Incarto n. 30.2011.25
Lugano 29 ottobre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Alberto Canepa ing. Paolo Barberis
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sul ricorso presentato in data 6 ottobre 2011 da
RI 1 RA 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 6 ottobre 2011 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di sistemazione di Via __________ a __________,
relativamente ai mapp. no. 159 e 1900 RFD __________, sezione __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1. Il Municipio di __________ – ora per aggregazione Comune di __________ – ha deciso di procedere alle opere di sistemazione della strada comunale Via __________ (mapp. no. 181) a __________. Il progetto è stato presentato con messaggio no. 09/2008 del 23.7.2008 unitamente alla richiesta di credito per la realizzazione delle opere di fr. 930'840.- ed alla proposta di prelevare contributi di miglioria in ragione del 60% della spesa determinante. Il Consiglio comunale ha approvato il messaggio con risoluzione del 3.11.2008. Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 26.1 al 25.2.2009 in applicazione alla Legge sulle strade ed approvato dal Municipio con decisione del 29.4.2009 cresciuta incontestata in giudicato. L’acquisizione delle superfici necessarie all’attuazione del progetto è stata trattata privatamente con i proprietari (cfr. accordi del 14.8.2008) e formalizzata mediante la stipula di un contratto di compravendita al prezzo di fr. 300.- il mq (cfr. d.g. 8759/60 del 23.5.2011).
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di imposizione dei contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 20.6. al 20.7.2011 previo invio di un avviso personale ai contribuenti. RI 1, quale proprietario dei mapp. no. 159 e 1900, è stato assoggettato al pagamento di contributi di miglioria che ammontano, rispettivamente, a fr. 103'117.45 e a fr. 38'764.50. Non condividendo l’imposizione il proprietario ha dapprima impugnato il prospetto mediante reclamo, che il Municipio ha respinto con decisione del 6.10.2011. Quindi ha interposto il ricorso in esame chiedendo l’annullamento, rispettivamente la riduzione dei contributi a suo carico: egli contesta la sussistenza di un vantaggio particolare, la spesa determinante, il perimetro d’imposizione e i criteri di riparto dei contributi. Con risposta del 22.12.2011 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione si è svolta il 7.3.2012 con esito infruttuoso, seguita il 19.6 successivo da un sopralluogo. In data 2.10.2012 si è proceduto all’escussione del testimone indicato dal ricorrente ed al dibattimento finale, nel corso del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
2. La competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in tema di contributi di miglioria è data dall’art. 13 cpv. 2 LCM. Il ricorso in esame, presentato tempestivamente dal proprietario imposto, legittimato a ricorrere (art. 5 LCM e 43 LPamm), è ricevibile in ordine.
3. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Giusta l’art. 4 cpv. 1 LCM un vantaggio particolare è presunto specialmente quando: l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b); elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a carico dei proprietari è stabilita nel piano di finanziamento; per le opere di urbanizzazione generale non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 e 3 LCM). Essa è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). In materia di contributi di miglioria, specie nella delimitazione del perimetro imposto e nella ripartizione della quota, l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia. Pertanto, in occasione del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri d’imposizione rispettino la legge ed i principi costituzionali; gli stessi potranno così essere censurati solamente se conducono a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4. 4.1. Gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio emblematico di opere di urbanizzazione soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005, p. 95; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).
4.2. Le opere imposte interessano Via __________, strada che ha imbocco dalla cantonale Via __________ nei pressi della rotonda di __________, a lato dello stabile che ospita il ristorante __________ (mapp. no. 431), e che si congiunge a sud con la comunale Via __________, servendo la zona artigianale-industriale (ovest) e quella residenziale (est). In ragione dello stato di degrado della pavimentazione, dovuto soprattutto all’incremento di traffico, sia con mezzi leggeri che pesanti, conseguente all’insediamento di nuove aziende nella zona Ar-I, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di sistemazione completa della strada. Il progetto contempla l’ampliamento del campo stradale a m 6.50 per consentire lo scambio degli autocarri, la formazione sul lato est della carreggiata di un nuovo marciapiede di m 1.50 in pietra naturale e con delimitazione in mocche a quota di 4 cm dal livello della strada, nonché la sistemazione dei raccordi con Via __________ e con la strada cantonale; quest’ultimo raccordo, in particolare, è stato ridefinito con l’inserimento di una preselezione che ha comportato l’allargamento della cantonale e il riordino dell’accesso al posteggio del ristorante. I lavori includono infine il rifacimento completo delle sottostrutture e dell’impianto di illuminazione come anche il potenziamento della segnaletica stradale e del sistema di smaltimento delle acque di scorrimento (cfr. relazione tecnica del progetto definitivo e planimetrie). Le opere, che sono state eseguite secondo le regole dell’arte, hanno migliorato l’agilità e la qualità di percorrenza del comprensorio. Sono così stati raggiunti gli obiettivi prefissati dal Municipio, ossia di migliorare i collegamenti viari per i mezzi pesanti necessari alle attività insediate nella zona Ar-I, e di garantire nel contempo una maggiore sicurezza al traffico pedonale ed automobilistico. L’intervento ha dunque conferito indubbi vantaggi particolari ai fondi serviti (art. 4 LCM).
4.3. Le proprietà in esame sono fondi contermini, entrambi appartenenti al comparto Ar-I ed ubicati lungo il tratto occidentale di Via __________. Il mapp. no. 159 (mq 17'511) è occupato con un ampio fabbricato che ospita diversi artigiani (cosiddetto stabile “__________”) e con alcune tettoie. Sul lato est la superficie è parzialmente asfaltata ed utilizzata come accesso e posteggio. Nell’angolo sud-ovest esiste uno spiazzo asfaltato adoperato sia per il carico e lo scarico dei prodotti grezzi e finiti che come deposito e posteggio; a lato di questo spiazzo, su Via __________, immediatamente prima della fermata del bus, la strada presenta un restringimento con cippi in cemento. Il mapp. no. 1900 (mq 7'105) è edificato con una costruzione suddivisa su 4 e 2 piani fuori terra destinata ad uffici, un laboratorio (selleria) delle ferrovie, all’azienda __________, ed a locali tecnici. La superficie libera lungo i lati est e ovest dello stabile è asfaltata ed utilizzata quale accesso e posteggi. Entrambe le particelle sono raggiungibili percorrendo Via __________ e quindi Via __________ (cfr. verbale di sopralluogo del 19.6.2012).
4.4. Il ricorrente rileva che i mapp. no. 159 e 1900 erano accessibili già prima dell’esecuzione dei lavori stradali su Via __________ e che il traffico pesante per la zona Ar-I non ne ha tratto facilitazioni o miglioramenti. Egli rileva, in particolare, che la larghezza del campo stradale non è mutata e che le migliorie dipendenti dalla sistemazione del raccordo sulla cantonale e dalla creazione di un marciapiede sul lato sinistro della strada, vanno soprattutto a vantaggio del mapp. no. 431 e dei fondi appartenenti alla zona residenziale, che tuttavia sono stati esclusi dal perimetro. A ciò si aggiunge che l’introduzione di posteggi alternati su Via __________, anche in vicinanza delle entrate dei mapp. no. 159 e 1990, così come i cippi in cemento posti a restringimento della carreggiata, rendono molto più difficili il transito e le manovre di accesso ai mezzi pesanti. Di conseguenza, a suo avviso, le particelle non hanno tratto alcun vantaggio. In relazione alle suddette censure dev’essere rilevato anzitutto che la presenza di infrastrutture pregresse non è decisiva, dal momento che un vantaggio particolare è presunto non solo quando l’opera attua una prima urbanizzazione, ma anche quando migliora l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, rispettivamente quando migliora in modo evidente la situazione generale dei fondi, specie l’accessibilità e la sicurezza (art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 1 let. a, b LCM). Dunque anche un fondo che già era servito può trarre vantaggio da un’opera stradale. Questo è sicuramente il caso nella fattispecie in esame. Come si evince dal MM no. 09/2008 e dagli atti del progetto definitivo (cfr. relazione tecnica e piani), lo scopo principale delle opere realizzate in Via __________ è di migliorare l’accessibilità al comparto Ar-I in seguito dell’insediamento di nuove aziende. Da ciò il rifacimento completo della strada, infrastrutture comprese, e l’ampliamento del campo viabile da m5am 6.50 m, affinché il traffico pesante possa transitare e incrociare in modo adeguato. Per garantire inoltre una maggiore sicurezza ai pedoni, è stato realizzato un nuovo marciapiede di m 1.50 lungo il lato est della carreggiata. Quest’ultimo va a beneficio anche dei terreni industriali dal momento che i proprietari, cosi come i fornitori e i dipendenti delle aziende, possono usufruirne, e questo è sufficiente per ammettere un vantaggio particolare (RtiD II 2008 no. 31 c. 4.4). Sostanzialmente, confrontando la situazione pregressa con quella attuale, risulta evidente che gli interventi hanno migliorato l’urbanizzazione e l’accessibilità dei fondi serviti (cfr. documentazione fotografica), tra i quali si annoverano anche i mapp. no. 159 e 1900. Occorre considerare infatti che il collegamento tra Via __________ (lato ovest) e la strada cantonale del __________ presenta, poco oltre il mapp. no. 159, un sottopasso ferroviario limitato ai veicoli aventi un’altezza massima di m 3.30, e quindi è impraticabile per gli automezzi pesanti. Di conseguenza Via __________ è l’unica strada che offre un accesso confacente alla zona Ar-I, garantisce il transito regolare dei veicoli pesanti, ed ha sbocco diretto sulla strada cantonale, arteria principale di collegamento verso il __________ ed il __________. Gli interventi eseguiti su Via __________, di cui si duole il ricorrente, si riconducono ad un altro, separato, progetto; non sono, cioè, compresi nelle opere qui imposte e di certo non ne invalidano il vantaggio poiché nulla tolgono al fatto che Via __________ deve comunque essere percorsa per raggiungere le due proprietà; semmai, andavano contestati in altra sede. Ad ogni buon conto i posteggi alternati non pregiudicano affatto il passaggio degli autocarri, ma piuttosto hanno effetti deterrenti nella misura in cui inducono il conducente ad una guida più prudente, così contribuendo a rendere più sicura la circolazione veicolare e pedonale. In quest’ambito non è di supporto alle contestazioni del ricorrente neppure la testimonianza resa da __________, il quale ha riferito che dopo la sistemazione di Via __________ e la posa dei cippi, le manovre per accedere allo spiazzo di carico del mapp. no. 159 sono diventate più pericolose (cfr. verbale di audizione teste del 2.10.2012). In effetti lo spiazzo d’angolo di cui è questione non è usato solo per il carico e lo scarico, bensì anche per il deposito di materiale (benne) e il posteggio o la sosta di veicoli e furgoncini; tutti elementi, questi, che rappresentano altrettanti intralci e senza i quali le manovre non presenterebbero particolari difficoltà. Di conseguenza le censure inerenti il vantaggio particolare sono respinte.
5. Il ricorrente sostiene che gli atti pubblicati non consentono di stabilire se nella spesa determinante per il calcolo dei contributi siano stati inclusi anche i costi inerenti le opere di pavimentazione e sottostruttura eseguite su Via in Paes; trattandosi di semplici opere di manutenzione, dovrebbero essere stralciate. La censura è inconsistente. Le spese pertinenti all’opera imposta risultano chiaramente dagli atti pubblicati. Nel MM 09/2008 il Municipio ha esposto un preventivo di spesa di fr. 930'840.- ed elencato il dettaglio dei costi (cfr. pag. 2). Il messaggio è stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 3.11.2008, cresciuta incontestata in giudicato. La spesa riportata nel prospetto pubblicato ammonta a fr. 928'778.95 e pertanto rispetta il limite di credito stanziato dal Consiglio Comunale. A corollario, e su puntuale richiesta di questo Tribunale, il Municipio ha prodotto una dichiarazione in cui specifica che l’importo a consuntivo di fr. 928'778.95 si riferisce esclusivamente ai lavori di sistemazione di Via __________ e non contempla altre opere (cfr. lettera del 15.3.2012).
6. 6.1. Il ricorrente afferma che il piano del perimetro, comprendente solo il comparto Ar-I, crea una disparità di trattamento arbitraria. Egli contesta, anzitutto, l’esclusione dei terreni contigui al lato est di Via __________ poiché questi appartengono alla zona edificabile residenziale intensiva, possono servirsi della strada e traggono il beneficio maggiore dal nuovo marciapiede. Analogamente il mapp. no. 431 ha tratto un vantaggio dalla sistemazione dell’imbocco e dal riordino dell’accesso al suo posteggio. In secondo luogo il ricorrente intravvede una contraddizione tra il perimetro ed il piano del traffico del nuovo piano regolatore approvato il 21.7.2011. Quest’ultimo intende sostanzialmente togliere e/o ridurre il traffico nel nucleo mediante una serie di modifiche che intervengono sulla gerarchia delle strade; contestualmente Via __________ assume la funzione di strada di raccolta intesa a convogliare tutto il traffico del nucleo e del vicino settore residenziale verso la strada cantonale, ed in quanto tale serve un comparto più esteso rispetto ai soli fondi confinanti. Pertanto il perimetro dev’essere ampliato, oltre che ai terreni confinanti con il lato est di Via __________, anche a tutto il comprensorio retrostante (zona residenziale e nucleo) compreso tra la cantonale, Via __________ e Via __________, rispettivamente ad una fascia di terreni a sud di Via __________, e meglio come indicato nei piani doc. 7, 8 e 13. Dal canto suo il Municipio osserva che, unitamente al progetto ed al prelievo di contributi di miglioria, il Consiglio comunale ha pure approvato il comprensorio soggetto ad imposizione con decisione del 3.11.2008, la quale è cresciuta incontestata in giudicato. Annota inoltre che il progetto è stato realizzato dall’ex Comune di __________ in base al PR del 1985 e che dunque, per quanto riferite alla revisione del PR approvata il 21.7.2011, le obiezioni del ricorrente sono ininfluenti. L’esecutivo sostiene infine che le opere eseguite sono finalizzate unicamente a migliorare l’accessibilità alla zona Ar-I con veicoli pesanti, per cui si è reso necessario anche un nuovo marciapiede; di contro, per l’accesso alla zona residenziale situata ad est di Via __________ la strada preesistente era già più che sufficiente, ed alla part. no. 431 non è stata apportata alcuna modifica.
6.2. L’inclusione di un fondo o di un comparto nel piano del perimetro (art. 9 LCM) dipende dall’esistenza di un vantaggio. Quest’ultimo deve adempiere due requisiti fondamentali: essere particolare e di natura economica. Il vantaggio è particolare quando concerne una cerchia ben determinata di interessati, i quali traggono un beneficio specifico decisamente maggiore rispetto a quello derivante alla collettività grazie all’esecuzione dell’opera; è poi economico quando è realizzabile, e cioè convertibile in denaro (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2). Il vantaggio particolare dev’essere valutato secondo criteri oggettivi; non sono considerati, invece, gli aspetti soggettivi come l’uso effettivo dell’opera, essendo sufficiente che sia data la possibilità di usufruirne (RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4). La delimitazione del piano, che rientra nelle competenze del Municipio, è frutto di un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio no. 2826 cit. ad art. 10 del disegno di legge). Si dovrà ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
6.3. Alla luce dei suddetti principi, e pur tenendo conto dell’ampio margine di autonomia del Comune, gli argomenti addotti dal Municipio per giustificare la delimitazione del perimetro non sono completamente condivisibili. Un primo appunto merita la tesi secondo cui il piano del perimetro, in quanto approvato dal Consiglio comunale e non contestato, sarebbe cresciuto in giudicato. In effetti in tema di contributi di miglioria il legislativo e l’esecutivo comunale hanno competenze esclusive ben distinte. Al legislativo spetta il compito – nel quadro dell’approvazione del progetto e dei preventivi dell’opera – di deliberare sul principio del prelievo di contributi, la natura dell’urbanizzazione e la quota imponibile ai sensi dell’art. 7 LCM (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). L’esecutivo è invece competente ad elaborare il prospetto giusta l’art. 11 LCM, e quindi anche a fissare il piano del perimetro (RDAT I-1994 no. 7; RtiD I-2007 no. 29 c. 4.4.2; Scolari, op. cit., ad art. 7 no. 228). Pertanto è del tutto irrilevante che in concreto il Consiglio Comunale abbia approvato il comprensorio soggetto ad imposizione, trattandosi di decisione nulla in quanto emessa da un organo non competente. In secondo luogo, anche ammettendo che l’intenzione prima del Municipio fosse quella di migliorare l’urbanizzazione della zona industriale, è fuori dubbio che l’opera stradale abbia avuto ricadute benefiche anche ed almeno sui fondi residenziali confinanti con il lato opposto della strada (est); anzi, il vantaggio è talmente evidente da rendere incomprensibile la loro completa esclusione. In effetti questi fondi, esattamente come è il caso per quelli industriali, sono serviti e possono usufruire liberamente di Via __________, che ne ha decisamente migliorato l’urbanizzazione, oltre che l’agibilità veicolare e pedonale, offrendo impianti nuovi, sicuri e consoni. Inoltre, la strada sbocca sulla cantonale a pochi metri dalla rotonda di __________, e quindi rappresenta la via più comoda e breve sia verso __________ che il __________. Esiste invero un collegamento alternativo da Via __________, tuttavia visto l’obbligo di svolta a destra sulla cantonale (verso __________), chi volesse raggiungere il __________ è costretto a proseguire fino alla rotonda __________ per poter invertire il senso di marcia; dunque si tratta di un percorso assai meno diretto e conveniente. Ne consegue che, sotto questo profilo, il perimetro viola i principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Tornando poi al comprensorio industriale, dichiaratamente oggetto delle attenzioni del Municipio, pare incoerente l’esclusione dal perimetro del mapp. no. 158. Tale particella (mq 2'655), interamente attribuita alla zona Ar-I, è ubicata all’angolo tra Via __________ e la strada cantonale. L’accesso veicolare e pedonale al fondo è attualmente disposto verso la strada cantonale. Tuttavia la particella presenta un ampio fronte stradale su Via __________, elemento che non è trascurabile poiché il proprietario potrebbe crearvi un secondo accesso e quindi usufruire dell’opera: possibilità, questa, che basta per ammettere un vantaggio particolare e l’inserimento del fondo nel perimetro. Pertanto, anche in questo caso, i principi costituzionali non sono stati rispettati. Un ragionamento diverso si impone invece per il mapp. no. 431. Questo fondo (mq 2’451) è completamente orientato verso la cantonale, ed è occupato da uno stabile al cui piano terra è insediato il ristorante __________, con annesso posteggio. Stando alla relazione tecnica del progetto stradale, il raccordo tra Via __________ e la strada cantonale è stato ridefinito con l’inserimento di una preselezione che ha comportato l’ampliamento dell’imbocco stradale e la sistemazione dell’accesso al posteggio del ristorante, previa espropriazione parziale del mapp. no. 431. Tale intervento di sistemazione non costituisce una miglioria, bensì rientra tra le opere di ripristino che l’ente espropriante è tenuto ad eseguire al termine dei lavori (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 19 no. 44). Esso non ha, peraltro, inciso in modo tangibile né sull’urbanizzazione del fondo né sulla sua accessibilità, e tanto meno sull’agibilità del posteggio esistente. Di conseguenza l’esclusione del mapp. no. 431 dal perimetro imposto non è criticabile. Analoga conclusione può valere per le proprietà appartenenti alla zona residenziale e al nucleo ma retrostanti rispetto a Via __________, nonché per quelle ubicate a sud di Via __________. Non è infatti arbitrario ritenere che per queste particelle, indipendentemente dalle innovazioni introdotte con il nuovo PR, l’effetto della miglioria sia attenuato in ragione della distanza dall’opera. Perciò il vantaggio non può dirsi particolare ma si confonde piuttosto con quello generico che ha tratto la collettività. Sulla base delle considerazioni che precedono le censure concernenti il comprensorio imposto sono parzialmente fondate. Un piano del perimetro correttamente delimitato avrebbe dovuto includere, oltre ai fondi già imposti, anche il mapp. no. 158, nonché almeno le proprietà confinanti con il lato est di Via __________. Per ottenere poi un riparto proporzionale dei contributi, i singoli fondi andavano differenziati a seconda della loro situazione, con la suddivisione in classi di vantaggio specifiche e l’applicazione di adeguati correttivi.
7. 7.1. A norma dell’art. 8 cpv. LCM, la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio no. 2862 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini, op. cit., 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
7.2. Come risulta dal prospetto pubblicato e dalle singole schede di calcolo, i contributi sono ripartiti tenendo conto della superficie dei fondi (Sup) e di un indice di sfruttamento (is) 0.8 parificato poiché tutti appartengono alla medesima zona di PR (zona Ar-I). Quali ulteriori criteri di ripartizione sono inseriti un fattore interesse all’opera (f_io) ed un fattore percorrenza (f_perc). Il primo considera la necessità d’uso dell’opera: eccettuato il mapp. no. 542 – al quale è riconosciuto un coefficiente di 0.25 – a tutti i fondi è applicato il fattore 1.0 poiché Via __________ costituisce l’unica possibilità di accesso con autocarri. Il secondo tiene conto invece del tratto stradale effettivamente utilizzato: anche in questo caso il coefficiente 1.0 è applicato a tutte le particelle salvo che al mapp. no. 542 per il quale è ridotto a 0.60. Ai mapp. no. 159 e 1900 sono applicati un fattore interesse ed un fattore percorrenza 1.0 in quanto Via __________ rappresenta l’unica via di accesso e di raccordo diretto alla cantonale e, a tal fine, il tratto stradale è adoperato interamente.
7.3. In relazione al metodo di calcolo – fatti salvi i suggerimenti circa l’imposizione della zona residenziale previo ampliamento del perimetro – il ricorrente non ha sollevato alcuna censura ai parametri applicati dal Municipio, limitandosi a chiedere nel petitum che il contributo a carico del mapp. no. 1900 sia “ridotto ad un coefficiente dello 0.2 fintanto che sussisteranno i posteggi-ostacolo lungo Via __________”. Come già rimarcato sopra, i posteggi in questione non costituiscono un inconveniente né intralciano la circolazione o influiscono in qualche modo sul vantaggio particolare; perciò nemmeno sono da considerare ai fini del calcolo del contributo. Ciò detto, questo Tribunale non può esimersi però dal rilevare che un altro ricorrente ha contestato il fattore interesse 0.25 riconosciuto al mapp. no. 542. E trattandosi di una critica condivisibile, per motivi di parità di trattamento merita attenzione anche nella fattispecie in esame. Il Municipio ha spiegato (cfr. inc. 30.2011.26) che il mapp. no. 542 è una proprietà unica con il mapp. no. 158 sulla quale sorge un cantiere nautico, e di aver applicato il suddetto fattore ridotto poiché il mapp. no. 542 dispone di un solo accesso alla strada cantonale attraverso il mapp. no. 158. Sennonché, nel contesto dell’interesse all’opera, il fatto che le due particelle appartengano al medesimo proprietario non è decisivo, in particolare perché il mapp. no. 542 non beneficia di alcun diritto di passo sulla part. no. 158 iscritto nel registro fondiario (cfr. estratto SIFTI), ed in mancanza di una tale iscrizione esso non può vantare un accesso giuridicamente garantito alla strada cantonale (art. 731 cpv. 1 CC). D’altra parte la destinazione attuale dei sedimi all’attività di un’unica azienda non pare condizionante dal momento che, prestandosi entrambe ad un uso artigianale-industriale, potrebbero essere alienate separatamente. Si aggiunga poi che il mapp. no. 542 ha un ampio fronte sul tratto iniziale di Via __________ ove potrebbe essere realizzato un accesso diretto senza particolari difficoltà. Circostanza questa di cui si ha, peraltro, sostanziale riscontro nel fattore percorrenza; in effetti tale fattore, seppur ridotto adeguatamente (0.60), di principio non si spiegherebbe se veramente valesse la tesi dell’accesso unico alla strada cantonale attraverso il mapp. no. 158 sostenuta dal Municipio.
7.4. In definitiva, posto che i contributi sono interdipendenti, il metodo di calcolo discutibile unito ad un perimetro dall’estensione scarsa ed incongruente, comportano una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, anche risultati che non sono proporzionati all’effettivo vantaggio individuale.
8. Sulla base delle considerazioni che precedono la decisione di imposizione riferibile alle opere di sistemazione di Via __________ risulta essere viziata. Per costante giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale, è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF 129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a). I vizi accertati nel prospetto riguardano l’estensione del piano del perimetro ed il metodo di riparto della quota imponibile; essi non sono di natura formale bensì attinenti al merito e quindi, sebbene siano rilevanti, non giustificano l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno, vista la sproporzione e la disparità di trattamento che ne derivano, si impone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi. Tale operazione non può essere svolta in questa sede già solo per il fatto che l’elaborazione del prospetto compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che ai contribuenti interessati va garantito il diritto di essere sentiti e di usufruire di tutti i gradi di giurisdizione previsti dalla legge (art. 13 LCM). Pertanto, come ammette la giurisprudenza (RtiD I-2007 no. 29 c. 6.4.3), questo Tribunale dispone il rinvio degli atti al Municipio affinché proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi, fermo restando che quest’ultimo non avrà effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto. A tal fine il Municipio dovrà prendere in considerazione, oltre alle particelle già incluse nel perimetro, anche il mapp. no. 158, nonché almeno le proprietà confinanti con il lato est di Via __________ (cfr. consid. 6.3). Dovrà inoltre, e di conseguenza, fondarsi su un nuovo piano di ripartizione che sia rispettoso dei principi costituzionali. Il nuovo contributo che ne risulterà a carico dei mapp. no. 159 e 1900 potrà, se del caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.
9. La tassa di giustizia e le spese sono addebitate a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza della parti (art. 23 LCM e 31LPamm). In concreto, considerato che le contestazioni ricorsuali sono state per lo più respinte, le spese processuali sono ripartite in ragione di 2/3 a carico del ricorrente e di 1/3 del Comune. Anche le ripetibili a favore del ricorrente, patrocinato da un legale, sono commisurate di conseguenza.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza gli atti sono rinviati al Comune affinché proceda ad un nuovo calcolo dei contributi a carico dei mapp. no. 159 e 1900. A tal fine dovrà prendere in considerazione, oltre alle particelle già incluse nel perimetro, anche il mapp. no. 158 nonché almeno le proprietà confinanti con il lato est di Via __________, e fondarsi su un nuovo piano di ripartizione che sia rispettoso dei principi costituzionali.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente per 2/3 e del Comune per 1/3. Il Comune verserà inoltre al ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti