Incarto n. 30.2009.4
Lugano 20 maggio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini arch. Giancarlo Fumasoli
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sul ricorso presentato in data 24 giugno 2009 da
RI 1 RA 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 22 maggio 2009 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione della strada di PR 8-8 in Via __________ nel quartiere di __________ a __________,
relativamente al mapp. no. 417 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1. Il Municipio di __________ – ora, per aggregazione, Comune di __________ – è promotore dei lavori per la costruzione della strada di PR 8-8 che collega la futura strada di PR 1-1 e Via __________ a Via __________, nonché delle relative infrastrutture (MM 7/2002 del 16.9.2002). Con risoluzione 19.12.2002 il Consiglio Comunale ha approvato l’opera, ha stanziato il credito di costruzione di fr. 1'200'000.- ed ha autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 50% del costo dell’opera. Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 28.4. al 27.5.2003 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 18/03 richiamato); esso è stato approvato da questo Tribunale con sentenza del 8.10.2003, mentre i procedimenti espropriativi sono stati risolti mediante contestuale stralcio (inc. no. 18/03-45, 46, 49, 51, 52, 53 e 55), rispettivamente con decreto di stralcio del 2.3.2005 (inc. no. 18/03-54) e con sentenze del 2.3.2005 (inc. inc. no. 18/03-43, 44, 47, 48, 50, 56 e 57) cresciute incontestate in giudicato. Durante l’esecuzione dell’opera, con messaggio no. 6778/2005 del 3.3.2005, il Municipio di __________ ha chiesto un credito supplementare di fr. 290'000.-, che è stato approvato dal legislativo con risoluzione del 14.6.2005.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 4.6. al 3.7.2007, previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti. RI 1 in veste di proprietaria del mapp. no. 417 è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 13'733.55. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 20.5.2009. Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, la proprietaria ha contestato la sussistenza di un vantaggio particolare e il metodo di riparto, sollecitando di conseguenza una riduzione del contributo. Con risposta del 7.9.2009 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione del 12.11.2009 si è risolta negativamente. Conclusa l’istruttoria, come preannunciato all’udienza sopraccitata, il Tribunale ha proceduto ad un esame preliminare del prospetto e dei fattori applicati, in esito al quale ha suggerito alla ricorrente il ritiro del ricorso assegnandole un temine di 15 giorni per determinarsi in merito. Nonostante un sollecito (cfr. lettera del 22.1.2010) la ricorrente è rimasta silente.
2. In via preliminare il Tribunale, ha accertato, mediante ispezione d’ufficio al SIFTI, che nel corso della procedura il mapp. no. 417 è stato alienato mediante esercizio di un diritto di compera (cfr. d.g. 2431 del 1.2.2010). Tale circostanza, di cui si prende atto, non è tuttavia di rilevo ai fini dell’imposizione in oggetto poiché, prescindendo dall’unica valida ipotesi di subingresso nella lite, data in caso di successione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio di agli art. 23 LCM e 24 LPamm.), il debito derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile: ne risponde soltanto colui che è iscritto come proprietario a RF al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM). Eventuali clausole contrattuali contrarie, specie di assunzione dell’onere contributivo da parte dell’acquirente, valgono unicamente inter partes e non sono opponibili al Comune (RDAT II-1991 no. 55; RtiD II-2005 no. 24; Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76). All’epoca della pubblicazione del prospetto (4.6-3.7.2007) RI 1 era ancora proprietaria del mapp. no. 417 e di conseguenza resta soggetto imponibile.
3. 3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
3.2. Nel caso concreto l’opera imposta è un strada di servizio costruita completamente a nuovo che collega Via __________ a Via __________. Il progetto prevede un asse stradale lungo ca. 185 ml con una carreggiata di ml 5 ed un marciapiede di ml 1.50, salvo nel tratto iniziale da Via Senago (lungo i mapp. no. 502 e 417) dove l’ampiezza è ridotta a complessivi ml 4.50 di cui ml 3.50 destinati a sedime stradale e ml 1.0 a marciapiede. A corollario delle opere prettamente stradali sono state eseguite la canalizzazione per l’evacuazione delle acque meteoriche e la posa di cavi per l’illuminazione pubblica, i cui costi non sono stati tuttavia computati nella spesa determinante per il calcolo dei contributi in esame (cfr. relazione tecnica e piani dell’inc. no. 18/03 richiamato). La nuova strada è finalizzata a creare un appropriato collegamento veicolare con il centro scolastico di __________ e nel contempo ad urbanizzare un comprensorio edificabile, ed in gran parte già edificato, a carattere residenziale, offrendo un accesso confacente e decoroso ai residenti oltre che un ragionevole margine di sicurezza ai pedoni. In particolare la nuova strada ha dotato taluni fondi, specie quelli ubicati lungo il tratto centrale, di un accesso carrozzabile adeguato alla loro destinazione; ad altri invece, già serviti da Via __________ o da Via __________ -Via __________, ha fornito una seconda possibilità di accesso veicolare migliorando la stato di urbanizzazione precedente. Pertanto il vantaggio particolare per i fondi direttamente serviti, tra i quali si annovera anche la proprietà della ricorrente al mapp. no. 471, non è seriamente contestabile. In particolare non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare il fatto che il fondo fosse già urbanizzato ed accessibile; infatti questo è un elemento che non influisce sull’assoggettamento, ma tutt’al più sul riparto. Neppure l’affermazione della ricorrente, secondo cui non avrebbe tratto alcun beneficio dall’opera in ragione di asseriti inconvenienti riconducibili ad un aumento del traffico dinanzi la proprietà, invalida la presunzione del vantaggio particolare. Del resto si tratta di censure che riguardano l’intervento come tale e quindi non sono pertinenti in questa sede. La proposta di intervento è stata presentata in tutte le sue componenti già nel MM 7/2002 e di conseguenza, nel principio, l’opera avrebbe dovuto essere contestata impugnando la decisione del Consiglio Comunale che ne ha stabilito l’esecuzione, nelle forme e nei termini sanciti dai ricorsi contro le decisioni degli organi comunali giusta gli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26). Al più tardi essa andava contestata nell’ambito della procedura di pubblicazione del progetto: a quel momento infatti la proprietaria disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed eventualmente censurarne i contenuti con piena cognizione di causa. Il mapp. no. 417 è un fondo edificato di 618 mq assegnato alla zona residenziale estensiva R2 (art. 56 NAPR), che si affaccia sul versante settentrionale su Via __________ (alla quale accede direttamente) e sul fronte orientale sulla nuova strada. Essendo affacciata sul tratto di strada sul quale l’ente pubblico è intervenuto la proprietà della ricorrente ha ricavato evidenti benefici, cosi come tutti i fondi direttamente confinanti con la nuova strada, favoriti dall’urbanizzazione migliorata ed adeguata alle necessità di zona, specie dal profilo dell’accessibilità pedonale e veicolare. Ne consegue che l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è fondato.
4. 4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). Posto l’ampio margine di autonomia di cui gode l’ente pubblico, nell’ambito del riesame del metodo di riparto il Tribunale si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è fondata sulla base della superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interesse, sul fattore distanza e sul fattore rumore, completati con rispettivi fattori di correzione.
Come risulta dall’annessa relazione tecnica la superficie utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del fondo dato dalla superficie edificabile moltiplicata per l’indice di sfruttamento. Per tutti i fondi situati nella zona residenziale estensiva R2 è stato considerato l’indice di sfruttamento di 0.4 come da PR. Anche ai sedimi scolastici (mapp. no. 179 e 180) è stato applicato l’indice di 0.4, considerando che se gli stessi fossero stati inseriti in zona edificabile avrebbero usufruito dei parametri della zona circostante R2. Il parametro della SUL è completato con un fattore di correzione che, tenuto conto di situazioni particolari (cfr. relazione pag. 5), riducono la superficie edificabile: per tutti i fondi è stato applicato un fattore di correzione di 1.0. Il fattore interesse all’opera considera l’interesse del mappale all’uso della strada: il fattore 1 è fissato quale parametro di base ed è applicato ai fondi confinanti, il fattore 0.6 ai fondi già accessibili da Via __________ ma affacciati sulla nuova strada e il fattore 0.2 ai mappali già accessibili da Via __________ -Via __________ e non confinanti con la nuova strada. Ai sedimi scolastici (mapp. no. 179 e 180), che con la creazione di un unico senso di marcia si sono visti migliorare la sicurezza, è stato riconosciuto un fattore di interesse di 2.0. Al fattore interesse è stato attribuito un correttivo dipendente dalle precedenti possibilità di accesso: dal momento che tutti i fondi erano già precedentemente accessibili è stato applicato uniformemente un fattore di correzione di 1.0. Il fattore distanza serve a differenziare i fondi a seconda della posizione confinate o retrostante del fondo dall’asse stradale: ai fondi con lato marciapiede (ossia a monte della strada) è stato applicato un fattore distanza di 1.0, in quanto usufruiscono di un allontanamento del traffico dal fondo, mentre ai fondi direttamente confinanti con la strada (ossia quelli a valle della strada) è stato riconosciuto un fattore di 0.8. È poi stato introdotto un correttivo nel caso in cui sussistono notevoli difficoltà dovute alla formazione di muri di sostegno o altre opere non necessarie in situazioni normali: a tutti i fondi è stato applicato il correttivo di 1 salvo al mapp. no. 502 cui è stato riconosciuto il fattore di correzione 0.7 per la presenza del muro di sostegno. Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del disturbo del rumore arrecato dalla costruzione della strada ed è inversamente proporzionale alla distanza dall’opera eseguita: è stato fissato un fattore rumore di 0.8 per tutti i fondi confinanti con la strada; ai sedimi scolastici è stato applicato invece un fattore di 2.0 in quanto situati più lontani dalla fonte di rumore provocato dalla nuova strada. Nel complesso questo metodo di riparto, per quanto schematico, risponde alla esigenze poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto dall’opera. In particolare ai sedimi scolastici (mapp. no. 179 e 180), che hanno tratto i maggiori vantaggi, sono stati applicati fattori di gran lunga più incisivi di quelli riconosciuti agli altri contribuenti che hanno così ottenuto un evidente sgravio. Infatti, come si evince dal prospetto, il contributo al mq a carico dei sedimi scolastici (fr. 44.-/mq) è mediamente due volte superiore a quello imposto agli altri mappali (vedi ad esempio: fr. 22.-/mq per i mapp. no. 417, e 424 e 598; fr. 24.-/mq per i mapp. no. 722, 721, 720 e 187; fr. 18.-/mq per il mapp. 502, ecc.).
4.3. La ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di riparto che tuttavia non sono condivisibili.
4.3.1. Essa sostiene, anzitutto, che i fattori riconosciuti ai sedimi scolastici (mapp. no. 179 e 180) devono essere aumentati poiché la costruzione della nuova strada ha un interesse comunale generale preponderante rappresentato dalle scuole. Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile già solo per il fatto che la nuova strada serve non solo il centro scolastico di __________ ma anche un comprensorio edificabile a carattere residenziale. Per di più, come già evidenziato sopra (cfr. consid. 4.2. in fine), i fattori applicati alle proprietà comunali sono notevolmente superiori a quelli riconosciuti ai fondi privati, proprio in considerazione del fatto che traggono maggiore vantaggio dall’opera. Su tali basi i parametri applicati non appaiono quindi destituiti di fondamento.
4.3.2. Secondo la ricorrente, inoltre, il fattore interesse applicato alla part. no. 417 deve essere notevolmente diminuito perché era già accessibile; inoltre, con la costruzione della nuova strada, il fondo risulta situato ora tra due strade con un conseguente aumento del traffico e con un percorso obbligato più lungo per raggiungere la strada principale. A suo avviso, i terreni pubblici di cui ai mapp. no. 179 e 180, sono quelli che hanno tratto maggior vantaggio dalla costruzione dell’opera e quindi il fattore di interesse loro applicato deve essere aumentato. L’accessibilità preesistente è considerata con il fattore interesse all’opera. La distinzione tra i fondi che ne risulta è evidente, perché alle proprietà già accessibili da vie pubbliche pavimentate, tra cui il mapp. no. 417, è riconosciuto un interesse di 0.60 è cioè ridotto del 40% rispetto al fattore d’interesse 1 applicato ai fondi che in precedenza erano sprovvisti di un accesso pavimentato. Pertanto è stato manifestamente riconosciuto un vantaggio inferiore riconducibile allo stato di urbanizzazione preesistente ed all’accessibilità già data da Via __________. A loro volta questi terreni si differenziano dai fondi posti su Via __________, che traendo vantaggio solo dalla formazione del marciapiede hanno un fattore di interesse di 0.2, nonché dai terreni pubblici (mapp. no. 179 e 180) ai quali è stato applicato un fattore di 2.0, proprio in considerazione del fatto che traggono il maggior interesse dall’opera. Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né destituito di fondamento.
4.3.3. Sempre secondo la ricorrente confrontando il fattore distanza applicato al mapp. no. 417 e agli altri fondi, specie ai sedimi scolastici, si dovrebbe concludere che al primo, essendo direttamente affacciato sulla strada, deve essere riconosciuto un correttivo verso il basso. Tale tesi non è sostenibile. Al mapp. no. 417 è stato applicato il fattore distanza di 1.0 rispetto a quello spettante ai mappali direttamente confinanti con la strada (cui è stato riconosciuto un fattore di 0.8) in quanto usufruisce, cosi come tutte le proprietà poste a monte della strada, di un allontanamento del traffico dal fondo dovuto alla presenza del marciapiede. Il paragone con i sedimi scolasti non è pertinente; infatti a questi è stato riconosciuto un fattore di 0.80 ancorché non sono confinanti con la strada. Per quanto riguarda il fattore di correzione distanza, il prospetto riserva lo stesso trattamento a tutti i fondi salvo che al mapp. no 502 a cui è stato riconosciuto un fattore di correzione 0.7, per la presenza del muro di sostegno. In realtà un correttivo avrebbe potuto essere applicato, semmai, sia al mapp. no. 704, perché più lontano dalla nuova strada ed accessibile solo attraverso una servitù di passo (cfr. estratto SIFTI), sia ai sedimi scolastici (mapp. no. 179 e 180), perché sono proprietà molto ampie con una profondità di ca. 80 m, quindi mediamente retrostanti dall’opera e con maggiori costi di urbanizzazione interna. Evidentemente l’applicazione di un correttivo e la conseguente riduzione dei contributi di miglioria a carico di questi due fondi avrebbe comportato un aumento del contributo imposto alle altre particelle, tra cui anche il mapp. no. 417. È quindi palese che il calcolo si risolve a favore della ricorrente.
4.3.4. La ricorrente sostiene che anche il fattore rumore riconosciuto alla sua proprietà, essendo affacciata sulla strada, deve essere diminuito e che quello applicato agli edifici pubblici aumentato. Tale argomentazione non è sostenibile. Il fattore rumore di 0.8 è stato applicato linearmente a tutti i fondi confinanti con la strada. Il mapp. no. 417, malgrado sia il fondo che subisce meno rumori e avrebbe quindi dovuto avere un fattore più alto, è stato trattato come tutti gli altri. Ai sedimi scolastici è stato applicato un fattore 2 volte e mezzo superiore (2.0) rispetto a quello riconosciuto a tutti gli altri fondi proprio in ragione del fatto che essi sono situati più lontani dalla fonte di rumore.
4.3.5. In conclusione, i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 417 va confermato nel suo ammontare.
5. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti