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Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2007 30.2004.56

5 décembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·2,644 mots·~13 min·3

Résumé

Imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.56 LCM 29/02  

Lugano 5 dicembre 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli ing. Eraldo Pianetti

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 5 aprile 2002 da

1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 tutti rappr. dal  RA 2  

contro

la decisione su reclamo emessa il 27 febbraio 2002 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione della strada __________,

relativamente ai mapp. no. 5, 493, 497, 620 e 623 RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Comune di __________ ha realizzato la nuova strada di PR in località __________, individuabile nel piano del traffico quale strada di servizio secondaria no. 5, che comprende un marciapiede lungo il lato orientale ed è soggetta a vincolo di moderazione del traffico. Il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa con risoluzione dell’8.6.1998 (MM 9/98 del 4.5.1998). I progetti definitivi, la cui messa in atto ha comportato espropriazioni varie, sono stati pubblicati dal 12.4 al 1°.5.1999 ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze 6.7.1999 mentre i procedimenti espropriativi sono stati stralciati per intervenuto accordo (inc. no. 15/99 20-25).

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 1° al 30.10.2001 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti. I ricorrenti, quali proprietari dei mapp. no. 5, 493, 497, 620 e 623 sono stati assoggettati ai seguenti contributi di miglioria:

per il mapp. no. 5       fr.       7'696.45 per il mapp. no. 493   fr.       2'727.15 per il mapp. no. 497   fr.       7'118.38 per il mapp. no. 620   fr.       3'699.86 per il mapp. no. 623   fr.       5'081.51

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.2.2002. Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale i ricorrenti hanno rimproverato al Municipio un diniego di giustizia, sollevato l’eccezione di perenzione del diritto d’imposizione e contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera sia i criteri di calcolo dei contributi. Da ciò la pedissequa domanda di esonero dai contributi. Con risposta del 7.6.2002 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame. All’udienza di conciliazione dell’8.9.2004 le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni, mentre con successivo scritto del 29.10.2004 i ricorrenti hanno ritirato l’eccezione di perenzione.

2.           Secondo i ricorrenti il Municipio, pronunciandosi sul reclamo, avrebbe emesso una decisione carente nella motivazione incorrendo in un diniego di giustizia. Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 26 LPamm.) è corollario del diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 cpv. 2 CF). Esso implica per le autorità l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e di menzionare almeno brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita la massima trasparenza e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia dell’esercizio della facoltà di ricorso e dell’eventuale riesame da parte dell’autorità superiore. Non occorre però che l’autorità si pronunci su ogni allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché, nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere la portata del giudizio ed eventualmente di deferirlo con piena cognizione di causa all’istanza superiore (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26; RDAT II-1996 no. 10 c. 2a, no. 64 c. 2.1). In concreto la decisione su reclamo del Municipio è senz’altro provvista di motivazione sufficiente ed il ricorso presentato dai proprietari ne è la prova lampante e cristallina.

3.           3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).

3.2. L’opera imposta è una strada di servizio costruita completamente a nuovo che attraversa le zone __________ a destinazione residenziale collegando Via __________ con Via __________. Il tracciato ha una lunghezza di ca. ml 200, un calibro complessivo di ml 6.50, di cui ml 1.50 destinati ad un marciapiede, ed è completato con dossi posati ai due imbocchi, con l’illuminazione e la segnaletica verticale ed orizzontale. Il progetto include anche le infrastrutture primarie per l’evacuazione delle acque luride e meteoriche, una nuova condotta per l’acqua potabile ed un posteggio i cui costi non sono tuttavia computati nella spesa determinante per il calcolo dei contributi in esame. L’opera concorre ad attuare uno degli obiettivi del piano particolareggiato del nucleo ossia la risoluzione dei problemi di viabilità e la riqualificazione degli spazi pubblici; più particolarmente la costruzione della nuova strada di servizio e l’introduzione parallela di un senso unico in paese portano alla creazione di una sorta di circonvallazione finalizzata, per l’appunto, ad alleggerire il nucleo dal traffico di transito. La nuova strada è però anche intesa ad assolvere la necessità di dotare il cimitero di un accesso veicolare consono e di urbanizzare un comprensorio che consta di terreni con grandi superfici la cui edificabilità, stando al piano delle zone, è soggetta all’obbligo di piano di frazionamento. La strada ha dotato i fondi direttamente confinanti e di conformazione assai ampia di un secondo accesso carrozzabile conforme così favorendone il frazionamento richiesto dal PR e quindi l’edificabilità; per le proprietà del nucleo ha ridotto gli inconvenienti derivanti dal traffico di transito e per altri fondi ancora ha migliorato l’accessibilità. La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi aspetti (art. 4 LCM).

3.3. I mapp. no. 5, 623, 620 e 497 sono terreni liberi con accesso da Via __________ mentre il mapp. no. 493, anch’esso inedificato, è situato in Via __________. l ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare sostenendo, in sintesi, che le loro proprietà erano già convenientemente urbanizzate e che l’adozione del senso unico nel nucleo non è altro che un artificio per giustificare il perimetro di prelievo. Tali argomenti, che in parte riflettono opinioni puramente soggettive, non invalidano la presunzione del vantaggio particolare. Né è determinante che i fondi fossero già urbanizzati poiché questo è un elemento che non influisce sul principio dell’assoggettamento ma che va ponderato nell’ambito dell’operazione di riparto dei contributi. Piuttosto bisogna considerare che prima dell’intervento il tratto stradale nel nucleo tra i mapp. no. 109 e 114 era bidirezionale benché, di fatto, gli spazi angusti non permettessero l’incrocio di due veicoli. Il comprensorio a nord di Via __________ servito da Via __________ era accessibile, per chi proveniva da sud, dal sottopasso ______ o dal nucleo, e per chi proveniva da nord solo da Via __________ e quindi dal nucleo. Per l’utente in partenza diretto verso sud l’unica via percorribile era attraverso il nucleo poiché al sottopasso __________ la svolta verso sinistra (ossia verso sud) è vietata per l’ovvia pericolosità data dalla visuale ridotta. Una situazione, questa, che non poteva certo dirsi ottimale. Con la nuova segnaletica il passaggio attraverso il nucleo è ammesso solo da sud verso nord (da Via __________ verso Via __________) ed è dunque adeguato al contesto del nucleo medesimo. Il traffico diretto verso nord (__________) può percorrere tanto il nucleo quanto la nuova strada di servizio e quindi, da Via __________, immettersi sulla strada cantonale all’altezza del sottopasso __________. Il traffico diretto nella direzione opposta, ossia verso sud e la zona del __________, è invece convogliato sulla nuova strada di servizio. L’istituzione del senso unico nel nucleo non è quindi fine a sé stessa bensì contestuale ad un provvedimento pianificatorio inteso a completare la rete viaria e ad ovviare a parziali carenze di urbanizzazione; in quest’ottica la costruzione della strada, integrata con misure di polizia, soddisfa razionalmente le esigenze di tutto un settore residenziale già densamente insediato ma non ancora saturo, e la cui accessibilità, specie per l’utente diretto a sud, era necessariamente condizionata all’attraversamento disagevole del nucleo. Il risultato oggettivo dell’intervento è, tra l’altro, un cambiamento favorevole delle condizioni di circolazione e percorribilità. La zona, che include anche i fondi dei ricorrenti mapp. no. 5, 497, 620 e 623, è ora servita da una nuova strada dotata di marciapiede, comoda, sicura e transitabile nei due sensi che permette ai proprietari di evitare il nucleo; ne consegue che l’agibilità e la qualità di percorrenza sono state migliorate e così anche l’urbanizzazione. Un ragionamento analogo, anche se più sfumato, può valere per il mapp. no. 493. Questo fondo è ubicato tra il riale e Via __________ e quindi in un’ottica pianificatoria è funzionalmente legato allo stesso comprensorio edificabile servito dalla nuova strada; inoltre ha la possibilità concreta di usufruire del marciapiede così traendo profitto da un tragitto pedonale più breve e comodo. E’ vero che il beneficio è meno marcato rispetto ad altre proprietà ma di questo è stato tenuto conto nella ripartizione ponendo l’accento sull’uso pedonale piuttosto che veicolare della nuova strada. In ciò, complessivamente, il terreno si distingue dai terreni posti a sud del riale e da quelli elencati dai ricorrenti poiché questi appartengono ad una realtà differente che gravita piuttosto sul comprensorio di Via __________ e della futura strada a sud del nucleo. Da ciò deriva un vantaggio che è particolare e non generico come pretendono i ricorrenti peraltro traendo conclusioni errate e capziose da una singola frase estrapolata dalla decisione impugnata (cfr. ricorso pto. 6). In effetti, come ben rileva il Municipio, il vantaggio si palesa sotto diverse forme ed in un comprensorio piuttosto ampio cosicché la nuova strada è stata assimilata ad un’opera di urbanizzazione generale e la quota a carico dei privati ridotta al minimo imponibile del 30% mentre la maggior parte dei costi (70%) è assunta dalla collettività. Nel principio l’assoggettamento delle proprietà dei ricorrenti ai contributi di miglioria è dunque fondato.

4.           4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 832'347.10 e la corrispondente quota del 30% (art. 7 LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 249'704.15. La ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie effettivamente edificabile dei fondi e di 3 fattori di ponderazione che considerano, rispettivamente, le possibilità di sfruttamento, l’interesse alla costruzione della strada e l’incidenza del rumore causato dal transito di veicoli (cfr. relazione tecnica al prospetto). Il fattore legato allo sfruttamento è frutto di una ponderazione dipendente dal fatto che le proprietà imposte appartengono a tre diverse zone di PR e che nel piano particolareggiato nel nucleo non vige il rispetto di un indice di sfruttamento; posto un coefficiente di base neutro 1 per la zona R3, alla zona R2 con minore potenziale edilizio ed alla zona del nucleo densamente costruita sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente minore (0.8) ed uno maggiore (1.2). Non si tratta di un rapporto matematico ma, seppur semplificata, la differenziazione è condivisibile. Per quanto concerne il fattore interesse il coefficiente 1 è applicato solo ai diretti confinanti, tra i quali sono peraltro numerosi il fondi vincolati AP-EP ciò che va a vantaggio di tutti i contribuenti; il coefficiente 0.7 è applicato a tutti i fondi che hanno un’interessenza veicolare ed il coefficiente 0.1 a quelli la cui interessenza è limitata al marciapiede. Infine il fattore del rumore considera la posizione dei fondi per rapporto alla nuova strada quale fonte di disturbo: più la proprietà è vicina, minore è il coefficiente. Tale metodo, per quanto schematico, è fondato su criteri di riparto realistici ed oggettivi e nel complesso offre risultati ragionevoli quanto proporzionati. Secondo i ricorrenti il fattore d’interessenza non tiene conto che i mapp. no. 5, 497, 620 e 623 possono usufruire del raccordo __________ – nucleo e non necessitano di far capo alla nuova strada. E’ senz’altro esatto che i fondi sono accessibili da sud attraverso il nucleo oppure da Via __________ ed il passaggio __________. Tuttavia, come già rilevato (consid. 3.3), lo stesso tragitto in senso inverso non è consentito per il divieto di svolta verso sud al sottopasso __________ e per il senso unico nel nucleo. L’unica via percorribile è dunque la nuova strada di servizio e sotto questo profilo alle proprietà dei ricorrenti è stato riservato lo stesso trattamento degli altri fondi che, analogamente, non sono confinanti ed usufruiscono della nuova strada. Per quanto riguarda il mapp. no. 493 il peso complessivo che risulta dal fattore d’interessenza e dal suo correttivo (entrambi 0.1) riduce il vantaggio al minimo tenendo conto che è limitato al solo marciapiede; inoltre, e ciò non è trascurabile, al fondo è riconosciuto un fattore rumore 0.1 uguale a quello applicato ai fondi confinanti con la nuova strada, circostanza che ulteriormente riduce il vantaggio. Di fatto l’elemento che incide sul contributo di questo fondo è dato dall’ampia superficie che non dipende da una valutazione bensì è una caratteristica intrinseca della proprietà. Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza i contributi di miglioria vanno confermati anche nel loro ammontare.

5.           La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 23 LCM e 31 LPamm.).

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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