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Ticino Tribunale penale cantonale 20.07.2005 72.2004.132

20 juillet 2005·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·7,493 mots·~37 min·1

Résumé

Truffa - falsità in documenti

Texte intégral

Incarto n. 72.2004.132

Mendrisio, 20 luglio 2005/eg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Greta Cipolla, lic. iur.,

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a  

prevenuto colpevole di:

                                   1.   truffa

per avere,

a Lugano, in data 20 agosto 1998,

per procacciare a sé un indebito profitto, ingannato con astuzia __________ (funzionaria __________), inducendola ad atti pregiudizievoli del patrimonio di PC 1,

cliente di __________;

e meglio per avere presentato alla citata funzionaria di banca due dichiarazioni fittizie a firma del cliente PC 1, mediante le quali l’accusato AC 1 veniva autorizzato a “disinvestire” gli averi depositati sul conto __________ (intestato al citato cliente) e quindi a “prelevare” la corrispondente somma di Lire 312'000’000.-,

consistendo l’inganno astuto:

nell’aver presentato alla funzionaria __________ due false autorizzazioni per operare sul conto del clientePC 1, documenti apparentemente firmati da quest’ultimo, sottacendo il fatto che, in realtà, si trattava di falsi;

nell’aver sfruttato il rapporto di fiducia professionale e d’amicizia instauratosi fra lui medesimo (a sua volta, cliente di __________ e gerente esterno per altri clienti __________) e la citata funzionaria __________, la quale lo aveva peraltro già incontrato altre volte anche in presenza del cliente PC 1;

riuscendo così a indurre la funzionaria __________ a versare, tramite bonifico bancario, l’importo di complessivi USD 176'570.- (provenienti dal conto __________ no. __________ sul proprio conto personale no. __________ presso __________, importo che in seguito veniva prelevato parzialmente dall’accusato che lo utilizzava per suoi scopi personali;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 146 cpv. 1 CP;

                                   2.   falsità in documenti

per avere,

a Lugano e in altre località non precisate,

in data 20 agosto 1998 e in periodo precedente,

al fine di perfezionare la truffa di cui al punto 1 del presente atto e quindi di procacciare a sé un indebito profitto,

formato due documenti fittizi, secondo i quali AC 1 veniva “autorizzato” dal cliente __________ PC 1 a “disinvestire dal conto __________ la somma di lire totale” e quindi a “prelevare dal mio conto __________ la somma di lire 312'000’000.-“,

documenti fittizi che sono stati allestiti dall’accusato mediante falsificazione della firma del cliente PC 1 ottenuta mediante il calco di una medesima firma autentica e meglio come risulta dal rapporto della Polizia scientifica del 14 maggio 2002,

ritenuto che l’accusato AC 1 ha in seguito personalmente utilizzato le due false “autorizzazioni”, presentandole alla funzionaria __________ __________ e riuscendo quindi a farsi versare, tramite bonifico bancario, l’importo di complessivi USD 176'570.- sul proprio conto personale e meglio come descritto al p. 1 del presente atto d’accusa;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 142/2004 del 16 novembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia DF 1. §  RC 1 in rappresentanza della PC 1  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 14:50.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermando l’atto d’accusa in ogni suo punto, ritenuto come davanti alla certezza della falsità delle autorizzazioni, le motivazioni addotte dall’accusato non abbiano credibilità poiché nessun riscontro è stato trovato alle dichiarazioni fornite dal AC 1, il quale appare l’unico interessato alla falsificazione delle autorizzazioni stesse, non opponendosi all’eventuale attenuante del lungo tempo trascorso e poiché incensurato, visto l’ammontare del danno, lo sfruttamento di una posizione di fiducia ed il comportamento processuale reticente e di menzogne continue, conclude chiedendo che l’accusato sia condannato alla pena di 8 mesi di detenzione sospesa condizionalmente, la confisca dei conti __________ intestati all’accusato ed ora sotto sequestro, nonché del conto __________ nella misura del 20% e delle autorizzazioni utilizzate come mezzo di reato.

                                    §   RC 1, rappresentante di Parte civile, il quale, confermando l’atto d’accusa, si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell’accusato, conclude chiedendo il totale risarcimento dell’importo prelevato oltre gli interessi legali dal 1998, nonché ripetibili per fr. 16'000.-.

                                    §   Il Difensore, il quale ponendo in risalto l’agire poco pulito della parte civile sia durante che dopo i fatti (denuncia penale solo dopo 4 anni) e valorizzando il curriculum vitae dell’accusato, che ha sempre rivestito ruoli di grande responsabilità senza mai commettere reati del tipo di cui oggi si discute, conclude chiedendo l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, in via principale, per mancanza di prove, in via subordinata, opponendosi alle richieste di parte civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   È autore colpevole di:

                                1.1   truffa

                                         per avere,

il 20 agosto 1998, a Lugano,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia __________, funzionaria di __________ Lugano, sottoponendole due dichiarazioni fittizie al fine di prelevare denaro dal conto di PC 1,

inducendola in tale modo ad atti pregiudizievoli al di lui patrimonio per USD 176'570.-?

                               1.2.   falsità in documenti

                                         per avere,

il 20 agosto 1998 ed in periodo precedente,

allestito e fatto uso di due false “autorizzazioni”

recanti la firma falsa di PC 1,

alfine di commettere la truffa di cui sopra?

                                         E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   3.   Deve essere condannato a risarcire l’indennità richiesta dalla Parte Civile?

                                   4.   Deve essere ordinata la confisca di quanto oggetto di sequestro?

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Interrogato dal Procuratore Pubblico al riguardo della sua vita anteriore, l’accusato ha dichiarato quanto segue (classificatore AI 1-100, AI 68, verbale 26 gennaio 2004, pag. 12):

"  Sono nato il __________ a __________ (__________). Ho frequentato le normali scuole elementari fino alla 4a elementare a __________ dalla 5a elementare alla 1a media a __________, dalla 2a media fino al 5° liceo scientifico (maturità) a __________. In seguito ho conseguito la laurea in giurisprudenza all’università di __________ nel __________. In seguito ho iniziato la pratica notarile a __________. Successivamente ho iniziato anche la pratica legale. Ho terminato il periodo di praticantato in entrambe funzioni, non ho mai dato i relativi esami di avvocatura, mentre ho tentato 3 volte l’esame di notariato senza superarlo. Nel 1991 ho iniziato l’attività di promotore finanziario presso la Diffusione finanziaria __________ a __________, attività che svolgevo a __________ fino al 1993. In seguito sono stato responsabile finanziario presso l’Agenzia generale __________ __________ di __________ (__________) fino all’estate 1995. Dal 1995 al 1999 ho lavorato presso il __________ a __________ e meglio come ho detto nel mio precedente verbale. Dal gennaio 2000 al maggio 2000 direttore generale presso la __________ (gruppo __________) di __________. Da ottobre 2000 fino ad ottobre 2002 direttore generale e procuratore dell’agenzia generale __________ __________ di __________. Dal ottobre 2002 a tutt’oggi consulente presso l’agenzia generale __________ __________ di __________. Specifico che queste mie attività a far tempo dal 1993 le ho svolte in qualità di manager, vale a dire quale dirigente aziendale al quale competevano le decisioni strategiche quotidiane d’intesa con il consigli amministrazione della società. Il mio guadagno attuale è di circa 1'500.- Euro mensili.

Mio padre di professione era geometra, professione che non ha mai esercitato in quanto svolgeva attività di responsabile di cantiere. Mia madre era dipendente comunale, anche lei con funzioni di geometra. Ho un fratello maggiore che è nato nel __________ che si chiama __________. Sono celibe e non ho avuto figli all’infuori del matrimonio."

Al dibattimento il Presidente gli ha contestato l’esiguità del reddito dichiarato, a fronte di un’esperienza professionale colma di incarichi prestigiosi, al che AC 1, che è incensurato sia in Svizzera che in Italia, ha precisato di cumularvi le provvigioni di sua spettanza, per il che il reddito globale sarebbe superiore.

                                   2.   Tra le varie attività esercitate dall‘imputato, di rilevo nel contesto del presente procedimento è quella, occasionalmente svolta in specie negli anni ’90, di “consulente d‘investimenti” per alcuni clienti da lui indirizzati alla filiale di Lugano Cassarate dell‘__________(in seguito: __________), tra cui il denunciante PC 1, senza però essere un vero e proprio gestore patrimoniale. Come egli stesso ha spiegato (classificatore AI 1-100, AI 27, verbale 14 febbraio 2003, pag. 2):

"  Io personalmente non mi occupavo di gestione patrimoniale, mi limitavo a seguire i dossier degli investimenti. (…) In sostanza il mio compito era quello di venire presso la filiale __________ di Lugano-Cassarate, prendere atto dell‘estratto posizione del cliente __________ e di riferire allo stesso in seguito."

Sull‘entità di questa attività appoggiata a __________ egli ha precisato che (verbale citato, pag. 3):

"  ADR che io mi recavo presso la filiale di __________ a __________ una o due volte al mese, poiché gestivo conti anche di altri clienti, esclusivamente italiani. Su molti conti di tali clienti italiani io avevo procura individuale. In altre parole avrei potuto prelevare il denaro senza nessun problema. Avrò avuto circa 5-6 clienti che seguivo presso __________ di __________ e non su tutti avevo autonomia di firma. L‘avrò avuta su 2 o 3 clienti per un totale di ca. 700 mio di vecchie lire."

PC 1 definisce l‘imputato un “procacciatore d‘affari“ (AI 25, verbale 14 febbraio 2003, pag. 2), su consiglio del quale egli aveva trasferito presso __________ __________ il denaro rimasto dopo un precedente investimento andato male.

Sul loro rapporto d‘affari al riguardo di quel conto in __________, PC 1 afferma che (verbale citato, pag. 3):

"  Capitava che ogni tanto quando venivo in Ticino, in particolare presso l‘__________, facevo il viaggio con AC 1, a volte con la mia auto e altre volte con la sua. In sostanza noi ci facevamo compagnia per il viaggio. (…) Devo precisare che ogni tanto, quando venivo in __________ a controllare la mia posizione con la __________ era presente anche il AC 1 che quindi ascoltava e veniva a conoscenza dei tipi d‘investimento effettuati. Devo dire che ciò succedeva con il mio consenso."

A ben vedere non è chiaro quale fosse il significato dell‘interferenza dell‘imputato laddove, come nel caso del PC 1, non si occupava della gestione patrimoniale (svolta direttamente da __________) e nemmeno disponeva di diritto di firma sul conto, limitandosi ad assistere ai colloqui altrui in banca o (a suo dire) a farsi dare in banca delle informazioni da riferire poi al cliente.

                                   3.   La persona di riferimento dell‘accusato in __________ era la funzionaria __________, che seguiva i conti delle varie persone portate dall‘accusato in banca. Come dichiarato dall‘accusato (AI 27, pag. 3):

"  Con __________ evidentemente ad un certo punto si è instaurato un rapporto cordiale, nel senso che ci davamo anche del tu e una volta sono pure uscito a pranzo insieme."

Il PC 1 ha avuto la medesima percezione del rapporto tra l‘accusato e la __________ (AI 25, pag. 2):

"  ADR che quando AC 1 ci presentò la __________ io capii che i due erano abbastanza in confidenza, poiché si davano del tu. Mi correggo nel senso che il fatto che fra i due c‘era un rapporto di confidenza mi è apparso evidente in occasione di successive visite."

Anche __________ conferma in proposito le parole dei due uomini (AI 26, verbale 14 febbraio 2003, pag. 2):

"  Mi ricordo del signor AC 1. SI trattava di un cliente di __________ che portava altri clienti all‘istituto bancario. (…) Mi ricordo che il AC 1 in sostanza portava suoi amici in banca dicendo che loro avevano necessità di aprire dei conti in Svizzera per eseguire investimenti. (…) Devo dire che con gli anni fra me e AC 1 si è instaurata una certa amicizia, nel senso che ci davamo del tu e quando giungeva in banca verso tarda mattinata si usciva magari a mangiare qualcosa assieme a mezzogiorno, nulla di più. Non sono mai uscita in particolare con AC 1 a cena né lo frequentavo durante il mio tempo libero. Non avevo nessuna relazione sentimentale con lui. Semplicemente si trattava di un uomo della mie età circa e quindi, pur essendo un cliente si era instaurato un rapporto amichevole."

                                   4.   Il 20 agosto 1998 l‘imputato si è presentato in __________, da __________, recando con sé due documenti di poche righe, scritti in parte con il computer ed in parte completati a mano, asseritamente con firma manoscritta di PC 1 (gli originali sono annessi alla perizia AI 85).

Il primo di essi recita:

"  Autorizzo il signor AC 1 a disinvestire dal mio conto n° __________ la somma di lire totale"

laddove “AC 1 “, “__________ “ e “totale“ sono indicazioni manoscritte, ed il resto è scritto al computer.

Il secondo, a complemento del primo, indica che:

"  Autorizzo il signor AC 1 a prelevare dal mio conto __________ la somma di lire 312'000‘000"

in cui “AC 1 “, “__________ “ e “312'000‘000“ sono le parti manoscritte.

Le firme di PC 1 sono apposte con grafia tremolante, e sotto di essere pare di scorgere un percorso a matita, come se le stesse fossero state ricalcate o sovrascritte.

Sulla scorta di questi documenti __________ ha smobilitato gli investimenti del PC 1 e ha accreditato al AC 1 il controvalore in dollari, ossia U$176'570.96 (AI 26, allegato 3).

                                   5.   PC 1 ha atteso quasi 4 anni per denunciare l‘accaduto al Ministero Pubblico.

Nella propria denuncia dell’11 marzo 2002 (AI 1) egli accusa il AC 1 di avergli in buona sostanza svuotato il conto per mezzo di due autorizzazioni falsificate, commettendo perciò il reato di truffa. Nel corso del verbale del 14 febbraio 2003 (AI 25), il PC 1 ha confermato la propria denuncia, e perciò la tesi della falsificazione delle sue firme sulle note autorizzazioni, precisando di non essere stato per alcun titolo debitore del AC 1, e di non avere pertanto avuto motivo di sorta per consentirgli di prelevare i suoi soldi presso __________.

                                   6.   Già il 14 maggio 2002, la Polizia scientifica, così richiesta dal Procuratore Pubblico, ha certificato in un breve rapporto la falsità delle firme in questione (AI 13), rilevando che (pag. 3)

"  L‘esame delle firme contestate mette in evidenza un tracciato particolarmente stentato e frammentato. Il ritmo delle firme è lento e contraddistinto da ripetuti e continui tremolii che fanno oscillare il percorso del tratto, rendendolo esitante. La pressione esercitata sullo strumento scrivente è eccessiva ad indicazione di un tracciato lento. (…) Le due firme apposte a nome PC 1 sui documenti “allegato 1 e 2“ sono entrambe delle falsificazioni eseguite mediante calco di una medesima firma autentica."

                                   7.   Sentito per la prima volta dal Procuratore Pubblico il 14 febbraio 2003 (AI 27), l‘imputato ha ammesso di avere fatto il prelevamento in questione per mezzo dei documenti incriminati.

Questi gli sarebbero stati consegnati, già interamente compilati e sottoscritti, proprio da PC 1, recatosi presso il suo studio di Verona. Secondo l‘accusato, con la consegna di quei documenti il PC 1 avrebbe inteso procedere al pagamento di un proprio debito nei suoi confronti, relativo alla consegna della parte di utile a lui spettante per un operazione finanziaria di cambio valuta da lire in dollari, indicatagli dal AC 1 ed effettuata a Milano qualche tempo prima, con la quale il PC 1 investendo 500 milioni di lire aveva raddoppiato il capitale in un paio d‘ore. I dettagli dell‘operazione di cambio e della successiva consegna dei documenti fasulli sono, nel racconto dell‘accusato, i seguenti (AI 27, pag. 4 e 5):

"  ...all’inizio dell’estate 1998 venni contattato da un mediatore che si chiama __________ che di nome mi sembra faccia __________. Aveva l’ufficio nelle vicinanze della stazione di Lugano. __________ mi disse che si poteva fare un buon affare con una transazione di cambio valuta Lire/Dollaro. In sostanza se avessimo investito 500MIO di vecchie Lire avremmo guadagnato il 100% nello spazio di un paio d’ore. In altre parole mettendo a disposizione mezzo miliardo di vecchie lire ne avremmo ottenuto 1 miliardo. Io parlai di tale operazione con PC 1 e lui accettò di parteciparvi. Ci recammo pertanto presso __________ di Cassarate, dove lui prelevò in contanti ca. 500MIO di vecchie lire dai suoi conti. Mi sembra che per ottenere tale denaro diede in garanzia qualche cosa oppure fece un’azione di disinvestimento. Eravamo nel mese di luglio-agosto 1998.

Abbiamo messo il contante in auto e ci siamo recati lo stesso giorno a Milano, presso uno studio legale, che mi sembra chiamasi studio legale __________ che si trovava dalle parti della stazione centrale di Milano. L’appuntamento fu fissato dal signor __________ il quale ci disse che bisognava chiedere del dott. __________, cosa che noi effettivamente facemmo. C’era __________ in un locale che dello studio legale aveva poco le sembianze. Vi erano pure una macchinetta per contare le banconote e per verificarne l’autenticità. Consegnammo i 500MIO di vecchie lire e ricevemmo quale contropartita il controvalore di 1 miliardo di Lire. Non ricordo l’importo in dollari di tale controvalore. Il denaro lo nascondemmo in un’intercapedine della mia automobile e ritornammo __________ di __________ in una cassetta di sicurezza intestata al sottoscritto e di cui PC 1 aveva una procura. Tale cassetta di sicurezza presso __________ di Cassarate l’avevamo aperta io e PC 1 il giorno stesso dell’operazione. PC 1 volle che l’intestatario risultassi io per motivi fiscali.

Riguardo il guadagno di tali operazioni, si decise che 50MIO di vecchie Lire dovevano andare a favore dell’intermediario __________, mentre il rimanente (ca. 450MIO) sarebbe dovuto venir diviso fra io e il PC 1. La cassetta di sicurezza l’avevamo aperta prima di partire per Milano quel giorno. Entrambi avevamo una chiave.

Qualche giorno dopo sono ritornato presso __________ Cassarate per prelevare la parte di mia spettanza dalla cassetta di sicurezza, ma dopo averla aperta l’ho trovata completamente vuota. Non c’era più nemmeno un dollaro. Mi sembra che nella cassetta vi fossero solo dollari. Sono quindi ritornato a Verona e chiesi spiegazioni a PC 1 il quale mi disse che aveva dovuto prelevare il contante dalla cassetta di sicurezza per suoi affari personali. Non mi disse quali. PC 1 mi disse di non preoccuparmi per la mia parte, poiché tanto presso __________ vi erano ancora i suoi conti con saldi attivi.

Io chiesi pertanto a PC 1 quando saremmo andati assieme a prelevare il denaro dai suoi conti e lui rispose che ci saremmo accordati nei prossimi giorni. In seguito io telefonai 3/4 volte a PC 1, finché una sera ci trovammo presso il mio studio a Verona. Fu proprio in tale occasione che PC 1 mi consegnò le due autorizzazioni a disinvestire rispettivamente a prelevare dal suo conto __________ la somma di 312MIO di vecchie Lire."

                                   8.   Il PC 1 contesta fermamente la tesi dell‘imputato. Questi gli avrebbe in effetti proposto un‘operazione di cambio del genere, in vista della quale egli avrebbe realmente prelevato dai propri conti la somma di 500 milioni di lire, ma il guadagno prospettato sarebbe stato del 10% e non certo del 100%. Essi si sarebbero recati a Milano con il denaro, incontrando due persone nella hall di un albergo, ma secondo il PC 1, egli avrebbe rifiutato di procedere nell‘operazione, avendo appreso che la stessa andava effettuata in un non specificato ufficio di questi personaggi, e non invece in una banca. Egli avrebbe perciò tenuto il denaro e l‘avrebbe riversato qualche giorno dopo sul proprio conto in __________ (AI 28, pag. 3).

                                   9.   Al dibattimento il prevenuto ha sostanzialmente confermato la propria tesi, fornendo comunque alcuni dettagli supplementari. I dollari USA oggetto del cambio sarebbero stati provento di una non precisata operazione immobiliare. Egli, diligentemente, avrebbe chiesto di vedere il relativo rogito, che però non sarebbe stato disponibile. Perciò avrebbe consigliato al PC 1 di desistere, mentre che questi avrebbe voluto comunque procedere (verbale dibattimentale, pag. 2).

La Corte ha proceduto anche all‘assunzione della testimonianza della signora __________, amica e cliente dell‘imputato (nel senso che anch‘essa ha un conto in __________, sul quale l‘imputato ha oltretutto procura; verbale dibattimentale, pag. 3), che avrebbe assistito all‘operazione di cambio, come preannunciato dall‘accusato nel proprio verbale del 26 gennaio 2004 (AI 68, pag. 4), contraddicendo così la propria precedente affermazione secondo cui “nessuna persona all‘infuori del __________ ha assistito a tale transazione“ (verbale di confronto PC 1/AC 1 del 14 febbraio 2003, AI 28, pag. 4).

La teste ha invero confermato di essere stata presente, e ha dichiarato che l‘operazione di cambio fu portata a termine, ma sulla centrale questione dei termini della transazione (valute scambiate, corso del cambio, margini di guadagno) nulla ha saputo riferire (cfr. verbale dibattimentale, pag. 4).

                                10.   La Corte ritiene il racconto e le spiegazioni dell‘accusato del tutto inverosimili e non credibili, e questo per almeno due fondamentali ordini di motivi:

                                  a)   Secondo la ferrea logica finanziaria che regge sia le transazioni economiche lecite che quelle illecite, nessuno regala mai nulla.

Pertanto, non può esistere alcuna lecita operazione di cambio valuta in cui una parte è disposta a scambiare della valuta avente corso legale (cioè soldi veri) e di provenienza lecita alla metà del suo valore, e questo a maggior ragione quando ad essere svenduta (anzi, regalata) sarebbe stata la valuta più forte, il dollaro USA, cambiata in valuta debole (lira italiana) alla metà del proprio valore.

Restano aperte le ipotesi del riciclaggio di denaro provento di narcotraffico o altra attività criminale, ma nell‘opinione della Corte, nemmeno questo denaro viene ceduto alla metà del proprio valore (oltretutto, nella specie, senza avere garanzie della migliore provenienza del denaro portato dal duo AC 1 /PC 1).

                                  b)   Anche volendo accettare per un attimo la possibilità dell‘esistenza della miracolosa operazione con cui raddoppiare il proprio denaro, si dovrebbe ritenere veramente ingrato il PC 1 qualora in tale ipotesi avesse rifiutato di consegnare al AC 1 la sua parte di quel guadagno così facilmente conseguito.

Ma allora, anche nell‘evenienza di un PC 1 tanto avido ed ingrato da nulla volere consegnare al povero AC 1, perché non dirgli semplicemente di non essere intenzionato a dargli alcunché, e perché mai, invece, gli avrebbe consegnato delle autorizzazioni falsificate (ovvero con cui il PC 1 avrebbe falsificato la sua stessa firma….), con le quali a rigore di logica il AC 1 nulla sarebbe riuscito a prelevare?

                                11.   L‘imputato, in effetti, non è riuscito a venire a capo di questi interrogativi.

Della magica operazione di lecita moltiplicazione della lira basti dire che essa non era mai stata fatta in precedenza e non è più stata fatta in seguito (AI 68, pag. 3).

Sfortunatamente (per il AC 1), egli non è stato in grado, nonostante l‘evidente interesse nel riuscirci a fronte del procedimento penale in essere, né di fornire l‘indirizzo del fantomatico “mediatore“ __________ di Lugano, e questo nonostante un asserito casuale contatto telefonico nell‘estate del 2003 (AI 68, pag. 2), in occasione del quale il __________ non ha evidentemente avuto la presenza di spirito di ricordarsi che gli occorreva un recapito del proprio interlocutore per cavarsi dai guai con la giustizia elvetica…

Allo stesso modo, non meno fantomatico è risultato essere il misterioso “avv. __________ “ di Milano, del cui studio legale il AC 1 aveva invero avuto le coordinate dal __________, ma, malauguratamente, “Non sono riuscito a risalire al luogo a Milano dove mi sono trovato per eseguire l‘operazione di cambio valuta“ (AI 68, pag. 3), rammentando quanto meno che si trova “vicino alla stazione centrale” (AI 28, pag. 4).

In simili circostanze appare addirittura normale (nel senso che sarebbe stato strano il contrario) che l‘operazione di cambio sia stata fatta senza allestire documentazione di sorta, e che pertanto l‘accusato debba ammettere di non potere dimostrare di avere consegnato il denaro al __________ (AI 68, pag. 2).

Incalzato dal Presidente sulla questione della sicura illegalità di siffatta operazione qualora fosse esistita nei termini enunciati dall‘accusato (tale da aprire per lui scenari di illecito ben peggiori della truffa che gli viene addebitata), il AC 1 ha sottolineato la propria buona fede e la correttezza del suo comportamento, essendo stato pronto a desistere, salvo però proclamarsi comunque creditore nei confronti del PC 1 dopo che questi aveva concluso l‘operazione nonostante l‘avviso contrario del prevenuto (verbale dibattimentale, pag. 2).

Pertanto, si ha che se l‘operazione di cambio al 100% di guadagno non esiste, il PC 1 non era debitore di nulla nei confronti dell‘imputato, che non aveva perciò motivo di svuotarne il conto.

Se di contro, per denegata ipotesi, l‘operazione esistesse, il risultato non cambierebbe: trattandosi in tal caso di operazione sicuramente illecita, non esisterebbe alcun credito esigibile volto alla consegna della metà del profitto illegalmente conseguito, per il che il prelevamento effettuato in __________ sarebbe comunque ingiustificato in un‘ottica civilistica.

La testimonianza della __________, che va letta con la dovuta cautela (dichiara il AC 1: “Abbiamo fatto il viaggio assieme ieri pomeriggio in vista del processo”, verbale dibattimentale, pag. 3), non è di certo conclusiva nel senso auspicato dall’accusato, attestando solo della conclusione dell’operazione, senza nulla dire sui termini della stessa.

Volendo credere che l’operazione fu fatta, parrebbe alla Corte, secondo la predetta logica dei rapporti commerciali (che è molto più attendibile di qualunque testimone), infinitamente più verosimile la tesi dell’utile del 10% del PC 1 (che in tal caso avrebbe però mentito quo alla conclusione dell’operazione), ma questo non è sufficiente alle tesi del prevenuto, bisognoso di inventarsi (il termine non è casuale) un credito di circa 300 milioni di lire per giustificare il saccheggio del conto del proprio cliente. E’ in quest’ottica quasi superfluo prendere atto che nemmeno la magica operazione di cui favoleggia l’accusato vi riesce appieno, posto che a fronte di un asserito suo credito di lire 275 milioni (50 milioni da lui anticipati all’inafferrabile mediatore, 225 milioni di quota parte dell’utile netto), egli ha prelevato dollari per il controvalore di 312 milioni di lire, ovvero quasi 40 in più, senza che la differenza possa essere spiegata, come tenta di fare il AC 1, con una misteriosa “minus valenza o di spese cambio dollari” (AI 27, pag. 5), spese in tal caso davvero salate, oppure con una (assai repentina) “differenza di corso del dollaro” (AI 27, pag. 7).

Quanto al motivo per cui il PC 1 avrebbe rimesso all‘imputato due documenti recanti la propria firma falsificata, così da non consentirgli di prelevare dal suo conto (ovvero per ottenere il medesimo risultato per il quale era sufficiente rimanere passivi e non fare nulla), l‘imputato ha solamente potuto ipotizzare che egli l‘avrebbe fatto “per farmi finire nei guai“ (AI 27, pag. 7). Ciò secondo la Corte è assai poco verosimile, visto che siffatto comportamento, oltre ad essere crudele e irriconoscente nei confronti di chi ha fatto conseguire un sì lauto guadagno, era pericoloso per lo stesso PC 1, in quanto lo esponeva (qualora il AC 1 fosse stato fermato in banca) alla necessità di dovere fornire spiegazioni all‘autorità elvetica, quando solitamente destare l‘attenzione è l‘ultima cosa che un cittadino italiano desidera al riguardo dei suoi fondi esteri non dichiarati al fisco, oppure, in alternativa, al rischio di perdere i soldi (qualora il AC 1 fosse riuscito, come è riuscito, a prelevare).

Certo, l‘accusato ha tentato di suffragare la propria versione dei fatti, secondo la quale i documenti incriminati gli sarebbero stati portati in ufficio già confezionati, invocando la testimonianza di __________, che avrebbe assistito alla consegna degli stessi (AI 27, pag. 6).

La __________ è invero stata solerte nell‘allestire una dichiarazione manoscritta in tal senso, in cui racconta della presenza del __________ nello studio del __________, e della consegna di almeno un documento, di cui oltretutto le sarebbe stato chiesto di ricavare fotocopia, per il che essa narra che “non potei non notare il contenuto del documento, che peraltro portava in calce la firma del sig. PC 1 “ (dichiarazione 24 maggio 2002 di __________, AI 16, pag. 2). Ciò nonostante, essa stranamente nulla riferisce sul contenuto di quel documento che non aveva potuto fare a meno di notare, ed ancor più stranamente, negli oltre tre anni intercorsi dalla firma della dichiarazione non vi è stato modo di ottenerne conferma per il mezzo di un regolare interrogatorio. La __________, infatti, pur essendo teoricamente disponibile tutti i giovedì alle ore 18.00 (AI 31), vi si è costantemente sottratta, adducendo dapprima un‘assenza estiva di tre mesi (giugno-settembre 2003) per curare i propri interessi in Spagna (AI 46), facendo quindi pervenire, tramite l‘accusato, un certificato medico datato 22 luglio 2003 (cioè quando si sarebbe trovata a Tenerife a curare i propri interessi) che le addebita “sintomatologia ansioso depressiva con attacchi di panico“ (allegato ad AI 68), salvo infine fare sapere, per voce del AC 1, “che per problemi personali e meglio di salute la signora __________ mi ha detto di lasciarla in pace e che non è disposta a venire a testimoniare“ (AI 68, pag. 3).

Una volta in più, pertanto, le peregrine tesi dell‘accusato sfuggono ad ogni possibilità di verifica. Nelle circostanze date, la Corte non può che ritenere la falsità della dichiarazione manoscritta della __________, che ben comprende che un conto è rilasciare un testo compiacente, e che un altro paio di maniche è venirlo a confermare in qualità di testimone avanti all‘autorità penale estera.

                                12.   Posto che la Corte, in definitiva, non ha minimamente creduto alle inverosimili spiegazioni fornite dall‘accusato, si ha che dal profilo oggettivo il suo comportamento possiede tutte le caratteristiche di una truffa (inganno di una funzionaria di banca per mezzo dell‘utilizzo di un documento falso e facendo leva sul pregresso rapporto di fiducia, con conseguente ottenimento di un atto di disposizione a proprio profitto ed in danno del patrimonio altrui), mentre che dal profilo soggettivo non sussiste alcuna ragionevole giustificazione del predetto comportamento.

Ciò significa che dal lato soggettivo l‘agire del AC 1 non può essere considerato altrimenti che non la deliberata spoliazione del conto del PC 1 al fine di arricchirsi indebitamente per mezzo dell‘inganno della funzionaria di __________, così indotta alla disposizione patrimoniale in danno di __________ medesima o del patrimonio del PC 1.

Rispetto alle fole del AC 1, risulta quindi in conclusione maggiormente credibile il PC 1 (personaggio comunque nel complesso tutt‘altro che limpido e cristallino, la cui esposizione in sede di denuncia non è priva di omissioni anche rilevanti), laddove racconta che il prevenuto, da lui interpellato telefonicamente per chiedere ragione del prelevamento, “mi rispose che mi aveva fatto lo ”scherzetto“, lasciando chiaramente intendere di aver preso il denaro, confidando sul fatto che non avrei mai sporto denuncia penale per motivi fiscali con la finanza italiana“ (AI 25, pag. 4).

Secondo la Corte, ricorrono pertanto a carico del prevenuto tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell‘ascritto reato di truffa.

                                13.   Per l‘art. 146 CP, infatti, commette truffa e è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a scopo d'indebito profitto, tra altro inganna con astuzia una persona per indurla ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio o a quello di altri.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 122 IV 197; 120 IV 188; 119 IV 29; 118 IV 35 e 359; 116 IV 23; 107 IV 170, cons. 2 a; 101 I a 613; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 15 n. 16-18 e rif.; Trechsel, Kurzkommentar, all’art. 146 n. 7), una semplice menzogna facilmente controllabile e avvertibile da parte della vittima non basta a qualificare l'inganno. Agisce però con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di uno scaltro e raffinato sistema di bugie (di una messa in scena) oppure di particolari artifizi o manovre fraudolente, e ciò indipendentemente dalla controllabilità delle sue affermazioni, come anche chi, pur limitandosi a mentire, dissuade nel contempo la vittima dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare il controllo non sarà fatto. L’inganno è altresì astuto quando il controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare o non può essere preteso o è impossibile. L’utilizzo di uno o più documenti falsi è in tal senso una tipica modalità d’agire truffaldina (Trechsel, opera citata, n. 8 ad art. 146 CP).

In questo contesto anche il comportamento della vittima va esaminato, poiché una sua concolpa può escludere l’astuzia, a meno che chi la inganna profitti di un suo stato d’inferiorità conseguente a inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o simili (DTF 120 IV 186; Roth in: SJ 120 157-9).

In merito alla sua recente e più esigente giurisprudenza circa gli obblighi di diligenza della vittima di un inganno il Tribunale federale ha comunque precisato che con essa “...non ha inteso elevarne particolarmente la soglia e incoraggiare l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il giudice li prosciolga in base a una sempre esistente possibilità astratta di verifica o controllo” del mendacio, atteso come diversamente si correrebbe il rischio “... da un canto, di paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività bancaria, finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall’altro, di contraddire il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita all’intenzione dell’agente, che regge il diritto penale svizzero, e di favorire, di conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi autori come truffaldine” (STF 10.6.1999 in re L.S., consid. 5).

                                14.   Il comportamento dell’accusato adempie appieno a questi requisiti.

Egli, come già detto, si è infatti presentato in banca esibendo due documenti falsi per accedere al conto di una terza persona, il che (cfr. il considerando precedente) è una tipica modalità operativa truffaldina, costitutiva di inganno astuto.

Pacifici gli altri elementi costitutivi del reato (atto di disposizione conseguente all’inganno ed indebito profitto in danno dell’altrui patrimonio), se ne potrebbe concludere qui, ma nella specie, come rettamente rileva l’atto di accusa, l‘inganno astuto messo in opera dall’accusato non si è basato solo sul documento falso, ma è stato affiancato e rafforzato dalla circostanza per cui i falsi non sono stati esibiti ad uno sconosciuto funzionario, ma bensì alla funzionaria con cui egli, oramai da anni (verbale __________, AI 26, pag. 2: “...con gli anni fra me e AC 1 si è instaurata una certa amicizia...”), intratteneva rapporti d‘affari per sé e per svariati “clienti“, tra cui proprio il PC 1, e con la quale, inoltre, aveva allacciato una cordiale relazione, che eccede di certo il normale rapporto di conoscenza che si instaura tra un cliente di un istituto bancario ed il proprio funzionario di riferimento, conclusione alla quale si deve giungere in base alle predette dichiarazioni delle parti in causa nonché all’oggettiva circostanza degli inviti a pranzo del AC 1 alla __________.

E’ del tutto manifesto che il AC 1 nella specie ha fatto leva su questo rapporto privilegiato per tamponare eventuali falle dei documenti esibiti, aggiungendo così altra astuzia a quella già insita nell‘esibizione medesima di un documento fasullo.

La __________, fatte le verifiche del caso, nulla ha trovato di anormale (cfr. suo verbale 14 febbraio 2003, AI 26, pag. 3), segno evidente che i documenti falsi erano, alla prova dei fatti, tali da non destare sospetti (mentre che è facile disquisire a posteriori sull‘apparente cattiva qualità degli stessi), oppure, in alternativa, che essa nulla ha sospettato (anche) per effetto rapporto di fiducia e amicizia nei confronti del AC 1, che avrebbe perciò permesso di sopperire alle eventuali lacune dei documenti, impedendo che si ingenerasse il sospetto.

                                15.   La falsità in documenti è punita con la reclusione fino a cinque anni o la detenzione ed è commessa da chiunque, a scopo d'indebito vantaggio (non necessariamente pecuniario) o al fine di nuocere al patrimonio od a altri diritti di una persona, tra altro forma un documento falso o altera un documento vero oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto giuridicamente importante (art. 251 n. 1 CP); ove per documento va inteso uno scritto destinato o atto a provare un fatto di portata giuridica oppure un segno destinato a provare tale fatto (art. 110 n. 5 cpv. 1 CP).

Nel caso del falso ideologico occorre, per distinguerlo dalla semplice (e non punibile) menzogna scritta, una credibilità accresciuta del documento, ovvero una sua affidabilità particolare, tale da far apparire inutile o non pretendibile un controllo da parte dei destinatari (DTF 123 IV 61).

                                16.   Nel caso di specie è pacifica la qualifica di documenti degli scritti propinati ad __________, di cui è stata falsificata la firma dell’autore (si tratta di un cosiddetto falso materiale) e la cui portata giuridica è ovvia, avendo consentito di svuotare a sua insaputa il conto bancario dell’avente diritto. E’ inoltre manifesto che il AC 1 ha quanto meno fatto uso dei falsi a fine d‘inganno esibendogli in banca per ottenere la monetizzazione e la consegna degli averi del PC 1.

L‘atto di accusa addebita al prevenuto anche di avere allestito i documenti in questione, e nelle circostanze date non vi èmotivo di dubitare che sia così. Caduta infatti l‘unica spiegazione da lui fornita, quella insensata della falsificazione da parte dell‘avente diritto, ed non essendo quindi confermata la tesi della loro consegna da parte del PC 1, si ha che i falsi devono pur essere stati allestiti da qualcuno. Essi, come si è visto, non sono di qualità eccelsa, quindi non sono di certo stati confezionati da specialisti, ai quali imputato si sarebbe in tale ipotesi rivolto. Non vi è pertanto altra ragionevole ipotesi, se non quella che egli sia l’autore delle falsificazioni. La circostanza non aggrava la colpa complessiva dell‘accusato: il reato di falsità in documenti è in effetti nella valutazione complessiva dell‘illecito solo un corollario della truffa, ed è già pienamente realizzato per avere fatto consapevolmente uso dei falsi a fine d‘inganno. Esserne anche l‘autore non aggrava in misura apprezzabile la situazione accusato.

                                17.   Giusta l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.

La gravità della colpa - secondo quanto rilevato da Tribunale federale in numerose sentenze (valgano, quale esempio: DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a e sentenze ivi citate) - è pertanto il criterio fondamentale per la fissazione della pena.

Nella sua valutazione entrano in considerazione numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l'intensità del proposito o della negligenza, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno ad una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il pentimento, e la volontà di emendamento, la qualità della collaborazione con gli inquirenti, il comportamento dopo la perpetrazione del reato, ecc. (DTF 127 IV 101 consid. 2; DTF 124 IV 44 consid. 2d). Tuttavia, nella misura del possibile, devono essere evitate sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato, tenendo conto tra l'altro degli effetti della condanna sulla sua vita (DTF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3).

Secondo l’art. 68 cifra 1 CP, inoltre, quando per uno o più atti il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.

                                18.   AC 1 ha commesso in concorso i reati ascrittigli, conseguendo il non indifferente profitto di U$ 176'000.--, in piena consapevolezza, per mero fine di arricchimento, dando prova anche di mancanza di scrupoli, non avendo esitato nell’ingannare la funzionaria di banca con cui da anni coltivava anche un rapporto di amicizia, e stante l’intento di danneggiare il patrimonio del PC 1, un’altra persona che riponeva fiducia in lui, in quanto cliente delle sue fumose prestazioni di consulenza o supervisione.

Non risulta che egli sia stato mosso da necessità economiche particolari, o che in seguito sia stato colto da ripensamenti di sorta.

D’altro canto, si considera che si è trattato di un unico episodio, ancorché grave per l’entità del denaro sottratto, che il AC 1 era incensurato, e che dai fatti è trascorso un certo periodo di tempo.

Nulla va invece riconosciuto all’accusato a fronte dell’inesistente collaborazione con gli inquirenti e la Corte giudicante, dovendosi semmai osservare (ma senza aggravamento della pena per questo motivo) che egli ha invece semmai tentato di mescolare le carte, sino a rendersi sospetto di truffa processuale in relazione allo scritto, non confermato, allestito dalla __________ nel tentativo di comprovare la dazione dei falsi ad opera dello stesso PC 1.

Tutto considerato, risulta adeguata alle circostanze del caso e commisurata alla colpa del prevenuto la pena di 8 mesi di detenzione proposta dal Procuratore Pubblico, e sulla quale, del resto, la stessa difesa non ha speso una parola di critica.

Nulla osta alla sua sospensione condizionale, con un periodo di prova di 2 anni.

                                19.   PC 1, costituitosi parte civile, insta per il risarcimento del capitale di U$ 176'470.-- oltre a fr. 61'029.20 per interessi di mora e fr. 16'000.-per costi di patrocinio.

La pretesa in capitale è liquida, e risulta dalla conferma dell’atto di accusa, così come pacifica è la richiesta di interessi al 5% sull’ammontare del danno a partire dalla data dell’illecito, ossia il 24 agosto 1998.

La pretesa relativa ai costi di patrocinio non è di contro stata debitamente comprovata, e va quindi rinviata al competente foro civile.

                                20.   Al prevenuto erano stati sequestrati i crediti relativi ai saldi attivi del suo conto personale n. __________ presso __________ e __________ di __________Ltd, Londra, sempre presso __________, della quale si era dichiarato unico avente diritto economico con la sottoscrizione del relativo formulario A, mentre che in aula si è dichiarato beneficiario economico solo nella misura del 20% (verbale dibattimentale, pag. 5).

Atteso che il denaro provento dei reati è transitato sul predetto conto personale del AC 1, in precedenza privo di disponibilità (cfr. rapporto EFIN, AI 19, pag. 5), e di lì è poi in parte stato dirottato verso altre destinazioni, alcune certe -come i 20 milioni di lire girati sul conto della teste __________ e prelevati dal AC 1 medesimo un anno dopo (AI 19, pag. 5)- altre incerte, come ad esempio per i circa 108'000 Euro prelevati a contanti in varie riprese, di cui si perdono le tracce (AI 19, pag. 6), la Corte ha senz’altro ritenuto di procedere alla confisca del saldo residuo pari a circa 48'000 Euro (doc. TPC 5), ritenendolo provento di reato.

In queste circostanze, la Corte ha ritenuto che anche il conto della __________ Ltd, aperto il 6 gennaio 1999, a pochi mesi dai fatti, appartenga allo stesso AC 1 (dotato peraltro di solo poco più di 5'000 Euro nel marzo del 2002), deduzione avvalorata dal tentativo fatto al dibattimento di attribuire ad altri innominati la titolarità economica di ben l’80% della società, tenendo per sé solo il 20%. A fronte della firma del formulario A indicante egli stesso come unico beneficiario economico (cfr. classificatore piccolo documentazione bancaria, sezione 3), la Corte, onde non aprire sul __________ la nuova ipotesi di reato per l'ulteriore falsità in documenti relativa al formulario A, ha preferito credere all’evidenza documentale, e perciò anche il credito relativo al saldo sequestrato di questo conto è stato confiscato.  Del resto, l’ipotesi di titolarità societaria di quel conto appare smentita dall’attività, che alla luce della documentazione bancaria appare essere quella di assistenza alle frodi fiscali commesse dai soggetti residenti in Italia che, senza causale (__________non risulta avere svolto attività di sorta, meritevole di ricevere sostanziosi accrediti bancari), effettuavano cospicui accrediti in favore del conto in questione, puntualmente prelevati a contanti dall’accusato dopo pochi giorni (cfr. classificatore grande documentazione bancaria, prima sezione).

Visti gli art. 59 cifra 1, cifra 2 cpv. 3 e 60 CP, il provento delle confische, finalizzate in primo luogo alla restituzione alla parte lesa, è stato attribuito alla parte civile in parziale risarcimento del danno subito, dopo deduzione delle spese e tasse di giustizia.

                                21.   Le spese del procedimento penale, con una tassa di giustizia di

fr. 500.--, sono a carico del condannato.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 3;

visti gli art.                      18, 36, 41, 58, 59, 60, 63, 68, 146, 251 CP;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 é autore colpevole di:

                               1.1.   truffa

                                         per avere,

il 20 agosto 1998, a Lugano,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia __________, funzionaria di __________, Lugano, sottoponendole due dichiarazioni fittizie al fine di prelevare denaro dal conto di PC 1,

inducendola in tale modo ad atti pregiudizievoli al di lui patrimonio per USD 176'570.-;

                               1.2.   falsità in documenti

                                         per avere,

il 20 agosto 1998 ed in periodo precedente,

allestito e fatto uso di due false “autorizzazioni”,

alfine di commettere la truffa di cui sopra;

                                         e come meglio descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1, è condannato:

                               2.1.   alla pena di 8 (otto) mesi di detenzione;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   4.   AC 1 è condannato al pagamento di USD 176'570.- oltre interessi al 5% dal 24.08.1998 alla Parte Civile PC 1, che per la rimanenza è rinviato al competente foro civile.

                                   5.   È ordinata la confisca dei due documenti falsi, nonché del saldo attivo dei conti no. __________ di AC 1 presso __________ e 247/553.591 di __________ Ltd, Londra c/o __________, con devoluzione alla parte civile previo soddisfacimento delle tasse e spese di giustizia.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. TE 1 3. PE 1  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           770.--

Testi                                                    fr.              80.--

Perizia                                                fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        1'600.--

                                                             ===========

72.2004.132 — Ticino Tribunale penale cantonale 20.07.2005 72.2004.132 — Swissrulings