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Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265

5 décembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·3,838 mots·~19 min·2

Résumé

truffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)

Texte intégral

Incarto n. 72.1999.265

Lugano, 5 dicembre 2005/eg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

dr. iur. Roberta Arnold,

Sedente

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

procedimento dipendente dall'atto d'accusa 150/1999 del 19 ottobre 1999, in cui con sentenza 12 dicembre 2002 aveva pronunciato:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                                1.1   ripetuta tuffa

                                         per avere, a Mendrisio ed in altre località, tra il 1992 e il 1994, nella sua qualità di amministratore della __________ e/o di gestore di fatto dei fondi d’investimento __________, __________, __________ __________ a scopo d’indebito profitto,

                             1.1.1   ingannato con astuzia terzi investitori, in prevalenza clienti di __________, inducendoli ad acquistare quote dei predetti fondi di investimento, sottacendo che il valore reale delle quote era inferiore a quello di quotazione, che egli stesso comunicava falsamente alla __________, oppure sottacendo che i fondi raccolti non erano destinati ad investimento, bensì alla copertura delle precedenti perdite e/o al rimborso delle quote di altri investitori ad un valore superiore a quello reale, così da nascondere le perdite intervenute, causando atti di disposizione per complessivi U$ 2'487'137.55, ECU 1'036'587.10 e lire 2'350'000'000, laddove il minor valore delle quote sottoscritte era di almeno U$ 1'304'360.79 e ECU 134'980.-- inferiore, importi che, tolti i rimborsi effettuati a taluni clienti e le residue disponibilità di cui ai conti 74671 e 80056 della Banca __________ (rispettivamente U$ 111'049.-- al 16 ottobre 2002 e U$ 1'463'626.-- all'11 ottobre 2002), sono stati interamente perduti;

                             1.1.2   ingannato con astuzia il trading manager del fondo __________, __________, inducendolo a versare in suo favore U$ 1'134'158.60 all'asserito scopo di rimborsare 5000 quote di quel fondo, sottacendo che il rimborso avveniva ad un valore fittizio, superiore a quello reale, e che con quel denaro venivano inoltre rimborsate al cliente le perdite della gestione dei suoi averi, ed inducendolo inoltre al versamento, a più riprese, di ulteriori U$ 500'000 da destinare ad investimenti, sottacendo che esso era invece destinato a coprire le perdite subite dal fondo __________ e/o a ripristinare la liquidità di quel fondo, causando la perdita totale di questi importi;

                                1.2   appropriazione indebita qualificata

                                         per essersi, tra il 1992 e 1994, a Mendrisio ed in altre località, agendo come gerente di patrimoni e nell’ambito di attività sottoposta alla Legge cantonale sulla professione di fiduciario,

                             1.2.1   indebitamente appropriato di averi di pertinenza dei fondi di investimento __________, __________, __________ __________, per complessivi U$ 2'794'914.58 ed ECU 972'652.66, impiegando questi importi per effettuare rimborsi di quote dei fondi a valori superiori a quelli reali,  per coprire perdite di gestione del patrimonio e per effettuare un pagamento per commissioni;

                             1.2.2   indebitamente appropriato di lire 280'000 in contanti, importo affidatogli da due clienti di __________ per essere depositato sui loro conti, e che egli ha invece utilizzato per effettuare dei pagamenti a terzi;

                                1.3   falsità in documenti

                                         per avere tra il 1992 ed il 1994 a Mendrisio ed in altre località, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, dopo avere comunicato a __________ quotazioni maggiorate del valore delle quote dei fondi d’investimento __________, __________, __________, valori poi riportati sugli estratti conto bancari, allestito e sottoposto ai clienti degli estratti conto di __________ con sopravvalutazione delle loro situazioni patrimoniali, conseguenti alla predetta fittizia maggiorazione delle quotazioni;

                                   2.   Di conseguenza, tenuto conto del lungo tempo trascorso, AC 1, è condannato:

                                2.1   alla pena di 18 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                                2.2   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali;

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni;

                                   4.   E' ordinato il sequestro conservativo di 13'000 azioni della ditta __________ e degli averi di cui ai conti __________ e __________ della Banca __________, con saldo di  rispettivamente U$ 111'049.-- al 16 ottobre 2002 e U$ 1'463'626.-all'11 ottobre 2002, dopo deduzione del controvalore di 1'450 quote del fondo __________ (valore unitario provvisorio: U$ 1'463'626.-- : 4957 = U$ 295.26, per complessivi U$ 428'127.--), che è liberato in favore delle parti civili "__________" (290 quote), "__________" (500 quote), "__________" (300 quote), "__________" (25 quote), "__________"(25 quote), "__________" (95 quote), "__________" (18 quote), "__________" (44 quote), "__________" (38 quote), "__________" (15 quote), "__________" (30 quote), "__________" (40 quote), "__________" (30 quote). E' dissequestrato il passaporto di AC 1.

                                   5.   AC 1 è inoltre condannato a risarcire il controvalore di lire 80 milioni alla parte civile PC 4, mentre che per il resto le parti civili sono rinviate al foro civile per il riconoscimento delle loro pretese risarcitorie.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

decisione impugnata, limitatamente al dispositivo n. 5, avanti al Tribunale federale con ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico del 22 gennaio 2003 dalla parte civile

__________ (avv. dott. __________, Mendrisio)

laddove il Tribunale federale in data 21 maggio 2003 ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, mentre che ha accolto il riscorso di diritto pubblico, annullando il dispositivo impugnato e rinviando la causa all’autorità cantonale per un nuovo giudizio sui risarcimenti dovuti alle parti civili nel senso dei considerandi,

Considerato                   in fatto ed in diritto

                                   1.   Con sentenza 12 dicembre 2002 la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ha ritenuto AC 1 colpevole di ripetuta truffa, appropriazione indebita qualificata e falsità in documenti, per avere, tra il 1992 e il 1994, in veste d’amministratore della __________e/o gestore di fatto dei fondi d’investimento __________, __________, __________, __________ commesso malversazioni in danno di numerosi investitori dei fondi (dispositivo n. 1, qui sopra trascritto).

                                         L’imputato è stato condannato alla pena di 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per due anni (dispositivi n. 2 e 3, qui sopra trascritti), e la Corte ha altresì disposto il sequestro conservativo di 13'000 azioni della ditta __________, ancorché presuntivamente prive di valore, nonché degli averi di cui a due conti bancari presso la Banca __________, liberandone una parte in favore delle parti civili, nei termini di cui al dispositivo n. 4, ovvero sulla base di un valore di U$ 295.26 per ogni quota posseduta del fondo __________.

                                         I dispositivi n. 1-4 della sentenza sono cresciuti in giudicato, non essendo stati oggetto d'impugnazione, per il che non sono stati rimessi in discussione dalla successiva decisione 21 maggio 2003 del Tribunale federale.

                                   2.   Con il dispositivo n. 5 AC 1 è stato condannato a risarcire il controvalore di lire 80 milioni alla parte civile PC 4, mentre che per il resto, ovvero per quanto eccedente gli assegnamenti di cui al predetto dispositivo n. 4, le parti civili sono state rinviate al foro civile.

                                         Contro questa decisione la parte civile __________, __________, è insorta avanti al Tribunale federale, che il 21 maggio 2003 ne ha accolto il ricorso per diritto pubblico, ritenendo dati gli estremi per decidere compiutamente, senza necessità di rinvio al foro civile, su pretese che, come quella della ricorrente, si fondavano sull’avvenuta sottoscrizione di quote del fondo d’investimento __________.

                                         Di conseguenza l’Alta Corte ha annullato il dispositivo n. 5 dell’impugnato pronunciamento, rinviando la causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio sulle pretese di parte civile.

                                         Stante la natura cassatoria della sentenza del Tribunale federale, il presente giudizio di rinvio non può però essere limitato alla sola pretesa della parte civile ricorrente __________, ma riconsidera invece la posizione di tutte le parti civili che avevano formulato le richieste delle quali è stato stabilito il rinvio o che sono state altrimenti decise con il dispositivo n. 5, poi annullato.

                                   3.   In esecuzione del rinvio, va innanzitutto ribadita la decisione di condannare AC 1 a risarcire il controvalore di lire 80 milioni alla parte civile PC 4.

                                         Questa decisione è infatti stata annullata siccome inclusa nel dispositivo impugnato per altro motivo (ossia quello della mancata decisione sulle pretese della ricorrente), ma alla luce del giudizio di rinvio nulla osta alla sua pedissequa ripetizione. Va precisato che questa parte civile è stata danneggiata da un’appropriazione indebita (punto 2.6 AA) e non dalla sottoscrizione di quote __________, ragione per cui essa ottiene la condanna del AC 1 alla restituzione del maltolto, ma non partecipa alla distribuzione del controvalore delle quote __________.

                                   4.   Analogamente, e sulla scorta delle precedenti motivazioni, deve essere ribadito il giudizio di rinvio al foro civile di quelle parti civili che vi erano state rinviate per un motivo diverso da quello addotto dalla ricorrente e per il quale il Tribunale federale ha cassato il dispositivo impugnato, ovvero quello della possibilità in base agli atti (misconosciuta a torto nel precedente giudizio cantonale) di determinare il valore che avrebbero avuto le quote __________ senza le malversazioni dell’accusato.

                                         Pertanto, va qui senz’altro confermata la decisione di rinviare al foro civile la pretesa di fr. 2'176'000.- per capitale ed interessi dei signori C. , assistiti dall’avv. __________ (doc. TPC 61), risultando dagli atti che per tale fattispecie non vi è stato reato del AC 1, stante il decreto d’abbandono 20 ottobre 1999, per il che non vi può essere pronuncia sulla pretesa della parte civile, ostandovi, per analogia, l’art. 272 CPP.

                                         Va parimenti ribadita la decisione di rinviare al foro civile __________ (__________) __________ SA (doc. TPC 65), derivando la di lei pretesa da asserito atto illecito non menzionato nell’atto di accusa, e per il quale il AC 1 non è pertanto stato condannato.

                                         Ne è lo stesso per la pretesa di fr. 104'652.- e lire 72'561'811 di __________ assistito dall’avv. __________, trattandosi anche in questo caso di pretesa derivante da circostanza non contemplata nell’atto di accusa.

                                         Nemmeno le pretese di __________, assistita dall’avv. __________ (doc. 47, 62 TPC), possono essere considerate, avendo essa esplicitamente precisato di non essere parte civile nel procedimento (doc. 47 TPC, pag. 2), ed è perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che la pretesa non è in relazione con illeciti imputati nell’atto di accusa.

                                   5.   Deve invece essere riesaminata, siccome toccata dal giudizio di rinvio, la posizione degli investitori assistiti dall’avv. __________, di quelli patrocinati dall’avv__________ e quella dei signori __________ e __________ titolari della relazione “__________”.

                               5.1.   Il 6 dicembre 2002 l’avv. __________ ha presentato 12 istanze risarcitorie (doc. 49-60 TPC), rettificandole poi il successivo 10 dicembre 2002 (plico doc. 63 TPC) nel senso di chiedere per 11 di questi investitori il riconoscimento del diritto di partecipare alla ripartizione dei valori sequestrati per il controvalore delle quote del fondo __________ da loro possedute, accettando per il resto della pretesa notificata il rinvio al foro civile. Quanto all’ultimo investitore (i titolari del conto “__________”), l’avv. __________ comunicava alla Corte di non rappresentarlo più (doc. 63.9 TPC).

                               5.2.   I signori __________ e __________ titolari della predetta relazione “__________”, anche senza l'ulteriore patrocinio dell'avv. __________, risultano tutelati sia dalla richiesta inoltrata a titolo personale già l’8 novembre 2002 (doc. TPC 37) che da quella presentata per loro conto dall’avv. __________ il successivo 6 dicembre 2002 (doc. TPC 53), prima della fine del mandato.

                                         Nell’istanza presentata a titolo personale (doc. TPC 37) questi investitori postulavano il risarcimento di fr. 144'411.- oltre interessi in rimborso del prezzo delle quote di fondi di investimento acquistate dal AC 1, ossia fr. 46'927.- per 30 quote __________ e fr. 97'484.- per 538 quote EGF.

                                         Nell’istanza introdotta il 6 dicembre 2002 dall’avv. __________ (doc. TPC 53) veniva di contro chiesto il risarcimento di fr. 255'056.-, pari alla differenza tra il capitale investito di fr. 360'093.- e l’importo residuo al momento della cessazione dell’attività di __________ di fr. 93'037.-, dopo deduzione dal danno di un acconto di fr. 12'000.- versato dal AC 1.

                               5.3.   L’avv. __________ con istanza datata 6 dicembre 2002 chiedeva (doc. TPC 46):

                                     -   per l’investitore titolare del conto denominato “__________” l’attribuzione, a debito dell’importo disponibile presso la __________, di U$ 67'280 oltre interessi dal 1° gennaio 1995 a fronte di 290 quote __________ e la condanna di AC 1 al pagamento di U$ 284'991.70;

                                     -   per __________, __________, l’attribuzione, a debito dell’importo disponibile presso la Banca __________, di U$ 69'280 oltre interessi dal 1° gennaio 1995 a fronte di 300 quote __________ e la condanna di AC 1 al pagamento di U$ 294'819.-;

                                     -   per l’investitore titolare del conto denominato “__________” l’attribuzione, a debito dell’importo disponibile presso la Banca __________, di U$ 116'000.oltre interessi dal 2 febbraio 1995 a fronte di 500 quote __________ e la condanna di AC 1 al pagamento di U$ 491'365.-;

                                         In un successivo memoriale datato 9 settembre 2005 (doc. 73 TPC) l’avv. __________, determinandosi al riguardo del valore da attribuire alle quote in circolazione del fondo __________, quantificava le richieste di risarcimento delle parti civili da lui rappresentate in U$ 254'941.90 per “__________”, U$ 439'555.- per “__________” e U$ 263'733.- per __________ (pag. 3).

                                   6.   La Corte, esaminando l’incarto per la nuova decisione, si è inoltre avveduta di un ulteriore errore commesso, avendo essa omesso nel giudizio cassato di considerare la pretesa risarcitoria di __________ regolarmente formulata e documentata, che chiedeva di “poter partecipare all’eventuale ripartizione dei valori bloccati dalla magistratura penale” in relazione alla perdita di fr. 27'934.- subita a seguito dell’acquisto di 17 quote __________ al prezzo di U$ 1'143.09 l’una (doc. TPC 39).

                                   7.   Nel proprio errato giudizio la Corte Cantonale, come detto, aveva riconosciuto alle parti civili titolari di quote del fondo __________ il diritto di essere rimborsate attingendo ai fondi disponibili presso la Banca __________ in ragione di U$ 295.26 per quota posseduta, importo determinato con la semplice divisione del denaro disponibile per il numero delle quote esistenti (4957).

                                         Il Tribunale federale ha invece stabilito nel giudizio di rinvio che le malversazioni dell’accusato hanno causato perdite complessive a danno dei sottoscrittori di quote __________ per U$ 3'682'447.38 (giudizio di rinvio, consid. 5, pag. 9), e questo vincolante accertamento impone al giudice oggetto del rinvio di effettuare un nuovo computo del valore delle quote in questione per stabilirne il teorico ammontare se non vi fossero state le malversazioni.

                                         Le modalità di questo computo devono necessariamente essere quelle di cui al rapporto peritale A (AI 227), al quale fa esplicito riferimento il giudizio di rinvio: stabilito l’importo computabile delle malversazioni in U$ 3'682'447.38 (giudizio di rinvio, consid. 5, pag. 9; perizia citata, pag. 24 in basso), occorre aggiungere detto importo al denaro disponibile di pertinenza del fondo __________ (U$ 1'150'000.- al momento dell’allestimento della perizia, cfr. pag. 24 in basso) e suddividere il totale sulle 4957 quote __________ esistenti, ottenendo così il loro valore unitario, pari secondo il perito a U$ 974.87 (pag. 24 in fine), conclusione alla quale era giunto anche l’avv. __________ nella propria istanza 6 dicembre 2002 (doc. TPC 46, pag. 7; cfr. anche doc. TPC 73, punto 2, pag. 1).

                                   8.   Il computo del valore delle quote __________ da ritenere ai fini dell’attribuzione dei risarcimenti va aggiornato alla luce delle mutate circostanze, tenendo conto da una parte dell’aumento degli averi disponibili per effetto degli interessi maturati, e d’altro lato dell’avvenuto risarcimento parziale di U$ 295.26 effettuato in favore delle parti civili in esecuzione della sentenza annullata, nonché dell’omissione relativa alle 17 quote di __________

                                         In data odierna sono disponibili, dopo i risarcimenti parziali effettuati, U$ 1'064'260.53, importo investito a breve termine e vincolato sino al 13 gennaio 2006.

                                         Da questo importo devono per prima cosa essere dedotti U$ 5'019.42 (pari a U$ 295.26 x 17) spettanti a __________., così da porlo nella stessa posizione degli altri titolari di quote __________ prima dell'ulteriore suddivisione.

                                         Questo riduce l’importo disponibile a U$ 1'059’241.11.

                                         Sommando a questo importo gli U$ 3'682'447.38 di cui al giudizio del Tribunale federale, si ottiene un totale di U$ 4'741'688.49.

                                         Suddividendo questo importo per le 4957 quote esistenti, si ha un valore unitario attuale di U$ 956.56 (che sale a teorici U$ 1'251.82 tenendo conto degli U$ 295.26 già distribuiti).

                                   9.   All’attribuzione, su questa base, degli U$ 1'059'241.11 disponibili, partecipano 1467 quote ("__________" 290 quote, "__________" 500 quote, __________ 300 quote, "__________" 25 quote, "__________" 25 quote, "__________" 95 quote, "__________" 18 quote, "__________" 44 quote, "__________" 38 quote, "__________" 15 quote, "__________" 30 quote, "__________" 40 quote, "__________" 30 quote, __________ 17 quote).

                                         Posto il valore unitario di U$ 956.56 appare chiaro che il denaro disponibile per U$ 1'059'241.11 non è sufficiente a soddisfare il credito complessivo, ammontante a U$ 1'403'273.52 (pari a U$ 956.56 x 1467 quote), potendosi unicamente attribuire un dividendo proporzionale del 75.48% del valore delle quote, pari a U$ 722.04 (stesso risultato con la più semplice operazione U$ 1'059'241.11 ./. 1467 quote = U$ 722.04).

                                         Detto in altri termini, si ha che ai fini risarcitori ogni quota __________ ha un valore di U$ 1'251.82.

                                         Di questi, U$ 295.26 sono già stati distribuiti (tranne che a __________.), ragione per cui vi è un valore residuo computabile di U$ 956.56, che sulla base del denaro disponibile può essere effettivamente risarcito nella misura del 75.483%, ovvero per U$ 722.04 per quota.

                                10.   Le parti civili assistite dall’avv. __________ hanno chiesto, in aggiunta al predetto risarcimento, il computo in loro favore sul valore di ogni quota di ulteriori U$ 194.73 derivanti dai complessivi U$ 965'303.19 addebitati dal AC 1 al fondo __________ per “commissioni” e “management fees” privi di giustificazione.

                                         Si tratta di una pretesa che deve essere disattesa.

                                         La Corte osserva innanzitutto che il giudizio di rinvio è del tutto silente al proposito, avendo esso determinato l’errore della prima Corte unicamente nel mancato computo dei predetti U$ 3'682'447.38, ora inclusi nel calcolo del credito delle parti civili titolari di quote __________.

                                         E’ perciò solo a titolo abbondanziale che si osserva che siffatta pretesa, anche nell’ipotesi del suo fondamento sul principio, è ben lungi dall’essere liquida.

                                         Un primo elemento di incertezza è dato dal fatto che dallo stesso atto d’accusa non risulta con chiarezza se (e se del caso a che titolo) gli importi per commissioni e management fees siano stati imputati al AC 1 come ipotesi di reato. Esso li menziona infatti (in grassetto) sia a pag. 4 in coda all’imputazione di ripetuta truffa, che a pag. 8 in coda a quella di ripetuta amministrazione infedele aggravata, senza che però sia chiara la portata della menzione per rapporto al testo che precede, e pertanto se si tratti di un elemento del reato (tesi poco verosimile, visto che la medesima fattispecie viene trascritta per due differenti ipotesi di reato), o se si tratti piuttosto (come sembra più probabile) di un complemento d’informazione volto a meglio inquadrare le circostanze dell’agire delittuoso.

                                         La conseguenza dell’incertezza è comunque quella per cui nel dispositivo di condanna non vi è chiara menzione di un illecito del AC 1 corrispondente agli importi in questione.

                                         Questo è del resto comprensibile anche alla luce del fatto che commissioni e management fees sono in linea di principio dei costi (di natura lecita) legati all’attività d’investimento dei fondi, e non invece dei proventi per il fondo, che beneficia semmai del risultato degli investimenti effettuati.

                                         Posto che commissioni e management fees sono, di principio, dei costi usualmente a carico dell’investitore, si pone -per potere anche solo ipotizzare un reato- la questione a sapere chi, contrattualmente, doveva pagare le commissioni.

                                         Solo una volta stabilito che il fondo __________ non era tenuto a corrispondere commissioni e spese, vi sarebbe spazio per un’eventuale imputazione (a questo punto per appropriazione indebita), ma l’istruttoria dibattimentale nulla ha accertato in tal senso, ragione per cui non vi è spazio per pretese civili basate su queste circostanze.

                                         Del resto, analoga incertezza è desumibile dagli accertamenti peritali sui quali la Corte dovrebbe in ogni caso fondarsi. A pagina 25 del referto A si legge in effetti che

"  La società __________ [società Sponsor del fondo] incassava, direttamente dalla banca depositaria dei capitali del Fondo __________, commissioni e management fees calcolati in base alle transazioni effettuate.

Alla stessa società venivano inoltre girati parte degli interessi attivi maturati sulla liquidità del fondo come stabilito dal regolamento del fondo (__________).

I ricavi conseguiti dallo sponsor venivano quindi distribuiti al promotore dell’operazione, AC 1 nonché, sulla base di accordi privati, al socio __________.

Sulla base degli estratti conto della banca __________ sono state determinate commissioni e interessi accreditati durante il periodo dal 1991 al 1995, per un totale di US$ 965'303.19.

Da notare che le commissioni gravano il fondo indirettamente in quanto addebitate come tali con gli addebiti di ogni singola operazione di borsa.”

                                         Su questa base, la Corte matura il convincimento per il suddetto importo di US 965'303.19 che si sia in realtà trattato in parte di parziali retrocessioni di commissioni da parte dei brokers/banche che hanno effettuato le operazioni di investimento (percependo le relative commissioni), in parte di interessi prodotti dalla liquidità disponibile ed in parte dell’addebito di proprie commissioni di gestione da parte della società appartenente al AC 1 che si occupava della gestione del fondo.

                                         A non averne dubbi, si tratta di voci di introito per AC 1/ __________ di per sé lecite in assenza di accordi contrari (cfr. invece il predetto testo, che precisa che almeno parte degli interessi sulla liquidità spettavano al gestore).

                                         Nulla prova pertanto che vi sia stato illecito al riguardo di questo importo, né risulta che il AC 1 abbia subito una condanna per questo motivo, ragione per cui non vi può essere spazio per l’ulteriore pretesa risarcitoria.

                                11.   In conclusione, in aggiunta a quanto già stabilito dal dispositivo n. 4 della sentenza 12 dicembre 2002, alle parti civili vanno attribuiti i seguenti risarcimenti: PC 4 il controvalore di lire 80 milioni; “__________” U$ 209'391.60; “__________” U$ 361'020.-; __________ U$ 216'612.-; “__________” U$ 18'051.-; “__________” U$ 18'051.-; “__________” U$ 68'593.80; “__________” U$ 12'996.72; “__________” U$ 31'769.76; “__________” U$ 27'437.52; “__________” U$ 10'830.60; “__________” U$ 21'661.20; “__________” U$ 28'881.60; “__________” U$ 21'661.20; __________ U$ 17'294.10.

                                         A parte PC 4, tutti gli altri importi sono da soddisfare con gli averi in sequestro di cui al conto vincolato n. __________/__________, dopo il 13 gennaio 2006, data di scadenza dell’investimento attualmente in essere.

                                12.   Non si prelevano tasse o spese di giustizia per questa decisione.

dichiara e pronuncia:

                                   5.   AC 1 è inoltre condannato ai seguenti risarcimenti:

                               5.1.   PC 4 il controvalore lire 80 milioni;

                               5.2.   “__________” U$ 209'391.60;

                               5.3.   “__________” U$ 361'020;

                               5.4.   __________ U$ 216'612.-;

                               5.5.   “__________” U$ 18'051.-;

                               5.6.   “__________” U$ 18'051.-;

                               5.7.   “__________” U$ 68'593.80;

                               5.8.   “__________” U$ 12'996.72;

                               5.9.   “__________” U$ 31'769.76;

                             5.10.   “__________” U$ 27'437.52;

                             5.11.   “__________” U$ 10'830.60;

                             5.12.   “__________” U$ 21'661.20;

                             5.13.   “__________” U$ 28'881.60;

                             5.14.   “__________” U$ 21'661.20;

                             5.15.   __________ U$ 17'294.10;

                             5.16.   Ai fini dell’effettuazione dei risarcimenti di cui ai dispositivi 5.2-5.15 è liberato in favore delle rispettive parti civili, a partire dal 13 gennaio 2006, il conto vincolato n. __________ della Banca __________.

                             5.17.   Le parti civili sono per il resto rinviate al foro civile per il riconoscimento delle loro pretese risarcitorie.

Intimazione a:

-  -   

-  PP 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  terzi implicati

1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3 4. PC 4  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

72.1999.265 — Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2005 72.1999.265 — Swissrulings