Incarto n. 30.2006.13
Lugano 27 ottobre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 31 marzo 2006 da
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 27 febbraio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti la realizzazione della Strada Industriale Lotto I e II (Via __________ - Via __________),
relativamente al mapp. no. 162 RFD di __________,
causa congiunta per un’unica istruttoria con l’inc. no. 30.2007.48 inerente la procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la costruzione dell’accesso alla strada industriale della part. no. 162,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1. La zona industriale-comparto est di __________ è ubicata a cavallo delle località __________ e __________. In passato essa era servita, a partire della strada cantonale del __________, da Via __________, da Via __________, che corre lungo il sedime ferroviario, e da Via __________, quest’ultima costituita da un semplice passaggio sterrato attraverso sedimi privati. Nel vigente PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 7.5.2002 (revisione 1996), il primo tratto di Via __________ è qualificato come strada di servizio, mentre Via __________ e la strada lungo l’argine del riale __________ (già sterrata) sono definite strade prevalentemente pedonali; Via __________, prolungata verso nord e verso sud, è segnata invece come strada di raccolta.
1.2. Il mapp. no. 162 è un terreno inedificato di 17'897 mq ubicato nella zona industriale-comparto est; retrostante rispetto alla strada di raccolta, esso confina a nord con Via __________ e ad ovest con il riale __________. Nell’ambito della revisione del PR la proprietaria ha impugnato il piano rivendicando la garanzia di un accesso veicolare da Via __________ o, in subordine, dalla strada prevalentemente pedonale; più subordinatamente ancora, ha sollecitato una indennità di espropriazione. Il ricorso, respinto dal Consiglio di Stato, è stato riproposto dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio che, su richiesta delle parti, ha sospeso la procedura. Il Comune aveva infatti preannunciato l’adozione di una variante che, per creare un accesso al mapp. no. 162, modificava parzialmente la gerarchia della strada d’argine assegnandole, per una lunghezza di ca. 70 ml, funzione di strada di servizio con imbocco dalla strada di raccolta. Tale modifica, concretizzata nelle forme di una variante di poco conto, è stata approvata dal Consiglio di Stato con decisione del 18.5.2004 che non è stata impugnata. Perciò, con decreto del 18.8.2004, il Tribunale della pianificazione del territorio ha stralciato il ricorso, a suo tempo interposto dalla proprietaria, in quanto divenuto privo di oggetto (TPT inc. no. 90.2002.85).
1.3. Nel frattempo, considerata la presenza di importanti aziende nel comprensorio ed in ragione dell’inadeguatezza delle vie di accesso, il Municipio ha risolto di urbanizzare la zona industriale-comparto est costruendo, in attuazione del PR, il primo tratto della strada di raccolta, e cioè il primo tratto della nuova strada industriale (lotti I e II): la cosiddetta camionale. L’intervento, proposto con messaggio 8/2000, è stato approvato in data 25.9.2000 dal Consiglio Comunale che a tal fine ha stanziato un credito di investimento di fr. 4'296'817.- ed autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% del costo totale. In esito all’entrata in vigore della nota variante di PR, in data 14.2.2005 il Consiglio Comunale ha inoltre approvato la realizzazione della strada di servizio, quale nuovo accesso al mapp. no. 162, il relativo credito di costruzione di fr. 241'000.- ed il prelievo di contributi di miglioria in ragione del 100% a carico del fondo medesimo (MM 20/2004). Tali risoluzioni legislative sono cresciute incontestate in giudicato. L’esecuzione delle due opere stradali, che hanno comportato espropriazioni varie, è avvenuta come d’uso previa pubblicazione degli atti, approvazione dei progetti definitivi e svolgimento delle procedure espropriative giusta la Legge sulle strade, nella versione in vigore all’epoca, ed alla Legge di espropriazione (TE inc. no. 3/01, 50/02, 20.2005.37).
1.4. Il mapp. no. 162 si trova, perciò, ad essere colpito da due procedure di prelievo di contributi di miglioria: l’una dipendente dalla costruzione della nuova camionale e l’altra dalla costruzione del nuovo accesso. Entrambe contestate con motivazioni sostanzialmente analoghe, esse sono state congiunte per una unica istruttoria (art. 23 LCM e 51 LPamm).
1.5. Oggetto del presente giudizio è il contributo di miglioria emesso per la costruzione della nuova camionale. Il Municipio ha avviato la procedura pubblicando il prospetto dal 16.8 al 15.9.2004 e notificando un avviso personale ai contribuenti interessati. RI 1, in veste di proprietaria del mapp. no. 162, è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 143'891.90. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.2.2006. Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, la proprietaria contesta di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, la natura dell’opera stessa, e gli elementi di calcolo dei contributi. Con risposta dell’11.4.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione svoltasi il 4.10.2006 ha avuto esito infruttuoso. Esperiti i sopralluoghi del 20.2/2.4.2008 e conclusa l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 14.1.2009 riconfermandosi nelle rispettive tesi e domande.
2. Preliminarmente (e per mero scrupolo di motivazione) si osserva che nel corso della procedura il mapp. no. 162 è stato alienato mediante esercizio di un diritto di compera (cfr. d.g. 3601 del 25.3.2008). Con scritto del 30.12.2008 l’acquirente ha chiesto di subentrare nella presente procedura, domanda che ha però ritirato all’udienza finale. A giusta ragione. In effetti, prescindendo dall’unica valida ipotesi di subingresso nella lite, data in caso di successione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio di agli art. 23 LCM e 24 LPamm.), il debito derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile: ne risponde soltanto colui che è iscritto come proprietario a RF al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM). Eventuali clausole contrattuali contrarie, specie di assunzione dell’onere contributivo da parte dell’acquirente, valgono unicamente inter partes e non sono opponibili al Comune (RDAT II-1991 no. 55; RtiD II-2005 no. 24; Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76). All’epoca della pubblicazione del prospetto (16.8-15.9.2004) RI 1 era ancora proprietaria del mapp. no. 162 e di conseguenza resta soggetto imponibile.
3. La ricorrente afferma che la nuova camionale è legata inscindibilmente al collegamento della futura superstrada __________ e costituisce un elemento fondamentale del piano generale degli assi stradali di attraversamento del Comune, voluto per alleggerire la strada cantonale del __________. Perciò essa è parte integrante dell’urbanizzazione di base ed in quanto tale non è imponibile. La censura è irricevibile: la ricorrente trascura che la natura dell’opera, come la legittimità stessa dell’imposizione, sono temi ormai insindacabili. Infatti per giurisprudenza ripetutamente confermata ed acquisita la decisione di principio sul prelievo di contributi, sulla natura dell’urbanizzazione e sulla quota imponibile è di competenza esclusiva del legislativo comunale (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Le contestazioni vertenti su tali elementi vanno dunque sollevate impugnando la risoluzione del legislativo dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26). In concreto il Consiglio Comunale ha deciso il prelievo di contributi di miglioria per la costruzione della camionale con risoluzione del 25.9.2000; nel contempo, assimilando la strada ad un’opera di urbanizzazione generale, ha fissato la quota imponibile al 60% del costo complessivo (art. 7 cpv. 1 LCM). Come già evidenziato tale risoluzione è cresciuta incontestata in giudicato. Pertanto in questa sede non può essere rimessa in discussione.
4. 4.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
4.2. La nuova camionale, che ha sostituito il preesistente tracciato sterrato di Via __________, è una strada di raccolta ubicata nella zona di __________ ed accessibile dalla strada cantonale del __________ con imbocco da Via __________, in zona __________. Essa si estende da sud verso nord, oltrepassando il riale __________, su una lunghezza complessiva di ca. 873 ml per terminare a fondo cieco all’altezza del confine meridionale del mapp. no. 2444. La strada consta di una carreggiata di ml 7 cui si aggiungono lateralmente una banchina e un marciapiede di ml 1.50 ognuno. Per i dettagli del progetto si rinvia alla relazione tecnica, qui bastando rimarcare che esso include tutti gli interventi indispensabili per la costruzione a nuovo di una strada, in particolare la sistemazione del sottofondo, la collocazione delle infrastrutture e la posa della pavimentazione rifinita con bordure di delimitazione. Stando agli indirizzi pianificatori cantonali e comunali, in futuro la camionale dovrebbe essere completata verso sud con un secondo tratto nelle zone __________, e raccordata a nord alla superstrada __________ __________ in zona __________ (cfr. piano del traffico settore sud; piano generale della superstrada __________). Con l’esecuzione della nuova strada il comprensorio è dunque stato urbanizzato in maniera consona allo sfruttamento ammesso.
4.3. La ricorrente contesta di aver tratto un vantaggio particolare affermando che l’opera è monca ed incompiuta. Inscindibilmente correlata con il raccordo alla superstrada __________, che tutt’ora non è realizzato, la camionale non permetterebbe né un collegamento con le arterie principali di traffico, né un accesso idoneo al mapp. no. 162. La censura è inconsistente. Come già evidenziato, la camionale è accessibile da Via __________ che sbocca direttamente sulla strada cantonale del __________, arteria principale di collegamento e di transito verso il __________. Il mapp. no. 162 ha accesso alla camionale attraverso la strada di servizio lungo l’argine del riale. Pertanto, contestando le possibilità di allacciamento e di accesso la ricorrente nega l’evidenza. Come si evince univocamente dal MM 8/2000 e dalla documentazione annessa (relazione tecnica e piani), l’obiettivo dell’opera è di ovviare a dichiarate carenze nell’urbanizzazione della zona industriale-comparto est, assicurando allo specifico comprensorio un accesso stradale confacente per favorire l’insediamento di industrie e l’ampliamento di aziende già presenti. Il tutto conformemente agli orientamenti pianificatori ed alla destinazione sancita dal PR. Nel presentare il progetto il Municipio ha specificato che la camionale sarebbe stata a fondo cieco, e che il raccordo con la superstrada non sarebbe stato attuato nell’immediato per l’ovvia ragione che quest’ultima, seppur pianificata, è ancora tutta da progettare concretamente. Esso ha infine anche indicato di aver comunque tenuto conto della superstrada progettando la camionale nell’ottica dell’eventuale realizzazione futura di un raccordo. Il fatto che il raccordo con la superstrada non sia stato realizzato non significa evidentemente che i fondi serviti dalla nuova camionale non abbiano tratto alcun vantaggio particolare. Ben al contrario, tale vantaggio risiede nella strada stessa, e specialmente nella sua palese funzionalità, essendo stata costruita secondo criteri tecnicamente ottimali e sicuri, ed avendo essa indubbiamente migliorato l’agibilità del settore e la qualità di percorrenza indispensabili ai fini dello sfruttamento ammesso. Con ciò l’obiettivo che si è posto il Municipio è stato raggiunto. Del resto gli intendimenti dell’esecutivo, come anche lo scopo e le componenti dell’opera imposta, sono stati perfettamente recepiti dal Consiglio Comunale che ha autorizzato l’intervento ed il prelievo di contributi di miglioria a maggioranza e con piena cognizione di causa (cfr. verbali della commissione edilizia e della commissione della gestione). Di conseguenza, eventuali contestazioni sull’opera come tale e sul principio dell’imposizione avrebbero dovuto essere sollevate impugnando la risoluzione legislativa nelle forme ed entro i termini stabiliti dagli art. 208 ss LOC.
4.4. La ricorrente sostiene, inoltre, che nei piani pubblicati non è stato predisposto né indicato l’accesso al mapp. no. 162 dalla camionale secondo quanto previsto dalla nota modifica del PR, così come non è stato specificato l’onere finanziario per la sua realizzazione. Pertanto, mancando tale accesso e non potendone usufruire, la proprietà non beneficia affatto dell’opera. Questa tesi è contraddittoria e manifestamente non regge. Si ribadisce che il mapp. no. 162 dispone di un accesso veicolare dalla camionale attraverso la strada di servizio lungo l’argine del riale __________: accesso formalmente sancito in sede pianificatoria con l’approvazione governativa della variante del PR in data 18.5.2004 e chiaramente segnato anche sul piano del perimetro dei contributi. All’epoca della pubblicazione del prospetto dei contributi (16.8-15.9.2004) tale accesso era dunque garantito. Garanzia alla quale consegue quella possibilità d’uso dell’opera che basta per ammettere il vantaggio particolare (RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4 e rinvii). Pertanto la censura si rivela, oltre che irragionevole, quanto meno pretestuosa.
4.5. La ricorrente contesta, infine, di aver tratto un vantaggio particolare dalla costruzione della camionale poiché il mapp. no. 162, oltre ad essere già interamente urbanizzato, ha sempre avuto un accesso veicolare sufficiente e idoneo da Via __________. La circostanza che la zona fosse, in qualche modo, già servita ed in parte attrezzata risulta dagli atti e non è contestata dal Comune. Questo non è, tuttavia, un elemento risolutivo poiché la preesistenza di infrastrutture di principio non invalida i benefici indotti da un’opera nuova; basti pensare che una opera di urbanizzazione realizzata a nuovo viene progettata secondo metodi tecnicamente progrediti (cfr. art. 6 Lstr.) e tenuto conto di esigenze che non sono immutabili specie in un comprensorio che, come quello in esame, non è ancora completamente insediato. In concreto bisogna piuttosto considerare il risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale è stata creata una struttura pubblica nuova, completa e conforme alle esigenze di zona i cui benefici, risultanti dal confronto tra la situazione attuale e quella pregressa, sono incontrovertibili: è bastato il sopralluogo per averne chiara conferma. Non è decisivo, neppure, che Via __________ adempia, secondo la ricorrente, alle necessità del mapp. no. 162 poiché questo è un argomento che, oltre ad esprimere una opinione prettamente soggettiva, trascura del tutto la gerarchia stradale sancita nel PR. Come già evidenziato Via __________ è assegnata alla categoria delle strade prevalentemente pedonali e, stando al piano viario, non sono prevedibili allargamenti del calibro attuale; già solo per questo motivo essa non si presta ad un traffico veicolare di tipo industriale con mezzi pesanti. A ciò si aggiunge che il sedime stradale è irregolare e raggiunge un calibro massimo di 3.65 ml; la sua pavimentazione, che poggia su fondazioni vetuste, appare uniforme solo nella parte iniziale, lunga poco meno di una trentina di metri, per ridursi poi ad una superficie bituminosa dissestata ed a tratti rappezzata (cfr. doc. fotografica; verbale sopralluogo 2.2.2008). In definitiva si tratta perciò di una via di accesso che poteva essere accettabile in passato poiché, considerato lo stato pregresso di Via __________, non vi erano alternative valide. E’ tuttavia palese che, seppur percorribile, Via __________ non sia adeguata ad un’area industriale poiché impedisce, o comunque non garantisce, la possibilità di transito regolare con mezzi pesanti. Ferme restando tali premesse, nondimeno non può essere trascurato che, sempre stando al piano viario, Via __________ non è completamente preclusa al traffico, bensì resta aperta al transito veicolare per i confinanti, quanto meno con veicoli leggeri. Il mapp. no. 162, ubicato lungo il tratto meno deteriorato della strada, vi dispone quindi comunque di un accesso, sia pure limitato ai veicoli leggeri. Ciò pone la proprietà in una situazione lievemente differente rispetto ai terreni posti a valle della camionale ed a quelli che hanno anche un fronte su Via __________ tuttavia lungo il tratto più dissestato: per questi fondi, infatti, l’unica consona via di accesso con veicoli pesanti e leggeri è la camionale stessa. In quest’ottica il mapp. no. 162 ha dunque tratto un vantaggio minore.
5. 5.1. La ricorrente contesta, in riferimento al calcolo del contributo, che il costo della strada di servizio non sia stato specificato; per questo motivo i vantaggi per il mapp. no. 162, e dunque il contributo al mq, non sono stati correttamente determinati. Essa lamenta inoltre una disparità di trattamento rispetto ai mapp. no. 185 e 182.
5.2. A norma dell’art. 8 LCM, la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio 2862 cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). Il criterio decisivo per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1). In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
5.3. La ricorrente vorrebbe, in sostanza, che il contributo a suo carico per la nuova camionale sia stabilito tenendo conto dei costi per la costruzione della strada di servizio. Tuttavia, se da un lato una correlazione tra la camionale e la strada di servizio non può certamente essere negata, d’altro lato va tenuto presente che i contributi in esame sono prelevati per la camionale in relazione alla quale, come si è visto, il vantaggio particolare risulta già dalla sola possibilità d’uso sancita con il PR. Di conseguenza i costi per la strada di servizio, peraltro decisa e costruita in epoca successiva, non possono incidere in alcun modo sul contributo, esattamente come non potrebbero incidere eventuali costi di urbanizzazione interna, specie nel caso di grandi superfici a carattere industriale, ai quali devono evidentemente provvedere i proprietari. Quanto all’asserita disparità, va osservato che al mapp. no. 182 non è per nulla stato riservato un trattamento di favore: il fondo è imposto con un fattore di ponderazione 1, uguale a quello applicato al mapp. no. 162 e agli altri fondi inclusi nel comprensorio. Al mapp. no. 185 è invece riconosciuta una riduzione poiché, essendo ubicato a cavallo del limite meridionale dell’opera, ne usufruisce solo per un tratto limitato. A fronte di situazioni palesemente diverse tra loro, il principio della parità di trattamento non è dunque pertinente. Ciò detto, il vantaggio lievemente ridotto conseguito dal mapp. no. 162 giustifica un’altrettanto lieve correzione del fattore di ponderazione. Tale ritocco, circoscritto e facilmente applicabile, per economia di giudizio può essere eseguito in questa sede senza rinvio degli atti al Comune. Posti i fattori adoperati dal Municipio (1 per il massimo e 0.5 per il minimo vantaggio), per confronti e apprezzamento pare equo riconoscere al mapp. no. 162 un fattore di ponderazione 0.75 anziché 1. L’inserimento del nuovo parametro nella scheda di calcolo, che modifica la superficie totale di computo (a mq 224'937.76) ed il contributo al mq (a fr. 8.20), riduce il contributo per il mapp. no. 162 da fr. 143'891.90 a fr. 110'066.55.
6. La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm), e quindi sono poste a carico della ricorrente per ¾ e del Comune per ¼. Le parti, entrambe rappresentate da un legale, sono tenute a rifondere reciprocamente le ripetibili. La procedura è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria, e pertanto le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente (art. 16 cpv. 2 Reg). Esse vanno dunque commisurate alla consulenza offerta per l’adempimento dei mandati, e cioè tenendo conto della diligenza dimostrata, del tempo impiegato, come pure della durata e delle difficoltà della causa (RDAT II-1994 no. 66; TRAM 50.2008.4 del 5.2.2009 in re V.). Nella fattispecie concreta bisogna considerare, inoltre, che i legali hanno operato nell’ambito di due cause congiunte fondate su un complesso di contestazioni per lo più similari. Indubbiamente i mandati sono stati assolti con la dovuta diligenza. Tenuto conto delle esigenze legate allo studio delle pratiche, della stesura delle memorie, della partecipazione alle udienze di rito, delle conferenze e della corrispondenza appare equo ritenere che l’avv. RA 1 abbia dedicato 30 ore ad ambedue le pratiche; l’indennità di patrocinio complessiva ammonta quindi a fr 7'500.- (fr. 250.- x 30). Sulla base degli stessi elementi può essere ritenuto che l’avv__________ abbia speso, invece, una ventina di ore per entrambi gli incarti, sicché l’indennità di patrocinio complessiva è di fr. 5’000.- (fr. 250.- x 20). Tali indennità sono riconosciute proporzionalmente alla soccombenza ed in ragione di 2/3 per la camionale e di 1/3 per la strada di servizio.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 162 è ridotto a fr. 110'066.55.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.sono a carico della ricorrente per ¾ e del Comune per ¼. A titolo di ripetibili il Comune verserà alla ricorrente fr. 1’250.- e quest’ultima corrisponderà al Comune fr. 2’500.-.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco