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Ticino Tribunale di espropriazione 11.11.2005 20.2005.34

11 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·1,871 mots·~9 min·5

Résumé

procedura di accertamento ed esecuzione inerenti l'approvazione di progetti definitivi ed espropriazione per opere stradali promosse dal Cantone e dal Comune;

Texte intégral

Incarto n. 20.2005.34 20.2005.35    

Lugano 11 novembre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giorgio Caprara ing. Gianfranco Sciarini

segretaria giurista

Paola Carcano

statuendo

sull’istanza di esecuzione del 6 giugno 2005 presentata da

ISES 1 rappr. dall’ RA 2

e sull’istanza di accertamento del 6 giugno 2005 presentata da

                                        Comune di A__________

                                        rappr. dall’avv. __________, Lugano

cause congiunte ai sensi dell’art. 51 LPamm.,

richiamati gli incarti del Tribunale di espropriazione

no. 39/02 inerente la procedura di approvazione dei progetti definitivi avviata dal Comune di A__________ per la sistemazione stradale e la formazione di una rotonda su Via C__________ – Via __________ a C__________;

no. 12/03 inerente la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione avviata dallo Stato del Cantone Ticino per il ripristino stradale con formazione di una rotonda all’incrocio Via C__________ – Via S__________ e la correzione stradale con nuove moderazioni su Via S__________ nel territorio del Comune di A__________;

considerato,                   in fatto ed in diritto

1.1.1. Il 14.6.2002 il Comune di A__________ ha presentato istanza di pubblicazione dei progetti definitivi inerenti la sistemazione di Via C__________ (Ia tratta) e la costruzione di una nuova rotonda all’incrocio tra Via C__________ e Via __________ (inc. no. 39/02). Il progetto, pubblicato dal 1° al 31.7.2002, non ha incontrato opposizioni ed è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenza del 27.8.2002.

1.2. Con istanza 6.3.2003 lo Stato del Cantone Ticino ha avviato la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione per interventi stradali da eseguirsi nel Comune di A__________ e meglio per la formazione di una rotonda all’incrocio tra Via C__________ e Via __________ compresi i relativi raccordi, per la correzione stradale di Via __________ e la posa di nuove moderazioni (inc. no. 12/03). Gli atti sono stati pubblicati dal 24.3 al 23.4 2003. Tra i fondi coinvolti nella procedura figurava il mapp. no. 312 appartenente a ISES 1 e sede di un’officina/carrozzeria destinata alla riparazione ed alla vendita di automobili. Le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla sistemazione interna del fondo in corrispondenza con l’accesso all’area espositiva i cui costi sono stati assunti dal proprietario; di conseguenza quest’ultimo ha ritirato la sua opposizione al progetto (12/03-69). Il progetto è stato approvato come pubblicato con sentenza dell’8.10.2003. Rimosse le opposizioni (inc. no. 12/03-69, 70, 71), le vertenze espropriative sono state risolte per transazione e contestuale decreto di stralcio (12/03-27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36) rispettivamente con sentenza del 14.11.2003 (inc. no. 12/03-30).

2.2.1. Le istanze in oggetto del 6.6.2005 sollecitano entrambe l’intervento del Tribunale di espropriazione, perché abbia a dirimere una questione sorta intorno alla messa in atto dei due progetti stradali riconducibile alla posa di uno spartitraffico tra le due carreggiate nord-sud di Via C__________.

2.2. Il Comune di A__________ osserva che, contrariamente a quello cantonale, il progetto comunale contempla lo spartitraffico anche dinanzi alla part. no. 312. Premettendo che il limite di intervento cantonale prevede l’esecuzione di opere anche sul tratto stradale di proprietà comunale, esso rileva che il Cantone ha ultimato i lavori di sua competenza senza realizzare lo spartitraffico di fronte alla proprietà ISES 1. Intenzionato a portare a termine l’opera secondo il progetto comunale, il Municipio ha notificato formalmente la sua decisione al proprietario. Quest’ultimo è insorto al Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso, ha annullato la risoluzione municipale argomentando, in sintesi, che le contestazioni riguardanti l’esecuzione di progetti stradali sono di competenza del Tribunale di espropriazione. Da ciò l’istanza del Comune intesa ad ottenere l’accertamento della preminenza del progetto comunale approvato e cresciuto in giudicato rispetto al progetto cantonale ed il conseguente suo buon diritto di completare i lavori con la costruzione dello spartitraffico.

2.3. ISES 1, dal canto suo, sostiene che il progetto comunale è stato superato e reso caduco dal successivo progetto cantonale contro il quale il Comune di A__________ non ha peraltro sollevato alcuna obiezione. Pertanto con la sua istanza sollecita l’esecuzione degli interventi così come previsti dal progetto definitivo cantonale.

2.4. All’udienza del 5.7.2005 le parti hanno confermato integralmente le rispettive tesi e domande.

3.In tema di opere stradali, siano esse cantonali o comunali, la legge sulle strade (Lstr.), dichiarando applicabile la legge di espropriazione (Lespr.), assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di rilascio del permesso di costruzione giusta la legge edilizia – tutti i progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria (Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24; RDAT I-2003 no. 42 c. 2; RtiD I-2005 no. 31 c. 2.1). L’approvazione dei progetti definitivi è di competenza del Tribunale di espropriazione che decide in via definitiva quale ultima istanza cantonale (art. 22 e 33 Lstr.).

4.Ricevibilità delle istanze 4.1. Istanza di accertamento La procedura di accertamento (art. 70 Lespr. e 41 LPamm.) offre all’amministrato la facoltà di ottenere dall’autorità informazioni vincolanti sull’esistenza, l’inesistenza e l’estensione di diritti o obblighi riconducibili ad un contesto o ad un rapporto giuridico concreto; di contro non può avere per argomento la constatazione di fatti. L’azione spetta al titolare di un interesse legittimo e va proposta dinanzi all’autorità competente a statuire sul merito (Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, 1979, p. 96; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 1187-1189; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 867 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., 1991, n. 968, 970; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ad art. 41). Il Comune di A__________ è titolare di un interesse legittimo in quanto estensore ed esecutore del progetto comunale e sostanzialmente sollecita un riscontro sui diritti dipendenti dal progetto medesimo. L’istanza è diretta al Tribunale di espropriazione che, come di sua competenza, ha approvato il progetto definitivo comunale in applicazione dell’art. 33 Lstr.. Pertanto la domanda di accertamento è ricevibile.

4.2. Istanza di esecuzione Giusta l’art. 11 Rlespr. – applicabile in via analogica per il rinvio generico disposto dall’art. 33 cpv. 2 Lstr. – riservati i casi regolati dall’art. 72 Lespr., il Tribunale di espropriazione è competente a far eseguire le proprie decisioni facendo capo se necessario all’esecuzione forzata. Secondo il Comune la domanda di ISES 1 sarebbe irricevibile poiché la realizzazione di un progetto approvato non incombe all’autorità che rilascia l’autorizzazione edilizia e poiché quest’ultima non comporta alcun obbligo di procedere ai lavori (cfr. verbale di udienza 5.7.2005). L’autonomia comunale e le competenze attribuite al Comune nell’ambito pianificatorio e dell’edilizia pubblica comportano, tra l’altro, la facoltà di rinunciare all’esecuzione di un’opera quand’anche fosse già stata approvata, ad esempio per motivi finanziari. Sotto questo profilo è quindi esatto che il Tribunale di espropriazione non ha alcun ascendetene sull’ente pubblico né di certo può costringerlo a costruire un’opera pubblica, così come è impensabile, analogamente, che imponga a chicchessia l’avvio di una procedura di espropriazione formale poiché la facoltà di espropriare spetta unicamente al titolare del diritto (art. 2 Lespr.). Ma la ratio dell’art. 11 Rlespr. non è di conferire al Tribunale una tale autorità e, del resto, nessuno lo pretende. A fronte di un’opera stradale, la competenza esecutiva sancita dalla norma non è riferibile alla realizzazione effettiva dell’intervento, bensì all’obbligo di rispettare i contenuti del progetto pubblicato ed approvato al momento della sua messa in atto. Né più né meno di quanto postulato da ISES 1. Pertanto, non trattandosi in concreto dell’esecuzione di prestazioni in natura o di misure reali ai sensi dell’art. art. 72 Lespr., e poiché l’istante, quale diretto confinante con la strada gode di un interesse legittimo, l’istanza è ricevibile.

5.Nel merito Il tratto di Via C__________ che qui interessa è compreso tra due rotonde: l’una a nord all’incrocio con Via __________ realizzata dal Comune, l’altra a sud all’incrocio con Via S__________ realizzata dal Cantone. La controversia si riconduce ai rispettivi limiti d’opera. Il progetto comunale contempla lungo la strada un’aiuola divisoria centrale continua tra la nuova rotonda all’incrocio con Via __________ ed il limite sud dell’opera, quest’ultimo fissato a ca. ml 13 dal confine nord del mapp. no. 312 (cfr. inc. no. 39/02 piani no. M 1352-03, M 1352-06; relazione tecnica p. 4 e 5). Nel successivo progetto cantonale l’area di raccordo della nuova rotonda con Via C__________ è caratterizzata dalla presenza di due isolotti spartitraffico oltre i quali, in direzione nord e fino al limite dell’intervento cantonale, non è segnato alcun altro manufatto. Detto limite d’intervento invade parzialmente quello comunale spostandolo verso nord fino a ca. ml 4 dal confine nord del mapp. no. 312 (cfr. inc. no. 12/03 piano no. 607.004 P 001; relazione tecnica p. 6). Il risultato, con la pubblicazione del progetto cantonale, è che di fronte all’accesso del mapp. no. 312 la superficie compresa tra il bordo del secondo isolotto ed il limite d’intervento cantonale, per una lunghezza di ca. ml 8.20, è libera, senza aiuole o isolotti. Di conseguenza e per quanto riferito a tale superficie, l’assunto del Comune, secondo cui il limite d’intervento cantonale prevede l’esecuzione di opere anche sul tratto stradale di proprietà comunale, non è corretto poiché in realtà non vi è previsto nulla. Non solo, è pure contraddittorio nella misura in cui lo stesso Comune ammette che il progetto cantonale non prevede in quel punto alcuno spartitraffico.

Detto questo la risoluzione della problematica non dipende né dal fatto che la porzione litigiosa dell’aiuola si trovi o meno su suolo comunale, né dal quesito a sapere quale dei due progetti sia preminente sull’altro, bensì dai loro contenuti medesimi ed in particolare dalla variante istituita dal progetto cantonale. Infatti, laddove ha ampliato il limite d’intervento sovrapponendosi in parte alla superficie che già era coinvolta nel progetto comunale e creando una sorta di spazio vuoto, il progetto cantonale ha sostanzialmente modificato quello comunale precedente. Il punto è che in sede di pubblicazione tale circostanza è stata ignorata dal Comune che non ha sollevato alcuna obiezione, né si è rivolto al Tribunale per ottenere chiarimenti e nemmeno risulta che abbia interpellato il Cantone sulle modalità esecutive (cfr. inc. no. 12/03). Di certo, comunque, non era legittimato a presumere che quest’ultimo avrebbe eseguito l’aiuola in sua vece dal momento che, ovviamente, le opere di competenza del Cantone erano circoscritte a quelle indicate nel progetto che questi aveva pubblicato. Con l’approvazione del progetto cantonale la modifica ha assunto carattere definitivo ed è dunque vincolante con la conseguenza che, come postulato da ISES 1, l’opera stradale deve rispondere alle indicazioni del progetto cantonale. Semmai volesse completare l’opera, al Comune non resta che procedere con una nuova pubblicazione giusta l’art. 33 o, eventualmente, 39a Lstr..

6.Come d’uso nei procedimenti contenziosi e poiché l’art. 73 Lespr. non è applicabile alla fattispecie concreta, l’addebito della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili segue la soccombenza (art. 31 LPamm.).

Per i quali motivi

richiamati gli art. 22, 32 e 33 Lstr., 20 e segg. Lespr., 11 Rlespr., 41 LPamm.,

dichiara

e pronuncia:          1.     La domanda di esecuzione di ISES 1 è accolta.

                                2.     La domanda di accertamento del Comune di A__________ è respinta.

                                3.     La tassa di giustizia e le spese in fr 1'500.sono a carico del Comune di A__________ con l’obbligo di rifondere a ISES 1 fr. 1'000.- per ripetibili.

                                4.     La presente decisione è definitiva.

                                5.     Intimazione a:

-, __________ avv. __________, __________

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                  La segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                 Paola Carcano

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