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Ticino Tribunale di espropriazione 27.11.2006 40.2006.17

27 novembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,984 mots·~10 min·4

Résumé

Edificio principale: aumento correttivo di vetustà, applicazione del reddito accertato; aumento del correttivo del valore del terreno; ponderazione

Texte intégral

Incarto n. 40.2006.17 LUGANO  

Lugano 27 novembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Gianfranco Sciarini arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 12 gennaio 2006 da

RICO 1  

Contro

la decisione su reclamo emessa il 14 dicembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,  

relativamente ai mappali n. 592-593-1753 RFD di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 13 luglio 2006,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.     Occorre qui subito rilevare che, in sede di sopralluogo, RICO 1 ha dichiarato di ritirare il ricorso presentato per i mappali 592 e 593 RFD di __________, motivo per cui limitatamente ai due citati fondi la procedura ricorsuale è stralciata dai ruoli.

                                2.

                             2.1.     Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                             2.2.     Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                              2.3     Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                3.     Per la part. no. 1753 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 297'649.--.

                                        Relativamente alla particella 1753 il reclamo interposto in data 29 agosto 2004 da RICO 1 è stato respinto dall’UCS con decisione del 14 dicembre 2005.

L’autorità di prima istanza, anche a seguito del sopralluogo effettuato e dei confronti fatti con casi analoghi esistenti nella zona, ha sostanzialmente confermato la bontà della propria decisione in merito alle censure sollevate dal reclamante, in particolare per ciò che riguarda il valore cubimetrico esposto e il valore del terreno, ribadendo che la prudenzialità adottata determina e giustifica la stima esposta.

                                4.     Con ricorso 12 gennaio 2006 RICO1 é insorto innanzi a questo Tribunale, postulando una riduzione del valore di stima fissato dall’autorità di prima istanza. A mente del ricorrente l’Ufficio di stima non avrebbe tenuto sufficientemente in considerazione elementi importanti per la determinazione dei diversi valori del fondo, in particolare che: - l’edificio abitativo non è mai stato oggetto di interventi di miglioria nel corso degli anni; - la posizione del mappale risulta essere alquanto sfavorevole (ubicato all’incrocio tra via F__________ e Via B__________); - il valore del terreno (posto in zona R7b) appare ingiustificato se confrontato con quello fissato sull’altro lato della strada, che beneficia di un indice di sfruttamento maggiore (zona R7); - la superficie alquanto esigua, le servitù e le restrizioni fondiarie a carico del mappale, non permettono di fatto alcuna nuova edificazione;

                                        gli inconvenienti dovuti all’ubicazione dello stabile ne rendono difficoltosa la locazione con conseguenze dirette sui relativi affitti.

                                5.     In sede di sopralluogo esperito il 13 luglio 2006, il Tribunale ha constatato che l’edificio principale è strutturato su due piani e ad ogni piano è presente un appartamento di 4 locali più servizio. Sul fronte nord l’edificio presenta inoltre un corpo ad un piano con negozio e un piccolo deposito adiacente. Le cantine sono ubicate al piano seminterrato. Lo stato complessivo della casa è ancora quello originario (non sono mai stati eseguiti interventi di rilievo).

                                6.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RICO 1 proprietario dell’oggetto stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).

                                7.    

                             7.1.     I fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

                                        A seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

                             7.2.     Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

                                        L’ art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.

                             7.3.     Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

                                        Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

                                        Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).

                                        Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

                             7.4.     Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                8.     In concreto, il Tribunale, che non è vincolato dalle domande dei ricorrenti (art. 38 cpv. 3 Lst.) e giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.) accoglie parzialmente il ricorso per i motivi che seguono.

                             8.1.     Come accertato in sede di sopralluogo l’edificio principale sub. A si trova  sostanzialmente nella sua struttura originale ed interventi rilevanti per il valore della costruzione non ne sono stati effettuati. Alla luce dell’anno di edificazione – risalente al 1935 (cfr. dichiarazione per la stima ufficiale della sostanza immobiliare modulo 1 p.to 2.4) – e per quanto constatato dal profilo della conservazione –sufficiente- e delle finiture –economiche-, il Tribunale ritiene di poter riconsiderare il correttivo di vetustà, più corrispondente e confacente alla situazione di fatto, aumentandolo dal -35% al -53%.

                             8.2.     Per quanto attiene al valore di reddito il Tribunale, in applicazione dei disposti di legge di cui all’art. 38 cpv. 2 e 3 Lst. e alla luce dei contenuti inequivocabili dell’art. 16 cpv. 2 Lst., ritiene applicabili, laddove determinabili, i redditi accertati, considerato che l’estimo deve corrispondere al principio basilare secondo cui un bene immobile vale quanto rende (cfr. Messaggio 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova Lst., ad art. 19).

Gli accertamenti esperiti dal Tribunale hanno permesso di stabilire in CHF 22'850.—annui il reddito lordo, ovvero CHF 18'650.—per gli appartamenti e CHF 4'200.—per il negozio, e ciò sulla base delle risultanze della documentazione prodotta dal ricorrente in sede di sopralluogo e versata agli atti.

                             8.3.     Il valore base di zona di fr. 720.-- /mq. appare prudenziale per una zona di piano regolatore R7b rispetto al prezzo normalmente conseguibile per un analogo oggetto in una libera contrattazione. Dal canto suo il correttivo del -50% già applicato dall’autorità di prima istanza non rispecchia sufficientemente le limitazioni che gravano il fondo, in particolare il fatto che il medesimo, pur appartenendo come detto ad una zona R7b, non è e non può essere sfruttato secondo le norme di PR. Questa situazione permette al Tribunale di riconsiderare il correttivo del valore del terreno, aumentandolo del 10% e fissandolo quindi al -60%, con la conseguente riduzione del valore metrico da CHF 360.— a CHF 288.--.

                             8.4.     Ciò detto si rileva comunque come il valore del terreno complementare aumenti da CHF 67'649.-- a CHF 85’637.--. Esso è frutto del metodo di calcolo voluto dal legislatore che, introducendo il principio della media ponderata tra valore metrico e valore di reddito, ha voluto privilegiare la stima globale dei fondi edificati considerandoli come un’unità economica comprendente tanto i fabbricati quanto il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2, 16 cpv. 2 Lst. e art. 7 Reg.). In pratica ha creato una relazione inscindibile tra terreno e costruzione esistente con la conseguenza che la stima finale è il risultato di una reciproca dipendenza tra valore metrico e valore di reddito. Questo per dire che in presenza della correzione di uno o più fattori che entrano nella ponderazione, è inevitabile che anche la ripartizione della stima nei singoli subalterni ne risulti modificata. Considerando che il valore metrico di un fondo include il valore del fabbricato e del terreno (art. 17 cpv. 3 Lst.), l’applicazione della media ponderata può dunque comportare, come in questo caso, l’aumento del valore del terreno complementare.

                             8.5.     Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

                                9.

                             9.1.     Di conseguenza, per il mappale 1753 RFD di __________, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima stabilito in CHF 270'637.-, come da scheda di calcolo annessa.

                             9.2.     Per i mappali n. 592 e 593 RFD di __________ il ricorso è stralciato dai ruoli per desistenza.

                             9.3.     La tassa di giustizia di fr. 600.— è posta a carico della parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 2/3 a carico dell’Ufficio cantonale di stima e di 1/3 a carico del ricorrente.  

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è parzialmente accolto ed il valore ufficiale di stima del mappale no. 1753 RFD di __________ stabilito in CHF 270'637.--, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     Il ricorso presentato per i mappali n. 592 e 593 RFD di __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                3.     La tassa di giustizia di fr. 600.—è posta per 2/3 a carico dell’Ufficio cantonale di stima e per il rimanente 1/3 a carico del ricorrente.

                                4.     La presente decisione e definitiva.

                                5.     Intimazione a:

- RICO 1 per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                                                   Enzo Barenco

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