Incarto n. 72.2004.158
Lugano, 21 febbraio 2006/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
detenuto dal 13 luglio 2004 e dal 6 dicembre 2004 collocato presso Villa Argentina;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva
o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo
la salute di parecchie persone,
e meglio per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo maggio-giugno 2003/12.07.2004,
a Lugano, allo scopo di finanziare il proprio consumo,
1.1. venduto a vari consumatori locali tra cui __________
e terzi non meglio identificati,
complessivamente 274 grammi di eroina,
sottoforma di "cinquantelli" e di "centelli" da 0,2 e 0,4 grammi,
sostanza previamente acquistata al prezzo di fr. 50.-- al grammo:
- in parte a ZH, per il tramite di tale __________ e di tale __________ non meglio identificati accompagnati in taluni viaggi a Zurigo da __________ appositamente ingaggiato a tale scopo dall'accusato,
- da __________ e da __________,
- oltre che da spacciatori sconosciuti al Parco Ciani;
1.2. negoziato per __________
la vendita di un imprecisato quantitativo ma al minimo di 100 grammi di eroina, in particolare presentandogli,
__________ quale acquirente della sostanza,
dietro compenso, a vendita avvenuta, di 5 grammi di eroina;
2. complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, a Lugano,
nel periodo fine maggio/giugno 2004, per circa 2/3 settimane, intenzionalmente aiutato i cittadini albanesi __________ e __________ a trafficare un imprecisato quantitativo
ma almeno 700/800 grammi di eroina,
in particolare ospitandoli presso il proprio domicilio di
via __________ a __________ sapendo ed accettandone l'utilizzo
da parte di questi ultimi per il suddetto traffico di stupefacenti,
ricevendo quale compenso circa 6 grammi di sostanza stupefacente oltre che uno sconto sul prezzo di acquisto dell'eroina pagata a fr. 250.-- ogni 5 grammi;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo ottobre 2002/luglio 2004, a Lugano,
consumato un imprecisato quantitativo ma almeno 1180 grammi di eroina, sostanza acquistata nelle circostanze indicate al punto 1.1, nonché consumato circa 15 grammi di cocaina acquistata da spacciatori sconosciuti a Lugano al prezzo di fr. 150.al grammo;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 25 CP, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 172/2004 del 14 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:20 alle ore 16:15.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato l'atto d'accusa, conclude chiedendo la condanna dell'accusato alla pena di 2 anni e 3 mesi di detenzione. Non si oppone alla sospensione della pena per permettere il collocamento in casa di cura per tossicomani ex art. 44 CPS. Chiede altresì la confisca del denaro e degli altri oggetti in sequestro.
§ Il Difensore, il quale, pone in risalto la difficile vita anteriore, il carattere e la personalità del suo patrocinato. Non contesta né in fatto né in diritto l'atto d'accusa ma evidenzia i forti consumi di sostanza stupefacente del suo cliente. In applicazione dell'attenuante specifica della scemata responsabilità conclude chiedendo una riduzione della pena proposta, pena detentiva da sospendere ex art. 44 CPS per permettere la continuazione del collocamento in casa di cura per tossicomani. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
in relazione alla vendita di 274 gr. di eroina nonchè
negoziato per terzi la vendita di almeno 100 gr. di eroina,
tra il maggio-giugno 2003 e il 12.7.2004?
1.1.1 trattasi di infrazione aggravata a motivo del quantitativo?
1.2. complicità in infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere aiutato __________ e __________ a trafficare
circa gr. 700/800 di eroina?
1.2.1 trattasi di infrazione aggravata a motivo del quantitativo?
1.3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per aver consumato
circa 1180 gr. di eroina e 15 gr. di cocaina
tra l'ottobre 2002 e il luglio 2004?
2. Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
4. Deve essere ordinata una misura e se sì quale?
5. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, meno che al quesito 3;
visti gli art. 11, 18, 25, 36, 41, 44, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69 CP;
19 cifra 1e2e 19a LFStup;
9 e ss., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1 è autore colpevole di:
1. infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
commessa in parte quale autore e in parte quale complice,
per avere, senza essere autorizzato,
sapendo risp. dovendo presumere che quelli commerciati
erano quantitativi di eroina tali da mettere in pericolo la
salute di parecchie persone,
venduto a terzi all'incirca 274 gr. di eroina,
negoziato per terzi all'incirca 100 gr. di eroina,
aiutato (come complice) ospitandoli in casa, terzi a spacciare
gr. 700/800 di eroina,
a Lugano e in altre località,
nel periodo maggio-giugno 2003 - 12.7.2004;
2. ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato all'incirca 1180 gr. di eroina e circa 15 gr. di cocaina,
a Lugano, tra l'ottobre 2002 e il luglio 2004,
e meglio come descritto nell'atto di accusa.
3. Di conseguenza, ritenuto che ha agito in stato di scemata responsabilità, AC 1 è condannato:
3.1. alla pena di anni due di detenzione da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
4. È ordinato il collocamento del condannato in un istituto di cura per tossicodipendenti giusta l'art. 44 CP.
5. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa per dar luogo al collocamento di cui sopra.
6. È ordinata la confisca di fr. 10'000.- (previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali) e degli altri oggetti
in sequestro.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 350.--
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