Incarto n. 30.2010.80
Lugano 8 giugno 2011
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Eraldo Pianetti ing. Argentino Jermini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 15 luglio 2010 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 24 giugno 2010 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la costruzione della strada in località __________,
relativamente al mapp. no. 724 RFD di __________,
richiamato l’inc. no. 20.2006.40 di questo Tribunale concernente la procedura di approvazione del progetto definitivo e di espropriazione per la realizzazione della nuova strada di PR in località __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1. Il Municipio di __________ ha deciso di realizzare la nuova strada di quartiere in località __________; perciò, con messaggio no. 152 del 6.10.2003, ha chiesto lo stanziamento di un credito di costruzione di fr. 1'310'000.- proponendo inoltre il prelievo di contributi di miglioria in ragione del 90% dei costi. Il Consiglio comunale ha approvato il messaggio a larga maggioranza con risoluzione del 17.11.2003. Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 28.8 al 26.9.2006 in applicazione della Legge sulle strade e della Legge di espropriazione; il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto e stralciato le procedure espropriative con sentenze del 14.3.2007/4.2.2011 (cfr. TE inc. no. 20.2006.40).
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 5.10 al 4.11.2009 previo invio di un avviso personale ai contribuenti. RI 1 è proprietario del mapp. no. 724 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di fr. 1'600.83. Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 24.6.2010. Da ciò il ricorso in esame nel quale il proprietario contesta che il fondo abbia tratto un vantaggio particolare dall’opera e chiede, pertanto, l’annullamento del contributo. Con risposta del 22.10.2010 il Municipio postula la reiezione del gravame. All’udienza di conciliazione tenutasi il 2.2.2011 le parti hanno confermato integralmente le loro posizioni.
2. 2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM): l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c). Gli interventi stradali sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).
2.2. La località __________, situata a nord del nucleo tradizionale di __________, è una zona residenziale abbarbicata sul versante rivolto verso __________. Già parzialmente edificata, essa era servita in passato da una strada (mapp. no. 740) il cui tratto iniziale, all’incirca fino all’altezza dei mapp. no. 739/763, era asfaltato ma in evidente stato di degrado e che poi si riduceva ad una pista sterrata malagevole terminando all’altezza del mapp. no. 872 (cfr. rapporto fotografico). E’ dunque per ovviare a tali carenze infrastrutturali e con lo scopo precipuo di urbanizzare la zona, che il Municipio ha deciso di costruire la nuova strada di quartiere (cfr. MM no. 152). Quest’ultima ha inizio all’altezza del mapp. no. 724, segue il tracciato esistente, per una lunghezza di m 370 e con una larghezza variabile di m 4.20/3.50, e termina con una piazza di giro. Alle opere prettamente stradali si accompagnano le necessarie infrastrutture quali l’acquedotto, le condotte della corrente elettrica, delle reti televisiva e telefonica e dell’illuminazione stradale (cfr. relazione tecnica al progetto definitivo). Considerata la situazione pregressa dei luoghi (cfr. rapporto fotografico), l’efficacia dell’opera è palese. In effetti, nel solco degli obiettivi del PR, il Comune ha equipaggiato un settore edificabile già insediato con impianti consoni ad una zona residenziale urbanizzando o migliorando l’urbanizzazione delle proprietà che vi sono ubicate. I fondi serviti, così dotati dei requisiti indispensabili per poter essere sfruttati conformemente alla loro destinazione, hanno quindi tratto indubbi vantaggi particolari (art. 4 LCM).
2.3. Il mapp. no. 724 è ubicato all’inizio della strada ed è edificato con uno stabile abitativo eretto nel 1965 (cfr. documentazione fotografica). Il proprietario sostiene che se la nuova strada ha di gran lunga migliorato l’accesso alle abitazioni nuove, viceversa non ha modificato la situazione del suo fondo la cui urbanizzazione ed accessibilità erano già garantite. Anzi, l’espropriazione parziale del terreno avrebbe inasprito la scarpata verso la strada esponendola al rischio di scoscendimenti, tanto da indurlo a costruire a sue spese un muro di contenimento; perciò su quel lato non sarebbe possibile creare nuovi accessi. Un vantaggio particolare può essere generato non solo da un’opera che attui una prima urbanizzazione, ma pure da un intervento che implichi un miglioramento dell’urbanizzazione (art. 4 cpv. 1 let. a LCM). In altre parole, la presenza di infrastrutture pregresse non necessariamente annulla il vantaggio dipendente da un’opera nuova: anche un fondo già servito può ricavare un beneficio dalla costruzione di una nuova strada nella misura in cui la sua accessibilità e gli allacciamenti agli impianti pubblici risultino migliorati (Reitter, op. cit., p. 96). In quest’ottica è determinate la situazione oggettiva del fondo, non la volontà o la visione soggettiva del contribuente, cosicché un vantaggio è dato già dalla sola possibilità di usufruire dell’opera senza che sia necessario l’uso effettivo (RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4). Attualmente l’accesso veicolare e pedonale al mapp. no. 724 sono disposti nella parte occidentale del fondo ed avvengono attraverso la strada al mapp. no. 710. Verso la nuova strada la particella presenta tuttavia un fronte di ca. ml 23.50, elemento che non è affatto trascurabile perché in caso di riattamento dell’edificio esistente o di nuova costruzione, il proprietario potrebbe collocarvi l’accesso, eventualmente anche un posteggio interrato; vi è quindi una possibilità concreta di usufruire della strada. In ogni caso, contestualmente alla costruzione del muro di sostegno, il proprietario ha pure realizzato un nuovo locale tank interrato con un portello d’accesso posto nel muro stesso (cfr. licenza edilizia del 5.2.2008 e piani allegati; documentazione fotografica). Pertanto l’opera è già effettivamente utilizzata quantomeno per gli interventi di manutenzione e la fornitura del combustibile. Ne consegue che la contestazione del vantaggio particolare è priva di fondamento. Considerato che il ricorrente non ha sollevato altre obiezioni al prospetto, il ricorso è respinto.
3. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco