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Ticino Tribunale penale cantonale 06.07.2004 70.2004.25

6 juillet 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·274 mots·~1 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 70.2004.25

Lugano 6 luglio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

sedente per statuire sull'istanza di confisca 15 giugno 2004 presentata dal Procuratore pubblico

__________, tendente ad ottenere la confisca e la distruzione di 1.9 grammi lordi di canapa (rep.

SAD 5004/04) sequestrati a

Ignoti                             

Considerato                 -   che il 4 gennaio 2004, a Chiasso, presso la Stazione ferroviaria, le GFC hanno rinvenuto 1.9 grammi lordi di canapa (rep. SAD 5004/04);

                                     -   che dagli accertamenti esperiti non è stato possibile risalire al detentore dello stupefacente;

                                     -   che il Procuratore pubblico con decreto NLP 2081/04 del 15 giugno 2004 ha abbandonato il procedimento contro ignoti, motivo per cui è ora a chiedere la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato;

                                     -   che giusta l'art. 58 CPS il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la confisca e la distruzione degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico;

                                     -   che lo stupefacente in oggetto realizza quanto previsto da detta norma e di conseguenza deve essere confiscato e distrutto.

Per questi motivi

Richiamati gli art.             58 CPS

                                         350 CPP e 39 TG sulle spese

decreta                     1.   E' ordinata la confisca e la distruzione di 1.9 grammi lordi di canapa (rep. SAD 5004/04) sequestrati il 4 gennaio 2004 alla Stazione ferroviaria di Chiasso.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:

                                     -   al Ministero pubblico, PP, Sede

                                     -   alla Polizia scientifica, Bellinzona (per esecuzione)

                                                                                Tribunale penale cantonale

                                                                                La Presidente

                                                                                Giudice Agnese Balestra-Bianchi

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