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Ticino Tribunale di espropriazione 25.03.2010 30.2008.12

25 mars 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,647 mots·~8 min·3

Résumé

Contributi di costruzione definitivi per opere di canalizzazione e depurazione delle acque - canalizzazione privata - compensazione/rimborso delle spese

Texte intégral

Incarto n. 30.2008.12    

Lugano 25 marzo 2010

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Argentino Jermini arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 25 marzo 2008 da

RI 1  

contro

la decisione su reclamo emessa il 4 marzo 2008 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione definitivi per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,

relativamente al mapp. no. 1100 RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Con risoluzione del 14.11.1977 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato il Piano generale delle canalizzazioni (PGC). In esito ad un aggiornamento, il nuovo PGC è stato adottato dal legislativo comunale, conformemente alla Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), con risoluzione del 16.10.1989. Questo piano ha ottenuto l’approvazione del Dipartimento dell’ambiente in data 8.5.1991.

1.2. A norma dell’art. 99a LALIA, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di costruzione definitivi, per le opere di canalizzazione e depurazione delle acque, pubblicando il prospetto dall’11.2 all’11.3.2008, previo invio di un avviso personale ai contribuenti. RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 1100 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di costruzione complessivo di fr. 5'325.80. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 4.3.2008. Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, i proprietari lamentano un’ingiusta doppia imposizione. Censura che il Municipio respinge chiedendo la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione del 12.11.2009 si è risolta negativamente. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale; i ricorrenti hanno presentato una memoria scritta a conferma della loro domanda.

2.           2.1. Il finanziamento degli impianti pubblici di evacuazione e depurazione delle acque avviene mediante il prelievo di contributi di costruzione (art. 55 let. c, art. 96 cpv. 1 LALIA). Si tratta di cosiddetti oneri preferenziali messi a carico del proprietario fondiario per ripagare il vantaggio che trae dalla costruzione degli impianti. Il prelievo di contributi è obbligatorio indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in via eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1). L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. Sono soggetti all’imposizione i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera (art. 97 LALIA). Oggetto del presente contenzioso è un contributo definitivo. A norma dell’art. 99a LALIA, tale contributo è calcolato sulla base del costo consuntivo dell’opera ed in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi di cui non può superare il 3% (cpv. 1). Prima del calcolo dev’essere eseguita la revisione generale dei valori di stima (cpv. 2). Il contributo dev’essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti abitanti (cpv. 3).

2.2. In concreto l’emissione di contributi di costruzione definitivi è fondata sul PGC approvato dall’autorità cantonale in data 8.5.1991 (cfr. lettera del Municipio del 17.12.2009). Come risulta dagli atti i contributi sono stati conteggiati sulla base di un consuntivo di spesa (al netto di sussidi e partecipazioni) di fr. 8'276’770.-. La quota a carico dei privati dell’80% è di fr. 6'621’416.- ed il valore di stima complessivo, aggiornato all’1.1.2005, data di entrata in vigore della revisione generale delle stime immobiliari, raggiunge fr. 185'863’969.-. La percentuale applicata è del 3%.

3.           3.1. Il mapp. no. 1100 è un terreno di mq 1013 ubicato in località __________, con accesso da Via __________, assegnato alla zona residenziale estensiva R1. La particella è frutto di un frazionamento del mapp. no. 375 intervenuto nel febbraio del 2006 (cfr. d.g. 3317 del 13.2.2006; piano di mutazione 3301 del 3.2.2006); essa è stata acquistata dai ricorrenti il mese successivo e quindi edificata (cfr. d.g. 3322 del 13.2.2006 e 5850 del 10.3.2006). I ricorrenti si dicono sorpresi dalla notifica del contributo e lamentano di non essere stati avvertiti del prelievo né al momento dell’acquisto del fondo né quando hanno presentato la domanda di costruzione. Essi rilevano di aver già pagato fr. 9'000.- per l’estensione della canalizzazione in Via __________ come anche le relative tasse di allacciamento. Perciò, ritenendo che il contributo in oggetto costituisca un’ingiusta doppia imposizione, chiedono che sia compensato con le spese già sopportate, rispettivamente che queste ultime siano risarcite dal Comune.

3.2. Come già indicato, i contributi di costruzione servono per finanziare la realizzazione delle opere pubbliche di canalizzazione e depurazione delle acque; essi rappresentano la controprestazione dei proprietari fondiari per il diritto di allacciarsi e di usufruire degli impianti comunali e/o consortili e per il vantaggio che ne consegue. Vantaggio che risiede nella possibilità di edificare il fondo in quanto urbanizzato (art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio [LALPT]) e che non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino, ma si estende anche alle condotte di trasporto, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione, senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. La rete delle canalizzazioni è così intesa come complesso unico di opere di urbanizzazione, ed è perciò che l’obbligo contributivo non è fondato sull’esecuzione di uno specifico intervento bensì sul finanziamento globale delle opere. Ciò premesso, visto che il tema dei contributi di costruzione è disciplinato da una legge e che quest’ultima istituisce l’obbligo per il Comune di prelevare contributi di costruzione, il proprietario fondiario non può invocare né l’ignoranza della legge per sottrarsi ai suoi effetti (“nul n’est censé ignorer la loi”), né l’inconsapevolezza; dopo tutto le decisioni delle autorità comunali possono essere consultate presso la cancelleria e, in materia di contributi di costruzione, il Municipio ha l’obbligo di avvisare gli interessati solo al momento della pubblicazione del prospetto (art. 102 LALIA).

3.3. Nel PGC (cfr. estratto del piano doc. I), lungo il confine occidentale dell’originario mapp. no. 375, è segnata la presenza di un tratto di canalizzazione tra i pozzetti 13 e 14. Stando alle indicazioni fornite dal tecnico, essa confluisce sulla vecchia canalizzazione proveniente da __________ e poteva, rispettivamente potrebbe essere o uno scarico abusivo o un vecchio allacciamento eseguito da privati che non si sarebbe mai potuto utilizzare per lo smaltimento delle acque luride della parte bassa del mapp. no. 375 (cfr. lettera studio __________ __________ dell’8.5.2008 doc. H). Dal PGC si evince anche che a nord del pozzetto 13 – e meglio lungo il tratto di Via __________ compreso tra il mapp. no. 375 e Via __________ – non esiste fognatura e non ne è prevista l’esecuzione. Su tali basi, in caso di edificazione, il mapp. no. 375 poteva dunque smaltire le sue acque luride solo allacciandosi privatamente: a sud al pozzetto 14 (per gravità o mediante pompaggio a seconda della quota della costruzione), oppure a nord alla nuova canalizzazione prevista in Via __________. Nel 2005 il Consiglio Comunale di __________ ha stanziato un credito per il progetto di sistemazione stradale di Via __________ che comprendeva la sostituzione della condotta dell’acqua potabile (cfr. MM 23/2005, risoluzione del CC del 19.12.2005). Nel 2006, dopo il frazionamento del mapp. no. 375 ed in vista dell’edificazione del nuovo mapp. no. 1100, i proprietari hanno deciso di far eseguire, in contemporanea con il cantiere stradale comunale, una canalizzazione privata (fognatura) di ca. ml 105 collegata a quella esistente in Via __________; il costo dell’intervento, quantificato in fr. 18'000.- è stato assunto dai proprietari dei mapp. no. 375 e 1100 in ragione di metà ciascuno (cfr. lettera dei proprietari del 29.3.2006 doc. L; piano 2522-3 del 7.7.2006 doc. 5).

3.4. Considerato quanto sopra il prelievo in oggetto non attua una doppia imposizione. In primo luogo, l’aver eseguito privatamente ed a proprie spese un tratto di fognatura non dispensa i proprietari dal pagamento del contributo che, come detto, è obbligatoriamente dovuto per la costruzione dell’intera rete delle canalizzazioni pubbliche (art. 96 cpv. 1 LALIA). La legge non prevede alcuna possibilità di compensazione del contributo, specie con i costi per opere eseguite a titolo privato. In secondo luogo, al proprietario è dato di chiedere il rimborso delle spese solo qualora abbia ottenuto di anticipare l’esecuzione dell’urbanizzazione secondo il progetto generale (art. 80 LALPT). Ora, in concreto l’opera eseguita dai proprietari non è altro che una tubazione privata non prevista dal PGC che è al servizio esclusivo delle particelle allacciate: vero è che le altre proprietà ubicate lungo Via __________ sono tutte dotate di canalizzazioni separate ed autonome anch’esse private (cfr. piano 2522-3 del 7.7.2006 doc. 5). Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, il costo dell’intervento non è quindi andato a favore del Comune quale partecipazione al finanziamento di un’opera pubblica, bensì è stato versato, per il tramite del Comune medesimo, alla ditta esecutrice a saldo di un intervento privato eseguito nel contesto del cantiere stradale. Di conseguenza, considerato che i proprietari non hanno anticipato alcuna opera pubblica, non hanno diritto al rimborso della spesa. Pertanto il ricorso dev’essere respinto.

4.           La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 104 LALIA, art. 28 e 31 LPamm). Non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamati                        gli art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è respinto.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.                                          

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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