Incarto n. 20.2004.5-1 18/02
Lugano 10 marzo 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Eraldo Pianetti arch. Ferruccio Robbiani
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione avviata da
ISEP 1 rappr. dal __________, RA 1
contro
COES 1 rappr. dall’ PR 1
nell'ambito dei lavori di sistemazione stradale e di formazione di un marciapiede tra le rotonde di S__________ e S__________ nel territorio del Comune di M__________ relativamente al mapp. n. 964 di M__________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1. Lo ISEP 1 è promotore delle opere di sistemazione di Via C__________ nel Comune di M__________, strada già esistente che collega le rotonde di S__________ e di S__________. L’opera, che implica espropriazioni varie, porta il tratto stradale lungo circa 280 ml ad una sezione carreggiabile uniforme di 6 ml e prevede sia la costruzione di un nuovo marciapiede sul lato a valle di ml 1.50, sia la posa di misure di moderazione del traffico mediante una pavimentazione diversificata ed un’isola spartitraffico. Il progetto e gli atti di esproprio sono stati pubblicati dal 20.3 al 19.4.2002.
1.2. La messa in esecuzione del progetto coinvolge il mapp. no. 964 appartenente a COES 1 tanto in superficie, lungo il fronte destinato a giardino/terrazza, quanto nel sottosuolo nella parte di seminterrato che sporge dalla facciata dell’edificio verso la strada. Secondo la tabella pubblicata il fondo è espropriato in ragione di mq 44 ed occupato temporaneamente per mq 43 contro versamento di un’indennità di fr. 150.- il mq rispettivamente di fr. 0.50 il mq; la tabella include pure un’indennizzo di fr. 5’000.- per l’estirpazione di piante esistenti tuttavia condizionato ad un danno effettivo, nonché di fr. 10'000.- per la demolizione della cantina. Con memoria 19.4.2002 l’espropriato si è opposto all’espropriazione, ha postulato una modifica dei piani ed inoltre ha chiesto le seguenti indennità espropriative:
- fr. 350.- il mq per il terreno - fr. 20'000.- per la soppressione della cantina - fr. 7'500.- per la soppressione delle piante - fr. 10.- il mq per l’occupazione temporanea - un’indennità pari al 15% del valore venale della proprietà per titolo di deprezzamento - un’indennità non quantificata per la limitazione d’uso del fondo a seguito dell’occupazione temporanea.
All’udienza dell’8.10.2002, in occasione della quale è anche stato esperito un sopralluogo, le parti hanno confermato quanto sopra.
1.3. Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto così come pubblicato, respingendo contestualmente l’opposizione e la domanda di modifica dei piani, con sentenza del 17.4.2003 cresciuta incontestata in giudicato. Parimenti ha respinto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso accordandola a far tempo dal 14.6.2004 con decreto di medesima data anch’esso cresciuto in giudicato.
1.4. Con scritti 21.2/22.3.2005 l’ente espropriante ha comunicato che durante la fase esecutiva, d’intesa con il proprietario, si è proceduto solo allo smantellamento parziale della cantina anziché alla demolizione totale.
1.5. All’udienza finale del 1°.2.2006 l’espropriato ed il suo legale non sono comparsi. L’ente espropriante, dal canto suo, ha comunicato che l’occupazione temporanea al mapp. no. 964 si è protratta dal 1°.7 al 31.12.2004 ed ha confermato il parziale ripristino della cantina indicando peraltro che il materiale che vi era depositato è stato trasferito nel locale adiacente con l’aiuto di qualche addetto al cantiere.
2.Il mapp. no. 964 è ubicato in località S__________, a valle di Via C__________ ed è così censito a RF:
sub. b) giardino mq 61 sub. c) piazzale mq 41 sub. A) abitazione mq 124 totale mq 226
Si tratta di un terreno pianeggiante quadrangolare con due fronti stradali, su Via C__________ e Via D__________. La particella è edificata con una casa di abitazione la cui facciata meridionale è contigua all’edificio sito al mapp. no. 542. Il fondo è gravato da un onere di usufrutto ed è attribuito dal vigente PR alla zona edificabile R2.
3.3.1. L’espropriazione è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4). L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734). Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che, previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati, preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché siano concrete, nonché i diritto e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14 Lespr.). L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto paragonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto ragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT 1985 no. 92, II-1998 no. 27). In quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).
3.2 Posta l’anticipata immissione in possesso al 14.6.2004, l’estimo si fonda sui prezzi risultanti dalle transazioni immobiliari stipulate nei pochi anni precedenti (cfr. art. 19 Lespr.) e riguardanti terreni liberi siti a M__________ in zona R2. Le indagini effettuate a tal fine presso i pubblici registri risalgono fino al 2000 ed offrono i seguenti risultati:
nel 2004 - fr. 367.82 per il mapp. no. 1975 di mq 435, loc. M__________ (iscr. a RF il 27.2.2004 al d.g. 1944). Il trapasso di proprietà è avvenuto a seguito dell’esercizio di un diritto di compera; - fr. 471.77 il mq per le part. no. 2046 di mq 549 e 672 di mq 2457, loc. Z__________ (iscr. a RF il 19.5.2004 al d.g. 4133). Il prezzo al mq qui riportato prescinde dalla part. no. 672 in quanto interamente boschiva;
nel 2003 - fr. 271.22 il mq per il mapp. no. 525 di mq 483, loc. G__________ (iscr. a RF il 24.10.2003 al d.g. 8707); - fr. 408.90 per il mapp. no. 766 di mq 592, loc. B__________ (iscr. a RF il 7.11.2003 al d.g. 9018). Il prezzo al mq qui riportato prescinde dal sedime censito come strada di mq 73; - fr. 410.- il mq per la part. no. 1999 di mq 378 con quota di comproprietà coattiva di 1/3 sulla strada al mapp. no. 2000, loc. S__________ (iscr. a RF l’8.10.2003 al d.g. 8211); - fr. 371.06 il mq per la part. no. 2002 di mq 698 con quota di comproprietà coattiva di 31/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF il 22.4.2003 al d.g. 3826); - fr. 335.90 il mq per la part. no. 2015 di mq 390, loc. G__________ (iscr. a RF il 9.7.2003 al d.g. 6014); - fr. 369.16 il mq per la part. no. 2016 di mq 856 con quota di comproprietà coattiva di 31/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF il 17.9.2003 al d.g. 7642); - fr. 390.- il mq per la part. no. 2022 di mq 378, loc. B__________ (iscr. a RF il 27.8.2003 al d.g. 7114); - fr. 442.28 il mq per le part. no. 2045 di mq 500 e 672 di mq 2457, loc. Z__________ (iscr. a RF il 18.12.2003 al d.g. 10498). Il prezzo al mq qui riportato prescinde dalla part. no. 672 in quanto interamente boschiva;
nel 2002 - fr. 400.- il mq per la part. no. 546 di mq 983, loc. B__________ (iscr. a RF il 6.3.2002 al d.g. 1725); - fr. 370.- il mq per la part. no. 1994 di mq 600 con quota di comproprietà coattiva di 27/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF il 29.5.2002 al d.g. 4038);
nel 2001 - fr. 55.34 il mq per la part. no. 298 di mq 253, loc. P__________ (iscr. a RF il 21.5.2001 al d.g. 3591); - fr. 335.- il mq per la part. no. 340 di mq 414, loc. M__________ (iscr. a RF il 19.11.2001 al d.g. 8786);
- fr. 413.79 il mq per la part. no. 1984 di mq 1450, risultante dalla precedente lottizzazione della part. no. 577, loc. C__________ (iscr. a RF il 28.6.2001 al d.g. 4482); - fr. 333.17 il mq per la part. no. 1913 di mq 410 con quota di comproprietà coattiva di 19/102 sulla strada al mapp. no. 1916, loc. S__________ (iscr. a RF il 23.2.2001 al d.g. 1654); - fr. 384.10 il mq per la part. no. 1914 di mq 390 con quota di comproprietà coattiva di 38/102 sulla strada al mapp. no. 1916, loc. S__________ (iscr. a RF il 10.5.2001 al d.g. 3336); - fr. 321.57 il mq per la part. no. 1915 di mq 402 con quota di comproprietà coattiva di 15/102 sulla strada al mapp. no. 1916, loc. S__________ (iscr. a RF il 25.9.2001); - fr. 300.- il mq per 185 mq scorporati dalla part. no. 1926 di mq 491 ed aggiunti alla part. no. 1979 di mq 500 con quota di comproprietà coattiva di 8/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF il 15.6.2001 al d.g. 4142); - fr. 355.88 il mq per la part. no. 1926 di mq 306 con quota di comproprietà coattiva di 14/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF il 27.8.2001 al d.g. 6260);
nel 2000 - fr. 217.80 il mq per la part. no. 279 di mq 699, loc. P__________ (iscr. a RF il 4.12.2000 al d.g. 9536); - fr. 300.- il mq per la part. no. 294 di mq 665, loc. P__________ (iscr. a RF il 24.5.2000 al d.g. 4026); - fr. 300.- il mq per la part. no. 301 di mq 802, loc. F__________ (iscr. a RF il 31.5.2000 al d.g. 4229); - fr. 300.- il mq per la part. no. 526 di mq 505, loc. G__________ (iscr. a RF il 24.5.2000 al d.g. 4025); - fr. 400.- il mq per la part. no. 1982 di mq 540, risultante dalla precedente lottizzazione della part. no. 1618, loc. M__________ (iscr. a RF il 14.6.2000 al d.g. 4597); - fr. 325.44 il mq per la part. no. 1928 di mq 507 con quota di comproprietà coattiva di 22/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF il 14.7.2000 al d.g. 5315). Il trapasso di proprietà è avvenuto a seguito dell’esercizio di un diritto di compera; - fr. 362.01 il mq per la part. no. 1976 di mq 447 con quota di comproprietà coattiva di 1/2 sulla strada al mapp. no. 1974, loc. M__________ (iscr. a RF il 31.5.2000 al d.g. 4227); - fr. 300.- il mq per la part. no. 1979 di mq 500 con quota di comproprietà coattiva di 22/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF il 13.4.2000 al d.g. 3033); - fr. 300.- il mq per la part. no. 1980 di mq 505, loc. G__________ (iscr. a RF il 24.5.2000 al d.g. 4023); - fr. 300.- il mq per il mapp. no. 1981 di mq 559, loc. F__________ (iscr. a RF il 24.5.2000 al d.g. 4024).
Prescindendo da qualche picco massimo e minimo, che come ricordato in precedenza non sono decisivi ai fini dell’estimo, nel periodo preso in considerazione non si registrano variazioni degne di nota: il panorama generale sulle transazioni reperite è rivelatore, piuttosto, di una certa costanza dei valori immobiliari. Nell’elenco sono individuabili tre compravendite in particolare. Le prime due perché riguardano terreni (mapp. no. 1975 e 1976) siti in località M__________ a monte di Via C__________ nelle immediate vicinanze dei fondi coinvolti nella procedura espropriativa, la terza perché interessa una particella (mapp. no. 546) sensibilmente più discosta sita nei pressi del nucleo di L__________ ma appartenente, come un altro fondo espropriando, alla località B__________. Oltre a godere di un’ubicazione favorevole questi terreni non soffrono dei rumori indotti dal traffico ed i prezzi oscillano tra 360.- e 400.- fr. il mq. Procedendo nel confronto si distinguono altre zone che per il carattere residenziale, la quiete e la buona posizione ravvisano prezzi mediamente più alti (390.-/450.- fr. il mq). Questo è il caso per i terreni siti nella zona Z__________, un comparto ubicato a valle della scuola media che si estende fino alla Chiesa di S__________, come anche per la confinante zona B__________, che nella sua parte alta presenta caratteristiche analoghe, e per le zone M__________ e C__________, queste ultime più alte e periferiche. Relativamente meno gradevoli sono invece le particelle in località S__________ e R__________ soprattutto poiché sono ubicate in posizione piuttosto depressa, le une in una conca a valle del cimitero, le altre accanto alla strada cantonale verso M__________. Nondimeno i valori si situano tra 300.- e 370.fr. il mq. Considerazioni analoghe possono valere per i fondi in zona G__________, con un prezzo medio che si aggira attorno ai 300.- fr. il mq, nella misura in cui costituiscono un piccolo comprensorio che è frutto di una parcellazione tendente ad uno sfruttamento piuttosto intensivo e che oltretutto è delimitato da tre strade, una delle quali è la cantonale verso M__________. Ciò considerato l’indennità proposta dall’ente espropriante non è condivisibile poiché si riduce a quello che, mediamente, è il valore edilizio minimo. Ora, quest’ultimo potrebbe adeguarsi a terreni che in qualche modo sono pregiudicati sia in ragione di immissioni sia per la posizione sacrificata o discosta dal paese. Non è giustificabile invece per la zona servita da Via C__________ ritenuto che, pur essendo disturbata dal traffico, l’esposizione aperta verso sud, la posizione poco discosta dai servizi e la comodità di accesso, fanno si che sotto il profilo residenziale si tratti di un comparto senz’altro piacevole ed attrattivo. Tutto sommato, quindi, si può concludere che il valore edilizio pieno per terreni R2 ubicati nella zona che qui interessa ammontasse nel 2004 a 350.-/370.- fr. il mq.
3.3. Il mapp. no. 964, che ha due fronti stradali, è pianeggiante, di forma regolare ed è convenientemente urbanizzato ma consta di una superficie scarsa ridotta a soli 226 mq. Ciò malgrado l’ipotesi di una nuova costruzione in contiguità – qualora l’esistente edificio fosse demolito – non è scartabile a priori, innanzitutto poiché nella zona R2 la contiguità non è vietata (art. 9 pto. 9.2.1., art. 34 NAPR) ed in secondo luogo poiché lo spazio disponibile limitato potrebbe senz’altro costituire un motivo sufficiente per ammettere una deroga dalle distanze minime dal confine (art. 9 pto. 9.1.1. NAPR). Perciò la particella può essere considerata come edificabile. Nondimeno il terreno appare piuttosto penalizzato e questo anche senza l’intervento espropriativo. Infatti la superficie modesta, i condizionamenti edificatori e l’orientamento verso nord/ovest, quest’ultimo dato dalla contiguità obbligata a sud/est, rappresentano altrettante pregiudiziali insite nella proprietà stessa che fanno sì che, per confronto con altri terreni espropriati, essa non presenti le qualità per raggiungere la quotazione media di zona stabilita sopra. Ciò considerato il valore dev’essere adeguato, in sostanza parificando i difetti del fondo agli svantaggi che qualificano altri terreni rendendoli meno attrattivi e quindi meno pregiati. Pertanto l’indennità è fissata in fr. 300.- il mq ritenuto che l’onere di usufrutto non incide sull’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 54; art. 14 cpv. 4 e 17 Lespr.).
4.4.1. Con riferimento all’occupazione temporanea l’espropriato ha chiesto un’indennità di fr. 10.- il mq e, in aggiunta, un importo annuale non quantificato per il pregiudizio dovuto all’impossibilità d’uso e di godimento nel corso dei lavori.
4.2. L’occupazione temporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito espropriativo, concorrono all’attuazione dell’opera. Per definizione comporta l’invasione transitoria di un terreno per depositarvi materiale o installazioni di cantiere oppure, più semplicemente, per permettere la costruzione dell’opera stessa senza intralci. Concluso l’intervento il sedime è da restituire ripristinato al proprietario. L’indennità per occupazione temporanea deve coprire il danno effettivo derivante dalla limitazione dell’uso attuale del bene salvo che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273). Normalmente l’indennità metrica annua riconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 (TE sott. 26.6.1996 in re Comune di V./C., 2.3.1999 in re S./G.).
4.3. In concreto l’occupazione temporanea ha colpito il fondo in superficie e nel sottosuolo. Nel sottosuolo la cantina che è appoggiata alla costruzione principale e sporge verso la strada; in superficie un terrazzo, costituito dalla copertura della cantina ed una parte del giardino (cfr. documentazione fotografica; prova a futura memoria 12.11.2002 p. 56 ss). La terrazza ed il giardino sono rimasti inutilizzabili tuttavia con la differenza, rispetto ad altri fondi più ampi coinvolti nella procedura, che in questo caso è venuto a mancare un importante spazio di respiro. Inservibile anche la cantina, già usata come magazzino per materiali vari, che ha dovuto essere sgomberata. Stando così le cose l’importo offerto a titolo di risarcimento è insufficiente poiché è limitato al minimo abitualmente riconosciuto dalla giurisprudenza e non è adeguato alla situazione che palesemente è del tutto particolare. Viceversa l’indennizzo di fr. 10.- il mq sollecitato dal proprietario appare ben più consono alle circostanze concrete.
Quest’ultimo ha pure chiesto il versamento di un’indennità ulteriore, senza specificarne l’ammontare, per il pregiudizio derivante dall’impossibilità di utilizzare il giardino, rispettivamente l’intera proprietà nel corso dei lavori (memoria 19.4.2002 pto. 5 e petitum pto. 4). Su questo punto, tuttavia, la pretesa, oltre a non essere convenientemente motivata, non è condivisibile. Innanzitutto non risulta, né è stato provato, che il cantiere abbia compromesso l’abitabilità dell’edificio o il godimento della proprietà nel suo complesso. Quanto alla terrazza ed al giardino, prescindendo dai mesi di luglio ed agosto, non è trascurabile che l’occupazione temporanea ha avuto luogo per lo più durante i mesi autunnali ed invernali e quindi in un periodo in cui gli spazi esterni comunque non sono sfruttabili. Infine l’espropriato non ha lamentato spese di alcun genere, ad esempio riconducibili all’affitto temporaneo di un magazzino ed al conseguente trasporto del materiale; tanto meno ha censurato l’inutilizzabilità del locale attiguo alla cantina dove il materiale è semplicemente stato trasferito con l’aiuto di qualche addetto al cantiere, né del resto del seminterrato. Tutto ciò considerato l’indennità per l’occupazione temporanea è fissata in fr. 10.- il mq, importo annuo omnicomprensivo.
5.5.1. L’espropriato ha sollecitato un’indennità pari al 15% del valore venale per titolo di deprezzamento della proprietà.
5.2. Generalmente, nell’ipotesi di espropriazione parziale, la diminuzione delle possibilità d’uso del terreno restante, quale conseguenza dell’esproprio, è compensata con l’indennizzo al valore edilizio pieno della superficie avulsa. Nondimeno l’art. 11 let. b Lespr. ammette come risarcibile l’espropriazione che provocasse un deprezzamento della frazione residua purché sussista un nesso di causalità. L’ipotesi si concretizza, in particolare, qualora il terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato razionalmente, oppure qualora una costruzione esistente fosse privata di un’importante area di sfogo o di uno schermo protettivo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 183-185; RDAT 1989 no. 75, II-1994 no. 63 c. 5.5, II-1998 no. 27 c. 3.1; TRAM 2.9.2002 N. 50.2001.00022).
5.3. Nella zona R2 di M__________ valgono un indice di sfruttamento dello 0.4 ed un indice di occupazione del 30%. Su tali basi si ottengono le seguenti possibilità edificatorie:
senza intervento espropriativo superficie computabile: mq 226 SE max.: mq 67.80 (mq 226 x 0.3) SUL max.: mq 90.40 (mq 226 x 0.4)
dopo l’intervento espropriativo superficie computabile mq 182 (mq 226 – 44) SE max.: mq 54.60 (mq 182 x 0.3) SUL max.: mq 72.80 (mq 182 x 0.4)
La differenza di mq 13.20 di SE (mq 67.80 – mq 54.60) e di mq 17.60 di SUL (mq 90.40 – mq 72.80) non è indifferente ma non compromette lo sfruttamento razionale del fondo secondo le norme di zona, in contiguità e data per ammessa – in ragione della superficie scarsa – la deroga dalle distanze minime dal confine. Concretamente, al di là che il proprietario conserva la facoltà di riattare o ristrutturare l’immobile, sotto il profilo edilizio, la situazione non cambia in modo significativo ritenuto che, nell’ipotesi della demolizione, la nuova costruzione che potrebbe essere realizzata dopo l’espropriazione non si scosta di molto da quella esistente. Ciò è dovuto al fatto che le possibilità di sfruttamento del fondo sono condizionate non tanto dall’esecuzione dei lavori stradali, quanto piuttosto dalle sue caratteristiche intrinseche. Un ragionamento diverso si impone invece per il parziale sacrificio del giardino; poco importa, nel contesto, che l’allargamento fosse prevedibile perché sancito dal PR del 1985 poiché l’espropriato non avrebbe potuto fare nulla per evitare o limitare il danno. Anche considerando che il sedime espropriato è in buona parte destinato alla costruzione di un marciapiede, l’edificio è privato di un’importante area di sfogo. Una situazione, questa, ben diversa da quella preesistente che, anche se in misura contenuta, offriva comunque uno spazio di respiro libero minimo (cfr. documentazione fotografica). Tale circostanza è indubbiamente penalizzante poiché il fondo, già carente di superficie verde, con l’espropriazione ne è ulteriormente spogliato senza poterla ricostituire, al punto da risultarne svilito non solo esteticamente ma anche nell’ottica del reddito conseguibile. Considerate le condizioni dello stabile che non è di grande pregio (cfr. perizia a futura memoria del 12.11.2002), la volumetria e la superficie totale locabile di mq 180 (cfr. registro comunale degli indici), il reddito locativo annuo che avrebbe potuto essere conseguito prima dell’esproprio è quantificabile in fr. 14'400.- (fr. 80.- x mq 180). Dopo l’intervento ed il sacrificio parziale del giardino una riduzione del canone locativo nell’ordine del 15%, pari a fr. 2'160.-, è senz’altro adeguata e verosimile. Capitalizzando l’importo al 5.5% si ottiene pertanto un’indennità per svalutazione di fr. 39'272.-.
6. 6.1. L’art. 11 let. c Lespr. stabilisce che l’indennità comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato purché siano prevedibili secondo il corso ordinario delle cose quale conseguenza dell’espropriazione. La normativa si riferisce a tutti i pregiudizi che potrebbero manifestarsi oltre a quelli enumerati alle let. a) e b), fermo restando che il danno, la cui legittimità risponde a criteri oggettivi e presuppone un nesso di causalità con l’evento espropriativo, è risarcibile solo nella misura in cui il diritto ad una piena indennità non fosse già soddisfatto con la rifusione dell’intero valore venale del diritto espropriato (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 196, 197 e 200; Wiederkehr, op. cit., p. 103 ss; Grisel, op. cit., p. 741).
6.2. Per la soppressione della cantina l’ente espropriante ha offerto un’indennità di fr. 10'000.- mentre l’espropriato ha preteso un risarcimento di fr. 20'000.-. Di forma rettangolare, secondo le misure esterne la cantina presentava una lunghezza di ml 8.89, una larghezza di ml 3.86 ed un’altezza di ml 2.47 (cfr. perizia a futura memoria del 12.11.2002 p. 64). Quest’ultima, in base alle norme SIA, va aumentata di 1 ml in considerazione della soprastante terrazza, e di conseguenza il volume complessivo della cantina era di 119 mc (ml 8.89 x ml 3.86 x ml 3.47). Il manufatto era in buono stato, costruito in calcestruzzo e dotato di due aperture laterali per un valore complessivo arrotondato di fr. 35'000.-. Come già indicato, a differenza di quanto preventivato, la cantina è stata solo parzialmente demolita ed il vano rimanente, ora triangolare, consente un utilizzo di superficie pari al 50% di quello preesistente. Di conseguenza l’indennità è fissata in fr. 17'500.-.
6.3. Entro le linee di esproprio e di occupazione temporanea erano messi a dimora una serie di vegetali tra cui anche piante ad alto fusto. Nella tabella di espropriazione è segnalato un indennizzo di fr. 5’000.- per piante esistenti condizionato, però, ad un danno effettivo. La proposta di risarcimento è stata ritrattata dall’ente espropriante che con scritto del 13.11.2002 – e cioè dopo la notificazione alle parti della perizia giudiziaria – ha rifiutato l’indennizzo sostanzialmente perché le piantagioni sarebbero soggette al regime del precariato e non rispetterebbero le distanze e l’altezza legali. Va detto subito che, al di là del condizionamento posto nella tabella di espropriazione – che, per inciso, alla luce dell’art. 21 Lespr. pare di dubbia valenza – le obiezioni sollevate dall’ente espropriante non costituiscono una novità. Anzi, quest’ultimo sembra voler instaurare una prassi nell’elevare l’illegalità vera o presunta che sia di una piantagione, di un manufatto o, in genere, di una certa situazione di fatto a motivo legittimo per sottrarsi al pagamento di un’indennità. A questo punto la circostanza merita un breve commento. Infatti, anche considerando che di principio l’ente pubblico non sarebbe tenuto a risarcire l’espropriazione di costruzioni o impianti abusivi (cfr. TRAM 6.6.1995 N. 50.95.00001 ES 1/95), l’obiezione assume una connotazione manifestamente pretestuosa quantomeno quando è riferita ad uno stato di fatto lungamente ed acriticamente tollerato dall’autorità che, per competenza, avrebbe potuto esigere il ripristino della legalità. Tanto più che l’ente pubblico espropriante agisce ius imperii e che, oltre alla facoltà di opporsi, il privato in buona fede non ha altro mezzo di difesa se non quello di pretendere una piena indennità (art. 9 Lespr.). Detto questo, è principio acquisito che la perdita di piantagioni si annovera tra i pregiudizi indennizzabili giusta l’art. 11 let. c Lespr. a condizione che i vegetali estirpati svolgessero una particolare funzione estetico-protettiva o recassero un cospicuo valore botanico; un risarcimento è altresì ipotizzabile qualora la superficie espropriata, e quindi l’indennizzo espropriativo, fossero esigui a tal punto da non poter inglobare il valore delle piante stesse (RDAT 1985 no. 94 e, da ultimo, TRAM 19.6.2002 in re Comune di V./S.). In concreto le piante messe a dimora lungo il fronte stradale formavano indiscutibilmente, se non una barriera fonica, quantomeno una rigogliosa cornice decorativa ed inoltre costituivano, almeno parzialmente, uno schermo visivo specie per la terrazza situata al livello della strada (cfr. documentazione fotografica), funzioni tanto più importanti considerato che il fondo già è costretto dall’edificio esistente. Nessuno ha mai sollevato la benché minima obiezione in merito alla vegetazione esistente. In queste condizioni un risarcimento non può essere negato. Il perito giudiziario ha stabilito che il valore complessivo delle piante situate entro la linea d’esproprio è di fr. 14'705.-. Egli ha pure elencato le piante che potrebbero essere trapiantate. Il Tribunale non ha motivo di dubitare del referto peritale che, del resto, è stato accettato dall’espropriato (cfr. lettera del 19.11.2002) e che, per quanto attiene i criteri valutativi applicati e gli importi fissati, non è stato contestato dall’ente espropriante. Di conseguenza l’indennità è confermata in fr. 14’705.- a corpo. Sarà premura delle parti verificare direttamente la corrispondenza del numero di piante estirpate con l’elenco del perito e, qualora fosse stato possibile salvarne qualcuna, adeguare l’importo di conseguenza conformemente alla perizia.
7. Le indennità espropriative sono completate con gli interessi a decorrere dal 14.6.2004, data dell’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), al saggio usuale del 3.5% fissato dal Tribunale federale.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà al proprietario del mapp. no. 964 le seguenti indennità:
1.1. fr. 300.- il mq per l’espropriazione formale di ca. mq 44;
1.2. fr. 10.- il mq all’anno per l’occupazione temporanea di ca. mq 43;
1.3. fr. 39'272.- a corpo per titolo di deprezzamento;
1.4. fr. 17'500.- a corpo per la demolizione parziale della cantina;
1.5. fr. 14'705.- a corpo per l’estirpazione di vegetali vari.
2. Sulle indennità espropriative è dovuto l’interesse al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal 14.6.2004.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 1'000.- per ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a: - RA 1, Bellinzona - PR 1, Chiasso
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco