Incarto n. 30.2008.11
Lugano 1 dicembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Eraldo Pianetti ing. Luciano Sulmoni
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 29 febbraio 2008 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 29 gennaio 2008 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di sistemazione della strada comunale C3 a __________,
relativamente al mapp. no 53 RFP di __________,
richiamato l’inc. no. 20.2006.8 di questo Tribunale inerente la procedura di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della strada di PR C3,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1. Con risoluzione del 13.7.2005 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato a larga maggioranza il Messaggio Municipale 5/2005 del 13.6.2005 che proponeva il progetto di sistemazione della strada C3, la concessione di un credito di costruzione di fr. 112'000.- ed il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70% della spesa. Il progetto, la cui messa in atto non comportava espropriazioni, è stato pubblicato dal 22.3 al 20.4.2006 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in vigore fino al 31.12.2006. Non essendo state inoltrate né opposizioni né domande di modifica dei piani entro il termine utile, questo Tribunale ha approvato il progetto con sentenza del 12.5.2006 (cfr. inc. no. 20.2006.8).
1.2. Il Municipio ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 17.4 al 16.5.2007, previo invio di un avviso personale ai contribuenti. RI 1 è proprietaria del mapp. no. 53 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di fr. 38'144.05. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con decisione del 29.1.2008. Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, la proprietaria contesta che la nuova strada possa servire tutto il mapp. no. 53 e pertanto esige un nuovo calcolo dei contributi. Con risposta del 13.5.2008 il Municipio postula la reiezione del gravame. In esito all’udienza di conciliazione che ha avuto luogo il 29.8.2008, le parti hanno ulteriormente tentato di raggiungere un accordo amichevole, tuttavia senza successo.
2. 2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
2.2. La strada C3, che si configura come opera di urbanizzazione particolare, è una strada di servizio a fondo cieco costruita completamente a nuovo in sostituzione di un precedente percorso sterrato. Lunga ca. 110/120 ml, essa ha un calibro di 3 ml e, fatta eccezione per l’imbocco, un andamento regolare e pressoché pianeggiante. A corollario delle opere prettamente stradali sono stati completati gli allacciamenti alla condotta dell’acqua potabile ed alle canalizzazioni per le acque luride e posato un impianto di illuminazione (cfr. relazioni tecniche e progetto). La nuova strada ha una duplice finalità. Anzitutto è specificatamente intesa ad urbanizzare a nuovo la zona per residenze primarie (RP) che si estende, per lo più inedificata, a monte del nucleo e che era priva di un idoneo accesso carrozzabile. Secondariamente, e coerentemente con la politica comunale perseguita in tema di circolazione, la strada serve ad evitare che il traffico indotto dalla stessa zona residenziale, come quello fermo, vada a gravare il nucleo, essendo quest’ultimo protetto tanto dal profilo edilizio (mediante prescrizioni di dettaglio) quanto della viabilità interna (mediante formazione di posteggi pubblici all’esterno del suo perimetro e graduale ripavimentazione con materiali e tecniche tipiche), affinché il suo carattere tradizionale resti inalterato (cfr. Preavviso dipartimentale del 30.10.1987, p. 6; Rapporto finale di pianificazione febbraio 1988, p. 30, 34-35, 39; Ris. di approvazione del PR 17.10.1989, p. 13; variante approvata il 30.9.2003). Attuando gli obiettivi del PR la strada ha creato un collegamento definitivo adeguato alle esigenze della zona residenziale; più particolarmente ha urbanizzato una serie di fondi edificabili dotandoli di un accesso veicolare conforme e delle infrastrutture, ossia dei requisiti indispensabili per l’ottenimento di un permesso di costruzione (art. 19 cpv. 1 e 22 LPT). Pertanto è indubbio che abbia generato un vantaggio particolare per le proprietà servite (art. 4 cpv. 1 Let. a LCM).
2.3. Il mapp. no. 53 è un terreno di 3208 mq ubicato nella zona RP a valle della nuova strada ed a diretto confine con il suo tratto finale; esso si presenta come declivio digradante fino ai confini del nucleo. La ricorrente contesta che tutto il fondo abbia tratto un beneficio dall’opera affermando che, in ragione della morfologia dei luoghi, la nuova strada può servire solo la parte alta del fondo, non invece la parte bassa salvo erigere imponenti rampe di accesso. Ciò sarebbe comprovato da una domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione a costruire 6 abitazioni sulla particella inoltrata nel mese di maggio del 2007 e tuttora pendente dinanzi al Municipio. Vero è che il progetto edilizio non a caso prevede l’accesso per 3 abitazioni dalla strada C3 e per le altre 3 dal nucleo attraverso la proprietà comunale al mapp. no. 692, quest’ultima a suo tempo appartenente al patriziato di ________ e sulla quale la ricorrente, in quanto patrizia, disponeva di un diritto di passo acquisito che non è stato riportato al momento del trasferimento della proprietà al Comune. In ogni caso, rileva ancora la ricorrente, essa ha continuato ad utilizzare il mapp. no. 692 per accedere alla parte inferiore del mapp. no. 53, accesso peraltro sfruttato anche dal proprietario del confinante mapp. no. 56 per raggiungere il suo garage. Non avendo considerato tali circostanze, il Municipio sarebbe incorso in una violazione del principio della parità di trattamento. Dal canto suo il Municipio osserva che non risulta alcun diritto di passo, sia esso acquisito o iscritto, a favore della ricorrente sul mapp. no. 692 e che un accesso veicolare attualmente non sussiste. Esso rileva inoltre che il progetto edilizio concernente il mapp. no. 53 prospetta una modifica sostanziale del sedime comunale quando ancora si ignora se questo possa essere ceduto o gravato con diritti di transito per permettere la realizzazione di un accesso.
2.4. A sostegno delle sue censure la ricorrente si avvale dei contenuti di un progetto edilizio in itinere elaborato, tra l’altro, anche in funzione di un asserito diritto di passo acquisito sul mapp. no. 692. Nella misura in cui gli argomenti sollevati in relazione al progetto sono finalizzati a contestare, almeno parzialmente, il vantaggio particolare devono essere vagliati in questa sede, tuttavia tenendo conto che un progetto non approvato non può condizionare il presente giudizio e, naturalmente, senza sconfinare nelle competenze spettanti al Municipio quale autorità preposta al rilascio della licenza edilizia. Come risulta dai piani, il progetto di costruzione suddivide idealmente il fondo in un due parti, ciascuna occupata con 3 case e con accessi separati, l’uno a monte dalla strada C3 e l’altro a valle coinvolgendo il mapp. no. 692, e predispone tutti gli allacciamenti a valle verso le infrastrutture già presenti nel nucleo (cfr. incarto licenza edilizia). Ciò dimostrerebbe che l’intero settore inferiore del fondo non trae alcun vantaggio dalla strada C3. Il mapp. no. 692 è costituito in parte da un triangolo prativo delimitato da una bordura in granito e piantumato con due altofusti, ed in parte da un’angusta superficie sterrata, a sua volta delimitata da un muro di sostegno in pietrame al mapp. no. 53, che si insinua tra l’acciottolato del nucleo ed un viottolo che sale verso monte (cfr. documentazione fotografica). Coinvolgendo il mapp. no. 692 nel suo progetto per formarvi un accesso, la ricorrente dà per scontato non solo il diritto di transito sulla particella, bensì anche il diritto di poterne disporre liberamente a fini meramente privati. Se non che il mapp. no. 692 è una proprietà comunale sulla quale, stando agli atti di causa, essa non può vantare alcun diritto reale che le consenta di modificarne lo stato attuale; non risulta peraltro che siano stati stipulati accordi specifici con le autorità comunali che, come ha tenuto a puntualizzare il Municipio, nemmeno hanno affrontato il tema. In queste condizioni è certamente escluso che il progetto istituisca una solida garanzia di accessibilità; tanto più che è stato contestato mediante formale opposizione dai Servizi generali del Dipartimento del territorio (cfr. opposizione 12.6.2008) e che, ad oggi, non è stato approvato. Né ha valenza risolutiva il fatto che il proprietario del mapp. no. 56 usufruisca del mapp. no. 692 per raggiungere il suo garage, fatto dal quale la ricorrente deduce il suo buon diritto per motivi di parità di trattamento. Il paragone non è infatti pertinente. Anzitutto perché il proprietario di quel fondo non ambisce a modificare alcunché, secondariamente perché l’accesso al suo garage implica un’invasione minima del mapp. no. 692, ed infine, ma anche soprattutto, perché il mapp. no. 56 non dispone di altre possibilità di accesso all’infuori del nucleo. A fronte di due situazioni ben diverse tra loro qualsiasi accenno al principio della parità di trattamento è dunque improprio.
2.5. Alle osservazioni che precedono si aggiunge che la via attraverso il nucleo, oltre ad essere difficilmente conciliabile con gli obiettivi dichiarati del PR, è vincolata a spazi e raggi di curvatura alquanto ristretti e quindi, in ogni caso, è ben lungi dall’essere adeguata alle esigenze di un terreno a destinazione residenziale con indice di sfruttamento dello 0.4 ed indice di occupazione del 30% (art. 34 NAPR); a maggior ragione se presenta dimensioni generose come la proprietà della ricorrente. Complessivamente gli argomenti sollevati non invalidano quindi la presunzione del vantaggio particolare che, per il mapp. no. 53, risulta manifesto. La nuova strada C3 è palesemente servita ad urbanizzare definitivamente ed in modo consono anche questo terreno creando le premesse per la sua edificazione, peraltro agevolata dall’ampio fronte stradale di cui dispone (ca. ml 57). Difatti questo Tribunale, composto anche da esperti nel settore edile, non ravvisa, nonostante la pendenza del terreno, alcuna barriera o condizionamento particolari di ordine tecnico o architettonico che ostino alla creazione di accessi e allacciamenti dalla nuova strada; in quest’ottica l’attuale progetto potrebbe senz’altro essere modificato senza compromettere in alcun modo l’edificazione del terreno secondo criteri razionali e finanziariamente ragionevoli. L’assoggettamento dell’intero mapp. no. 53 al contributo di miglioria si rivela dunque indubbiamente fondato.
3. 3.1. A norma dell’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
3.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie edificabile netta dei fondi. Trattandosi di una strada a fondo cieco, è inoltre stato applicato un fattore di correzione dipendente dalla percorrenza effettiva e definito secondo una percentuale crescente a partire dall’imbocco verso la fine della strada (cfr. relazione tecnica e prospetto). Tutto sommato questo metodo risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri di riconosciuta validità ed oggettività facilmente verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente tratto dall’opera. La ricorrente sollecita un nuovo calcolo dei contributi, richiesta che, essendo correlata alla contestazione del vantaggio particolare, è intesa ad ottenere una riduzione della superficie computata; per il resto i criteri di riparto non sono contestati. Tenuto conto, tuttavia, delle considerazioni esposte sopra, il computo dell’intera superficie è senz’altro corretto. Questo dato incide in modo considerevole sull’ammontare del contributo ma ovviamente non può essere modificato sia perché si tratta di una caratteristica del fondo stesso che è di gran lunga il più vasto di tutto il comprensorio, sia perché il vantaggio particolare è stato ammesso per tutto il terreno.
4. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco