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Ticino Tribunale di espropriazione 28.08.2008 30.2004.83

28 août 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·2,958 mots·~15 min·2

Résumé

Imposizione contributi di miglioria per l'esecuzione di strade di PR, posa condotte per l'acqua potabile e la formazione di posteggi

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.83 LCM 13/03  

Lugano 28 agosto 2008

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli ing. Giancarlo Rosselli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 27 febbraio 2003 da

 RI 1  rappr. dall’  RA 1   

contro

la decisione su reclamo emessa il 20 gennaio 2003 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per l’esecuzione di strade di PR, la posa di condotte per l'acqua potabile e la formazione di parcheggi,

ed in particolare per la posa de condotte per l’acqua potabile,

relativamente ai mapp. no. 240 e 329 RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Con risoluzione del 25.2.1997 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato il progetto ed il credito per la realizzazione delle opere di PR a valle delle frazioni di __________ e __________, come proposti nel Messaggio Municipale 8/1996 del 14.11.1996, comprendenti tre gruppi di interventi, ossia la sistemazione delle strade ai mapp. no. 231, 238, 272, 303, 326, 334, 368, e 369, la posa di condotte per l’acqua potabile lungo le strade ai mapp. 231, 238, 303, 315, 326, 334 e 368 e la formazione di parcheggi ai mapp. no. 79, 107, 141, 565 e 579. Nel contempo ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria, tuttavia non le quote indicate nel predetto Messaggio, bensì in ragione del 45% della spesa per ogni gruppo di opere. Il Municipio ha quindi avviato un’unica procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i tre prospetti dall’11.12.1998 all’11.1.1999 (FU 97/1998 del 4.12.1998) previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.

1.2. RI 1, in veste di proprietario dei mapp. no. 240 e 329, è stato assoggettato al pagamento di contributi di miglioria per la posa delle condotte per l’acqua potabile in ragione, rispettivamente, di fr. 923.99 e di fr. 5'667.70. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione 20.1.2003. Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente contesta il piano del perimetro ed i criteri di calcolo dei contributi. Con risposta 26.6.2003 il Comune ha postulato ha reiezione del gravame. All’udienza di conciliazione del 22.9.2004 le parti hanno confermato le loro argomentazioni.

2.           Nel contesto degli impianti pubblici di urbanizzazione le condotte dell’acqua potabile sono installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di miglioria poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi (o le migliorano) e dunque conferiscono loro un vantaggio particolare (Reitter, op. cit., p. 68; Blumer, op. cit., p. 39; Otzenberger, op. cit., p. 25). In concreto le nuove tubazioni principali sono state posate alle strade ai mapp. no. 231, 238, 303, 315, 326, 334 e 368. Le condotte, che formano degli anelli, sono dotate di saracinesche di manovra che permettono di scomporre la rete: da un canto per facilitare e regolare la distribuzione dell’acqua, e dall’altro per poter intervenire, in caso di guasti, solo sul tronco interessato; il dimensionamento (calibro) delle tubazioni risponde alle esigenze poste dalle direttive inerenti la lotta contro gli incendi ed in quest’ottica sono completate con la posa di idranti (cfr. preventivo di spesa e relazione tecnica No. 8.34.8; progetto esecutivo No. 8.34.8; MM 8/1996 del 14.11.1996 p. 10). E’ indubbio – e la questione nemmeno è controversa – che le opere abbiano procurato un vantaggio particolare ai fondi serviti, tra i quali si annoverano anche le part. no. 240 e 329, avendo migliorato l’approvvigionamento idrico ed il servizio antincendio.

3.           3.1. Il ricorrente contesta il piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo e quindi arbitrario. A suo avviso dovrebbe essere ampliato all’intero comprensorio posto a valle del nucleo, ed in particolare alla parte centrale situata tra le strade ai mapp. no. 334 e 368, che beneficia dell’opera e ciò nonostante non è mai stata assoggettata al pagamento di contributi di miglioria, come anche ai fondi ubicati tra la strada al mapp. no. 315 e la strada cantonale di cui è previsto l’inserimento in zona artigianale.

3.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio. Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM). La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio, 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, Les contributions d’équipement, Th. 1986, p. 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss). Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

3.3. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, il perimetro comprende tutti i mappali edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente beneficiano delle nuove tubazioni; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti con i nuovi tronchi delle condotte a di alcune proprietà retrostanti allacciate. I fondi confinanti con le strade ai mapp. no. 334 e 368 (coinvolte nel lavori) sono inclusi nel perimetro imposto. Tra queste due strade si estende quel settore centrale, indicato dal ricorrente, che è invece sfuggito all’imposizione; esso è accessibile dalla strada al mapp. no. 342 e si sviluppa da sud verso nord tra i mapp. no. 734/356 ed i mapp. no. 322/343. L’esonero non appare invero arbitrario. Infatti il comprensorio in oggetto non è direttamente servito dalle nuove condotte né dagli idranti, bensì dalle condotte esistenti alle strade ai mapp. no. 222, 342 e 200 che non sono state oggetto di alcun intervento. Di conseguenza, per questi fondi, l’effetto della miglioria è attenuato ed il beneficio è assai meno marcato rispetto a quello derivante alle proprietà imposte che sono invece direttamente servite da una rete potenziata di nuove condotte. Il vantaggio non può quindi essere definito particolare ma si confonde piuttosto con quello collettivo che i residenti hanno comunque tratto dai lavori. Vero è che il Comune ha connotato l’opera come urbanizzazione generale ed applicato una quota prelevabile del 45%, cosicché la maggior parte dei costi è assunta dalla collettività. Del tutto ininfluente è il fatto che le proprietà appartenenti al settore centrale non siano state assoggettate al prelievo di contributi per le condotte esistenti poiché il rispetto dei principi costituzionali dev’essere verificato all’interno del prospetto pubblicato e non per rapporto ad altre opere comunali.

3.4. L’altro comparto che secondo il ricorrente sarebbe stato ingiustamente esonerato, è ubicato a valle della strada al mapp. no. 315 e si estende dal mapp. no. 388 al mapp. no. 316. In base al PR approvato il 17.2.1987 ed ancora in vigore al momento della pubblicazione della prospetto, tutta questa fascia di terreni è interamente assegnata alla zona agricola. Il criterio decisivo per delimitare il piano del perimetro è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2). Nella valutazione non vi è motivo di favorire i terreni non edificabili rispetto a quelli edificabili poiché non è escluso che anche un fondo agricolo possa trarre beneficio da un’opera di urbanizzazione. Di principio nulla osta quindi all’inserimento nel perimetro anche di fondi non appartenenti alla zona edificabile purché l’opera conferisca loro un vantaggio particolare; questo potrebbe essere il caso, ad esempio, per fondi agricoli edificati o per fondi inedificabili che ospitano costruzioni ad ubicazione vincolata (Blumer, op. cit., p. 52; RDAT I-1999 no. 42, II-2002 no. 52 c. 4.3, RtiD I-2007 no. 29 c. 4.3.2). Tuttavia qualora i terreni, oltre ad essere inedificabili, fossero anche inedificati, ben difficilmente la creazione di un’opera di urbanizzazione o il miglioramento di opera esistente potrebbero comportare un vantaggio particolare (Blumer, op. cit., p. 53; Otzenberger, op. cit., p. 25/26, 50); infatti, considerato che l’uso dell’opera avviene in funzione delle possibilità di sfruttamento di un fondo, se quest’ultimo è libero da costruzioni e non è edificabile non sussiste una reale necessità d’uso. Il comprensorio in esame è costituito da una fascia di terreni ben mantenuti prevalentemente prativi e punteggiati con vegetazione sparsa. E’ vero che i fondi sono situati a diretto confine con la nuova condotta posata alla strada al mapp. no. 315 che, con un diametro di 100 mm, offre senz’altro un approvvigionamento idrico ed un servizio antincendio migliori rispetto alla condotta preesistente lungo la cantonale, vetusta e con un diametro di 65/80 mm. Ma è altrettanto vero che la nuova condotta e, in generale, la nuova rete non hanno migliorato in alcun modo la situazione dei fondi non essendone, questi, nemmeno fruitori potenziali in quanto inedificati ed inedificabili. Secondo il ricorrente dovevano nondimeno essere inclusi nel perimetro poiché il Comune è intenzionato ad assegnarli alla zona artigianale, ampliandola, volontà che ha concretamente manifestato avviando l’iter di adozione di una variante di PR. L’argomento non regge tuttavia perché ai fini dei contributi è decisiva la situazione pianificatoria vigente alla data di pubblicazione del prospetto. All’epoca i fondi avevano statuto agricolo e la possibilità di miglior uso a fini artigianali, come prospettata nell’ambito della revisione del PR, non poteva essere presa in considerazione poiché la procedura era ancora in atto. Sia detto che nel frattempo il Consiglio di Stato ha approvato la revisione ma non ha avallato l’ampliamento della zona artigianale per motivi riconducibili all’accessibilità (inadeguata) ed al compenso agricolo ordinando l’adozione di una variante (ris. no. 1436 del 20.3.2007 p. 17-18). Ciò considerato l’estromissione del comprensorio dal piano del perimetro non è arbitraria. Resta riservata l’applicazione dell’art. 10 LCM.

4.           4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie computabile risultante a RF, dell’indice di sfruttamento e di un fattore interesse al quale è associato un correttivo. Come risulta dall’annessa relazione tecnica, il fattore interesse considera l’interesse del mappale all’esecuzione dell’acquedotto; una riduzione è prevista se esso è già edificato ed allacciato in modo definitivo ad una tubazione esistente. Il fattore di correzione considera situazioni particolari che rendono l’interesse all’opera meno diretto (fondo già allacciato provvisoriamente o fondo non direttamente confinante con la strada).

4.3. Il ricorrente contesta l’indice di sfruttamento applicato ai fondi posti nella zona artigianale; in particolare egli sostiene che è insufficiente e che il potenziale edificatorio ammesso in quella zona giustifica per lo meno un indice parificato a quello della zona residenziale. Confrontando i vigenti parametri edilizi ed i due indici applicati alla zona artigianale (0.3) ed alla zona residenziale (0.4), la censura appare condivisibile. L’art. 37 NAPR del PR/1987 stabilisce per la zona artigianale un indice di edificabilità massimo di 3mc/mq ed un altezza massima di ml 10.40; nella zona residenziale estensiva vige invece un indice di sfruttamento di 0.4 (art. 36 NAPR). E’ dunque palese che lo sfruttamento di un fondo posto in zona artigianale possa superare, anche in modo rilevante, la potenzialità edificatoria di un fondo assegnato alla zona residenziale. A questo proposito l’esempio portato dal ricorrente è perfettamente calzante: a parità di superficie (mq 1000), il fondo residenziale dispone di una superficie utile lorda di mq 400 e quello artigianale addirittura di mq 750. Il Comune giustifica l’indice ridotto applicato alla zona artigianale affermando che, in base all’esperienza generale della vita, nella zona residenziale vi è un uso accresciuto della rete dell’acqua potabile. L’indice di sfruttamento è un criterio sancito dalla legge (art. 8 cpv. 2 LCM). Si tratta di un dato edilizio, finalizzato a stabilire le potenzialità di sfruttamento di un fondo, di riconosciuta validità, sia perché oggettivo sia perché presenta un rapporto diretto con la funzionalità dell’opera. Ora, a fronte del potenziale edilizio di cui fruisce la zona artigianale, non può certo essere dato per scontato, come vuole il Comune, che un’attività di tipo artigianale comporti un uso minore della rete idrica rispetto alla zona residenziale. In realtà il fabbisogno d’acqua di una struttura artigianale potrebbe rivelarsi, a seconda dell’attività svolta, maggiore a quello di un’abitazione con evidente incidenza sull’uso dell’opera. Perciò mal si comprende come mai la zona potenzialmente più ricca di indici sia imposta con un coefficiente ridotto, così risultando doppiamente favorita. In assenza di altre spiegazioni plausibili l’applicazione dell’indice 0.3 ai terreni posti in zona artigianale si rivela dunque arbitraria; in particolare, considerato che il contributo a carico di ogni singolo interessato è interdipendente da quello dovuto dagli altri contribuenti, essa implica il ribaltamento di una parte della quota imponibile sugli altri contribuenti e quindi concretizza una violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

4.4. Il ricorrente rivendica infine una riduzione dei coefficienti assegnati al mapp. no. 329 poiché il fondo può facilmente essere allacciato alla tubazione privata esistente al mapp. no. 240. L’argomento non è tuttavia pertinente poiché la part. no. 329 è un fondo edificabile a sé stante e la possibilità di allacciarsi direttamente alla condotta comunale offre vantaggi evidenti e senz’altro maggiori rispetto ad un allacciamento privato, specie nell’ottica di un’eventuale cessione a terzi del fondo.

5.           Considerato il vizio riscontrato nell’indice di sfruttamento, si pone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi. Trattandosi di una modifica circoscritta e facilmente applicabile alla formula adottata dal Comune, per economia di giudizio la correzione può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli atti al Municipio per una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di ripartizione sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per tutti i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto. Lo stesso varrebbe, naturalmente, per i fondi del qui ricorrente qualora l’applicazione dei nuovi parametri di calcolo comportasse un aumento dei contributi; ciò per il divieto della reformatio in pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm.. Il vizio non può essere sanato modificando l’indice della zona residenziale poiché questo è fissato nel PR. Piuttosto occorre intervenire sull’indice della zona artigianale tenendo presente che quest’ultima è caratterizzata da un ampio ventaglio di destinazioni possibili cosicché l’uso dell’opera può essere più o meno marcato anche a dipendenza dello sfruttamento effettivo dei fondi. Tutto sommato, la soluzione suggerita dal ricorrente è prudente e ragionevole poiché tiene in considerazione la concretezza collaudata di uno sfruttamento residenziale contrapposta alle peculiarità specifiche della zona artigianale. Di conseguenza l’indice di sfruttamento di tutti i fondi artigianali inclusi nel prospetto pubblicato (ossia i mapp. no. 299, 300, 301, 302, 304, 305 e 307) dev’essere sostituito con il fattore 0.4. Questa correzione non modifica i fattori delle proprietà in esame ma influisce sul peso totale che passa da 19855.72 a 20768.05. Una volta applicati i nuovi parametri, il calcolo si presenta come segue:

mapp.

CPR

mq

i.s.

fatt. int.

fatt. corr.

peso

contributo

240

1

1023

0.4

0.5

0.4

81.84

883.40

329

1

1255

0.4

1

1

502.00

5'418.72

Considerato che entrambi i contributi subiscono una riduzione, la decisione impugnata è riformata di conseguenza.

6.           Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza i contributi di miglioria sono così ridotti:

- per il mapp. no. 240 a fr. 883.40 - per il mapp. no. 329 a fr. 5'418.72

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà al ricorrente fr. 1’000.- per ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-     

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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