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Ticino Tribunale di espropriazione 28.04.2008 30.2006.64

28 avril 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·3,032 mots·~15 min·5

Résumé

Imposizione di contributi di miglioria per le opere di sistemazione di una strada comunale (misure atte a moderare e regolamentare il traffico a corollario dell'introduzione del limite di velocità, nonchè posa di un nuovo impianto di illuminazione e piantumazione di alberi)

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.64    

Lugano 28 aprile 2008

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sul ricorso presentato in data 2 ottobre 2006 da

RI 1  rappr. dalla RA 1   

contro

la decisione su reclamo emanata il 27 settembre 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di sistemazione di Viale M__________,

relativamente al mapp. no. 361 RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Comune di __________ ha eseguito una serie di opere di sistemazione in Viale M__________ con l’obiettivo di creare una “zona 30km/h” e quindi un ambiente favorevole alla convivenza di tutti gli utenti; in quest’ottica sono state messe in atto varie misure intese a moderare e regolamentare il traffico a corollario dell’introduzione del limite di velocità. In particolare, si è proceduto alla posa di una specifica segnaletica e di rampe di dislivello alla porta di entrata, alla creazione di restringimenti della carreggiata in cinque punti del tracciato, alla costruzione di zone d’incrocio sopraelevate e di un’area per il traffico lento, alla sistemazione della rotonda esistente e dei posteggi di fronte allo stabile servizi, alla formazione di due zone d’incrocio per gli autopostali, nonché al rifacimento totale della pavimentazione lungo tutto il tratto stradale. L’opera include anche la posa di un nuovo impianto di illuminazione e la piantumazione di alberi (MM 144.3 del 12.11.2001). Con risoluzione del 17.12.2001 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione di fr. 1'707'000.- ed avvallato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 40% della spesa. Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 1.7.2002 al 31.7 2002 (inc. 40/02) ed approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 24.9.2002. 

1.2. Nel luglio del 2004 il Municipio è stato informato della soppressione, da parte della Confederazione, dei sussidi previsti per le misure a favore della qualità dell’aria che secondo il Municipio avrebbero dovuto essere riconosciuti per l’intervento su Viale M__________ (cfr. MM 144.3 del 12.11.2001, pto. 7.2., pag. 73); ciò ha inevitabilmente determinato un aumento dei costi dell’opera. Al fine di sapere come procedere per stabilire la spesa determinante per il calcolo dei contributi di miglioria relativi al suddetto intervento stradale, con scritto 13.7.2005 il Municipio ha sollecitato un parere alla Sezione degli enti locali, la quale ha enunciato che la questione andava nuovamente sottoposta al Consiglio Comunale e che nei costi dovevano essere inglobati anche quelli che si presupponevano coperti dai sussidi federali (cfr. parere 30.08.2005). Conseguentemente, con MM no. 224.3 del 10.11.2005, il Municipio ha chiesto la concessione di un credito supplementare di fr. 193’500.- e contestualmente ha proposto di ridurre la quota di prelievo dei contributi di miglioria al 30% della spesa. Con risoluzione del 28.11.2005 il Consiglio Comunale ha approvato il Messaggio.

1.3. Nel frattempo il Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 9.9. al 9.10.2005, previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti; nello stesso veniva indicato che, in ragione della situazione che si era venuta creare, il contributo sarebbe stato prelevato su un acconto pari al 30% della spesa. La RI 1, in veste di proprietaria del mapp. no. 361, è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 12'947.45. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.9.2006. Da ciò il ricorso in esame nel quale la ricorrente ha contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, sia i criteri di calcolo dei contributi, nonché il piano del perimetro. Pertanto essa ha chiesto, in via principale l’annullamento del contributo, ed in via subordinata una sua riduzione.

Con risposta 20.12.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. Alle udienze del 4.12.2007 e del 24.4.2008 le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni.

2.           La ricorrente sostiene anzitutto che ”L’opera che è stata eseguita va a beneficio di tutta la collettività di __________, in particolare per l’usufrutto del grande terreno adibito a parco giochi e zona di svago di proprietà del Patriziato a valle della strada e che confina per tutta la lunghezza dell’opera eseguita. […]”. Posta in questi termini, ossia sostenendo la tesi di un vantaggio collettivo, la contestazione insinua sostanzialmente, che le opere eseguite dal Comune appartengano alle categorie delle opere comunitarie o di base, e quindi mira manifestamente a rimettere in discussione la natura dell’opera e la sua imponibilità. Siffatta tesi trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale, le cui risoluzioni sono impugnabili, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2). Pertanto in questa sede ogni censura o commento in merito alla natura dell’opera è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile. Al di là di queste considerazioni può comunque essere rilevato che il beneficio tratto dalla collettività è già stato considerato nella misura in cui, individuando l’intervento su Viale M__________ come opera di urbanizzazione generale, essa si assume la maggior parte dei costi (70%) mentre la quota a carico dei privati è ridotta al minimo imponibile del 30% (art. 7 cpv. 1 LCM).

3.           3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).

3.2. Secondo la ricorrente, essendo Viale M__________ già da diversi anni una strada con un calibro sufficiente, un’adeguata illuminazione ed asfaltata, la sua sistemazione non porta alcun particolare beneficio per i proprietari dei fondi confinanti. Tale ragionamento, del tutto generico, unito all’opinione meramente soggettiva che lo stato stradale preesistente fosse adeguato al bisogno, non bastano tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. In effetti un tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente secondo uno standard minimo (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada con il rifacimento dell’asfaltatura e delle infrastrutture poiché si riflette positivamente sulla viabilità (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). In concreto la trasformazione radicale subita da Viale M__________ grazie ai lavori è palese. Le opere eseguite, che manifestamente vanno ben al di là di una normale manutenzione, sostanzialmente hanno comportato il rifacimento totale di tutto il tratto stradale secondo un concetto di percorrenza innovativo in linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opera stradali che ad una rigida separazione degli spazi preferiscono la convivenza tra gli utenti della strada. Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento ha migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura ed ha adeguato la strada alle esigenze della zona ed alla sua destinazione a carattere residenziale. E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le proprietà servite, tra le quali si annovera anche il mapp. no. 361 poiché direttamente confinante con il tratto di strada sul quale l’ente pubblico è intervenuto. Ciò nell’ottica sia dell’accessibilità pedonale sia di quella veicolare. Neppure l’affermazione della ricorrente, secondo cui alcuni alberi posati renderebbero difficoltoso l’accesso alla part. no 361 (cfr. verbale d’udienza 4.12.2007), invalida la presunzione del vantaggio particolare. Del resto, la posa di alcuni alberi all’inizio/fine della zona di restringimento è finalizzata ad attirare l’attenzione dell’utente sull’approssimarsi della limitazione del campo viabile (cfr. MM 144.3 del 12.11.2001), contribuendo così a rendere la circolazione veicolare più sicura. Ne consegue che l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è fondato.

4.           4.1. La ricorrente contesta, seppure in modo vago, il piano del perimetro in quanto a suo avviso fissato in modo troppo restrittivo.

4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio. Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria. La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p. 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss). Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

4.3. Il piano del perimetro è delimitato ad ovest dall’intersezione con la strada cantonale, ad est dalla piazza di giro degli autobus, a nord dal limite della zona boschiva e a sud dal limite dei sedimi che per gli spostamenti gravitano in modo preponderante su Viale M__________. Il confine meridionale del perimetro viene cosi a trovarsi a circa metà strada tra Viale M__________ e Via __________. La ricorrente sostiene che la profondità del piano è “alquanto limitata” ma non indica quali altre proprietà avrebbero pure tratto un vantaggio dall’opera e quindi avrebbero dovuto essere incluse nel perimetro. Sotto questo profilo la censura è quindi a tal punto generica da non consentire alcun raffronto. In ogni caso, nella misura in cui la contestazione alludesse alle proprietà poste oltre il limite meridionale del perimetro, va rilevato che questi fondi sono assai lontani dall’opera e usufruiscono di altri accessi ben più razionali rispetto a Viale M__________. Per questa categoria di utenti il percorso da Viale M__________ potrebbe rappresentare, semmai, solo una scelta di ripiego, peraltro poco funzionale, cosicché il vantaggio non può essere definito specifico, ma si confonde con quello collettivo. Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio della parità di trattamento.

5.           5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2. La ricorrente contesta la spesa determinante sostenendo che parte della stessa è da addebitare ad una manutenzione straordinaria del fondo stradale. A prescindere dall’irricevibilità della censura siccome rivolta al piano di finanziamento (cfr. consid. 2. e rinvii), va rilevato che dalla spesa presa in considerazione per il calcolo dei contributi sono già state dedotte alcune opere individuate come semplici manutenzioni quali: la “quotaparte manutenzione pavimentazione”, la “quotaparte manutenzione illuminazione”, la “quota segnaletica 30 km/h e staccionata”, nonché la “quantificazione quota sussidio cantonale” (cfr. doc. 3).

5.3. Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 1'100’000.- e la corrispondente quota del 30% (art .7 LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 330'000.- (cfr. prospetto e riassunto dei costi di cui al doc. 3). La ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi e di 4 classi di vantaggio che tengono conto principalmente della posizione dei sedimi rispetto a Viale M__________. Il fattore legato alla potenzialità edificatoria è stabilito in base all’indice di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente di 8.0 alla zona RSI, di 6.0 alla zona RSE, di 3.0 al fuori zona e di 0.5 alla zona AP-EP. Le differenti classi di vantaggio considerano la posizione dei fondi per rapporto alla strada: il fattore 1 è stato applicato ai fondi cha hanno accesso diretto alla strada; il fattore 0.6 a quelli retrostanti ed il fattore 0.3 ai fondi ancora più retrostanti. Vi è poi il fattore speciale 1.0 che è applicato solo ai mapp. no. 359 e 360 appartenenti al Comune di __________ e al mapp. no. 1205 di proprietà del Patriziato. Tale metodo, per quanto semplicistico, è fondato su criteri di riparto realistici, oggettivi e facilmente verificabili. Nel complesso esso offre risultati ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente differenziazione fra i fondi imposti in base alla distanza confinante o retrostante, agli accessi e alle potenzialità edificatorie.

5.4. La ricorrente ha contestato i criteri di riparto del contributo. Essa sostiene, anzitutto, che il contributo imposto al mapp. no. 1205 di proprietà del Patriziato è irrisorio poiché che le opere eseguite su Viale M__________ servono essenzialmente per migliorare l’accesso al parco giochi presente sul fondo. Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile già solo per il fatto che Viale M__________ serve non solo il parco giochi ma anche un ampio comprensorio edificabile e densamente insediato. Per di più il mapp. no. 1205 è stato inserito nella classe di vantaggio con fattore 1 ed è quindi stato parificato a tutti i fondi che hanno accesso diretto alla strada. E’ ovvio, tuttavia, che ai fini del calcolo non si poteva prescindere dalla considerazione che il fondo è attribuito alla zona AP-EP per cui uno sfruttamento diverso da quello attuale non è ipotizzabile; da ciò l’applicazione di un fattore di correzione di 0.5 per distinguere il fondo dalle proprietà che sono invece edificabili. Su tali basi i parametri applicati non appaiono quindi destituiti di fondamento. Secondo la ricorrente, inoltre, nel calcolo del contributo non si è tenuto conto che alcuni alberi rendono difficoltoso l’accesso al mapp. no. 361. L’alberatura, che è una componente del progetto, costituisce un elemento nuovo che unito ad altre misure disciplina e pone dei limiti alla circolazione; d’altronde lo scopo primario delle opere su Viale M__________ è di moderare il traffico per rendere più sicura la circolazione veicolare e pedonale. Tuttavia in nessun modo l’alberatura pregiudica l’accesso ai fondi confinanti. Certo l’utente è costretto a prestare una maggiore attenzione ed a ridurre la sua velocità. Ma adeguandosi al nuovo regime ed affrontando la strada con la dovuta prudenza non incontrerà difficoltà degne di nota. Non vi è dunque alcun motivo per riconoscere un fattore di riduzione. Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 361 va confermato nel suo ammontare.

6.           La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso della consulenza di un legale. In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto soccombente, la quale dovrà corrispondere al Comune di __________ adeguate ripetibili.

per questi motivi

richiamati                        la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico della ricorrente, con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 300.a titolo di ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-     per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        La segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti

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