Incarto n. 70.2004.45 BARENCO
Lugano 1. dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 26 ottobre 2004 presentata da
IS 1 e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- fr. 100.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 23.8.1999 del Ministero pubblico, Lugano.
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 23.8.1999 del Ministero pubblico, Lugano l’istante veniva condannato a fr. 100.-- di multa per aiuto all'entrata illegale;
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della multa quale pena principale non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha pagato la multa.
Richiamato il preavviso favorevole 25 novembre 2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 18 novembre 2004 rilasciato dal Municipio di Stabio.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
all'istante
- al PO 1
al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
Totale fr. 100.--
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