Skip to content

Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10

12 novembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·4,285 mots·~21 min·4

Résumé

Espropriazione materiale

Texte intégral

Incarto n. 10.2012.10    

Lugano 12 novembre 2014

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dal Presidente supplente

Stefano Camponovo

e dai membri

ing. Alberto Lucchini arch. Giancarlo Fumasoli

segretaria giurista

Annalisa Butti

sedente per statuire sulla richiesta di indennità per espropriazione materiale presentata con istanza del 13 giugno 2012 da

IS 1

rappr. da RA 1  

contro

COEP 1 rappr. da RA 3  

relativamente ai mapp. no. 617, 630 (propr. __________) e 1001 (propr. Comunione ereditaria composta da IS 1) RFD __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

ritenuto,                           in fatto

1.__________ è proprietario dei mappali no. 617 e 630 RFD __________, così descritti:

mapp no. 617:  mq 82 superficie non edificata - humus.

mapp no. 630:  mq 4151 superficie non edificata - sporgenza di edificio - humus.

IS 1, in Comunione ereditaria, sono proprietari del mappale no. 1001 RFD __________, così descritto:

mq 944 superficie non edificata - humus. 

2.       I mappali, tra loro confinanti, sono siti in località “__________”, che è un comparto edificato, ed edificati sono in particolare i mappali confinanti con quelli sopra descritti. Trattasi di fondi prativi, in leggero declivio dalla Via __________ verso la strada cantonale sottostante; le due strade delimitano detta superficie.

3.Con risoluzione n. 404 del 20 gennaio 1981 il Consiglio di Stato aveva approvato il precedente Piano Regolare (PR) di __________. Esso includeva i mappali in oggetto in zona R2 (Zona Residenziale a due piani), con una strada di collegamento “C3” prevista ad occidente/meridione dei mappali no. 617 e 630, fino all’altezza del mappale no. 1231 (dove curvava in direzione sud-ovest). La sua larghezza era di ml 5.20, oltre ad un marciapiede di ml 1.50 e ad un arretramento di ml 5.00 su entrambi (strada e marciapiede). Per le zone R2 valevano i seguenti parametri (art. 35 NAPR): “Costruzioni concesse: residenziali, con esclusione di qualsiasi azienda. In questa zona i fabbricati non potranno avere più di due piani, con altezza massima alla gronda di ml 7.50 e al colmo di ml 9.50. L’indice di occupazione massimo è del 25%. L’indice di sfruttamento massimo è dello 0.3. Distanza minima da confine: ml 4.00 per lunghezza di facciata fino a ml 20.00. Il tetto, a falde, deve avere una pendenza compresa tra il 30% e 40% . Sono ammessi tetti piani.”

Una variante di PR approvata con risoluzione governativa n. 161 dell’8 gennaio 1985 non ha modificato l’assetto pianificatorio e viario del comparto: semplicemente, l’art. 35 NAPR è divenuto l’art. 33, dal tenore identico.

4.Con risoluzione n. 6115 del 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di __________. I fondi (salvo una piccola parte della particella no. 630) sono stati inclusi in zona R3 (zona residenziale semi-estensiva, con indice di sfruttamento pari al 0,6).

L’art 38 NAPR, relativo a detta zona, così recita:

1.  Comprende tutta la zona indicata sul piano delle zone con colore arancio chiaro.

2.  Le costruzioni devono, di regola, essere destinate alla residenza. Sono ammesse eccezioni per attività lavorative compatibili con la residenza. Per i locali con affaccio sul campo stradale al piano-terreno degli edifici a contatto con la __________ è auspicata la destinazione ad attività lavorative. Per la realizzazione d’attività lavorativa al piano-terreno di questi edifici è concesso un abbuono del 10% all’indice di sfruttamento.

3.  Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni: a) indice di sfruttamento                                   0.60  b) altezza massima del fabbricato                  10.5 m c) distanza minima da confine                          4.0 m d) distanza minima tra fabbricati                      8.0 m e) area verde minima                                         40%

4.  È ammessa la contiguità.

5.  Sono ammesse costruzioni su grandi superfici secondo le disposizioni dell’art. 21.

6.  Si richiamano le disposizioni dell’art. 6 “Inserimento nel paesaggio”.”

L’art. 6 NAPR si limita a prevedere un inserimento nel paesaggio in modo opportuno. Infine, l’art. 10 NAPR cpv. 1 lett. b prevede una distanza minima dal confine del fondo privato di ml 4 per gli edifici ubicati in zona R3. Per quanto attiene alla citata strada “C3”, il nuovo PR la prevede nuovamente, con la medesima dicitura, classificandola quale strada di servizio principale di una larghezza di ml 5.2, senza marciapiede (salvo per la parte sommitale (ovest) del mappale no. 1001, ove è previsto un marciapiede di ml 1.5. Il suo tracciato non piega più però verso sud-ovest in coincidenza del mappale no. 1228 (parte bassa), ma si stacca invece da esso (parte alta), lasciando un cuneo nel mappale no. 630 (verso detto mappale no. 1228) ed andando poi a lambire, con leggera doppia curva, il mappale no. 629. Detto cuneo, di mq 310, è invece stato assegnato alla zona R2 (zona residenziale estensiva), con la quale esso confina (in particolare confina con il mappale no. 1228, che è inserito, come tutto il comparto attorno al nucleo di __________ per l’appunto in zona R2). Per esso vale l’art. 37 NAPR, che così recita:

“1. Comprende tutta la zona indicata sul piano delle zone con colore rosa.

2.  Le costruzioni devono, di regola, essere destinate alla residenza.

Sono ammesse eccezioni per attività lavorative compatibili con la residenza.

3.  Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni:  a)   indice di sfruttamento                                0.4  b)   altezza massima                                       7.5 m  c)   distanza minima da confine                       3.0 m  d)   distanza minima tra fabbricati                   6.0 m  e)   area verde minima                                    40%

4.  È ammessa la contiguità.

5.  Non sono applicabili le disposizioni dell’art. 21 per le costruzioni su grandi superfici.

6.  Nelle zone indicate con tratteggio rosa chiaro è esclusa la costruzione di edifici principali. Queste aree possono essere conteggiate come superficie edificabile del fondo.

7.  Si richiamano le disposizioni dell’art. 6 “Inserimento nel paesaggio”.”

Sia alla zona R2 che a quella R3 è stato attribuito il grado di sensibilità II.

5.Il 9 dicembre 2008 IS 1 hanno notificato al Comune di __________ le loro pretese - non cifrate - per espropriazione materiale.

6.Il 13 giugno 2012 IS 1 hanno presentato al Tribunale di espropriazione un’istanza di notifica di pretese di indennità per espropriazione materiale, non cifrate ma indirettamente deducibili dai considerandi dell’allegato, e meglio fr. 800.-/mq per il sedime supposto vittima di esproprio materiale e per la parte rimanente tra la nuova strada di PR ed il mappale no. 1228, fr. 80.- /mq per pregiudizio dell’area residua, interessi al saggio usuale dal 17 dicembre 2002 ed indennità per spese di patrocinio, peritali e ripetibili per fr. 50'000.-. Con risposta del 28 settembre 2012 il Comune ha integralmente avversato le domande degli istanti. In replica ed in duplica le parti hanno ribadito le loro rispettive, antitetiche posizioni.

7.Così interrogata dal Presidente in sede di conciliazione e di notifica delle prove, la parte istante ha confermato l’implicita deduzione dell’ammontare delle proprie pretese, nonché il fatto che per spese di patrocinio e ripetibili (oltre a quelle peritali) da essa reclamate (in aggiunta a quelle già protestate) erano da intendersi le spese pre-processuali. Esperito il sopralluogo il 16 maggio 2013, le parti si sono riconfermate nelle loro domande, nelle conclusioni scritte del 2 settembre 2013 (l’istante) e del 3 settembre 2013 (il convenuto).

in diritto

8.Secondo la giurisprudenza (DTF 15.02.2008 SNL/Comune di L.), vi è espropriazione materiale quando l’uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, in modo che il proprietario è privato idi una delle facoltà essenziali derivante dal diritto di proprietà. Una limitazione di minore importanza può ugualmente costituire un’espropriazione materiale, se essa colpisce un solo o un numero limitato di proprietari, al punto che, fosse negato l’indennizzo, essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e incompatibile con il principio d’uguaglianza. In entrambi i casi, il miglio uso del fondo può essere preso in considerazione solo se, nel momento determinante, che coincide, come visto, con l’entrata in vigore del provvedimento restrittivo, appare molto probabile in un avvenire prossimo. Quale miglior uso futuro viene di regola considerata la possibilità di costruire: al riguardo deve essere tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto da cui tale possibilità dipende (DTF 131 II 151 consid. 2.1, 728 consid. 2 e rispettivi rinvii). La questione di sapere se sia sottratta una facoltà essenziale derivante dal diritto di proprietà dipende dalle circostanze del singolo caso, dovendosi valutare complessivamente, in particolare confrontando le possibilità di utilizzazione prima e dopo la restrizione, se l’ingerenza nelle prerogative del proprietario sia talmente grave e intensa da equivalere ad un esproprio (DTF 111 Ib 257 consid. 4a). Per prassi costante, l’adozione di provvedimenti pianificatori, che limitano anche in maniera importante il tipo di costruzioni ammissibili, non è considerata un’ingerenza costitutiva di espropriazione materiale se alla data determinante un’utilizzazione favorevole ed economicamente ragionevole degli edifici rimane possibile (DTF 123 II 481 consid. 6d e rinvii; Enrico Riva, Commentario LPT, Zurigo 1999, n. 164 segg. all’art 5 LPT; Daniel Gsponer, Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, tesi Zurigo 2000, pag. 191/192).

9.La problematica verte quindi sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che quantificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.

10.     Nel tema specifico dell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di dezonamento. Esso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo da una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo ad una zona non edificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del diritto di proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce automaticamente anche in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è comunque soggetta ad un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163). Viceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona edificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione, che secondo un’opinione diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b ,131 II 728; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b). E’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del territorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento giuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione del fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime edilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF 131 II 151 consid. 2.6, 131 II 728 consid. 2.3; 122 II 326 c. 6a). Una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo solamente in via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive, avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere adempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che caratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso il risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente pubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF 121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).

11.     Per valutare in concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data occorre nella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la data dell’entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante. Infatti l’imposizione di un vincolo (o di una riduzione delle possibilità edificatorie) non costituisce un dezonamento (“Auszonung”) né una parziale limitazione delle possibilità edificatorie (“Herabzonung”). Simili casi si realizzano infatti solamente quando una particella già inserita formalmente nella zona edificabile sulla base di una pianificazione conforme alla LPT, entrata in vigore il 1° gennaio 1980, ne venga successivamente esclusa, attribuendola a una zona non edificabile, o subisca una parziale limitazione delle proprie possibilità edificatorie (DTF 131 II 151 consid. 2.6, 728 consid. 2.3, cfr. inoltre, sulla nozione di “Herabzonung”, DTF 122 II 326 consid. 4c). Tutte le restrizioni della proprietà legate al primo adattamento dei PR alla LPT, e quindi successive al 1. gennaio 1980, costituiscono quindi, di principio, dei casi di non inclusione (“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DTF 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi di esclusione stricto sensu. In effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei disposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio unicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale risponde alle esigenze formali della LPT. Orbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da parte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non costituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.

12.     Nella fattispecie la normativa comunale precedente risale al 20 gennaio 1981. Essa è quindi posteriore all’entrata in vigore della LPT e, come tale, di principio conforme a quest’ultima, con la conseguenza che con il nuovo PR (17.12.2002) non ci si troverebbe di fronte di principio ad una mancata attribuzione alla zona edificabile, bensì – teoricamente - ad un dezonamento. E ciò malgrado vi si possa (e debba) interrogare sull’effettiva conformità della LPT con un PR adottato il 21 novembre 1977, cioè tre anni prima dell’entrata in vigore della LPT. E ciò, oltretutto, considerando che la giurisprudenza presume che un PR adottato dopo l’entrata in vigore di quest’ultima le sia conforme, senza che ciò invero assurga ad assioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid. 3c non pubblicato). Nella fattispecie comunque nulla permette di considerare che il precedente PR non sia stato rispettoso dei principi della LPT, né le parti ciò sostengono, né la questione – per i motivi che di seguito si indicheranno – è decisiva. Si può quindi considerare di essere in presenza in questo caso di una non-attribuzione; resta da verificare se si possa trattare di un effettivo dezonamento.

13.     La misura pianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio sull’espropriazione materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di entrata in vigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68: Riva, op. cit., no. 194), cioè quella dell’entrata in vigore della restrizione della proprietà (DTF 119 Ib 229 consid. 3a, 132 II 218 consid. 2.4). In tale momento il fondo gravato dal vincolo pianificatorio perde infatti il suo precedente valore edilizio, rimanendogli unicamente un valore residuo che, nel caso di fondi in edificati, corrisponde di regola a quello agricolo (DTF 114 Ib 112 consid. 7a). Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR (art. 19 Lstr. : fino al 31.12.2011 art. 24 LALPT), che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 1 Lstr., in precedenza art. 39 cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 32 Lstr., in precedenza art. 40 LALPT). Ad esso si riconduce quindi l’esame retrospettivo del giudice finalizzato ad accertare i presupposti dell’espropriazione materiale. Nella fattispecie dies estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte – il 17 dicembre 2002.

14.     Decisiva è quindi la valutazione a sapere se il fondo degli istanti ha subito o meno una decurtazione delle proprie potenzialità edificatorie nel senso esatto della giurisprudenza (parificabile ad un dezonamento) alla data del 22 gennaio 2002. Al quesito si risponde negativamente. Avantutto occorre considerare che già il precedente PR prevedeva una strada “C”, di cabotaggio simile a quella attuale e dal tracciato praticamente identico fino al limite superiore del mappale no. 1228. Il nuovo PR prevede un distacco del tracciato da quest’ultimo mappale con una leggera doppia curva con la quale detta strada va a lambire il confine con il mappale no. 629. L’aggiunta del tratto lungo quest’ultimo mappale non è certo costitutivo di espropriazione materiale, ritenuto come il tracciato vada ad occupare una piccola, ma soprattutto marginale (confine) porzione del fondo no. 630. Quanto alla superficie (ca mq 310) del mappale no. 630 che va a trovarsi isolata dalla rimanente superficie del medesimo mappale, trattasi di superficie ridotta, e comunque non significativa. Ne discende che, a ben vedere, si può perfino considerare che la situazione attuale non si discosti in maniera decisiva da quella precedente, così che neppure potrebbe essere validamente presa a sostegno di qualsivoglia richiesta di indennizzo per esproprio materiale, non trattandosi di effettivo dezonamento.

15.     Ma se anche si volesse considerare un’incidenza significativamente (e non solo lievemente) maggiore del nuovo PR (e dei suoi vincoli) sui fondi in questione, e se pure si volesse considerare che il PR precedente era già un piano conforme alla LPT (così che quello attuale ne avrebbe modificato l’incidenza del vincolo stradale partendo da una situazione acquisita a favore degli istanti), non ne risulterebbe ancora un fondamento per le pretese degli istanti. In effetti la dottrina e giurisprudenza (TRAM 10.10.2008, consid. 2.2) suddividono in tre categorie le misure che ipoteticamente possono provocare un’espropriazione materiale: le restrizioni di carattere pianificatorio che privano il proprietario della facoltà di edificare, quelle che invece lo limitano soltanto nell’esercizio di tale prerogativa e, infine, le misure di polizia. Alla prima tipologia appartengono la mancata attribuzione di un fondo alla zona edificatile e il dezonamento, alla seconda interventi quali la riduzione dei parametri edificatori, il cambiamento della destinazione nel contesto di una zona edificabile, i piani di allineamento, il divieto temporaneo di edificare a seguito dell’istruzione di una zona di pianificazione e l’obbligo di conservazione della sostanza edilizia esistente (Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 1455 segg.; Jörg Leimbacher, Planungwen und materielle Enteigung, Schriftenfolge VLP Nr. 63, Bern 1995, pag. 26 segg.). In presenza di vincoli parziali, ovvero quando una restrizione della proprietà interessa solo parte di un fondo, per accertarne la gravità – requisito primo e più importante affinché la restrizione sia costitutiva di un’espropriazione materiale – bisogna di regola considerare gli effetti spiegati dalla restrizione sull’intera particella, rispettivamente sul complesso dei fondi contigui in mano allo stesso proprietario. L’avverarsi di un’espropriazione materiale deve infatti essere negato quando una limitazione della proprietà lasci intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il possedimento fondiario colpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente adeguata: ad esempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una particella oppure un divieto di costruzione si estende solo su di un terzo della sua superficie (DTF 114 Ib 112 consid. 6; RDAT II-1994 n. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando questa condurrebbe a soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando la superficie di un fondo colpita da un divieto di costruzione parziale si presta ad uno sfruttamento edilizio autonomo (RDAT II-1997 n. 53, Enrico Riva, Haupt-fragen der materiellen Enteignung, Bern 1990, pag. 268 segg.). Orbene, le restrizioni della proprietà che non impediscono, ma soltanto limitano lo sfruttamento edilizio non integrano gli estremi di un’espropriazione materiale se lasciano intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il fondo interessa in maniera economicamente appropriata (DTF 123 II 481 consid. 6d e rinvii). In particolare, costituisce una limitazione parziale della proprietà un vincolo che va a gravare un fondo già edificato adeguatamente, inibendo soltanto la realizzazione di nuove costruzioni senza pregiudicare l’impiego della sostanza edilizia esistente. Se gli edifici presenti garantiscono un’utilizzazione del fondo economicamente razionale, non vi è espropriazione materiale (DTF 117 Ib 262, consid. 2a, 115 la 373 consid. 3a). Lo stesso dicasi dei piani di allineamento che di norma non comportano restrizioni abbastanza gravi da provocare esproprio di tipo materiale (DTF 109 Ib 116 consid. 3b), neppure se precludono la costruzione su un quarto di un terreno ed il resto permane ragionevolmente edificabile (DTF 110 Ib 359 consid. 2b). Caso contrario non è escluso il riconoscimento di un’indennità ma occorre che alla data decisiva il proprietario potesse oggettivamente contare sul fatto che un buon utilizzo economico del suo fondo sarebbe stato realizzabile con grande probabilità in un prossimo futuro (Leimbacher, op. cit., pag. 73).

16.     Nella fattispecie i fondi in questione possono però ancora essere sfruttati convenientemente. Ciò è desumibile dalla forma comunque regolare che rimane per detti mappali (segnatamente per il no. 630; per gli altri due mappali l’incidenza della strada prevista è ridottissima, toccando essa solo il loro margine), dai parametri edificatori comunque generosi (segnatamente da quelli per la zona R3), dalla superficie percentualmente ridotta toccata dalla strada “C3” (comunque inferiore al 20%, quand’anche si volesse considerare pure la superficie del citato cuneo), e conseguentemente dalla superficie ampia (più di mq 4’000) che rimane a disposizione per l’edificazione, dalla conformazione di detta superficie (prativa, in solo leggero declivio: v. verbale di sopralluogo), dalla possibilità di utilizzare pure gli indici (seppure leggermente ridotti: è zona R2) del menzionato cuneo, e – da ultimo – dal fatto che comunque degli accessi veicolari (per quanto verosimilmente più razionali ad un’ottimizzazione dello sfruttamento dei fondi) sarebbero dovuti essere realizzati in assenza della strada “C3”. Basti dire in merito che è possibile realizzare un complesso residenziale con una SUL complessiva (mq 2'490) pari a quella del terreno privo della strada di PR, pur rimanendo detto complesso residenziale all’interno della superficie ridotta dalla suddetta strada (mq 3'263). Si rileva, abbondanzialmente, che la stessa perizia prodotta dagli istanti (doc. E) attesta una, seppur diminuita, ancora apprezzabile potenzialità edificatoria.

Quand’anche si trattasse di una restrizione significativa e non solo lieve, non sarebbe essa quindi decisiva per ammettere l’esistenza di un caso di espropriazione materiale che richiede, come detto, una restrizione importante.

17.     Ma v’è di più. Neppure può essere considerata comprovata l’idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131 II, 151 consid 2.1). In effetti, il fatto di avare presentato una domanda di costruzione (poi ritirata) nel 1976 indica piuttosto che per un quarto di secolo non vi è più stato indizio di un tale sfruttamento edilizio (perlomeno a mezzo di domanda di costruzione). Il progetto di realizzazione di un complesso simil-alberghiero (2001) è rimasto tale, anzi al puro stadio di intento generale, giacché esso oltretutto sembrava destinato ad inserirsi in un accordo più ampio con il Comune legato anche all’acquisizione della proprietà dei fondi da parte di quest’ultimo. Infine, l’ultima domanda di licenza preliminare è stata introdotta nel 2007, quindi a distanza di un lustro dall’entrata in vigore del nuovo PR e conseguentemente non può comprovare alcuna volontà edificatoria ad esso precedente.

18.     Né si può considerare che nella fattispecie i fondi degli istanti rappresentino un caso di sacrificio (quasi) unico e particolare imposto ai loro proprietari (Sonderopfer); altri fondi nel Comune sono toccati da strade previste dal PR, ed il vincolo non appare comunque quale sacrificio eccessivamente gravoso per gli istanti, sulla scorta di quanto indicato in precedenza.

19.     Quanto fino ad ora indicato vale anche nell’ipotesi, neppure sostenuta dagli istanti (anzi per essi vale il contrario: replica, pagina 3), per la quale le loro proprietà fossero da considerarsi singolarmente. In effetti, quanto già indicato per il mappale no. 630 troverebbe speculare conferma anche in questa ipotesi, mentre per il mappale no. 1001 l’incidenza sarebbe in tale caso addirittura irrilevante.

20.     Infine, si ricorda che la pretesa per un eventuale riduzione del valore venale della frazione del mappale no. 630 rimasta isolata dal resto del mappale potrà essere fatta valere, se del caso, in sede di espropriazione formale (parziale) del suddetto mappale (art. 11 lett. b LEspr.).

21.     Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le ripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell’esito della lite e del grado di soccombenza delle parti (art. 47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 20.5007.9 del 17.3.2011 c. 5.1). Stante l’integrale reiezione dell’istanza, tasse e spese sono da caricare agli istanti. Essi dovranno inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un legale, ripetibili commisurate all’assistenza prestata. A tal fine va tenuto conto dell’impegno profuso dal legale nello studio della pratica (2 ore), nella corrispondenza (1 ora) e in conferenze (1 ora), rispettivamente nella stesura delle memorie scritte di risposta, duplica e conclusionale (7 ore), nonché della partecipazione ad un’udienza (1 ora) e un sopralluogo (1 ora), oltre alle spese e all’IVA (8%). Perciò le ripetibili a favore del Comune sono fissate in fr. 4’200.-, pari a 13 ore a fr. 280.-/h (fr. 3'640.-), oltre a spese ed IVA.

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia:          1.     L’istanza è respinta.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 950.- sono a carico in solido degli istanti, che rifonderanno (pure in solido) fr. 4'200.- al Comune convenuto per ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

- per il Tribunale di espropriazione

il Presidente supplente                                                              la segretaria giurista

Stefano Camponovo                                                                 Annalisa Butti

10.2012.10 — Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10 — Swissrulings