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Ticino Tribunale di espropriazione 30.08.2007 30.2006.29

30 août 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·2,443 mots·~12 min·7

Résumé

imposizione di contributi di miglioria per opere di realizzazione di una nuova strada di PR

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.29    

Lugano 30 agosto 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 22 giugno 2006 da

RI 1  

contro

la decisione su reclamo emanata il 23 maggio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di realizzazione della nuova strada di PR denominata "strada B",

relativamente al mapp. no. 888 di __________  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Comune di __________ ha messo in atto un ampio progetto inteso alla costruzione di un posteggio (S) e di quattro strade (B, D, G, I) in diverse zone del Comune il cui sedime era stato riservato nell’ambito della procedura di raggruppamento terreni. Le strade, tutte nuove, sono individuabili nel piano viario quali strade di servizio SS2, hanno una carreggiata larga ml 4.50 delimitata con mocche o cordoni, due banchine rispettivamente di 50 e di 20 cm per lato e sono dotate di caditoie per l’evacuazione delle acque piovane. Il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa per ciascuna opera con risoluzione del 10.10.2001 (MM 592 dell’8.6.2001) che la Sezione degli enti locali ha ratificato con risoluzione del 12.12.2001. I progetti definitivi, pubblicati dal 21.1 al 20.2.2002, sono stati approvati dal Tribunale di espropriazione in applicazione della Legge sulle strade con sentenza del 6.2.2003 (inc. 3/02).

1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dal 24.10 al 24.11.2005 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 888 ed in tale veste sono stati inclusi nel comprensorio imponibile per la costruzione della strada B ed assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr. 6'290.10. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 23.5.2006. Da ciò il ricorso in esame nel quale i ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare ed anzi ascrivono ai lavori stradali la formazione di crepe sul lastricato del grottino adiacente la nuova strada e l’instabilità del muro di sostegno al fondo; essi rimproverano inoltre al Municipio l’inutile mantenimento di un vincolo di inedificabilità a carico di una superficie di ca. 35 mq del terreno. Con risposta del 21.7.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame. All’udienza di conciliazione del 25.4.2007, risoltasi negativamente, i ricorrenti hanno soprasseduto alle contestazioni che esulano dal tema dei contributi di miglioria riservandosi il diritto di farle valere all’occorrenza nella sede opportuna. Il Tribunale ha quindi proposto alle parti una transazione sull’ammonare dei contributi (lettera del 29.5.2007) accettata dai ricorrenti (lettera del 12.6.2007) ma rifiutata dal Municipio (lettera del 12.7.2007).

2.           2.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

2.2. La nuova strada B al mapp. no. 889 è ubicata in località __________, ha una superficie complessiva di mq 507 ed una lunghezza di 110 ml e collega, nei due sensi, le due strade di servizio esistenti ai mapp. no. 920 e 880. Essa serve un comprensorio edificabile ed in parte già edificato a carattere residenziale che, prima dei lavori, non era completamente urbanizzato e lo ha equipaggiato con un accesso adeguato alla sua destinazione. Più particolarmente la strada ha dotato taluni fondi, specie quelli ubicati lungo il tratto centrale, di un accesso carrozzabile conforme così ponendo le premesse per la loro edificazione (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT); ad altri invece, già serviti dalle strade ai mapp. no. 920 e 880, ha fornito una seconda possibilità di accesso veicolare migliorando lo stato di urbanizzazione precedente. La strada è quindi fonte di indubbi vantaggi particolari per i fondi serviti.

2.3. Il mapp. no. 888 è un terreno d’angolo, posto tra la strada B e la strada al mapp. no. 920, sul quale sorge una casa di abitazione unifamiliare costruita nel 1971. Il fondo è sopraelevato di ca. 2 m rispetto alla nuova strada e sorretto da un muro lungo tutto il fronte; l’accesso veicolare e pedonale allo stabile ed al garage è dato dalla strada al mapp. no. 920. l ricorrenti negano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera poiché la proprietà era già urbanizzata. Tale argomento non basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; poco importa, in particolare, che attualmente la nuova strada non sia utilizzata e che la situazione preesistente fosse ritenuta soddisfacente dai proprietari essendo questi elementi a connotazione puramente soggettiva e quindi irrilevanti ai fini del giudizio. Conta piuttosto che il fatto di essere direttamente servita anche dalla nuova strada avvantaggia oggettivamente la proprietà sia dal profilo edilizio che da quello commerciale. In effetti per rapporto alle potenzialità edilizie le possibilità di sfruttamento del terreno sono ben lungi dall’essere esaurite. Tanto è vero che l’edificio esistente potrebbe essere oggetto di un ampliamento consistente anche recuperando in parte il terreno annesso oppure, addirittura, essere demolito così da consentire uno sfruttamento ancora più intensivo del fondo. In quest’ambito non è ravvisabile alcun impedimento tecnico particolare alla formazione di un accesso verso la strada B ed eventualmente anche di posteggi interrati. Questa semplice possibilità d’uso della nuova opera, affatto aleatoria, basta per ammettere che la proprietà ha tratto un concreto beneficio e pertanto l’assoggettamento del mapp. no. 888 al contributo di miglioria è fondato.

3.           3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 198'402.65 e la corrispondente quota del 30% (art. 7 LCM) a carico dei privati è di fr. 59'520.80. La ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda (SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore completati con i rispettivi fattori di correzione. Per il mapp. no. 888 ne è risultato un contributo complessivo di fr. 6'290.10.

3.3. Pur considerando l’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune il Tribunale non può esimersi dall’esprimere alcuni appunti in merito ai fattori di riparto applicati poiché questi conducono a risultati non del tutto giustificabili. Sia detto quindi che il fattore dell’interesse serve di regola a caratterizzare la necessità d’uso dell’opera e può variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti. In concreto i terreni a monte della strada B, tutti già edificati ed accessibili prima della sua costruzione, hanno manifestamente tratto un vantaggio inferiore a quello dei fondi tutti inedificati siti a valle della strada tra cui spiccano i terreni ubicati lungo il tratto centrale (mapp. no. 896, 894, 895 e 892) che senza strada, vale a dire senza accesso sufficiente, non potevano essere edificati. Inspiegabile è dunque il fatto che a nessun fondo sia stato applicato un fattore interesse pieno (1), nemmeno a quelli urbanizzati a nuovo. Sempre con riferimento ai terreni posto a valle della strada è inoltre più che dubbia l’applicazione di fattori variabili da un minimo di 0.4 ad un massimo di 0.9 considerato che in passato erano tutti nella medesima situazione di terreni non urbanizzati e che hanno quindi beneficiato in ugual modo dalla costruzione della strada. In questo ambito l’uso di coefficienti progressivi e l’applicazione di quelli massimi /0.9 e 0.7) ai due fondi centrali (mapp. no. 894 e 895) potrebbe anche far pensare ad una correlazione con un altro paramentro, quello della percorrenza effettiva della strada, sennonché questo criterio è applicabile di preferenza alle strade a fondo cieco e dunque nella fattispecie in esame non può servire né giustificare la differenziazione operata che, oltretutto, ha effetti assai incisivi sul riparto. Infine paiono inadeguati i fattori 0.1 e 0.15 applicati ai due terreni d’angolo mapp. no. 890 e 897 quand’anche la differenza fosse ascritta alla presenza di una scarpata al mapp. no. 897 poiché quest’ultima non incide in alcun modo sulle sue possibilità di sfruttamento e dunque non legittima un trattamento diversificato. In generale il correttivo al fattore interesse, di per sé stesso, non basta ad ovviare a tali incongruenze. Il fattore della distanza individua normalmente la posizione del fondo rispetto all’opera (fondo confinante o retrostante): tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In concreto tutti fondi imposti sono confinanti; se il fattore 1 applicato senza distinzioni è quindi giustificabile non lo è invece il correttivo e tanto meno se messo in relazione con eventuali difficoltà di formazione di un accesso per la presenza di opere a confine (cfr. singole schede di computo) poiché questa circostanza ha ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e l’opera e, semmai, potrebbe essere connessa con l’interesse. Nondimeno il fattore della distanza incide in maniera considerevole sul riparto. Infine, per concludere, il fattore del rumore dovrebbe tradurre gli inconvenienti indotti dal traffico stradale. In concreto, tuttavia, tutte le proprietà si sono viste assegnare il medesimo coefficiente con il medesimo correttivo, ciò che rende solo più macchinoso il prospetto senza peraltro attuare alcuna concreta distinzione. Tutto ciò considerato ai mapp. no. 896, 894, 895 e 892 avrebbe dovuto essere assegnato il fattore interesse 1 poiché, per i motivi già evidenziati, hanno tratto il massimo vantaggio dalla strada. D’altra parte se, per confronti, l’applicazione di un fattore interesse inferiore ai fondi situati a monte è certamente condivisibile, non lo è invece la graduazione riportata nel prospetto. Infatti posto che tali fondi erano tutti già edificati ed accessibili, quelli centrali (mapp. no. 886 e 887), i cui proprietari hanno provveduto privatamente alla formazione di un accesso, di fatto sono penalizzati nel calcolo rispetto ai due fondi laterali (mapp. no. 883 e 888). Inoltre, visto che i mapp. no. 886 e 887 presentano caratteristiche analoghe ed usufruiscono dello stesso accesso privato, l’attribuzione di coefficienti differenti risulta del tutto priva di fondamento e, per rapporto al mapp. no. 894 (0.9) il coefficiente 0.8 applicato al mapp. no. 887 appare chiaramente discriminante. Il fattore interesse ridotto si giustifica purché sia applicato linearmente a tutte le proprietà site a monte della strada in ragione delle analogie che questi presentano a della funzionalità della nuova strada. Il Tribunale reputa che debba essere portato a 0.1, ciò per confronti con i mapp. no. 890 e 897 poiché sono semmai questi ultimi ad avere un interesse maggiore all’opera, per rapporto ai fondi già edificati, essendo ancora liberi e quindi privi di condizionamenti nella scelta della posizione dell’accesso. Ne discende che il contributo di miglioria per il mapp. no. 888 è ridotto a complessivi fr. 1'908.40.

4.           La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale è pertanto non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 888 è ridotto a complessivi fr. 1'908.40.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico del Comune per i 3/4 e dei ricorrenti in solido per 1/4. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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