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Ticino Tribunale penale cantonale 09.06.2004 72.1999.48

9 juin 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,988 mots·~10 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 72.1999.48

Lugano, 9 giugno 2004/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

__________ __________  

prevenuto colpevole di:

                                   1.   truffa

                                         per avere,

                                         a __________, nel 1988/1989,

                                         agendo quale presidente del CdA e direttore della __________ (di seguito __________), poi fallita, e quindi quale responsabile di fatto e di diritto della società,

                                         a scopo di indebito profitto e mediante inganno astuto,

                                         indotto la __________ (di seguito __________), tramite suoi funzionari, ad atti pregiudizievoli del patrimonio,

                                         inducendo l'istituto bancario a concedere alla __________ una linea di credito di FRS 500'000.- in data 11.01.1989 (con aumento della stessa a FRS 1'000'000.- in data 16.03.1989), garantita dalla cessione di fatture (computate al 70% dell'importo espresso dalla fattura stessa),

                                         presentando, per l'ottenimento del credito, falsi bilanci, sottacendo lo stato di insolvenza della società,

                                         sottacendo inoltre il fatto che le fatture cedute a garanzia della linea di credito (o parte delle stesse) sarebbero state, a seconda delle necessità di liquidità della __________, incassate presso altre banche senza ristorno alla __________ dei relativi importi e senza comunicazione dell'avvenuto incasso, in tal modo non permettendo alla banca la "cancellazione" delle rispettive garanzie, quindi ulteriormente ingannando la __________ in relazione all'effettività delle garanzie stesse allo scopo di continuare nell'utilizzo della linea di credito in violazione delle condizioni contrattuali,

                                         con un illecito profitto corrispondente al minimo all'entità della linea di credito concessa ed al massimo all'esposizione globale più alta raggiunta (il 05.10.1989) e pari a FRS 1'359'525,68,

                                         con un danno patrimoniale per la __________ quantificabile in FRS 534'179,40 pari allo scoperto globale in data 31.05.1990,

                                         e meglio:

                                     -   sottaciuto alla banca, al momento delle trattative,

che la società era insolvente perlomeno fin dal 31.12.1987 e che ciò non emergeva dai relativi bilanci a causa di sopravvalutazioni di attivi (in particolare debitori clienti FRS +1'461'890.09 e crediti intersocietari FRS +1'133'550.49) e sottovalutazione di passivi (in particolare creditori FRS -388'451.49) che, se correttamente registrati, avrebbero evidenziato perdite superiori a FRS 4'000'000.- a fronte di un capitale sociale di FRS 2'000'000.-;

                                     -   allestito, per l'esercizio 1987,

almeno due bilanci (entrambi non corrispondenti alla reale situazione della società),

                                         uno che evidenziava un utile d'esercizio di FRS 12'577.73 ed una perdita riportata di FRS 34'401.59 ed un altro che evidenziava un utile d'esercizio di FRS 12'577.73 ed un utile riportato di FRS 284'315.39,

                                         producendo alla __________, per l'ottenimento della linea di credito, solo il secondo;

                                     -   incassato presso altre banche, omettendo di ristornare alla __________, comunque omettendo di segnalare il fatto, parte delle fatture cedute alla __________, a garanzia dei prelievi effettuati,

                                         sottacendo in tal modo la diminuzione delle garanzie stesse e ottenendo, mediante cessione di nuove fatture, la possibilità di continuare ad utilizzare, mediante ulteriori prelievi, la linea di credito senza aver fornito la necessaria copertura,

                                         ritenuto che al 20.10.1989 il credito utilizzato e non coperto da fatture cedute in garanzia (al 70 %) era di FRS 513'612.46 mentre alla __________ risultava essere di soli FRS 98'242.-;

                                   2.   ripetuta diminuzione dell'attivo in danno dei creditori

                                         (ex bancarotta fraudolenta)

                                         per avere,

                                         a __________, nel 1988/1989/1990,

                                         agendo quale presidente del CdA e direttore della __________ (fallita) e quindi quale responsabile di fatto e di diritto,

                                         in più occasioni ed in danno dei creditori della società, conoscendo o comunque dovendo conoscere lo stato di

                                         insolvenza diminuito il proprio attivo di almeno FRS 1'393'364,70 (o controvalore),

                                         alienando gratuitamente, o contro prestazioni manifestamente inferiori, valori patrimoniali, rispettivamente rinunciando gratuitamente a diritti che spettavano alla società;

                                         e meglio:

                                   a.   in data 02.11.1989 rinunciato ad un credito di FRS 597'140.80 (controvalore di DM 122'016.18 e NFL 625'586.70) nei confronti della __________ (società del gruppo __________, che deteneva il 100 % del capitale azionario della __________) dichiarando quale "nuovo creditore" un certo __________ (già dirigente/agente della __________ che avrebbe commesso illeciti nei confronti di quest'ultima e che non ha mai accettato la ripresa del debito nei confronti della __________) per poi abbatterlo completamente il 15.02.1990 in quanto non incassabile;

                                  b.   il 3.11.1989 trapassato (e quindi ceduto) alla __________ (azionista al 100 % della __________) un credito di FRS 683'389.70 (o controvalore) della __________ nei confronti della __________ per poi compensarlo con debiti della __________ nei confronti della __________, in data 7.12.1989;

                                   c.   il 31.12.1989 trapassato (e quindi ceduto) alla __________ (azionista al 100 % della __________) un credito della società nei confronti dello stesso __________ pari a FRS 112'834.20, per compensarlo, alla medesima data, con debiti della __________ nei confronti della __________:

                                         ritenuto che il 16.02.1990 alla __________ é stata concessa una moratoria concordataria e in data 01.10.1990 ne é stato decretato il fallimento.

                                   3.   bancarotta fraudolenta

                                         (ex bancarotta fraudolenta)

                                         per avere,

                                         a __________, nel 1988/1989/1990,

                                         agendo quale presidente del CdA e direttore della __________ (fallita) e quindi quale responsabile di fatto e di diritto,

                                         nel corso del 1989

                                         in più occasioni ed in danno dei creditori,

                                         diminuito fittiziamente il proprio attivo simulando debiti, risp. riconoscendo debiti fittizi,

                                         in particolare inserendo in contabilità note di addebito (non compensate) a favore della __________ e della __________, inesistenti e prive di ogni e qualsiasi giustificazione,

                                         e meglio:

·          FRS               7'836.90                            il  01.01.1989

·          FRS               7'943.45                            il  01.01.1989

·          FRS             61'046.89                            il  01.01.1989

·          USD          116'414.05                            il  21.11.1989

·          OES          230'714.60                            il  21.11.1989

·          HFL             37'297.50                            il  21.11.1989

·          DM               61'468.77                            il  22.12.1989

·          HFL             47'831.20                            il  22.12.1989

                                   4.   ripetuta falsità in documenti

                                         per avere,

                                         a __________, nel 1988/1989/1990,

                                         agendo quale presidente del CdA e direttore della __________ (fallita) e quindi quale responsabile di fatto e di diritto,

                                         a partire almeno dal 1987 compilato, rispettivamente fatto compilare, falsi bilanci della __________, in particolare inserendo in contabilità crediti non esigibili alle voci "debitori clienti" e "debitori diversi", enumerando crediti di terzi privi di fondamento e approntando per uno stesso esercizio più copie dello stesso bilancio (con risultati diversi), al fine di non dover depositare i bilanci, rispettivamente di ottenere crediti da terzi, quindi a scopo di indebito vantaggio, come meglio descritto ai punti 1, 2, 3 del presente atto;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti 146 (ex 148), 163 e 164 (ex 163), 251 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 23/1999 dell'11 marzo 1999, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il __________. §  L'accusato __________ assistito dal difensore di fiducia avv. __________.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:45.

Quesiti incidentali

Il Presidente, con l’accordo delle parti, pone a giudizio, i seguenti quesiti incidentali:

quesiti:                     1.   Sussiste prescrizione dell’azione penale per il reato imputato al punto 1 AA?

                                   2.   Sussiste prescrizione dell’azione penale per il reato imputato al punto 2 AA?

                                   3.   Sussiste prescrizione dell’azione penale per il reato imputato al punto 3 AA?

                                   4.   sussiste prescrizione dell'azione penale per il reato imputato al punto 4 AA?

Previo esame del fatto e del diritto

La Corte

risponde:                     affermativamente al quesito n. 1, parzialmente al n. 4 e negativamente ai quesiti n. 2 e 3;

e decide:                  1.   È accertata la prescrizione dell'azione penale per il reato di truffa (punto 1 AA) e per il reato di falsità in documenti (punto 4 AA) limitatamente ai fatti precedenti il 9 giugno 1989.

·          Il Procuratore pubblico, posto che vi è una violazione del principio di celerità, propone per tenerne conto di diminuire la pena nei confronti dell'imputato, piuttosto che esentare da pena l'accusato o archiviare l'incarto penale.

·          La Difesa, di contro, chiede l'archiviazione del caso, stante l'inattività della giustizia pari alla durata di 7/8 anni e le difficoltà che vi sarebbero a ricostruire e dimostrare i fatti a fronte del tempo trascorso da quando sono accaduti.

Il Presidente, con l’accordo delle parti, pone a giudizio, il seguente quesito incidentale:

quesito:                   1.   Deve essere abbandonato il procedimento penale in considerazione della violazione del principio di celerità?

Considerato               -   che l'atto di accusa dell'11 marzo 1999 imputa al prevenuto i reati di truffa, asseritamente commessa "nel 1988/1989" (punto 1), di ripetuta diminuzione dell'attivo in danno dei creditori e di bancarotta fraudolenta, commessi "nel 1988/1989/1990" (punti 2 e 3), e di ripetuta falsità in documenti, perpetrata anch'essa "nel 1988/1989/1990" (punto 4);

                                     -   che a fronte di ipotesi di reato così datate la Corte ha ritenuto opportuno pronunciarsi preliminarmente, con giudizio incidentale, sulla questione della prescrizione dell'azione penale;

                                     -   che ne è seguito il proscioglimento dell'imputato a seguito dell'intervenuta prescrizione penale dalle imputazioni di truffa e di falsità in documenti limitatamente ai fatti precedenti il 9 giugno 1989;

                                     -   che di contro non sono risultate prescritte le ipotesi di reati fallimentari, per i quali vale il cosiddetto principio dell'unità della prescrizione, e quella di falsità in documenti per eventuali fatti accaduti dopo il 9 giugno 1989;

                                     -   che la prescrizione di tutte le rimanenti ipotesi di reato si compirebbe al più tardi il 22 dicembre 2004;

                                     -   che, risolta la questione della prescrizione, la Corte si è chinata anche sulla problematica della violazione del principio della celerità;

                                     -   che essa ha accertato una situazione di grave violazione di detto principio;

                                     -   che essa, in un secondo giudizio incidentale, si è pertanto chiesta se il procedimento non debba essere abbandonato in conseguenza di tale violazione, quesito risolto affermativamente;

                                     -   che a mente della Corte lo Stato ha in altri termini, stante la colpevole inazione del Ministero Pubblico prima, e del Tribunale Penale Cantonale poi, oramai definitivamente perduto la facoltà di inficiare la presunzione di innocenza di cui beneficia il prevenuto;

                                     -   che in queste circostanze non vi può essere pronuncia nemmeno sulle pretese delle parti civili, la cui esistenza è comunque stata oggetto di valutazione nella decisione di abbandonare il procedimento;

                                     -   che si rileva comunque che quella della parte civile __________ deriva unicamente dall'ipotesi di reato di truffa, ritenuta prescritta dalla Corte;

                                     -   che __________, l'unica altra parte civile annunciatasi come tale al dibattimento, non è in realtà da considerare parte civile;

                                     -   che egli si duole infatti delle conseguenze del fallimento della __________ e rivendica per sé l'importo corrispondente all'ACB rilasciatogli a suo tempo per questo motivo;

                                     -   che in realtà parte civile è semmai la massa fallimentare, e che comunque il pregiudizio del singolo creditore non corrisponde semplicemente all'ammontare del suo credito nei confronti della fallita, ma semmai alla differenza tra il dividendo effettivamente percepito e quello che avrebbe ricevuto qualora non vi fossero stati i reati fallimentari;

                                     -   che la difficile questione della corretta quantificazione del danno sarebbe comunque da risolvere in sede civile, alla quale il richiedente sarebbe in ogni caso stato rinviato;

                                     -   che le spese del procedimento sono a carico dello Stato.

Previo esame del fatto e del diritto

La Corte

risponde:                     affermativamente al quesito n. 1;

e decide:                 1.   __________ è prosciolto dall'imputazione di truffa e da quella di falsità in documenti per i fatti precedenti il 9 giugno 1989 per intervenuta prescrizione dell'azione penale.

                                   2.   Per il resto, stante la grave violazione del principio di celerità, il procedimento penale è abbandonato.

                                   3.   Non si dà luogo a pronuncia sulle pretese delle Parti civili.

                                   4.   I costi del procedimento penale sono a carico dello Stato.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

- -

-  procuratore pubblico __________ -  Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),     Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona -  Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona -  Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238,     6807 Taverne -  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,     6501 Bellinzona - (rappr. PC) - (rappr. PC) - (rappr. PC) -  (PC)

terzi implicati

1. _PC1 2. _PC2 3. _PC3 4. _PC4  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          La segretaria

Distinta spese a carico dello Stato:                   

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Interprete                                            fr.           210.--

Perizie                                                fr.    856'692.15

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.    857'152.15

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