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Ticino Tribunale di espropriazione 10.07.2006 40.2005.252

10 juillet 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,587 mots·~8 min·3

Résumé

Riduzione dei volumi determinanti e dei valori cubimetrici; lo stato effettivo degli edifici e la difficile accessibilità escludono l'applicazione di un qualsisasi valore di reddito.

Texte intégral

Incarto n. 40.2005.252 __________  

Lugano 10 luglio 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 24/25 novembre 2005 da

- RI 1, - RI 2,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 28 ottobre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente ai mappali nr. 1238 e 1239 RT di __________,

sentiti                              i ricorrenti presso il Municipio di __________ in data 31 maggio 2006

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     I valori di stima esposti dall’UCS con la notifica di decisione 1. febbraio 2004 sono i seguenti:

                                        - CHF 4'008.- per il mapp. no. 1238 RT di __________;

                                        - CHF 8'016.- per il mapp. no. 1239 RT di __________.

                                        I reclami interposti in data 2 settembre e 26 agosto 2004 da RI 1 e RI 2 sono stati respinti dall’UCS con decisioni 28 ottobre 2005.

                                        L’autorità di prima istanza ha confermato le proprie decisioni ribadendo che nel caso del gravame presentato da RI 1 le argomentazioni del reclamante sono già state considerate, mentre il reclamo presentato congiuntamente da RI 2 è stato ritenuto irricevibile in quanto privo di motivazioni circostanziate.

                                3.     Con ricorso 25/28 novembre 2005 e 24/25 novembre 2005, completato congiuntamente il 5 dicembre 2005, RI 1 e RI 2 sono insorti innanzi a questo Tribunale postulando che i due mappali oggetto di ricorso vengano stimati considerando il solo valore del sedime. Ciò poiché si tratta di costruzioni fatiscenti, praticamente fagocitate dal bosco e non più utilizzate nemmeno a scopi agricoli che sono discoste dal piano e raggiungibili unicamente tramite un sentiero di montagna.

                                4.     Nel corso dell’audizione dei ricorrenti avvenuta il 31 maggio 2006, preso atto della rinuncia di entrambi all’esperimento del sopralluogo, il Tribunale ha acquisito agli atti le copie delle rispettive schede di inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili e preso atto che i tetti degli edifici sono nel frattempo crollati (mapp. no. 1238) o parzialmente crollati (mapp. no. 1239).

                                5.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1 e RI 2, comproprietari degli oggetti stimati e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

                                        Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande dei ricorrenti e può riformare la decisione anche a loro danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

                                6.    

                                        6.1.

                                        I fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

                                        A seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

                                        6.2.

                                        Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

                                        L’ art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.

                                        6.3.

                                        Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

                                        Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

                                        Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).

                                        Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

                                        6.4.

                                        Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                7.

                                        7.1.

                                        Preliminarmente, in merito al ricorso congiunto presentato da RI 2 il Tribunale non può fare a meno di rimarcare che l’autorità di prima istanza ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto non contenente alcuna motivazione circostanziata e precisa che permettesse un riesame approfondito della stima. Ciò in chiaro contrasto con l’art. 9 LPamm., che prevede che “istanze o ricorsi che non adempiono ai requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all’interessato con l’invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili”.

                                        La decisione dell’UCS non può pertanto essere condivisa e deve essere annullata.

                                        Ritenuto che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.) e che in concreto sono presenti tutti gli elementi necessari per decidere nel merito la lacuna è eccezionalmente sanabile in questa sede. Ciò visti anche gli esigui valori oggetto di gravame e per motivi di economia di procedura.

                                        7.2.

                                        In concreto, il Tribunale accoglie il ricorso riducendo le volumetrie dei rispettivi edifici accessori sub. A da 189 a 135 mc per il mapp. no. 1238 e da 330 a 275 mc per il mapp. no. 1239 e dimezzando entrambi i valori cubimetrici attualizzati. Ciò poiché i rustici presenti sui mapp. nr. 1238 e 1239 RT di __________ si trovano in uno stato di deperimento e di abbandono tali da renderli di fatto inabitabili. Lo stato di conservazione degli edifici deve essere pertanto considerato carente e non normale come ritenuto a torto dall’UCS e nel calcolo della volumetria vanno in realtà conteggiati unicamente due piani di 2.5 m ciascuno per complessivi 5 m di altezza, senza alcun supplemento per il tetto.

                                        Lo stato effettivo degli edifici e la difficile accessibilità escludono peraltro, con tutta evidenza, la possibilità di computare un qualsiasi valore di reddito.

                                        7.3.

                                        Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

                                8.    

                                        8.1.

                                        Di conseguenza, il ricorso è accolto e i valori ufficiali di stima così stabiliti, come da schede di calcolo annesse:

-          CHF 1'008.- per il mapp. no. 1238 RT di __________;

-          CHF 3'016.- per il mapp. no. 1239 RT di __________.

                                        8.2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto e i valori ufficiali di stima stabiliti in CHF 1'008.- per il mapp. no. 1238 RT di __________ e in CHF 3'016.- per il mapp. no. 1239 RT di __________, come da schede di calcolo annesse.

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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