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Ticino Tribunale di espropriazione 24.08.2009 30.2007.76

24 août 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·3,241 mots·~16 min·3

Résumé

Imposizione contributi di miglioria per le opere di evacuazione acque meteoriche

Texte intégral

Incarto n. 30.2007.76    

Lugano 24 agosto 2009

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sul ricorso presentato in data 2 novembre 2007 da

 RI 1    RA 2   

contro

la decisione su reclamo emanata il 5 ottobre 2007 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di evacuazione acque meteoriche nella zona __________,

relativamente ai mapp. no. 1144 RFD e 2780 RFP di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Comune di __________ ha eseguito delle opere di premunizione contro le acque meteoriche provenienti dal versante montano sinistro della Valle di __________, comprendenti la sistemazione delle opere di smaltimento delle acque sul versante __________ e il parziale incanalamento del __________. Con risoluzione del 5.5.2003 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, ha stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr. 633'000.- ed ha autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 40% della spesa determinante. Il tutto come proposto nel Messaggio Municipale no. 169.5 e 169.6 del 24.3.2004. Durante l’esecuzione dell’opera, con messaggio no. 188.2 del 23.2.2004, il Municipio ha chiesto un credito di fr. 330'000.- per la realizzazione di opere aggiuntive, segnatamente del canale di scarico nel torrente __________. Il progetto ed i credito sono stati approvati dal legislativo con risoluzione del 29.3.2004.

1.2. Stabiliti tre comprensori separati d’imposizione per le opere __________, __________ e Canale di gronda, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 6.3 al 5.4.2006, previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti. RI 1 è proprietario dei mapp. no. 1144 e 2780 ed in tale veste è stato assoggetto al pagamento di un contributo di miglioria per le opere relative al Canale di gronda di fr. 6'393.45 per il mapp. no. 1144 e di fr. 9'402.10 per il mapp. no 2780; per quelle concernenti il __________ di fr. 64.15 per il solo mapp. no. 1144. Il reclamo tempestivamente imposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 5.10.2007. Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha sollevato varie contestazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei prossimi considerandi. Con risposta del 7.3.2008 il Municipio postula la reiezione del gravame. All’udienza di conciliazione del 10.9.2008, a seguito della quale è stato esperito un sopralluogo, il ricorrente ha formulato una proposta transattiva, consistente in una riduzione del contributo a fr. 10'000.- in considerazione delle opere di drenaggio da lui privatamente intraprese per risolvere il problema del ruscellamento delle acque meteoriche. Con scritto 20.10.2008 il Municipio ha comunicato di non aderire alla proposta transattiva formulata dal ricorrente. Conclusa l’istruttoria, le parti sono state citate al dibattimento finale del 4.2.2009, al quale il ricorrente non è comparso, ma ha prodotto un memoriale conclusivo. In tale occasione il Tribunale ha comunque comunicato di aver proceduto ad un esame preliminare del prospetto, in esito al quale si suggeriva il ritiro del ricorso, ed ha assegnato un termine di 15 giorni al ricorrente per determinarsi in merito. Nonostante i solleciti (cfr. lettere del 10.3.2009 e 24.6.2009) il ricorrente è rimasto silente.

2.           2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Tra queste si annoverano anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b. LCM) – come i canali di gronda- nella misura in cui non fossero già contemplate nel piano generale delle canalizzazioni (art. 24 LCM). Il vantaggio particolare di un’opera di premunizione è da ritenersi presunto; in effetti, essendo finalizzate a riparare i fondi dal pericolo di caduta di materiale franoso, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni, esse ne migliorano lo stato di sicurezza ed eliminano inconvenienti ed oneri (art. 4 cpv. 1 lett. b, c LCM).

2.2. Le opere qui imposte sono menzionate nel PGS approvato il 20.5.2003 come opere da eseguire e conteggiate nella spesa definitiva (cfr. relazione tecnica e piano finanziario del PGS). Tuttavia, dopo l’approvazione del PGS, esse sono state individuate come opere a sé stanti di ruscellamento delle acque meteoriche provenienti del versante montano e quindi sono state scorporate dal complesso di opere di smaltimento previste dal PGS nelle zone urbanizzate. A conferma valga la lettera del 20.10. 2008 del Municipio di __________, in base alla quale i costi per gli interventi di premunizione qui imposti non saranno considerati nei calcoli per la definizione dei contributi di costruzione delle canalizzazioni. Di conseguenza, escluse dal PGS, le opere sono soggette al prelievo dei contributi di miglioria (art. 24 LCM).

2.3. Lo scopo generale dichiarato delle opere di premunizione eseguite dal Comune sul versante __________ ed al __________, è di ovviare al problema dell’evacuazione delle acque meteoriche provenienti dal versante montano sovrastante la sponda sinistra della Valle __________ in occasione di forti precipitazioni, incanalandole e smaltendole in ricettori idonei così da evitare o quanto meno limitare allagamenti nella zona edificabile sottostante (MM. no. 169.5 e 169.6 del 24.3.2003). Per quanto attiene il versante __________ si è provveduto alla sistemazione delle opere di smaltimento esistenti e alla costruzione di canaletti e manufatti di raccolta (camerette e griglie di raccolta) lungo la strada forestale dei __________. Il progetto iniziale prevedeva inoltre lo scarico delle acque provenienti dalla strada forestale nella __________ attraverso una tubazione preesistente. Tuttavia, in considerazione delle ridotte capacità idrauliche di detto riale e del possibile deflusso anche di materiale e detriti, tale progetto è stato modificato in corso di esecuzione, realizzando un nuovo canale di deviazione con scarico diretto nel torrente __________ (MM no. 188.2 del 23.2.2004). In tal modo il ruscellamento delle acque meteoriche provenienti dalla montagna viene smaltito e deviato verso il torrente __________, così da ridurre i quantitativi di acqua e detriti defluenti su Via __________ e diminuire anche il rischio di esondazione delle proprietà situate lungo la __________. Per quanto riguarda il riale __________ si è provveduto ad incanalare parzialmente detto riale fino allo sbocco esistente nella canalizzazione comunale ed a realizzare all’imbocco del nuovo canale una camera di trattenuta del materiale convogliato a valle; si è ridotto così il rischio di allagamento delle proprietà situate nella zona attorno a Via __________, Via __________ e Via __________. Infine è stato costruito un canale di gronda tra il riale __________ ed il sottopasso ferroviario in zona __________, al fine di raccogliere le acque di ruscellamento della montagna a sud del riale __________. Sia le acque di quest’ultimo riale che quelle del canale di gronda si riversano nel sistema di smaltimento delle canalizzazioni esistente con scarico nel torrente __________ nel territorio di __________.

2.4. Il mapp. no. 2780 è un terreno di 500 mq edificato con una casa unifamiliare a 2 piani fuori terra. Il mapp. no. 1144 posto a valle ne costituisce il giardino e la strada di accesso da Via __________. Entrambe le proprietà, come d’altronde tutti i fondi ubicati a monte di Via __________, traggono un vantaggio particolare dalla costruzione del canale di gronda, in quanto con il raccoglimento in esso delle acque ruscellanti dal versante montano a sud del riale __________ si sono visti ridurre il rischio di esondazione. Inoltre il mapp. no. 1144 trae vantaggio anche dalle opere di premunizione sul Riale __________, in quanto si è visto ridurre il possibile deflusso di acqua e detriti su Via __________. Secondo il ricorrente, avendo una ventina di anni fa già realizzato sulle sue proprietà delle opere di canalizzazione e drenaggio delle acque, le opere di premunizione realizzate non comportano alcun vantaggio particolare ai suoi fondi. Tali contestazioni non bastano ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. Anzitutto le opere eseguite privatamente dal ricorrente - consistenti nella realizzazione di tre tombini che convogliano l’acqua in un drenaggio sito a ridosso del muro di sostegno del passaggio situato dietro la casa (cfr. verbale di sopralluogo del 11.7.2009) – si sono invero rivelate inefficaci in quanto non hanno impedito allagamenti a fronte di eventi alluvionali verificatisi successivamente alla loro esecuzione. A conferma valga la corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e il Consorzio strada agricola forestale __________ della __________ (cfr. allegati alla lettera del 20.10.2008 del Municipio di __________), dalla quale risulta che il canale di gronda è stato realizzato anche per ovviare ai problemi di ruscellamento lamentati dallo stesso ricorrente. Il vantaggio va esaminato per rapporto all’opera eseguita, ed è chiaro che la costruzione del canale di gronda, tra l’altro a pochi metri dal confine del mapp. no. 2780 (cfr. verbale di sopralluogo del 11.7.2009), ha creato una miglioria diretta sul mappale stesso, riducendo notevolmente il rischio esondazioni. D’altra parte l’opera realizzata dal Comune, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, risulta più efficace di quelle intraprese privatamente da quest’ultimo, in quanto la sua funzionalità è garantita anche da una costante ed adeguata manutenzione. Può anche darsi che i problemi non siano ancora stati completamente risolti, ma ciò non influisce sul principio dell’assoggettamento, essendo evidente che senza le opere eseguite i rischi cui sarebbero esposte le proprietà imposte sarebbero senz’altro stati maggiori. Bisogna infatti considerare la morfologia dei luoghi: in particolare occorre tener conto dell’ampiezza del versante montano come pure della sua marcata pendenza, nonché della mancanza di un sistema naturale di drenaggio. Ciò comporta evidenti difficoltà sia nella realizzazione di infrastrutture adeguate per lo smaltimento e la raccolta delle acque e del materiale, sia nella determinazione precisa delle portate d’acqua e detriti defluenti verso valle e quindi della capacità di dimensionamento delle infrastrutture medesime. Il Municipio ha comunque tenuto conto delle concause e del fatto che la situazione non è perfettamente risolta addebitando ai privati una quota ridotta al solo 40% della spesa. Tutto ciò considerato nel principio l’assoggettamento dei mapp. no. 2780 e 1144 al contributo di miglioria è fondato.

3.           3.1. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio. Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM). La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio, 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate. Nell’ambito dell’esecuzione di opere di premunizione nel perimetro devono in particolare essere inclusi tutti i fondi e gli altri beni che risultano protetti dalle opere (Scolari, op. cit., no. 272). Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

3.2. Il ricorrente asserisce che il perimetro è stato definito senza considerare che non esiste un limite topografico che possa circoscrivere inequivocabilmente la zona potenzialmente allagabile. In sostanza rimprovera che l’elaborazione del piano del perimetro é avvenuta senza considerare le zone di pericolo. Vero è che il comprensorio imposto è stato elaborato non sulla base del Piano delle zone esposte a pericoli naturali bensì, come ha ben spiegato il Municipio nella decisione su reclamo, in base all’esperienza vissuta nell’ambito di eventi pluviometrici verificatisi negli anni passati. Ciò non significa tuttavia che i limiti del perimetro sono insostenibili. In effetti, includendovi i fondi che già avevano subito danni o inconvenienti e quelli che potenzialmente potrebbero essere coinvolti in caso di precipitazioni eccezionali, sono stati correttamente inserite nel perimetro tutte quelle proprietà che potrebbero essere toccate da fenomeni di esondazione. In particolare, per quanto__________Ne consegue che nel suo complesso il piano del perimetro non è contrario al principio della parità di trattamento.

4.           4.1. Giusta l’art. 8 LCM, all’interno del piano del perimetro, la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie, della capacità edificatoria dei fondi, nonché di due ulteriori criteri di riparto distintivi, segnatamente quello di invasione dell’acqua e quello di efficacia diretta dell’intervento. Il fattore legato al potenziale edilizio è stabilito in base all’indice di sfruttamento riferibile alle zone di PR cui appartengono le proprietà imposte: sono cosi riconosciuti un coefficiente di 0.7 alla zona NV, di 0.6 alla zona RSE, di 0.8 alla zona RSI e di 0.018 al fuori zona. Inoltre è previsto un criterio correttivo di edificabilità. Con il criterio di invasione dell’acqua il comprensorio è stato suddiviso in 7 classi di vantaggio in base sia alla probabilità e/o frequenza di subire inondazioni sia all’intensità dell’evento, ossia all’entità dei danni o inconvenienti che possono subire i fondi; ad ogni classe è attribuito un fattore che va da un minimo di 0.03 ad un massimo di 1. Inoltre per i terreni ubicati lungo la __________ l’attribuzione all’una o all’altra classe di vantaggio dipende anche dalla dimensione della sezione idraulica della stessa; cosicché laddove la sezione è più critica, ossia meno larga e profonda, è stato applicato un fattore di 0.05 (classe di vantaggio 5) e negli altri casi invece è stato attribuito un fattore di 0.10 (classe di vantaggio 6). Il criterio dell’efficacia diretta dell’intervento considera invece il rischio residuo, ossia i potenziali inconvenienti che potrebbero ancora verificarsi in caso di intenso scorrimento di acqua e materiale lungo le diverse strade di accesso ai fondi rispettivamente dal versante montano sovrastante; sono stati individuati 4 fattori che vanno da un massimo di 1.0 ad un minimo di 0.7. Nel complesso il metodo, per quanto semplicistico e schematico, giunge a risultati ragionevoli poiché è fondato su criteri di riparto realistici e comunemente ammessi, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa distinzione, per rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità di trattamento.

4.3. Il ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di riparto che tuttavia risultano infondati.

4.3.1. Il ricorrente ritiene che tutti i terreni situati a sud di Via __________ sono interessati dalle possibili inondazioni e subiscono lo stesso pericolo di allagamento, cosicché non sussistono circostanze speciali che giustificano i loro inserimento in diverse classi di vantaggio, ma andrebbero inseriti tutti nella classe di vantaggio 4. Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile in quanto come già rilevato (consid. 4.2) le classi di vantaggio sono state stabilite in base al criterio d’invasione dell’acqua, il quale per quanto attiene alle opere relative al canale di gronda dipende essenzialmente dalla pendenza del versante montano sovrastante le proprietà imposte, poiché essa determina lo scorrimento dell’acqua meteorica, colpendo i fondi in misura e in punti diversi. Ne consegue che i fondi ubicati a ridosso del verante montano in forte pendenza sono quelli più a rischio di esondazioni e che conseguentemente hanno tratto il vantaggio maggiore rispetto a quelli situati ove il pendio è meno marcato. In effetti il ruscellamento delle acque meteoriche è minore laddove il versante montano è meno in pendenza; da ciò l’inserimento dei fondi ivi situati nella classe di vantaggio ridotta 4 rispettivamente 5. Su tali basi i parametri applicati non appaiono quindi destituiti di fondamento.

4.3.2. Il ricorrente deplora inoltre una disparità di trattamento per rapporto ai mapp. no. 1148 e 1143, poiché a quest’ultimi, ancorché si trovino anch’essi a ridosso del versante montagnoso ed alla stessa quota delle sue proprietà, è stato applicato un fattore di vantaggio più basso. Come già rilevato sopra, le classi di vantaggio sono state stabilite in base al criterio d’invasione dell’acqua e non alla posizione e/o quota dei terreni, con la conseguenza che è del tutto plausibile che fondi confinanti siano inseriti in classi di vantaggio differenti. Stando a quanto indicato dal Comune (cfr. decisione su reclamo del 5.10.2007) i mapp. no. 2780 e 1140 sono stati collocati nella classe di vantaggio 2 rispettivamente 3 in quanto, rispetto al settore montano sovrastante il mapp. no 1148 e 1143, quello a ridosso delle proprietà del ricorrente ha sempre determinato un maggiore apporto d’acqua in ragione della sua forte pendenza e della mancanza di un sistema naturale di drenaggio e quindi essi risultano fruire di un vantaggio maggiore dalla realizzazione del canale di gronda. Argomentazione, questa, che può essere condivisa considerato inoltre che tale opera è stata eseguita a pochi metri dal confine del mapp. no. 2780 (cfr. verbale di sopralluogo del 11.7.2009). Ne consegue che l’inserimento dei mapp. no 1148 e 1143 nella classe di vantaggio ridotta 4 non viola la disparità di trattamento, perché l’effetto della migliora è più attenuato ed il vantaggio derivante dalla costruzione del canale di gronda è minore rispetto a quello tratto dalle proprietà del ricorrente.

4.3.3. Il ricorrente sostiene infine che nel calcolo del contributo a carico del mapp. no. 2780 non si è tenuto conto che, non appartenendo al comprensorio edificabile, le sue possibilità edificatorie sono nulle. Di conseguenza a suo dire lo stesso trae un vantaggio minore o nullo rispetto agli altri fondi edificati. Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il mapp. no. 2780 è un terreno già edificato (cfr. sommarione fondo no. 2780) ed appartiene alla zona residenziale semi estensiva RSE (cfr. estratto piano delle zone). Di conseguenza sotto questo profilo il ricorso è infondato.

5.           Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-     

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        la segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti