Incarto n. 30.2007.97
Lugano 15 luglio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Paolo Barberis arch. Alberto Canepa
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 6 dicembre 2007 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 9 novembre 2007 dal Municipio di __________ in materia di contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione acque,
relativamente ai mapp. no. 138 e 322 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
- che con risoluzione del 23.10.2006 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS), ed avallato contestualmente il piano di attuazione, il piano di finanziamento ed il prelievo di contributi di costruzione nell’ordine dell’80% del costo netto delle opere;
- che la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo ha approvato il PGS con risoluzione del 26.4.2007;
- che il Municipio ha quindi avviato una procedura d’imposizione con oggetto l’adeguamento dei contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque (2a emissione), pubblicando il prospetto dall’11.6 all’11.7.2007, previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti;
- che RI 1 è proprietario dei mapp. no. 138 e 322, ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo che, dedotti gli acconti già versati, ammonta rispettivamente a fr. 2'136.10 ed a fr. 3'545.70;
- che il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 9.11.2007;
- che pertanto il proprietario ha interposto il ricorso in esame nel quale contesta l’aliquota del 2.4% fissata dall’esecutivo per la determinazione dei contributi;
- che con risposta dell’8.2.2008 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame;
- che all’udienza di conciliazione svoltasi il 9.6.2009 le parti hanno confermato le loro posizioni. Il ricorrente si è peraltro riservato un termine di 15 giorni per valutare se mantenere o meno il ricorso;
- che detto termine è trascorso infruttuosamente;
- che il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione e depurazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA);
- che a norma dell’art. 99 LALIA il contributo provvisorio è calcolato sulla base del costo preventivo dell’opera ed in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi di cui non può superare il 3% (cpv. 1); il Comune può prelevare più contributi provvisori, ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al momento dell’ultima pubblicazione del prospetto (cpv. 2);
- che la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il contributo per la costruzione delle canalizzazione possa essere fissato anche ricorrendo a criteri di calcolo schematici, fondati su dati di esperienza e di semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45);
- che, come ben ha spiegato il Municipio, nel Comune di __________ sono stati prelevati contributi di costruzione provvisori nel corso del 1983. Negli anni successivi, prescindendo dall’emissione di contributi suppletori, non sono stati prelevati altri contributi. La presente procedura è conseguenza dell’entrata in vigore, il 1°.1.2005, delle nuove stime immobiliari e dell’approvazione del PGS. Nel calcolo dei contributi gli importi precedentemente già pagati sono stati dedotti (cfr. lettera del Municipio ai contribuenti del 30.5.2007);
- che il Municipio ha fissato la quota di prelievo al 2.40%, percentuale calcolata sulla base del costo netto delle opere a carico del Comune e del valore globale di stima dei fondi inclusi nel comprensorio (cfr. lettera cit.);
- che, secondo il ricorrente, tale percentuale non considera a sufficienza la locale espansione edilizia né, in particolare, gli aumenti delle stime relative alle costruzioni realizzate dal secondo semestre del 2004 in poi. Di conseguenza i proprietari di fondi già edificati e imposti in questa sede sarebbero sfavoriti rispetto ai proprietari i cui fondi saranno edificati e stimati successivamente alla pubblicazione del prospetto;
- che tali censure sono infondate e questo Tribunale non ravvisa alcuna disparità di trattamento;
- che, in effetti, le nuove normative entrate in vigore il 24.8.2001 ammettono sia il prelievo reiterato di contributi provvisori (art. 99 cpv. 2 LALIA), sia l’adeguamento del contributo provvisorio ad un incremento del valore di stima determinato da una nuova edificazione, rispettivamente, dalla trasformazione o dalla riattazione di edifici esistenti (art. 99 cpv. 2a LALIA; Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001);
- che dagli atti di causa non traspare affatto (come sembra erroneamente ritenere il ricorrente) che la volontà del Comune sia di procedere solo all’emissione di contributi definitivi e di rinunciare ad altre imposizioni intermedie. Del resto, come risulta chiaramente dalle norme citate, se il prelievo di più contributi provvisori è una semplice facoltà, viceversa l’adeguamento di tale contributo in seguito ad un intervento edile è d’obbligo;
- che, pertanto, eventuali adeguamenti che dovessero imporsi potranno essere attuati attraverso prelievi futuri e, da ultimo, attraverso i contributi definitivi, naturalmente tenendo conto degli importi già versati dai privati;
- che neppure era necessario, come pretende il ricorrente, chiedere un aggiornamento delle stime prima di allestire il prospetto in esame, poiché la revisione dei valori di stima si impone solamente in occasione del prelievo di contributi definitivi (art. 99a cpv. 2 LALIA);
- che, ciò considerato, il ricorso dev’essere respinto;
- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA e 28 e 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA,
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco