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Ticino Tribunale di espropriazione 29.10.2009 30.2007.102

29 octobre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·4,290 mots·~21 min·2

Résumé

Imposizione contributi di miglioria per opere di sistemazione e allargamento stradale

Texte intégral

Incarto n. 30.2007.102    

Lugano 29 ottobre 2009

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Argentino Jermini arch. Giancarlo Fumasoli

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sul ricorso presentato in data 7 dicembre 2007 da

 RI 1    RA 1   

contro

la decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di sistemazione e allargamento di Via __________ a __________,

relativamente al mapp. no. 1268 RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Municipio di __________ - ora, per aggregazione, Comune di L__________ - è promotore dei lavori per l’allargamento e sistemazione di Via __________ e dell’imbocco Via __________, nonché delle relative infrastrutture ed opere di moderazione del traffico (MM 127/98 del 17.11.1998). Con risoluzione del 6.11.2000 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il progetto, ha stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr. 3'042'026.-, ha autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 30% del consuntivo dell’opera (importo presumibile di fr. 672'130.-) ed ha approvato il comprensorio indicato sul piano allegato all’incarto. Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 23.11. al 22.12.2001 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 79/01 richiamato); esso è stato approvato da questo Tribunale con sentenza del 28.5.2002, mentre i procedimenti espropriativi sono stati risolti mediante contestuale stralcio (inc. no. 79/01-232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 247 e 248) rispettivamente con sentenze del 17.1.2003 (inc. no. 79/01-239, 240, 243, 244, 245 e 246) cresciute incontestate in giudicato. Durante l’esecuzione dell’opera, con messaggio no. 120/2003 del 6.3.2003, il Municipio ha chiesto un credito supplementare di fr. 760'200.- per l’esecuzione delle suddette opere e contestualmente di adeguare il consuntivo per l’emissione dei contributi di miglioria a fr. 495'238.-. Il legislativo con risoluzione del 14.7.2003 ha approvato a larga maggioranza il credito, imponendo tuttavia al Municipio di presentare trimestralmente alla Commissione della gestione un rapporto aggiornato sull’avanzamento dei lavori e una valutazione continua sul programma degli stessi, nonché un bilancio parziale dei costi dell’opera ed un aggiornamento circa le previsioni dei suoi costi finali. Infine con messaggio no. 177/2004 il Municipio ha nuovamente chiesto un credito supplementare di fr. 981'770.- a completamento degli importi necessari a coprire i costi per le opere qui in oggetto. Il credito è stato approvato a maggioranza dal legislativo con risoluzione del 29.3.2004, il quale ha tuttavia contestualmente congedato il progettista ed affidato l’incarico ad uno nuovo professionista.

1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 16.2 al 17.3.2007, previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti. RI 1 in veste di proprietaria del mapp. no. 1268 è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 19'393.40. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 7.11.2007. Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ha sollevato l’eccezione di perenzione del diritto di prelevare i contributi ed ha contestato la sussistenza di un vantaggio particolare nonché la natura dell’opera. Dal canto suo il Municipio, con osservazioni del 19.5.2008, ha postulato la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione del 27.1.2009 si è risolta negativamente. Conclusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale; la ricorrente ha presentato un memoriale conclusivo.

2.           2.1. La ricorrente sostiene che l’opera stradale è stata eseguita in due tappe e che la messa in esercizio dell’opera, ossia la sua apertura al traffico, è avvenuta nel corso del mese di dicembre 2004; di conseguenza, a suo dire, la pubblicazione del prospetto dei contributi è avvenuta allorquando il termine di perenzione era già scaduto. La censura è infondata.

2.2. A norma dell’art. 16 LCM il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera. Per giurisprudenza acquisita un’opera stradale è da ritenersi messa in esercizio ai sensi dell’art. 16 LCM quando è agibile e liberamente aperta al pubblico; questo momento coincide di principio con il compimento dei lavori principali e cioè, normalmente, con la posa del primo manto d’asfalto o pavimentazione portante poiché tale intervento determina di fatto l’agibilità dell’opera viaria rendendola effettivamente percorribile. Di contro non sono decisive né la data del collaudo né quella di esecuzione di eventuali lavori accessori o di finitura poiché questi non influiscono, dal profilo tecnico/costruttivo, sull’uso della strada che già possiede, al termine dei lavori principali, i requisiti per essere transitabile a tutti gli effetti (RDAT II-1996 no. 52 c. 5e, II-2000 no. 51; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, Il termine di perenzione nel diritto di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 306-308).

2.3. Anzitutto dev’essere puntualizzato che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’opera non è stata eseguita a tappe, bensì a lotti successivi, al fine di non pregiudicare oltre il dovuto la circolazione e l’accessibilità ai fondi; ciò ovviamente anche a vantaggio dei residenti. Sebbene progettualmente gli interventi sono stati eseguiti a lotti successivi, l’opera stessa dev’essere considerata quale frutto di un concetto unitario per i contenuti e lo scopo del progetto volto ad ottenere un risultato unico, vale a dire la sistemazione globale di Via __________ e dell’imbocco di Via __________ (cfr. MM 127/98 del 17.11.1998 e rapporto della Commissione della Gestione del 25.11.1999). Il cantiere è stato aperto il 7.4.2003 e l’opera è stata eseguita a lotti successivi alternando lo scavo, la posa delle sottostrutture e la sistemazione del sottofondo con la posa progressiva della pavimentazione portante a seconda del tratto interessato. Complessivamente i lavori sono proseguiti con regolarità e senza intervalli significativi, al di là delle normali sospensioni a cavallo delle ferie natalizie ed estive.

2.4. Dai documenti di causa richiamati presso il Comune, segnatamente dai rapporti giornalieri di cantiere e dai bollettini di consegna della miscela bituminosa, si evince che le opere di pavimentazione sono iniziate il 11.12.2003 con la posa di ca. 120 mq di marciapiede all’incrocio di Via __________ e Via __________, e sono terminate nei giorni 21-25 febbraio 2005 con la posa di ca. 980 mq nell’ultimo tratto stradale, quello tra lo sbocco di Via __________ ed il confine con il Comune di __________. Nel dettaglio le opere di pavimentazione sono state eseguite nel seguente ordine cronologico:

-  11-15.12.2003: marciapiede all’incrocio Via __________i/Via __________ per 120 mq e carreggiata in Via __________;

-  24-27.2.2004: marciapiede e carreggiata in Via __________ per ca. 650 mq nella tratta compresa tra l’incrocio Via __________/Via __________ ed il mapp. no. 1267;

-  1.3.2004: marciapiede in Via __________ e carreggiata in Via __________ per ca. 120 mq;

-  24-28.5.2004: carreggiata in Via __________ per ca. 800 mq nella tratta compresa tra i mapp. no. 1267 e 224;

-  2.6.2004: marciapiede in Via __________ per ca. 110 mq nella zona del mapp. no. 772;

-  1-2.7.2004: carreggiata in Via __________ per ca. 750 mq nella zona del mapp. no. 224;

-  15.7.2004: piazzale all’altezza del mapp. no. 806 per ca. 150 mq;

-  14.10.2004: carreggiata in Via __________ per ca. 80 mq;

-  22.11.10.12.2004: carreggiata per ca. 1'300 mq e marciapiede per ca. 80 mq nella tratta compresa tra i due incroci di Via __________ con Via __________ e con Via __________;

-  14-17.12.2004: marciapiede per ca. 80 mq e carreggiata per ca. 80 mq in Via __________;

-  20-21.12.2004: marciapiede per ca. 80 mq e piazzale in Via __________;

-  21-25.2.2005: carreggiata in Via __________ per ca. 980 mq nella tratta compresa tra lo sbocco di Via __________ e il confine con il Comune di __________.

Da quanto sopra si evince chiaramente che l’asserzione della ricorrente secondo cui la posa dell’asfalto nell’ultimo tratto di strada (quello al confine con il Comune di __________) è avvenuta nel corso del mese di dicembre 2004 è errata. I rapporti giornalieri attestano infatti che l’ultimo tratto stradale è stato affrontato nel mese di febbraio 2005: si è proceduto dapprima - nei giorni dal 7 al 15.2. 2005 - alla preparazione del sottofondo stradale e successivamente nei giorni dal 21 al 25.2.2005 - alla posa della pavimentazione. In particolare, il 21.2.2005 è stato posato il sottofondo stradale; il 22.2.2005 sono stati eseguiti i lavori di rimozione dell’asfalto residuo, la posa di delimitazioni in mocche e di un nuovo candelabro e la messa in quota dei chiusini; il 23.2.2005 è stato posato il manto portante sul campo stradale; il 24.2.2005 è stata eseguita la pavimentazione del marciapiede e del posteggio ed infine il 25.2.2005 sono state eseguite le rampette attorno ai chiusini. Ne consegue che la libera agibilità dell’opera, e quindi la messa in esercizio, va fatta risalire al 25.2.2005 e che pertanto la pubblicazione del prospetto (16.2.-17.3.2007) è avvenuta tempestivamente ed il diritto di prelevare contributi di miglioria non è perento.

3.           La ricorrente sostiene che per buona parte l’opera costituisce un semplice intervento di manutenzione non soggetto al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM). La censura tende a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità dell’opera e la sua natura. Essa trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2). In concreto il Municipio nei suoi messaggi ha indicato le opere per le quali sarebbero stati prelevati i contributi di miglioria (cfr. MM 127/98 del 17.11.1998 e 177/2004 del 22.3.2004 ); il principio del prelievo nonché la natura dell’opera sono stati poi avallati dal Consiglio Comunale con le risoluzioni già menzionate che sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, in questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva e quindi irricevibile. In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente formale, occorre osservare che per lavori di manutenzione si intendono gli interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, op. cit., no. 197; RDAT I-2001 no. 36 c. 4 e rinvii). Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nell’allargamento della carreggiata stradale, nella sostituzione della pavimentazione con contestuale rifacimento delle sottostrutture, nella costruzione di un nuovo marciapiede, nella posa di una nuova illuminazione ed nell’introduzione di opere di moderazione del traffico, non erano finalizzate solo a sanare le precarie condizioni della Via __________ – in quest’ottica sarebbero bastate semplici rappezzi o il rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla medesima un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto della viabilità e della sicurezza stradale. Indiscutibile dunque che le opere eseguite vadano ben al di là di un semplice intervento di manutenzione.

4.           4.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio, cit., ad art. 5 p. 16-17). La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

4.2. Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita su Via __________ – nel tratto che va dal nucleo di __________ fino al confine con il Comune di __________ - e sull’imbocco di Via __________; strade che nel piano viario di __________ sono contrassegnate come “strade di raccolta secondaria (SR2)” In ragione dell’inadeguatezza del tracciato, dovuto soprattutto alla sua vetustà ed al traffico di transito, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di ristrutturazione completa delle suddette strade. Il progetto contempla l’allargamento della carreggiata a 5.10 m., la costruzione di un nuovo marciapiede con una larghezza variabile da 1.50 a 2 m., la posa di una pavimentazione differenziata tra il sedime stradale e il marciapiede in asfalto /granito rispettivamente in dadi in porfido/granito, e la delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con aiuole verdi. A corollario delle opere prettamente stradali è stato eseguito il rifacimento della tubazione dell’acqua potabile e della canalizzazione per le acque chiare e luride (cfr. relazione tecnica e planimetrie). Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal profilo funzionale l’intervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha indubbiamente migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura. Pertanto il vantaggio particolare per i fondi direttamente serviti, tra i quali si annovera anche la proprietà della ricorrente al mapp. no. 1268, non è seriamente contestabile. In particolare è di secondaria importanza l’opinione prettamente soggettiva della ricorrente secondo cui la situazione preesistente era soddisfacente ed adempiva alle necessità, poiché su di essa prevale il risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale l’urbanizzazione è stata corretta e migliorata secondo standard minimi adeguati alle esigenze del comprensorio servito. Così come non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare l’asserzione della ricorrente che non è stata creata una nuova strada, né effettuata una pavimentazione od opere prima inesistenti; queste sono considerazioni che non influiscono sul principio dell’assoggettamento, poiché il vantaggio particolare non dipende necessariamente dalla creazione di un’opera di urbanizzazione nuova, bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione e nel risanamento di strade poiché simili interventi si riflettono positivamente sulla viabilità (Scolari, op. cit., no. 193; Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). La trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai lavori è palese. Gli interventi eseguiti hanno comportato un miglioramento dell’opera preesistente con la costruzione di manufatti che, data la vetustà della strada, come si evince dalla documentazione fotografica (cfr. rilievi fotografici), non possono essere considerati semplici opere di manutenzione. In effetti la strada è stata rifatta a nuovo, allargata e dotata di un marciapiede. Il mapp. no. 1268 è un fondo edificato di 1886 mq, attribuito alla zona residenziale estensiva R2A (art. 36 NAPR) e con accesso diretto da Via __________.

Essendo affacciata sul tratto di strada sul quale l’ente pubblico è intervenuto la proprietà della ricorrente ha ricavato evidenti benefici, cosi come tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________, favoriti dall’urbanizzazione migliorata ed adeguata alle necessità della zona, specie dal profilo dell’accessibilità pedonale e veicolare. Ne consegue che l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è fondato.

4.3. La ricorrente sostiene che l’allargamento della strada è avvenuto solo in tratti limitati e che il calibro è inferiore a quello minimo previsto dalle norme VSS per le strade di collegamento quale è Via __________. Tali censure riguardano l’intervento come tale e quindi non sono pertinenti in questa sede. La proposta d’intervento è stata presentata in tutte le sue componenti già nel MM 127/98 e di conseguenza, nel principio, l’opera avrebbe dovuto contestata impugnando la decisione del Consiglio Comunale che ne ha stabilito l’esecuzione, nelle forme e nei termini sanciti per i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali giusta gli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26). Al più tardi essa andava contestata nell’ambito della procedura di pubblicazione del progetto: a quel momento infatti la proprietaria disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed eventualmente censurarne i contenuti con piena cognizione di causa. Ad abundantiam, può essere osservato che in ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, Via __________ non è un strada di collegamento; nel piano viario di __________ essa è infatti contrassegnata come “strada di raccolta secondaria (SR2)” con una carreggiata di m 5 ed un marciapiede lungo il lato a valle di 2 m. Il progetto, che prevede l’allargamento uniforme del calibro stradale a m 5.10 e la costruzione di un marciapiede di larghezza variabile da 1.50 a2mè pertanto conforme al piano di utilizzo (cfr. sentenza di approvazione progetto del 28. 5.2002 di cui inc. no. 79/01 richiamato). D'altronde, se la carreggiata di Via __________ fosse stata allargata maggiormente, l’espropriazione sarebbe stata assai più invasiva a svantaggio, in particolare, dei confinanti. Le censure sollevate dalla ricorrente sono quindi inconsistenti.

4.4. La ricorrente lamenta infine degli inconvenienti riconducibili ad un’asserita pericolosità del marciapiede ed un aumento del traffico. Per quanto riguarda il marciapiede è vero che l’opera eseguita non corrisponde del tutto a quella prevista nel progetto pubblicato (cfr. piano delle sezioni tipo). È vero anche che, di regola, lo spazio pedonale delimitato solo mediante una linea di mocche (sia esso realizzato sulla medesima quota della strada o leggermente rialzato) si riscontra nei progetti che includono misure di arredo e/o moderazione del traffico intese a restringere lateralmente la carreggiata (mediante ostacoli fisici o semplici demarcazioni della carreggiata stessa), ossia misure idonee a rompere la prospettiva della strada e la sua linearità tanto da costringere il conducente a ridurre la velocità di transito ed a permettere la convivenza di utenti motorizzati ed appiedati (cfr. norme VSS 640 213 e 640 285/283). Tuttavia il fatto che l’opera imposta non sia accompagnata da simili accorgimenti non basta per affermare che sia priva di utilità e non conferisca alcun vantaggio. Infatti, il tracciato stradale preesistente era per quasi tutta la sua lunghezza privo di marciapiede (cfr. documentazione fotografica della prova a futura memoria). Quanto alla lamentata indisciplina dei conducenti che, a detta della ricorrente, percorrono Via __________ a grande velocità e tagliano le curve invadendo il marciapiede, sarà semmai compito del Comune adottare le opportune misure di polizia.

5.           5.1. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio. Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM). La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss). All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1). In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle retrostanti il cui accesso presuppone l’uso di dette strade. In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal confine con __________, ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a valle di Via __________, da quelli del nucleo di __________ e dai fondi collegati con Via __________.

5.3. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dell’indice di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore. Come risulta dall’annessa relazione tecnica il fattore di correzione dell’indice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece l’interesse del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente proporzionale alla distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione considera situazioni particolari che rendono l’interesse alle strade meno diretto (mappale adibito a strada coattiva, maggiore distanza dall’opera rispetto ad altri fondi nella medesima zona d’interesse, mappale accessibile anche da un’altra strada non soggetta a miglioria o fondo situato all’inizio dell’opera realizzata). Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del disturbo del rumore dovuto all’opera eseguita, in particolare per i fondi situati a monte della strada. Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente tratto dall’opera.

5.4. Al mapp. no. 1268, avendo accesso diretto su Via __________, è stato applicato un fattore interesse e un correttivo di 1. Ciò è condivisibile per confronti con le proprietà situate di fronte a monte della strada (mapp. no. 381, 382, 921 e 383), nonché con i fondi confinanti ubicati a valle della stessa (mapp. no. 242, 772,1459, 1583 e 1648). D’altronde il fattore di interesse di 1, che traduce il vantaggio massimo, è stato applicato linearmente a tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________ o con l’imbocco di Via __________. Nel comparto con interresse 1, come ha spiegato l’ing. __________ che ha allestito il prospetto dei contributi, è stato poi riconosciuto un fattore di correzione 0.9 solo per alcuni fondi ubicati lungo la parte iniziale di Via __________ rispetto al nucleo di __________, sia a monte (mapp. no. 806, 863, 880 e 1465) che a valle (mapp. no. 751, 752, 1208 e 1286) della strada, in considerazione del fatto che tali terreni usufruiscono in misura minore di Via __________ rispetto a quelli situati a metà o verso la fine del tratto stradale verso __________. Si è infatti ritenuto come prevalente l’interesse di raggiungere il nucleo di __________ e __________ rispetto a __________ (cfr. verbale d’udienza del 27.1.2009). Anche il fattore rumore di 1 applicato alla proprietà della ricorrente è condivisibile perché, considerato che il rumore tende a salire, ai fondi confinanti ubicati a valle della strada non può essere riconosciuta alcuna riduzione. Ne consegue che il contributo a carico del mapp. no. 1268 va confermato nel suo ammontare.

6.           Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-     

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        la segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti

30.2007.102 — Ticino Tribunale di espropriazione 29.10.2009 30.2007.102 — Swissrulings