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Ticino Tribunale di espropriazione 12.03.2013 30.2010.98

12 mars 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·2,823 mots·~14 min·4

Résumé

Imposizione contributi di miglioria per opere di realizzazione di una nuova strada di urbanizzazione, spesa determinante, ripartizione

Texte intégral

Incarto n. 30.2010.98    

Lugano 12 marzo 2013

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini ing. Paolo Barberis

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sul ricorso presentato in data 28 dicembre 2010 da

RI 1 RA 1  

contro

la decisione su reclamo emanata il 25 novembre 2010 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti la realizzazione della nuova strada di urbanizzazione "__________", nella frazione di __________,

relativamente ai mapp. no. 575 e 576 RFD __________,  

richiamato l’inc. 20.2005.28 di questo Tribunale concernente la procedura di approvazione del progetto definitivo e di espropriazione per la realizzazione della nuova strada di urbanizzazione “__________”

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Municipio di __________ ora per aggregazione Comune di __________ - ha deciso di realizzare la nuova strada di urbanizzazione "__________” con al termine una piazza di giro ed un posteggio. Il progetto è stato presentato con messaggio no. 7-2004 del 2.8.2004 congiuntamente alla richiesta di credito per la realizzazione dell’opera di fr. 3'935'000.- ed alla proposta di prelevare contributi di miglioria in ragione del 85% della spesa determinante. Il Consiglio Comunale ha approvato il messaggio con risoluzione del 22.11.2005. Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 18.7 al 16.8.2005 in applicazione della Legge sulle strade nella versione in vigore fino al 31.12.2006 e della Legge di espropriazione; dopo di che questo Tribunale ha approvato il progetto con decisione del 17.5.2006 e chiuso le procedure di espropriazione mediante stralci contemporanei, rispettivamente sentenze di merito del 26.2.2007 e dell’8.6.2007 (cfr. inc. 20.2005.28 richiamato).

1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di imposizione di contributi di miglioria per le opere stradali pubblicando il prospetto dal 2.11 al 1°.12.2009, previo invio di un avviso personale ai contribuenti. RI 1 in veste di proprietario dei mapp. no. 575 e 576 è stato assoggettato al pagamento di contributi di miglioria che ammontano rispettivamente a fr. 87'722.65 e a fr. 14'829.-. Il reclamo contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con decisione del 25.11.2010. Da ciò il ricorso in esame, nel quale il proprietario ha contestato la spesa determinante e i criteri di riparto chiedendo di conseguenza una riduzione dei contributi. Il Municipio dal canto suo, con osservazioni del 15.4.2011, ha postulato la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione svoltasi il 5.10.2011 ha avuto esito infruttuoso. Esperito il sopralluogo in data 21.10.2011, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale riconfermandosi per iscritto nelle rispettive tesi e domande.

2.           2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM): l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c). Gli interventi stradali sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).

2.2. La località __________, ubicata in collina ad ovest del nucleo di __________, è una zona residenziale, già parzialmente edificata, che era servita in passato unicamente da un sentiero pedonale (cfr. documentazione fotografica della prova a futura memoria 27.4.2006). È dunque con lo scopo preminente di urbanizzare la zona che il Municipio ha deciso di costruire la nuova strada “__________” (cfr. MM no. 7-2004). Quest’ultima si diparte dalla strada cantonale __________, all’altezza del mapp. no. 331, si sviluppa su di una lunghezza di ca. 523 ml, con un calibro di 4.20 ml (salvo allo sbocco sulla strada cantonale dove l’ampiezza è aumentata a 5.20 ml) e termina con una piazza di giro che ospita 8 posteggi pubblici. A partire dal mapp. no. 575 fino al limite del mapp. no. 1146 è stato costruito, sul lato a valle, anche un marciapiede avente una larghezza complessiva di 1.20 ml. Alle opere prettamente stradali si accompagnano pure le necessarie infrastrutture quali le canalizzazioni, l’acquedotto e l’illuminazione stradale (cfr. relazione tecnica annessa al progetto definitivo). Considerato che in passato il comprensorio si caratterizzava per la carenza di servizi pubblici ed era raggiungibile soltanto attraverso un sentiero prativo pedonale (cfr. documentazione fotografica citata) l’efficacia dell’opera è palese. In effetti, il Comune ha dotato un settore edificabile, che ne aveva reale necessità, con impianti consoni ad una zona residenziale urbanizzando o migliorando l’urbanizzazione delle proprietà che vi sono ubicate. I fondi serviti, così dotati dei requisiti indispensabili per poter essere sfruttati conformemente alla loro destinazione, hanno tratto indubbi vantaggi particolari (art. 4 LCM).

Questo è il caso, anche delle proprietà del ricorrente, entrambe ubicate a confine con la nuova strada. Il mapp. no. 575, costituito da un terreno incolto in pendio con vegetazione anche ad alto fusto sparsa, praticamente lasciata allo stato naturale, si trova in posizione sottostante rispetto al tracciato stradale che rappresenta la sua unica possibilità di accesso veicolare e di raccordo. Il limitrofo mapp. no. 576 forma un terrazzamento sul quale sorge un’abitazione unifamiliare ed un giardino con pergolato; verso la nuova strada esso ha un accesso solo pedonale attraverso una scala (cfr. verbale di sopralluogo e fotografie allegate). Complessivamente le proprietà hanno ricavato dei benefici dall’opera poiché ora sono raggiungibili in automobile e possono essere effettuate operazioni di carico e scarico davanti alla casa. Di conseguenza l’assoggettamento dei mapp. no. 575 e 576, peraltro nemmeno contestato, è fondato.

3.           3.1. Il ricorrente contesta la spesa determinante per il calcolo dei contributi. Egli ritiene, in particolare, che debba essere stralciato il costo per il rifacimento dell’accesso alla strada privata al mapp. no. 1153.

3.2. L’art. 6 cpv. 1 LCM stabilisce testualmente che per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione. Di conseguenza, nella spesa determinante sono da computare tutti i costi connessi con la realizzazione dell’opera riconducibili sia alla preliminare fase di progettazione sia alla costruzione vera e propria dell’opera e di tutte le sue parti costitutive (Blumer, op. cit., p. 56; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, p. 105-106). Sono da dedurre eventuali sussidi (art. 6 cpv. 3 LCM), nonché le spese afferenti a quelle opere che sono finanziabili con altri tributi, come ad esempio le canalizzazioni fognarie che sono soggette al contributo di costruzione (art. 96 ss LALIA). 

3.3. Nella fattispecie la spesa determinante per il calcolo dei contributi ammonta a fr. 2'844'256.- e comprende esclusivamente i costi determinati dall’opera stradale; non sono computati infatti quelli inerenti le opere di canalizzazione, l’acquedotto e la formazione dei posteggi (cfr. relazione tecnica annessa al prospetto, p. 2). Il rifacimento dell’accesso alla strada privata al mapp. no. 1153 era previsto nel progetto definitivo pubblicato (cfr. piano no. 512-111) e costituisce pertanto a tutti gli effetti una componente dell’opera; inoltre è stato eseguito per garantire il raccordo con la nuova strada secondo criteri conformi dal profilo tecnico e della viabilità. Perciò la spesa non è deducibile.

4.           4.1. A norma dell’art. 8 cpv. 1 LCM la quota imponibile è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (art. 8 cpv. 3 LCM). Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio no. 2826 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, in occasione del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Nella fattispecie in esame la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda (SUL), di un fattore interesse all’opera, di un fattore percorribilità, di fattore distanza dall’opera e di un fattore di edificabilità. Come risulta dalle spiegazioni fornite nella relazione tecnica la superficie utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del fondo dato dalla superficie del singolo fondo moltiplicata per l’indice di sfruttamento. Per tutti i fondi ubicati in zona residenziale estensiva R2 è stato applicato l’indice di sfruttamento di 0.5 come da PR. Per i fondi situati fuori zona edificabile (mapp. no. 562, 563, 564 e 567) si ha invece un indice di sfruttamento di 0. Il fattore interesse all’opera considera l’interesse del fondo all’uso della strada. A tutti i fondi confinanti che hanno accesso unicamente dalla nuova strada è stato applicato il fattore 1, in quanto maggiori beneficiari, mentre ai confinanti che hanno un’altra possibilità di accesso dalla strada comunale al mapp .no. 323 è stato riconosciuto un coefficiente 0.5. Infine il fattore 0 è applicato ai fondi ubicati fuori dalla zona edificabile o a quelle superfici che hanno accesso dalla strada cantonale __________, a tal proposito i mapp. no. 559 e 560 sono stati suddivisi in due superfici distinte (aree contrassegnate in rosa sul piano fattore interesse all’opera). Il fattore percorribilità tiene conto della distanza da percorrere misurata in metri lineari a partire dall’imbocco sulla strada cantonale __________ e fino al termine della nuova strada. Il fattore distanza dall’opera è collegato alle caratteristiche morfologiche dei terreni, segnatamente la grande ampiezza o i forti pendii: è stata pertanto stabilita una distanza “tipo” dalla strada che ha portato a dividere alcuni dei fondi (mapp. no. 575, 579, 584, 1151, 1150, 570, 568 e 571) ed assegnare alla loro parte retrostante un fattore di 0.9; alle superfici rimanenti e a tutti gli altri fondi è stato riconosciuto un fattore 1. Il fattore edificabilità considera le difficoltà edificatorie che due fondi in particolare (mapp. no. 573 e 575) possono incontrare a causa del dislivello della strada; a questi due mappali è stato riconosciuta una riduzione del 20% ed applicato pertanto un fattore di 0.8; a tutti gli altri fondi è stato attribuito un fattore di 1. Nel complesso questo metodo di riparto appare abbastanza dettagliato e si avvale di criteri oggettivi comunemente ammessi e facilmente verificabili; in tal modo attua, a seconda della situazione concreta dei fondi, una distinzione equa e proporzionata all’utilità dell’opera ed all’interesse ad usufruirne. Il risultato conseguito non è insostenibile né contrario ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

4.3. Il ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di riparto che tuttavia non sono condivisibili.

4.3.1. Il ricorrente sostiene anzitutto che la costruzione delle nuova strada ha di fatto precluso o ampiamente peggiorato l’accessibilità al mapp. no. 575 per il dislivello del terreno rispetto al sedime stradale e per la presenza del muro di sostegno; a suo avviso creare un raccordo con la nuova strada comporterebbe infatti costi insostenibili rispetto al valore venale del fondo. Egli trascura tuttavia che prima dell’esecuzione dell’opera il mapp. no. 575 non era urbanizzato sensi dell’art. 19 LPT, in quanto era servito solo da un sentiero prativo privo di sottostrutture. Quindi trattandosi di un fondo edificabile, esso ha manifestamente tratto il massimo vantaggio dalla costruzione della nuova strada, poiché la stessa costituisce la sua unica possibilità di accesso e di raccordo diretto alle infrastrutture pubbliche. Inoltre, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, dal profilo tecnico/architettonico la differenza di quota tra il terreno ed il sedime stradale non pregiudica la possibilità di realizzare un accesso ed un allacciamento verso la nuova strada. In ogni caso le difficoltà edificatorie ed i maggiori costi per la creazione di un accesso sono stati ponderati nel fattore edificabilità, poiché al mapp. no. 575 è stato riconosciuto un coefficiente di 0.8 e cioè una riduzione del 20%, appunto per differenziarlo da altri fondi inclusi nel perimetro la cui edificazione non richiede tali maggiori oneri. Di conseguenza non vi è alcun motivo di applicare ulteriori riduzioni al di là di quelle già riconosciute nel prospetto pubblicato.

4.3.2. Secondo il ricorrente, inoltre, il fattore distanza 0.90 applicato alla parte retrostante del mapp. no. 575 non tiene sufficientemente conto della ampiezza del fondo né dalla sua accessibilità nella porzione retrostante, e pertanto chiede una riduzione delle superficie computata o che il fattore sia ulteriormente differenziato o perlomeno dimezzato. Tuttavia una tale riduzione oggettivamente non pare giustificata, poiché la nuova strada rappresenta l’unica effettiva possibilità di accesso al fondo, anche alla sua parte retrostante. La particolare ampiezza del fondo è già sufficientemente riconosciuta con il fattore distanza; in effetti, il mappale è stato diviso ed alla superficie più lontana dalla strada è stato applicato un coefficiente ridotto di 0.9.

4.3.3. Sempre secondo il ricorrente il computo pieno dei fattori interesse, distanza ed edificabilità al mapp. no. 576 è inadeguato, considerato che solo la parte del fondo posta verso la strada beneficia di un reale vantaggio. Tale tesi non è ragionevolmente sostenibile. Anzitutto la nuova strada costituisce l’unica possibilità di accesso per il mapp. no. 576, il quale prima dell’esecuzione dell’opera era raggiungibile solo attraverso un sentiero prativo privo di sottostrutture, e quindi non era adeguatamente urbanizzato; pertanto esso ha manifestamente tratto il massimo vantaggio dalla costruzione della nuova strada ed il relativo fattore 1 applicato è giustificato. Inoltre il mapp. no. 576 è confinante con l’opera e non presenta caratteristiche morfologiche tali da giustificare una suddivisione; pertanto anche il fattore distanza 1 è corretto. Infine, come già evidenziato sopra, il fattore edificabilità ha un’incidenza solo per due fondi ed è motivato dai maggiori costi per la loro edificazione a causa del forte dislivello dalla nuova strada; ciò che non è il caso per il mapp. no. 576.

4.3.4. Il ricorrente ritiene infine che il fattore percorribilità applicato al mapp. no. 576 non deve considerare l’esistenza della strada privata al mapp. no. 1153, verso la quale il fondo non beneficia di alcun diritto di passo. La contestazione è priva di fondamento: il fattore percorribilità non tiene affatto conto del possibile accesso alla nuova strada attraverso il mapp. no. 1153, bensì è stabilito unicamente in funzione della lunghezza del tratto stradale effettivamente adoperato per raggiungere le proprietà. Al mapp. no. 576 è stato applicato un fattore 144.70 che corrisponde ai metri percorsi per arrivare all’altezza del fondo partendo dall’imbocco della nuova strada. Lo stesso fattore è stato riconosciuto anche al mapp. no. 578, il quale è in posizione retrostante rispetto alla proprietà del ricorrente ed accede alla nuova strada attraverso il mapp. no. 1153 grazie all’esistenza di un diritto di passo (cfr. prospetto ed estratto SIFTI). Pertanto la critica è infondata.

4.4. In conclusione, i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza i contributi a carico dei mapp. no. 575 e 576 vanno confermati nel loro ammontare.

5.           La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è respinto. 

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        la segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti

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