Incarto n. 70.2004.38
Lugano 25 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 15 settembre 2004 presentata da
IS 1 e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 12 mesi di detenzione (pena sospesa per permettere il collocamento ex art. 44 CPS) inflitti con sentenza 12.9.2000 del Presidente delle Assise Correzionali di Locarno.
Ritenuto: - che con sentenza 12 settembre 2000 del Presidente delle Assise Correzionali di Locarno l'istante è stato condannato alla pena di 12 mesi di detenzione (pena sospesa ex art. 44 CPS per permettere il collocamento in uno stabilimento per tossicodipendenti) per infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti;
- che il 18 maggio 2001 IS 1 è stato liberato condizionalmente;
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto del preavviso del Procuratore generale.
Ritenuto che il termine stabilito dall'art. 80 cfr. 2 per ordinare la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale non è ancora integralmente trascorso (lo sarà a partire dal 18.5.2006) e che la condotta di IS 1, ancorché degna di considerazione, non riveste quella particolare meritorietà prevista dalla norma testè citata, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza 15 settembre 2004 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione:
all'istante
al PO 1a
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi