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Ticino Tribunale di espropriazione 08.02.2006 30.2004.24

8 février 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·2,545 mots·~13 min·5

Résumé

imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una nuova strada comunale

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.24 LCM 28/01  

Lugano 8 febbraio 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Dario Medici arch. Ferruccio Robbiani

Segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 9 aprile 2001 da

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

contro

la decisione su reclamo emessa il 5 marzo 2001 dal Municipio di M__________ nell'ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione della nuova strada comunale Via R__________

relativamente al mapp. no. 3182 RFD di M__________  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Comune di M__________ è promotore dei lavori di costruzione di Via R__________ che costituisce un nuovo tronco stradale di collegamento tra Via C__________ e Via B__________ e che serve un comprensorio edificabile ubicato immediatamente ad ovest della stazione ferroviaria. Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato il credito e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 45% della spesa computabile nel corso della seduta del 2.3.1998 (MM 98/1997).

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 29.5 al 27.6.2000 ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1 è proprietario del mapp. no. 3182 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 42'400.80. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 5.3.2001. Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente, in via principale, chiede l’annullamento del contributo per carenza di vantaggio particolare e, in subordine, ne contesta il calcolo e l’ammontare. Con risposta del 23.5.2001 il Comune di M__________ postula la reiezione del gravame. All’udienza del 3.9.2003 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande.

2.           2.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29). Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., p. 16-17). In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

2.2. Nel 1983 il Comune ha realizzato l’imbocco di Via R__________ da Via C__________ limitatamente alla porzione tra le sez. 14 e 12 ossia fino a quella che allora era la stradina privata al mapp. no. 1365 (cfr. piano 202/121 del novembre 1995). Qui soggetta a contributi di miglioria è la costruzione del prolungamento del tracciato stradale, tra le sez. 1 e 12 (cfr. piano cit.), con il quale è stato creato un nuovo collegamento tra Via C__________ e Via B__________. Nel PR ancora vigente al momento della pubblicazione del prospetto, approvato il 13.9.1977, Via R__________ era segnata come strada di quartiere all’interno di un comprensorio prevalentemente assegnato alla zona residenziale-artigianale (mista) con l’eccezione di tre fondi attribuiti invece alla zona industriale (cfr. piano viario e piano delle zone 1977). Con la revisione del PR Via R__________ è stata catalogata come strada di servizio. Scopo dichiarato dell’opera è di offrire un accesso regolare a tutti i fondi della zona R__________ in esito alla procedura di riordino fondiario (cfr. MM 98/1997 e relativo rapporto della Commissione della gestione). La messa in atto del progetto ha comportato oltre alla costruzione interamente a nuovo del tronco stradale vero e proprio e di un marciapiede, anche la posa di tutte le infrastrutture ossia delle canalizzazioni per le acque di rifiuto e delle condotte per l’acqua, il gas e l’elettricità (cfr. relazione tecnica; MM 98/1997). L’intervento non solo risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri per il traffico pedonale e veicolare ed esteticamente decorosi, ma per alcuni fondi che non disponevano di un accesso libero ha pure creato le premesse per l’edificazione e quindi per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione (art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT); per altri ha invece notevolmente migliorato lo stato di urbanizzazione e l’accessibilità.

2.3. Il ricorrente contesta il vantaggio particolare poiché il mapp. no. 3182 era già servito da Via C__________ ed anzi lamenta un peggioramento della situazione per effetto del nuovo regime di circolazione che prolunga il tragitto veicolare. La nuova segnaletica censurata dal ricorrente, introdotta dopo la costruzione di Via R__________, concerne solo il segmento centrale di Via C__________, tra i mapp. no. 3156 e 3164, ed impone il senso unico in direzione di Via O__________. Per il resto la situazione è rimasta invariata: nell’ultimo tratto di Via C__________ è stato mantenuto il transito nei due sensi, la strada finisce in una piazza di giro (al mapp. no. 3202) e lo sbarramento del passaggio da e per Via O__________, che risale all’inizio degli anni ’90, non è stato rimosso. E’ vero che questa regolamentazione innovativa comporta inevitabilmente un percorso più lungo per raggiungere il mapp. no. 3184. Tuttavia tale circostanza, come anche l’accesso preesistente su Via __________, non bastano per invalidare il vantaggio particolare ma hanno attinenza, semmai, con la fase di riparto dei contributi nella misura in cui potrebbero giustificare l’applicazione di quei correttivi intesi ad adeguare il contributo alle caratteristiche intrinseche del fondo e quindi a garantire un trattamento paritario a tutti i contribuenti (art. 8 cpv. 3 LCM; Messaggio cit. p. 21).

Seguendo questo ragionamento anche la visione soggettiva della situazione è di secondaria importanza ai fini del giudizio. Conta, piuttosto, il risultato oggettivo dell’intervento e cioè il fatto che il quartiere è ora servito da una strada comunale pavimentata, dotata di un marciapiede oltre che delle infrastrutture primarie e percorribile nei due sensi. Dal profilo della funzionalità il beneficio si traduce in una migliore agibilità e qualità di percorrenza. Questo beneficio si riflette manifestamente anche sul mapp. no. 3182 che ha un accesso diretto su Via R__________ attraverso un’appendice censita come sedime stradale di mq 350 posta tra i mapp. no. 3179 e 3177 (cfr. estratto UR e piano del perimetro). Lo stesso ricorrente annota, del resto, che l’accesso dato da Via R__________ è indispensabile per raggiungere la parte occidentale del fondo; ed in effetti lo è se soltanto si considera l’estensione e la forma allungata del terreno. Perciò, dal profilo edilizio, quest’ultimo non può che trarre beneficio da un secondo adito. Di conseguenza il principio dell’assoggettamento non è validamente contestabile.

3.           3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2. Innanzitutto il ricorrente contesta l’ammontare del contributo per una serie di divergenze riscontrate tra la tabella pubblicata ed una precedente tabella del 15.1.1999 rilevando che le modifiche apportate nell’ambito della procedura in esame si sarebbero risolte a suo danno con un aumento dell’importo prelevato. Occorre dunque puntualizzare che la citata tabella del 15.1.1999, peraltro mai pubblicata, era conseguente al riordino fondiario appena concluso concernente la zona R__________ ed in sostanza suggeriva la compensazione dell’indennità per il riordino spettante al proprietario (fr. 42'278.90) con il contributo di miglioria da questi dovuto per la costruzione di Via R__________ calcolato sulla base del preventivo (fr. 35'142.75). Tenuto conto degli acconti versati (fr. 1'626.-) ne risultava un saldo a favore del proprietario di fr. 8'762.15 con riserva del conteggio definitivo sulla base dei costi effettivi di costruzione (doc. A). Il proprietario rifiutò la proposta ed ottenne l’accredito dell’indennità (doc. B, C). Qui oggetto d’esame non è, tuttavia, la tabella del 1999 bensì il calcolo definitivo dei contributi avvenuto sulla base del consuntivo e dell’aliquota come proposti nel MM 98/1997 e votati dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 2.3.1998. Perciò la nota tabella del 1999 non è vincolante né opponibile in questa sede al Comune.

3.3. A fronte della spesa determinante totale di fr. 824’859.85 (art. 6 LCM) esposta a consuntivo la quota imponibile del 45% corrisponde a fr. 371'186.95. La ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie dei fondi e suddividendo il perimetro in quattro zone a ciascuna delle quali è stato applicato un coefficiente dipendente dalla possibilità di accesso. Il fattore 1 (rosso) è così stato riconosciuto ai fondi che hanno un accesso solamente da Via R__________, il fattore 0.7 (giallo) ai fondi che hanno accesso anche da Via C__________ o da Via B__________, il fattore 0.2 (verde) ai fondi situati di fronte all’imbocco di Via R__________ per i quali essa ha funzione di raccordo pedonale ed il fattore 0.1 (bianco) ai fondi restanti. Sebbene, come già rilevato, il prospetto debba essere vagliato con una certa prudenza in ragione dell’autonomia di cui gode il Comune, il Tribunale non può esimersi dall’annotare che il metodo di calcolo del contributo potrebbe apparire opinabile, a maggior ragione se si considera che Via R__________ è intesa a servire un intero quartiere. Infatti, riconducendosi ad un unico elemento di ponderazione associato esclusivamente all’accessibilità dei fondi, il calcolo si fonda su un criterio alquanto generico che nella sua applicazione pratica comporta un appiattimento del conteggio poiché non è affiancato da elementi di ponderazione specifici che potrebbero concorrere a meglio qualificare i fondi singolarmente (cfr. sui criteri di calcolo Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 305 ss). Concretamente se la suddivisione tra i coefficienti 1 e 0.7 per i fondi su Via R__________ è giustificata, viceversa il distacco tra i coefficienti 0.7 e 0.1 per i fondi affacciati su Via C__________ non è condivisibile poiché è troppo marcato ed andava sfumato progressivamente anche a seconda della distanza dall’opera. Infatti, con particolare riferimento ai fondi situati nel settore a sud di Via R__________, l’applicazione lineare del fattore 0.7 trascura che il mapp. no. 3179, direttamente confinante con l’opera, ha tratto un beneficio maggiore rispetto ai terreni più lontani (mapp. no. 3181, 3182 parz., 3184 e 3211). D’altra parte non vi è proporzione tra il coefficiente 0.7 applicato al mapp. no. 3182 ed il coefficiente 0.1 applicato ai mapp. no. 3167 e 3158 sia perché anche questi fondi sono costretti ad utilizzare Via R__________ a causa della nuova segnaletica, sia perché, se fosse abolita, i fondi si troverebbero in egual modo a riutilizzare Via C__________ nei due sensi.

Detto questo, il frazionamento del mapp. no. 3182 e la conseguente applicazione di due coefficienti distinti va salvaguardata nel principio poiché il vantaggio conseguito dalla parte settentrionale (in rosso) è oggettivamente maggiore; su questo punto il ricorso, che postula l’attribuzione di tutto il fondo ad un’unica zona d’interessenza, non può dunque essere accolto. L’accessibilità diretta da e per Via R__________ giustifica peraltro il fattore 1. Di contro per la porzione servita da Via C__________ (in giallo) il fattore 0.7 appare eccessivo e va ridimensionato. In quest’ottica l’attribuzione sic et sempliciter ad un’altra zona di interessenza è improponibile poiché aggraverebbe la disparità di trattamento non solo tra i ricorrenti ma anche rispetto agli altri contribuenti. In particolare il fattore 0.1 non reggerebbe al confronto con il mapp. no. 3185, poiché quest’ultimo ha l’accesso principale diretto da Via B__________ /Via O__________, né con il mapp. no. 3156 cui si accede da Via del G__________. Dal canto suo il fattore 0.2 è legato alla semplice accessibilità pedonale. Di conseguenza l’unico metodo ragionevolmente ipotizzabile è di ricorrere ad una riduzione ideale progressiva del coefficiente, non solo in ragione dell’interesse bensì anche della distanza, seguendo la configurazione particellare da nord verso sud a partire dal mapp. no. 3179 e, su tali basi, portare il fattore a 0.5. Ne risulta il seguente contributo complessivo corretto:

area rossa con fattore 1 (contributo invariato)       fr.     16'152.55 area gialla con fattore 0.5 (contributo corretto)      fr.     18'748.50 totale                                                                       fr.     34'901.05

4.           La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 31 LPamm.).

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo per il mapp. no. 3182 è ridotto a fr. 34'901.05.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.sono per ¾ a carico del ricorrente e per ¼ del Comune con l’obbligo, per quest’ultimo, di rifondere al ricorrente fr. 300.- per ripetibili.

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     il Segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                                                   Enzo Barenco

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