Incarto n. 72.2004.101
Lugano, 19 gennaio 2005/eg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
1. AC 1 e domiciliato a detenuto dal 23.5.1996 al 23.9.1996; 2. AC 2 e domiciliato a
detenuto dal 23.5.1996 al 3.12.1996;
prevenuti colpevoli di:
I. AC 1 e AC 2, congiuntamente
1. appropriazione indebita, ripetuta
qualificata
per AC 1 siccome commessa in qualità di gerente della locale succursale della Banca PC 1 e nell'ambito di attività sottoposta alla legge federale sulle banche,
per AC 2 siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'ambito di attività sottoposta alla legge cantonale sulle professioni di fiduciario,
per avere
a Ligornetto,
nel periodo maggio 1989 - novembre 1994,
agendo in correità tra loro con varie modalità operative alternative,
per procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto,
indebitamente impiegato valori patrimoniali di terzi, o comunque preso in considerazione ed accettato un loro impiego indebito, valori affidati da clienti in deposito alla Banca, rispettivamente affidati a AC 2 mediante conferimento di procura amministrativa (e, in un caso, anche di procura individuale) sui conti dei clienti nonché mediante facoltà conferitagli da AC 1 di disporre di fatto liberamente di tali conti,
segnatamente effettuando atti di disposizione, in parte solo temporanei, sugli averi degli ignari clienti, ai quali non veniva richiesta autorizzazione anticipata o conferma posteriore per le operazioni di disposizione poste in atto in loro danno o comunque con grave messa a rischio del loro patrimonio stante l'assenza di qualsiasi garanzia, e meglio per avere:
1.1. prelevato, sottoscrivendo AC 1 le relative fiches di prelievo, i seguenti importi:
1.1.1. il 02.10.1989, CHF 180'000.-- in danno del conto __________, cliente di AC 2, importo consegnato a AC 2 (il quale disponeva di procura individuale e amministrativa), che l'avrebbe poi rimesso a tale __________ nell'ambito di un'operazione di finanziamento di un'azienda italiana titolare di un calzaturificio, poi fallita, ritenuto che per mascherare l'indebito prelievo AC 2 ha allestito e mostrato al cliente false valutazioni patrimoniali;
1.1.2. nel periodo 13.06.1990-17.02.1993, CHF 68'310.50 complessivi in 3 (tre) distinte occasioni in danno del conto __________, cliente di AC 2, importo il cui utilizzo successivo non ha potuto essere determinato con certezza, ritenuto che per mascherare gli indebiti prelievi AC 2 ha allestito e mostrato al cliente almeno una falsa valutazione patrimoniale e che, il 18.08.1994, AC 2 ha consegnato al cliente in Italia a contanti (con denaro di ignota provenienza) l'importo di ITL 247 milioni (pari a CHF 223'214.--) a verosimile copertura dei precedenti indebiti prelievi nonché di quelli di cui al punto 1.2.4;
nonché
1.2. previa sottoscrizione da parte di AC 2, il quale disponeva solo di procura amministrativa, delle relative fiches di prelievo rispettivamente dei relativi ordini di bonifico, consegnato AC 1 e/o lasciato consegnare da suoi collaboratori subalterni a AC 2, rispettivamente bonificato e/o lasciato bonificare a terzi, i seguenti importi:
1.2.1. il 25.01.1990 (valuta 29.01.1990), CHF 31'550.-- bonificati a debito del conto __________, cliente di AC 2, e a favore della ditta __________, per uno scopo che non ha potuto essere determinato con certezza ma che è stato dichiarato da AC 2 come prestito a corto termine non garantito, importo riaccreditato in due tranches il 08.02.1990 (CHF 21'618.25) rispettivamente il 07.03.1990 (CHF 10'092.35) sul conto __________ in provenienza da un conto della ditta __________;
1.2.2. il 02.06.1990 (valuta 08.06.1990), CHF 23'000.-- bonificati a debito del conto __________ e a favore della ditta __________, per uno scopo che non ha potuto essere determinato con certezza ma che è stato dichiarato da AC 2 come prestito a corto termine non garantito, importo riaccreditato il 17.07.1990 (valuta 13.07.1990) sul conto __________ in provenienza da un conto della ditta __________;
1.2.3. nel periodo 24.05.1989-01.12.1993, CHF 67'455.-- complessivi prelevati e/o bonificati in 11 (undici) distinte occasioni in danno del conto __________, importo il cui utilizzo successivo non ha potuto essere determinato con certezza, ritenuto che per mascherare gli indebiti prelievi e/o bonifici AC 2 ha allestito e mostrato al cliente false valutazioni patrimoniali;
1.2.4. nel periodo 05.06.1990-04.06.1993, CHF 136'724.-- complessivi prelevati in 20 (venti) distinte occasioni in danno del conto __________, importo il cui utilizzo successivo non ha potuto essere determinato con certezza, ritenuto che per mascherare gli indebiti prelievi AC 2 ha allestito e mostrato al cliente almeno una falsa valutazione patrimoniale e che, il 18.08.1994, AC 2 ha consegnato al cliente in Italia a contanti (con denaro di ignota provenienza) l'importo di ITL 247 milioni (pari a CHF 223'214.--) a verosimile copertura dei precedenti indebiti prelievi nonché di quelli di cui al punto 1.1.2;
1.2.5. nel periodo 16.10.1991-07.06.1993, CHF 169'224.30 complessivi prelevati in 17 (diciassette) distinte occasioni in danno del conto __________, cliente di AC 2, importo il cui utilizzo successivo non ha potuto essere determinato con certezza, ritenuto che per mascherare gli indebiti prelievi AC 2 ha allestito e mostrato al cliente false valutazioni patrimoniali;
1.2.6. nel periodo 25.02.1991-29.12.1992, CHF 122'988.40 complessivi prelevati in 21 (ventuno) distinte occasioni in danno del conto __________, cliente di AC 2, importo il cui utilizzo successivo non ha potuto essere determinato con certezza, ritenuto che per mascherare gli indebiti prelievi AC 2 ha allestito e mostrato al cliente almeno una falsa valutazione patrimoniale;
1.2.7. nel periodo 11.08.1992-29.09.1992, CHF 5'000.-- complessivi prelevati in 3 (tre) distinte occasioni in danno del conto __________, cliente di AC 2, importo il cui utilizzo successivo non ha potuto essere determinato con certezza, ritenuto che per mascherare gli indebiti prelievi AC 2 ha allestito e mostrato al cliente almeno una falsa valutazione patrimoniale;
1.2.8. nel periodo 04.05.1993-10.08.1993, CHF 9'717.-- complessivi prelevati in 2 (due) distinte occasioni in danno del conto __________, cliente di AC 2, importo il cui utilizzo successivo non ha potuto essere determinato con certezza;
nonché
1.3. altrimenti impiegato AC 1 e AC 2 indebitamente i seguenti importi:
1.3.1. il 13.03.1992, CHF 49'000.-- complessivi girati contabilmente dal conto __________ al conto __________ (CHF 34'000.--) rispettivamente al conto __________, pure clienti di AC 2, a temporanea copertura di uno scoperto di conto, importo rigirato contabilmente il 03.04.1992 sul conto __________ a debito dei conti __________ e __________;
1.3.2. il 08.03.1993 e il 12.07.1993, CHF 53'000.-- dapprima girati contabilmente dal conto __________ al conto __________ (CHF 36'800.--) rispettivamente al conto __________ (CHF 16'200).-- a copertura di uno scoperto di conto, importo in seguito restituito il 12.07.1993 al conto __________ a debito del conto __________;
1.3.3. il 29.11.1994, CHF 30'000.-- addebitati al conto __________ a seguito dell'emissione di un assegno al portatore, a firma AC 1 e __________, commissionato da AC 2 per uso a scopo di garanzia nell'ambito di un'operazione estranea al conto __________, assegno non incassato e restituito, di modo che l'importo è stato riaccreditato il 27.12.1994 sul conto __________;
cagionando così AC 1 e AC 2 un danno effettivo complessivo di CHF 484'396.30 ai clienti, rispettivamente alla Banca nella misura in cui è subentrata nei diritti dei clienti risarciti.
2. amministrazione infedele, ripetuta
qualificata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto
per avere,
a Ligornetto,
nel periodo gennaio 1995 - aprile 1995,
essendo tenuti per contratto e per legge a curare ovvero amministrare il patrimonio dei clienti propri (AC 2) e/o della Banca (AC 1), rispettivamente a curare e sorvegliare la gestione (AC 1),
agendo in correità tra loro, rispettivamente agendo AC 1 su richiesta di AC 2,
danneggiato, contravvenendo al loro dovere, il patrimonio di clienti di AC 2 e/o della Banca, favorendo altri clienti di AC 2 e/o della Banca rispettivamente favorendo la società __________ Ltd di AC 2, e meglio:
2.1. acquistando titoli ad un prezzo superiore a quello reale valido al momento dell'acquisto, nelle seguenti circostanze:
2.1.1. il 04.01.1995, acquistato 1000 titoli __________ dal conto __________ per il conto __________ ad un prezzo unitario di CHF 19.-- allorché il valore reale era di CHF 10.--, cagionando così un danno al conto __________ di CHF 9'000.--,
2.1.2. il 17.01.1995, acquistato 4000 titoli __________ dai conti __________ (500), __________ (500), __________ (500), __________ (500), __________ (500), __________ (400), __________ (1000), __________ (500) nonché da un ulteriore cliente della Banca (500) per il conto __________ ad un prezzo unitario di CHF 21.-- allorché il valore reale era di CHF 10.--, cagionando così un danno al conto __________ di CHF 53'900.-,
2.1.3. il 04.04.1995, acquistato 11'800 titoli __________ dal conto __________ per il conto __________ ad un prezzo unitario di CHF 4.-- allorché il valore reale era di CHF 0.30, cagionando così un danno al conto __________ di CHF 43'660.--,
nonché
2.2. procedendo a tagli di corso di titoli acquistati rispettivamente venduti per conto di clienti, ovvero addebitando al cliente un prezzo superiore/inferiore rispetto a quello effettivo addebitato/accreditato dalla borsa alla Banca, la differenza andando a favore di __________, società riconducibile a AC 2, nelle seguenti circostanze:
2.2.1. il 24.01.1995, venduto 500 titoli __________ per conto delle relazioni __________ (100), __________ (100), __________ (100), __________ (100) e __________ (100) ad un prezzo unitario di CHF 195.-- mentre il prezzo effettivo realizzato era di CHF 198.--, cagionando così un danno a ciascuna relazione di CHF 300.-- e complessivo di CHF 1'500.--, importo quest'ultimo versato a __________,
2.2.2. il 25.01.1995, acquistato 3500 opzioni su azioni __________ per conto delle relazioni __________ (500) , __________ (500), __________ (500), __________ (400), __________ (500), __________ (600) nonché di un ulteriore cliente della Banca (500) e ad un prezzo unitario di CHF 21.-- mentre il prezzo effettivo era di CHF 20.50, cagionando così un danno a ciascuna relazione di CHF 200.--/250.--/300.-- a dipendenza della quantità di titoli acquistati e complessivo di CHF 1'750.--, importo quest'ultimo versato a __________,
cagionando così AC 1 e AC 2 un danno effettivo complessivo di CHF 109'810.-- ai clienti, rispettivamente alla Banca nella misura in cui è subentrata nei diritti dei clienti risarciti.
II. AC 1, singolarmente
3. appropriazione indebita, ripetuta
qualificata siccome commessa in qualità di gerente della locale succursale della Banca _________ e nell'ambito di attività sottoposta alla legge federale sulle banche,
per avere
a Ligornetto,
nel periodo dicembre 1991 - maggio 1995,
per procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto,
indebitamente impiegato valori patrimoniali affidati dai clienti in deposito alla Banca, segnatamente effettuando atti di disposizione, in parte solo temporanei, sugli averi degli ignari clienti, e meglio per avere:
3.1. il 30.12.1991, addebitato contabilmente CHF 420'000.-- al conto __________, accreditandoli sul conto intestato a __________, per uno scopo che non ha potuto essere determinato con certezza ma che è stato dichiarato da AC 1 come restituzione di fondi precedentemente anticipatigli da __________ nell'ambito di un comune operazione finanziaria a __________ conclusasi in perdita, ritenuto che AC 1 ha coperto la malversazione tramite l'addebito del conto __________ di cui sub 3.10;
3.2. il 09.07.1992, addebitato contabilmente (previo allestimento di una fiche di prelievo a firma falsa "__________") CHF 165'000.-- (USD 122'000) al conto __________, accreditandoli sul conto intestato a __________ per uno scopo che non ha potuto essere determinato con certezza ma dichiarato da AC 1 come restituzione di fondi prelevati il 09.01.1990 dal conto di __________ ed accreditati al conto di __________ nell'ambito di un'operazione finanziaria con quest'ultimo a __________, ritenuto che AC 1 ha coperto la malversazione tramite l'addebito del conto __________ di cui sub 3.10;
3.3. il 17.01.1994, girato contabilmente CHF 250'000.-- dal conto intestato a V. G. al conto n. 0001176-7 riconducibile a __________ a titolo di prestito non garantito, importo rigirato (maggiorato di CHF 9236.10 verosimilmente per interessi) il 28.12.1994 sul conto di V. G. a debito dei conti n. (CHF 200'000.-) e n. (CHF 50'000.-), entrambi intestati a __________;
3.4. il 05.04.1994, girato contabilmente CHF 45'000.-- dal conto __________ al conto __________ con la falsa causale "d'ordine di un cliente", a temporanea copertura di uno scoperto di conto, importo rigirato (maggiorato di CHF 7'000.-- verosimilmente per interessi) il 28.12.1994 sul conto __________ a debito del conto __________;
3.5. il 08.09.1994, girato contabilmente ITL 530'000'000 (pari a CHF 424'000.--) dal conto __________ al conto __________ a titolo di prestito non garantito per far fronte agli impegni derivanti dall'emissione in data 08.03.1993, senza la necessaria copertura, di una garanzia bancaria a prima richiesta a firma AC 1 a favore della ditta __________ per l'importo annuo di ITL 500 milioni, valida fino al 31.03.1998, nel contesto di un'operazione commerciale avente come oggetto l'acquisto di macchinari industriali da parte della ditta __________ Srl, facente capo al titolare del conto __________, ritenuto che tale operazione ha comportato, nel periodo 26.08.1994-23.02.1995, il versamento a favore della __________ dell'importo complessivo di ITL 917'093'273 e che l'importo di ITL 530'000'000 è stato rigirato il 09.11.1994 sul conto __________ a debito del conto __________, nel frattempo alimentato tramite l'addebito del conto __________ di cui sub 3.6;
3.6. il 09.11.1994, girato contabilmente ITL 798'000'000 (pari a CHF 639'000.--) dal conto __________ al conto __________ a titolo di prestito non garantito, nel contesto dell'operazione di cui sub 3.5, importo rigirato il 02.01.1995 sul conto __________ a debito del conto __________, alimentato poi tramite l'addebito del conto __________ di sub 3.8;
3.7. il 10.01.1995, addebitato CHF 500'000.-- al conto intestato a V. G. a seguito dell'emissione di due assegni al portatore a nome della Banca e a firma AC 1 e __________, l'uno di CHF 301'600.--, incassato presso __________ su un conto di pertinenza di __________, l'altro di CHF 198'400.--, incassato presso __________ a firma di __________ ma accreditato su un conto di pertinenza di terze persone, nell'ambito di operazioni il cui oggetto non ha potuto essere determinato con certezza (verosimilmente contrabbando d'argento), ma comunque estranee al conto addebitato;
3.8. il 10.01.1995, girato contabilmente ITL 800'000'000 (pari a CHF 640'000.--) dal conto __________ al conto __________ a titolo di prestito non garantito, nel contesto dell'operazione di cui sub 3.5, importo rigirato il 20.03.1995 sul conto __________ a debito del conto __________, nel frattempo alimentato anche tramite l'addebito del conto __________ di cui sub 3.11;
3.9. il 17.01.1995 e il 07.04.1995, dapprima girato contabilmente CHF 250'000.-a titolo di prestito non garantito dal conto intestato a V.G. ai conti n. (CHF 50'000.--) e n. (CHF 200'000.--), entrambi intestati a __________, importo da quest'ultimo poi restituito a AC 1 il 07.04.1995 ma da quest'ultimo versato a contanti sul conto __________ a parziale copertura dello scoperto di CHF 680'000.-- causato dall'operazione descritta sub 3.5;
3.10. il 13.02.1995, addebitato contabilmente USD 600'000 (pari a CHF 775'000.--) al conto __________ con la falsa causale "vostra vendita", accreditandone poi il controvalore di ITL 968'400'000 sul conto __________, a copertura delle pregresse malversazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 nonché in vista dell'indebito prelievo di cui al punto 3.12;
3.11. il 21.02.1995, girato contabilmente ITL 500'000'000 (pari a CHF 400'000.--) dal conto __________ al conto __________ a titolo di prestito non garantito, nel contesto dell'operazione di cui sub 3.5., importo rigirato il 15.03.1995 sul conto __________ a debito del conto __________;
3.12. il 18.05.1995 rispettivamente il 22.05.1995, prelevato CHF 200'000.-- dal conto __________ in due tranches di CHF 100'000.- ciascuna, importo versato a favore di N.V. a titolo di parziale rimborso di un precedente prestito di CHF 500'000.-- da lui concesso a AC 1 e da quest'ultimo accreditato sul conto __________ in misura di CHF 430'000.-- a parziale copertura dello scoperto di CHF 680'000.-- causato dall'operazione descritta sub 3.5;
cagionando così __________ un danno effettivo complessivo di CHF 1'525'000.-- ai clienti della Banca, rispettivamente alla Banca nella misura in cui è subentrata nei diritti dei clienti risarciti.
4. falsità in documenti, ripetuta
per avere
a Ligornetto,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3,
a scopo di indebito profitto, ovvero per perfezionare e mascherare gli indebiti prelevamenti effettuati,
formato falsa documentazione su supporto cartaceo e/o informatico, in particolare false registrazioni contabili indicanti causali contrarie al vero e/o ordini dei clienti inesistenti, e meglio come risulta sub. 3.2, 3.4 e 3.10;
III. AC 2, singolarmente
5. appropriazione indebita
qualificata siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'ambito di attività sottoposta alla legge cantonale sulle professioni di fiduciario,
per avere,
a Melide e Mendrisio,
nel gennaio 1996,
indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali affidatigli a scopo di investimento, e meglio per essersi indebitamente appropriato della somma di CHF 50'000.-- consegnatagli da PC 2, il cui utilizzo non ha potuto essere determinato con certezza ma è comunque avvenuto a profitto proprio e/o della sua società __________.
6. falsità in documenti, ripetuta
per avere
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1 e 2,
a scopo di indebito profitto, ovvero per mascherare gli indebiti prelievi effettuati e gli atti di amministrazione infedele (perdite da investimenti speculativi, assegnazione di titoli in perdita al prezzo d'acquisto, tagli di corso) nel frattempo in parte prescritti nonché per mostrare una performance positiva in realtà inesistente e tranquillizzare in tal modo i clienti,
allestito falsa documentazione, e segnatamente:
6.1. per il conto __________, una falsa valutazione patrimoniale datata 14.04.1994, che in particolare indicava contrariamente al vero l'esistenza di un deposito fiduciario di CHF 220'000.--;
6.2. per il conto __________, false valutazioni patrimoniali datate 15.01.1992, 04.08.1992, 03.12.1992, 09.06.1993, 08.09.1993, 15.12.1994 e 12.05.1995, che in particolare indicavano contrariamente al vero l'esistenza di un deposito fiduciario di oltre CHF 200'000.-- (CHF 218'994.-- al 15.12.1994);
6.3. per il conto __________, false valutazioni patrimoniali datate 15.01.1991, 17.06.1991, 16.01.1992, 05.01.1993, 03.01.1994, che indicavano contrariamente al vero posizioni (per titoli e saldi in conto corrente) maggiorate rispettivamente l'esistenza di un deposito fiduciario;
6.4. per il conto __________, una falsa valutazione patrimoniale datata 30.01.1995, che in particolare indicava contrariamente al vero l'esistenza di un deposito fiduciario di CHF 205'076.--;
6.5. per il conto __________, una falsa valutazione patrimoniale datata 14.06.1995, indicante un patrimonio di CHF 57'135.-- anziché quello effettivo di CHF 4'275.--;
6.6. per il conto __________, false valutazioni patrimoniali datate 01.02.1996 e 12.02.1997, che in particolare indicavano contrariamente al vero l'esistenza di depositi fiduciari ed investimenti tramite la ditta __________ di AC 2;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 138 n. 2 CP, 140 cifra 2 vCP, 158 n. 1 cpv. 3 e 251 CP; ritenuti gli art. 24, 38 n. 4 cpv. 5, 41 n. 1, 64 cpv. 8 CP per il lungo tempo trascorso;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 110/2004 del 10.9.2004, emanato dal PP 1 e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 63,67, 68, 69, le seguenti
proposte: 1. AC 1 e AC 2 sono dichiarati autori colpevoli dei reati ascritti loro come sopra.
2. Di conseguenza
2.1. AC 1 è condannato alla pena di 16 (sedici) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto; l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2.2. AC 2 è condannato alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto.
3. AC 1 e AC 2 sono inoltre condannati al pagamento, a titolo di risarcimento, dei seguenti importi (ritenuto che per le eventuali restanti pretese le parti civili sono rinviate al foro civile):
3.1. AC 1 e AC 2, in solido:
- in favore della parte civile Banca PC 1,: CHF 346'751.30 oltre interessi al 5% sui singoli importi dalla data del prelievo/addebito di cui ai punti 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, nonché CHF 110'594.90 per spese legali, dedotti CHF 100'000.-- oltre interessi versati dagli accusati alla Banca in data 26.01.1996,
- in favore della parte civile Titolare conto __________ (C.R.): CHF 180'000.-- oltre interessi al 5% dal 02.10.1989 nonché CHF 3'500.--per spese legali,
- in favore della parte civile Titolare conto __________ (PC 2): CHF 67'455.-- oltre interessi al 5% dal 01.12.1993 nonché CHF 7'232.- per spese legali, dedotti CHF 10'000.-- oltre interessi rimborsati da AC 2 il 15.03.2001,
3.2. AC 1, singolarmente:
- in favore della parte civile Banca PC 1: CHF 1'459'727.90 oltre interessi al 5% sui singoli importi dalla data del prelievo/addebito di cui ai punti 3.7, 3.9 e 3.10 (già tenuto conto dell'importo di CHF 50'000.- versati alla Banca il 15.06.1996 tramite l'avv. __________), dedotti CHF 715'000.-- oltre interessi nel frattempo recuperati dalla Banca,
3.3. AC 2, singolarmente:
- in favore della parte civile PC 2: CHF 50'000.-- oltre interessi al 5% dal 01.02.1996,
4. È ordinato, previo pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali (in particolare di quelle peritali), un risarcimento compensativo sull'eventuale eccedenza risultante dal valore dei seguenti averi sequestrati dedotte spese e tassa di giustizia:
- denaro contante (ITL 2'675'000.-- e CHF 5016.05) depositato presso MP
- relazione bancaria n. intestata a __________ presso __________ (SUISSE), Lugano (saldo di CHF 5658.72 al 18.12.2003)
- relazione bancaria n. intestata a __________ presso __________ (SUISSE), Lugano (saldo di CHF 84'501.32 al 18.12.2003)
- relazione bancaria n. intestata a AC 2 presso __________, Lugano (saldo di CHF 87'319.-al 13.01.2004)
Il risarcimento compensativo è assegnato alle parti civili. In vista della sua esecuzione è mantenuto il sequestro dell'eventuale eccedenza calcolata come sopra.
5. È ordinata, a crescita in giudicato del presente decreto, la confisca a scopo di distruzione della documentazione sequestrata presso l'abitazione di AC 2 rispettivamente presso __________.
6. È ordinata, a crescita in giudicato del presente decreto, la restituzione alla parte civile PC 1, della documentazione bancaria sequestrata.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico degli accusati in solido in ragione di ½ ciascuno.
Presenti
▪ Il 1 PP 1. ▪ L'accusato AC 2 assistito dal difensore di fiducia avv. __________. ▪ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. __________. ▪ L'avv. __________ in rappresentanza della PC PC 1. ▪ L'avv. __________ in rappresentanza della PC "Titolare Conto __________ ". ▪ L'avv. __________ in rappresentanza della PC PC 2. ▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 15.30 alle ore 16.00.
Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
sentiti gli accusati e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente
quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto,
il presidente risponde negativamente al quesito;
richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
pronuncia
1.
L'atto d'accusa aa 110/2004 del 10.9.2004 contro AC 1 e AC 2 non è approvato.
2. Gli atti sono di conseguenza rinviati al PP competente in via di supplenza per la riattivazione del procedimento secondo la procedura ordinaria.
3. Non si preleva tassa di giustizia né spese.
4. Questo giudizio è definitivo.
Intimazione a:
terzi implicati
1. PC 1 2. PC 2
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria