Incarto n. 40.2005.89 __________
Lugano 30 giugno 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Dario Medici ing. Eraldo Pianetti
segretario giurista
Alan Gianinazzi
statuendo sul ricorso presentato in data 26/30 maggio 2005 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 29 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente ai mappali n. 80 e 82 VM di __________,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. I valori di stima ufficiale esposti dall’UCS con le notifiche di decisione 1. febbraio 2004, che riguardavano pure altri fondi di proprietà di RI 1, sono i seguenti:
- CHF 1'475.- per la part. no. 80 VM di __________
- CHF 46'141.- per la part. no. 82 VM di __________
Il reclamo interposto in data 11 giugno 2004 dal proprietario è stato respinto dall’UCS con decisione 29 aprile 2005.
L’autorità di prima istanza ha riconfermato la propria decisione, ribadendo che la superficie della particella no. 80 VM di __________ è di 59 mq. e non di 33 mq. come preteso dal reclamante e che, per quanto concerne la part. no. 82 VM di __________, il reclamo deve essere considerato irricevibile siccome volto alla rettifica di risultanze catastali, ciò che esula dalla competenza delle autorità preposte a determinare il valore di stima ufficiale degli immobili.
3. Con ricorso del 26/30 maggio 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo Tribunale postulando che la part. no. 80 VM di __________ venga stimata unicamente per una superficie di 33 mq., che a suo dire risulterebbe dall’estratto censuario e che per la part. no. 82 VM di __________ venga corretta la descrizione della proprietà così come risulta dall’estratto censuario da lui allegato al gravame.
4. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario degli oggetti stimati e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
5. Evadendo una precisa richiesta di accertamento formulata in data 2 giugno 2005 da questo Tribunale, il geometra revisore competente ha confermato che la superficie del mapp. no. 80 VM di __________ è di 59 mq.
Dal relativo sommarione la part. no. 82 VM di __________ risulta così descritta:
sub. A Abitazione
sub. B Portico
sub. c giardino
sub. e prato
Non appare pertanto alcun sub. d, come invece preteso dal ricorrente.
Alla luce di tali risultanze, che rendono superfluo esperire un sopralluogo di accertamento, appare evidente che la documentazione prodotta dal ricorrente a supporto delle sue richieste non corrisponde alla situazione attuale. A ciò si aggiunga che, come giustamente sottolineato dall’UCS nella decisione su reclamo, non é comunque di competenza delle autorità preposte a determinare il valore di stima ufficiale degli immobili correggere eventuali risultanze catastali che non dovessero corrispondere alla realtà.
6. Alla luce di tali risultanze il gravame deve essere respinto e i valori ufficiali di stima dei mapp. n. 80 e 82 VM del comune di __________ confermati rispettivamente in CHF 1'475.- e in CHF 46'141.- come da schede di calcolo annesse.
7. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico del ricorrente, parte soccombente.
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 ed il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e i valori ufficiali di stima immobiliare confermati in CHF 1'475.- per il mapp. no. 80 VM di __________ e in CHF 46'141.- per il mapp. no. 82 VM di __________, come da schede di calcolo annesse.
2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico di RI 1, Küsnacht.
3. La presente decisione é definitiva.
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi