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Ticino Tribunale penale cantonale 28.10.2004 72.2004.108

28 octobre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·11,950 mots·~1h·3

Résumé

stupefacenti (eroina) e reati diversi

Texte intégral

Incarto n. 72.2004.108

Lugano, 28 ottobre 2004/eg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Claudio Zali (Presidente) GI 1 GI 2  

e dagli assessori giurati:

AS 2 AS 4 AS 5 AS 6 AS 7  

con il segretario:

Enzo Barenco, segretario di camera

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

per giudicare

1. AC 1 e domiciliato a   detenuto dal 5 marzo 2004;   2.     AC 2 e domiciliato a  

detenuto dal 5 marzo 2004;

prevenuti colpevoli di:

                                  A.   AC 1 e AC 2, in correità

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

                                         per avere,

                                         senza essere autorizzati,

                                         il 5 marzo 2004, verso le ore 06.45, a __________,

                                         agendo in correità tra loro e con __________, cittadino serbo e bosniaco residente a __________ (D), attualmente latitante,

                                         dopo essere partiti dalla Serbia, rispettivamente dalla Bosnia, il giorno precedente, a bordo dell’autovettura marca __________, presa in prestito da AC 1 da tale “__________”, al prezzo di EURO 150.- e proseguito il viaggio dalla __________, a bordo dell’autovettura marca __________, targata (D) __________, intestata e condotta da __________, transitando dalla Slovenia e Italia, fino a __________ (I), dove hanno attraversato a guado il fiume __________,

                                         detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina (grado di purezza medio del 42,7% + 1,2%),

                                         sostanza confezionata in 31 pani del peso lordo di circa 530/550 grammi l’uno, avvolti ognuno con del nastro isolante di colore marrone, con uno straccio di colore nero e con un sacchetto trasparente: di cui 12 occultati in uno zaino di colore beige, portato a spalla da AC 1 e 19 in una sacca di colore marrone, portata a tracolla da AC 2,

                                         trasporto che sarebbe stato proposto a AC 1, nel periodo 2 - 4 marzo 2004, a __________, __________ ed in altre imprecisate località della __________, dall’ignoto “__________” e da tale __________, il quale gli avrebbe consegnato la sostanza stupefacente, con l’incarico di trasportarla a __________ e consegnarla, previo contatto telefonico, ad una persona non identificata, contro promessa di un compenso di EURO 5’000.-,

                                         chiedendo quindi a sua volta a AC 2 di aiutarlo nel trasporto, procurandogli quale compenso, un passaporto ed una licenza di condurre croati falsi, per consentirgli di entrare e risiedere illegalmente in Svizzera;

                                  B.   AC 1

                                   2.   ripetuto furto, consumato e tentato

                                         per avere,

                                         agendo sia singolarmente che in correità con __________, contro il quale si procede separatamente,

                                         al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui e meglio per avere, nelle sotto elencate occasioni e circostanze:

                                         in correità con __________,

                               2.1.   a __________ (AR), il 27 maggio 2003, sottratto dall’autovettura marca __________, targata __________, ai danni di PL 1, un portapacchi, i cavi d’accensione e fr. 300.- (refurtiva non recuperata);

                               2.2.   a __________ (GL), il 12 giugno 2003, previo scasso di una porta laterale, sottratto dal chiosco della stazione, ai danni di PL 2, circa 920 pacchetti di sigarette di diverse marche, 18 confezioni di sigari di diverse marche, 283 accendini, gomme da masticare marca “Stimorol”, una macchina del caffè marca “Jura”, circa 80 confezioni di cioccolato, dolciumi vari, bevande alcoliche, generi alimentari vari, tre confezioni di acqua minerale, 13 statuine in porcellana, un cestino del pane, biglietti augurali, un telo di tenda, 15 coltellini e una sirena dell’allarme, per un valore complessivo di fr. 8'582.05 (refurtiva non recuperata);

                               2.3.   a __________ (SG), il 10/11 luglio 2003, previo scasso di una finestra e di una porta, sottratto ai danni della PC 1, 91 completi da uomo, per un valore complessivo di fr. 46'230.- (refurtiva interamente recuperata, poiché abbandona dagli accusati all’arrivo della Polizia);

                                         singolarmente,

                               2.4.   a __________ (SG), il 13 dicembre 2003, previo scasso di una finestra, sottratto ai danni di PC 2, un orologio da uomo in metallo, un paio di orecchini in argento, 4 orecchini in argento, una catenella in metallo, un fermaglio per catenella d’argento, un anello da uomo e denaro contenta, per un valore complessivo di fr. 1'118.- (refurtiva non recuperata);

                                   3.   danneggiamento

                                         per avere, in occasione dei summenzionati furti e tentati furti, ad eccezione di quello indicato al punto 2.1, per il quale non è stata sporta querela penale, intenzionalmente danneggiato con attrezzi da scasso, cose altrui, e meglio;

                                         in correità con __________,

                               3.1.   a __________ (GL), il 12 giugno 2003, ai danni di PL 2, la porta d’entrata in metallo (danno quantificato dalla parte lesa in fr. 500.-);

                               3.2.   a __________ (SG), il 10/11 luglio 2003, ai danni della PC 1, la serratura della porta d’entrata principale ed il vetro doppio di una finestra (danno quantificato dalla parte civile in fr. 597.40);

                                         singolarmente,

                               3.3.   a __________ (SG), il 13 dicembre 2003, PC 2, una finestra (danno quantificato dalla parte civile in fr. 320.-);

                                   4.   violazione di domicilio

                                         per essersi indebitamente introdotto, contro la volontà degli aventi diritto, nei summenzionati locali, il tutto come descritto nei summenzionati furti, ad eccezione di quello indicato al punto no. 2.1;

                                   5.   furto d'uso

                                         per avere a __________ (AR), il 27 maggio 2003, sottratto in correità con __________, l’autovettura marca __________, targata __________, di proprietà di PL 1, allo scopo di farne uso (autovettura ritrovata a __________ (ZH), il 18.06.2004);

                                   6.   violazione del bando ripetuta

                                         per essere entrato in Svizzera, a __________, __________, __________, __________ ed in imprecisate località, nel periodo agosto 2002 fino al 5 marzo 2004, in un numero imprecisato di circostanze, ma in almeno 9 occasioni, transitando sia dai valichi doganali che attraverso la frontiera verde con l’Italia, l’Austria e la Germania e soggiornando in Svizzera per periodi imprecisati, nonostante l'espulsione a vita dalla Svizzera decretata contro di lui dal Tribunale Correzionale di __________ il __________;

                                   7.   falsità in certificati ripetuta

                                         per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo 13 febbraio 2003 - 5 marzo 2004, fatto uso, a scopo di inganno, in almeno tre occasioni, del passaporto croato falso no. __________, intestato a __________, nato il 17.03.1955 a __________, residente a __________, procuratogli dall’ignoto “__________” e meglio per averlo utilizzato:

                               7.1.   il 13.02.2003, a __________, per compilare la notifica d’albergo presso __________;

                               7.2.   il 05.03.2003, a __________, per compilare la notifica d’albergo presso __________;

                               7.3.   il 05.03.2004, a __________, per legittimarsi al momento del fermo da parte delle guardie di confine;

                                   8.   infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta

                                         per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo febbraio 2003 - 5 marzo 2004, nell’intento di procurare a sé un indebito arricchimento, ripetutamente facilitato l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di un numero imprecisato di cittadini stranieri, procurando loro dei passaporti croati falsi da presentare alle autorità di polizia degli stranieri, documenti ottenuti dall’ignoto “__________”, conseguendo un illecito profitto di almeno 10'000 EURO, e segnatamente:

                               8.1.   a fine agosto 2003, a __________, venduto a tale “__________” o “__________” ed al suo compagno albanese, due passaporti croati falsi, con le generalità di tale “__________”;

                               8.2.   tra il mese di gennaio e l’inizio del mese di febbraio 2004, a __________, venduto a tale “__________”, quattro passaporti croati falsi;

                               8.3.   all’inizio del mese di febbraio 2004, a __________, venduto ad una donna serba non identificata, un passaporto croato falso;

                               8.4.   il 14.02.2004, a __________, venduto ad un richiedente l’asilo di nome “__________”, un passaporto croato falso;

                               8.5.   il 14.02.2004, a __________, venduto ad un cittadino croato di nome __________, per un suo parente bosniaco, un passaporto croato falso;

                               8.6.   a fine febbraio 2004, a __________, consegnato a AC 2, il passaporto croato falso no. 06734312, intestato a __________, nato il 22.10.1967 a __________ e residente a __________;

                                  C.   AC 2

                                   9.   infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta

                                         per essere entrato illegalmente in Svizzera, in almeno due occasioni, nel periodo 26 febbraio - 5 marzo 2004, nella zona di __________, attraverso un valico non autorizzato, per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, nel Canton San Gallo e in altri cantoni, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione validi, sino al 1. marzo 2004, rispettivamente fino al 5 marzo 2004, giorno del suo arresto e per essersi inoltre legittimato al momento del fermo da parte delle guardie di confine, con il passaporto croato falso no. __________, intestato a __________, nato il 22.10.1967 a __________ e residente a __________, procuratogli da AC 1;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti dagli art. 19 cifra 2 LS, art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186, 252 e 291 CP, 94 cifra 1 cpv. 1 LCS e 23 cifra 1 e 2 LDDS;

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa 118/2004 del 20 settembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.  § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio avv. __________. AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________. § L'interprete __________.  

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   mercoledì 27 ottobre 2004 dalle ore 09.35 alle ore 17.50

                                     -   giovedì 28 ottobre 2004 dalle ore 09.30 alle ore 16.50.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale evidenzia come per il reato di infrazione aggravata alla LF stupefacenti (punto 1. AA), incontestato l'aspetto oggettivo, ci si trovi confrontati con un processo indiziario dal profilo soggettivo e come tutti gli indizi presenti, valutati in modo rigoroso e logico, possano solo far concludere per una consapevolezza (perlomeno nella forma di un dolo eventuale sufficientemente grande) dei due accusati di trasportare sostanza stupefacente. Per quel che riguarda i reati minori, che sono parzialmente ammessi, si rimette al giudizio della Corte per le imputazioni contemplate ai  punti 2.1., 2.2., 3.1 e 5 AA, i cui riscontri oggettivi si fondano esclusivamente sul DNA di AC 1 ritrovato sugli oggetti rinvenuti nella __________ di PL 1. Confermato pertanto l'atto d'accusa in esame con le precisazioni che precedono, conclude chiedendo che:   AC 1 venga condannato a:   - 9 anni di reclusione   AC 2 venga condannato a:   - 8 anni di reclusione   - 15 anni di espulsione Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, rimettendosi alla decisione della Corte qualora dovesse decidere di dissequestrare degli oggetti.

                                    §   Il Difensore di AC 1, il quale esprime le sue considerazioni sulle imputazioni così definite minori, limitatamente a quelle non ammesse da AC 1, e chiede il proscioglimento di quest'ultimo in assenza di qualsiasi elemento a carico del medesimo (non basta il solo DNA rinvenuto dagli organi di polizia per ritenere AC 1 autore dei furti [e di conseguenza dei danneggiamenti e delle violazioni di domicilio] ascrittigli), riconoscendo, se del caso, il solo furto d'uso nella misura in cui egli condusse la __________ supponendo che quello fosse un veicolo rubato. Per quanto concerne il reato principale contemplato al punto n. 1 AA, sottolinea il ruolo di semplice trasportatore del AC 1, non con dolo diretto ma solo con dolo eventuale , una grave negligenza cosciente, ed attira l'attenzione della Corte sul contesto sociale da cui l'accusato proviene. Illustra brevemente il vissuto disastrato e disorientato del AC 1, una vita che la difesa definisce senza speranza ed aspettative, e conclude chiedendo per AC 1, vista la sincera e spontanea collaborazione fornita agli inquirenti ed in considerazione dell'eccessiva richiesta formulata dalla pubblica accusa, una massiccia e sostanziale riduzione della pena detentiva proposta. Chiede inoltre il dissequestro di quanto non oggetto di confisca in particolare dei 5 marchi bosniaci, dei natel senza schede telefoniche e dei 2 duplicati di chiavi.

                                    §   Il Difensore di AC 2, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Riesaminata la vicenda dal lato oggettivo e soggettivo, osservato come il suo cliente abbia sempre collaborato pienamente con le autorità inquirenti -riservate le prime comprensibili reticenze-, evidenzia il suo ruolo di semplice gregario di AC 1, senza possibilità di manovra e senza potere decisionale alcuno e sostiene l'inconsapevolezza di AC 2 di trasportare stupefacente. La difesa chiede quindi che all'accusato abbia ad essere ammesso l'errore sui fatti previsto dall'art. 19 CP e che il suo ruolo abbia ad essere ritenuto quello di complice o al massimo quello di correo subalterno. Conclude chiedendo, incensurato AC 2 sia in Svizzera che all'estero, riconosciutagli l'attenuante specifica dell'aver agito ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende e tutte le attenuanti generiche dell'art. 63 CP, una importante riduzione della pena proposta da contenere in 4 anni di reclusione al massimo. Si oppone in via principale alla pronuncia della pena accessoria d'espulsione poiché parte della famiglia vive in Svizzera e i rapporti con la ex moglie sono di riavvicinamento vicendevole (che potrebbero preludere ad un nuovo matrimonio), subordinatamente ne chiede la sospensione condizionale anche per il periodo di prova più lungo. Non si oppone alla confisca ma chiede la restituzione all'accusato del natel Nokia 6210 senza scheda SIM.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   E' autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                         per avere, senza essere autorizzato, il 5 marzo 2004, a __________, agendo in correità con AC 2 e con __________, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina (grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno?

                            1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                          1.1.1.1   Ha egli agito per negligenza?

                               1.2.   ripetuto furto, consumato e tentato, per avere, in diverse località Svizzere, nel periodo tra il 27 maggio 2003 e il 13 dicembre 2003, agendo singolarmente o in correità con __________, in 4 occasioni, sottratto o tentato di sottrarre alfine di procacciarsi un indebito profitto e di  appropriarsene cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 56'230.05?

                            1.2.1.   Trattasi di un numero di furti minore o di un valore complessivo della refurtiva inferiore?

                               1.3.   danneggiamento, per avere, in riferimento ai furti di cui al punto 1.2., agendo singolarmente o in correità con __________, in 3 occasioni intenzionalmente danneggiato con attrezzi da scasso cose altrui, causando danni per fr. 1'417.40?

                            1.3.1.   Trattasi di un numero di danneggiamenti inferiore?

                               1.4.   violazione di domicilio,

                                         per avere, alfine di commettere i furti di cui al punto 1.2., in 3 occasioni fatto ingresso indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, nell'altrui proprietà?

                            1.4.1.   Trattasi di un numero di violazioni inferiore?

                               1.5.   furto d'uso,

                                         per avere a __________ (AR), il 27 maggio 2003, in correità con __________, sottratto allo scopo di farne uso l'autovettura __________, targata __________, di proprietà di PL 1?

                               1.6.   violazione del bando, ripetuta,

                                         per essere entrato in Svizzera, a __________, __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo agosto 2002 fino al 5 marzo 2004, in 9 occasioni, transitando sia dai valichi doganali che attraverso la frontiera verde con l'Italia, l'Austria e la Germania e soggiornando in Svizzera per periodi imprecisati, nonostante l'espulsione a vita dalla Svizzera decretata contro di lui dal Tribunale Correzionale di __________ il 21.09.1984?

                               1.7.   falsità in certificati, ripetuta,

                                         per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo 13 febbraio 2003 - 5 marzo 2004, fatto uso, a scopo di inganno, in 3 occasioni, del passaporto croato falso no. __________ intestato a __________?

                               1.8.   infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta, per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo febbraio 2003 - 5 marzo 2004, nell'intento di procurare a sé un indebito arricchimento, ripetutamente facilitato l'entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di un numero imprecisato di cittadini stranieri, procurando loro dei passaporti croati falsi da presentare alle autorità di polizia degli stranieri, documenti ottenuti da ignoto "__________", conseguendo un illecito profitto di almeno Euro 10'000,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa?  

                                   2.   E' egli recidivo?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                  B.   AC 2

                                   1.   E' autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, il 5 marzo 2004, a __________, agendo in correità con AC 1 e con __________, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina (grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno?

                            1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                         1.1.1.1.   Sussiste errore sui fatti giusta l'art. 19 CP?

                         1.1.1.2.   Ha egli agito per negligenza?

                         1.1.1.3.   Ha egli agito in qualità di complice?

                               1.2.   infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta, per essere entrato illegalmente in Svizzera, in almeno due occasioni, nel periodo 26 febbraio - 5 marzo 2004, nella zona di __________, attraverso un valico non autorizzato, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, nel Canton San Gallo e in altri cantoni, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione validi e per essersi legittimato al momento del fermo da parte delle guardie di confine con il passaporto croato falso n. __________ intestato a __________,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   Ricorrono attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se si quali?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               3.1.   privativa della libertà?

                               3.2.   accessoria d'espulsione?

                                  C.   CONFISCA

                                   1.   Deve essere ordinata la confisca dell'eroina e degli oggetti sequestrati indicati nell'atto d'accusa?

Considerato                   in fatto ed in diritto:

                                   1.   AC 1, detto __________, è nato a __________ in __________, il __________. Quando egli aveva sei anni, i genitori hanno divorziato, ed è stato così affidato al padre -uomo alcolizzato, violento e fors'anche malato di mente, che finirà per impiccarsi- mentre che le due sorelle sono state affidate alla madre, trasferitasi in Austria. Dopo le scuole dell’obbligo e il tirocinio di cuoco, l'imputato ha raggiunto la madre in Austria, dove ha trovato lavoro, ma dopo un anno, scaduto il passaporto, è stato costretto a tornare in __________ per il servizio militare. Assolta la leva, ha tentato di tornare dalla madre, che però nel frattempo si era rifatta una famiglia. Si è perciò trasferito in Francia, arruolandosi nella Legione Straniera, con la quale ha trascorso due anni in Africa. Abbandonata la legione nel 1982, decisione che egli ha definito il peggiore errore della sua vita (doc. TPC 6), AC 1 ha iniziato una vita allo sbando, costellata da furti a ripetizione commessi in Svizzera ed in Germania che gli sono valsi numerose condanne, in conseguenza delle quali ha trascorso complessivamente circa 6 anni in stato di detenzione. Nondimeno, egli si è sposato due volte in Germania, la prima con una connazionale, poi con una cittadina tedesca, lavorando per diversi anni nell’impresa di costruzione che ella aveva ereditato dal padre. Ha inoltre scoperto anni dopo di avere avuto un figlio da una relazione giovanile, con il quale comunque non è mai riuscito ad allacciare un legame.

                                         Dopo avere divorziato dalla seconda moglie, scivolata -come il padre dell'imputatonell'alcolismo, il prevenuto ha svolto, con successo, dei corsi di formazione per conseguire la professione di macellaio, poi si è deciso a rientrare in __________ per trovarvi un lavoro, essendo finita la guerra.

                                         Ha quindi acquistato una casa nel suo paese natale e ha trovato un impiego in nero come macellaio, senza però riuscire a farsi pagare per intero lo stipendio, ragione per cui si è licenziato dopo qualche mese.

                                         Fin dal 1997 ha chiesto alle autorità locali le licenze necessarie all'apertura di un esercizio pubblico, ricevendole solo nel 2004, allorché già si trovava in detenzione preventiva.

                                         Per sbarcare il lunario ha perciò iniziato a trafficare documenti falsi, in specie passaporti e licenze di condurre, che acquistava al suo paese e rivendeva in vari paesi dell'Europa.

                                         AC 1 lamenta problemi di salute. Sofferente di artrosi all’anca, cammina con l’ausilio di una stampella.

                                   2.   AC 1, come detto, ha parecchi precedenti penali, in Svizzera e in Germania.

                                         Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero (classificatore "atti istruttori AC 1", AI 6), risultano le seguenti 6 condanne:

                                     -   il __________ è stato condannato dal Giudice Istruttore del distretto d’__________, per furto, danneggiamento, uso abusivo delle targhe, violazione del bando, a 5 mesi di detenzione e all’espulsione dalla Svizzera per 10 anni;

                                     -   il __________ è stato condannato dal tribunale correzionale di __________ a tre anni di detenzione, e all’espulsione a vita dalla Svizzera, per furto in banda e per mestiere, consumato e tentato, danneggiamento, violazione di domicilio, falsi nei certificati, violazione del bando, grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale e furto d’uso;

                                     -   il __________ è stato condannato dal __________ (SG) a 18 mesi di detenzione per furto per mestiere e in banda, consumato e tentato, danneggiamento, violazione di domicilio, furto d’uso di un ciclomotore;

                                     -   il __________ è stato condannato dal __________ __________ a 6 mesi di detenzione per furto per mestiere, furto d’uso, violazione del bando;

                                     -   il __________ è stato condannato dal __________ __________ a 12 mesi di detenzione, a valere quale pena aggiuntiva a quella inflittagli nel 1993, per furto in banda e per mestiere, consumato e tentato, danneggiamento, violazione di domicilio, falso in certificati, violazione del bando.

                                         L'accusato ha dichiarato in aula di avere subito altre due condanne in Germania, avendo scontato tre anni di carcere nel 1994 ed essendo stato condannato a due anni sospesi con la condizionale nel 1996.

                                   3.   AC 2 è nato il __________ a __________, in__________, dove ha frequentato le scuole elementari e le medie e poi una scuola superiore dove ha appreso il mestiere d’arrotino, professione che ha esercitato fino al 1990, quando è venuto a vivere in Svizzera.

                                         Proviene da una famiglia povera di otto figli, di cui uno deceduto durante l’infanzia. Si è sposato tre volte ed ha avuto quattro figli. Il primo matrimonio è del 1985, nel 1988 è nato il suo primogenito, e nel 1990 ha divorziato. Nel medesimo anno si è risposato con una connazionale residente nel Cantone San Gallo che ha raggiunto, trovando impiego come operaio in una fabbrica di tessili.

                                         Nel 1993, dopo avere divorziato dalla seconda moglie, ha sposato un'altra connazionale domiciliata nel Cantone San Gallo dalla quale ha avuto due figli, nati nel 1995 e nel 1998. Durante questo matrimonio, nel 1997, ha inoltre avuto un altro figlio in __________ dalla prima moglie.

                                         Dal 1997 sino alla fine del 2002, l’accusato ha lavorato presso la ditta __________.

                                         Dopo avere perso il lavoro -e passato al beneficiato dell'indennità di disoccupazione per circa fr. 3'300.-- mensili (di cui fr. 1'000.-- trattenuti a beneficio dei figli nati dall'ultimo matrimonio)- anche il terzo matrimonio dell'accusato è andato in pezzi, ed è stato sciolto per divorzio nel 2003. Con la fine del matrimonio, l'Autorità amministrativa non ha più rinnovato il permesso di soggiorno dell’imputato, facendogli invece ordine di lasciare la Svizzera entro il 28 febbraio 2004, e questo nonostante i due figli piccoli.

                                         Egli è pertanto stato costretto a fare ritorno al suo paese alla fine di dicembre  2003, andando a vivere in un appartamento della casa di sua proprietà occupata dalla prima moglie e dai due figli.

                                         Quanto alla propria situazione finanziaria, l’accusato ha dichiarato di vivere in ristrettezze economiche dopo la perdita del posto di lavoro, dovendo provvedere al mantenimento di due famiglie.

                                         L’imputato non ha mai avuto problemi con la giustizia, né in Svizzera e nemmeno al suo paese, ed è perciò incensurato.

                                   4.   Gli accusati sono arrestati il 5 marzo 2004 dalle guardie di confine in una zona boschiva non lontana dall'abitato di __________ poiché trovati in possesso, dopo avere attraversato  clandestinamente il confine guadando il fiume __________, di due borse contenenti 31 pacchetti d’eroina per complessivi 15'356 grammi di questa sostanza.

                                         AC 1 e AC 2, trattenuti in carcere preventivo sino all’odierno dibattimento, durante l’inchiesta hanno collaborato con gli inquirenti e sostanzialmente hanno ammesso gli addebiti mossi nei loro confronti, con l'importante riserva dell'asserita ignoranza da parte loro del reale contenuto delle borse trasportate. A mente loro, infatti, essi non avrebbero saputo o supposto di avere trasportato eroina, essendo stato detto loro che si sarebbe invece trattato di acido in polvere per la produzione di anabolizzanti.

                                         Sulla base delle dichiarazioni preprocessuali degli accusati, nonché delle risultanze del dibattimento, la Corte ha potuto procedere agli accertamenti di cui ai considerandi che seguono.

                                  A.   SULLE IMPUTAZIONI MINORI

                                   5.   AC 1, dopo avere espiato la condanna inflittagli nell'aprile 2002, ha ostinatamente continuato a venire in Svizzera ben sapendo di contravvenire così all'espulsione a vita dal territorio elvetico pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale correzionale di __________ nel 1984, e commettendo così, in almeno nove occasioni il reato di violazione del bando, contestatogli al punto 6 dell'atto d'accusa, circostanza pacificamente ammessa dal prevenuto sia in sede d’inchiesta (verbale 31 marzo 2004, pag. 6, classificatore "rapporto di polizia 1/2", allegato 21), che al dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 3).

                                         Per legittimarsi, egli si valeva di un passaporto croato falso a nome di tale __________, fornitogli al suo paese da tale __________, documento che l'accusato tra il 13 febbraio 2003 e il giorno dell’arresto ha esibito in tre circostanze, due volte per compilare delle notifiche d’albergo, presso __________ di __________ e __________, e l'ultima volta per tentare di legittimarsi alle guardie di confine al momento del fermo. Questo comportamento, come rettamente imputato al punto 7 AA, è costitutivo del reato di ripetuta falsità in certificati, pacificamente ammesso dall'accusato (verbale dibattimentale, pag. 3).

                                         Le visite di AC 1 in Svizzera erano in particolare finalizzate alla vendita di documenti falsi, in specie passaporti e licenze di condurre falsi che, a suo dire, acquistava al suo paese dal predetto __________ come pure da personale corrotto delle ambasciate che vendeva documenti in bianco o dalla polizia stessa. Come confermato in aula (verbale dibattimentale, pag. 3), egli tra febbraio 2003 e il 5 marzo 2004 ha venduto in Svizzera a dei connazionali in 6 occasioni un totale di 9 passaporti croati falsi, uno dei quali al qui prevenuto Jasarevic, conseguendo un illecito guadagno di circa Euro 10'000.--. Con questo comportamento, egli ha facilitato l'entrata e/o il soggiorno illegale in Svizzera degli acquirenti dei passaporti, per il che è corretta l'imputazione a suo carico di ripetuta infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (punto 8 AA).

                                   6.   Al AC 1 sono imputati anche quattro furti, tre dei quali commessi in correità con __________, ed il furto d'uso di un'autovettura.

                                         L'accusato è reo confesso del furto perpetrato il 10 luglio 2003 a __________ (SG) ai danni della PC 1, dove, in correità con il __________, ha rubato 91 abiti da uomo per un valore complessivo di fr. 46'230.-- (punto 2.3 AA; verbale dibattimentale, pag. 3), così come del furto commesso da solo il 13 dicembre 2003 a __________ (SG) ai danni di PC 2, dalla cui abitazione, previo scasso, ha rubato gioielli e denaro contante per complessivi fr. 1'118.-- (punto 2.4 AA; verbale dibattimentale, pag. 3).

                                         Ammessi i due furti, AC 1 deve lasciarsi imputare anche i connessi reati di danneggiamento e di violazione di domicilio, che egli ammette senza riserve (verbale dibattimentale, pag. 3).

                                   7.   Egli contesta di contro di essere l'autore degli altri due furti e di avere partecipato alla sottrazione della vettura. Non gli potrebbero pertanto essere ascritti la sottrazione a scopo d'uso, il 27 maggio 2003 a __________ (AR), dell’autovettura __________ di PL 1 (punto 5 AA), né il furto da detta vettura di un portapacchi, dei cavi d’accensione e di fr. 300.-- in contanti (punto 2.1 AA), e nemmeno, il 12 giugno 2003 a __________ (GL), il furto, previo scasso, dal chiosco della stazione del paese di merce per un valore complessivo di fr. 8'582.05 (punto 2.2 AA).

                                         La Pubblica accusa deduce la colpevolezza dell'imputato sulla base dei riscontri della polizia scientifica di San Gallo, che ha rilevato tracce del DNA dell’imputato nel veicolo __________ e su parte della refurtiva sottratta al chiosco della stazione di __________, rinvenuta dagli inquirenti nel veicolo in questione, osservando che il presunto correo __________ è già stato condannato in data 13 ottobre 2004 per questi furti (e per altri reati) alla pena di 7 mesi di detenzione da una Corte delle Assise correzionali.

                                         Per la Corte si tratta di elementi probatori insufficienti, che dimostrano solo la presenza dell'accusato sulla vettura oggetto del furto d'uso, e che manifestamente era servita al trasporto della refurtiva (o di parte di essa) del furto al chiosco, ma che non lo legano necessariamente ai furti in questione, che potrebbero essere stati commessi dal solo __________.

                                         Quanto al furto d'uso, il prevenuto ammette di avere guidato la vettura in questione, ma l'imputazione a suo carico riguarda, con una rigorosa lettura dell'atto di accusa, il solo momento della sottrazione, circostanza che il prevenuto invece nega e per la quale, nuovamente, non figurano in atti prove conclusive a suo carico.

                                         Ne discende che l'accusato deve essere prosciolto da questi addebiti, come pure dalle connesse imputazioni di danneggiamento e violazione di domicilio (punti 3.2 e 4 AA).

                                   8.   Anche AC 2 deve rispondere di ripetuta infrazione alla LDDS, per essere entrato in Svizzera in due occasioni il 26 febbraio e il 5 marzo 2004 e per avervi soggiornato dal 26 febbraio al 1° marzo 2004 senza esservi legittimato, se non sulla base del passaporto falso a nome di __________ esibito al momento dell'arresto (punto 9 AA), reato che il prevenuto riconosce di avere commesso (verbale dibattimentale, pag. 3).

                                  B.   SULL'IMPUTAZIONE DI INFRAZIONE AGGRAVATA ALLA LFSTUP

                                   9.   I prevenuti si sono conosciuti nell'estate del 2003 in Svizzera interna, accomunati dalla passione per il gioco degli scacchi.

                                         All'inizio del 2004, racconta AC 1, egli ha trovato nella propria agenda un numero telefonico di cellulare senza indicazione del nome del titolare, che ha chiamato con l’intento di verificare a chi appartenesse, ottenendo risposta da JAC 2.

                                         Questi, memore delle attività di chi lo chiamava, ha approfittato dell'occasione per chiedere un incontro poiché aveva necessità di un passaporto e una patente falsi per potere rientrare in Svizzera, dopo essere stato allontanato dall'autorità amministrativa, per prelevare dal suo conto bancario l'indennità di disoccupazione, per rivedere i figli e per tentare di riconciliarsi con la moglie, arrestando la procedura di divorzio o contraendo nuove nozze, in modo da potere riottenere il permesso di dimora.

                                         I prevenuti si sono così incontrati nel gennaio del 2004, e AC 1 si è dichiarato pronto a fornire i documenti falsi a AC 2 che per sua parte non era però in grado di pagare il prezzo di complessivi Euro 1'800.-- (solitamente 1'500.-per il passaporto e 300.-- per la licenza di condurre) in quanto in difficoltà finanziarie. Al che, a detta di AC 2, AC 1 gli avrebbe proposto di retribuirlo accompagnandolo in Svizzera in un viaggio destinato alla consegna di documenti falsi. Diversa la versione di AC 1, secondo cui AC 2 si sarebbe offerto di accompagnarlo nel viaggio poiché temeva di passare da solo i valichi di confine con dei documenti falsi, ed anche perché i due, su proposta di AC 2, intendevano commettere un furto nell’abitazione dell'ex datore di lavoro di AC 2, ritenendo che questi custodisse al domicilio contanti nell’ordine di fr. 50/60'000.--, che i due si sarebbero spartiti, e con i quali sarebbe stato saldato anche il prezzo dei  documenti falsi.

                                10.   Come che sia, i prevenuti si sono incontrati a __________ verso la metà di febbraio del 2004, e AC 2 ha consegnato AC 1 delle fotografie formato passaporto per l’allestimento dei documenti falsi, ossia un passaporto croato falso, recante il n. __________ ed intestato a tale __________, e una licenza di condurre per il medesimo nominativo.

                                         Il 25 febbraio 2004 i due sono partiti per la Svizzera a bordo di una vettura __________ guidata da __________ e vi sono rimasti, assieme al __________, sino al 1° marzo 2004.

                                         I dettagli di questa permanenza in Svizzera dei tre, esaurientemente esposti nei verbali predibattimentali, non vengono qui ripresi, essendo la trasferta in definitiva irrilevante ai fini dell'imputazione in rassegna di infrazione aggravata alla LFStup, che ha iniziato a realizzarsi solo dopo il 1° marzo 2004, al rientro dei tre ai rispettivi paesi, ritenuto che comunque AC 2 e AC 1 a quel momento già sapevano che avrebbero fatto ritorno in Svizzera a breve termine.

                                11.   AC 1, rientrato in __________, il 2 marzo 2004 ha avuto un contatto telefonico con il solito __________, il suo fornitore di documenti falsi, che saputo che i documenti occorrevano per andare in Svizzera gli ha chiesto se egli fosse disposto ad incontrare una persona per il trasporto di qualcosa in Svizzera, e meglio a __________ (cfr. verbale AC 1 16 marzo 2004, pag. 1, classificatore "rapporto di polizia 1/2", allegato 19), cosa che l'accusato ha accettato. __________ ha perciò organizzato un incontro tra l'imputato e tale __________ per la sera di quello stesso giorno presso il bar “__________” nel villaggio di __________ (cfr. verbale AC 1 12 marzo 2004, pag. 1 e 2, allegato 18 del rapporto di polizia). I due non si conoscevano, è perciò per farsi riconoscere AC 1 si è presentato indossando un cappello. In quell'occasione __________ ha proposto all’accusato di trasportare una borsa da viaggio in Svizzera contenente "materiale che doveva passare la frontiera in modo illegale" in cambio di una ricompensa di Euro 5'000.-- (verbale citato, pag. 3). Alla domanda dell'accusato volta a conoscere il contenuto della borsa, __________ avrebbe risposto "che si trattava di acidi in polvere per anabolizzanti" (verbale citato, pag. 3/4).

                                         L'imputato ha accettato la proposta, e perciò la sera del giorno seguente, nello stesso bar, __________ gli ha consegnato una grande borsa da viaggio contenente 31 pacchetti imballati con della carta adesiva marrone e avvolti nel cellofan (cfr. documentazione fotografica in: classificatore Rapporto di polizia 2/2, in fine), informandolo che il destinatario della sostanza lo avrebbe contatto una volta giunto in Svizzera per informarlo delle modalità di consegna del carico, ragione per cui AC 1 ha comunicato al __________ tutti i numeri di telefono delle utenze mobili che aveva in uso (verbale citato, pag. 5).

                                         L’accusato, come ha spiegato in aula, aveva immaginato che l'acido per anabolizzanti dovesse avere forma liquida, e perciò aveva chiesto al __________ se esso fosse contenuto in bottiglie (verbale citato, pag. 4; verbale 31 marzo 2004 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 9, allegato 21 del rapporto di polizia), al che questi gli avrebbe detto che esisteva anche acido in polvere. Nel corso della medesima conversazione il __________ avrebbe fatto accenno, senza però trarne conclusioni per riferimento all'affare in corso, alla notizia pubblicata dalla stampa locale, che il prevenuto ricordava di avere letto, dell'avvenuto arresto a __________, in __________, di un "dottore" accusato di avere prodotto dell'ecstasy (verbale 31 marzo 2004 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 9, allegato 21 del rapporto di polizia).

                                         Stando alle sue dichiarazioni, comunque, il AC 1 non avrebbe proceduto a verifiche di quanto gli veniva detto dal __________, e si sarebbe in sostanza fidato di quello che gli era stato detto sulla natura della merce da trasportare (verbale 31 marzo 2004 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 9, allegato 21 del rapporto di polizia).

                                         Dopo l'incontro l'accusato afferma di avere continuato la serata facendo un giro di vari bar fin verso mezzanotte, di avere bevuto al punto di essere un po' ebbro, e di avere lasciato per tutta la sera la borsa incustodita sul sedile posteriore della propria vettura (verbale 16 marzo 2004, pag. 2-6, allegato 19 del rapporto di polizia).

                                12.   Il mattino successivo, ossia il 3 marzo 2004, AC 1, ritenendo troppo grande ed ingombrante la borsa ricevuta dal __________, ha suddiviso i pacchetti tra uno zaino ed una borsa più piccoli, che poi ha nascosto nel suo appartamento (verbale 12 marzo 2004, pag. 6, allegato 18 del rapporto di polizia; verbale 16 marzo 2004, pag. 6, allegato 19 del rapporto di polizia).

                                         La giornata è stata dedicata al reperimento di una vettura per effettuare il viaggio, trovando una vecchia __________ che un amico tassista, tale __________, accettava di mettergli a disposizione contro il pagamento di Euro 150.--, e che il proprietario gli ha effettivamente consegnato quella sera attorno alle 20.00 (verbale 16 marzo 2004, pag. 8, allegato 19 del rapporto di polizia).

                                13.   La mattina del 4 marzo 2004 l'imputato, unitamente al __________ e al nipote __________, si è recato presso l’ufficio della motorizzazione per ottenere l’autorizzazione per sé e il nipote di condurre la vettura, laddove compito del nipote sarebbe stato quello di riportare l’auto in __________ al proprietario quando l’imputato giunto in Italia, avesse preso il treno per continuare il viaggio alla volta della Svizzera. Per l'esattezza, va precisato che l'accusato, sempre lo stesso giorno, ha dovuto fare ritorno all'ufficio della motorizzazione per pagare la tassa dell’autorizzazione per il nipote, che per un malinteso non gli era stata richiesta la prima volta (verbale 16 marzo 2004, pag. 9 e 10, allegato 19 del rapporto di polizia).

                                         La stessa mattina del 4 marzo 2004 AC 1 ha contattato telefonicamente AC 2, il quale gli ha dichiarato di essere pronto a partire. AC 1, nascoste le borse con i pacchetti all’interno del vano del motore del veicolo, si è messo in viaggio alla volta della __________ per andare a prendere AC 2, ha varcato senza particolari controlli il confine tra la Serbia e la __________, e si è recato al suo paese di domicilio (verbale 16 marzo 2004, pag. 10, allegato 19 del rapporto di polizia).

                                14.   Vi sono contrastanti versioni a proposito del momento in cui AC 2 sarebbe stato messo al corrente della presenza a bordo della vettura delle due borse contenenti la sostanza illegale.

                                         AC 1 ha dapprima sostenuto che già alla partenza da casa di AC 2 gli avrebbe comunicato che stavano trasportando "qualcosa di illegale spiegando che si trattava di polvere per ecstasy o per anabolizzanti", e che egli avrebbe visto le borse nascoste nel vano motore una ventina di chilometri dopo la partenza, allorché egli si era fermato per effettuare un controllo (verbale 16 marzo 2004, pag. 11, allegato 19 del rapporto di polizia).

                                         Nel verbale successivo, egli ha tenuto a precisare di avere parlato con AC 2 della sostanza illecita non appena partiti, dopo avere lasciato il suo paese di residenza, confermando però che egli avrebbe visto le borse nel vano motore dopo circa 20 chilometri (verbale 17 marzo 2004, pag. 1, allegato 20 del rapporto di polizia), versione confermata avanti al Procuratore Pubblico (verbale 31 marzo 2004 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 10, allegato 21 del rapporto di polizia).

                                         AC 2, per sua parte, ha tentato in ogni modo di professare la propria buona fede, sostenendo di non avere mai avuto esplicita comunicazione da parte del AC 1 circa l'esatto contenuto della borsa, di non avere visto le borse nel vano motore della __________ ma solo una volta giunti in __________, e di non avere mai pensato che esse potessero contenere droga (in tal senso: verbale 7 aprile 2004 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 6, allegato 36 del rapporto di polizia).

                                         Al dibattimento il tentativo del Presidente di ottenere dal AC 2 delle affermazioni ragionevoli sul tema non ha sortito effetto, tanto da rendersi opportuna una sospensione del dibattimento per consentire al difensore di conferire con lui, dopo che egli aveva propinato alla Corte una serie di incongruenti bugie, tale da ottenere solo, se avesse continuato, di screditare agli occhi della Corte la valenza della collaborazione sin li prestata agli inquirenti.

                                15.   In ogni caso, i due nel pomeriggio del 4 marzo 2004 hanno raggiunto il confine tra la __________ e la __________ a bordo della predetta __________. Poco prima della frontiera, AC 1 ha fatto scendere AC 2 dalla vettura e ha atteso che egli, con le due borse, passasse il confine a piedi clandestinamente, ovvero dalla cosiddetta "frontiera verde" e non dal valico.

                                         AC 1 ha di contro passato regolarmente il valico a bordo della vettura.

                                         Questa, però, circa 200 metri dopo la frontiera ha esalato l'ultimo respiro, per il che AC 1 ha dovuto chiamare in soccorso __________, che già aveva effettuato con loro il viaggio in Svizzera la settimana precedente. __________ è giunto dopo circa un paio d'ore a bordo della propria __________, accompagnato da __________, nipote del AC 1, al quale si intendeva far riportare la ____________________ in __________.

                                         Il guasto non era però riparabile sul posto, per il che __________ è stato accompagnato alla stazione di __________ affinché rientrasse al domicilio in treno, mentre gli altri tre, AC 1, AC 2 e __________ -che senza esitazioni aveva accettato il trasporto di merce pericolosa ed illegale (verbale 12 marzo 2004 di AC 1, pag. 7, all. 18 del rapporto di polizia)- hanno ripreso il viaggio alla volta della Svizzera.

                                16.   Circa alle 23.30 di quella sera i tre hanno raggiunto la frontiera tra __________ e __________. __________, alla guida della sua auto, ha passato il valico doganale, mentre che i due prevenuti hanno passato a piedi la frontiera verde, impiegando circa 40 minuti (verbale 12 marzo 2004 di AC 1, pag. 8, allegato 18 del rapporto di polizia).

                                         Con le stesse modalità, alle 01.00/01.30 del 5 marzo 2004, è stata superata anche la frontiera tra la __________ e __________. Di rilievo il fatto che durante l'attraversamento a piedi della frontiera verde dallo zaino del AC 1 sono caduti due dei pacchetti, che AC 1 ha visto e raccolto, come da lui raccontato al Procuratore Pubblico che lo interrogava (verbale 7 aprile 2004, pag. 5, allegato 36 del rapporto di polizia):

"…mentre attraversavamo illegalmente il confine tra la __________ e l'__________ ad un certo punto dal sacco che portava AC 1 sono caduti due involucri. Dapprima uno poi subito dopo l'altro. Erano abbastanza grossi a forma di palla e duri. Io mi sono accorto perché stavamo camminando nella neve e ho subito visto il contrasto dei colori. Era notte ma ho potuto vedere questi due oggetti."

                                         Risulta perciò che AC 2, al più tardi in questa circostanza, ha visto e toccato il contenuto delle due borse.

                                17.   Il viaggio è proseguito in direzione del confine elvetico, via __________ - __________ - __________. Prima di __________ AC 1 si è messo al volante per dare il cambio a__________. Giunti a __________ __________ (Italia), nei pressi del campo sportivo, AC 1 e Jasarevic sono scesi dalla vettura, con l'accordo di ritrovarsi con il __________ alla stazione FFS di __________, che gli altri due avrebbero raggiunto con il treno che fa la spola tra __________ e __________. Essi si sono perciò diretti a piedi verso il fiume, cercando un guado. Passato il fiume, si sono cambiati, abbandonando gli indumenti bagnati ad una cinquantina di metri dalla riva del fiume __________ (verbale 12 marzo 2004 di AC 1, pag. 8 e 9, allegato 18 del rapporto di polizia). Si sono quindi incamminati verso l'abitato di __________, ma sono ben presto stati fermati dalle Guardie di confine, così come da loro raccontato nel rapporto 5 marzo 2004 (rapporto di polizia, classificatore 2/2, allegato 79), letto in aula e al quale si rinvia per maggiori dettagli.

                                18.   I 31 pani che si trovavano nelle due borse trasportate dai prevenuti contenevano complessivi 15'356 grammi di sostanza (cfr. rapporto di pesata e analisi preliminare di sostanze stupefacenti, in: allegato 43 al rapporto di polizia).

                                         Le prove di laboratorio hanno stabilito che si tratta di eroina con un grado di purezza medio del 42.7% +/- 1.2% (cfr. rapport d'expertise, pag. 4, in allegato 43 al rapporto di polizia).

                                         Non occorre alcuna particolare discussione per stabilire che i prevenuti hanno così perfezionato la  fattispecie oggettiva della detenzione, del trasporto e dell'importazione in Svizzera di detto stupefacente, così come loro imputato al punto 1 dell'atto di accusa. E' inoltre manifesto che si tratta di infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 n. 2 LFStup, siccome riferita ad un quantitativo di eroina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, stante la presenza di almeno 6'000 grammi di sostanza pura, laddove ne occorrono solo 12 per incorrere nel caso grave.

                                19.   La punibilità dei prevenuti dipende però dal sussistere anche dell'elemento soggettivo del reato, ossia della loro consapevolezza, nella forma del dolo diretto o almeno eventuale, circa la natura della sostanza trasportata, consapevolezza che gli accusati contestano, ma che la Corte ha ammesso, quanto meno nella forma del dolo eventuale, sulla scorta degli accertamenti di cui ai considerandi che seguono.

                                20.   AC 1 contesta di avere saputo di trasportare eroina, nonché di avere voluto trasportare eroina, sostenendo di avere creduto di trasportare un non meglio precisato acido destinato alla produzione di anabolizzanti, così come raccontatogli dal __________ che, non si sa se per sé o per conto terzi, gli ha commissionato il trasporto.

                                         L'argomentazione difensiva è umanamente comprensibile.

                                         Il corriere sorpreso al volante di un'autovettura zeppa d'eroina può almeno abbozzare una prima linea di difesa (alle volte pagante) tentando di sostenere di non avere saputo, in base a più o meno singolari circostanze, che sul veicolo da lui condotto era occultata della sostanza illecita.

                                         Il corriere che, come i prevenuti, procede appiedato e reca la merce su di sé, è per ovvi motivi spossessato dell'argomentazione dell'inconsapevolezza del trasporto, e pertanto, dovendo anch'egli tentare di dire qualcosa, deve gioco forza arroccarsi su di una seconda, meno difendibile, linea di difesa, in virtù della quale egli avrebbe saputo di trasportare qualcosa di illegale, ma non avrebbe però saputo trattarsi di stupefacente.

                                         Il primo indizio contrario alla pretesa mancanza di consapevolezza del AC 1 è dato da argomentazioni di carattere generale: la via dei __________ è comunemente nota per il transito di eroina piuttosto che di altre sostanze stupefacenti; al contrario, il traffico di "acido per anabolizzanti" è prassi del tutto sconosciuta, per non dire un'invenzione del AC 1, qualora si intendesse con ciò fare riferimento a sostanze da utilizzare per aumentare illecitamente le prestazioni degli sportivi, mentre che vi sarebbe (nuovamente) l'ammissione della volontà di trasportare stupefacente, qualora si intendesse con ciò una sostanza presente nell'ecstasy.

                                         Detto più semplicemente, è notorio che i __________ sono il crocevia del traffico di eroina, mentre che tutto da dimostrare è il legame di questi paesi con asseriti traffici di asseriti "acidi per anabolizzanti".

                                         Il secondo indizio avverso alle tesi del prevenuto è dato dal fatto che egli non può negare di avere preso diretta conoscenza di quanto trasportato, e di avere perciò apprezzato le modalità di imballaggio e l'aspetto esteriore della sostanza, tipici dell'eroina. AC 1 non è un ragazzino alle prime armi, ma al contrario un uomo esperto, vicino ai 50 anni di età, e bene addentro al mondo dell'illecito, anche se -la Corte lo riconosce- non specificamente a quello degli stupefacenti. Nondimeno, un uomo della sua esperienza, collocato in un contesto in cui, per sua stessa ammissione, il ricorso all'illecito è prassi comune a fronte della mancanza di lavoro onesto, ed in cui il traffico di eroina prospera, non poteva a mente della Corte non riconoscere come eroina la sostanza in polvere di colore chiaro trasportata in pani da mezzo chilo, o quanto meno doveva avere il dubbio di trasportare detto stupefacente. Quella della forma esteriore dei pani di eroina è del resto una conoscenza appartenente oramai alla comune esperienza anche di persone totalmente estranee a simili traffici, risultando tale conoscenza da immagini televisive o da fotografie di giornale in occasione di importanti sequestri di questo stupefacente da parte delle Autorità di polizia. Che ciò avvenga anche alle latitudini dell'accusato è fuori di dubbio, così come deve essere ammesso che egli era persona che, almeno occasionalmente, si teneva informata, avendo egli stesso ad esempio affermato di essere stato a conoscenza, per averlo appreso dai giornali, dell'arresto di un medico che preparava ecstasy (cfr. consid. 11).

                                         Questi primi indizi derivati dalla comune esperienza e dall'ordinario andamento delle cose sono avvalorati da precise ed inequivocabili affermazioni dell'imputato nella fase preprocessuale, dalle quali evince che egli (nella per lui migliore delle ipotesi) non si è in realtà affatto preoccupato della reale natura della sostanza trasportata, accettando in definitiva di trasportare qualsiasi cosa, e prendendo così in considerazione la possibilità di trasportare eroina o altro stupefacente.

                                         In effetti, nel primo verbale di interrogatorio, reso il giorno dell'arresto, egli aveva dichiarato, al riguardo dei suoi pensieri al momento dell'accettazione dell'incarico, che "per questo trasporto a __________ avrei poi ricevuto 5000 Euro, io non mi sono preoccupato se si trattasse effettivamente di acido o altro e ho così accettato" (verbale 5 marzo 2004, pag. 4, allegato 2 del rapporto di polizia).

                                         Al primo interrogatorio avanti al Procuratore Pubblico, alla presenza del suo difensore, AC 1 non ha ritenuto di doversi distanziare da questa o altre affermazioni (verbale 31 marzo 2004 avanti al PP; allegato 21 del rapporto di polizia, pag. 2: "Non è necessario che mi vengano riletti e tradotti i verbali d'interrogatorio di Polizia del 5, 12, 16 e 17 marzo 2004 poiché mi ricordo quello che ho dichiarato. Nei verbali di polizia ho dichiarato grosso modo la verità…"), ragione per cui sorprende, e non convince, che solo al dibattimento egli abbia tentato di ritrattare quanto ammesso a caldo, sostenendo, invero con poca originalità, di essere stato "confuso" e di essere stato vittima di una cattiva traduzione, in quanto egli non avrebbe in realtà inteso accettare di trasportare "qualsiasi cosa", ed avrebbe in particolare rifiutato un trasporto di eroina.

                                         Nel verbale del 16 marzo 2004 (allegato 19 del rapporto di polizia, pag. 11)AC 1 afferma di avere spiegato a AC 2 che il trasporto riguardava polvere per ecstasy o per anabolizzanti:

"Già in precedenza, alla partenza da casa di AC 2 ho cominciato, parlando, a dirgli che trasportavamo qualcosa di illegale spiegando che si trattava di polvere per ecstasi o per anabolizzanti. Gli dissi che nemmeno io sapevo bene cosa fosse ma gli dissi comunque che era una polvere illegale per la produzione di anabolizzanti o di ecstasi."

                                         Queste dichiarazioni ribadiscono in primo luogo la volontà di effettuare il trasporto a prescindere dall'esatta conoscenza di quanto trasportato ("…nemmeno io sapevo bene cosa fosse…"), ma soprattutto aprono la strada all'eventualità, accettata, del trasporto di stupefacente con l'esplicita menzione dell'ecstasy, sostanza alla quale, guarda caso, si era alluso nella conversazione con il __________. Anche in questo caso l'accusato ha sentito la necessità di tentare una rettifica al dibattimento, soggiungendo che il riferimento allo stupefacente sarebbe stato suggerito dalla polizia, che gli avrebbe detto che ecstasy e polvere per anabolizzanti erano la stessa cosa. Nuovamente, tuttavia, la Corte non ha creduto a queste tardive correzioni della mira, specie alla luce del fatto che anche questo verbale era in precedenza stato pacificamente confermato in contraddittorio.

                                         Da ultimo, proprio in occasione del predetto interrogatorio avanti al Magistrato inquirente (verbale 31 marzo 2004, allegato 21 del rapporto di polizia), il AC 1 ha riconosciuto, dopo avere ripetutamente negato di avere inteso trasportare della droga e ribadito la tesi dell'acido per anabolizzanti (pag. 9), di essere però stato sorpreso dalla (ai suoi occhi) esorbitanza del compenso offertogli (pag. 10):

"Quando abbiamo discusso di questo trasporto della borsa e mi hanno offerto il compenso di EU 5000 ho pensato che questo era un compenso troppo alto per un lavoro così semplice. E' stato __________ a offrirmi questa cifra, mentre da parte mia non ho chiesto nulla."

                                         Dato che l'accusato è persona esperta ed anche intelligente, non vi è alcun motivo di ritenere che egli nella sua mente abbia lasciato il ragionamento incompiuto. Pertanto, se 5000 Euro costituivano un compenso troppo alto per un lavoro così semplice, è inevitabile la logica conclusione per cui non si trattava affatto di un lavoro semplice, laddove la difficoltà, ovvero la pericolosità, poteva essere data solo dalla natura della sostanza trasportata. Quindi, necessariamente, doveva trattarsi di merce il cui trasporto era particolarmente rischioso il che, visti i pacchetti e il luogo di situazione, non poteva indicare altro che un trasporto di droga.

                                         La valenza di questi elementi probatori è d'altro canto stata correttamente recepita anche dalla stessa difesa del AC 1, che nella propria arringa conclusiva ha per prima riconosciuto che non è facile credere all'imputato quando asserisce che non avrebbe accettato di trasportare eroina, ammettendo altresì che egli ha "forse" considerato, o eventualmente avrebbe dovuto considerare, che stava trasportando eroina, riconoscendo così -queste le parole del difensore- un "dolo eventuale che sconfina nella grave negligenza consapevole".

                                         Tutto ciò conforta la conclusione alla quale è giunta la Corte, secondo la quale AC 1, ancorché non esplicitamente informato della natura della merce trasportata, possedeva tutti gli elementi di giudizio per quanto meno essere stato sicuramente consapevole dell'eventualità di trasportare stupefacente, eventualità che egli ha accettato. Ricorrono pertanto gli estremi del dolo eventuale, meno grave di quello diretto ai fini della commisurazione della pena, ma comunque sufficiente a ritenerlo colpevole della violazione aggravata della LFStup ascrittagli.

                                         A titolo abbondanziale, e senza volerne dedurre una sorta di chiamata di correità a posteriori, si rileva infine che AC 2, la cui consapevolezza circa la merce trasportata, contestata sino al dibattimento, deriva (oltre che dalle sue personali riflessioni) solo da quanto gli ha raccontato il AC 1, ha comunque accettato il giudizio di condanna che ha ritenuto a suo carico il dolo eventuale nel trasporto dell'eroina.

                                21.   AC 2, come detto, ha accettato il giudizio di condanna emesso a suo carico, riconoscendo così la correttezza dell'assunto della Corte che gli addebitava, almeno come eventualità, la conoscenza della reale natura della merce trasportata.

                                         Anche in suoi verbali predibattimentali, in ogni caso, contenevano sufficienti elementi per concludere tranquillamente in tal senso, specie laddove, riferendosi al colloquio con il AC 1 sull'argomento, ha dichiarato avanti al Procuratore Pubblico che l'interrogava (verbale 7 aprile 2004, allegato 36 del rapporto di polizia, pag. 4) che:

"…al momento in cui AC 1 mi ha chiesto di aiutarlo per trasportare qualche cosa in Svizzera gli ho chiesto se non si trattava di merce pericolosa. A quel momento io pensavo ad esempio a bombe o a droga. Non gli ho però esplicitamente parlato di queste sostanze ma solo nella mia testa ho fatto questo pensiero."

                                         L'affermazione costituisce palese ammissione almeno del dolo eventuale del prevenuto quo ad un trasporto di stupefacente. AncheAC 2 è pertanto autore colpevole di infrazione aggravata alla LFStup, commessa in correità con il AC 1.

                                  C.   LA DETERMINAZIONE DELLA PENA

                                22.   L'art. 63 CP stabilisce il principio secondo cui la pena deve essere commisurata alla colpa del reo, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui la vita anteriore e le sue condizioni personali.

                                         L'art. 67 CP sancisce il principio dell'aggravamento della pena per i recidivi, mentre che l'art. 68 CP determina il modo in cui deve essere punito chi, come i prevenuti, per uno o più atti incorre in più pene privative della libertà.

                                23.   Per AC 1 la Corte, da una parte, ha indubbiamente tenuto conto del difficile vissuto, in specie dell'infanzia difficoltosa, della presenza di un padre alcolista e violento e del trauma della separazione dei genitori. D'altra parte, non ha potuto essere disatteso il fatto che egli, a dispetto di una formazione professionale completa e di un'intelligenza che, dopo averlo visto in aula, gli deve senz'altro essere riconosciuta, nel corso della propria esistenza ha costantemente dato risposte sbagliate ai propri problemi esistenziali. Egli si è perciò presentato alla Corte in veste di pluripregiudicato, delinquente irriducibile, che nemmeno dopo più di 6 anni di privazione della libertà effettivamente espiate in carceri svizzeri e tedeschi è disposto ad accettare le più basilari regole del nostro ordinamento giuridico, nemmeno se rafforzate dall'espulsione decretata a vita nei suoi confronti. Se ne ha perciò che dalla considerazione della vita anteriore del AC 1, presa nel complesso, essa non apporta nulla di favorevole alla sua causa, ed è anzi motivo per essere severi nei suoi confronti, stante la pervicacia con cui egli si ostina a delinquere.

                                         Va ritenuto in quest'ambito, ad ulteriore discapito della sua situazione, che egli è oltretutto recidivo ai sensi dell'art. 67 CP, avendo espiato la pena detentiva inflittagli il 17 aprile 2002 (cfr. consid. 2).

                                         Sui motivi a delinquere vi è poco da dissertare: l'imputato commette reati perché questo è il suo modo di guadagnarsi da vivere da oramai molti anni, mentre che vi è sempre una scusa per non dedicarsi all'onesto lavoro, cosa che egli ha fatto solo per taluni periodi della sua esistenza. Questa attitudine di delinquente per mestiere appare ancor più riprovevole se si considera da un lato -come già detto- che il AC 1 non è privo di qualità che potrebbe perciò mettere al servizio di causa migliore, ma anche che possiede una formazione professionale completa e addirittura in due professioni, avendo appreso quelle di cuoco e di macellaio. Non vi è dunque per lui la giustificazione di essere uno sbandato senza né arte né parte, ma la riprovazione per il delinquere a dispetto di una formazione perfino superiore alla media, a riprova delle predette capacità personali. Ulteriore biasimo va pronunciato nei suoi confronti per lo scriteriato percorso compiuto nelle attività illecite: non pago di guadagnarsi da vivere con l'illecito traffico internazionale di documenti falsi, cosa che comunque gli riusciva bene e gli dava ampiamente di che sbarcare il lunario (secondo l'atto di accusa egli ha in effetti percepito almeno Euro 10'000.-- in un anno per i soli traffici compiuti in Svizzera), egli non ha esitato ad acconsentire al trasporto di 15 kg di sostanza illecita, accettando l'eventualità che si potesse trattare di eroina, per incamerare in una volta sola Euro 5'000.--, che, a comprova di mancanza di scrupoli, gli erano sembrati denaro facile per rapporto alla prestazione richiestagli.

                                         Pertanto, si vede come per denaro egli, giunto vicino ai 50 anni, non abbia esitato a compiere un salto di qualità nella gravità dei reati commessi, passando da quelli contro il patrimonio, o alle falsità in atti, al ben più grave reato in danno della salute di molte persone costituito dalla partecipazione al traffico di stupefacenti.

                                         Nel contesto di questo reato è ben vero che egli non è il dominus dell'ingente traffico, in quanto non è il venditore, l'intermediario o l'acquirente della sostanza. Nondimeno, come i fatti dimostrano, egli è persona a contatto con gli ambienti del traffico di stupefacenti d'alto livello, e la sua prestazione di trasportatore è essenziale al finalizzarsi del traffico internazionale di stupefacente e comunque egli non è il più o meno consapevole corriere messo al volante di una vettura caricata di stupefacente in cambio di qualche centinaio di Euro, ma piuttosto l'esperto nell'arte di muoversi illegalmente tra le frontiere d'Europa, che stabilisce autonomamente le modalità del trasporto affidatogli e che alla bisogna recluta persone, tra cui l'incensurato AC 2, e procura i mezzi necessari.

                                         L'uomo esperto, affidabile, maturo e scaltro, al quale il __________ affida senza esitazione 15 chili di eroina ad alto grado di purezza, di ingente valore e tali da poter diventare 45 chili di eroina da strada, ossia 45'000 dosi da 1 grammo.

                                         A questo reato principale, di notevole gravità oggettiva e mitigato solo dal fatto che AC 1 ha agito con dolo eventuale, mentre che non vi è prova del dolo diretto, si assommano tutti gli altri reati secondari, che per il loro numero non sono comunque irrilevanti nell'ottica della commisurazione della pena, ma che al contrario vi concorrono giusta l'art. 68 n. 1 CP.

                                         In proposito va detto che i reati in concorso sono tutt'altro che trascurabili: nove violazioni del bando nell'arco di due anni, due furti con il corollario di danneggiamento e violazione di domicilio, nonché il traffico illecito di documenti falsi, costitutivo di falsità in certificati e violazione alla LDDS. La Corte ritiene, senza eccedere in severità, che questi reati da soli, posti i predetti sfavorevoli precedenti e la recidiva del AC 1, meriterebbero non meno di un anno di carcerazione, del che si deve ovviamente tenere conto al momento della pronuncia della pena complessiva.

                                         La Corte ha poi ulteriormente ritenuto a carico del AC 1 la predetta circostanza dell'arruolamento dell'incensurato AC 2, facilmente convinto a partecipare al trasporto in quanto desideroso di rientrare al più presto in Svizzera e bisognoso dei documenti falsi che gli avrebbe procurato il sodale in cambio della partecipazione al viaggio. Il coinvolgimento dello AC 2 appare oltretutto inutile, visto che egli è privo di competenze specifiche, se non nell'ottica di fornire un concreto aiuto nel trasporto delle borse durante il superamento delle frontiere verdi, posto che il AC 1 poteva essere in difficoltà nel trasporto dell'intero carico per effetto della sua menomazione. Appare comunque egoistico e scriteriato l'avere trascinato o AC 2 nell'impresa, oltretutto informandolo (subdolamente) del carico illecito solo a partenza avvenuta, allorché vi era da attendersi che questi non avrebbe più rinunciato al viaggio al quale tanto teneva.

                                         A favore dell'imputato è comunque stata ritenuta la confessione e la collaborazione con gli inquirenti, nonché il corretto comportamento processuale, improntato a trasparenza e disponibilità nei confronti della Corte, più di quanto non abbia fatto il coimputato AC 2.

                                         In assenza di queste circostanze favorevoli all'imputato -comunque privo di attenuanti specifiche- la pena a suo carico avrebbe potuto sicuramente essere almeno quella di 9 anni chiesta per lui dalla pubblica accusa, vista la gravità oggettiva del reato commesso, tangibilmente dimostrata dall'elevato quantitativo di stupefacente sequestrato.

                                         Proprio per effetto delle predette circostanze attenuanti -considerazione della difficile esistenza, dolo eventuale e non diretto, collaborazione e corretto comportamento in aula- la pena a suo carico, ritenuti nei predetti termini anche i reati minori, ha potuto essere ricondotta a 7 anni e 6 mesi di reclusione con computo del carcere preventivo sofferto, pena che la Corte ritiene equa, e pertanto non particolarmente severa, ma d'altronde nemmeno mite.

                                24.   Ben diversa è apparsa agli occhi della Corte la situazione di AC 2, che per più motivi ha potuto beneficiare, nel confronto con il AC 1, di una certa clemenza da parte della Corte.

                                         In primo luogo egli si è presentato come incensurato, il che è motivo di attenuazione della pena e non è differenza da poco per rapporto agli innumerevoli precedenti del coimputato.

                                         Anche i motivi a delinquere sono risultati diversi da quelli del correo e nel complesso meno riprovevoli. Egli si è in effetti proprio in quel periodo venuto a trovare in una difficile situazione personale, a causa del divorzio dalla moglie e del conseguente (severo) allontanamento dalla Svizzera, dove aveva vissuto e lavorato a lungo senza creare particolari problemi. Egli desiderava pertanto con tutte le sue forze potere rientrare in Svizzera, sia pure sotto falsa identità, per (a suo dire) tentare di riallacciare il rapporto con la moglie e per potere vedere i due figli di quel matrimonio.

                                         Si è perciò rivolto al AC 1 per dei documenti falsi che non era in grado di pagare. Per scontare il proprio debito, ha accettato di accompagnare il correo, ma solo a viaggio iniziato ha appreso del trasporto di sostanza illecita, al quale ha consentito. Non ha agito dunque primariamente per denaro, ma solo per ottenere i documenti con i quali rientrare in Svizzera. Anch'egli ha delinquito con dolo eventuale, e comunque nel contesto del trasporto ha avuto un ruolo sicuramente subordinato a quello del AC 1, non avendo partecipato in alcuna forma all'organizzazione del viaggio, ma essendosi limitato ad assecondare le richieste del compagno.

                                         Oltre alla correità nell'infrazione aggravata alla LFStup, egli risponde unicamente di una modica infrazione alla LDDS, ed è quindi anche da questo punto di vista assai meno compromesso del correo. Ha a sua volta collaborato con gli inquirenti e ha tenuto un comportamento ragionevole al processo, motivo per cui può invocare le medesime circostanze di attenuazione generica del AC 1.

                                         A mente della Corte, la colpa di AC 2 è, per tutti questi motivi, notevolmente inferiore a quella di AC 1 motivo per cui la differenza di un solo anno nella proposta di pena del Procuratore Pubblico è apparsa non giustificata. La Corte ha comunque voluto essere indulgente con AC 2, in specie per l'incensuratezza e la particolare situazione personale di quel momento che può averne determinato lo sbandamento, quantificando la sua pena in 4 anni e 9 mesi di reclusione con computo del carcere preventivo sofferto, segnando così due situazioni profondamente differenti dal profilo soggettivo ed anche da quello oggettivo.

                                25.   A carico di AC 2 va inoltre pronunciata la pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 15 anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni in considerazione del legame con i due figli minorenni che vivono nel nostro paese.

                                26.   In applicazione dell'art. 58 CP va ordinata la confisca degli oggetti sequestrati menzionati nell'atto di accusa, con successiva distruzione dello stupefacente, ad eccezione del saldo del conto di AC 2 presso la Banca cantonale di __________, da dissequestrare in suo favore, e di 5 marchi bosniaci, due agende telefoniche, otto schede prepagate per cabine telefoniche e due duplicati di chiavi, che vanno dissequestrati in favore di AC 1.

                                27.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese processuali sono poste per 3/5 a carico di AC 1 e per 2/5 a carico di AC 2.

Rispondendo           A.   per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. e 3.;

                                  B.   per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 2. e 3.1;

                                  C.   per la confisca, in modo parzialmente affermativo al quesito;

visti gli art.                      18, 19, 21, 25, 35, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 139 cfr. 1, 144 cpv. 1, 186, 252 e 291 CP 19 cfr. 1 e 2 LFstup. 23 cfr. 1 e 2 LDDS 94 cfr. 1 LCStr. 9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                         siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, il 5 marzo 2004, a __________, agendo in correità con AC 2 e con __________, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina (grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno;

                               1.2.   ripetuto furto, consumato e tentato, per avere, in diverse località Svizzere, il 10/11 luglio 2003 e il 13 dicembre 2003, agendo singolarmente o in correità con __________, in 2 occasioni, sottratto o tentato di sottrarre alfine di procacciarsi un indebito profitto e di  appropriarsene cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 47'348.--;

                               1.3.   danneggiamento, per avere, in riferimento ai furti di cui al punto 1.2., agendo singolarmente o in correità con __________, in 2 occasioni, intenzionalmente danneggiato con attrezzi da scasso cose altrui, causando danni per fr. 917.40;

                               1.4.   violazione di domicilio,

                                         per avere, alfine di commettere i furti di cui al punto 1.2., in 2 occasioni, fatto ingresso indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, nell'altrui proprietà;

                               1.5.   violazione del bando, ripetuta,

                                         per essere entrato in Svizzera, a __________, __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo agosto 2002 fino al 5 marzo 2004, in 9 occasioni, transitando sia dai valichi doganali che attraverso la frontiera verde con l'Italia, l'Austria e la Germania e soggiornando in Svizzera per periodi imprecisati, nonostante l'espulsione a vita dalla Svizzera decretata contro di lui dal Tribunale Correzionale di __________ il 21.09.1984;

                               1.6.   falsità in certificati, ripetuta,

                                         per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo 13 febbraio 2003 - 5 marzo 2004, fatto uso, a scopo di inganno, in 3 occasioni, del passaporto croato falso no. __________ intestato a __________;

                               1.7.   infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta, per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo febbraio 2003 - 5 marzo 2004, nell'intento di procurare a sé un indebito arricchimento, ripetutamente facilitato l'entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di un numero imprecisato di cittadini stranieri, procurando loro dei passaporti croati falsi da presentare alle autorità di polizia degli stranieri, documenti ottenuti da ignoto "__________", conseguendo un illecito profitto di almeno Euro 10'000,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC 2 è autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, il 5 marzo 2004, a __________ agendo in correità con AC 1 e con __________, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina (grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno;

                               2.2.   infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta, per essere entrato illegalmente in Svizzera, in almeno due occasioni, nel periodo 26 febbraio - 5 marzo 2004, nella zona di __________, attraverso un valico non autorizzato, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, nel Canton San Gallo e in altri cantoni, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione validi e per essersi legittimato al momento del fermo da parte delle guardie di confine con il passaporto croato falso n. __________ intestato a __________,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di ripetuto furto di cui ai punti n. 2.1. e 2.2. AA, di danneggiamento di cui al punto n. 3.1. AA, di violazione di domicilio in riferimento all'imputazione di cui al punto n. 2.2. AA e di furto d'uso al punto n. 5 AA.

                                   4.   Di conseguenza,

                               4.1.   AC 1, essendo recidivo, è condannato alla pena di 7 (sette) anni e 6 (sei) mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               4.2.   AC 2 è condannato:

                            4.2.1.   alla pena di 4 (quattro) anni e 9 (nove) mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                            4.2.2.   all'espulsione dal territorio svizzero per 15 (quindici) anni.

                                   5.   La pena accessoria d'espulsione inflitta a AC 2 è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione di 3/5 a carico AC 1 e di 2/5 a carico di AC 2.

                                   7.   E' ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere, ad eccezione del conto bancario n. __________ intestato a AC 2 presso la __________, da dissequestrare, i 5 marchi bosniaci, le 2 agende telefoniche, le 8 schede prepagate per cabine telefoniche e i 2 duplicati di chiavi che hanno da essere restituiti a AC 1.

                                   8.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:                 

Tassa di giustizia                              fr.        2'000.--

Inchiesta preliminare                         fr.      11'500.--

Spese diverse                                   fr.           113.--

Interpreti                                              fr.           600.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.           100.-fr.      14'313.--

                                                             ===========

Distinta spese a carico di AC 1:                          

Tassa di giustizia                              fr.        1'200.--

Inchiesta preliminare                         fr.        6'900.--

Spese diverse                                   fr.              67.80

Interpreti                                              fr.           360.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              60.-fr.        8'587.80

                                                             ===========

Distinta spese a carico di AC 2:                          

Tassa di giustizia                              fr.           800.--

Inchiesta preliminare                         fr.        4'600.--

Spese diverse                                   fr.              45.20

Interpreti                                              fr.           240.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              40.-fr.        5'725.20

                                                             ===========

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. PC 2 3. PL 1 4. PL 2 5. AS 1 6. AS 2 7. AS 3 8. AS 4 9. AS 5 10. AS 6 11. AS 7 12. IE 1 13. GI 1 14. GI 2  

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                           Il segretario

72.2004.108 — Ticino Tribunale penale cantonale 28.10.2004 72.2004.108 — Swissrulings