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Ticino Tribunale di espropriazione 20.02.2008 30.2007.94

20 février 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·855 mots·~4 min·4

Résumé

Imposizione di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione acque relativamente al riconoscimento di interessi sul contributo pagato in eccesso

Texte intégral

Incarto n. 30.2007.94    

Lugano 20 febbraio 2008

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini ing. Paolo Barberis

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sul ricorso presentato in data 30 novembre 2007 da

RI 1   

contro

la decisione su reclamo emanata il 2 novembre 2007 dal Municipio di __________, in materia di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione acque (riconoscimento di interessi sul contributo pagato in eccesso),

relativamente al mapp. no. 397 RFD di __________,  

letti, esaminati gli atti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

che con risoluzione 24 febbraio 1986 il Comune di __________ ha adottato il piano generale delle canalizzazioni (PGC), con il relativo piano di attuazione e di finanziamento ed ha autorizzato il prelievo dei contributi nella misura dell’80% della spesa dedotti i sussidi;

che il Municipio di __________, dopo aver avviato la procedura di imposizione dei contributi, pubblicando il prospetto dei contributi provvisori dal 1°settembre al 30 settembre 1986, ha incassato i relativi contributi;

che dagli atti risulta che il contributo a carico della part. no. 397, allora di proprietà della __________ SA, è stato fissato in fr. 12'561.- e che lo stesso è stato pagato in 10 rate annuali;

che nel luglio del 2007 il Municipio, avendo terminato i lavori di costruzione delle canalizzazioni comunali su tutto il comprensorio ha pubblicato il prospetto dei contributi definitivi di costruzione;

che con avviso personale 2 luglio 2007 il Municipio ha comunicato alla ricorrente, divenuta nel frattempo proprietaria del mapp. no. 397, che il contributo definitivo a suo carico ammonta a fr. 8’920.95, ciò che comporta un rimborso del contributo provvisorio pagato in eccesso di fr. 3'640.05 (fr. 12'561.- ./. fr. 8’920.95);

che con decisione 2 novembre 2007 il Municipio ha respinto il reclamo 6 agosto 2007 con cui la ricorrente ha chiesto oltre la restituzione del capitale pagato in eccesso, anche la corresponsione degli interessi maturati sull’importo pagato in eccedenza;

che con scritto 13 novembre l’esecutivo comunale ha rivisto il conteggio del contributo da rimborsare, riconoscendo alla ricorrente anche la restituzione di fr. 819.50 corrispondente all’interesse composto del 5% sull’ammontare del contributo ex art. 106 cpv. 2 LALIA;

che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato la decisione municipale confermando integralmente le pretese già formulate in prima istanza;

che con risposta 12 dicembre 2007 il Municipio si è riconfermato nella propria decisone e ha chiesto la reiezione del gravame;

che la Legge cantonale d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 3 ottobre 1971 (LALIA) non prevede alcuna norma specifica che disciplini l’ipotesi della restituzione di contributi provvisori già riscossi, rispettivamente degli interessi, nell’ambito di una procedura di prelievo giusta gli art. 96 e ss;

che pertanto presentandosi l’esigenza di retrocedere un contributo versato in eccedenza il Comune è tenuto unicamente alla restituzione della somma pagata in eccesso accompagnata dai relativi interessi eventualmente pagati dal contribuente giusta l’art. 106 cpv. 2 LALIA. Sull’importo totale così ottenuto non sono dovuti ulteriori interessi (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B VI);

che una soluzione diversa potrebbe imporsi, semmai, solo nel caso in cui la procedura d’imposizione fosse dichiarata nulla, ad esempio perché priva di base legale (ossia qualora i contributi fossero stati prelevati sulla base di un PGC o di un PGS non approvato dalla competente autorità) oppure in ragione di un vizio procedurale particolarmente grave. Infatti in tale ipotesi potrebbe configurasi, per il Comune, come indebito arricchimento ai sensi dell’art. 62 e ss CO con l’obbligo, per il Municipio, di restituire i contributi versati erroneamente e senza causa dai contribuenti con l’aggiunta degli interessi che ha percepito o che avrebbe potuto percepire a partire dal versamento (DTF 84 II 179; TE 15 gennaio 2003 in re Comune di S./ R);

che nel caso concreto il prelievo di contributi provvisori nel 1986 era sorretto da una sufficiente base legale, ed è avvenuto nel pieno rispetto delle norme procedurali;

che ciò nemmeno è contestato dalla ricorrente;

che di conseguenza non si è in presenza di un caso di indebito arricchimento;

che tutto ciò considerato il Comune di __________ così come correttamente indicato nel suo conteggio del 13 novembre 2007, è tenuto solo alla restituzione del contributo e dei relativi interessi versati dalla __________ SA per complessivi fr. 4'459.55 senza ulteriori interessi;

che visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono addebitate alla ricorrente in quanto soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA e 31 Lpamm). Non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamati                        art. 96 e ss LALIA

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                2.     La tassa di giustizia e spese in fr. 300.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-  

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                             La segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                           Annalisa Butti

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