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Ticino Tribunale penale cantonale 23.12.2004 72.2004.110

23 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·10,959 mots·~55 min·2

Résumé

stupefacenti (canapa) e sequestro di persona

Texte intégral

Incarto n. 72.2004.110

Lugano, 23 dicembre 2004/eg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Claudio Zali (Presidente) GI 1 GI 2  

e dagli assessori giurati:

AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 6  

con la segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di Giustizia

per giudicare

AC 1 e domiciliato a  

detenuto dal 16 al 18 luglio 2003 a Losanna e da quella data nel Canton Ticino;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole,

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, Cureglia, Magliaso, Melide, Cadenazzo, Bioggio, Pregassona, Zurigo e Coira, nel periodo ottobre 2002 / 16.07.2003, ripetutamente acquistato, trasportato o fatto trasportare, depositato o fatto depositare, venduto rispettivamente messo in commercio un ingente quantitativo di canapa che sapeva o doveva presumere essere destinato al mercato degli stupefacenti,

                                         realizzando così una cifra d’affari variante tra Fr. 1'831'900.- e Fr. 1'894'400.rispettivamente un suo dichiarato guadagno netto tra Fr. 150'000.- e Fr. 400’000.-,

                                         in particolare per avere:

                               1.1.   venduto in almeno tre distinte occasioni ad acquirenti non meglio identificati almeno 500 chilogrammi di canapa a Fr. 3'500.- il chilo, sostanza ritirata dagli stessi acquirenti o da loro emissari a Lugano presso il suo  appartamento rispettivamente da lui trasportata con un autofurgone preso a noleggio e a loro consegnata a Zurigo nonché a Coira, stupefacente da lui previamente acquistato:

                            1.1.1.   a Cureglia, nel periodo ottobre 2002 / dicembre 2002, da __________ presso il domicilio di quest’ultimo per un quantitativo di 109 chilogrammi a Fr. 2'700.il chilo che ritirò con un autofurgone preso a noleggio,

                            1.1.2.   a Cureglia, nel corso del mese di dicembre 2002, da __________ presso il domicilio di quest’ultimo per un quantitativo di almeno 225 chilogrammi a Fr. 2'500.- il chilo che ritirò con un autofurgone preso a noleggio,

                            1.1.3.   a Magliaso, presso l’orticoltura di __________, nel periodo gennaio 2003 / febbraio 2003, da __________ per un quantitativo di 177 chilogrammi a Fr. 2'700.- il chilo che ritirò con un autofurgone preso a noleggio,

                               1.2.   acquistato, in quattro differenti occasioni, a Melide e Cadenazzo, a partire dal mese di marzo 2003, da __________ un quantitativo di 171 chilogrammi di canapa al prezzo totale di Fr. 497'200.- a suo dire parzialmente anticipato da terzi finanziatori non meglio identificati,

                                         sostanza che, come stupefacente, assieme ad un minimo residuo di canapa derivante dall’acquisto di cui al punto 1.1.3, era sua intenzione rivendere il 18.06.2003 a suoi clienti non meglio identificati al prezzo complessivo di Fr. 750'000.- e che, a tal fine,  fu prima depositato in un garage di Pregassona, poi in un ufficio a Lugano e quindi il 13.06.2003, con il concorso di __________ e PC 1, in una cantina dell’hotel Minerva di Lugano dove avrebbe dovuto rimanere sino al 18.06.2003, 

                                         ciò che però non fu possibile poiché la notte del 15/16.06.2003 fu sottratto, su incarico di PC 1, da __________ per essere poi ritrovato e sequestrato il 20.06.2003 dalla Polizia (nella misura di 112 chili e 829,09 grammi netti di canapa assieme a 42,41 grammi di hashish) presso il domicilio di Lugano di __________ mentre che la rimanenza fu bruciata, la mattina del 18.06.2003, a Magliaso, sul greto del fiume, da __________;

                                         fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                         reato previsto: dall’art. 19 cfr. 2 lett. c LS;

                                   2.   sequestro di persona e rapimento

                                         per avere, a Zurigo, Osco e Mezzovico, nonché sulla tratta Zurigo / Lucerna / Osco / Lucerna / Mezzovico / Lugano, dalle prime ore del mattino del 17.06.2003 alle prime ore del mattino del 18.06.2003, agendo in correità con __________ e con la complicità di __________, rapito con violenza, inganno e minaccia PC 1, tenendolo indebitamente sequestrato e privandolo in tal modo della sua libertà personale,

                                         in particolare:

                                         dopo che la vittima, assieme a __________, che era alla guida del proprio taxi, raggiunsero nelle prime ore del 17.06.2003 l’hotel __________ affinché PC 1 potesse discutere con AC 1 dell’avvenuta sottrazione la notte del 15/16.06.2003 da una cantina dell’hotel __________ del quantitativo di canapa di cui al punto 1.2, stupefacente rivendicato dall’accusato che lo doveva consegnare ai suoi acquirenti o a loro emissari il 18.06.2003 e della cui sottrazione sospettava PC 1,

                                         ritenuto come dopo il paese di Sihlbrugg (Canton Zurigo) alla macchina condotta da __________ fece strada un secondo taxi alla cui guida vi era __________ con passeggeri AC 1 e __________,

                                         per avere:

                                    ▪   una volta riunitosi, ad eccezione di __________ in una stanza del menzionato hotel verbalmente minacciato, assieme a __________, PC 1 a cui __________ pure posizionò un coltello alla gola, il tutto al fine di poter riottenere il quantitativo di canapa di cui al punto 1.2 della cui sottrazione però PC 1 continuava a dichiararsi estraneo,

                                    ▪   lasciato predetta camera assieme a __________ dopo aver preannunciato come dell’intera faccenda ne avrebbero nuovamente discusso in mattinata, stanza dove PC 1 fu sorvegliato e controllato da __________ per circa 10 / 15 minuti fino a quando non ricomparve AC 1 il quale, dopo aver portato da mangiare a __________, comunicò a __________ che poteva ritornare a Lugano all’hotel __________ assieme a __________ mentre lui, __________ sarebbero rientrati all’hotel __________ di Lucerna, fermo restando come durante quella notte PC 1 rimase sequestrato all’interno di predetta camera da __________ che sistemò un materasso, per impedirgli di liberamente uscire, contro la porta della stanza, materasso sul quale si sdraiò e che utilizzò quale suo giaciglio sin verso le ore 10.30 del 17.06.2003 quando all’albergo si ripresentarono AC 1 e __________ con il taxi di quest’ultimo,

                                    ▪   accompagnato, con predetto taxi, PC 1 sino a Lucerna sedendosi a fianco di __________ che ne era alla guida mentre che la vittima e __________ presero posto sui sedili posteriori, viaggio durante il quale AC 1 chiese a più riprese a PC 1, ma inutilmente, la  restituzione del quantitativo di canapa di cui al punto 1.2 per poi informarlo, visto le sue continue negazioni, che allora se “la sarebbe vista con i suoi clienti che stavano per arrivare”,

                                    ▪   proseguito il viaggio sino ad Osco (località Vigera) dopo che a Lucerna si aggiunse al gruppo __________ che prese posto sui sedili posteriori con in mezzo PC 1, il quale sulla tratta Lucerna / Osco finalmente ammise di aver partecipato alla sottrazione del quantitativo di canapa di cui al punto 1.2 ma solo dopo esser stato violentemente colpito a mano aperta sul naso da __________,

                                    ▪   una volta raggiunto Osco e nel seguito aver comunicato a __________ nonché a __________ di rientrare con il taxi a Lugano, continuato il sequestro e il rapimento, assieme a __________, di PC 1 all’esterno di uno châlet di proprietà del padre di __________, luogo in cui rimasero per alcune ore e dove AC 1 ripetutamente minacciò verbalmente e usò violenza nei confronti di PC 1 colpendolo, perlomeno, prima con un doppio calcio al petto e quindi, una volta messolo a terra, con le braccia, con le mani e con le gambe su varie parti del corpo ricordato altresì come, malgrado le ulteriori ammissioni di PC 1, i tempi da lui promessi per la restituzione della sottratta canapa non avrebbero permesso all’accusato di rispettare i suoi termini di consegna con i suoi acquirenti che “stavano per arrivare” onde chiarire la questione,

                                    ▪   informato __________, a cui chiese di ritornare ad Osco con un altro taxi, dell’avvenuto arresto a Lugano di __________ che su sue direttive stava cercando di recuperare da __________ presso l’hotel __________ la sottratta canapa, ritenuto come nel frattempo allo châlet arrivò, assieme ad un suo conoscente, anche __________ che oltre a fungere da traduttore tra l’accusato e PC 1 fu poi utilizzato per farsi accompagnare, assieme alla vittima e __________, in centro paese dove ad attendere il gruppo vi erano già il nuovo taxista __________,

                                    ▪   proseguito nel sequestro e rapimento di PC 1 che con il taxi di __________ che ne era alla guida, con davanti __________, si sistemò sui sedili posteriori tra __________ e AC 1, raggiungendo così, dopo una breve sosta sotto un cavalcavia all’altezza dell’uscita autostradale di Faido, la città di Lucerna dove __________ fu lasciato all’hotel __________ mentre che gli altri ridiscesero in Ticino dove, così come precedentemente convenuto tra AC 1 e “quelli che stavano arrivando in Svizzera”, si ricongiunsero sul parcheggio dell’area di servizio autostradale di Stalvedro con una autovettura non meglio identificata con targhe italiane che li seguì sino al posteggio esterno dell'hotel __________ di Mezzovico,

                                    ▪   luogo dove PC 1 fu ripetutamente colpito da non meglio identificati personaggi dell’autovettura con targhe italiane con vari pugni al viso e sulla parte superiore del corpo nonché minacciato di morte con una pistola postagli alla tempia, violenza interrotta anche grazie all’intervento dell’accusato e alla promessa di PC 1 di riconsegnare il sottratto stupefacente da lì a qualche giorno,

                                         ritenuto come, dopo una nuova breve sosta in un altro parcheggio posto nelle vicinanze dove __________ si trasferì sull’autovettura con targhe italiane che lasciò definitivamente il luogo, AC 1, accompagnato dal taxista __________, raggiunse Lugano assieme a PC 1 che fu liberato dinanzi al proprio domicilio nelle prime ore del 18.06.2003 e che immediatamente si recò in Polizia per denunciare quanto successogli,

                                         mentre che l’accusato, sempre con il taxi di __________, si recò prima alla stazione di Lugano dove ad attenderlo vi era __________ che gli consegnò dei vestiti di ricambio in quanto i suoi erano sporchi del sangue di PC 1, proseguendo poi il viaggio sino a Lucerna dove si ricongiunse con __________ e la sua compagna __________ presso l’hotel __________ che lasciò la stessa notte, dandosi alla latitanza assieme ai tre sino al 16.07.2004 quando fu arrestato a Losanna assieme alla sua compagna;

                                         fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                         reato previsto: dall’art. 183 cfr. 1 CPS;

                                   3.   ripetuta falsità in certificati

                                         per avere, a Lucerna, Zurigo, Friborgo e Losanna, nel periodo 14.06.2003 / 12.07.2003, alfine di migliorare la propria situazione, ripetutamente fatto uso, a scopo di inganno, di certificati contraffatti o alterati da terzi,

                                         in particolare, per avere:

                               3.1.   a Lucerna, il 14.06.2003, al momento della sua notifica presso l’hotel __________, presentato quale suo documento di legittimazione il falso passaporto inglese no. intestato a __________, nato a Londra il 15.04.1966, su cui era stata apposta la sua fotografia;

                               3.2.   a Zurigo, il 17.06.2003, alla momento della sua notifica presso l’hotel __________, presentato quale suo documento di legittimazione il falso passaporto inglese di cui al punto 3.1;

                               3.3.   a Friborgo, nel periodo giugno 2003 / 01.07.2003, al momento della sua notifica presso quattro differenti hotel, presentato in ogni singola occasione quale suo documento di legittimazione il falso passaporto inglese di cui al punto 3.1;

                               3.4.   a Losanna, nel periodo giugno 2003 / 01.07.2003, al momento della sua notifica presso due differenti hotel, presentato in ogni singola occasione quale suo documento di legittimazione il falso passaporto inglese di cui al punto 3.1;

                               3.5.   a Friborgo, il 05.07.2003, al momento del suo noleggio di una autovettura Volkswagen Golf, targata FR  presso l’agenzia, presentato quali suoi documenti di legittimazione il falso passaporto inglese di cui al punto 3.1 e la falsa licenza di condurre inglese intestata a __________ su cui era stata apposta la sua fotografia;

                               3.6.   a Zurigo e Losanna, nel periodo 18.06.2003 / 12.07.2003, in almeno una decina di occasioni tra cui quelle sotto indicate, al momento dell’invio rispettivamente della ricezione di somme di danaro presso degli uffici della __________, presentato in ogni singola circostanza quale suo documento di legittimazione il falso passaporto inglese di cui al punto 3.1,  

                                         in particolare:

                            3.6.1.   a Losanna, il 28.06.2003, alfine di ricevere da __________ Fr. 786.-;

                            3.6.2.   a Losanna, il 29.06.2003, alfine di ricevere da __________ Fr. 6'407.-;

                            3.6.3.   a Losanna, il 30.06.2003, alfine di ricevere da __________ Fr. 3'330.-;

                            3.6.4.   a Losanna, il 04.07.2003, alfine di inviare a __________ Fr. 4'000.-;

                            3.6.5.   a Losanna, il 08.07.2003, alfine di inviare a __________ Fr. 2'300.-;

                            3.6.6.   a Losanna, il 12.07.2003, alfine di inviare a __________ Fr. 935.-;

                                         fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                         reato previsto: dall’art. 252 e 255 CPS;

                                   4.   lesioni semplici

                                         per avere, nelle indicate circostanze di tempo e luogo di cui al punto 2, agendo in correità con __________, intenzionalmente cagionato un danno alla salute fisica e psichica di PC 1 così come attestato dai seguenti certificati e rapporti medici agli atti:

                                    ▪   del 18.06.2003 e del 20.11.2003 dell’Ospedale __________ per la salute fisica,

                                    ▪   del 18.09.2003 e del 01.03.2004 del Dr. Med. __________, del 03.01.2004, del 30.01.2004, del 05.02.2004 e del 09.02.2004 del Dr. Med. __________ con relativi allegati dell’Ospedale generale - reparto di psichiatria di __________ (Serbia) dove PC 1 è stato ricoverato dal 18.11.2003 al 23.12.2003 e dal 09.02.2004 al 05.03.2004, del 09.02.2004 della Clinica dove fu degente dal 14.08.2003 al 30.08.2003, del 14.04.2004 e del 15.04.2004 della Clinica Psichiatrica dove è stato ricoverato dal 06.04.2004 nonché in base al rapporto peritale del 21.05.2004 della Dr.ssa Med. __________ per la salute psichica;

                                         fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                         reato previsto: dall’art. 123 cfr. 1 cpv. 1 CPS;

                                   5.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, Zurigo, Lucerna, Friborgo, Losanna, Ginevra, Arosa ed in altre località non meglio precisate, nel periodo ottobre 2002 / 16.07.2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di canapa;

                                         fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                         reato previsto: dall’art. 19a cfr. 1 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 121/2004 del 29 settembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________. § L'avv. __________, in rappresentanza della PC PC 1; §          L'interprete IE 1

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   mercoledì 22.12.2004 dalle ore 09.30 alle ore 18.00

                                     -   giovedì 23.12.2004 dalle ore 09.30  alle ore 18.10  .

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale dopo aver illustrato la personalità dissoluta dell'accusato, dedito alla bella vita e ad attività illecite che la potessero finanziare, rileva come AC 1 sia reo confesso per tutti i capi di accusa ad eccezione del AA n. 2.

                                         Per quanto concerne gli elementi oggettivi del reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, sottolinea come la sostanza spacciata da AC 1 fosse dello stupefacente in considerazione dell'alto tenore di THC della canapa (12,4-21,3%). Aggiunge inoltre, richiamando la giurisprudenza, che l'infrazione è aggravata ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett.c in funzione del tempo messo a disposizione dell'attività illecita, dei mezzi impiegati, della frequenza dell'agire e dei redditi regolarmente conseguiti al fine di finanziare il proprio tenore di vita: infatti AC 1, nell'arco di qualche mese, ha spacciato un grosso quantitativo di canapa, con una cifra di affari di fr. 1'900'000.-- ed un utile conseguito di ca. fr. 375'000.--

                                         Per quanto riguarda poi l'elemento soggettivo del reato il PP rileva come AC 1 fosse perfettamente a conoscenza dell'illiceità del suo agire e ciò in considerazione dell'alto tenore di THC della canapa, del prezzo di vendita, delle modalità di acquisto, della necessita di cambiare i luoghi in cui depositava la canapa e delle singolari e notturne modalità di consegna della sostanza. AC 1 non è uno sprovveduto e sapeva che in Svizzera così come in quasi tutta l'Europa il commercio di canapa ad uso di stupefacente è illecito. Il PP non nega che la realtà ticinese fosse a quei tempi ambigua circa la coltivazione e l'apertura di diversi canapai ma ciò non è sufficiente per avvalersi di un eventuale errore di diritto e non è nemmeno sufficiente per beneficiare di una riduzione della pena in quanto, per consolidata giurisprudenza, l'agente deve aver avuto delle ragioni sufficienti per poter credere che la vendita fosse legale. AC 1 però non può beneficiare di tale attenuante poiché egli non si è informato e ha dato per assodato quanto gli venne raccontato da personaggi tutt'altro che affidabili. Anche se il commercio organizzato da AC 1 aveva quale destinazione finale l'Inghilterra, il suo agire è avvenuto in territorio elvetico. Chiede quindi integrale conferma del capo di accusa AA n.1.

                                         Per quanto concerne i capi di accusa n. 3 e n. 5, gli stessi sono ammessi dall'accusato in fatto ed in diritto. Il PP non si sofferma quindi se non per osservare che l'ottenimento di documentazione falsificata è indice di una frequentazione da parte dell'accusato di ambienti delinquenziali e per anticipare il fatto che a AC 1 non deve essere riconosciuta la scemata responsabilità ex art. 11 CP in funzione del suo consumo di canapa. L'accusato non è un tossicodipendente bensì un grossista che consumava parte della sostanza che vendeva.

                                         Per quanto concerne poi il reato di cui al capo di accusa AA n. 2, il PP ricorda come l'imputazione si basi unicamente sulle dichiarazioni dell'accusato e dei correi con i quali è stato possibile esperire il contraddittorio. AC 1 in sostanza non contesta i fatti ma asserisce che PC 1 era libero di andarsene indipendentemente dalla rivelazione del luogo in cui avesse nascosto la refurtiva. Tale affermazione non merita conferma. Le dichiarazioni agli atti comprovano che AC 1 ha privato PC 1 della sua libertà per 24 ore e ciò a partire dalla sua entrata nella stanza d'albergo a Zurigo. Il sequestro va confermato in diritto poiché la privazione della libertà è avvenuta con la minaccia (l'uso di coltelli e la minaccia dell'incombente arrivo degli acquirenti e di quello che gli avrebbero fatto se non avesse rivelato il luogo ove aveva nascosto la canapa), con la violenza (i certificati medici e le dichiarazioni delle persone coinvolte parlano di botte date a Osco, fino all'episodio della pistola puntata in testa nel posteggio del __________) e con l'inganno (PC 1 viene invitato a Zurigo per parlare, lo scopo però era quello di tenerlo segregato fino a quanto non avesse rivelato il nascondino della refurtiva). Non è credibile AC 1 quanto afferma cha PC 1 era libero d'andarsene quando voleva e ciò per il semplice fatto che AC 1 aveva bisogno di sapere dove fosse nascosta la canapa visto l'arrivo degli acquirenti stranieri. Le circostanze di fatto messe in atto da AC 1 e dai suoi uomini gli avevano oggettivamente impedito la fuga, prima nella camera d'albergo e poi in macchina seduto tra due passeggeri. L'unico momento in cui avrebbe potuto scappare era il mattino prima di risalire sulla macchina in direzione del Ticino, ma cosa avrebbe potuto fare? E come avrebbero reagito ad una sua fuga? PC 1 non aveva scampo, doveva rimanere con AC 1 anche per proteggere la sua famiglia da eventuali rappresaglie. Il comportamento di AC 1 al __________, ovvero l'aver interceduto per la vita di AC 1 presso gli acquirenti stranieri, si spiega con il semplice fatto che l'accusato non voleva essere accusato per assassinio. Un agire quindi puramente egoistico. Chiede quindi la conferma dell'imputazione di sequestro di persona ed anche di quello di lesioni semplici sulla base dei rapporti medici agli atti e del dolo, per lo meno eventuale, dell'accusato nel recare danno a PC 1.

                                         Per la commisurazione della pena, il PP chiede che vengano tenuti in considerazione la gravità oggettiva dei reati commessi ed in particolare l'infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti ed il sequestro di persona, il ruolo di capo assunto dall'accusato all'interno di una organizzazione criminale da lui importata nel nostro paese, il mero movente di lucro, la reiterazione dell'agire illecito fino al momento del suo arresto, l'ingente cifra d'affari ed il considerevole guadagno conseguito in un ristretto lasso di tempo. Chiede che non gli venga riconosciuta l'applicazione dell'art. 11 CP poiché non è un tossicodipendente e che non gli vengano riconosciute le attenuanti della grave angustia, dell'agire poiché indotto in grave tentazione da parte della vittima, della giusta provocazione o offesa e del sincero pentimento. Riconosce che AC 1 è reo confesso ma riduce subito tale attenuante in quanto egli confessa quanto già a conoscenza della polizia: non ha infatti fornito alcuna concreta collaborazione all'inchiesta. Neppure gli giova l'aver salvato PC 1 dalla morte nel posteggio del __________ in quanto tale azione è stata dettata da puro egoismo.

                                         Chiede quindi che AC 1 venga condannato alla pena di 6 anni e 9 mesi di reclusione, all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni ed alla confisca dei valori sequestrati quale risarcimento compensatorio per un guadagno ammesso di fr. 350'000.--, nonché la confisca di quanto in sequestro ad eccezione di due ricevute.

                                         L'avv. __________ rappr. PC, il quale si associa alle conclusioni del PP. Sottolinea come la rinuncia a costituirsi PC da parte del suo assistito sia avvenuta in un momento in cui non era consigliato dal proprio legale e che quindi non deve essere tenuta in considerazione quale manifestazione di una effettiva volontà di rinunciare ad esercitare i suoi diritti. Dopo aver riassunto le conseguenze fisiche, psichiche ed economiche dei reati di cui è stato vittima PC 1, chiede che AC 1 venga condannato al pagamento di fr. 10'000.-- a titolo di torto morale; di fr. 6'300.-- per perdita di guadagno e di fr. 6'400.-- per spese legali.

                                    §   Il Difensore, il quale dopo aver ripercorso la vita e le abitudini del suo assistito afferma, in punto all'accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, che AC 1 non è il capo di nessuna organizzazione criminale. Egli è più semplicemente un uomo facoltoso che una volta arrivato in Ticino e vista la situazione che vi regnava ha pensato di poter commerciare con i prodotti derivati della canapa (birra), commercio per la cui liceità in territorio britannico si era informato preventivamente presso uno studio legale inglese. L'opera di convincimento in merito alla legalità del commercio della canapa in Ticino è da ascrivere a __________ ed è proprio su richiesta di quest'ultimo che AC 1 contatta delle persone in Inghilterra ed agisce nel commercio della canapa. In considerazione delle dichiarazioni rese dal suo assistito in aula, in applicazione del principio in dubio pro reo, la cifra di affari deve essere corretta in fr. 1'840'000.-- e l'utile in fr. 70'000.--/110'000.--. La colpa di AC 1 va altresì ridimensionata se si considera che la maggior parte dello stupefacente non è stato immesso sul mercato e che egli agiva pensando che il commercio di canapa in Ticino fosse legale alla stregua di un punto franco. Non può inoltre essere rimproverato a AC 1 l'assenza di collaborazione poiché egli ha collaborato con gli inquirenti fornendo indicazioni a loro sconosciute sia sui suoi traffici che su quelli di cui era venuto a conoscenza frequentando l'ambiente: se non ha fatto i nomi dei suoi acquirenti è perché non li sapeva.

                                         La difesa contesta il reato di sequestro di persona. Ripercorrendo gli avvenimenti di quei due giorni, sottolinea come l'atteggiamento assunto da PC 1 nella camera di albergo non sia stato quello della persona sequestrata: egli aveva un atteggiamento supponente e strafottente, disposto a rimanere in camera se AC 1 avesse coperto le spese. PC 1 è rimasto in albergo ed ha seguito la compagine per chiarire la sua posizione e quindi per sua stessa volontà. Se __________ si è messo davanti alla porta con il materasso non è stato per ordine di AC 1, il quale ha persino offerto a PC 1 di chiamare la sua famiglia. È indubbio che gli animi fossero riscaldati ma ciò era dovuto proprio al fatto che PC 1 non sembrava avere coscienza del problema che aveva causato rubando la canapa destinata alla consegna per il giorno successivo. Quando ha avuto la possibilità di scappare non l'ha fatto, egli si è addirittura addormentato in macchina russando sonoramente. Se di sequestro di persona si deve parlare allora lo stesso va ridotto nel tempo in quanto non vanno contati i momenti in cui si è addormentato in macchina, così come non vanno contati quei momenti in cui era libero di girare per l'albergo e fumare delle sigarette. La colpa di AC 1 va ridimensionata in funzione del fatto che PC 1 è causa del suo male: il suo consenso a risolvere la questione con la compagine toglie l'illiceità all'atto ed in subordine ne costituisce un fatto giustificativo. PC 1 era libero di mettersi d'accordo con i tassisti per la sua fuga ritenuto come questi fossero amici suoi con i quali parlava tutti i giorni fuori dal suo albergo. AC 1 ammette che ad Osco ha perso il controllo ma è anche vero che gli altri hanno infierito maggiormente. AC 1 perde la pazienza e lo percuote poiché PC 1 ha un atteggiamento di sfida malgrado la pericolo che aveva generato con il suo insano gesto. AC 1 soggettivamente non ha mai voluto limitare la libertà di PC 1 con minaccia, violenza o inganno tanto più che al momento dell'incontro con i veri criminali egli salva la vita a PC 1, gesto per il quale viene da quest'ultimo a più riprese ringraziato. Conclude affermando che non vi è stato alcun sequestro di persona bensì tutti i personaggi erano legati da un comune stato di necessità: "il denaro o la testa di qualcuno". Contesta inoltre la qualità di parte civile di PC 1, così come contesta il reato di lesioni semplici in mancanza del nesso di causalità. Si oppone alla confisca dei valori sequestrati poiché la loro provenienza lecita è stata provata, ed un'eventuale confisca penalizzerebbe eccessivamente il suo assistito. Evidenzia come la pena proposta dal procuratore pubblico sia sorprendentemente eccessiva, avuto riguardo ai precedenti in materia ed avuto riguardo alle circostanze particolari del caso: AC 1 non pensava che il commercio di canapa fosse illegale, nel gruppo lui era la persona meno pericolosa e non è un delinquente abituale, ma era semplicemente spinto dalla necessità in cui lo aveva messo proprio PC 1 di recuperare la canapa da quest'ultimo sottratta, gli avvenimenti hanno poi assunto un'ampiezza tale per nulla prevista o calcolata da AC 1. Va inoltre considerato il fatto che l'attività delinquenziale è limitata nel tempo e che in fin dei conti AC 1 non ha conseguito alcun guadagno.

                                         Chiede inoltre che gli venga riconosciuta la scemata responsabilità visto il forte consumo di canapa.

                                         Chiede che venga altresì riconosciuta l'attenuante specifica della grave angustia e grave minaccia nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermato il reato di sequestro di persona: la sua vita era in pericolo se non avesse ritrovato la canapa sottratta da PC 1, l'arrivo degli acquirenti era infatti imminente, persone delle quali ha ancora timore, per sé e per la sua famiglia. In certi momenti poi ha agito in preda ad un impeto d'ira: PC 1 prima gli ruba la sua sostanza e poi si dimostra del tutto noncurante delle conseguenze, proferendo addirittura delle minacce di morte.

                                         Chiede inoltre che venga riconosciuta l'attenuante del sincero pentimento in considerazione della collaborazione prestata dal suo assistito agli inquirenti e del suo comportamento al __________ a favore di PC 1.

                                         La difesa chiede poi che venga tenuta in considerazione nella commisurazione della pena le condizioni privative del carcere preventivo protrattesi per tre mesi e chiede da ultimo che la pena venga debitamente individualizzata.

                                         In conclusione chiede una riduzione della pena in funzione del ridimensionamento delle cifre relative alla cifra d'affari ed al guadagno in punto al capo di accusa n. 1, dell'assoluzione per i capi di accusa n. 2 e n. 4. Chiede che la pena venga ulteriormente ridotta in funzione della vita anteriore di AC 1, dell'assenza di modelli di comportamento, della dissolutezza cui era abituato, delle minacce subite, dell'ampia collaborazione con gli inquirenti, della quasi incensuratezza, delle attenuanti specifiche sopra esposte e delle dure condizioni di carcere preventivo. Si oppone alla confisca dei valori sequestrati. Chiede una riduzione della pena dell'espulsione e chiede che le pretese di parte civile vengano rinviate al foro civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1:

                                   1.   E' autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, Cureglia, Magliaso, Melide, Cadenazzo, Bioggio, Zurigo e Coira, nel periodo ottobre 2002 - 16 luglio 2003, previo acquisto, venduto ad acquirenti non meglio identificati almeno 500 chilogrammi di canapa a fr. 3'500.-- il chilo, nonché acquistato a scopo di rivendita, ulteriori 171 chilogrammi di canapa, che sapeva o doveva presumere essere destinata al mercato degli stupefacenti, realizzando così una cifra d'affari variante tra fr. 1'831'900.-- e fr. 1'894'400.--, rispettivamente un suo dichiarato guadagno netto variante tra fr. 150'000.-- e fr. 400'000.--?

                            1.1.1.   trattasi invece di un quantitativo di canapa inferiore, rispettivamente di una cifra d'affari e/o di un guadagno netto minore?

                         1.1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole?

                               1.2.   sequestro di persona e rapimento

                                         per avere, a Zurigo, Osco, Mezzovico ed in altre località, dalle prime ore del mattino del 17.6.2003 alle prime ore del mattino del 18.6.2003, agendo in correità con __________ e con la complicità di __________, rapito con violenza, inganno e minaccia PC 1, tenendolo indebitamente sequestrato e privandolo in tal modo della sua libertà personale?

                               1.3.   ripetuta falsità in certificati per avere, a Lucerna, Zurigo, Friborgo e Losanna, nel periodo 14.6.2003 - 12.7.2003, alfine di migliorare la propria situazione, in 19 occasioni fatto uso a scopo d'inganno di certificati contraffatti o alterati da terzi?

                               1.4.   lesioni semplici

                                         per avere, nelle indicate circostanze di tempo e luogo di cui al punto n. 2, agendo in correità con __________, intenzionalmente cagionato un danno alla salute fisica e psichica di PC 1 così come attestato nei certificati e rapporti medici agli atti?

                               1.5.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, Zurigo, Lucerna, Friborgo, Losanna, Ginevra, Arosa ed in altre località non meglio precisate, nel periodo ottobre 2002 - 16.7.2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di canapa,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                    2   Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?

                                   3.   Ricorrono attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se si quali?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               4.1.   privativa della libertà?

                               4.2.   accessoria d'espulsione?

                                   5.   Deve essere condannato al pagamento di una indennità alla Parte civile PC 1 e se si di quanto?

                                   6.   Deve essere condannato al pagamento di un risarcimento compensatorio allo Stato per l'illecito profitto conseguito e se si di quanto?

                                   7.   Deve essere ordinata la confisca, subordinatamente per taluni di essi il sequestro conservativo, dei valori e degli oggetti elencati quali corpi di reato a pag. 8 dell'atto d'accusa?

Considerato                   in fatto ed in diritto:

                                   1.   AC 1, cittadino americano, è nato a __________ il 14 agosto 1967, ma durante l’infanzia ha vissuto prima in Germania, a, poi in Inghilterra, a Londra, dove tuttora è domiciliato e dove vive suo fratello. AC 1, come ha dichiarato al dibattimento, proviene da una famiglia benestante, il che gli ha consentito di frequentare solo scuole private, da quelle dell’obbligo alle superiori, e soprattutto gli consente di non avere la necessità lavorare per guadagnarsi da vivere, avendo ereditato dai genitori, entrambi deceduti, una cospicua eredità. Dopo gli studi superiori, l’imputato ha proseguito la formazione per due anni negli Stati Uniti, senza però conseguire un diploma. Tornato a Londra, ha costituito una società di brokeraggio nel settore dei contratti d’importazione di generi alimentari, attività che ha cessato dopo la una condanna a tre anni e tre mesi di carcere per traffico di cocaina. Uscito di prigione dopo avere scontato metà della pena, l’accusato ha avviato un’attività nel settore discografico, ed in seguito ha aperto a Londra degli esercizi pubblici, fino a possedere tre night club e cinque bar, che tuttavia, a suo dire, avrebbe dovuto cedere alla malavita che aveva in parte finanziato l’apertura dei locali, non riuscendo a ripagare il prestito.

                                         Nel ottobre del 2002 l’accusato è venuto in Ticino, intenzionato a mettersi in affari nel commercio della canapa. Dapprima ha soggiornato in vari alberghi, poi ha affittato un appartamento presso il lussuoso complesso residenziale e alberghiero “__________.

                                         Agli inizi di giugno 2003, l’imputato per sfuggire alle attenzioni degli inquirenti si è spostato a Lucerna, all’hotel __________, e dopo circa un mese è stato arrestato a Losanna.

                                         AC 1 ha due figli, una figlia di sei anni avuta dalla ex moglie, sposata nel 1995, e un figlio di due anni, nato da una relazione avuta dopo il divorzio durante un periodo in cui era tornato a studiare negli Stati Uniti alla Columbia University di New York.

                                         L’accusato non ha precedenti penali in Svizzera, mentre che risultano a suo carico sei condanne dall’estratto del casellario inglese, di cui cinque per reati minori, e una, risalente al novembre 1989, a tre anni e tre mesi di carcere per detenzione e vendita di stupefacenti.

                                   2.   Nell’ambito della sedicesima delle note inchieste “Indoor”, tese a mettere fine al commercio ed alla coltivazione di canapa destinata ad essere consumata come stupefacente, dalle dichiarazioni di alcuni trafficanti arrestati, tra cui __________, emergeva che l’imputato aveva acquistato importanti quantitativi di marijuana.

                                         Gli inquirenti il 6 giugno 2003 hanno perciò spiccato nei confronti di AC 1 un ordine di cattura internazionale per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti.

                                         Di seguito, il 17 giugno 2003, dopo la denuncia sporta da tale __________ per la scomparsa del marito PC 1, ha avuto inizio nei confronti dell’imputato e degli altri personaggi coinvolti l’inchiesta “Minerva” per sequestro di persona e rapimento ed altri reati minori di cui si dirà di seguito.

                                         L’accusato, grazie alle intercettazioni telefoniche, è stato localizzato e quindi arrestato a Losanna il 16 luglio 2003. Due giorni dopo, è stato trasferito in Ticino e mantenuto in carcere preventivo sino al dibattimento.

                                   3.   AC 1 durante l’inchiesta ha sostanzialmente ammesso i fatti addebitatigli nell’atto d’accusa, tranne l’imputazione di sequestro di persona e di rapimento, della quale ha riconosciuto il substrato fattuale, negando però che queste circostanze, a mente propria, potessero essere costitutive dell’ascritto reato.

                                         Nonostante la collaborazione, l’imputato ha sofferto un carcere preventivo particolarmente lungo, della durata di oltre 17 mesi, senza che ciò sia riuscito a garantirgli il dovuto contraddittorio con PC 1, asserita vittima del sequestro e rapimento. Questo soprattutto a causa del progressivo peggioramento delle condizioni della salute psichica di PC 1, al punto da indurre il Procuratore Pubblico a chiedere l’allestimento di una perizia volta a sapere se la parte lesa fosse in grado o meno di sostenere un interrogatorio a confronto con l’accusato, quesito al quale il perito il 21 maggio 2004 ha risposto negativamente, responso poi confermato dai medici curanti in prospettiva dell’eventuale audizione al dibattimento di PC 1, tuttora degente all’ONC di  Mendrisio.

                                         In ogni caso, quello del mancato contraddittorio è in concreto un problema più formale che sostanziale, dato che le versioni sul sequestro e rapimento dell’accusato e delle altre persone coinvolte collimano nelle grandi linee con quelle di PC 1. Ad ogni buon conto, la Corte, in ossequio ai diritti della difesa, ha fondato il proprio giudizio sulla scorta delle versioni dell’accusato, rispettivamente dei complici e/o correi, senza necessità di fondarsi sui verbali del PC 1.

                                   4.   Come spiegato dall’accusato in corso d’inchiesta e ribadito al dibattimento, l’inizio dei suoi traffici di canapa deriva dalla conoscenza di __________, il più importante referente del traffico di marijuana in Ticino (attualmente latitante in Italia), presentatogli a Londra dall’amico __________.

                                         Attirato dalle prospettive di guadagno, nell’ottobre 2002 l’accusato si è di fatto insediato in Ticino per iniziare il commercio all’ingrosso della canapa destinata ad essere usata come stupefacente.

                                         AC 1 ha affermato di avere creduto all’inizio che si trattasse di un’attività legale, vista l’entità del fenomeno che aveva preso piede sotto gli occhi delle autorità, a condizione di attenersi alle due regole illustrategli proprio dal __________: la canapa non doveva essere esportata, ed inoltre non si doveva trattare canapa indoor.

                                         In questo modo, l’accusato, che disponeva di ingente capitale proprio, nel novembre del 2002 ha acquistato dal __________ una prima partita di 109 kg di fiori secchi di canapa “outdoor” (cioè coltivata all’aperto) a fr. 2'700.-- al kg, rivendendo poco dopo il lotto a fr. 3'400.-- al chilo, per il tramite di un intermediario che aveva in Inghilterra, a non meglio identificati clienti.

                                         Il mese successivo AC 1 ha acquistato ancora dal __________ altri 225 kg di canapa “outdoor” a fr. 2'300.-- al kg, rivenduti a fr. 3'400.-- al kg a clienti a lui sconosciuti per il tramite del medesimo intermediario. In seguito, come precisato al dibattimento, l’accusato ha dovuto restituire agli acquirenti circa fr. 100'000.-- per il motivo della scadente qualità di questa marijuana.

                                         Ciò ha indotto l’accusato a cambiare fornitore, rivolgendosi a __________, che lo aveva avvicinato in un locale notturno del luganese. Tramite il __________, AC 1 verso metà gennaio 2003 ha acquistato 177 kg di canapa “greenhouse” (ovvero coltivata in serra) a fr. 2'700.-- al kg, rivendendola a fr. 3'400.—al kg, sempre a ignoti clienti (comunque non svizzeri, e con logica destinazione l’estero), procurati dall’intermediario.

                                         All’inizio di marzo 2003, AC 1 ha poi acquistato, a quattro riprese, altri complessivi 171 kg di canapa “greenhouse” da __________, pagando per 100 kg fr. 2'700.-- al kg e per gli altri 71 kg fr. 3'200.-- al kg, per un totale di quindi fr. 497'200.—

                                         Questa partita, unitamente ad un residuo degli acquisti precedenti, è poi stata rubata da PC 1, al quale il prevenuto l’aveva affidata in deposito, quando non meglio identificati acquirenti avevano già anticipato fr. 450'000.-- per l’acquisto di questa fornitura.

                                         AC 1 con questi traffici ha realizzato una cifra d’affari di almeno fr. 1'700'000.- e un guadagno netto di circa fr. 200'000.-.

                                         Egli deve perciò essere riconosciuto autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, aggravata ai sensi dell’art. art. 19 cifra 2 lett. c, per avere venduto 500 kg di canapa e per averne acquistato ai fini della rivendita ulteriori 177 kg.

                                   5.   Come detto, AC 1, dopo la perquisizione del suo appartamento avvenuta ad inizio giugno 2003, è riparato a Lucerna. In Ticino rimaneva tuttavia l’ultima partita di 200 kg di canapa, pronta per essere consegnata agli acquirenti, che già l’avevano pagata. Essa era custodita in un magazzino a Bioggio, ma l’accusato temeva che essa potesse essere trovata dagli inquirenti, motivo per cui ha deciso di spostarla in un altro luogo sicuro. In un primo tempo l’ha caricata su di un furgone, parcheggiato per un paio di giorni in un’autofficina di Pregassona. Poi, trattandosi di soluzione provvisoria, il 9 giugno 2003 ha trasferito stupefacente nella vecchia centrale abbandonata della “” a Paradiso, aiutato in ciò da __________, da lui ingaggiato come tuttofare, dal tassista __________, di fatto autista del AC 1, e da __________, detto “il”, persona di fiducia degli acquirenti della canapa, incaricata di controllare che l’operazione andasse a buon fine.

                                         La vecchia centrale dei taxi non era però una soluzione soddisfacente: il povero __________, incaricato di vegliare la canapa, doveva dormire per terra e non disponeva neppure dei servizi igienici, ed inoltre vi erano ampie vetrate, che permettevano la visuale dall’esterno.

                                         Pertanto, su consiglio di __________ (altro tassista al servizio di AC 1), la canapa due giorni dopo è stata ulteriormente spostata, alla volta della cantina dell’albergo Minerva di Lugano, dopo avere pattuito con il PC 1 (la cui moglie era gerente dell’esercizio pubblico), ben consapevole di ciò che si depositava, un compenso (pagato seduta stante) di fr. 2'000.-- per la prima settimana di deposito.

                                         __________, nuovamente, è stato incaricato di fare la guardia alla canapa, ed ha perciò preso alloggio in una camera dell’albergo, mentre che AC 1 e __________ sono tornati a Lucerna all’hotel __________.

                                   6.   PC 1, dopo avere sottratto un sacchetto di marijuana da una delle scatole di cartone e dopo avere fatto provare lo stupefacente a tale __________, ha deciso di procedere al furto della canapa confidatagli in deposito, reclutando alla bisogna il nipote __________ e il __________ stesso. Il furto è stato commesso nella notte sul 15 giugno 2003 trasportando le scatole in cui era contenuta la canapa dalla cantina dell’albergo all’appartamento del __________, sito al quarto piano dello stesso stabile del Minerva, avendo cura di spaccare il lucchetto che chiudeva la porta della cantina per far credere che il furto fosse stato perpetrato da ignoti.

                                         Ciò nonostante, l’imputato, appreso del furto, ha immediatamente intuito che doveva essere opera dei titolari dell’albergo, da un lato perché __________ aveva passato la notte, senza nulla notare, a fumare spinelli alla finestra della sua camera, posta proprio sopra l’entrata di servizio dell’albergo, d’altro lato perché era ben strana coincidenza che il furto nella cantina fosse avvenuto proprio allorché vi era merce di valore, circostanza che era a conoscenza di poche persone.

                                         L’avvenuto furto era nondimeno motivo di grave preoccupazione per l’accusato, consapevole del fatto che avrebbe dovuto risponderne nei confronti degli acquirenti che già avevano pagato fr. 450'000.-- che egli sui due piedi non era in grado di restituire.

                                         Convinto della colpevolezza del PC 1, AC 1 ha deciso di incontrarlo, per discutere con lui e convincerlo a restituirgli la droga. Non potendo venire a Lugano per paura della polizia, il prevenuto ha incaricato il tassista __________ di condurre da lui il PC 1, unitamente a __________ e a __________, anch’egli recatosi al Minerva dopo avere appreso del furto.

                                         E’ stato così che PC 1 la sera del 16 giugno 2003 ha accettato di incontrare l’imputato ed è salito spontaneamente sul taxi del __________, senza ben sapere dove sarebbe stato condotto.

                                         Il rendez-vous era fissato vicino alla grande rotonda di Sihlbrugg, poco dopo la fine dell’autostrada in direzione di Zurigo, nei pressi di un motel. Da qui l’accusato, a bordo del taxi di __________ insieme a __________, ha fatto strada al taxi di __________ con a bordo PC 1, __________ fino all’hotel __________, a Zurigo.

                                   7.   Attorno alle 03.00 del 17 giugno 2003 AC 1 ha affittato una stanza all’hotel __________, esibendo alla ricezione un passaporto inglese falso a nome di __________.

                                         Egli, a suo dire, sarebbe rimasto nella stanza dell’albergo per circa 10 minuti, limitandosi a sollecitare PC 1 a confessare il furto e a restituirgli la canapa, invitandolo altresì a telefonare alla moglie, o se preferiva ad andarsene, ma rendendolo attento del fatto che in tal caso avrebbe poi dovuto risponderne agli acquirenti della canapa, due pericolose bande criminali, che erano in arrivo e che lo avrebbero se del caso rintracciato al Minerva. Secondo AC 1 sarebbe stato PC 1, che si dichiarava estraneo al furto e proferiva minacce di morte, a decidere di rimanere per risolvere la questione. L’imputato ha però ammesso di essersi avventato sul PC 1, provocato dalle di lui minacce, e di essere stato trattenuto da __________. Dopo la burrascosa discussione -sempre secondo AC 1- egli sarebbe uscito dalla stanza con __________, facendo ritorno più tardi con dei panini per __________ e PC 1, e dopo avere ammonito PC 1 che gli lasciava la notte per pensarci, sarebbe rientrato a Lucerna con __________, mentre che __________ è tornato a Lugano con il __________. 

                                         PC 1 ha pertanto trascorso il resto della notte nella camera dell’hotel __________ con __________, il quale ha dichiarato di avere dormito su di un materasso da lui sistemato per terra davanti alla porta d’entrata della stanza per evitare che PC 1 fuggisse.

                                         __________ hanno invece concordemente riferito che __________ in camera ha minacciato PC 1 con un coltello puntato alla gola, tanto che secondo __________, che fungeva da interprete tra PC 1 e l’imputato, sembrava che __________ volesse ammazzarlo.

                                         Secondo __________, nella stanza non sarebbe stata usata violenza nei confronti del PC 1, e __________, troppo grande per il minuscolo letto a castello della camera, avrebbe messo il materasso davanti alla porta poiché non aveva altro posto dove dormire.

                                   8.   La mattina del 17 giugno 2003 PC 1 è stato ricondotto in direzione del Ticino. A detta di AC 1, quando egli si recò a prenderlo con il taxi di __________, PC 1 vi sarebbe salito senza costrizione di sorta e senza essere limitato nella sua libertà, tanto che prima di partire sarebbe andato da solo a comperarsi un pacchetto di sigarette.

                                         AC 1 ha inoltre spiegato agli inquirenti di avere avuto l’intenzione di riportare a casa PC 1, ma di avere poi cambiato programma visto che questi si ostinava a negare il furto, e di averlo perciò condotto in un rustico di montagna sito ad Osco, sopra Faido, appartenente alla famiglia di un suo amico, tale __________, detto “”, con l’intento di costringerlo a confessare, se del caso con la forza, se non l’avesse fatto spontaneamente.

                                         Secondo l’imputato, né prima né durante il tragitto PC 1 sarebbe stato oggetto di aggressioni fisiche, eccezion fatta per una gomitata al volto sferratagli da __________ –infastidito dal fumo della sua sigaretta- al momento in cui questi è entrato nel taxi a Lucerna, dove erano andati a recuperarlo.

                                         Sempre secondo AC 1, gli acquirenti, che stavano arrivando, quel giorno l’avrebbero tempestato di telefonate, facendogli pressione affinché egli ritrovasse la droga.

                                         __________ hanno invece dichiarato che durante il tragitto PC 1 avrebbe confessato il furto dopo essere stato colpito con un pugno al naso da __________. __________ inoltre ha riferito che AC 1 gli avrebbe detto che si doveva comunque andare al rustico nonostante la confessione, poiché PC 1 non sarebbe stato liberato sino alla restituzione della canapa.

                                   9.   Arrivati al rustico, PC 1, secondo l’accusato, sarebbe sceso dalla vettura senza costrizione, ma dopo essere stato nuovamente esortato a confessare il furto il PC 1 l’avrebbe aggredito, al punto che l’accusato avrebbe perso il controllo e lo avrebbe percosso brutalmente, buttandolo a terra e colpendolo poi con le mani, le braccia e le gambe sino a che __________ sarebbe intervenuto per fermarlo.

                                         Solo allora, a detta dell’imputato, PC 1 avrebbe alfine ammesso di avere rubato la canapa, facendo il nome dei correi, ossia di __________, e rivelando altresì il luogo dove credeva fosse ancora depositata la canapa, ossia l’appartamento del __________.

                                         In realtà una parte della canapa, quella spettante a PC 1 e al nipote, era stata depositata dal __________ nella cantina del cugino __________, dove è poi stata rinvenuta dagli inquirenti, mentre che la parte spettante al __________ era stata bruciata sul greto di un fiume da tale __________, amico del __________, per paura di essere scoperti dalla polizia.

                                         Poco dopo l’arrivo al rustico, AC 1 ha congedato __________. L’accusato, rimasto senza un mezzo di trasporto, ha chiamato, per farsi venire a prendere, __________ (il predetto “”), giunto al rustico con l’amico __________.

                                10.   __________ ha accompagnato con la propria vettura l’accusato, __________ e PC 1 sino al paese di Osco, dove ad attenderli vi erano __________ a bordo del taxi di __________, convocato da __________ su richiesta di AC 1, dato che la vettura di __________ poteva essere stata segnalata alla polizia dopo che la moglie del PC 1 ne aveva denunciato il rapimento.

                                         Da qui, __________ è rientrato a Lugano con il __________, mentre che l’imputato, con __________ e PC 1, ha fatto ritorno all’hotel __________ a Lucerna, dove __________ ha fatto i bagagli in previsione di partire con gli acquirenti della canapa.

                                         Di seguito AC 1 ha portato con sé il PC 1 all’incontro fissato con gli acquirenti della canapa alla stazione di benzina “Stalvedro”, sita sull’autostrada A2, in direzione sud, poco dopo la galleria del Gottardo. A detta dell’accusato, sarebbe stato il PC 1 stesso a chiedergli di partecipare all’incontro per parlare con gli acquirenti. __________ tuttavia, che in quel frangente aveva funto da interprete tra PC 1 e l’accusato, ha smentito la tesi dell’imputato, riferendo di avere tradotto a PC 1 la domanda volta a sapere dove erano le chiavi dell’appartamento in cui era custodita la canapa, domanda alla quale PC 1 avrebbe risposto che voleva andare a casa e che lì avrebbe messo a posto tutto.

                                         Giunti in serata all’incontro con gli acquirenti presso la predetta stazione di servizio “Stalvedro“, questi avrebbero preteso di discutere in un posto più appartato, al che l’accusato avrebbe suggerito di recarsi a Mezzovico, dove si é fatto sosta nel piazzale antistante la ditta “”, poco dopo il noto locale notturno “ “.

                                         Qui, sempre secondo l’imputato, quattro degli ignoti acquirenti avrebbero dapprima preso a pugni il PC 1, poi, uno di questi gli avrebbe puntato una pistola alla tempia, coperta con una calza, intenzionato ad ucciderlo, e solo grazie al suo intervento ciò non sarebbe avvenuto, e al PC 1 sarebbe invece stato concesso un termine per restituire la canapa.

                                         Al termine, __________ è partito con gli acquirenti, mentre che AC 1, con il taxi di __________, ha riaccompagnato al proprio domicilio PC 1, che non smetteva di ringraziarlo per avergli salvato la vita. Quindi l’accusato si è recato alla stazione di Lugano, dove ha incontrato __________ che gli aveva portato degli abiti di ricambio, dato che quelli che indossava erano sporchi del sangue di PC 1. Fatto ciò, sempre accompagnato da __________, è ripartito per Lucerna, e nei giorni successivi si è trasferito a Losanna, dove è rimasto sino all’arresto.

                                11.   PC 1, rientrato al proprio domicilio la notte del 18 giugno verso le ore 22.30, è stato arrestato per infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla legge federale sugli stupefacenti e per furto. Prima di essere condotto in carcere è stato sottoposto a visita medica presso il pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di Lugano dal dott. __________, il quale ha riscontrato (all. 160 RPG):

"  ematoma e contusione a livello del viso in sede nasale e zigomatica dei due lati

- ematoma e escoriazione al livello soprascapulare della spalla sinistra, del dorso della mano destra, del gomito sinistro e della clavicola sinistra senza segni di frattura.

- contusione di entrambe le ginocchia con mobilità conservata e versamento presente a destra.

- Non deficit neurologici

rx ginocchio destro: non segni per fratture

Diagnosi: contusione e ematoma multiple sopraccitati che non necessita di un ricovero o sorveglianza specialistica. Secondo parere medico, paziente carcerabile “

                                         PC 1 ha in seguito sviluppato disturbi di natura psichica, per i quali è stato degente dal 14 al 31 agosto 2003 presso la Clinica Moncucco di Lugano, dal 18 novembre al 23 dicembre 2003 e dal 9 febbraio al 5 marzo 2004 presso il reparto psichiatrico di una clinica di Pozarevac, in Serbia, e dal 6 aprile 2004 sino ad oggi presso la Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio, curato dai  dott. __________.

                                         Questa situazione è evidentemente stata d’ostacolo all’inchiesta, avendo il PC 1 addotto il proprio stato di salute per sottrarsi alla verbalizzazione, ed in particolare al contraddittorio con l’accusato. Per uscire dalla situazione di stallo, il Procuratore Pubblico ha quindi opportunamente chiesto l’allestimento di una perizia alla dott. __________.

                                         Essa nel proprio referto del 21 maggio 2004, esclusa la simulazione da parte del PC 1, ha diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress e una grave depressione con sintomi psicotici ed elevato rischio suicidali, al punto da non esserci certezza del recupero (AI 257).

                                         Stante questa diagnosi, si è necessariamente dovuto rinunciare ad ulteriori audizioni del PC 1, sia in sede d’inchiesta che al dibattimento.

                                12.   Quanto agli altri personaggi implicati nella vicenda, il 18 giugno 2003 gli inquirenti hanno arrestato __________, mentre che __________ si è consegnato dopo l’arresto dell’accusato. __________ il 17 febbraio 2004 è stato condannato da una Corte delle Assise correzionali a 12 mesi di detenzione sospesi per 3 anni e all’espulsione effettiva dalla Svizzera per 5 anni, per complicità in sequestro di persona nonché infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

                                         __________, un mese più tardi, è stato a sua volta condannato da una Corte delle Assise correzionali alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi per 2 anni e all’espulsione effettiva dalla Svizzera per 5 anni, per sequestro di persona e rapimento, nonché per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. I personaggi minori, tranne il __________, sono stati sanzionati con decreti d’accusa, mentre che i procedimenti nei confronti di __________ e PC 1 non sono ancora conclusi, dovendosi attendere la definitiva evoluzione della situazione di salute del PC 1.

                                13.   Per l’art. 183 n. 1 CP chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno minaccia, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. In caso di sequestro i presupposti di legge sono adempiuti se la persona è privata della libertà di andare, di venire e di scegliere il luogo dove vuole stare (DTF 128 IV 74, Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo, 1997, n. 7 ad art. 183 CP) e poco importa il modo in cui l'agente trattiene la sua vittima (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht (Kommentar), Vol. 3, Berna, 1994, n. 14-20 ad art. 183 CP). Commette invece rapimento colui che, con minaccia, l’inganno o violenza, conduce una persona illecitamente in un luogo diverso da quello in cui si trova, ponendo la vittima sotto il suo dominio (DTF 118 IV 63 consid. 2b). Con la riunione dei due reati sotto lo stesso articolo il legislatore ha voluto evitare problemi di delimitazione e di concorso. Il sequestro e il rapimento sono pertanto varianti di uno stesso comportamento, per cui costituiscono una sola, medesima infrazione. Quanto all’aspetto soggettivo, è sufficiente che l’autore agisca con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.I, Ed.2002, n. 40/69, ad art. 183, pag. 672/678).

                                14.   Sulla base delle risultanze dell’inchiesta, delle deposizioni rese dall’imputato, nonché delle concordanti testimonianze di __________, la Corte ha concluso che AC 1 ha dapprima sequestrato e rapito PC 1, con l’ausilio degli altri implicati, tenendolo prigioniero nella stanza dell’hotel __________ dove, dopo una burrascosa discussione in cui PC 1 è stato minacciato di morte con un coltello, gli è stato impedito di fuggire da __________, che proprio a tale fine ha dormito su un materasso collocato davanti alla porta d’entrata della stanza, circostanza addebitabile all’imputato per effetto della correità con il __________.

                                         La Corte non invece ritenuto che il reato sia stato consumato anche nelle prime ore della mattina seguente, risultando al contrario che PC 1 è salito sul taxi di __________ seguendo liberamente i suoi sequestratori, senza violenza o minaccia da parte dell’accusato nonostante la possibilità di allontanarsi indisturbato, probabilmente in quanto convinto che l’accusato lo avrebbe ricondotto a Lugano, cosa che del resto era negli intenti iniziali dell’imputato.

                                         La situazione è però nuovamente mutata a partire dal momento in cui AC 1 ha deciso di condurre PC 1 (per malmenarlo) al rustico di Osco, poi a Lucerna e quindi agli sgradevoli e pericolosi incontri con gli acquirenti in località “Stalvedro” e a Mezzovico.

                                         Secondo la Corte, infatti, in quelle circostanze non può più essere desunto il consenso del PC 1, che desiderava unicamente tornare a casa, motivo per cui si deve ritenere che __________, contro la sua volontà, abbia ripreso a trattenerlo sotto sequestro e rapimento.

                                         Ne consegue che, a parte l’intervallo di cui si è detto, l’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa deve essere confermata.

                                15.   L’imputazione di lesioni semplici ex art. 123 CP riguarda asserite lesioni sia della salute fisica che di quella psichica, come si evince dal rinvio ai vari certificati medici di cui al punto 4 AA.

                                         Il primo rilievo che si impone è quello per cui le asserite lesioni fisiche sono in realtà, visti i certificati medici 18 giugno 2003 e del 20 novembre 2003 (che si limita a confermare il certificato precedente), delle semplici vie di fatto, trattandosi di ematomi, contusioni, ed escoriazioni.

                                         L’imputazione è però stata formalmente abbandonata dalla pubblica accusa, motivo per cui il AC 1 non può essere sanzionato.

                                         Ciò che qualifica nel suo complesso l'asserito reato come lesioni semplice è a ben vedere il danno, accertato, alla salute psichica del PC 1, che però non può essere senz’altro ascritto all’accusato.

                                         Infatti, sulla scorta dei certificati medici non può evidentemente essere stabilito quali siano le lesioni psichiche ascrivibili al prevenuto a seguito dei reati da lui commessi, e quali invece siano conseguenti ai (ben più gravi) comportamenti della banda di acquirenti (dei quali l’imputato non può essere chiamato a rispondere), che l’hanno pesantemente percosso e concretamente minacciato di morte, puntandogli la pistola alla testa a facendogli credere per lunghi istanti che sarebbe stato ucciso.

                                         Vi è pertanto motivo di dubitare se quanto fatto dal solo AC 1 sia la causa adeguata delle conseguenze alla salute psichica del PC 1. In questo contesto ci si deve pure chiedere se dette conseguenze non siano riconducibili ad una predisposizione costituzionale del PC 1, avendo i medici affermato che di regola ci si dovrebbe riprendere in poco tempo da traumi del genere, e che solo una sparuta minoranza di persone riporta conseguenze permanenti.

                                         Da ultimo, vi sono problemi anche al riguardo dell’aspetto soggettivo del reato, non potendosi ammettere in concreto, nemmeno nella forma del dolo eventuale, che vi fosse la volontà di AC 1 di arrecare danno alla salute psichica di PC 1.

                                         L’accusato deve perciò essere prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici.

                                16.   L’imputato tra il 14 giugno e il 12 luglio 2003, a Lugano, Lucerna, Friborgo, Zurigo e Losanna, ha fatto uso, a scopo d’inganno, in sei occasioni, di un passaporto falso n., a nome di __________, in particolare al momento della notifica nei vari alberghi in cui ha alloggiato, per ricevere o per inviare somme di denaro tramite __________, e per noleggiare un’autovettura, circostanza in cui ha altresì esibito una licenza di condurre falsa anch’essa a nome di __________.

                                         Merita pertanto integrale conferma l’imputazione di ripetuta falsità in certificati giusta gli art. 252 e 255 CP (punto 3 AA).

                                17.   AC 1 ha confessato di avere fumato quotidianamente dai quindici ai venti spinelli al giorno tra il mese d’ottobre 2002 e il giorno dell’arresto, per il che è confermata l’imputazione di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti addebitatagli al punto 5 dell’atto d’accusa.

                                18.   Giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori, tra i quali il movente e le circostanze esterne, l’intensità del proposito, l’eventuale assenza di scrupoli, i modi di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o reiterazione dell’illecito, il ruolo in seno ad una banda, la recidiva, le difficoltà personali e psicologiche, il pentimento, la volontà di emendamento, la collaborazione con gli organi inquirenti, gli imperativi di prevenzione generale.

                                         L’art. 68 cifra 1. CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andare oltre al massimo legale della specie di pena.

                                19.   Nel caso in esame il primo rilievo è quello per cui dal profilo oggettivo l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti è il reato più grave compiuto dall’imputato, atteso che la comminatoria di pena raggiunge i 20 anni di reclusione, mentre che per sequestro di persona e rapimento è di 5 anni.

                                         La Corte ha ritenuto che l’imputato in tema di stupefacenti abbia agito a scopo di lucro, venendo in Ticino con l’unico intento di trarre profitto dal commercio di canapa.

                                         Siffatto traffico è stato messo in atto con poche operazioni riguardanti importanti quantitativi, in un lasso di tempo limitato, e coinvolgendo varie altre persone (__________), sino ad ingaggiare __________ in Inghilterra per i lavori di manovalanza. All’accusato va riconosciuta una lieve attenuazione della colpa in considerazione della particolarità della situazione creatasi in Ticino sulla questione della canapa.

                                         Per quanto attiene invece al sequestro di persona, si ritiene che dal profilo oggettivo si è tratto di un episodio limitato a meno di 24 ore, quindi un tempo non particolarmente lungo, commesso in danno non già di un onesto cittadino, ma di un correo nel traffico di canapa che aveva trasgredito alle consegne, rubando quanto gli era stato affidato.

                                         Oggettivamente gli altri reati minori non hanno un peso significativo nella commisurazione della pena.

                                         Dal profilo soggettivo si ha che l’imputato non è incensurato, ma in suo favore concorrono due importanti circostanze d’attenuazione della pena. In primo luogo va considerato l’assai lungo carcere preventivo sofferto per oltre 17 mesi, ed in secondo luogo si ritiene l’importante collaborazione fornita agli inquirenti, ai quali già ad un mese dall’arresto aveva fornito tutte le indicazioni corrispondenti agli accertamenti compiuti dalla Corte.

                                         Inoltre, sempre in favore dell’accusato, la Corte ha considerato le circostanze particolari del sequestro, e meglio la forte pressione che esercitavano gli acquirenti su AC 1 (che temeva per la propria vita) per riottenere lo stupefacente, cosa che rende in parte scusabile il perdurare del sequestro, come pure il fatto che l’accusato ha in sostanza salvato la vita al PC 1.

                                         La Corte ha invece negato il sussistere per l’imputato di attenuanti specifiche, come pure di una situazione di scemata responsabilità.

                                         Tutto ciò considerato, la Corte ha reputato adeguata alla colpa del AC 1 la pena di due anni e nove mesi di reclusione con computo del carcere preventivo sofferto.

                                20.   AC 1 è venuto in Ticino esclusivamente per svolgere traffici illeciti con la canapa e tolto ciò egli non ha legami di sorta con il nostro paese. Si giustifica quindi, sia dal profilo dell'intento punitivo, che da quello della tutela dell'ordine pubblico, la sua espulsione effettiva dalla Svizzera per sette anni, il che appare proporzionato per rapporto alla durata della pena principale.

                                21.   Le pretese della parte civile PC 1 di fr. 10'000.-- per torto morale, di fr. 6'300.-- per perdita di guadagno e di fr. 6'400.-- per spese legali, non supportate da un’istanza scritta e da giustificativi, sono apparse alla Corte siccome fondate essenzialmente sulle lesioni psichiche da lui sofferte, reato per il quale AC 1 è stato prosciolto, mentre che le stesse non sono apparse liquide nella misura in cui le si volesse ritenere fondate sulla sola accusa di sequestro di persona e rapimento, ragione per cui la Corte ha deciso il loro rinvio al foro civile.

                                22.   AC 1 è inoltre condannato a versare allo Stato l’importo di fr. 50'000.-- a valere quale risarcimento compensatorio per l’illecito profitto conseguito.

                                         La Corte pronuncia inoltre la confisca di tutto quanto sequestrato, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per l’importo in denaro eccedente i predetti fr. 50'000.--, sul quale è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia delle spese e tasse di giustizia che, con una tassa di giustizia di fr. 3'000.--, sono a carico dell’imputato.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.4., 2, 3, 4.1. e 4.2., 5, ;

visti gli art.                      11, 18, 35, 41, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 123 cfr. 1 cpv. 1, 183 cfr. 1, 252, 255 CPS; 19 cfr. 1 e 2, 19a cfr. 1 LFstup.

                                         9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole, per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, Cureglia, Magliaso, Melide, Cadenazzo, Bioggio, Zurigo e Coira, nel periodo ottobre 2002 - 16 luglio 2003, previo acquisto, venduto ad acquirenti non meglio identificati almeno 500 chilogrammi di canapa a fr. 3'400.-- il chilo, nonché acquistato a scopo di rivendita ulteriori 171 chilogrammi di canapa, che sapeva o doveva presumere essere destinata al mercato degli stupefacenti, realizzando così una cifra d'affari di circa almeno fr. 1'700'000.--, rispettivamente guadagno netto di fr. 200'000.--;

                               1.2.   sequestro di persona e rapimento

                                         per avere, a Zurigo, Osco, Mezzovico ed in altre località, nelle prime ore del mattino del 17.6.2003 e dal pomeriggio del 17.6.2003, alle prime ore del mattino del 18.6.2003, agendo in correità con __________ e con la complicità di __________, rapito con violenza, inganno e minaccia PC 1, tenendolo indebitamente sequestrato e privandolo in tal modo della sua libertà personale;

                               1.3.   ripetuta falsità in certificati per avere, a Lucerna, Zurigo, Friborgo e Losanna, nel periodo 14.6.2003 - 12.7.2003, alfine di migliorare la propria situazione, in 19 occasioni fatto uso a scopo d'inganno di certificati contraffatti o alterati da terzi;

                               1.4.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, Zurigo, Lucerna, Friborgo, Losanna, Ginevra, Arosa ed in altre località non meglio precisate, nel periodo ottobre 2002 - 16.7.2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di canapa,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC 1 è prosciolto dall'imputazione di lesioni semplici.

                                   3.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

                               3.1.   alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   all'espulsione dal territorio svizzero per 7 anni;

                               3.3.   a versare allo Stato l'importo di fr. 50'000.-- a valere quale risarcimento compensatorio per l'illecito profitto conseguito;

                               3.4.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.-- e delle spese processuali.

                                   4.   La PC PC 1 è rinviata al foro civile per il riconoscimento delle proprie pretese civili.

                                   5.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere e il denaro da devolvere allo Stato, eccezion fatta per l'importo eccedente fr. 50'000.-- sul quale è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia delle spese e tasse di giustizia e per 6 ricevute e 1 contratto di locazione che vengono dissequestrati.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. AS 1 3. AS 2 4. AS 3 5. AS 4 6. AS 5 7. AS 6 8. AS 7 9. IE 1 10. GI 1 11. GI 2  

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:                 

Tassa di giustizia                              fr.                3'000.--

Inchiesta preliminare                         fr.              10'313.35

Spese diverse                                   fr.      799.70

Devoluzione                                       fr.              50'000.--

Perizie                                                fr.      791.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.          100.-fr.              65'004.45

                                                             ===========

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