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Ticino Tribunale di espropriazione 22.09.2005 40.2005.103

22 septembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,015 mots·~5 min·4

Résumé

ricorso stime

Texte intégral

Incarto n. 40.2005.103 __________  

Lugano 22 settembre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Argentino Jermini arch. Claudio Morandi

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 18/20 giugno 2005 da

ISCE 1, composta da: 1. MIST 1, 2. MIST 2, 3. MIST 3 tutti rappr. da RA 1,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 20 maggio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 936 RFD di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 1. settembre 2005,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     Per la part. no. 936 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 300'900.-

                                        Il reclamo interposto in data 2 settembre 2004 da RA 1, rappresentante della Comunione ereditaria, è stato parzialmente accolto dall’UCS con decisione 20 maggio 2005.

                                        L’autorità  di prima istanza, considerando la presenza di un onere di passo a favore del mapp. no. 410 RFD di __________, ha applicato un correttivo del -10% sul valore metrico di base di tutto il terreno, ridotto da CHF 300.- a CHF 270.-, riconfermando per il resto la propria decisione.

                                        Il valore di stima ufficiale del mappale no. 936 RFD di __________ è stato di conseguenza stabilito in CHF 270'810.-

                                3.     Con ricorso 18/20 giugno 2005 i proprietari, rappresentati da RA 1, sono insorti innanzi a questo Tribunale argomentando che l’aumento del valore ufficiale di stima rispetto al precedente sarebbe esagerato e non in linea con l’obiettivo del nuovo sistema delle stime di garantire un’evoluzione più  lineare delle stime stesse.

                                        I ricorrenti ritengono inoltre che l’UCS non abbia sufficientemente considerato la presenza a confine della strada cantonale, intensamente trafficata e origine di un importante inquinamento fonico e dell’aria, soprattutto per rapporto ai fondi a monte, non confinanti con il tracciato stradale e postulano un’equa riduzione del valore di stima fissato per la loro proprietà.

                                4.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame dei ricorrenti, proprietari dell’oggetto stimato e destinatari della decisione dell’UCS nonché validamente rappresentati dal coerede MIST 3, è ricevibile in ordine.

                                5.     Giusta l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione. È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

                                        Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                6.     Nel corso del sopralluogo esperito il 1. settembre 2004, questo Tribunale ha potuto constatare che il fondo oggetto del gravame, confinante a valle con la strada cantonale, è destinato a prato e che l’onere di passo coincide con la situazione catastale (sub. b).

                                7.     Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene che nella determinazione del valore metrico di base della zona di Piano Regolatore denominata R3 e pertanto del mappale oggetto di ricorso sia già stata sufficientemente considerata l’esistenza della vicina strada cantonale e di tutte le conseguenze negative che ne derivano. Del resto, come constatato in sede di sopralluogo, il traffico sull’arteria stradale non è tale da giustificare l’applicazione di un ulteriore correttivo sul valore metrico base del fondo.

                                        Il tribunale ritiene infine che tutti i fondi presenti nella ristretta fascia di PR che si trova in zona R3, rialzati rispetto al tracciato della strada cantonale, subiscano sostanzialmente le medesime conseguenze negative provenienti dall’arteria stradale e che pertanto non vi siano ragioni sostanziali per trattarli in modo differenziato.

                                        Per il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo invero assai prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

                                        Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 936 RFD di __________ confermato in CHF 270'810.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                8.     Giusta l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei componenti della Comunione ereditaria ISCE 1, parti soccombenti.

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 936 RFD di __________ confermato in CHF 270'810.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti, componenti della Comunione ereditaria ISCE 1.

                                3.     La presente decisione é definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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