Incarto n. 72.2002.183
Lugano, 2 settembre 2008/nk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Khouloud Ramella Matta Nassif, dott.jur.
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 15 giugno al 3 agosto 2000;
prevenuto colpevole di:
1. tratta di esseri umani
per avere, nel periodo dicembre 1999 / 15.06.2000, in Ticino, Ungheria, Lituana e Brasile, agendo con terze persone tra cui A., B., C., D., certi __________, __________, __________, __________, __________ e __________ non meglio identificati, allo scopo di favorire l’altrui libidine, esercitato, organizzandola, la tratta di almeno diciassette ragazze provenienti dalla Lituania, dall’Ungheria, dal Brasile e dalla Colombia procurando loro il lavoro quali prostitute presso il Bar “__________” di __________ di cui era direttore nonché avente diritto economico per il tramite della società __________ SA,
in particolare per averle ingaggiate all’estero affinché giungessero nel citato esercizio pubblico o acquistandole direttamente in Ticino da alcuni dei sopra citati personaggi allo scopo di assicurarsi la loro permanenza presso il menzionato ritrovo dove le stesse soggiornarono e si prostituirono,
in specie per avere, a __________, presso il Bar “__________”:
1.1. il 28.03.2000, per il tramite di certa __________, cittadina lituana non meglio identificata, alla quale richiese ed ottenne la sua intermediazione per far giungere nel suo ritrovo delle ragazze dedite alla prostituzione, acquistato, al prezzo di Fr. 2'000.-, da certo __________, cittadino lituano non meglio identificato che si accompagnava ad un suo connazionale a nome di __________ non meglio identificato, la cittadina lituana __________ che gli fu consegnata lo stesso giorno a __________ e che si prostituì nell’esercizio pubblico sino al 15.06.2000,
ritenuto come, durante il suo soggiorno, l’accusato le chiese ed ottenne, in aggiunta al pagamento della camera da lei affittata, l’intero rimborso della somma da lui corrisposta, per il suo acquisto, al sopra menzionato __________;
1.2. il 25.04.2000, per il tramite della sopra citata __________ e per gli stessi motivi di cui al punto 1.1, acquistato, al prezzo di $USA 2'000.pari a Fr. 3'400.-, dal sopra menzionato __________ sempre accompagnato da __________, la cittadina lituana __________ che gli fu consegnata lo stesso giorno a __________ e che si prostituì nell’esercizio pubblico sino al 15.06.2000,
ritenuto come, durante il suo soggiorno, l’accusato le chiese ed ottenne, in aggiunta al pagamento della camera da lei affittata, l’importo di Fr. 500.- a valere quale suo parziale rimborso della somma da lui corrisposta, per il suo acquisto, al sopra menzionato __________;
1.3. il 25.04.2000, per il tramite della sopra citata __________ e per gli stessi motivi di cui al punto 1.1, acquistato, al prezzo di $USA 2'000.pari a Fr. 3'400.-, dal sopra menzionato __________ sempre accompagnato da __________, la cittadina lituana __________ che gli fu consegnata lo stesso giorno a __________ e che si prostituì nell’esercizio pubblico solo sino al 01.06.2000 poiché affrancata da __________ che per portarla via dal Bar “__________” pagò all’accusato, a parziale rimborso del prezzo d’acquisto della ragazza e dell’affitto ancora dovuto per la camera da lei affittata, la somma di circa Fr. 4'500.- di cui Fr. 2'000.- in contanti consegnati al cameriere A. e il resto previa l'installazione gratuita nel citato ritrovo di due condizionatori d’aria;
1.4. il 14.05.2000, per il tramite della sopra citata __________ e per gli stessi motivi di cui al punto 1.1, acquistato, al prezzo di Fr. 3'000.-, dal sopra menzionato __________ sempre accompagnato da __________, la cittadina lituana __________ che gli fu consegnata lo stesso giorno a __________ e che si prostituì nel suo esercizio pubblico sino al 15.06.2000,
ritenuto come, durante il suo soggiorno, l’accusato le chiese ed ottenne, in aggiunta al pagamento della camera da lei affittata, l’importo di Fr. 500.- che quest’ultima versò al cameriere A., che poi gliela girò, a valere quale parziale rimborso della somma da lui corrisposta per il suo acquisto al sopra menzionato __________;
1.5. il 14.05.2000, per il tramite della sopra citata __________ e per gli stessi motivi di cui al punto 1.1, acquistato, al prezzo di Fr. 3'000.-, dal sopra menzionato __________ sempre accompagnato da __________, la cittadina lituana __________ che gli fu consegnata lo stesso giorno a __________ e che si prostituì nel suo esercizio pubblico sino al 15.06.2000,
ritenuto come, durante il suo soggiorno, l’accusato le chiese ed ottenne, in aggiunta al pagamento della camera da lei affittata, perlomeno l’importo di Fr. 500.- che quest’ultima versò al cameriere A., che poi gliela girò, a valere quale parziale rimborso della somma da lui corrisposta per il suo acquisto al sopra menzionato __________;
1.6. il 20.03.2000, per il tramite di B., acquistato, al prezzo complessivo di Fr. 6'000.-, dai cittadini ungheresi C. e da certo __________ non meglio identificato, le cittadine ungheresi __________ e __________ che gli furono consegnate lo stesso giorno a __________ e che si prostituirono nel suo esercizio pubblico per alcune settimane rispettivamente per circa un mese, pagando al sopra citato __________ l’importo in contanti di Fr. 3'000.- per minima parte prestatigli da B., nonché rimettendogli, a saldo di quanto dovuto, un orologio ROLEX da lui acquistato al prezzo di Fr. 2'800.- da __________,
ritenuto come __________ si prostituì solo sino alla metà del mese di aprile 2000 in quanto affrancata da __________ che per portarla via dall’esercizio pagò all’accusato, per gli stessi motivi di cui al punto 1.3, Fr. 2'150.- di cui Fr. 600.- furono consegnati al cameriere A. che poi glieli girò;
1.7. il 13.04.2000, acquistato dal sopra menzionato C., al prezzo di Fr. 3'000.-, parzialmente restituiti e di cui Fr. 1'000.- gli furono prestati da A., la cittadina ungherese __________ che gli fu consegnata lo stesso giorno a __________ e che si prostituì nel suo esercizio pubblico per alcuni giorni;
1.8. il 27.01.2000, per il tramite di certa __________, cittadina ungherese non meglio identificata, che gli fu presentata da B. e alla quale richiese ed ottenne la sua intermediazione per far giungere nel suo ritrovo delle ragazze dedite alla prostituzione, organizzato l’arrivo nel suo esercizio pubblico, anticipandone i relativi costi per circa Fr. 1'500.- in seguito solo parzialmente rimborsati, delle cittadine ungheresi __________ e __________ alle quali pagò, sia per loro che per due accompagnatori tra cui D., le spese di viaggio in aereo Budapest / Zurigo-Kloten, dove sempre su incarico dell’accusato furono prelevati da un certo __________ non meglio identificato che, dietro compenso di Fr. 300.- effettivamente pagato per il tramite di B., li condusse al Bar “__________” dove le due ragazze si prostituirono sino al 07.02.2000;
1.9. il 15.03.2000, per il tramite di certa __________, cittadina brasiliana non meglio identificata, organizzato, anticipandone assieme ad B. i relativi costi per circa Lit. italiane 5'000'000.- in seguito solo parzialmente rimborsati, l’arrivo delle cittadine brasiliane __________, __________ e __________ alle quali furono pagate le spese di viaggio in aereo dal Brasile a Milano-Malpensa, dove furono da lui prelevate assieme ad B. e quindi condotte al Bar “__________” dove le tre ragazze si prostituirono per circa due settimane;
1.10. tra fine febbraio e inizio marzo 2000, organizzato l’arrivo nel suo ritrovo di quattro ragazze colombiane non meglio identificate che già si prostituivano presso il Bar Ristorante __________ di __________, che B. trasportò sino al suo ritrovo dove si prostituirono per circa una settimana;
ritenuto inoltre come :
- il prezzo della camera affittata alle ragazze che nell’indicato periodo soggiornarono e si prostituirono presso il ritrovo fu, per persona, di Fr. 100.- al giorno rispettivamente di Fr. 120.- per circa una settimana durante il mese di giugno 2000;
- perlomeno alle ragazze di cui ai punti da 1.1 a 1.5, nel periodo aprile / maggio 2000, a valere quale parziale rimborso di quanto pagato dall’accusato per il loro acquisto nonché per il pagamento della camera da loro affittata, fu richiesto ed incassato il 60% dei loro guadagni dalle prestazioni sessuali coi vari clienti;
- ad alcune di queste stesse ragazze, tra cui le cinque di cui ai punti 1.8 e 1.9, fu fatto sottoscrivere un contratto d’affitto per la camera da loro usata della durata variante tra uno e tre mesi menzionante tra l’altro l’obbligo, comunque non rispettato, di dover pagare l’intera pigione anche nel caso di una loro partenza prima della scadenza del convenuto termine;
- le ragazze che soggiornarono e si prostituirono presso il ritrovo avevano, tra le varie direttive loro comunicate, l’obbligo di presenziare nel bar dall’orario di apertura a quello di chiusura (ore 13.00 / 01.00) ma soprattutto ed in particolare nelle ore serali e notturne, rispettivamente quello di non trascorrere troppo tempo in camera con un determinato cliente;
- in alcune occasioni sia l’accusato che il cameriere A. indicarono ad alcune di queste ragazze un determinato cliente con cui avrebbero dovuto accoppiarsi;
- alle quattro ragazze di cui ai punti 1.2, 1.3 e 1.6 fu trattenuto il passaporto per almeno alcuni giorni affinché non potessero lasciare liberamente il ritrovo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 196 cpv. 1 CPS;
2. infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, aggravata
per avere, a __________, nel periodo dicembre 1999 / 15.06.2000, quale direttore del “Bar __________” nonché avente diritto economico per il tramite della società __________ SA, alfine di procurarsi un indebito arricchimento non meglio precisato, favorito l’entrata e il soggiorno illegale di cinque persone provenienti dalla Lituana (__________) e dalla Colombia (quattro ragazze), che soggiornarono rispettivamente svolsero presso il citato ritrovo l’attività lucrativa di prostitute senza essere al beneficio di alcun permesso perché prive del richiesto visto;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 2 LFDDS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 98/2002 del 10.09.2002, emanato dal Procuratore pubblico.
Inoltre prevenuto colpevole di:
1. ripetute lesioni semplici
per avere:
1.1. a __________, il 03.04.2003, presso il domicilio coniugale, colpito con una sedia la moglie PL 1 provocandole le lesioni attestate dal certificato medico agli atti del 05.05.2003 del Dr. Med. __________;
1.2. a __________, il 04.05.2003, presso il domicilio coniugale, ripetutamente colpito con sberle la moglie PL 1 provocandole le lesioni attestate dai certificati medici agli atti del 05.05.2003 del Dr. Med. __________ e del 26.05.2003 del Dr. Med. __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 123 cfr. 1 CPS;
2. ripetute ingiurie
per avere, a __________, in data 03.04.2003, 04.05.2003 e nel periodo 15.07/26.08.2003, ripetutamente offeso l'onore della moglie PL 1 con epiteti vari tra cui "troia", "stronza", "puttana", "zoccola", "ladra" e "pazza";
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 177 cpv. 1 CPS;
3. minaccia
per avere, a __________, il 04.05.2003, incusso spavento e timore alla moglie PL 1 minacciandola con le parole "t'ammazzo, io ti faccio fuori";
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 180 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 22/2004 del 2.2.2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore fiducia avv. DF 1 e dalla lic.jur. __________. § La PC PL 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:40.
La Presidente cautelativamente contesta all’accusato, in via subordinata, il reato di promovimento della prostituzione ex art. 195 CP.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre il contesto in cui si inseriscono gli atti ed i fatti posti oggi a giudizio, conferma in fatto ed in diritto gli atti d’accusa, eccezion fatta per i reati oggetto di prescrizione (infrazione aggravata all’art. 23 LDDS ed ingiuria). Sostiene la tesi dell’assorbimento del reato di tratta di esseri umani rispetto al reato di promovimento della prostituzione. Conclude chiedendo che l'accusato venga condannato alla pena detentiva di 16 mesi, non si oppone alla sospensione condizionale della pena. Considerata la difficile situazione finanziaria dell’accusato, rinuncia a chiedere la condanna ad una pena pecuniaria e domanda la confisca di quanto in sequestro.
A nome della PC chiede che le venga riconosciuto quanto da essa postulato;
§ Il Difensore, il quale contestando l’esistenza stessa del reato di tratta di esseri umani, pone l’accento sul consenso formale ed effettivo ad esercitare la prostituzione dato dalle donne, nonché sottolinea l’autonomia di cui le stesse godevano nell’esercizio della loro attività. Postula, pertanto, il proscioglimento dell’accusato dal reato di tratta di esseri umani così come di quello di promovimento della prostituzione contestato in sede di istruttoria dibattimentale. Chiede l’applicazione delle attenuanti del lungo tempo trascorso e della violazione del principio di celerità. Quanto alle altre imputazioni, pacifica la prescrizione dell’infrazione di cui all’art. 23 LDDS nonché dell’ingiuria di cui all’art. 177 cpv. 1 CP, solleva dubbi in merito all’imputazione di minaccia che – a suo dire – la vittima non prese seriamente. Rileva la necessità di contestualizzare lesioni e minaccia nell’ambito delle liti coniugali. Chiede, inoltre, nell’ipotesi di una condanna per tratta di esseri umani, che la pena complessiva (quella odierna essendo pena totalmente aggiuntiva) non sia superiore a 15 mesi, comprensiva dei 9 mesi inflitti al suo patrocinato con sentenza del 29.07.2004. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro né al riconoscimento simbolico di fr. 1.- richiesto dalla PC.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. tratta di esseri umani
per avere, in Ticino ed in altre località, nel periodo dicembre 1999/15 giugno 2000, in correità con terzi, esercitato la tratta di 17 donne provenienti dalla Lituania, dall’Ungheria, dal Brasile e dalla Colombia?
1.1.2. oppure per taluni casi trattasi di promovimento della prostituzione?
1.2. infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli starnieri aggravata
a __________ nel periodo dicembre 1999/15 giugno 2000?
1.3. lesioni semplici ripetute
commesse in danno della ex-moglie PL 1, a __________, il 3 aprile ed il 4 maggio 2003?
1.4. ingiurie ripetute
commesse in danno della ex-moglie il 04.03.2003, il 04.05.2003 e nel periodo 15.07/26.08.2003?
1.5. minaccia
il 04.05.2003 in danno delle ex-moglie?
e meglio come descritto negli atti d’accusa?
2. deve beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso?
3. deve essergli riconosciuta la violazione del principio di celerità?
4. può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
5. deve subire la confisca:
- di fr. 2'132.50?
- dell’importo di cui al conto n. __________ presso __________?
- del saldo attivo del conto n. __________ presso __________?
- del saldo attivo del conto n. __________ presso __________?
6. deve un risarcimento alla PC PL 1?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.1.2., 1.2., 1.4., 2., in modo parzialmente affermativo al quesito n. 5.;
visti gli artt. 12, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, v.70 e segg., n.97 e segg., 123 cifra 1, 177, 180, 195, n.182, v.196 CP;
23 LDDS;
8, 29, 30 Cost.;
9 e segg., 68 e segg., 84 e segg., 260, 264 CPP;
39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. tratta di esseri umani;
per avere, nella sua qualità di direttore ed avente diritto economico della società che gestiva il bar “__________”, a __________, favorito l’altrui libidine esercitando la tratta di donne, agendo con le modalità e nelle circostanze descritte nell’atto d’accusa del 10.09.2002, in Ticino ed in altre località svizzere ed estere, nel periodo gennaio 2000/15.06.2000;
1.2. ripetute lesioni intenzionali semplici e, in un caso, minaccia;
commesse in danno dell’ex-moglie PL 1, a __________, il 03.04.2003 e il 04.05.2003, in quest’ultima occasione incutendole spavento e timore, e meglio come descritto nell’atto d’accusa aggiuntivo del 02.02.2004.
2.AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
- infrazione aggravata all’art. 23 LDDS,
- ripetuta ingiuria,
per intervenuta prescrizione.
3.Di conseguenza, trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella inflittagli con sentenza della CCRP del 29.07.2004, essendo in concreto stato violato il principio di celerità,
AC 1 è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto, alla quale viene cumulata la multa di fr. 200.- (duecento);
3.2. a versare alla PC PL 1 l’importo simbolico di fr. 1.- (uno) a titolo di torto morale;
3.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e delle spese processuali.
4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è sospesa e a lui è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
5. Considerato che i conti __________ c/o __________ e __________ c/o __________ sono il primo da estinguere ed il secondo già estinto per insufficienza di fondi, per il resto sono confiscati (deduzion fatta della multa, delle spese processuali e della tassa di giudizio):
- l’importo di fr. 2'132.50;
- il saldo attivo del conto n. __________ c/o __________.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 600.--
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