era stato effettuato con quel denaro, cosa che è stata possibile solo grazie alla signorilità del titolare di quella società, che ha accettato lo storno (cioè di rendere il denaro che gli era appena stato dato in restituzione del suo, indebitamente prelevato) allorché il direttore della sua banca gli ha prospettato che in caso contrario vi sarebbero stati “problemi” per AC 1 (B15, pag. 2):
" …il conto in __________ intestato alla __________ è stato accreditato con una somma di cui non ricordo l’importo, che la PP mi dice essere € 260'000.--.
Dopo l’accredito sul conto in __________ ho ricevuto una telefonata del dir. __________ del __________, il quale mi ha convocato per un incontro durante il quale mi ha fatto capire che l’operazione di accredito avrebbe potuto creare problemi AC 1. Volendo aiutarlo ad evitare tali problemi, io ho accettato di restituire al mittente i fondi che erano stati accreditati sul conto in __________.”
L’accusato sin dal primo verbale ha ammesso l’irregolarità del suo agire (A1, pag. 7 e 8), per il che appare corretta anche l’imputazione di appropriazione indebita cui al punto 1.11 AA.
21. L’11 dicembre 2002, come già detto, l’imputato è entrato in possesso dei fr. 1.1 Mio concessigli come prestito ipotecario da __________. Circa la destinazione data dall’accusato a quel denaro si rinvia a quanto già esposto al consid. 15.
Grazie a quei pagamenti, egli riduceva di fr. 900'000.-- il buco creato nei confronti dei suoi clienti. Rimanevano però degli importanti scoperti nei confronti di PC 4, __________, __________ ed __________.
22. Il 16 dicembre 2002 sono confluiti sul conto clienti dell’ ACCO 1 fr. 260'000.--versati dal cliente __________ per l’acquisto del fondo n. __________ di __________, denaro che l’accusato ha immediatamente ed interamente girato in favore __________ invece di destinarlo alla parte venditrice del fondo in questione (AI 219, allegato 1, foglio 4; A3, pag. 2 e 3).
Manifesta è pertanto l’appropriazione indebita anche di questo denaro (punto 1.12 AA).
L’imputazione concerne solo fr. 255'000.-- perché così risulta dalla confessione dell’imputato (A3, pag. 2: “…è stata utilizzata per altri scopi almeno in ragione di ca. fr. 255'000.--.“).
23. Il 7 e 8 gennaio 2003 l’accusato ha ricevuto sul proprio conto Euro 311'022.24 spettanti ai suoi clienti __________ e __________ al termine di una pratica successoria. Egli si è immediatamente appropriato di questo denaro, impiegandone parte per coprire l’appropriazione commessa il mese precedente in danno di __________ (consid. 22, punto 1.12 AA) e utilizzando la rimanenza in proprio favore, tanto da lasciare sul conto soli Euro 20.89 in data 28 gennaio 2003, dopo un ultimo prelevamento di contanti di Euro 25'000.—(AI 219, ultima pagina).
I clienti __________ sono stati risarciti nelle more del procedimento, ragione per cui hanno ritirato la propria costituzione di parte civile (doc. TPC 6).
Questo non toglie evidentemente che si tratti di appropriazione indebita commessa dal prevenuto il loro danno, così come indicato al punto 1.14 AA.
24. Il 14 febbraio 2003 PC 1 ha denunciato il prevenuto al Ministero Pubblico per il mancato rimborso dell’ipoteca concessa dall’istituto alla propria cliente __________, nonostante l’avvenuto pagamento del prezzo dell’immobile (comprensivo dell’importo per il rimborso dell’ipoteca) da parte del compratore PC 4 (AI 24).
A questa denuncia, come raccontato in aula dal PP, ha fatto seguito una discreta raccolta di informazioni da parte degli inquirenti, sino al verbale di interrogatorio del 5 marzo 2003 (A1), che ha fornito evidenze di illeciti tali da giustificare l’arresto del prevenuto.
Egli è stato trattenuto in carcere preventivo per soli 16 giorni, durante i quali è stato interrogato tre volte (A1, A2 e A3), confessando quasi tutti gli addebiti che si ritrovano nell’atto di accusa (ad eccezione di quello di cui al punto 1.4, verosimilmente dimenticato, e confessato più tardi).
Dopo la scarcerazione afferma di avere svolto l’attività di consulente giuridico, ma senza apprezzabili risultati, essendo la sua reputazione compromessa dalla pubblicità avuta dalla vicenda giudiziaria. Si sarebbe altresì occupato della liquidazione della sua sostanza immobiliare, allo scopo di procurarsi i mezzi per risarcire le parti lese, come in effetti avvenuto almeno per i clienti __________ e __________ (cfr. doc. TPC 3 e 6).
Quanto ai progetti per il futuro, al dibattimento l’imputato ha dichiarato di avere la concreta prospettiva di un’occupazione come consulente in ambito societario e contrattuale per una società di un amico, cittadino italiano, attiva nel settore dell’energia (doc. dib. 4).
25. Riassumendo, si ha che l’ammontare complessivo delle 14 appropriazioni indebite imputate al prevenuto è di fr. 2'617'817.55 e Euro 1'865'275.18, come indicato nell’atto di accusa. Tradotto in franchi svizzeri, il totale è quindi superiore a fr. 5'300'000.--.
Considerato che parte degli illeciti ha avuto lo scopo di coprire l’ammanco causato da precedenti appropriazioni, e tenuto conto dei risarcimenti effettuati a tutt’oggi dall’accusato, il danno finale per i clienti è di circa fr. 1'650'000.--, come sottolineato dal difensore in sede d’arringa.
Quanto alla destinazione avuta dal denaro malversato, l’accusato non è stato prodigo di spiegazioni, essendosi limitato alla generica affermazione per cui la “maggior parte” del malversato sarebbe stata impiegata per le esigenze del __________. In occasione dei verbali di interrogatorio ha qualche volta promesso di “controllare i suoi incarti” e di “comunicare il risultato delle verifiche” (p. es. A3, pag. 4), ma queste promesse sono rimaste lettera morta. I riscontri oggettivi sono quelli di una marea di prelievi per contanti dal conto clienti dello studio (quasi 140 prelevamenti) per un ingente importo complessivo, vicino ai fr. 2'000'000.—(cfr. doc. dib. 5), e se ne deve rimanere all’insoddisfacente situazione per cui non è alla fine dato di sapere, nemmeno approssimativamente (se non con l’indicazione di generiche esigenze del __________) quale sia stato l’utilizzo dei singoli importi di denaro prelevati in questo modo.
26. Al punto 2 dell’atto di accusa viene inoltre imputato al prevenuto di avere disobbedito ad un ordine dell’autorità per avere omesso di dare seguito alla decisione 9 settembre 2002 della PL 1, che gli faceva ordine di presentare alfine i rendiconti finanziari e i rapporti morali degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 relativi alla tutela di cui era investito nei confronti del fratello __________
L’ordine è formalmente corretto e contiene la comminatoria delle conseguenze di cui all’art. 292 CP, l’accusato ammette pacificamente di averne compreso i termini (A8, pag. 1) e nondimeno di non avere ottemperato all’ordine “per mancanza di tempo” (A8, pag. 2).
Non corrispondendo a verità che egli non potesse trovare il limitato tempo necessario all’allestimento dei rendiconti richiesti, va ritenuto a suo carico l’ascritto reato, cosa che l’imputato del resto non contesta.
27. Secondo l’art. 138 n. 1 CP chi, tra l’altro, indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione. Per l’art. 138 n. 2 CP la pena è invece quella della reclusione sino a 10 anni o della detenzione se l’autore ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni o nell’esercizio di una professione, industria o commercio, per cui ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.
Che il comportamento del prevenuto racchiuda in sé tutti gli elementi quanto meno dell’appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 n. 1 CP non deve essere particolarmente motivato.
Egli stesso, del resto, non contesta siffatta qualifica giuridica del proprio agire, eccezion fatta per l’imputazione di cui al punto 1.3 AA, con obiezioni che la Corte ha già respinto al precedente considerando n. 7, rilevando che dall’impossibilità per l’accusato (risultante dallo stato dei suoi conti) di essere disponibile in ogni momento dell’affidamento alla restituzione del capitale affidatogli per circa un anno si doveva dedurre che egli, almeno temporaneamente, se ne era indebitamente appropriato.
Deve invece essere esaminato se, come ritiene l’accusa, l’appropriazione indebita commessa dall’imputato sia aggravata giusta l’art. 138 n. 2 CP in tutte le 14 fattispecie ascrittegli.
28. La fattispecie qualificata dell'appropriazione indebita riguarda in generale una cerchia di autori che, per la loro posizione nei rapporti con le vittime, godono di una particolare fiducia e sottostanno quindi a un particolare obbligo di fedeltà (DTF 120 IV 182, 117 IV 22; DTF 21 dicembre 1992 in re K).
Uno di questi casi è quello dell'autore che agisce nell’esercizio di una professione soggetta ad autorizzazione. Tuttavia, non ogni appropriazione indebita commessa, per esempio, da un funzionario o da un avvocato, è necessariamente aggravata, ricorrendo l'aggravante solo laddove queste persone abbiano compiuto l’illecito nella loro veste di funzionario o avvocato e, cumulativamente, nell’ambito dell’esercizio di questa professione (Pozo, Droit pénal, partie spéciale I, n. 777, pag. 218).
In concreto, siffatta distinzione conduce a restringere il campo d'attività dell'avvocato oggetto dell'aggravante in particolare alla sola attività tipica di patrocinio forense o di consulenza, ossia al denaro che viene confidato al legale nell'esercizio di questa precipua attività dai suoi clienti o per conto dei suoi mandanti, mentre che, ad esempio, l'occasionale gestione di patrimoni da parte di un avvocato non rientra ancora nella nozione del caso aggravato, perché ciò non fa parte della sua attività principale (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, n. 175 ad art. 138 CP e riferimenti).
Detto altrimenti, l'art. 138 n. 2 CP non ha inteso introdurre una nozione di "Sondertäter" a carico degli avvocati o di altri professionisti al beneficio di un'autorizzazione per ogni loro possibile atto di appropriazione indebita, ma ha invece nuovamente inteso proteggere in maniera accresciuta la fiducia suscitata nel pubblico da queste persone nello specifico esercizio di quella professione per la quale sono stati autorizzati dallo Stato.
29. Stabilito ciò, appare in primo luogo evidente che laddove l’ACCO 1 ha agito in qualità di notaio il reato è senz’altro aggravato, trattandosi di professione per il cui esercizio ha ricevuto l’autorizzazione da un’autorità (Niggli/Riedo, opera citata, n. 178 ad art. 138 CP), e forse anche, a ben vedere, di attività di funzionario giusta l’art. 110 cifra 4 CP.
Sono pertanto appropriazioni indebite aggravate siccome commesse in qualità di notaio quelle di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.12 AA.
Per i reati commessi in qualità di avvocato, professione anch’essa soggetta all’autorizzazione di un’autorità e quindi potenzialmente causa di reato aggravato (cfr. consid. 27), occorre invece distinguere tra attività tipica dell’avvocato, in cui si concretizza l’aggravante, ed altre attività connesse che non sono però precipue dell’avvocato, e che perciò non possono costituire terreno per un reato aggravato.
La distinzione non si rivela inutile: a mente della Corte, solo nelle fattispecie di cui ai punti 1.10 AA (incasso della parte spettante alla cliente nello scioglimento del regime dei beni a seguito di divorzio) e 1.14 AA (incasso della quota spettante ai clienti in una procedura successoria) il prevenuto ha agito nel contesto della tipica attività dell’avvocato, commettendo così il reato aggravato.
Per contro, in quelle situazioni in cui si è prestato per ricevere l’incasso di importi di denaro nell’ambito dell’attività commerciale di terzi, per poi riversare detto denaro secondo le istruzioni dei mandanti, non si tratta secondo la Corte di attività tipica dell’avvocato, per la quale gli è stata rilasciata la relativa autorizzazione. Le fattispecie di cui ai punti 1.6 e 1.13 AA non costituiscono perciò reato aggravato.
Allo stesso modo, anche l’attività consistente nel mettersi a disposizione di clienti per custodire e/o gestire loro averi bancari disponendo del diritto di firma non è tipica della professione d’avvocato, e quindi non è costitutiva del reato aggravato (punti 1.8, 1.11 AA), mentre che l’accusato sia stato per questo motivo un gestore di patrimoni non lo pretende nemmeno l’atto d’accusa, che non imputa al prevenuto questa circostanza aggravante.
Si ha perciò in complesso che solo in 10, e non in 14 casi, il reato commesso dall’accusato è quello di appropriazione indebita aggravata giusta l’art. 138 n. 2 CP, mentre che negli altri 4 casi si tratta di appropriazione indebita giusta l’art. 138 n. 1 CP.
30. Secondo l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali del condannato.
Secondo l’art. 68 n. 1 CP, quando per uno o più atti l’autore incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata.
31. La Corte nel determinare la pena per l’ ACCO 1 ha dapprima dovuto ritenere la notevole gravità oggettiva del suo comportamento, essendo egli autore colpevole di ben 14 episodi di appropriazione indebita (10 dei quali costituenti reato aggravato) per un importo complessivo assai ingente, pari a circa fr. 5'300'000.--, ancorché il danno finale per i clienti sia inferiore, ma a tutt’oggi comunque considerevole visto che ammonta a circa fr. 1'650'000.--. Il numero degli episodi denota di per sé biasimevole reiterazione di questi comportamenti illeciti, che si sono infatti protratti per circa un anno e mezzo e che comunque hanno preso fine solo grazie all’intervento degli inquirenti. Visti gli atti, non è sbagliato affermare che l’agire illecito dell’accusato era quasi sistematico e si constata che i reati non sono cessati nemmeno dopo l’abbandono della presidenza del __________ (aprile 2002), ossia dopo la fine dello scellerato onere presidenziale alla copertura con mezzi propri di un deficit annuo superiore al milione di franchi.
Dalla vita anteriore dell’imputato si ritiene in suo favore l’incensuratezza, così come meritorio è stato ritenuto il modo in cui egli, con le proprie forze e denotando capacità ed intraprendenza, in pochi anni aveva saputo crearsi una solida posizione professionale, trovando inoltre il tempo anche per svolgere attività politica in favore della comunità.
Quanto all’impegno in favore dello sport, la Corte (oltretutto in parte composta di persone vicine al mondo dello sport) non può, in astratto, che apprezzarlo e considerarlo meritorio, ma si è chiesta in concreto se e quanto l’accusato abbia agito per amore e nell’interesse dello sport. Detto più chiaramente, la Corte avrebbe –per esempio- apprezzato positivamente il disinteressato impegno di un oscuro allenatore di una squadra giovanile, che per anni avesse gratuitamente messo il proprio tempo a disposizione per avvicinare dei giovani alla pratica di uno sport. Per il presidente di un sodalizio il discorso è più sfumato: da un lato egli agisce in parte per passione e amore dello sport, e ciò merita riconoscimento, ma d’altra parte (e più sale il livello e più questo è vero) egli agisce anche per il diverso fine del promovimento della propria persona, per ottenere una sorta di riconoscimento sociale, per farsi pubblicità a scopo commerciale e per accedere a certi ambienti allo scopo di curare i propri interessi e in definitiva anche per sfoggiare un costoso giocattolo. In questa diversa accezione, che nell’accusato era sicuramente presente (A1, pag. 4: “… la presidenza del __________ mi ha portato molto sia in termini di pubblicità che di clientela.”), l’impegno sportivo (che equivale poi solo ad un impegno finanziario in favore di un gruppo di professionisti) non risulta particolarmente apprezzabile agli occhi della Corte dal profilo etico, ma costituisce in definitiva solo un (lecito) modo di spendere il proprio denaro in cambio di un ritorno di immagine.
Il tema della pallacanestro come elemento della vita anteriore dell’accusato porta però anche ad esaminare l’importante questione dei suoi motivi a delinquere.
L’unica spiegazione che egli ha fornito per i propri atti è infatti quella di avere immesso il denaro malversato, oltre a tutto il suo patrimonio, nel __________.
Nella misura in cui ciò è vero, non si tratta per la Corte di una valida giustificazione, non essendoci alcunché di nobile o meritorio nel commettere reati per alimentare le proprie spropositate ambizioni sportive (o quelle del sodalizio di cui si è presidente), e di riflesso per coltivare e vedere crescere di pari passo la propria immagine di presidente di un club ambizioso e di successo. Il gesto, a non averne dubbi, è oltretutto privo di ogni connotazione sportiva, ed anzi nuoce a tutti gli onesti praticanti dello sport, che competono senza far ricorso a denaro malversato che in definitiva concorre a falsare gli esiti della regolare competizione.
E’ comunque da escludere che il prevenuto abbia malversato unicamente nell’interesse del __________. Contro una simile tesi depongono già la moltitudine di prelevamenti in contanti dal conto clienti dello studio (ivi compresi quelli con tessera bancomat), anche di piccoli importi, che rendono altrettanto verosimile, ed anzi preferibile, l’ipotesi che in vari casi l’imputato abbia prelevato indiscriminatamente per sue personali esigenze. Almeno in un caso è però positivamente accertato che l’imputato si è appropriato indebitamente di denaro di clienti per sue voluttuarie esigenze personali, risultando in effetti che il pagamento di fr. 200'000.—per l’arredamento della villa, così come fr. 30'000.—per un artigiano, sono avvenuti con denaro di clienti.
Come che sia –pallacanestro o lussi privati- la Corte ha ritenuto la futilità delle motivazioni a delinquere dell’accusato, consistenti in ogni caso nell’appagamento del desiderio del superfluo, e questo oltretutto ad opera di chi già doveva considerarsi privilegiato, potendo contare su di un reddito importante e una sostanza consistente, il che depone, secondo la Corte, per una moralità dell’accusato assai limitata.
Particolarmente esecrabile, e di pesante rilievo nella commisurazione della pena, è apparso alla Corte il contesto dei reati, commessi per mezzo della violazione dell’accresciuto rapporto di fiducia, insito nella natura del mandato, che viene tributato all’avvocato e al notaio da chi si trova ad avere bisogno dei loro servigi, ma anche dallo Stato quando autorizza l’esercizio di queste professioni e quando delega al notaio l’esercizio di sue prerogative. Si è trattato del tradimento elementare di quella fiducia che non può essere disattesa, perché elemento cardine dell’immagine e della stessa funzione sociale dell’avvocato e del notaio. Non per caso, la perpetrazione del reato nell’esercizio di una professione autorizzata dall’autorità è circostanza costitutiva di reato aggravato, e la conseguenza, non lieve, è che viene raddoppiata la comminatoria di pena.
Nel caso di specie la Corte, nonostante la preponderanza di reati aggravati, ha determinato la pena entro i limiti del caso non aggravato, ed anzi nemmeno ha ecceduto di molto la metà della pena massima prevista per l’appropriazione indebita.
Questo per l’effetto delle circostanze attenuanti, ma anche a riprova del fatto che non si è ecceduto in severità, posto che il realizzarsi del reato aggravato è comunque, di per sé, indicativo di una colpa grave.
La Corte ha di seguito valutato negativamente le circostanze dell’acquisto da parte dell’accusato della __________, ritenendolo l’ulteriore riprova di una certa bassezza d’animo, dell’egoismo e della mancanza di scrupoli di colui che già sa di avere pesantemente malversato, ma che invece di impiegare ogni risorsa per la limitazione del danno e il suo risarcimento, procede nondimeno –senza averne i mezzi e delinquendo ulteriormente a tal fine (con riferimento ai fr. 200'000.—di cui si è appropriato per pagare il mobilio)- nell’acquisto di un bene di lusso.
A favore dell’accusato la Corte, oltre alle predette circostanze legate alla vita anteriore, ha ritenuto la confessione fatta agli inquirenti, il tentativo di rimediare al danno arrecato concretizzato da vari risarcimenti, nonché il corretto comportamento processuale.
E’ invece solo entro certi limiti che si è potuta apprezzare la collaborazione dell’accusato, perché se da un lato è vero che egli non ha avuto reticenze al proposito degli illeciti commessi (ed in tal senso egli è certamente confesso, come detto poc’anzi), è d’altro lato vero che egli poco si è prestato alla ricostruzione dell’effettivo utilizzo del denaro malversato e da lui prelevato per contanti, non potendosi credere che, con calma dopo il carcere preventivo, non gli sarebbe stato possibile (come aveva del resto promesso agli inquirenti) effettuare una ricostruzione almeno per sommi capi di quanto era avvenuto con i quasi fr. 2 milioni usciti per contanti dal conto clienti dello studio.
Il carcere preventivo sofferto, limitato a soli 16 giorni, non ha assunto a mente della Corte proporzioni tali da potere essere considerato in qualche maniera come un motivo di attenuazione della pena, mentre che è vero che all’imputato va riconosciuta una certa sensibilità alla pena detentiva, così come si è tenuto conto in suo favore del fatto che egli, una volta espiata la pena, è ulteriormente punito dal fatto di non potere più tornare ad esercitare la professione appresa, essendo irrimediabilmente distrutto per sua colpa il rapporto di fiducia con i clienti che ne costituisce l’imprescindibile premessa.
32. La difesa si è battuta per il contenimento della pena entro i limiti dei 18 mesi di reclusione sospesi condizionalmente, invocando in particolare la concessione dell’attenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dell’art. 64 cpv. 5 CP.
L’attenuante in questione comporta l’intima dissociazione dell’autore dagli illeciti commessi e si concretizza con una condotta con la quale egli fornisce prova di uno sforzo particolare, non finalizzato al beneficio processuale ma bensì al riconoscimento della propria colpa e alla volontà di emendarsi (DTF 107 IV 99, Rep. 1987, pag. 253 e segg.).
La Corte, pur convinta che il prevenuto sia dispiaciuto per l’accaduto -del resto la sua vita, a prescindere dalla condanna penale, ne esce rovinata- e dandogli atto di determinati comportamenti positivi, ha concluso per la non sussistenza dell’attenuante in questione, ritenendo che egli in definitiva non abbia dato prova di quello “sforzo particolare” che si esige dalla persona sinceramente pentita.
Un primo elemento che, in questo contesto, è stato considerato negativamente è quello della (già menzionata) solo parziale collaborazione con gli inquirenti al riguardo della destinazione dei denari prelevati a contanti. Tolta la non addotta ipotesi di un’amnesia su vasta scala o di altre non invocate turbe della coscienza, appare da questo punto di vista reprensibile il non avere contribuito, nonostante le promesse, ad un’adeguata ricostruzione di questo non secondario aspetto delle malversazioni.
Un secondo elemento contrario alla tesi dell’intima presa di coscienza dell’illecito compiuto è stato ravvisato nella mancanza di disponibilità a separarsi dalla villa milionaria nella quale egli vive ancora oggi. Nulla in effetti giustifica il fatto che egli tuttora risieda in questa costosa abitazione, che andava invece, subito dopo la scarcerazione (avvenuta il 21 marzo 2003), messa a disposizione dei creditori, oppure venduta, oppure ancora locata a terzi contro un’adeguata pigione da destinare ai risarcimenti, trasferendo se stesso in un’abitazione meno sfarzosa, ma più economica e più consona alla situazione. Questo nonostante che __________ risulti comproprietaria per ½ dell’immobile, trattandosi di facoltà accordatale dal prevenuto senza corrispettivo, visto che la casa non è stata pagata da nessuno e che essa nemmeno è debitrice dell’ipoteca.
Del tutto analoga, quantunque su scala ridotta, l’attitudine del prevenuto al riguardo della propria mobilità: ancora il 1° ottobre 2003, ad oltre 6 mesi dalla scarcerazione, dichiarava al magistrato interrogante che nel computo del proprio fabbisogno mensile erano da includere “CHF 1'650.--per il leasing della vettura marca _________” (A7, pag. 3), soggiungendo però, presumibilmente consapevole della palese incongruenza, che “sto comunque cercando da mesi di vendere l’auto”.
Discutibile, infine, (sempre nella limitata ottica del ragionamento circa l’eventuale sincero pentimento), anche il modo del prevenuto di procedere nei risarcimenti, laddove taluni sono stati privilegiati e risarciti integralmente (__________, __________), mentre che altri non hanno ricevuto nulla, così da suscitare il sospetto di un pentimento ad personam, oppure finalizzato all’ottenimento di un beneficio processuale, come nel caso della compiacente lettera 2 dicembre 2004 della parte civile __________ (doc. TPC 6), che esplicitamente tenta di portare al mulino dell’accusato l’acqua del sincero pentimento.
La negazione del sincero pentimento, ad ogni buon conto, ha valenza più formale che sostanziale. La Corte ha infatti da un lato negato il compimento dello sforzo particolare e il sussistere dell’attenuante specifica, ma d’altro lato –come già detto- non ha per nulla misconosciuto la confessione dell’accusato, la sua parziale collaborazione con gli inquirenti, le dichiarazioni di pentimento e i risarcimenti prestati, valutando queste circostanze a lui favorevoli nell’ottica dell’applicazione dell’art. 63 CP.
Pertanto, la negazione della richiesta della difesa di una condanna alla pena di 18 mesi sospesi condizionalmente non è assolutamente la conseguenza del rifiuto dell’invocata circostanza attenuante. Vero è invece che la gravità della colpa dell’accusato è tale –con o senza attenuante specifica- che la pena da pronunciare a suo carico nemmeno si avvicina ai limiti entro i quali ha senso disquisire di sospensione condizionale.
Questo risultato non è suscettibile di modifiche nemmeno per effetto dell’invocazione fatta dalla difesa di sentenze rese da altre Corti in altri procedimenti.
Premesso che siffatta modalità difensiva, cara a questo patrocinatore, è per sua natura inefficace perché comporta il confronto tra situazioni che nel loro complesso non sono mai confrontabili, l’unico paragone formulato relativo alle malversazioni di un avvocato e notaio (maître de stage dell’accusato) non concorre in alcun modo a fare sembrare insopportabilmente severo l’odierno giudizio.
Infatti, è ben vero che il 28 febbraio 2002 la Corte delle Assise Correzionali di _________ ha condannato __________ alla pena di 18 mesi di detenzione sospesi con la condizionale per malversazioni ammontanti nel complesso a circa 11 milioni di franchi, ma è altrettanto vero che quel giudizio, mite nell’apparenza dell’esito, è stato determinato dal sussistere di preponderanti circostanze attenuanti, quale il lungo tempo trascorso dai fatti (ancorché non quale attenuante specifica), ma in particolare dalla grave scemata responsabilità dell’imputato, quantificata in “superiore al 70%” dal perito (sentenza, pag. 33 e 42). E’ pertanto manifesto che senza il peso di quelle particolari circostanze la pena a carico del condannato sarebbe stata pari ad un multiplo di quella inflittagli, e non è azzardato affermare che essa avrebbe raggiunto i 5 anni di reclusione (sentenza, pag. 43), per il che non si vede come il prevenuto possa trarre diritto dall’indebito confronto.
Sugli altri casi impropriamente evocati dalla difesa (__________, __________, __________), riguardanti altri reati e altre situazioni, la Corte, convenuta per giudicare AC 1 e non l’operato di altre Corti, rifiuta di entrare nel merito, lasciando alla difesa il compito di fare valere avanti all’autorità di ricorso la pretesa pertinenza di questi confronti.
33. Avuto riguardo per tutte queste circostanze, la Corte ha ritenuto che la pena base da infliggere all’accusato si possa attestare, almeno nell’ordine di grandezza, attorno a quella di 4 anni e 3 mesi di reclusione richiesta dal Procuratore Pubblica, e dopo considerazione delle circostante attenuanti ha reputato adeguata alla sua grave colpa e ai gravi reati commessi la pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione, con computo del breve carcere preventivo sofferto.
34. Meritano integrale tutela le incontestate pretese delle parti civili __________ di Euro 303'151.49, corrispondente al riconoscimento di debito 20 novembre 2003 dell’accusato (doc. dib. 1) ed esplicitamente ammessa in aula (cfr. verbale dibattimentale, pag. 4) e __________ di Euro 391'072.49, importo corrispondente a quello dell’atto di accusa (punto 1.6), oltre interessi al 5% dall’11 marzo 2003, data in cui il danno si era sicuramente già verificato, e fr. 20'000.—per ripetibili (cfr. doc. TPC 7), importo adeguato e non contestato dall’accusato, che in aula ha ammesso integralmente anche questa pretesa (cfr. verbale dibattimentale, pag. 4).
35. Con scritto 11 ottobre 2004 (doc. TPC 4) tale __________, patrocinato nell’occasione __________ __________, si è costituito parte civile, affermando di vantare “un credito di CHF 131'237.—nei confronti del __________ e di conseguenza del signor ACCO 1”.
Siffatto comportamento non è serio: a parte il fatto che, contrariament