Skip to content

Ticino Tribunale di espropriazione 26.05.2011 30.2010.68

26 mai 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·2,841 mots·~14 min·4

Résumé

Imposizione contributi definitivi di miglioria per opere di urbanizzazione (realizzazione nuova strada di PR)

Texte intégral

Incarto n. 30.2010.68    

Lugano 26 maggio 2011

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giancarlo Rosselli arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 16 maggio 2010 da

RI 1  

contro

la decisione su reclamo emessa il 16 aprile 2010 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di urbanizzazione in zona __________,

relativamente al mapp. no. 1056 RFD di __________,  

richiamato l’inc. no. 20.2006.20 del Tribunale di espropriazione concernente la procedura di approvazione del progetto definitivo e di espropriazione promossa dal Comune di __________ in vista della realizzazione delle opere di urbanizzazione in zona __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Municipio di __________ ha risolto, in attuazione del vigente PR, di urbanizzare la zona residenziale __________ costruendo, lungo il tracciato del sentiero comunale al mapp. no. 551, una nuova strada di quartiere dotata delle relative infrastrutture. Il progetto è stato presentato con messaggio 9/2005 congiuntamente alla richiesta di credito per la costruzione dell’opera e l’espropriazione dei sedimi necessari, e alla proposta di prelevare contributi di miglioria per le opere stradali e l’acquedotto in ragione del 70% della spesa computabile. L’Assemblea comunale ha approvato il messaggio con risoluzione del 23.1.2006. Gli atti sono quindi stati pubblicati in conformità con la Legge sulle strade e la Legge di espropriazione, dopo di che questo Tribunale ha approvato il progetto con decisione del 1°.3.2007 e chiuso le procedure espropriative mediante stralci contemporanei, rispettivamente sentenza di merito del 27.6.2007 cresciuta incontestata in giudicato (inc. no. 20.2006.20).

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di imposizione di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 25.1 al 23.2.2010 previo invio di un avviso personale ai contribuenti. RI 1 è proprietaria del mapp. no. 1056 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo per le sole opere stradali di fr. 6'427.27. Non condividendo l’imposizione, la proprietaria è insorta mediante reclamo sostenendo che la particella non ha tratto alcun vantaggio particolare dall’opera. Tesi che il Municipio ha respinto con decisione del 16.4.2010. Da qui il ricorso in esame con il quale sono contestati il vantaggio particolare ed i criteri di calcolo del contributo. Terminato lo scambio degli allegati, le parti sono comparse all’udienza tenutasi il 25.1.2011 in occasione della quale hanno integralmente confermato le loro rispettive posizioni.

2.           Il mapp. no. 1056 (mq 389) è un fondo di conformazione irregolare (pressoché triangolare) ubicato immediatamente a valle del tratto iniziale della nuova strada di quartiere verso la quale ha un fronte di una cinquantina di metri. Sulla parte più ampia del terreno sorge un’abitazione unifamiliare di due piani con quattro box/garage che sono raggiungibili sul lato meridionale della casa percorrendo un passaggio privato asfaltato che attraversa le limitrofe part. no. 607 e 1055; tale accesso non risulta garantito mediante servitù prediale iscritta a RF ed apparentemente è dato per consuetudine (cfr. estratto SIFTI). Lungo la facciata settentrionale, a lato della nuova strada, sono disposti, oltre alla porta d’ingresso, anche una scala verso il giardino ed uno spazio utilizzato come posteggio per un’automobile (cfr. documentazione fotografica).

3.           3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM): l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c). Gli interventi stradali sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).

3.2. La nuova strada di quartiere è stata costruita con lo scopo precipuo di urbanizzare la zona residenziale in parte già edificata di __________ (MM 9/2005). Essa si innesta lungo la strada comunale che conduce al laghetto di __________ e ricalca il tracciato di un preesistente sentiero comunale (mapp. no. 551), per una lunghezza di ca. 365 ml e con un calibro di 3.50, ml terminando con una piazza di giro. Le opere stradali sono integrate con le infrastrutture quali l’acquedotto, le canalizzazioni e le condotte della corrente elettrica, delle reti televisiva e telefonica e del gas (cfr. relazione tecnica al progetto definitivo). Considerato che in passato il comprensorio si caratterizzava per la carenza di servizi pubblici ed era raggiungibile soltanto attraverso un viottolo sterrato (cfr. documentazione fotografica), l’efficacia dell’opera è palese. In effetti, nel solco degli obiettivi del PR, il Comune ha equipaggiato un settore edificabile, che ne aveva reale necessità, con impianti consoni ad una zona residenziale urbanizzando o migliorando l’urbanizzazione delle proprietà che vi sono ubicate. I fondi serviti, così dotati dei requisiti indispensabili per poter essere sfruttati conformemente alla loro destinazione, hanno quindi tratto indubbi vantaggi particolari (art. 4 LCM).

3.3. La ricorrente è dell’avviso che la part. no. 1056 non abbia tratto alcun vantaggio particolare dall’opera sia perché l’accesso veicolare avviene sulla strada predisposta al mapp. no. 607, sia perché l’abitazione era già allacciata alle infrastrutture; in sostanza la situazione sarebbe identica a quella del mapp. no. 1040 al quale non è però stato addebitato alcun contributo. Anzi, la ricorrente è del parere che la nuova strada sia penalizzante poiché non rispetta le norme di PR che impongono una distanza di almeno 4 ml tra edificio e ciglio. Inoltre, essendo costruita ad una quota inferiore rispetto al passato con abbassamento del muro di sostegno, essa non solo avrebbe creato disagi e spese per la sistemazione del giardino, ma anche svalutato la proprietà in quanto fonte di immissioni. Tali argomenti non sono atti a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare. La costruzione della strada ha richiesto l’espropriazione parziale di diverse proprietà tra le quali non figura la part. 1056 (cfr. inc. no. 20.2006.20); di conseguenza alla proprietaria non è mai stato notificato alcun avviso personale. Resta il fatto, tuttavia, che il progetto è stato regolarmente pubblicato ed è dunque in quella sede, entro i termini di legge, che la proprietaria doveva sollevare le sue obiezioni concernenti il progetto stesso e la conformità dell’opera (v. art. 33 Lstr). A questo proposito sia detto comunque che il Comune è intervenuto in una zona che già era parzialmente edificata; specialmente lungo il tratto iniziale della strada, esso ha così realizzato l’opera compatibilmente con gli edifici esistenti replicando il tracciato del vecchio sentiero ed incidendo il meno possibile sui fondi confinanti; fattori dei quali i proprietari hanno beneficiato in termini di superficie e di oneri contributivi. Per il resto la proprietaria disponeva delle azioni offerte dal diritto espropriativo, specie quelle inerenti le indennità tardive (art. 32 Lespr) ed i diritti di vicinato (art. 679 e 684 CC), che istituiscono garanzie sufficienti per tutelare colui che si pretende leso da eventuali pregiudizi dipendenti dall’opera. A prescindere dal fatto che la proprietaria non si è avvalsa tempestivamente di tali facoltà, va rilevato che il Comune non ha fatto altro che adempiere al suo obbligo di urbanizzare una zona edificabile (art. 19 cpv. 2 LPT) conformemente a quanto previsto dal PR. L’opera stessa ed un certo aggravio ambientale, in ogni caso circoscritto ad un traffico di quartiere, erano dunque ampiamente prevedibili, specie considerando che la zona non è ancora completamente insediata. Detto questo, l’inclusione di un fondo nel perimetro di imposizione dipende dalla sussistenza di un vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2). Tale vantaggio può ricondursi non solo ad un’opera che costituisca una prima urbanizzazione, ma pure ad un intervento con il quale l’urbanizzazione venga migliorata (art. 4 cpv. 1 let. a LCM). In particolare anche un fondo già servito può ricavare un beneficio dalla costruzione di una nuova strada nella misura in cui la sua accessibilità e la possibilità di allacciarsi agli impianti pubblici risultino migliorate (Reitter, op. cit., p. 96). Perciò la presenza di infrastrutture pregresse non necessariamente annulla il vantaggio dipendente da un’opera nuova. Il mapp. no. 1040, preso a paragone dalla ricorrente, è un fondo edificato con tre stabili a reddito il cui accesso veicolare è ubicato sul lato meridionale del fondo ed è garantito mediante servitù iscritte a RF a carico dei mapp. no. 607, 1055 e 1056 (cfr. documentazione fotografica; estratto SIFTI). Verso la nuova strada esso ha solo un accesso pedonale. In ciò la proprietà si distingue dal mapp. no. 1056 che dispone invece, sul lato settentrionale, non solo di una scala, ma anche di un’area normalmente utilizzata come posteggio (cfr. documentazione fotografica). In realtà non risulta che il posteggio sia stato formalmente autorizzato (come invece dovrebbe essere, cfr. TRAM 1.12.2006 N. 50.2005.25), e pertanto è da ritenersi abusivo. In ogni caso si tratta di una superficie agibile che può essere raggiunta in automobile, che si presta anche al carico ed allo scarico, e la cui accessibilità è senz’altro migliorata con la nuova strada. L’esistenza di un vantaggio particolare non può quindi essere ragionevolmente negata e ciò legittima l’assoggettamento del fondo ad un contributo di miglioria. Di conseguenza la contestazione è respinta.

4.           A norma dell’art. 8 cpv. 1 LCM la quota imponibile è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (art. 8 cpv. 3 LCM). Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio no. 2862 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, in occasione del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Nella fattispecie in esame il costo delle opere stradali (art. 6 LCM) ammonta a fr. 793'663.20 di cui è imposto il 70% (art. 7 cpv. 1 LCM) pari ad un importo arrotondato a fr. 555'565.-. Come si evince dalla relazione tecnica, la ripartizione è stata effettuata sulla base della superficie edificabile dei fondi, determinata secondo le possibilità di sfruttamento, e dei seguenti correttivi:

- fattore interesse: è uguale per tutti salvo che per i mapp. no. 575 e 1056 in quanto dotati di accesso preesistente; - fattore percorrenza: considera l’uso effettivo della strada ed è dunque crescente a partire dall’imbocco; - fattore distanza: è variabile a seconda della posizione dei fondi e degli oneri supplementari, a carico dei proprietari, per la formazione di raccordi o accessi interni; - fattore rumore: considera le immissioni provocate dal traffico ed è decrescente, ad intervalli, a partire dall’imbocco; - fattore casi speciali: una riduzione è applicata solamente ai due fondi posti alle estremità del comprensorio, in quanto l’uno è ad una distanza di ca. 120 ml dalla piazza di giro (mapp. no. 537), e l’altro beneficia solo parzialmente della strada (mapp. no. 1056).

Tale metodo di ripartizione è fondato su parametri realistici, comunemente ammessi e facilmente verificabili che prescindono da schematismi eccessivi ed ingiustificati. Esso attua, a seconda della situazione concreta dei fondi, una distinzione equa e proporzionata all’utilità della strada ed all’interesse individuale ad usufruirne. I risultati così raggiunti sono complessivamente ragionevoli ed assicurano condizioni di parità a tutti i contribuenti.

4.3. Per il mapp. no. 1056 è computata la sola superficie effettivamente edificabile secondo il vigente PR ed alla stessa è applicato il fattore interesse minimo (0.1), che distingue il fondo in quanto precedentemente già urbanizzato ed accessibile, e quindi riconosce un’utilità assai ridotta dell’opera. Tali parametri non sono contestati.

a) La ricorrente sostiene che il fattore percorrenza (0.119) debba essere perlomeno dimezzato perché la proprietà già dispone di un accesso adeguato. Essa trascura, tuttavia, che l’accesso attraverso le part. no. 607 e 1055 appare tutt’altro che “adeguato”, per lo meno dal profilo giuridico, poiché non è garantito mediante servitù. Ma soprattutto essa fraintende lo scopo del fattore percorrenza: questo non dipende infatti dal numero di accessi esistenti o preesistenti (elementi che sono considerati nel fattore interesse), bensì è stabilito, per definizione, in funzione della lunghezza del tratto stradale da percorrere per raggiungere la proprietà. Per quanto concerne il mapp. no. 1056 è considerata solo la parte iniziale della strada con l’applicazione di un coefficiente che già è quello minimo in assoluto. Pertanto la critica è infondata.

b) Sempre secondo la ricorrente il fattore distanza (1) dovrebbe essere ridotto perché lo spazio tra la sua abitazione e la strada è sottodimensionato. Non è questo, tuttavia, lo scopo del fattore distanza che è inteso a distinguere i fondi serviti a seconda della loro posizione confinante o retrostante. La part. 1056 è confinante con l’opera e non necessita di raccordi interni cosicché, per confronti con altre proprietà ubicate nella medesima posizione, il fattore 1 appare corretto.

c) La ricorrente è del parere che il fattore rumore da 1 a 0.8 dovrebbe avere uno spettro maggiore riferito al mapp. no. 1056, perché la casa e il giardino sono deprezzati, e che un fattore da 0.1 a 0.5 sarebbe più vicino alla realtà. Il fattore rumore non dipende da un eventuale deprezzamento dei fondi imposti, bensì dall’esposizione ai rumori. In quest’ottica bisogna considerare che rispetto ad una situazione di nuova edificazione, nella quale l’ossequio della distanza obbligatoria dal ciglio stradale mitiga le immissioni foniche, la costruzione esistente sul mapp. no. 1056 si trova manifestamente ad una distanza ridotta, ovvero quasi a diretto contatto con la strada ed il rumore che ne proviene. Inoltre, vista la dimensione e la forma della particella, non è immaginabile che un eventuale futura nuova costruzione possa correggere tale situazione; anzi, è addirittura dubbio che una nuova costruzione sia possibile. Ciò considerato si giustifica di modificare il fattore da 0.8 a 0.7. La correzione pretesa dalla ricorrente non è invece condivisibile perché palesemente sproporzionata rispetto ai parametri applicati agli altri fondi.

d) La ricorrente contesta infine anche il fattore casi speciali (0.5) sostenendo di non usare praticamente mai la piazza di giro. Il fattore casi speciali ha un’incidenza unicamente per i due fondi ubicati alle estremità della strada: per il mapp. no. 1056 è motivato dal fatto che il terreno beneficia solo parzialmente dell’opera. In sostanza esso sottolinea ulteriormente la posizione marginale della proprietà ed opera una correzione aggiuntiva all’interesse all’opera riconsiderando un elemento di cui già è tenuto conto con il fattore interesse; con il risultato che la contribuente è doppiamente avvantaggiata. In queste condizioni la censura non è ragionevole.

4.4. La correzione ammessa al precedente pto. c), ovvero l’inserimento del nuovo fattore rumore 0.7, porta il peso del mappale a 383.66, e dunque riduce il contributo di miglioria da fr. 6'427.27 a fr. 6'172.10.

5.           La tassa di giustizia e le spese sono ripartite a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm). La ricorrente non è assistita da un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 1056 è ridotto a fr. 6'172.10.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico della ricorrente per 9/10 e del Comune per 1/10. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

30.2010.68 — Ticino Tribunale di espropriazione 26.05.2011 30.2010.68 — Swissrulings