Incarto n. 72.2003.145
Lugano, 9 gennaio 2004/eg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli, vicecancelliera
Richiamato il decreto 19.12.2003 del Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano con il quale viene revocata la sentenza contumaciale del 7.10 2003.
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
__________,
detenuto dal 21 al 27 agosto 2001;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
venduto per conto di __________,
nel __________,
dall'inizio di luglio al 18.7.2001 e dall'inizio di agosto fino al 12.8.2001,
complessivamente ca. 200 buste dosi di eroina corrispondenti a ca. gr. 40 di eroina,
nonché ceduto ad uno sconosciuto 3 buste dosi di eroina acquistate da __________;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
consumato a __________,
tra l'inizio di luglio ed il momento dell'arresto,
un quantitativo imprecisato di eroina;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa _/2001 del 6 novembre 2001, emanato dal Procuratore Pubblico.
Presenti § Il procuratore pubblico __________.
§ L'accusato __________, assistito dal Difensore d'ufficio lic.iur. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.00 alle ore 09.55.
Sentiti ù Il Procuratore Pubblico, il quale confermato l'atto d'accusa tranne che per il reato di contravvenzione alla LF stupefacenti ormai prescritto e ritenuta la scemata responsabilità e la recidiva specifica, chiede che l'accusato venga condannato a 5 mesi di detenzione, da sospendere per dar luogo al collocamento in un istituto per tossicodipendenti da ordinare giusta l'art. 44 CP. Non si oppone alla non revoca della sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione inflitta con decreto d'accusa del 10.04.2000.
ù Il Difensore, si associa, postulando di non revocare la sospensione condizionale alla pena accessoria dell'espulsione inflitta il 10.04.2000.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: __________
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. a __________ (e dintorni),
dall'inizio di luglio al 18.7.2001 e dall'inizio di agosto fino al 12.8.2001,
venduto, per conto di __________, a tossicodipendenti locali, complessivamente ca. 200 buste dosi di eroina corrispondenti a ca. gr. 40 di eroina?
1.1.2. a __________,
a fine giugno 2001,
ceduto ad uno sconosciuto 3 buste dosi di eroina acquistate da __________?
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di eroina,
a __________,
nel periodo inizio luglio 2001 - 21 agosto 2001,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. È egli recidivo?
3. Ha agito in stato di scemata responsabilità?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5. Deve essere ordinata una misura e, se sì, quale?
6. Deve subire la revoca della sospensione condizionale dell'espulsione di anni quattro inflittagli con decreto d'accusa 10.4.2000?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, meno che ai quesiti nr, 1.2., 4, 6,
visti gli art. 11, 36, 41, 44, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70 e ss, 109 CP;
19 cifra 1 e 19a LStup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. __________ è autore colpevole di:
1.1. ripetuta infrazione alla LFStup
per avere, senza essere autorizzato,
venduto per conto di terzi eroina per un quantitativo complessivo dell'ordine di gr. 40 circa, nonché ceduto a terzi 3 buste di eroina, a __________ ed in altre località,
tra l'inizio di luglio del 2001 e il 12 agosto 2001;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. __________ è prosciolto dall'imputazione di ripetuta contravvenzione alla Lfstup. per intervenuta prescrizione.
3. Di conseguenza, essendo recidivo ed avendo agito in stato di scemata responsabilità, __________ è condannato:
3.1. alla pena di 5 (cinque) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.
3. È ordinato il collocamento del condannato in un istituto di cura per tossicodipendenti giusta l'art. 44 CPS.
4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa per dar luogo al collocamento di cui sopra.
5. Non è ordinata la revoca della sospensione condizionale dell'espulsione inflittagli con DA 10.4.2000, mentre che il condannato è ammonito.
Intimazione a:
- __________, - lic.iur. __________,
- procuratore pubblico __________ - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238, 6807 Taverne - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona - Dipartimento opere sociali, Segreteria generale, 6500 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione __________, Dir. __________
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 400.--
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