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Ticino Tribunale di espropriazione 04.10.2005 40.2005.52

4 octobre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,102 mots·~6 min·2

Résumé

Ricorso sulle stime

Texte intégral

Incarto n. 40.2005.52 __________  

Lugano 4 ottobre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Argentino Jermini arch. Claudio Morandi

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 26/27 aprile 2005 da

1. RI 1, 2. RI 2, tutti rappr. da RA 1,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 5 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 237 RFD di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 30 agosto 2005,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     Per la part. no. 237 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2005, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 108.-

                                        Il reclamo interposto in data 20 agosto 2004 da RI 2 e RI 1 è stato respinto dall’UCS con decisione 5 aprile 2005.

                                        L’autorità di prima istanza ha riconfermato la propria decisione ritenendo che dall’esame delle zone previste dal Piano Regolatore risulta che il terreno oggetto di reclamo, a prescindere dal suo utilizzo quale giardino, costituisce un fondo inedificabile chiaramente separato dai mappali n. 269 e 270 RFD di __________.

                                3.     Con ricorso 26/27 aprile 2005 le proprietarie sono insorte innanzi a questo Tribunale argomentando che il mappale oggetto del gravame sarebbe intimamente legato ai mappali n. 269 e 270, dei quali, fungendo da giardino, sarebbe il naturale complemento e che la fattispecie debba essere trattata come lo è stato il mappale no. 229, fondo edificato che si ritrova in una zona non edificabile e che, a detta delle ricorrenti, sarebbe stato trattato dall’UCS come se fosse edificabile.

                                        RI 2 e RI 1 postulano di conseguenza che venga applicato al fondo di loro proprietà il valore metrico di base stabilito per i terreni edificabili di __________, in particolare per il mappale no. 229, tenendo conto di un contenuto fattore di riduzione.

                                4.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame delle ricorrenti, proprietarie dell’oggetto stimato e destinatarie della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

                                5.     Giusta l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola, quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati alla LDFR.

                                        I fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2 Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Lst.), mentre quelli edificati tenendo conto del genere di edificio agricolo (art. 4 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della Lst.).

                                6.     Nel corso del sopralluogo esperito il 30 agosto 2005 il Tribunale ha potuto appurare che la part. no. 237 RFD di __________, situata in zona per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (XB6), è adibita a giardino con gli usuali arredi e manufatti (tavolo, pergola, ecc.). Il fondo é separato dai mappali n. 269 e 270, dai quali dista circa una ventina di metri, per il tramite di una piazzetta, come del resto ben risulta dalla relativa planimetria.

                                7.     Alla luce di tali risultanze, questo Tribunale ritiene che il mappale no. 237 RFD di __________, trovandosi in zona per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (XB6), non si situi invero in una zona prettamente inedificabile e non possa essere trattato alla stessa stregua di un terreno agricolo.

                                        Il tutto è pure confermato dal fatto che il fondo è adibito a giardino con gli usuali arredamenti (tavolo, pergola, ecc.) e ha un rapporto certamente più accentuato e naturale con il nucleo che con la zona agricola circostante, come del resto risulta dalla sua particolare ubicazione e dalla colorazione della zona di riferimento sul piano delle zone, che richiama la colorazione destinata alla zona del nucleo.

                                        Pur rimarcando che il mapp. no. 237 RFD di __________ non possa essere trattato come lo è stato il mapp. no. 229 RFD di __________, visto che quest’ultimo, a differenza del primo, si trova sì in zona agricola, ma risulta già edificato (art. 10 lett. b) Lst.), il Tribunale di espropriazione ritiene, per i motivi suesposti, di dover stabilire per il mappale oggetto di ricorso un valore metrico di CHF 90.-, corrispondente a quello assegnato alla zona del nucleo.

                                        Di conseguenza, il ricorso viene parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 237 RFD di __________ stabilito in CHF 32'580.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                8.     Giusta l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico delle ricorrenti nella misura di 1/3, ritenuto che la loro domanda di giudizio verteva all’applicazione di un criterio analogo a quello adottato per il mappale no. 229 RFD di __________, dove per il terreno complementare è stato ritenuto un valore metrico di CHF 130.- e per i rimanenti 2/3 a carico dell’UCS.

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.) e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 237 RFD di __________ stabilito in CHF 32'580.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico delle ricorrenti nella misura di 1/3 e per i rimanenti 2/3 a carico dell’Ufficio cantonale di stima.

                                3.     La presente decisione é definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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