Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 03.12.2004 70.2004.44

3 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·368 mots·~2 min·2

Résumé

cancellazione casellario giudiziale

Texte intégral

Incarto n. 70.2004.44 Barenco

  3 dicembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 27 ottobre 2004 presentata da

IS 1 domiciliato a  

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:

                                     -   5 giorni di arresto inflitti con decreto d'accusa 5.7.1999 del Ministero pubblico, Lugano;

                                     -   45 giorni di detenzione e fr. 1'200.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 18.9.2000 del Ministero pubblico, Lugano.

Letti ed esaminati gli atti.

Visto il preavviso negativo 29 novembre 2004 del Procuratore generale.

Preso atto che l'istante è stato condannato:

-     con decreto d'accusa 5.7.1999 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 5 giorni di arresto per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (commissione reiterata);

-     con decreto d'accusa 18.9.2000 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 45 giorni di detenzione e fr. 1'200.-- di multa per furto d'uso, conducenti malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre, conducenti ebbri e infrazione alle norme della circolazione.

Ritenuto:                      -   che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 5.7.1999, un'altra sanzione penale;

                                      -   che, per la condanna 18.8.2000, il termine di due anni dall'espiazione della pena, previsto da suddetta norma per ordinare la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale, non è ancora integralmente trascorso, avendo l'istante terminato di espiare la pena il 27.9.2003;

                                     -   che inoltre, IS 1 nemmeno può avvalersi di motivi particolari, impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza.

Visti gli art.                       80 cifra 2 CPS;

                                         9, 324 segg. CPPT e 39 TG sulle spese

decreta:                    1.   L'istanza 27 ottobre 2004 di IS 1 è respinta.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                   3.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

                                   4.   Intimazione:

                                         all'istante

                                         al PO 1

                                                                                La presidente

                                                                                del Tribunale penale cantonale

                                                                                Giudice Agnese Balestra-Bianchi

70.2004.44 — Ticino Tribunale penale cantonale 03.12.2004 70.2004.44 — Swissrulings