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Ticino Tribunale penale cantonale 04.08.2004 70.2004.10

4 août 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·291 mots·~1 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 70.2004.10 Barenco

Lugano 4 agosto 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

sedente per statuire sull’istanza di confisca 13 aprile 2004 presentata dal

_____________

tendente ad ottenere la confisca e la devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 3'600.--, sequestrati a persona rimasta ad oggi ignota.

Considerato:                -   che il 2 marzo 2004, a seguito di un controllo effettuato presso la Camera n. _________ del CRS di Tesserete, la Polizia cantonale ha rinvenuto, oltre ad alcuni telefoni mobili e materiale per la confezione di "bolas", una busta anonima contenente la somma di fr. 3'600.--;

                                     -   che malgrado le ricerche effettuate non è stato possibile identificare la persona che aveva occultato il denaro e nemmeno l'eventuale avente diritto;

                                     -   che, con decreto di non luogo a procedere n. 1261/04 del 13 aprile 2004, il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di ignoti, motivo per cui è ora a chiedere la confisca del denaro sequestrato;

                                     -   che, nelle descritte circostanze, è da ritenere altamente probabile per non dire certo, che il denaro sequestrato è provento di traffico di stupefacenti o quantomeno prodotto di attività illecita;

                                     -   che giusta l'art. 59 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la confisca dei valori patrimoniali che erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato.

Per questi motivi,

richiamati gli art.              59 CP e sulla competenza l'art. 350 n. 2 CPP,

decreta                     1.   L'istanza 13 aprile 2004 del Procuratore pubblico è accolta. §Di conseguenza è ordinata la confisca e la devoluzione allo Stato di fr. 3'600.--.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         - al Ministero pubblico, ___________

                                                                                 La presidente

                                                                                del Tribunale penale cantonale

                                                                                Giudice Agnese Balestra-Bianchi

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